Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: viaggi d'istruzione e uscite didattiche
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Buongiorno,
un'agenzia di viaggio che, a marzo 2020, ai sensi dell’art. 28 del Decreto-legge 9/2020, comunicava di riconoscere un voucher del valore pari a quanto incassato per anticipo su un viaggio organizzato per lo scorso a.s.., da poter utilizzare entro un anno dalla data di emissione, propone di transare, saldando la somma in questione, detratta del 30% "di penale".
Detto che la quota mi sembra arbitraria, ancorché riconducibile a un quantitativo di spese già sostenute dall'agenzia stessa e che non capisco l'attribuzione del termine "penale", chiedo:
1. è lecito che una pubblica amministrazione, qualora ne ravveda la convenienza, accetti di non vedersi riconosciuto quanto le spetta?
2. siete al corrente che nelle intenzioni del governo (quale?) non ci sia o non ci sia stata la volontà di "ristorare" il settore viaggi, onde che si proceda da parte dello stesso per obbligo ai rimborsi, piuttosto che dilazionare ancora i periodi di applicabilità dei voucher?
Ringrazio e saluto cordialmente.
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