Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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Alunni/salute: alunni disabili
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In una classe quarta di scuola primaria abbiamo un alunno con disabilità che ha atteggiamenti aggressivi, pericolosi ed imprevedibili. Ho inviato due relazioni alla struttura pubblica territorialmente competente e mi hanno risposto che il soggetto è seguito da altra struttura e non da loro. Il problema è che tale "altra struttura" è una struttura privata (una ONLUS) ed il medico che segue il bambino è pagato direttamente dalla famiglia.
Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 182/2020 fa parte del GLO il rappresentante individuato dalla ASL territorialmente competente; al contrario lo specialista privato può intervenire su autorizzazione del DS e ha mera funzione consultiva. Mi chiedo inoltre se, stante così la questione, dal punto di vista del rispetto del rispetto della privacy sono autorizzato a trasmettere relazioni riservate ad uno specialista privato pagato dalla famiglia senza autorizzazione di quest'ultima. La questione non si pone ovviamente nel caso dell'ASL in quanto si tratto di un soggetto che dal punto di vista istituzionale è proposto alla ricezione di informazioni di questo genere.
Si ringrazia dell'attenzione.
Occorre premettere che, nel caso specifico, la famiglia ha affidato a un medico specialista che opera in strutture private, il percorso terapeutico del proprio figlio. Pertanto la sua presenza è auspicabile nel gruppo di lavoro operativo, proprio perché la coordinazione e la collaborazione tra la famiglia dell’alunno con disabilità e la scuola sono i presupposti per elaborare una progettazione efficace alla cui definizione, ciascuno dei partecipanti al GLO, è chiamato a dare il proprio contributo in base alle specifiche competenze e al ruolo ricoperto.
Il D.I. n. 182/2020 all’art. 3, c. 6, afferma che: “Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”. Al c. 9 dello stesso articolo troviamo che: “Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti”.
Le Linee Guida allegate al D.I. n. 182/2020 specificano maggiormente le modalità operative da seguire: “Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria. La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”.
Da quanto riportato nelle Linee Guida, il dirigente scolastico può consentire la partecipazione dello specialista esterno alle riunioni del GLOI solo se sono state rispettate le condizioni precedentemente descritte nelle Linee Guida. A tale scopo si consiglia di agevolare la famiglia dell’alunno con disabilità fornendo ad essa un modello precompilato di autorizzazione alla partecipazione dello specialista privato a riunioni del GLO e al contestuale rispetto della normativa sulla privacy in riferimento ai dati che questi potrebbe acquisire durante i suddetti incontri.
In questo caso, la documentazione che la scuola redige per l’alunno con disabilità (relazioni, PEI, osservazioni ecc.) deve essere consegnata ai genitori dello studente che ne possono fare richiesta e non allo specialista privato.
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Sentenza 22/05/2018 n° 492
Area: Giurisprudenza
E’ legittima la decisione “a monte” di invitare alla gara (anche) il gestore uscente di un appalto pubblico di valore inferiore alla soglia comunitaria: tale scelta è stata espressamente ricollegata dalla P.A. tanto all’elevato “grado di soddisfazione” riscontrato nella sua precedente gestione, quanto all’assenza di un numero sufficiente di offerte alternative. In tal modo, l’Amministrazione ha, quindi, correttamente motivato la propria decisione di invitare il gestore uscente realizzando una legittima deroga al generale “divieto di invito” del gestore uscente secondo il disposto delle Linee Guida ANAC n. 4 del marzo 2018. (Parzialmente conforme Consiglio di Stato, sent. 5854/2017##578L: le Linee Guida ANAC riformate esprimono il principio di rotazione in modo molto più rigido rispetto alla giurisprudenza amministrativa, includendovi anche i passati invitati oltre che il precedente affidatario dell'appalto. La sentenza in esame le interpreta temperandone il rigore e offrendo uno spunto motivazionale anche per le scuole alle prese, per esempio, con mercati molto piccoli o poco frequentati da imprese meno interessate alle commesse pubbliche delle istituzioni scolastiche)
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#rotazione #affidamento #invitare #gestore #invito #mercato #operatore #principio #offerta #servizio
Sentenza 20/07/2017 n° 773
Area: Giurisprudenza
Dagli artt. 1 della legge 62/2000 e 2, comma 2, d.lvo 255/ si evince che il principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie può essere riconosciuto solo ai fini dell'inserimento nelle GAE, di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie. Si tratta, infatti, di due datori di lavoro diversi, con la conseguenza che, anche a voler dare applicazione del principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non può essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda con cui una docente aveva richiesto il riconoscimento del servizio svolto presso una scuola paritaria nel periodo 2008-2015, nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017. La giurisprudenza sul punto è controversa).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#incluso #porcaro #mater #bazzoni #riconosciutole #assunta
Sentenza 11/02/2015 n° 134
Area: Giurisprudenza
E’ legittima la sanzione dell’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica (con l’ammissione allo scrutinio finale) quando, come nel caso di specie, i fatti commessi hanno un’indubbia incidenza sulla dignità e sul rispetto della persona umana. Non sussiste disparità di trattamento per avere il Consiglio d’Istituto punito uno solo dei partecipanti all’episodio, in quanto la responsabilità disciplinare è personale (e la responsabilità dell’alunno sanzionato è indiscutibile, avendo lo stesso ammesso la propria partecipazione) e l’atto di contestazione rientra nell’esercizio del potere discrezionale riservato al Consiglio d’istituto. (Nel caso di specie la sanzione disciplinare in questione era stata applicata ad uno studente per aver orinato nella bottiglietta d’acqua posta sul banco di una compagna di classe. Il Giudice Amministrativo, ha ritenuto non irragionevole la qualificazione data all’episodio dal Consiglio d’Istituto quale fatto lesivo delle dignità e del rispetto della persona umana ed ha affermato l’adeguatezza e proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#orinare #bottiglietta #marra #lucchese
Sentenza 24/10/2017 n° 503
Area: Giurisprudenza
L’art. 652 c.p.p., nel testo novellato dall'art. 9 della legge n. 97/2001, prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste”, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. La suddetta norma va riferita anche ai procedimenti per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti. Tuttavia, l’osservanza dell’art. 652 c.p.p. non comporta alcun automatismo applicativo tra l’assoluzione e l’efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste” non necessariamente sta a significare l’insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell’elemento che compone la fattispecie delittuosa. Infatti pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali, sussiste rispetto a quest’ultimi una pluriqualificazione giuridica ( penale ed amministrativo contabile) che rende i giudizi (penale e contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti. Ne consegue che, in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l’applicazione dell’art. 652 c.p.p. non può prescindere dall’autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l’insussistenza dell’evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale. Pertanto, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l’eventuale liceità penale non esclude anche l’illiceità contabile. In definitiva, in applicazione dell’art. 652 c.p.p., il giudicato penale ha effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; non altrettanto nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia determinata dall'accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o in ordine all’attribuibilità del fatto all'imputato. ( Nel caso di specie la Corte dei Conti Centrale d'Appello ha accolto l'appello di una docente che era stata condannata dalla Sezione Regionale al pagamento della somma di euro 1.228,42 per aver svolto attività libero professionale di guida turistica nei giorni in cui aveva richiesto ed ottenuto permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro a causa di malattia, infortunio o motivi di famiglia. Stante l'assoluzione in sede penale della docente, la Corte di Appello, ha affermato l'applicazione dell'art. 652 del c.p.p. in quanto il fatto reato coincide con gli stessi fatti che hanno determinato l’insorgere del giudizio di responsabilità presso la Corte dei conti. Nella sentenza penale era stato accertato che la docente non svolgeva attività di guida, con materiale accompagnamento dei turisti nei luoghi da visitare, e svolgeva invece dal proprio domicilio attività di coordinamento, a mezzo del telefono o della posta elettronica, della altrui attività di accompagnamento dei turisti. Inoltre, sempre in sede penale, era stato accertato che le date delle fatture emesse dalla prof.sa nei confronti delle agenzie turistiche non coincidevano, se non casualmente, con la data delle prestazioni svolte giacchè esse facevano riferimento, ad es., alla data di arrivo delle navi da crociera che trasportavano i turisti da accompagnare nelle città d'arte della Toscana. Infine, la sentenza penale di appello, anche a seguito della audizione dei medici che hanno assistito la docente nel corso degli anni, ha affermato che tutte le assenze per malattia risultavano ben giustificate).
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Sentenza 25/06/2018 n° 3907
Area: Giurisprudenza
L’accesso pubblico generalizzato di cui all’art. 5 d. lgs. n.33/2013, che ha per oggetto dati e documenti detenuti dall'Amministrazione, non può essere utilizzato per ottenere la copia della ripresa in streaming di una riunione che non sia stata conservata agli atti, poiché si tratta di documento non più detenuto dalla P.A. L’accesso pubblico generalizzato di cui all’art. 5 d. lgs. n.33/2013 ha l’esclusiva finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, non già di rendere pubblici colloqui privati -inavvertitamente fatti oggetto di registrazione- che esulano dall'esercizio di funzioni istituzionali. Ne segue che è legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione procede alla cancellazione di parte della registrazione di una riunione concernente i colloqui tra i partecipanti alla riunione stessa, intrattenuti durante la sospensione dei lavori per la pausa pranzo e inavvertitamente filmati, in quanto documentazione multimediale non pertinente ai lavori della riunione, e relativa alla manifestazione del pensiero fra persone che (in quel particolare momento) non rivestono né esercitano funzioni pubbliche e il cui trattamento è escluso, in mancanza di un interesse pubblico, dall’art. 11 d. lgs. n. 296/03.
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#registrazione #accesso #colloquio #riunione #video #generalizzare #ripresa #lgs #inaf #pausa
Sentenza 03/04/2018 n° 2079
Area: Giurisprudenza
Le procedure sotto soglia comunitaria con modalità negoziata, come prevista dall’art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016, soggiacciono al rispetto del cd. principio di rotazione. Il principio di rotazione comporta l'obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli “appalti cd. “sotto soglia”, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato È illegittima una procedura negoziata “sotto soglia” indetta da una PA alla quale abbia partecipato il gestore uscente; in tal caso infatti l'Amministrazione, in applicazione del principio di rotazione, avrebbe dovuto escludere dal proseguimento della gara il gestore uscente, ovvero, in alternativa, invitarlo, motivando puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prescindere dall’invito. (Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Toscana n. 17/2018##633L oggetto di impugnazione. I principi affermati sono conformi alla giurisprudenza consolidata: si vedano, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Consiglio di Stato, Sez.VI, 31 agosto 2017, n.4125. Si vedano anche le Linee Guida ANAC n. 4##1793T, come aggiornate con delibera 1 marzo 2018, in particolare il punto 3.6)
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Sentenza 17/09/2013 n° 21166
Area: Giurisprudenza
Con riferimento alla gratuità dell’istruzione obbligatoria, ivi inclusa quella dei disabili, le norme lasciano ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni nel contemperare il principio di gratuità con la disponibilità di risorse e con i vincoli di bilancio, autorizzando a distinguere tra prestazioni e situazioni da ritenersi completamente gratuite e prestazioni soggette a un contributo da parte delle famiglie. Lo Stato, infatti, è tenuto ad assumersi gli oneri economici dell’offerta formativa di base, ma non vi sono disposizioni specifiche che impongano la gratuità anche di tutte le prestazioni supplementari e aggiuntive rispetto all’offerta formativa di base, specie laddove la famiglia sia nella condizione economica di potervi contribuire.
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#studenti: integrazione e disabilità#gratuità #prestazione #contributo #disabile #diritto #istruzione #onere #assistenza #scuola
Sentenza 26/09/2016 n° 18861
Area: Giurisprudenza
Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, sancisce che "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente". Il successivo art. 61 nel delimitare l'incompatibilità statuisce che "il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative (...)". Il combinato disposto delle due norme pone in evidenza come l'esclusione della incompatibilità con riguardo alle società cooperative sia riferito all'assunzione della qualità di socio delle stesse e non alla prestazione di lavoro presso le medesime. Pertanto, allorchè la richiesta di autorizzazione del dipendente non riguardi la qualità di socio di una cooperativa ma l' attività lavorativa prestata presso la stessa, non è stabilita dal legislatore alcuna deroga al regime delle incompatibilità.
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Sentenza 10/05/2017 n° 463
Area: Giurisprudenza
L’accesso civico di cui al D.Lgs n. 33 del 2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 differisce dall’accesso di cui alla L. n. 241 del 1990 per ratio e finalità. La L. n. 241 del 1990 prevede e regola l’accesso agli atti amministrativi da parte di soggetti che abbiano un interesse personale e diretto alla conoscenza di atti in possesso di un’amministrazione pubblica al fine di meglio tutelare la loro personale posizione soggettiva. Per tale accesso valgono i casi di esclusione previsti dall’art. 24 della L. n. 241 del 1990, fra i quali vi è la tutela della riservatezza. L’accesso civico di cui al D.Lgs n. 33 del 2013 è strumentale ai principi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Costituisce comunque limite di tale diritto la tutela di peculiari interessi privati e tra questi la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina vigente in materia con riferimento all’art. 24 della L. n. 241 del 1990. L’accesso civico non può essere utilizzato per superare, in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti imposti dalla L. n. 241 del 1990. Non sussiste il diritto di una Organizzazione sindacale di accedere al prospetto analitico dei compensi erogati al personale docente e dei beneficiari del FIS, perché l’art. 24 della L. n. 241 del 1990 esclude dall’accesso i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono: tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno in tale ipotesi di tutela della riservatezza. (A ulteriore supporto del principio affermato, il TAR Veneto ricorda le disposizioni in materia di privacy di cui al D.Lgs n. 196 del 2003 “sulle quali è intervenuto il Garante con un proprio parere del 13.10.2014 nel quale esclude che le informazioni possano riguardare i compensi riferiti ai singoli lavoratori individuali, potendosi solo consentire l’accesso ai dati sui compensi solo in forma aggregata. Analoga conclusione può trarsi con riferimento proprio al c.d. accesso civico regolato dal dec. lgs n. 33 del 14.3.2013 per quanto concerne gli atti per i quali vi è l’obbligo della pubblicazione: l’art. 20 di tale decreto, in particolare, prevede che la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti possa avvenire solo in maniera complessiva e in forma aggregata”)
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#accesso agli atti amministrativi#privacy e trattamento dei dati personali#relazioni sindacali#accesso civico#fis #sulle #mof #olivo
Sentenza 01/08/2017 n° 1351
Area: Giurisprudenza
Le modifiche alla lex specialis di una gara indetta dalla P.A. devono seguire la regola del contrarius actus; tale principio si applica a maggior ragione qualora non si tratti di mere rettifiche formali della lex specialis di gara, ma di modifiche di natura sostanziale che incidono sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, tali da poter determinare un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati all’affidamento dell’appalto. Le modifiche sostanziali alle regole di una gara di appalto, in quanto comportano una estensione dei possibili concorrenti, richiedono una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario al fine di evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio. (Il principio ha carattere generale: si ricorda che l'annullamento d'ufficio in autotutela è disciplinato dall'art. 21 nonies e dall'art. 7 della Legge n. 241/1990. È necessario quindi fare ricorso a queste regole -a comunicare dalla previa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento a tutti i partecipanti alla gara- allorché l'istituzione scolastica si accorga di avere posto in essere degli atti di gara con vizi di legittimità).
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Sentenza 09/03/2018 n° 10763
Area: Giurisprudenza
Il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. può essere realizzato anche mediante concorso per omissione in condotte commissive ed è configurabile anche in assenza di un rapporto diretto tra reo e vittima. L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato è costituito dal dolo generico, da ravvisarsi nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza. E', pertanto, irrilevante valutare le specifiche motivazioni che inducono l'agente ad assumere il comportamento rilevante: del resto, proprio sul presupposto della sufficienza del dolo generico, il reato di maltrattamenti in famiglia é configurabile anche quando l'intento perseguito consiste nella volontà di agire esclusivamente per finalità educative. Nè i motivi che orientano la volontà dell'agente diventano rilevanti quando il reato è commesso mediante omissione, stante l'assenza di puntuali disposizioni o di principi generali in tale senso. Inoltre, il reato di omessa denuncia può essere fonte di responsabilità civile, ma richiede che si accerti l'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento dell'obbligo ed il fatto dannoso, e che quest'ultimo si ponga come conseguenza immediata e diretta dell'illecito Ciò premesso, concorre nel reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. l' educatrice di asilo che, ricoprendo tra l'altro il ruolo di referente del Comune all'interno del nido, non ha denunciato i maltrattamenti posti in essere dalle colleghe ed ha negato espressamente di essere a conoscenza diretta o per sentito dire di tali episodi. ( La Cassazione, in riforma della Sentenza della Corte di Appello, ha affermato che non esclude il reato di cui all'art. 572 c.p., il fatto che la condotta della maestra era caratterizzata dall' intento omertoso di tutelare prima di tutto se stessa, le proprie coadiutrici ed i minori a lei direttamente affidati e non, invece, dalla volontà di coadiuvare le illecite azioni delle colleghe. Infatti, la valorizzazione dell'intento specificamente perseguito dalla educatrice, operata dalla sentenza impugnata, non rileva in quanto ai fini dell'elemento psicologico necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., anche nella forma del concorso nel reato commissivo mediante omissione, è sufficiente il dolo generico, per la cui sussistenza sono irrilevanti i motivi della condotta del soggetto agente).
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Sentenza 29/09/2017 n° 22800
Area: Giurisprudenza
Sono ormai consolidati i principi di diritto in materia di responsabilità contrattuale dell’Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da “contatto sociale” dell’insegnante, in base ai quali la prima è tenuta ad assicurare l'assenza di pericoli nei luoghi ove si svolge l'attività scolastica in tutte le sue espressioni ed il secondo ad adempiere agli obblighi di vigilanza tanto più intensi quanto è minore la età degli allievi. Con riferimento al riparto dell'onere della prova in giudizio, spetta danneggiato (nella specie, i genitori dell'alunno in minore età) la prova del titolo del rapporto giuridico (oltre che l'affidamento del minore alla custodia della scuola) e l'allegazione dell'inadempimento; spetta al debitore (Amministrazione pubblica; insegnante) la prova della impossibilità della prestazione per causa ad esso non imputabile. Il Dirigente Scolastico può rendere prova testimoniale in giudizio sulla pericolosità dei luoghi in cui si è verificato l’infortunio. La sua deposizione non può avere valore di confessione in quanto egli non rappresenta l’Amministrazione statale, che sta in giudizio in persona del Ministro. Egli può pertanto trovarsi nella condizione processuale del testimone, obbligato a dichiarare la verità senza reticenze, diversamente incorrendo nel reato di falsa testimonianza, non potendo disporre del diritto controverso e prestare confessione. La confessione, infatti, intesa come dichiarazione resa con la consapevolezza di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, deve provenire dal soggetto che ha il potere rappresentativo dell’ente. (Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che la caduta accidentale di una alunna, che si era ferita urtando contro una ringhiera del cordolo in cemento della rampa per disabili mentre si trovava in cortile durante la ricreazione, si era verificata in modo del tutto improvviso e repentino, sicchè alcuna omissione di intervento poteva addebitarsi all'insegnate presente. Inoltre, non era ravvisabile responsabilità della Amministrazione statale per la presenza in cortile della rampa munita di ringhiera, sia in quanto la struttura era prevista per legge, sia in quanto il manufatto non presentava "evidenze morfologiche di pericolosità" per gli allievi, sia ancora in quanto non era risultato provato che la minore avesse urtato contro la ringhiera anziché contro il cordolo in cemento. I giudici, quindi, hanno ritenuto raggiunta la prova liberatoria dell’Amministrazione scolastica affermando che la “repentinità” dell’evento incide sulla “inevitabilità” del fatto ed escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire la caduta dell'allieva, considerato che il cortile in cui gli allievi venivano condotti per la ricreazione e la struttura della rampa per disabili in esso situata "non presentano alcuna particolare evidenza morfologica di pericolosità per gli allievi". Né la struttura per disabili (dotata di ringhiera proprio per prevenire cadute accidentali dalla rampa) è risultata pericolosa secondo una valutazione di prevedibilità ex ante. Afferma la Corte che "non può, evidentemente, ritenersi pericoloso qualsiasi elemento strutturale conformativo del luogo-cortile in cui si svolge l'attività ricreativa solo perché in astratta e remota ipotesi potrebbe assumere, eccezionalmente, un ruolo di concausa dell' "eventum damni": l'adozione delle misure precauzionali deve, infatti, essere commisurata a quegli eventi che appaiono prevedibili secondo uno schema di normalità rapportata ad una serie di circostanze che debbono essere valutate complessivamente, quali la struttura dei locali, le modalità di utilizzo dei luoghi, l'età ed il numero degli allievi, ecc." Nella specie non è risultato che gli alunni e l'infortunata stessero eseguendo attività inappropriate all'uso dei luoghi, né che la struttura del luogo, ed in particolare la rampa, presentasse specifiche anomalie quanto ad elementi e materiali costruttivi, dimensione, o collocazione).
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#ringhiera #rampa #allievo #cortile #confessione #pericolosità #caduta #struttura #cemento #urtare
Sentenza 05/09/2017 n° 40291
Area: Giurisprudenza
L'assenza di un esplicito consenso da parte dei genitori di un minore, che sia stato oggetto di "osservazione" in classe da parte di uno psicologo a ciò incaricato dalla scuola, integra una compressione della loro libertà di autodeterminazione astrattamente rilevante in relazione al reato di violenza privata (art. 610 c.p.). Costituisce atto pubblico la relazione predisposta dallo psicologo di un istituto scolastico qualora abbia compiti di non esclusivo supporto tecnico ai docenti ma di diretta osservazione e valutazione degli alunni trattandosi di un soggetto che svolge una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi: ne consegue che la omessa protocollazione agli atti dell'ente di tale documento integra la condotta del reato di soppressione, distruzione, occultamento di atto pubblico (art. 490 c.p.) Con riferimento al primo principio, nel rimettere il caso al giudice del merito, afferma la Corte di Cassazione: "Se nella prima ipotesi, in cui la psicologa avrebbe avuto il ruolo di "consulente" della maestra per suggerirle indirizzi didattici, non involgendo, quindi, in alcun modo i comportamenti degli alunni, si potrebbe escludere che l'attività di osservazione potesse interferire nella sfera personale degli alunni e quindi necessitare del preventivo consenso dei genitori, non altrettanto può dirsi se oggetto dell'osservazione erano proprio i comportamenti degli alunni e ancor di più, di alcuni degli alunni ritenuti portatori di problematiche. In questo secondo caso, a prescindere dal fatto che siano stati o meno somministrati test o che le lezioni siano state specificamente modulate, non vi è dubbio che l'osservazione delle condotte in classe, al fine di trarne elementi per formare una valutazione degli alunni sotto il profilo comportamentale e prendere ulteriori provvedimenti, rappresentava una invasione delle sfere personali degli alunni che, come tale, necessitava il preventivo consenso").
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#genitori: responsabilità genitoriale#reato#gup #psicologa #psicologo #maestra #bernardi #fumare #cartellina #contestatagli #investigare #martinelli
Sentenza 15/02/2018 n° 171
Area: Giurisprudenza
L’accesso civico regolato dal D.Lgs n. 33 del 2013 non riconduce a sé e assorbe ogni regolamentazione in materia di accesso agli atti a superamento anche dalla disciplina normativa dettata dalla legge 241 del 1990, essendo diversa la ratio e le finalità delle due normative. Quella dettata dalla legge 241 del 1990 prevede e regola l’accesso agli atti amministrativi da parte di soggetti che abbiano un interesse personale e diretto alla conoscenza di atti in possesso di un’amministrazione pubblica al fine di meglio tutelare la loro personale posizione soggettiva. Si tratta di atti che normalmente attengono all’istruttoria procedimentale o anche a provvedimenti conclusivi della stessa, i quali in qualche modo interessano il soggetto che intenda acquisirli e la cui conoscenza possa essere utile allo stesso e che per questo l’interessato deve motivare la propria richiesta. Per tale accesso valgono i casi di esclusione previsti dall’art. 24 della legge 241 del 1990 e fra questi vi è la tutela della riservatezza. L’istituto dell’accesso civico risponde, invece, a esigenze diverse, delineate chiaramente dall’art. 1 del dec. lgv n. 33 del 2013 laddove richiama i principi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il riferimento ai cittadini e all’utilizzo delle risorse pubbliche evidenzia la diversa caratterizzazione dell’interesse generale, e per questo non soggetto ad alcuna formalità motivazionale, rispetto a quello personale. Ciò è meglio chiarito dal riferimento all’obbligo della pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni stesse con particolare riferimento alle risorse pubbliche (art. 4 bis). In tale specifica ratio e connotazione vanno letti i casi di esclusione regolati dall’art. 5 bis nel quale, non a caso al 1° comma, si fa riferimento, come limiti all’accesso civico, esclusivamente agli interessi pubblici specificamente indicati e quelli a tutela di peculiari interessi privati che il comma 2° individua e tra questi la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina vigente in materia e che il comma 3° ribadisce con riferimento all’art. 24 della legge 241 del 1990, a conferma della netta distinzione esistente fra l’accesso civico e l’”ordinario” accesso agli atti amministrativi. In sostanza, l’accesso civico non può essere utilizzato per superare, in particolare in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti imposti dalla legge 241 del 1990. (Nel caso di specie l’Amministrazione aveva rifiutato di inserire nella Sezione di Amministrazione trasparente la pubblicazione di atti non meglio specificati negli estremi quali ordini del giorno, verbali delibere dei vari organi collegiali ai quali il ricorrente, docente dell'Istituzione intendeva esercitare l’accesso civico generalizzato. Afferma il TAR che una domanda di accesso civico non può estendersi ad atti per i quali non solo non vi è obbligo di pubblicazione, ma che non rientrano fra quelli che rispondono alla tipologia di determinazioni indicate dal dc.lgs. n. 33 del 2013 in base ai principi esposti dalla legge stessa: "Ciò vale sia per le delibere del consiglio di amministrazione, contenendo esse una varietà di determinazioni a contenuto diversificato che può anche riguardare situazioni rientranti nelle ipotesi di esclusione indicati dall’art. 5 bis, sia a maggior ragione per gli ordini del giorno, i verbali e le delibere del consiglio accademico e del consiglio di scuola di scenografia, che riguardano prevalentemente atti interni all’istituzione afferenti l’attività organizzativa dei corsi e didattica che possono interessare il ricorrente non come cittadino, ma come docente" Sentenza resa nei confronti di una istituzione AFAM, esportabile nel contesto scolastico).
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Sentenza 01/04/2016 n° 867
Area: Giurisprudenza
L’Istituzione scolastica autonoma, pur dotata di personalità giuridica, è priva di legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria riferita ad attività del personale dipendente dallo Stato nell’esercizio del servizio pubblico dell’istruzione facente capo allo Stato (fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno relativo a un infortunio subito da un alunno a scuola e ascritto a omessa vigilanza del personale scolastico, c.d. infortunio scolasatico). Ai fini della configurabilità di una responsabilità dell'amministrazione scolastica per un infortunio incorso a uno studente durante lo svolgimento di attività fisica a scuola, ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente, (quindi che lo studente infortunato abbia subito il danno perché fatto segno di una azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita), e inoltre che non siano state predisposte tutte le misure atte a consentire che l'insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse stato posto in grado di evitare il fatto. Ne segue che non è da considerare illecita la condotta di gioco di un alunno che ha provocato il danno ad altro alunno, se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla e è non stata, in concreto, connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco, quando, cioè, non è stat riscontrata particolare animosità o violenza di gioco, svolto tra ragazzi coetanei e dopo che l'insegnante aveva loro raccomandato il rispetto delle regole , di giocare piano e di essere corretti (fattispecie relativa a infortunio subito per un colpo ricevuto durante uno scontro di gioco connaturato alla partita e non per effetto di un’azione autonoma del compagno che lo ha colpito, non essendo stato, comunque, provato che l’azione sia stata concretamente caratterizzata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con le persone che vi partecipavano). Il dovere di sorveglianza degli insegnanti nei confronti degli alunni deve essere adeguato all’età e al normale grado di valutazione dei minori loro affidati, in relazione alle circostanze del caso concreto: è, infatti, evidente che il grado di sorveglianza è inversamente proporzionale all’avvicinarsi della maggiore età, e, dunque, al crescere della capacità di discernimento, anche in relazione alla acquisita maggiore autonomia e indipendenza. Ne segue che, in presenza di un contesto di gioco organizzato, e svolto secondo le regole, l’insegnante, se ne ha raccomandato il rispetto, e ha invitato a giocare piano ed essere corretti, nulla può fare per impedire il contrasto della singola azione di gioco, indubbiamente caratterizzato da repentinità, posto che il gioco del calcio comporta rapidità di movimenti, contrasti e concentrazione di più giocatori nella stessa parte del campo.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#irruenza #infortunare #raccomandato #calcetto #pollicoro #sud #collaterale #gamba
Sentenza 04/12/2017 n° 28975
Area: Giurisprudenza
La comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare si pone fuori del termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare. Infatti, la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, riguarda esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza. ( In senso conforme cfr Cass. 9390/2017, 5317/2017, 19183/2016, 16900/2016) I suesposti principi trovano applicazione anche nei casi in cui viene rilievo la questione della tempestività della conclusione del procedimento disciplinare e, dunque, della decadenza della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, dall'azione disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, in quanto nessuna delle disposizioni contenute in detta norma prevede che la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare sia impedita non già dall'adozione del provvedimento sanzionatorio bensì dal fatto che essa sia portata a conoscenza dell'interessato entro il termine di decadenza. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, nel disporre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, prevede che, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Nei casi in cui è contestata in sede disciplinare la violazione del suddetto divieto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, sulla quale, a norma della L. n. 604 del 1966, art. 5, grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi a provare, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla violazione del divieto di espletare incarichi privi dell'autorizzazione, l'avvenuto espletamento di incarichi non autorizzati nella loro oggettività. Grava, invece sul pubblico dipendente, che, ai fini del giudizio di proporzionalità deduca la scarsa rilevanza dell'inadempimento, l'onere di allegare e dimostrare, secondo la regola generale in tema di onere probatorio, la durata, la consistenza in termini quantitativi e qualitativi dell'impegno richiesto dall'espletamento degli incarichi non autorizzati. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato il licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di un dipendente pubblico che aveva svolto una serie di incarichi extraistituzionali senza autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; trattavasi, nello specifico, di incarichi di formazione e di docenza svolti in favore di pubblici dipendenti prima della introduzione, ad opera della L. n. 43 del 2005, della lett. f bis) all'art. 53, comma 6 -che ha previsto, per l'appunto, che per detti incarichi non è richiesta la preventiva autorizzazione- nonché di incarichi svolti nei confronti di terzi soggetti privati)
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#incarico #spa #croce #autorizzazione #decadenza #dipendente #corte #motivo #comma
Sentenza 14/02/2018 n° 962
Area: Giurisprudenza
L’obbligo di vaccinazione è stato imposto con L. 6/6/1939 n. 893 con riferimento al vaccino contro la difterite, con L.5/3/1963 n. 292 per il vaccino contro il tetano, con L. 4/2/1966 n. 51 per il vaccino contro la poliomielite e con L. 27/5/1991 n. 165 per il vaccino contro l’epatite virale B. Tutte queste leggi prevedono l’obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione, al momento dell’iscrizione, presso le scuole dell’obbligo; esse, inoltre, prevedono espressamente che l’obbligo di presentazione di analogo certificato si applichi per l’ammissione a tutte le collettività infantili, di qualunque tipologia, e pertanto anche agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Trattandosi di requisito di ammissione, ne deriva logicamente la sua obbligatorietà. La disposizione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 335/1999, secondo cui la mancata vaccinazione “non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”, si applica esclusivamente all’ambito della scuola dell’obbligo e non è estensibile analogicamente alla scuola dell’infanzia. Del resto, se si analizza la disposizione derogatoria sopra citata, si comprende che essa è stata introdotta a seguito di un bilanciamento tra opposti interessi, entrambi di rilevanza costituzionale: quello all’istruzione e quello alla salute, bilanciamento che può essere svolto dal solo legislatore, rientrando tale scelta nella sua propria ed esclusiva discrezionalità. In tale valutazione discrezionale, il legislatore ha tenuto conto non solo del differente regime normativo esistente tra la scuola dell’obbligo e l’educazione pre-scolare, che si svolge presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, ma ha valutato anche la condizione soggettiva differente esistente tra i bambini di età superiore ai sei anni, e quelli da zero a sei anni. Questi ultimi, infatti, sono molto più fragili, e come tali necessitano di maggiori di misure di precauzione e prevenzione. I rischi di contagio più elevati si registrano, infatti, tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia o che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie. Ne deriva che la situazione sia giuridica che fattuale in cui versano i bambini che devono iscriversi alla scuola dell’obbligo, e quelli relativi alla fascia 0-6 anni, presenta tali differenze da non consentire l’estensione della normativa derogatoria prevista per i bambini più grandi a quelli di età ricompresa tra i 0-6 anni. Del resto la diversità di regime è stata ribadita anche nella normativa sopravvenuta: in merito all’ammissione alle strutture educative, il D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni in L. n. 119/2017, opera al comma 3 dell’art. 3, una distinzione: nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso; in tutte le altre scuole, la mancata presentazione non impedisce né la frequenza, né gli esami. E’ pertanto legittima la delibera impugnata dai genitori con la quale il Consiglio Comunale di Trieste ha previsto quale requisito d’accesso ai servizi educativi (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi) l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente, poiché la delibera si limita a riprodurre la disposizione contenuta nelle leggi sopra richiamate. Occorre sottolineare, infatti, che gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali non costituiscono “scuole dell’obbligo” e che tali strutture sono organizzate e gestite dal Comune come servizi facoltativi resi alla popolazione residente. Trattandosi di servizi facoltativi organizzati dallo stesso Comune, legittimamente il Consiglio Comunale, nell’esercizio del suo potere regolamentare, ha provveduto a disciplinare l’organizzazione delle strutture, richiedendo determinati requisiti di accesso. (Nella sentenza, inoltre, i giudici hanno richiamato il parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2065 del 26.9.2017 in merito all’interpretazione degli artt. 3 e 3 bis della L. n. 119/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2017 che affrontano la problematica in esame. La Commissione Speciale ha ritenuto “che la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici. Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbero essere riservate agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente - sulla base delle acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali - che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano vaccinarsi. Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione (la cui “appropriatezza” sia riconosciuta dalla più accreditata scienza medico-legale e dalle autorità pubbliche, legislative o amministrative, a ciò deputate) può risolversi in un pregiudizio per il singolo individuo non vaccinato, ma soprattutto vulnera immediatamente l’interesse collettivo, giacché rischia di ledere, talora irreparabilmente, la salute di altri soggetti deboli. (…). La mancata considerazione di siffatto dovere di solidarietà rischierebbe, peraltro, di minare alla base anche l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini sulla quale poggia la stessa democrazia repubblicana, atteso che i bambini costretti a frequentare classi in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute, rischi ai quali invece non andrebbero incontro bambini appartenenti a famiglie stanziate in altre parti del territorio nazionale. La discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più eclatante”. Alla luce di tali considerazioni, il principio di precauzione invocato dai genitori ricorrenti (i quali non avrebbero ricevuto dalle competenti autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni) non può essere interpretato nel senso che lo Stato dovrebbe astenersi dall’imporre l’obbligo vaccinale giacché le vaccinazioni implicherebbero un inevitabile rischio di reazioni avverse o di più gravi pregiudizi dell’integrità fisica dei soggetti vaccinati. Esso va correttamente interpretato (si tratta del resto di un principio di origine internazionale e sovranazionale) anche alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2 febbraio 2000 - COM/2000/01, e non confligge affatto con il quadro normativo sopra delineato. Premesso, infatti, che a nessuna condotta umana si correla un “rischio zero”, il principio di precauzione impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore) di prediligere, tra più soluzioni ipotizzabili, quella che renda possibile il bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l’individuazione, sulla base di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile; la selezione di tale soglia, tuttavia, può compiersi unicamente sulla base di una conoscenza completa e, soprattutto, accreditata dalla migliore scienza disponibile. Al principio di precauzione si accompagna poi quello di prevenzione, considerato che la massima efficacia della minimizzazione del rischio, nei sensi sopra indicati, si ottiene, in genere, attraverso un intervento sulle cause della possibile insorgenza del pericolo. Ebbene, non vi è dubbio che il sistema della vaccinazioni obbligatorie sia informato anche a questo principio giuridico, complementare a quello di precauzione e altrettanto rilevante. Si osserva, infine, che la legge n. 119/2017 ha superato il vaglio di legittimità da parte della Corte Costituzionale con sentenza 18.1.2018, n. 5).
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#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#vaccinazione #bambino #precauzione #vaccinare #infanzia #salute #rischio #vaccino #obbligo #scuola
Sentenza 06/02/2018 n° 37
Area: Giurisprudenza
Nell’ambito del rapporto d’impiego pubblico il sistema costituzionale prevede, in linea di principio, l’esclusività della prestazione lavorativa (a mente dell’art. 98, I comma, Cost.: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.”). Peraltro detto principio conosce delle significative eccezioni, come emerge dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 che, al primo comma, enuncia le ipotesi per le quali sussiste l’incompatibilità assoluta del dipendente pubblico, rinviando nel concreto alle ipotesi previste dagli artt. 60 e ss. D.P.R. n. 3/1957 (esercizio del commercio, industria, libera professione, incarichi presso privati, ecc...). Dal suddetto quadro normativo si ricava che, se intende svolgere altri incarichi retribuiti, il pubblico dipendente deve richiedere l'autorizzazione per consentire di verificare la sussistenza, anche potenziale, di conflitti d'interesse. Per alcune tipologie di attività lavorative parallele, ed in particolare per le professioni che non si possono considerare incarichi a tempo determinato, ma attività strutturate e continuative, vale il divieto assoluto, sanzionato con la decadenza dall'impiego previa diffida a cessare la situazione d'incompatibilità (art. 63 D.P.R. n. 3/1957). E', quindi, incompatibile, in costanza di rapporto d'impiego pubblico, l'esercizio della attività di promotore finanziario, in quanto trattasi di attività imprenditoriale assoggettabile alle procedure fallimentari. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr Corte di Cassazione Sent. m. 18135/2002) è sufficiente, ai fini dell'assunzione della qualità d'imprenditore del promotore finanziario, l'esercizio della professione mediante una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio, con conseguente inquadramento nelle attività ausiliare ex art. 2195 n. 5 c.c., e che costituisce, a tutti gli effetti, un’impresa commerciale assoggettabile alle procedure fallimentari. La connotazione spiccatamente imprenditoriale dell'attività di promotore finanziario in contemporanea con l'attività di docente consente di inquadrare la fattispecie al di fuori del perimetro delle attività compatibili con il pubblico impiego previa autorizzazione (tra cui rientrano, ad esempio, gli incarichi presso altra pubblica amministrazione o la partecipazione a società semplici), e rientra, di fatto, nell'ambito delle attività assolutamente incompatibili con il pubblico impiego (art. 60 D.P.R. n. 3/1957). ( La Corte dei Conti non ha aderito alla tesi difensiva dell'inquadramento dell'attività di promotore finanziario nell'ambito delle professioni intellettuali, atteso che elemento caratterizzante dell'attività è proprio l'autonoma organizzazione del lavoro, con il mantenimento del rischio d'impresa. Inoltre, l'istituzione dell'albo dei consulenti finanziari, istituito con la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) non influisce sulla fattispecie in questione, trattandosi di contestazioni della Procura Contabile, nei confronti di un docente di istituto secondario di secondo grado, per condotte precedenti a tale data. E' stata ravvisata la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, atteso che l'evidente natura imprenditoriale dell'attività di promotore finanziario, connessa al rischio d'impresa che da questa inevitabilmente deriva, avrebbe dovuto indurre il docente ad attivarsi per verificare l'effettiva liceità della particolare situazione lavorativa in cui si trovava ad operare. Inoltre, ad avviso della Corte, le richieste di autorizzazione presentate al Dirigente Scolastico di riferimento non attenuano l'elemento soggettivo della colpa grave, in considerazione della palese violazione delle disposizioni normative che il docente convenuto, in quanto pubblico dipendente, avrebbe avuto il dovere di conoscere).
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#promotore #attività #autorizzazione #impiego #professione #incarico #convenuto #retribuire #euro
Sentenza 10/08/2004 n° 15419
Area: Giurisprudenza
In relazione alla colpa in educando, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., al danneggiato è sufficiente provare il fatto illecito commesso dal minore e il danno subito, senza dover dimostrare anche la colpa dei genitori; questi ultimi, invece, per potersi sottrarre alla responsabilità, devono provare di non aver potuto impedire il fatto. I genitori, quindi, devono dimostrare di aver impartito una idonea educazione ai propri figli, nell’osservanza dei precetti contenuti nell’art. 147 cod. civ. Le modalità stesse del fatto illecito possono dimostrare l’esistenza di un deficit educativo. Infatti, l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell’art. 147 cod. civ. Ciò significa che le particolari modalità del fatto possono consentire di dedurre l'inadeguatezza dell'educazione impartita (nel caso di specie, un minore, in riscontrato stato di ebbrezza, alla guida di un ciclomotore investiva un soggetto cagionandone la morte).
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#genitori: responsabilità genitoriale#infortunio scolastico#responsabilità civile#ciclomotore #ebbrezza #trenta #perdono
Ordinanza 30/03/2018 n° 7981
Area: Giurisprudenza
L'art. 33 comma 5 della Legge n. 104 del 1992 si limita ad attribuire al lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ma non obbliga assolutamente il titolare del diritto a scegliere la sede che appaia più conveniente per l'assolvimento dei compiti di assistenza. Pertanto, il dipendente ATA che partecipa alle operazioni di mobilità non può dolersi in alcun modo dell'eventuale violazione della disposizione di cui al citato art. 33 comma 5 in danno del soggetto avente diritto alla scelta della sede più prossima al domicilio della persona da assistere. ( L'attuale CCNI sulla mobilità all'art. 40 prevede, per il personale ATA, la precedenza nelle operazioni di mobilità per l'assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità nonchè per l' assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità. Il successivo art. 41 prevede che il personale ATA (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della Legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale).
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n° 314
Area: Normativa
1. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
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#scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#nosocomio #clinica #staccare #convenzionare
n° 9
Area: Normativa
1. In conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.
3. Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.
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#partenariato #lingua
n° 12
Area: Normativa
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata (1).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. (2)
(1) L'art. 2, comma 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 ha disposto che il presente comma “va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno”.
(2) Testo in vigore fino al 31/12/2018. A decorrere dal 01/01/2019, secondo quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs. 66/2017, troverà applicazione il seguente nuovo testo come modificato dall'art. 5 comma 2 dello stesso d.lgs. 66/2017:
"1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
[6. ]
[7. ]
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9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto."
Il Profilo di funzionamento di cui al nuovo comma 5, sempre a decorrere dal 01/01/2019, sarà redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta secondo le indicazioni dell'art. 5 comma 3 d.lgs. 66/2017 e avrà le caratteristiche di cui al comma 4 del medesimo art. 5 d.lgs. 66/2017. Il PEI di cui al medesimo nuovo comma 5 a decorrere dall'AS 2019/2020 avrà le caratteristiche indicate dall'art. 7 d.lgs. 66/2017.
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26/09/2017 n° 2065
Area: Prassi, Circolari, Note
Numero 02065/2017 e data 26/09/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Adunanza della Commissione speciale del 20 settembre 2017
NUMERO AFFARE 01614/2017
OGGETTO:
Regione Veneto.
Richiesta di parere del Presidente della Regione Veneto sull’interpretazione degli articoli 3 e 3-bis della legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, in ordine all’applicazione delle sanzioni a carico dei genitori, dei tutori o comunque delle figure esercenti la potestà parentale dei bambini che frequentano le scuole d’infanzia o che ricevono servizi educativi per l’infanzia, ivi inclusi quelli privati non paritari, e con particolare riguardo alle determinazioni conseguenti alla mancata presentazione della documentazione che dimostri l’adempimento agli obblighi vaccinali per i minori da zero a sedici anni di età previsto dalla predetta legge.
LA SEZIONE
Vista la nota dell’8 settembre 2017, con la quale il Presidente della Regione Veneto ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;
PREMESSO E CONSIDERATO
Sommario: I.) La richiesta di parere (quesito). – II.) La vicenda e il contesto normativo di riferimento. – II.A) Il decreto-legge n. 73/2017. – II.B) La circolare congiunta dei Ministeri del 1° settembre 2017. – II.C) Il decreto n. 111 del 4 settembre 2017 del Direttore generale – Area sanità e sociale – della Regione Veneto. – II.D) La lettera delle Ministre della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca al Presidente della Regione Veneto del 6 settembre 2017; il decreto n. 114 del 6 settembre 2017 del Direttore generale – Area sanità e sociale – della Regione Veneto del Direttore e la lettera del Presidente della Regione Veneto del 7 settembre 2017. – III.) La funzione consultiva del Consiglio di Stato. – IV.) La risposta al quesito.
I.) La richiesta di parere (quesito).
1.) Con nota dell’8 settembre 2017 il Presidente della Regione Veneto ha indirizzato alla Seconda Sezione consultiva di questo Consiglio la richiesta di parere in oggetto.
Il Presidente ha riferito di un recente contrasto interpretativo, insorto tra la Regione e i Ministeri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi: i Ministeri), in ordine all’applicazione degli articoli 3, comma 3, e 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. In particolare, il Presidente ritiene che le previsioni sopra richiamate non si prestino a un’esegesi univoca e che occorra un chiarimento in merito alle conseguenze della mancata presentazione della documentazione che dimostri l’avvenuto adempimento agli obblighi vaccinali. Più in dettaglio, il Presidente ha chiesto a questo Consiglio di precisare, sulla base dell’interpretazione del plesso normativo sopra richiamato, se già con decorrenza dall’anno scolastico corrente, ossia dall’anno scolastico 2017/2018, si debba ritenere preclusa la frequenza scolastica ai minori i cui rappresentanti legali, ancorché tenuti a dimostrare nei modi e nei tempi stabiliti dalla fonte primaria l’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale, non abbiano presentato la documentazione occorrente.
Il dubbio ermeneutico oggetto del quesito poggia sulla considerazione che i Ministeri, con circolare congiunta del 1° settembre 2017, hanno diramato indicazioni operative per l’attuazione del citato decreto-legge n. 73/2017 con le quali si è previsto che i minori, i cui genitori (o tutori o affidatari) non abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la documentazione prescritta, non possano frequentare i servizi educativi per l’infanzia né le scuole dell’infanzia, pur rimanendo comunque iscritti, con possibilità di essere nuovamente ammessi ai servizi stessi, una volta assolto l’obbligo di presentare la ridetta documentazione.
In difformità rispetto a quanto stabilito con la predetta circolare congiunta, nella Regione Veneto si è disposto, invece, con atto amministrativo a carattere generale (v. infra), che nell’anno scolastico 2017/2018, ai bambini già iscritti si applichi un “regime transitorio”, senza preclusione della frequenza fino all’anno scolastico 2019/2020 anche in mancanza di prova documentale dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale. Secondo tale ricostruzione, il comma 5 dell’articolo 3-bis prevedrebbe la decadenza dall’iscrizione, quale conseguenza della mancata presentazione della surricordata documentazione, soltanto a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.
Sostiene il Presidente della Regione Veneto che la riferita interpretazione applicativa del combinato disposto degli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 sia quella corretta dal momento che, diversamente opinando, si determinerebbe l’esito paradossale di impedire la frequenza a bambini già iscritti e considerati tali (ossia, come iscritti) ai fini dell’erogazione dei servizi e della programmazione scolastica.
Sulla base di tali argomentazioni il Presidente della Regione Veneto ha formulato il seguente quesito: “La disposizione di cui al comma 5 dell’art. 3-bis della Legge 31 luglio 2017, n. 119, deve intendersi che la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 dello stesso articolo nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, e ai servizi educativi per l’infanzia e con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020, come previsto dallo stesso articolo o con decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018, come deducibile dal contenuto del comma 3 dell’art. 3 che dichiara che la presentazione della documentazione che dimostra il soddisfacimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 dello stesso art. 3 costituisce requisito di accesso, fino al punto di non consentire la frequenza, agli stessi servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia?”.
La richiesta del Presidente della Regione Veneto – alla quale è stata allegata una scheda di approfondimento giuridico, proveniente dall’Avvocatura regionale veneta – si conclude con la raccomandazione di una celere espressione del parere a tutela delle esigenze di garanzia della corretta e completa erogazione delle prestazioni scolastiche e del loro contemperamento con il diritto alla salute, nonché nell’interesse degli alunni, delle famiglie, degli istituti e degli operatori scolastici, stante il recente avvio della frequenza presso le scuole dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia.
2.) Con il decreto indicato nelle premesse, il Presidente del Consiglio di Stato, stante la rilevanza del quesito e la portata generale delle questioni giuridiche sollevate, ha stabilito di affidare l’esame della richiesta di parere a questa Commissione Speciale, come consentito dall’articolo 22 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato).
3.) In vista dell’adunanza della Commissione Speciale, fissata per il giorno 20 settembre 2017, la Ministra della salute e la Ministra dell’istruzione dell’università e della ricerca hanno fatto pervenire una nota, a firma congiunta, del 18 settembre 2017, recante in allegato una relazione – sottoscritta dai rispettivi Capi di Gabinetto – sul tema investito dal quesito. Nella citata relazione sono stati dedotti argomenti giuridici contrari all’interpretazione del dettato legislativo, siccome patrocinata dal Presidente della Regione Veneto.
Con la predetta nota le Ministre si sono comunque rimesse alle valutazioni che, in merito al quesito, saranno espresse da questo Consiglio, facendo così propria la richiesta di un parere dell’Istituto.
4.) Nell’adunanza del 20 settembre 2017 la Commissione Speciale si è riunita e ha deliberato sul quesito, esprimendo il presente parere.
Si anticipa fin d’ora che la risposta al quesito – sorretta dalle motivazioni che seguono – si rinviene nel susseguente dispositivo.
II.) La vicenda e il contesto normativo di riferimento.
5.) La Commissione Speciale, prima di esaminare le questioni sottoposte al vaglio consultivo, ritiene opportuno, ai fini di una migliore e generale intelligenza delle medesime questioni, ricostruire la vicenda sulla quale si è innestato l’interrogativo del Presidente della Regione Veneto.
II.A) Il decreto-legge n. 73/2017.
6.) Con il decreto-legge n. 73/2017 il Governo ha ravvisato la necessità di emanare, in via d’urgenza, disposizioni per:
– garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica;
– assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
– garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica europea.
Le ragioni della straordinaria necessità e urgenza del provvedimento sono state ravvisate, in particolare, nella tendenza, di recente riscontrata nelle statistiche epidemiologiche, alla riduzione, in Italia, delle coperture vaccinali al di sotto della soglia del 95%, obiettivo percentuale raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per impedire la circolazione e la trasmissione degli agenti patogeni.
7.) A questi fini, con l’articolo 1 del decreto-legge, nel testo risultante dalla conversione, si è stabilito, tra l’altro, che i minori di età compresa tra 0 e 16 anni siano sottoposti a 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite. Di tali 10 vaccinazioni 6 sono state previste in via permanente (anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse e anti-Haemophilus influenzae tipo b) e le residue 4 (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella) soltanto per tre anni, decorrenti dal 6 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 119/2017, di conversione del decreto-legge), qualora la loro somministrazione non sia confermata con apposito decreto del Ministro della salute, a seguito di uno specifico monitoraggio.
L’obbligatorietà delle vaccinazioni, secondo il medesimo articolo 1, è esclusa unicamente in due casi, ossia:
a.) in presenza di un’avvenuta immunizzazione, in conseguenza di malattia naturale, se comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell’analisi sierologica (comma 2);
b.) al ricorrere di un’ipotesi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta (comma 3).
Prevede poi il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge che, in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari siano convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di perdurante inosservanza dell’obbligo vaccinale, nei confronti dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, salvo che i medesimi soggetti, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino (o la prima dose, ove si tratti di ciclo vaccinale e a condizione del completamento del ciclo previsto).
8.) Il quesito del Presidente della Regione Veneto riguarda, tuttavia, gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge, entrambi in materia di adempimenti vaccinali per l’iscrizione scolastica.
In sintesi, l’articolo 3 dispone, al comma 1, che i dirigenti scolastici, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra 0 e 16 anni, sono tenuti a richiedere ai genitori (o ai tutori o ai soggetti affidatari) di presentare, entro il termine di scadenza dell’iscrizione, in alternativa:
a.) la documentazione idonea a comprovare l’effettuazione delle 10 vaccinazioni obbligatorie o la condizione che giustifichi l’esonero (o l’omissione o il differimento delle vaccinazioni);
b.) la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale.
Precisa, però, l’articolo 3 che la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (di cui alla precedente lettera a) può essere sostituita dal deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che, in questo caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno (anteriore a quello a cui si riferisce l’iscrizione).
La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti è segnalata, entro i successivi 10 giorni, dai dirigenti scolastici all’azienda sanitaria locale che, ove non si sia già attivata, provvede agli adempimenti di competenza e, se del caso, alla convocazione dei genitori (o dei tutori o dei soggetti affidatari) e all’eventuale sanzione degli stessi, in caso di perdurante inottemperanza.
Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge – una delle disposizioni della quale è chiesta l’interpretazione – stabilisce che: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o, al centro ovvero agli esami.”.
L’articolo 3-bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge onde recepire le osservazioni della Conferenza Stato-regioni e autonomie locali, verte sempre in materia di adempimenti vaccinali per l’iscrizione scolastica, ma si applica a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 e, soprattutto, allo scopo ridurre gli oneri amministrativi a carico dei genitori (o dei tutori o dei soggetti affidatari), introduce una disciplina semplificata rispetto a quella regolata dall’articolo 3. In particolare, l’articolo 3-bis non prevede un obbligo di iniziale attivazione dei genitori (o dei tutori o dei soggetti affidatari) al fine di presentare la documentazione relativa all’obbligo vaccinale. Al contrario, si stabilisce che:
– i dirigenti scolastici trasmettano alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico di età compresa tra 0 e 16 anni (comma 1);
– una volta avvenuta tale trasmissione, le aziende sanitarie locali restituiscano, entro il 10 giugno di ogni anno, gli elenchi inviati dai dirigenti scolastici, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadano nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale (comma 2);
– nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi così completati dalle aziende sanitarie locali, i dirigenti debbano invitare i genitori (o i tutori o i soggetti affidatari) a depositare, entro il 10 luglio di ogni anno, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale (comma 3);
– entro il 20 luglio di ogni anno, i dirigenti scolastici trasmettano la documentazione pervenuta, ovvero ne comunichino l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, ove non si sia già attivata, dovrà provvedere agli adempimenti di competenza e, se del caso, alla convocazione dei genitori (o dei tutori o dei soggetti affidatari) e all’eventuale sanzione degli stessi, in caso di perdurante inottemperanza (comma 4).
La semplificazione correlata al descritto meccanismo si avvale delle funzionalità assicurate dallo scambio di dati tra gli istituti scolastici e le aziende sanitarie (senza alcun onere per i genitori degli alunni), di guisa che le scuole, invece di richiedere ai genitori la documentazione occorrente, si limiteranno, come accennato, a trasmettere alle aziende sanitarie, nell’anno precedente a quello di effettiva frequenza, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico successivo e spetterà poi alle aziende sanitarie verificare d’ufficio – attraverso l’incrocio dei dati in loro possesso con i predetti elenchi – se l’obbligo vaccinale sia stato, o no, rispettato. Postulando, tuttavia, la procedura appena descritta l’avvenuta costituzione e l’efficiente funzionamento di anagrafi vaccinali informatizzate presso le aziende sanitarie locali, il decreto-legge ha ragionevolmente posticipato all’anno scolastico 2019/2020 l’avvio del nuovo sistema.
Infine il comma 5 dell’articolo 3-bis – l’altra disposizione sulla cui interpretazione il Presidente della Regione Veneto ha chiesto di conoscere l’avviso di questo Consiglio – stabilisce che: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione dì cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.”.
9.) Il decreto-legge equipara, ai fini dell’applicazione delle richiamate disposizioni, la situazione del minore da 0 a 16 anni a quella del minore straniero non accompagnato e, come sopra ripetuto, quella del genitore (che eserciti la potestà genitoriale) a quella dei tutori e dei soggetti affidatari dei minori.
10.) Per completezza di esposizione va segnalato che il decreto-legge n. 73/2017 reca disposizioni transitorie e finali nel successivo articolo 5, il cui comma 1 prevede: “Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all’articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.”.
Allo scopo di agevolare l’adempimento dell’obbligo vaccinale il comma 1-bis del suddetto articolo 5 introduce poi modalità semplificate per prenotare le vaccinazioni.
11.) Occorre, infine, incidentalmente ricordare che la Regione Veneto ha proposto un ricorso per questione di legittimità costituzionale (in relazione a vari parametri), depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 luglio 2017, contro il decreto-legge n. 73/2017 e, in particolare, contro gli articoli 1 (commi 1, 2, 3, 4 e 5), 3, 4, 5 e 7. Tale ricorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale, n. 32 del 9 agosto 2017, reca altresì un’incidentale istanza di sospensione delle disposizioni impugnate.
II.B) La circolare congiunta dei Ministeri del 1° settembre 2017.
12.) In data 16 agosto 2017 i Ministeri, con proprie circolari (rispettivamente, prot. n. 1622, del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e, n. 25233, del Ministero della salute), fornirono le prime indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 73/2017.
Successivamente, con circolare congiunta del 1° settembre 2017, rivolta a numerose autorità (tra le quali – primi in indirizzo – gli Assessorati regionali alla sanità), i Ministeri hanno diramato ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento all’anno scolastico 2017/2018, anche in relazione agli articoli 3 e 5 del decreto.
13.) Giova riportare, per quanto d’interesse ai fini della risposta al quesito, alcuni stralci di quest’ultima circolare. Invero, nel paragrafo I, intitolato “Documentazione da presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie”, è dato leggere quanto segue:
“Per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, atteso che il decreto-legge è entrato in vigore quando era già conclusa la procedura per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle scuole dell’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, i genitori/tutori/affidatari dei minori di età compresa tra 0 a 16 anni dovranno presentare la documentazione richiesta:
– ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, entro l’11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 20 I 7) è un giorno festivo;
– alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, entro il 31 ottobre 2017.
In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni … i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.”.
Nel paragrafo II della circolare, rubricato “Accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie”, è scritto che: “La presentazione della documentazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo I della presente circolare) costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.
Ciò significa che, già per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l’11 settembre 2017 la documentazione di cui al paragrafo I. …
Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l’11 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo I, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi.
Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.
Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.
Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole private non paritarie alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge …”.
II.C) Il decreto n. 111 del 4 settembre 2017 del Direttore generale – Area sanità e sociale – della Regione Veneto.
14.) Tre giorni dopo la diramazione della circolare dei Ministri, del cui contenuto si è dato succintamente conto, il Direttore generale – Area sanità e sociale – della Regione Veneto (nel prosieguo: Direttore generale) ha adottato il decreto n. 111 del 4 settembre 2017, con oggetto: “Regime transitorio di applicazione della legge 119/2017 in attesa dell’esito della richiesta di sospensione contenuta nel ricorso alla Corte Costituzionale”.
15.) Con tale decreto il Direttore generale ha dichiaratamente inteso fornire indicazioni operative regionali, in regime transitorio, per l’attuazione del decreto-legge n. 73/2017, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2017.
16.) Il provvedimento in discorso poggia, tra l’altro, su motivazioni delle quali – anche in questo caso – è utile riportare alcuni stralci per esteso: “CONSIDERATO quanto espresso nella Legge n. 119/2017, che ha convertito il D.L. 7 giugno 2017, la quale all’articolo 3 comma 3, recita … e quanto espresso all’articolo 3 bis che descrive le misure per l’anno scolastico 2019/2020 dove al comma 5, recita … II contenuto degli articoli sopracitati non rende chiaro se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili sin dall’anno scolastico 2017/2018 e per l’anno scolastico 2018/2019, peri bambini già iscritti alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia prima dell’entrata in vigore della legge.
… DATO ATTO che la Regione del Veneto, al fine di rendere più semplice la gestione degli adempimenti previsti dalla Legge in oggetto ed agevolare le famiglie e le scuole, mette in atto sin dal corrente anno scolastico 2017/18 quanto disposto dall’Art. 3 bis comma 1 e 2 per l’anno scolastico 2019/20, anticipandone i tempi di attuazione. … La scelta è giustificata ed immediatamente applicabile grazie al percorso che Ia Regione ha già fatto in attuazione alla DGR 1935/2016.”.
17.) Sulla scorta di siffatte argomentazioni e dopo aver preso atto (nel preambolo del decreto) della sola circolare del Ministero della salute, prot. n. 17892, del 12 giugno 2017, il Direttore generale ha, tra l’altro, decretato, nel punto 2 del dispositivo, “di dare atto che in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali per quanto riguarda la frequenza dei servizi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia dall’anno scolastico 2017/2018 per i bambini già iscritti si applicherà il regime transitorio fino al 2019/2020 anno che prevede invece, la decadenza dall’iscrizione …”.
II.D) La lettera delle Ministre della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca al Presidente della Regione Veneto del 6 settembre 2017; il decreto n. 114 del 6 settembre 2017 del Direttore generale – Area sanità e sociale – della Regione Veneto del Direttore e la lettera del Presidente della Regione Veneto del 7 settembre 2017.
18.) A seguito dell’adozione del decreto n. 111/2017, le Ministre della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in data 6 settembre 2017, hanno indirizzato al Presidente della Regione Veneto una lettera a firma congiunta, sollecitando un riesame, da parte della Regione, del contenuto del predetto decreto del Direttore generale, tanto in ragione della ritenuta assenza di qualunque opacità precettiva della fonte di rango primario e dell’intervenuta diramazione dei chiarimenti ministeriali, con la sunnominata circolare del 1° settembre 2017.
19.) Successivamente il Direttore generale, interpellato dal Presidente della Regione Veneto, ha ritenuto, all’insegna del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di sospendere l’esecuzione del proprio decreto n. 111/2017; in particolare, con il decreto n. 114 del 6 settembre 2017, il Direttore generale – preso atto della succitata lettera delle Ministre – ha disposto l’immediata (ossia a decorrere dal 6 settembre 2017) sospensione dell’esecuzione delle misure temporanee di cui al decreto n. 111/2017, peraltro senza fissare alcun termine finale di efficacia della sospensione.
Il Presidente della Regione Veneto ha quindi formulato il quesito in esame, reputando necessario un approfondimento giuridico da parte di questo Consiglio.
III.) La funzione consultiva del Consiglio di Stato.
20.) Tanto premesso, la Commissione Speciale esprime innanzi tutto l’avviso che l’approdo a questo Consiglio della vicenda sopra tratteggiata rappresenti un esempio virtuoso di gestione dei conflitti, effettivi o potenziali, tra le amministrazioni della Repubblica. Il clamore mediatico che ancor oggi accompagna le, talora vibrate, contestazioni dell’obbligo vaccinale non deve infatti oscurare, sul versante strettamente amministrativo, l’importanza della scelta di sana e prudente gestione degli interessi pubblici compiuta dal Presidente della Regione Veneto; parimenti deve essere apprezzata l’altrettanto responsabile condotta delle Ministre. Ed invero, in presenza di un contrasto (sfociato anche nell’instaurazione di un giudizio pendente avanti alla Corte costituzionale) circa l’interpretazione di alcune disposizioni di una legge dello Stato sia il Presidente della Regione Veneto sia le Ministre, tenuto conto del rilievo e della delicatezza degli interessi coinvolti (ossia la salute e l’istruzione dei bambini del Veneto), hanno richiesto il parere di questo Consiglio, nell’auspicio di una rapida soluzione del conflitto (almeno per gli aspetti di carattere amministrativo).
21.) Il quesito in esame offre allora l’occasione di svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulla natura e sulla fisionomia della funzione consultiva del Consiglio di Stato e sulle utilità che le amministrazioni pubbliche possono trarre dai pareri resi dall’Istituto.
22.) La funzione consultiva esercitata dal Consiglio di Stato trova fondamento nell’articolo 100, primo comma, della Costituzione, secondo cui: “Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.”.
Nonostante la particolare collocazione di tale disposizione nell’ambito della topografia normativa della Carta Fondamentale (nella Sezione III del Titolo III, dedicata agli “Organi ausiliari” del “Governo”), il Consiglio di Stato ha costantemente ricordato, anche di recente (v., tra i molti, i pareri n. 515/2016 e n. 1458/2017), che la funzione consultiva non è mai esercitata dall’Istituto nell’interesse dello Stato-Governo né di quello dello Stato-Amministrazione, ma esclusivamente nell’interesse dello Stato-Comunità. Il Consiglio di Stato, dunque, può rendere pareri anche a favore di enti e soggetti pubblici differenti dallo Stato strettamente inteso, quali le Autorità amministrative indipendenti e le Regioni (a tal riguardo, correttamente il Presidente della Regione Veneto ha richiamato il parere n. 30/1980, reso dall’Adunanza generale di questo Consiglio, nell’adunanza del 24 aprile 1980 e spedito il 12 maggio 1980).
23.) In concreto, l’esercizio della funzione consultiva si estrinseca nell’espressione di pareri, taluni dei quali debbono essere richiesti obbligatoriamente (dallo Stato) e altri possono essere resi sulla base di una richiesta facoltativa proveniente dalle amministrazioni pubbliche.
Le ipotesi in cui è prevista la richiesta obbligatoria di un parere del Consiglio di Stato sono poco numerose e sono tassativamente previste dall’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si tratta dei pareri richiesti: a) per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l’emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri. Tali pareri, pur presentando il tratto comune della obbligatorietà della relativa richiesta (sicché l’eventuale omissione comporta l’illegittimità dell’atto conclusivo del relativo procedimento), seguono differenziati regimi giuridici. Il parere del Consiglio di Stato su un ricorso straordinario, ad esempio, è ormai sostanzialmente equiparato quoad effectum a una decisione giurisdizionale, specialmente dopo la riforma attuata dall’articolo 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
24.) Esistono poi i pareri facoltativi, definiti “quesiti”, che le amministrazioni a loro discrezione possono richiedere al Consiglio di Stato per risolvere un dubbio relativo all’interpretazione o all’applicazione del diritto, anche in vista dell’adozione di un determinato atto (ovviamente solo per questioni o atti di particolare rilievo). Si tratta di pareri espressi in “funzione di ausilio tecnico-giuridico indispensabile per indirizzare nell’alveo della legittimità e della buona amministrazione l’attività di amministrazione attiva” (così il citato parere dell’Adunanza generale n. 30/1980).
25.) In questa sede occorre soffermarsi a considerare che, dal punto di vista teleologico, la funzione consultiva – a prescindere dalla sua estrinsecazione sotto forma di pareri obbligatori o facoltativi – può assumere due distinte connotazioni, a seconda delle esigenze sottese alle relative richieste di parere.
Talora, infatti, la richiesta di parere soddisfa il bisogno dell’amministrazione di ottenere (da parte dell’Istituto) un chiarimento circa l’esatta interpretazione del diritto vigente o la conformità all’ordinamento giuridico di atti normativi in formazione: tipicamente assolvono a quest’ultima finalità le richieste (obbligatorie) di parere, rivolte alla Sezione consultiva per gli atti normativi, su schemi di regolamento o di decreti legislativi delegati o di testi unici; ad analogo scopo mirano i quesiti che le amministrazioni sottopongono al Consiglio di Stato nell’ambito di un procedimento, quando sia necessario ricevere una qualificata opinione di carattere giuridico su un tema di interesse generale.
In altri casi, invece, la richiesta di parere, sebbene sempre sorretta dalla necessità di sciogliere un dubbio di ordine giuridico, punta anche a risolvere una controversia, attuale o potenziale, tra amministrazioni e cittadini o imprese oppure tra amministrazioni. Al ricorrere di queste ipotesi la funzione consultiva assolve a una diversa finalità, di tipo “giustiziale”, in linea con la missione che il sopra richiamato articolo 100 della Costituzione assegna al Consiglio di Stato. Eloquente manifestazione della funzione consultiva di natura “giustiziale” è il parere obbligatorio che l’Istituto rende su ogni ricorso straordinario. Possono, tuttavia, presentare una connotazione latamente “giustiziale” anche i pareri sui quesiti che le amministrazioni rivolgano al Consiglio di Stato.
26.) A ben vedere, infatti, anche la risposta ai quesiti è uno strumento che in talune circostanze concorre a prevenire i conflitti e a deflazionare il contenzioso giurisdizionale in maniera teleologicamente assimilabile ai metodi di ADR (Alternative dispute resolution). Anzi, il ricorso ai quesiti dovrebbe essere promosso presso le amministrazioni pubbliche, giacché – almeno nei casi di controversie tra soggetti pubblici legittimati a richiedere l’avviso del Consiglio di Stato – tale istituto offre alcuni significativi vantaggi (sui quali, v. infra). Soprattutto un maggiore utilizzo dei quesiti potrebbe consentire di attenuare il tasso di giurisdizionalizzazione dei conflitti tra le amministrazioni pubbliche, canalizzando in via preventiva i contrasti sul terreno consultivo. A questo proposito si è pure osservato che, de jure condendo, specialmente sulle “questioni generali di maggior rilievo economico-sociale, si potrebbe prevedere – anche in chiave deflattiva di contenziosi seriali – la proposizione di quesiti di massima, secondo un procedimento che consenta la partecipazione dei soggetti interessati in veste collaborativa, al fine di determinare indirizzi esegetici di carattere generale che possano servire come elemento di certezza del diritto e di indirizzo applicativo su questioni incerte” (così il parere di questo Consiglio n. 515/2016).
27.) Si è sopra accennato alle utilità che possono ritrarsi da un quesito rivolto al Consiglio di Stato. Al riguardo si segnala, in particolare, che:
a.) il quesito conduce all’espressione di un parere non vincolante – che, dunque, può essere motivatamente disatteso dai richiedenti – la cui autorevolezza è dovuta semmai alla competenza giuridica dell’Organo che lo rende;
b.) il relativo procedimento è gratuito e si conclude in tempi molto brevi;
c.) nell’esprimere il parere il Consiglio di Stato non è soggetto ai vincoli propri dell’esercizio della funzione giurisdizionale quali le limitazioni derivanti dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o dai ristretti confini della cognizione incidentale (in conseguenza delle regole di riparto della giurisdizione); sicché, in risposta a quesiti, il Consiglio di Stato può pronunciarsi anche su aspetti connessi a quelli sui quali poggi la richiesta di parere, allorquando tali aspetti risultino rilevanti, e può anche affrontare questioni giuridiche che esulino dall’ambito della giurisdizione amministrativa.
28.) In ordine poi al profilo generale dell’ammissibilità dei quesiti, si registrano pronunce di questo Consiglio (ad esempio, sez. I, n. 3006/2013 e sez. II, n. 1589/2011), in cui si trova affermato che, in presenza di contrasti interpretativi già insorti, la richiesta di parere sarebbe inammissibile. Espressa in termini così categorici, una posizione del genere non potrebbe essere condivisa, dal momento che ogni quesito sottende sempre un contrasto interpretativo, potenziale o reale, di tal che negare in questi casi la possibilità per il Consiglio di Stato di esprimere un parere equivarrebbe a negare in radice lo stessa ragion d’essere della funzione consultiva prevista a livello costituzionale.
In realtà, negli stessi pareri testé richiamati, si è inteso enunciare una diversa regola che discende dalla sopra ricordata disciplina costituzionale della funzione consultiva. Si è difatti condivisibilmente stabilito che “(n)ell’esercizio dell’attività consultiva, il Consiglio di Stato, quale organo di consulenza imparziale e terzo dello Stato-ordinamento e non dello Stato-apparato, non è destinato, …, a supportare le scelte decisionali delle Amministrazioni, quante volte esse ritengano, a loro discrezione, di avvalersi della consulenza del Consiglio stesso, dal momento che la funzione consultiva svolta nell’interesse non dell’ordinamento generale, ma dell’Amministrazione assistita, compete all’Avvocatura dello Stato. Il Consiglio di Stato fornisce il proprio parere solo su questioni di massima, la cui soluzione potrà guidare la successiva azione amministrativa nel suo concreto, futuro esplicarsi” (così Cons. Stato, sez. II, n. 1589/2011).Questo Consiglio, dunque, non è tenuto a rendere pareri su aspetti minuti che attengano a “un ordinario segmento del procedimento amministrativo” (v. il parere della sez. I, n. 1/2012), non potendo l’Istituto sostituirsi all’amministrazione nel dovere di quest’ultima di provvedere e nemmeno potendo invadere il campo riservato alla (differente) consulenza prestata alle pubbliche amministrazioni dall’Avvocatura dello Stato, anche in vista della difesa in giudizio.
Analoghe considerazioni valgono anche in riferimento al caso, peraltro ricorrente nella fattispecie, in cui il quesito pervenga al Consiglio di Stato dopo l’avvenuta proposizione di una questione di legittimità costituzionale, promossa in via principale o incidentale. Invero la risposta a un quesito, quand’anche esso investa l’esegesi di fonti di rango primario, non è interdetta dalla pendenza di un giudizio costituzionale avente ad oggetto le medesime fonti, giacché la funzione consultiva concerne l’interpretazione del diritto vigente (fermo restando che, nel caso di specie, l’eventuale futura dichiarazione di incostituzionalità del decreto-legge n. 73/2017 supererebbe il presente parere).
29.) Alla luce dei superiori rilievi possono pertanto comprendersi le ragioni dell’apprezzamento manifestato da questa Commissione Speciale per la scelta, compiuta dal Presidente della Regione Veneto e dalle Ministre della salute e dell’istruzione dell’università e della ricerca, di percorrere la via del quesito condiviso per risolvere in tempi rapidi un conflitto interpretativo potenzialmente foriero di pesanti ricadute negative sulla salute e sull’istruzione della popolazione minorile italiana in Veneto.
IV.) La risposta al quesito.
30.) Muovendo dal quadro di principi sopra delineato è ora possibile rispondere all’interrogativo, sollevato dal Presidente della Regione Veneto, interrogativo che, come chiarito, attiene all’esatta interpretazione di disposizioni di una legge dello Stato.
Occorre in primo luogo osservare che la richiesta di parere si sofferma, essenzialmente, sul tema della frequenza dei servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie e, quindi, riguarda il primo periodo del comma 3 dell’articolo 3 e il primo periodo del comma 5 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 73/2017. Difatti i successivi commi 2 di entrambe le richiamate disposizioni, per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, prevedono, rispettivamente, che la presentazione della documentazione non costituisca requisito di accesso alla scuola, al centro o agli esami e che la mancata presentazione della medesima documentazione nei termini non determini, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, la decadenza dall’iscrizione né impedisca la partecipazione agli esami.
La ragione di siffatta disciplina differenziata riposa sulla considerazione che i rischi di contagio più elevati si registrano tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia (anche private non paritarie) o che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie. Si tratta, pertanto, dei minori compresi nella fascia di età da 0 a 6 anni.
31.) Riducendo il quesito all’essenziale, la Regione Veneto chiede se già a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 (ossia quello da poco iniziato) si applichi la regola, stabilita dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge, secondo cui la mancata presentazione della documentazione relativa all’adempimento degli obblighi vaccinali preclude l’accesso alla scuola. Questa è, infatti, la posizione espressa dai Ministeri.
32.) La diversa tesi propugnata dalla Regione Veneto (v. la scheda proveniente dall’Avvocatura regionale) si basa invece sulla considerazione che soltanto il comma 5 dell’articolo 3-bis del medesimo decreto-legge, che si applica a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, configura la mancata presentazione della documentazione come causa di decadenza dall’iscrizione, sicché – così la conclusione della Regione Veneto – per l’anno 2017/2018, almeno nei casi in cui l’iscrizione sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 119/2017, non sarebbe prevista alcuna interdizione dell’accesso ai servizi e alle scuole dell’infanzia, anche in assenza della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale.
33.) Tale esegesi del dato positivo, posta a supporto motivazionale del decreto del Direttore generale n. 111/2017, sarebbe ulteriormente corroborata, ad avviso dell’Avvocatura regionale veneta, dai seguenti argomenti:
a.) nella Regione Veneto, la DGR (delibera di Giunta regionale) n. 1935/2016 avrebbe già consentito di conseguire l’obiettivo di garantire la c.d. “immunità di gregge”, altrimenti detta herd immunity (v. infra), ossia una copertura vaccinale in misura non inferiore al 95% (quest’ultima circostanza è, però, contestata dai Ministeri; v. a pag. 3, penultimo paragrafo, della relazione allegata alla nota del 18 settembre 2017, ove si afferma che nel Veneto non sarebbe stata raggiunta la herd immunity), vigendo il divieto di costituire classi per le quale tale soglia percentuale non sia assicurata;
b.) premesso che nella Regione Veneto i servizi scolastici all’infanzia sono in larga parte erogati da strutture private, l’esegesi applicativa sostenuta dai Ministeri condurrebbe a negative conseguenze, ritenute paradossali, per i genitori di bambini già iscritti alle scuole dell’infanzia; costoro, infatti, rimarrebbero obbligati civilmente a pagare le rette delle scuole private (permanendo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 l’iscrizione ai servizi) pur non potendo far accedere i propri figli ai servizi educativi offerti dalle stesse scuole. Inoltre una soluzione del genere condurrebbe anche al blocco delle graduatorie di accesso.
34.) La Commissione Speciale ritiene che le perplessità esternate dal Presidente della Regione Veneto non possano essere condivise. La trama prescrittiva del decreto-legge n. 73/2017 è chiaramente riconoscibile, intrinsecamente coerente e agevolmente interpretabile. I dubbi nutriti dalla Regione Veneto originano, apparentemente, nella mancata considerazione dell’articolo 5 del decreto-legge. Ed invero, un’esegesi che consideri sinotticamente le tre disposizioni (articolo 3, articolo 3-bis e articolo 5) consente di cogliere appieno il senso del complessivo intervento del Legislatore statale.
In sintesi, il plesso normativo testé richiamato stabilisce tre differenti regimi, rispettivamente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (quest’ultimo regime varrà anche per gli anni scolastici successivi).
Nell’anno scolastico 2017/2018 si applicano gli articoli 3 e 5 del decreto-legge, sicché vale già nel corrente anno scolastico il divieto di accesso nel caso di mancata presentazione della documentazione idonea a comprovare l’adempimento dell’obbligo vaccinale. L’unica particolarità è che il decreto-legge n. 73/2017 è intervenuto a procedure di iscrizione già perfezionatesi, sicché si è reso necessario stabilire uno specifico regime transitorio, regolato dal sunnominato articolo 5, relativo ai termini (differenti da quelli fissati dall’articolo 3, comma 1) per la presentazione della documentazione sopra richiamata. Nel caso della mancata prova dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, le iscrizioni – già avvenute – rimarranno pertanto efficaci, ma al minore sarà interdetto l’accesso ai servizi; a detti servizi il minore potrà essere nuovamente ammesso soltanto successivamente alla presentazione della documentazione da parte dei soggetti a ciò tenuti.
Nell’anno scolastico 2018/2019 si applicherà unicamente l’articolo 3 e, quindi, i genitori (e le figure a questi equiparate) dovranno produrre la prescritta documentazione all’atto dell’iscrizione del minore (ossia entro il termine di scadenza dell’iscrizione o entro il successivo 10 luglio, qualora si opti per l’iniziale presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), fermo restando la regola del divieto di accesso nell’ipotesi in cui la suddetta documentazione non sia tempestivamente prodotta.
Infine, nell’anno scolastico 2019/2020 e nei successivi anni scolastici, si applicherà soltanto l’articolo 3-bis, recante il meccanismo semplificato e informatizzato del quale si è dato sopra conto, con la conseguenza che, qualora dal controllo effettuato sulle banche di dati delle aziende sanitarie locali risulti l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, si produrrà l’effetto automatico della decadenza dall’iscrizione dell’alunno e, quindi, a maggior ragione varrà anche il divieto dell’accesso ai servizi scolastici.
La diversità dei regimi giuridici, sopra succintamente ricostruiti, spiega dunque la ragione dell’uso, unicamente nell’articolo 3-bis, del termine “decadenza”. La disciplina recata da tale articolo non indica dunque alcun termine finale di una pretesa fase transitoria destinata a durare fino all’anno scolastico 2019/2020, come opinato dalla Regione Veneto, ma più semplicemente individua la futura regolamentazione a valere dall’anno scolastico 2019/2020 e per gli anni scolastici successivi.
35.) Non conducono a differenti conclusioni i due argomenti spesi dall’Avvocatura regionale sopra riferiti. Si tratta, in realtà, di argomenti che non attengono in senso stretto all’interpretazione del raccordo normativo tra i predetti articoli; piuttosto sono diretti contro le scelte compiute dal Legislatore statale e, in particolare, contro la decisione di percorrere la via della “imposizione” (per legge) delle vaccinazioni in luogo del “metodo della persuasione”, al quale si sarebbe conformata l’azione della Regione Veneto.
Nondimeno, fermo restando quello che sarà il giudizio della Corte costituzionale e tenuto conto di quanto sopra osservato sulla funzione consultiva del Consiglio di Stato, questa Commissione, ai fini della risposta al quesito, ben può prendere posizione su detti argomenti.
36.) In primo luogo la circostanza che la Regione Veneto abbia intrapreso un percorso normativo e amministrativo, basato sul consenso informatico e sull’alleanza terapeutica, in grado di assicurare il prodursi dell’effetto di “immunità di gregge” (effetto derivante dal raggiungimento di una soglia critica di soggetti vaccinati tale da mettere al sicuro anche i bambini che non possano essere vaccinati perché immunodepressi, affetti da gravi patologie croniche o da tumori) è un elemento che – ove confermato dai dati epidemiologici ufficiali – certamente va a merito del Governo regionale. Nondimeno il raggiungimento di tale risultato non esonera la Regione Veneto dal rispetto di una legge dello Stato (almeno fino a quando tale legge non venga abrogata o dichiarata incostituzionale) che si proponga l’obiettivo di rendere omogenee su tutto il territorio nazionale le condizioni di sicurezza epidemiologica, anche in termini di copertura vaccinale. Se lo scopo è l’omogeneità, allora inevitabilmente le previsioni del decreto-legge n. 73/2017 debbono riguardare la popolazione italiana nella sua interezza, sia essa stanziata in Regioni virtuose (come afferma di essere la Regione Veneto) o in altre (v., infra, le considerazioni sulla competenza legislativa dello Stato e delle Regioni in materia di tutela della salute).
37.) Un profilo di specifico interesse della Regione Veneto si coglie invece nel secondo argomento. È certamente ragionevole e comprensibile che il Presidente di una Regione i cui servizi educativi per l’infanzia siano prevalentemente gestiti da scuole private si preoccupi delle conseguenze di un provvedimento legislativo che, ove male interpretato, interferisca sulla gestione dei rapporti tra utenti e istituzioni scolastiche.
Tale argomento, che colora uno specifico profilo del diritto all’istruzione, apre, tuttavia, ad alcune considerazioni di ordine giuridico in ordine alla prevalenza, o no, della preoccupazione manifestata dalla Regione Veneto rispetto a contrapposti interessi-valori.
38.) Il tema della copertura vaccinale nella scuola dell’infanzia presenta, invero, profili di particolare delicatezza che intercettano plurimi e fondamentali valori costituzionali quali, tra i principali, il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), l’universalità dell’accesso scolastico (articolo 34 della Costituzione) e il principio autonomistico regionale (articolo 117 della Costituzione).
Ancor prima, tuttavia, il tema delle vaccinazioni obbligatorie va riguardato attraverso la lente di valori giuridici che si collocano nei Principi Fondamentali della Carta costituzionale e, in particolare, nell’articolo 2, là dove è scritto che la Repubblica, oltre a riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo, richiede al contempo l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale, e nell’articolo 3, il cui comma secondo assegna alla Repubblica il compito di rimuovere tutti “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Orbene, ad avviso di questa Commissione Speciale, le vicende della copertura vaccinale vanno esaminate proprio sul versante della loro dimensione solidaristica e di fattore primario di eguaglianza sostanziale.
Ritiene, invero, questa Commissione Speciale che la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici. Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbe essere riservate agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente – sulla base delle acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali – che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano vaccinarsi. Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione (la cui “appropriatezza” sia riconosciuta dalla più accreditata scienza medico-legale e dalle autorità pubbliche, legislative o amministrative, a ciò deputate) può risolversi in un pregiudizio per il singolo individuo non vaccinato, ma soprattutto vulnera immediatamente l’interesse collettivo, giacché rischia di ledere, talora irreparabilmente, la salute di altri soggetti deboli.
Del resto lo stesso articolo 32 della Costituzione enfatizza la dimensione solidaristica del diritto alla salute e il tema del possibile conflitto tra diritto individuale e interesse collettivo nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie è stato approfondito autorevolmente dalla Corte costituzionale (tra l’altro, nelle sentenze del 22 giugno 1990, n. 307, del 23 giugno 1994, n. 258 e del 18 aprile 1996, n. 118). Si è infatti affermato (nella sentenza n. 258 del 23 giugno 1994, sopra menzionata) che: “…la norma del citato art. 32 Cost. postul[a] il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sent. n. 218 del 1994) e con la salute della collettività (sent. n. 307 del 1990); nonché, nel caso in particolare di vaccinazioni obbligatorie, “con l’interesse del bambino”, che esige “tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore” (sent. n. 132 del 1992). Su questa linea si è ulteriormente precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.:
a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sent. n. 307 del 1990);
b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi);
c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sent. n. 307 del 1992 cit. e v. … legge n. 210 del 1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale “trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura” (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall’art. 2043 c.c.: sent. n. 307 del 1990 cit.”.
La Costituzione, dunque, contrariamente a quanto divisato dai sostenitori di alcune interpretazioni riduzionistiche del diritto alla salute, non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti trattamenti sanitari obbligatori (anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli, ossia dei bambini e di chi è già ammalato.
L’articolo 32 – è bene ricordarlo – recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”.
Alla stregua della riferita disposizione la salute non è solo oggetto di un diritto (variamente declinabile come diritto alla cura e diritto di non curarsi e comunque ad esprimere un consenso informato alla cura), ma è anche un interesse della collettività; sicché, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2 giugno 1994, n. 218, la tutela della salute implica anche il “dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri”; il tutto nel rispetto del limite della normale tollerabilità (limite la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del Legislatore statale; v. infra) delle conseguenze per chi sia soggetto a “determinati” trattamenti sanitari imposti per legge (e solo per legge, stante la relativa riserva) e sulla base di un rapporto di proporzionalità con le esigenze di tutela della salute altrui.
Invero, tali simmetriche posizioni di diritto e dovere “… dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Situazioni di questo tipo sono evidenti nel caso delle malattie infettive e contagiose … Salvaguardata in ogni caso la dignità della persona, …, l’art. 32 della Costituzione prevede un contemperamento del coesistente diritto alla salute di ciascun individuo; implica inoltre il bilanciamento di tale diritto con il dovere di tutelare il diritto dei terzi che vengono in necessario contatto conla persona per attività che comportino un serio rischio, non volontariamente assunto, di contagio.” (così la succitata sentenza n. 218/1994).
Sulla base del riferito disposto costituzionale, dunque, la copertura vaccinale può non essere oggetto dell’interesse di un singolo individuo, ma sicuramente è d’interesse primario della collettività e la sua obbligatorietà – funzionale all’attuazione del fondamentale dovere di solidarietà rispetto alla tutela dell’altrui integrità fisica – può essere imposta ai cittadini dalla legge, con sanzioni proporzionate e forme di coazione indiretta variamente configurate, fermo restando il dovere della Repubblica (anch’esso fondato sul dovere di solidarietà) di indennizzare adeguatamente i pochi soggetti che dovessero essere danneggiati dalla somministrazione del vaccino (e a ciò provvede la legge 25 febbraio 1992, n. 210) e di risarcire i medesimi soggetti, qualora il pregiudizio a costoro cagionato dipenda da colpa dell’amministrazione.
La mancata considerazione di siffatto dovere di solidarietà rischierebbe, peraltro, di minare alla base anche l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini sulla quale poggia la stessa democrazia repubblicana, atteso che i bambini costretti a frequentare classi in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute, rischi ai quali invece non andrebbero incontro bambini appartenenti a famiglie stanziate in altre parti del territorio nazionale. La discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più eclatante. Il servizio sanitario e il servizio scolastico, da chiunque gestiti, debbono quindi garantire alti e omogenei livelli di copertura vaccinale in tutto il Paese, dal momento che la stessa ragion d’essere di tali servizi è quella di rendere effettivi, all’insegna del buon andamento amministrativo e della leale collaborazione tra i vari livelli di governo, i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e, tra questi, in primo luogo il diritto alla vita e alla salute, quali indefettibili precondizioni per un pieno sviluppo della persona umana, pure in quella particolare formazione sociale che è la scuola.
39.) Si è sopra riferito che l’articolo 32 della Costituzione assegna alla Repubblica il compito, da attuare in via legislativa e amministrativa, di tutelare la salute. Ove letta la previsione sia letta insieme ad altre disposizioni dello stesso testo costituzionale, si evince che tale compito è essenzialmente ripartito tra lo Stato e le Regioni, posto che la “tutela della salute” rientra nell’elenco di materie che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, conservando tuttavia allo Stato la fissazione dei principi fondamentali. Inoltre il medesimo compito di tutela è altresì riconducibile, per taluni aspetti, alla sola potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 117, secondo comma, lettere m) e q), allorquando si tratti di assicurare la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” o di disporre in tema di “profilassi internazionale”.
Orbene, prescindendo in questa sede dalle competenze esclusive dello Stato in materia di ambiente (di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) che pure interferiscono con quelle in tema di tutela della salute (sotto il profilo dell’esistenza di diritto a un ambiente salubre), la Commissione ritiene, sulla base di quanto sopra osservato, che le norme di legge sulle vaccinazioni obbligatorie (e, comunque, quelle relative all’individuazione di tali vaccinazioni) siano ascrivibili al novero dei principi fondamentali alla cui osservanza è tenuta la legislazione regionale concorrente sia, soprattutto, all’ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie che, per le elementari esigenze di uguaglianza prima ricordate, debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi internazionali relativi alla profilassi (anch’essi poggianti sulla solidarietà tra gli Stati e le popolazioni di altri Paesi).
40.) Non confligge con il quadro appena delineato – e, anzi, lo rafforza – il principio di precauzione applicato al settore della salute. Non ignora difatti questa Commissione che in talune argomentazioni giuridiche dirette contro l’obbligo vaccinale ricorra sovente l’invocazione del suddetto principio. Di esso però è offerta un’interpretazione secondo la quale, in sintesi, lo Stato dovrebbe astenersi dall’imporre l’obbligo vaccinale giacché le vaccinazioni implicherebbero un inevitabile rischio di reazioni avverse o di più gravi pregiudizi dell’integrità fisica dei soggetti vaccinati; in altri termini, sarebbe assente una condizione di c.d. “rischio zero”. Ebbene, premesso che a nessuna condotta umana si correla un “rischio zero”, appare evidente che la riferita concezione del principio di precauzione impedirebbe in radice qualunque sviluppo delle scienze medico-chirurgiche (e di qualunque altra scienza). Inoltre le tesi, testé richiamate, tendono travisare il senso e il finalismo del principio di precauzione la cui dinamica applicativa, lungi dal fondarsi su un pregiudizio antiscientifico, postula più di qualunque altro principio del diritto una solida base scientifica.
Il principio di precauzione non vive, infatti, in una dimensione prevalentemente assiologica (esso cioè non presuppone una precisa scelta di valori-fine) né opera in un’unica direzione (segnatamente, in quella dell’interdizione delle decisioni pubbliche “rischiose”). Al contrario, il principio di precauzione vige in una dimensione essenzialmente metodologica ed è bidirezionale. Non a caso è stato sostenuto in dottrina che il principio di precauzione non offra “regole per decidere”, ma soltanto “regole per procedere”, poiché permette di individuare il percorso di procedimentalizzazione delle decisioni delle autorità pubbliche in situazioni di incertezza, consentendo una gestione collettiva del rischio. In altri termini, il principio di precauzione non obbliga affatto alla scelta del “rischio zero”, semmai impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore), in contesti determinati, di prediligere, tra le plurime ipotizzabili, la soluzione che renda possibile il bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l’individuazione, sulla base di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile; la selezione di tale soglia, tuttavia, può compiersi unicamente sulla base di una conoscenza completa e, soprattutto, accreditata dalla migliore scienza disponibile. Sicché il principio di precauzione può, talora, condurre le autorità pubbliche a non agire oppure, in altri casi, può spingerle ad attivarsi, adottando misure proporzionate al livello di protezione prescelto (cioè adeguate rispetto alla soglia di pericolo accettabile). Che questa sia l’interpretazione corretta del principio di precauzione è confermato dalla giurisprudenza amministrativa nazionale che si è occupata del tema (tra i molti precedenti, si richiama la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana 3 settembre 2015, n. 581) e, specialmente, dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2 febbraio 2000 – COM/2000/01 def. (va ricordato infatti che il principio di precauzione è di origine internazionale e sovranazionale), nella quale si è chiarito che “(l)’attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica, quanto più possibile completa, identificando, ove possibile, in ciascuna fase il grado d’incertezza scientifica.”.
41.) La base scientifica del principio di precauzione rappresenta anche un presidio di garanzia della ragionevolezza delle scelte pubbliche e rafforza conseguentemente la compliance delle regole positive (su di esso fondate) che impongano obblighi di comportamento per i consociati. La consapevolezza, invero, che il decisore pubblico sia tenuto a seguire una strategia valutativa (di problem solving) poggiante sulle verificabili e verificate acquisizioni della miglior scienza del momento (e sul rigore del relativo metodo) concorre ad escludere il sospetto di arbitrarietà inevitabilmente connesso a ogni epifania dell’autoritatività, specialmente quando quest’ultima si manifesti sotto forma di biopotere (ossia di esercizio della politicità, in questo caso estrinsecantesi in cogenza normativa, nella gestione del corpo umano).
42.) A quello di precauzione si accompagna poi il principio di prevenzione, atteso che la massima efficacia della minimizzazione del rischio, nei sensi sopra indicati, si ottiene, in genere, attraverso un intervento sulle cause della possibile insorgenza del pericolo. Ebbene, non vi è dubbio che il sistema della vaccinazioni obbligatorie sia informato anche a questo principio giuridico, complementare a quello di precauzione e altrettanto rilevante.
43.) Le precedenti considerazioni portano a concludere che, al cospetto dei profili costituzionali sopra esaminati, si presentino inconferenti e non assumano rilievo, perché recessivi rispetto alla tutela della salute pubblica, gli argomenti di natura “civilistica” volti a valorizzare l’interesse economico dei genitori dei bambini non vaccinati a non sostenere inutilmente l’onere economico di rette scolastiche e pure l’interesse a far frequentare ai propri figli un determinato istituto scolastico privato.
P.Q.M.
In risposta al quesito formulato dal Presidente della Regione Veneto, si esprime il parere che, in base al diritto vigente, già a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 (in corso), si applichi, anche nella Regione Veneto, la norma, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, secondo cui la presentazione della documentazione attestante l’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO Roberto Mustafà
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#vaccinare #regione #infanzia #documentazione #quesito #vaccinazione #decretolegge #parere #anno #salute
n° 7
Area: Normativa
1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;
b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;
e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;
h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.
KEYWORDS
#enti locali#infanzia #educazione #unitarietà #bambina
n° 1 COMMA 181
Area: Normativa
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie; (2)
c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (3)
d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio; (4)
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; (1)
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;(5)
f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; (6)
g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;(7)
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;(8)
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. (9)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre-21 dicembre 2016, n. 284 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 52 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente numero.
(2) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 59/2017##286L e il D.lgs. 62/2017##295L.
(3) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 66/2017##285L.
(4) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 61/2017##293L.
(5) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 65/2017##283L.
(6) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 63/2017##296L.
(7) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 60/2017##291L.
(8) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 64/2017##282L.
(9) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 62/2017##295L.
KEYWORDS
#codificazione #ciclo #coreutica #afferenza #talento #coreutici #sinergia #arto #curricolo #nomenclatore
16/08/2017 n° 1622
Area: Prassi, Circolari, Note
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
All'Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO
Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta
Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
Alle scuole private non paritarie
ep.c.
Al Capo di Gabinetto
Al Capo Segreteria Tecnica del Ministro
Alle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Ministero della salute Ufficio di Gabinetto
LORO SEDI
Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119,recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".
Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo sull'obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica. L'estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso alla cui realizzazione hanno collaborato il Parlamento e il Governo assicurando, fra l'altro, in sede di conversione del decreto-legge, che le istituzioni scolastiche possano contribuire alla tutela della salute collettiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione.
Come noto il decreto-legge, nella sua legge di conversione, non cambia la normativa vigente in merito all'accesso al servizio dell'istruzione, poiché l'articolo 100 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994già subordinava l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l'art. 117 del medesimo Testo Unico disponeva che all'atto della prima iscrizione fosse presentata la certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie.
L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, prevede, inoltre, una importante procedura di semplificazione per cui, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le ASL, ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età, restituiranno l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Le istituzioni scolastiche, pertanto, non dovranno più acquisire, direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione, le certificazioni in merito alle vaccinazioni effettuate.
Sino all'anno scolastico 2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nel seguito del presente documento, fermo restando che eventuali semplificazioni potranno essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e delle disposizioni della legge di conversione del decreto-legge.
Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:
• Anti-poliomielitica;
• Anti-difterica
• Anti-tetanica
• Anti-epatite B
• Anti-pertosse
• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
• Anti-morbillo
• Anti-rosolia
• Anti-parotite
• Anti-varicella
Inoltre il decreto, all'art. 1, co. l-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni (1) non obbligatorie.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative.
All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini
Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non paritarie acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi.
Per completezza di informazione si precisa che tali obblighi sono a carico, oltre che dei dirigenti scolastici, anche dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale.
(1) Anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus
Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali
I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.
Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato l.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l).
In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l, co. 3);
b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1,co. 2);
Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:
- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;
- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.
La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.
Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.
Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line.
Come già detto, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente come da art. 3-bis del citato decreto.
Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie
Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).
A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3, decorso tale termine, entro i successivi IO giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.
A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5).
Altri gradi di istruzione
In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
Formazione delle classi
L'art. 4, co. 1,del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.
Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all'organizzazione dell'offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio.
Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati.
Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente disposizione normativa.
Operatori scolastici
L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.
Comunicazione con le famiglie e informazione
Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l'a.s. 20l7/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia.
Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini
Inoltre, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, il Ministero della Salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni concernenti l'obbligo vaccinale.
Il Ministero della Salute e il MIUR, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno anche iniziative di informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di formazione rivolto alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Di tali iniziative si darà tempestiva informazione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e gli altri canali istituzionali.
Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati.
Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.
Trattamento dei dati
Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.
Il Capo Dipartimento
Rosa De Pasquale
KEYWORDS
#scuola e salute#vaccinare #vaccinazione #decretolegge #documentazione #asl #presentazione #anno #istituzione #classe #scuola
n° 15
Area: Normativa
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministero della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40. (1)
(1) Testo in vigore fino al 31/08/2017. A decorrere dal 01/09/2017, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 66/2017 si applicherà il seguente nuovo testo come modificato dall'art. 9 dello stesso d.lgs. 66/2017, con la precisazione che i commi 4, 5, 6 e 7 della nuova formulazione troveranno applicazione a partire dal 01/01/2019 e nelle more continueranno ad applicarsi i commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 nel testo previgente all'entrata in vigore del d.lgs. 66/2017 (31/5/2017):
"Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica).
1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio."
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#git #usr #glir #ispettore
n° 39
Area: Normativa
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.
KEYWORDS
#specialista
n° 3
Area: Normativa
1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#dsa #infanzia
n° 2
Area: Normativa
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
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27/12/2012
Area: Prassi, Circolari, Note
Premessa
I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica - assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo - hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.
Forte di questa esperienza, il nostro Paese è ora in grado, passati più di trent’anni dalla legge n.517 del 1977, che diede avvio all’integrazione scolastica, di considerare le criticità emerse e di valutare, con maggiore cognizione, la necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema.
Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta.
A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.
In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. In tale ottica, assumono un valore strategico i Centri Territoriali di Supporto, che rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi Speciali.
Essi pertanto integrano le proprie funzioni - come già chiarito dal D.M. 12 luglio 2011 per quanto concerne i disturbi specifici di apprendimento - e collaborano con le altre risorse territoriali nella definizione di una rete di supporto al processo di integrazione, con particolare riferimento, secondo la loro originaria vocazione, al potenziamento del contesto scolastico mediante le nuove tecnologie, ma anche offrendo un ausilio ai docenti secondo un modello cooperativo di intervento. Considerato, pertanto, il ruolo che nel nuovo modello organizzativo dell’integrazione è dato ai Centri Territoriali di Supporto, la presente direttiva definisce nella seconda parte le modalità di organizzazione degli stessi, le loro funzioni, nonché la composizione del personale che vi opera.
Nella prima parte sono fornite indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali.
1. Bisogni Educativi Speciali (BES)
L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.
Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs).
Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani. Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno.
1.2 Alunni con disturbi specifici
Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi - possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.
Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.
Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).
Un approccio educativo, non meramente clinico – secondo quanto si è accennato in premessa – dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.
Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi.
1.3 Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività
Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.
L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei.
Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l’1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S),
Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.
Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica.
Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.
In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie - richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.
1.4 Funzionamento cognitivo limite
Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione.
Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni.
Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi.
Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.
1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES
Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.
1.6 Formazione
Si è detto che vi è una sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale.
Al fine di corrispondere alle esigenze formative che emergono dai nuovi contesti della scuola italiana, alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze degli stessi docenti e dirigenti scolastici, il MIUR ha sottoscritto un accordo quadro con le Università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione finalizzato all’attivazione di corsi di perfezionamento professionale e/o master rivolti al personale della scuola.
A partire dall’anno accademico 2011/2012 sono stati attivati 35 corsi/master in “Didattica e psicopedagogia dei disturbi specifici di apprendimento” in tutto il territorio nazionale. A seguito dei positivi riscontri relativi alla suddetta azione, la Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione d’intesa con la Direzione Generale per il Personale scolastico – con la quale ha sottoscritto un’apposita convenzione con alcune università italiane mirata alla costituzione di una rete delle facoltà/dipartimenti di scienze della formazione – ha predisposto una ulteriore offerta formativa che si attiverà sin dal corrente anno scolastico su alcune specifiche tematiche emergenti in tema di disabilità, con corsi/master dedicati alla didattica e psicopedagogia per l’autismo, l’ADHD, le disabilità intellettive e i funzionamenti intellettivi limite, l’educazione psicomotoria inclusiva e le disabilità sensoriali.
L’attivazione dei percorsi di alta formazione dovrà contemperare l’esigenza di rispondere al fabbisogno rilevato ed a requisiti di carattere tecnico-scientifico da parte delle università che si renderanno disponibili a tenere i corsi.
2. Organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica
2.1 I CTS - Centri Territoriali di Supporto: distribuzione sul territorio
I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”.
I Centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell’istituzione scolastica che li accoglie. È pertanto facoltà degli Uffici Scolastici Regionali integrare o riorganizzare la rete regionale dei CTS, secondo eventuali nuove necessità emerse in ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio.
Si ritiene, a questo riguardo, opportuna la presenza di un CTS almeno su un territorio corrispondente ad ogni provincia della Regione, fatte salve le aree metropolitane che, per densità di popolazione, possono necessitare di uno o più CTS dedicati.
Un’equa distribuzione sul territorio facilita il fatto che i CTS divengano punti di riferimento per le scuole e coordinino le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, anche istituiti dalle predette associazioni, nel rispetto di strategie generali eventualmente definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero centrale.
Il coordinamento con il territorio assicura infatti ai CTS una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati. Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il raccordo tra i CTS e i GLIR, oltre che raccordare i GLIP con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva.
Ad un livello territoriale meno esteso, che può coincidere ad esempio con il distretto socio-sanitario, è risultato utile individuare altre scuole polo facenti parte di una rete per l’inclusione scolastica. Tale esperienza è stata già sperimentata con successo in alcune regioni in cui ai CTS, di livello provinciale, sono stati affiancati i CTI-Centri Territoriali per l’Inclusione, di livello distrettuale.
La creazione di una rete diffusa e ben strutturata tra tutte le scuole ed omogenea nella sua articolazione rende concreta la possibilità per i docenti di avere punti di contatto e di riferimento per tutte le problematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali.
A livello di singole scuole, è auspicabile una riflessione interna che, tenendo conto delle risorse presenti, individui possibili modelli di relazione con la rete dei CTS e dei CTI, al fine di assicurare la massima ricaduta possibile delle azioni di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche, perseguendo l’obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari, attraverso – ad esempio – la costituzione di gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica.
Occorre in buona sostanza pervenire ad un reale coinvolgimento dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto che porti all’adozione di una politica (nel senso di “policy”) interna delle scuole per l’inclusione, che assuma una reale trasversalità e centralità rispetto al complesso dell’offerta formativa.
L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede quindi:
• i GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione; i GLH di rete o distrettuali,
• i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e
• almeno un CTS a livello provinciale. Al fine di consentire un’adeguata comunicazione, a livello regionale, delle funzioni, delle attività e della collocazione geografica dei CTS, ogni Centro o rete di Centri predispone e aggiorna un proprio sito web, il cui link sarà selezionabile anche dal portale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Tali link sono inseriti nel Portale MIUR dei Centri Territoriali di Supporto: www.istruzione.cts.it
Sul sito dei CTS si possono prevedere pagine web per ciascun CTI ed eventualmente uno spazio per i GLH di rete per favorire lo scambio aggiornato e la conoscenza delle attività del territorio.
2.1.2 L’équipe di docenti specializzati (docenti curricolari e di sostegno)
Ferme restando la formazione e le competenze di carattere generale in merito all’inclusione, tanto dei docenti per le attività di sostegno quanto per i docenti curricolari, possono essere necessari interventi di esperti che offrano soluzioni rapide e concrete per determinate problematiche funzionali.
Si fa riferimento anzitutto a risorse interne ossia a docenti che nell’ambito della propria esperienza professionale e dei propri studi abbiano maturato competenze su tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi evolutivi specifici.
Possono pertanto fare capo ai CTS équipe di docenti specializzati - sia curricolari sia per il sostegno - che offrono alle scuole, in ambito provinciale, supporto e consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione.
La presenza di docenti curricolari nell’equipe, così come nei GLH di istituto e di rete costituisce un elemento importante nell’ottica di una vera inclusione scolastica.
Può essere preso ad esempio di tale modello lo Sportello Provinciale Autismo attivato in alcuni CTS, che, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con i Centri Territoriali per l’Integrazione e le Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, valorizzando la professionalità di un gruppo di insegnanti esperti e formati, offre ai docenti di quella provincia una serie di servizi di consulenza – da realizzarsi anche presso la scuola richiedente - per garantire l’efficacia dell’integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con autismo.
2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto
L’effettiva capacità delle nuove tecnologie di raggiungere obiettivi di miglioramento nel processo di apprendimento – insegnamento, sviluppo e socializzazione dipende da una serie di fattori strategici che costituiscono alcune funzioni basilari dei Centri Territoriali di Supporto.
2.2.1 Informazione e formazione
I CTS informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali. Per tale scopo, organizzano incontri di presentazione di nuovi ausili, ne danno notizia sul sito web oppure direttamente agli insegnanti o alle famiglie che manifestino interesse alle novità in materia.
I CTS organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni.
Al fine di una maggiore efficienza della spesa, i CTS organizzano le iniziative di formazione anche in rete con altri Centri Territoriali di Supporto, in collaborazione con altri organismi.
I CTS valutano e propongono ai propri utenti soluzioni di software freeware a partire da quelli realizzati mediante l’Azione 6 del Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”
2.2.2 Consulenza
Oltre ad una formazione generale sull’uso delle tecnologie per l’integrazione rivolta agli insegnanti, è necessario, per realizzare a pieno le potenzialità offerte dalle tecnologie stesse, il contributo di un esperto che individui quale sia l’ausilio più appropriato da acquisire, soprattutto per le situazioni più complesse.
I CTS offrono pertanto consulenza in tale ambito, coadiuvando le scuole nella scelta dell’ausilio e accompagnando gli insegnanti nell’acquisizione di competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l’uso.
La consulenza offerta dai Centri non riguarda solo l’individuazione dell’ausilio più appropriato per l’alunno, ma anche le modalità didattiche da attuare per inserire il percorso di apprendimento dello studente che utilizza le tecnologie per l’integrazione nel più ampio ambito delle attività di classe e le modalità di collaborazione con la famiglia per facilitare le attività di studio a casa.
La consulenza si estende gradualmente a tutto l’ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle tematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie.
2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d’uso
I CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per svolgere le azioni previste nei punti 2.1. e 2.2 e per avviare il servizio di comodato d’uso dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole.
Grazie alla loro dotazione, possono consentire, prima dell’acquisto definitivo da parte della scuola o della richiesta dell’ausilio al CTS, di provare e di verificare l’efficacia, per un determinato alunno, dell’ausilio stesso.
Nel caso del comodato d’uso di ausilio di proprietà del CTS, questo deve seguire l’alunno anche se cambia scuola nell’ambito della stessa provincia, soprattutto nel passaggio di ciclo.
In alcune province, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, alcuni CTS gestiscono l’acquisto degli ausili e la loro distribuzione agli alunni sul territorio di riferimento, anche assegnandoli in comodato d’uso.
I CTS possono definire accordi con le Ausilioteche e/o Centri Ausili presenti sul territorio al fine di una condivisa gestione degli ausili in questione, sulla base dell’Accordo quadro con la rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili.
2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione
I CTS raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento, sia mediante l’attività di informazione, anche attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o consulenza.
Promuovono inoltre ogni iniziativa atta a stimolare la realizzazione di buone pratiche nelle scuole di riferimento, curandone la validazione e la successiva diffusione.
I CTS sono inoltre Centri di attività di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili, hardware o software, da realizzare anche mediante la collaborazione con altre scuole o CTS, Università e Centri di Ricerca e, in particolare, con l’ITD-CNR di Genova, sulla base di apposita convenzione.
2.2.5 Piano annuale di intervento
Per ogni anno scolastico, i CTS, autonomamente o in rete, definiscono il piano annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione.
Nel piano, quindi, sono indicati gli acquisti degli ausili necessari, nei limiti delle risorse disponibili e a ciò destinate, su richiesta della scuola e assegnati tramite comodato d’uso.
È opportuno che l’ausilio da acquistare sia individuato da un esperto operatore del CTS, con l’eventuale supporto – se necessario - di esperti esterni indipendenti.
Periodicamente, insieme ai docenti dell’alunno, è verificata l’efficacia dell’ausilio medesimo.
Sono pianificati anche gli interventi formativi, tenendo conto dei bisogni emergenti dal territorio e delle strategie e priorità generali individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e dal MIUR.
2.2.6 Risorse economiche
Ogni anno il CTS riceve i fondi dal MIUR per le azioni previste ai punti 2.2.1 e 2.2.2 (informazione e formazione condotta direttamente dagli operatori e/o esperti), 2.2.3 (acquisti ausili) e per il funzionamento del CTS (spese di missione, spese per attività di formazione/autoformazione degli operatori).
Altre risorse possono essere messe a disposizione dagli Uffici Scolastici Regionali.
2.2.7 Promozione di intese territoriali per l’inclusione
I CTS potranno farsi promotori, in rete con le Istituzioni scolastiche, di intese e accordi territoriali con i servizi sociosanitari del territorio finalizzati all’elaborazione condivisa di procedure per l’integrazione dei servizi in ambito scolastico, l’utilizzo concordato e condiviso di risorse professionali e/o finanziarie e l’avvio di progetti finalizzati al miglioramento del livello di inclusività delle scuole e alla prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico
2.3 Regolamento dei CTS
Ogni CTS si dota di un proprio regolamento in linea con la presente direttiva.
2.4 Organizzazione interna dei CTS
2.4.1 Il Dirigente Scolastico
I CTS sono incardinati in istituzioni scolastiche, pertanto il Dirigente della scuola ha la responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione e l’organizzazione del Centro.
Coerentemente con il suo profilo professionale il Dirigente ha il compito - possibilmente previa formazione sulle risorse normative, materiali ed umane in riferimento ai bisogni educativi speciali - di promuovere i rapporti del CTS con il territorio e di garantirne il miglior funzionamento, l’efficienza e l’efficacia.
2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari e di sostegno specializzati
In ogni CTS dovrebbero essere presenti tre operatori, di cui almeno uno specializzato sui Disturbi Specifici di Apprendimento, come previsto dall’art. 8 del Decreto 5669/2011.
Si porrà attenzione a che le competenze sulle disabilità siano approfondite ed ampie, dalle disabilità intellettive a quelle sensoriali.
È opportuno individuare gli operatori fra i docenti curricolari e di sostegno, che possono garantire continuità di servizio, almeno per tre anni consecutivi.
Gli operatori possono essere in servizio nelle scuole sede di CTS o in altre scuole, tuttavia anche in questo secondo caso deve essere assicurato il regolare funzionamento della struttura.
Gli operatori sono tenuti a partecipare a momenti formativi in presenza (tale formazione viene riconosciuta a tutti gli effetti come servizio) in occasione di eventi organizzati dagli stessi CTS o di iniziative a carattere regionale e nazionale rilevanti in tema di inclusione, ma anche on line attraverso il portale nazionale di cui al punto 2.4.6.
Inoltre, sempre nell’ottica di formare e dare strumenti operativi adeguati alle diverse problematiche nonché di specializzare i docenti dell’équipe, gli USR provvedono a riservare un adeguato numero di posti per gli operatori dei CTS nei corsi/master promossi dal MIUR.
Nel momento in cui un operatore formato ed esperto modifichi la sede di servizio e non possa pertanto svolgere la propria attività nel CTS, verrà sostituito da un altro docente che sarà formato dagli operatori presenti e da appositi corsi di formazione, anche in modalità e-learning, che saranno resi disponibili dal MIUR e dagli Uffici Scolastici Regionali.
La procedura per la sostituzione degli operatori avviene con le stesse modalità della selezione del personale comandato.
Si istituisce presso ogni Ufficio Scolastico Regionale una commissione, all’interno della quale devono essere presenti alcuni operatori CTS.
2.4.3 Il Comitato Tecnico Scientifico
I CTS possono dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico al fine di definire le linee generali di intervento - nel rispetto delle eventuali priorità assegnate a livello di Ministero e Ufficio Scolastico Regionale - e le iniziative da realizzare sul territorio a breve e medio termine.
Il Comitato Tecnico Scientifico redige il Piano Annuale di Intervento di cui al punto 2.4. Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall’U.S.R., e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari. È auspicabile che partecipino alle riunioni o facciano parte del Comitato anche i referenti CTI, i rappresentanti degli Enti Locali, delle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché esperti in specifiche tematiche connesse con le tecnologie per l’integrazione.
2.4.4 Referente regionale dei CTS
Per ogni regione gli operatori del CTS individuano un referente rappresentante dei CTS a livello regionale. Tale rappresentante resta in carica due anni.
I referenti regionali dei CTS, in collaborazione con il referente per la Disabilità /DSA dell’Ufficio Scolastico Regionale – possibilmente individuato tra personale dirigente e ispettivo - hanno compiti di raccordo, consulenza e coordinamento delle attività, nonché hanno la funzione di proporre nuove iniziative da attuare a livello regionale o da presentare al Coordinamento nazionale di cui al punto successivo.
2.4.5 Coordinamento nazionale dei CTS
Presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR è costituito il Coordinamento nazionale dei CTS.
Lo scopo di tale organismo è garantire il migliore funzionamento della rete nazionale dei CTS. Esso ha compiti di consulenza, programmazione e monitoraggio, nel rispetto delle prerogative dell’Amministrazione centrale e degli Uffici Scolastici Regionali, comunque rappresentati nel Coordinamento stesso. Fanno parte del Coordinamento nazionale:
- Un rappresentante del MIUR
- I referenti per la Disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali
- I referenti regionali CTS
- Un rappresentante del Ministero della Salute
- Un rappresentante del Ministero delle politiche sociali e del lavoro
- Eventuali rappresentanti della FISH e della FAND
- Docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l’integrazione.
Il Coordinamento nazionale si rinnova ogni due anni. Il Comitato tecnico è costituito dal rappresentante del MIUR, che lo presiede, e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali.
2.4.6 Portale
Viene predisposto un portale come ambiente di apprendimento–insegnamento e scambio di informazioni e consulenza. All’interno del portale sono ricompresi i siti Handytecno ed Essediquadro, rispettivamente dedicati agli ausili ed al servizio di documentazione dei software didattici.
È inoltre presente una mappa completa dei CTS e dei CTI, con eventuali siti ad essi collegati. Una pagina web è dedicata alle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, completa di indirizzi e link ai vari siti, oltre ai link diretti alle sezioni del sito MIUR relative a disabilità e DSA.
Infine, sono previste le seguenti aree:
- formazione, con percorsi dedicati alle famiglie ed al personale della scuola, dove trovare video lezioni e web conference oltre che materiale didattico in formato digitale;
- forum per scambi di informazioni tra operatori, famiglie, associazioni, operatori degli altri enti;
- News per le novità di tutto il territorio nazionale ed europeo, anche in collaborazione con la European Agency for special needs education;
- un’Area Riservata per scambi di consulenze, confronti su problematiche, su modalità operative dove trovarsi periodicamente. Il portale rispetta i requisiti previsti dalla Legge n. 4/2004 sull’accessibilità dei siti web.
Roma, 27 dicembre 2012
IL MINISTRO f.to Francesco Profumo
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#studenti: integrazione e disabilità#cts #disturbo #alunno #disabilità #inclusione #ausilio #scuola #centro #bisogno #formazione
n° 3-bis
Area: Normativa
1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione dì cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. (1)
(1) Articolo inserito dalla legge di conversione n. 119/2017 con effetto a decorrere dal 6 agosto 2017.
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n° 16
Area: Normativa
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; (1)
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 116 (pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.
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n° 39
Area: Normativa
1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
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#sicurezza sul lavoro (in generale)#convenzionare #specialista #medicina
18/04/2018 n° 228
Area: Prassi, Circolari, Note
(doc. web n. 8987089]
Indicazione di informazioni relative ad adozioni e minori adottati in atti e provvedimenti amministrativi - 18 aprile 2018
Registro dei provvedimenti
n. 228 del 18 aprile 2018
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
VISTA la segnalazione con la quale la Sig.ra XX, dipendente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX, lamenta la violazione, da parte dell’ufficio di appartenenza, della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla indicazione, nel provvedimento di concessione dei permessi ex l. 104/92, delle generalità del suo figlio minore antecedenti l’adozione, in particolare, del cognome della famiglia di origine;
Vista la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO
1. La segnalazione.
Con la comunicazione del 16 settembre 2016, la Sig. ra XX, dipendente della Procura della Repubblica presso il tribunale di XX ha lamentato una presunta violazione del Codice, in quanto “nel provvedimento di concessione dei permessi ex l. 104/92 adottato in data XX venivano riportate nella premessa le vecchie generalità (cognome e nome, data e luogo di nascita) del minore prima della sua adozione … in contrasto con la normativa di settore a tutela dei minori adottati (art. 28 della l. 184/1983) nonché del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 196/2003)”, rappresentando che per la validità del predetto provvedimento sarebbe stato sufficiente “l’aver accertato e preso atto della certificazione di handicap con la connotazione di gravità (art. 3 co. 3 della legge n.104/92) rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria riportante le nuove generalità del minore”.
2. I chiarimenti resi dal titolare del trattamento.
In risposta alle richieste di informazioni dell’Ufficio- volte a conoscere, tra l’altro, le ragioni in base alle quali nel provvedimento di concessione dei permessi ex l. 104/92, sono state riportate le generalità del minore, precedenti e successive all’adozione, nonché la sussistenza di ragioni ostative all’adozione di un “nuovo” provvedimento di concessione dei predetti benefici riportante le sole generalità del figlio necessitante di assistenza - la Procura della Repubblica che ha direttamente trattato la pratica e il Ministero della Giustizia, titolare del trattamento, hanno fornito i chiarimenti richiesti.
Il Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica - con dichiarazione della cui veridicità risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice - con nota del 16.2.2017, ha precisato che la segnalante già fruiva dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 durante il periodo in cui il minore era in affidamento. La dipendente reiterava la richiesta di concessione degli stessi benefici successivamente all’adozione del minore, in quanto “era suo intendimento avanzare al Ministero della Giustizia altra istanza di concessione di congedo retribuito di mesi 2 ex artt. 42, co. 5 d.lgs. 151/01 e 4 d.lgs. 119/11 alla quale occorreva allegare, a cura dell’interessata, copia del provvedimento di concessione dei benefici di questa dirigenza (come è stato), quale atto propedeutico del nuovo procedimento ministeriale, dalla quale risultasse il nuovo nome assunto dal minore adottato”.
Lo stesso Dirigente amministrativo ha escluso ogni violazione dell’art. 28, comma 3, l. n. 184/1983, in quanto “la redazione del provvedimento (oggi contestato) con richiamo all’intervenuta adozione, è pertinente ad un atto avente valenza esclusivamente interna nell’interesse della reclamante, del quale è stata rilasciata copia solo a quest’ultima”. Peraltro, all’istanza presentata la segnalante “ha allegato dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale sono riportati sia i dati anagrafici del minore affidato (…) sia quelli assunti dallo stesso a seguito dell’adozione (…)” e “ha autorizzato, spontaneamente, il trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del Codice della Privacy, nell’ambito del procedimento che lo riguardava”.
Da ultimo, con nota del XX, il Dirigente amministrativo della Procura ha comunicato che per quanto riguardala procedura prevista per la concessione del congedo retribuito, ex art. 42, comma 5, della legge 151/2001 e, in particolare, la trasmissione del contestato provvedimento ex art. 33 104/92 al Ministero della Giustizia “detto Ministero… richiede sempre all’interessato anche la produzione di copia del provvedimento” e che “l’Ufficio di appartenenza del richiedente funge solo da tramite, provvedendo quest’ultimo alla sola trasmissione dell’istanza completa degli allegati atti depositati dal richiedente”.
Sono stati richiesti, successivamente, elementi anche al Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, in quanto, sebbene il procedimento amministrativo, in virtù del riparto di competenze previsto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 240/2006, sia stato materialmente istruito dalla Dirigente amministrativo dell’Ufficio giudiziario di appartenenza della segnalante, il trattamento fa capo, quanto alla titolarità, al Ministero stesso. Ciò in considerazione del fatto che (cfr. art. 4, comma 1, lett. f, del Codice), in attuazione della disciplina vigente, il Ministero decide le finalità del trattamento effettuato presso ogni Ufficio giudiziario.
Con nota del 5.12.2017, il predetto Ministero, condividendo le osservazioni svolte dalla Dirigente amministrativo che ha adottato l’atto, ha evidenziato “l’assenza di qualsiasi violazione del Codice della privacy”, in quanto il trattamento dei dati relativi alla dipendente all’interno del procedimento per il rilascio dei permessi retribuiti ex lege 104/92 e per la concessione del periodo di aspettativa ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d. lgs 26 marzo 2001, n. 151, è avvenuto nel pieno rispetto degli artt. 13, 20, 22 e 23 del Codice, che autorizzano “l’uso dei dati sensibili e giudiziari quando sono indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, come nel caso dell’applicazione delle disposizioni della legge n. 104/92”, rammentando, altresì, che la dipendente “ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice, ha dato il proprio consenso al trattamento dei dati personali con la sottoscrizione dell’atto notorio del XX”.
3. Il quadro normativo di riferimento.
Le disposizioni sopra richiamate riconoscono al lavoratore dipendente che assiste persona con gravi disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, il diritto di fruire di permessi retribuiti. Tale diritto non “può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente” (art. 33, comma 3, della legge 104/1992).
L’art. 24 della legge 183/2010, sopra citata, ha innovato parzialmente il regime dei permessi per l’assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge n. 104/1992 e nel d.lgs. n. 151/2001, prevedendo l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti. In particolare, le amministrazioni sono tenute a comunicare: i nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi; la tipologia di permesso fruita (per se stesso o per l’assistenza a terzi); per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio; il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento (art. 24, comma 4, l. 183/2010).
Al riguardo, si rappresenta che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammesso soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice - anche in relazione alla diversa natura dei dati - nonché dalla legge o dai regolamenti (cfr. art. 18-19), e dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite (cfr. art. 11). Nel caso dei dati sensibili - tra i quali rientrano quelli idonei a rivelare lo stato di salute - trovano applicazione regole e garanzie più elevate, in base alle quali il trattamento è ammesso soltanto in base ad “un'espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite”(art. 20, 22 e 112 del Codice)
Sono, inoltre, fatte salve dal Codice specifiche garanzie di “riservatezza” previste dalla normativa in materia di adozione (cfr. in particolare, art. 28, comma 3, della legge 184/1983) in quanto “disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali” (art. 184, comma 3, del Codice).
4. Osservazioni dell’Autorità.
In base al quadro normativo sopra richiamato, il trattamento dei dati identificativi del minore e le informazioni sensibili relative al riconoscimento della situazione di “handicap di grave entità” risultano indispensabili ai fini del rilascio della concessione dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/92, tenuto conto che spetta al datore di lavoro verificare in concreto la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per usufruire di tali benefici, dandone conto nel provvedimento (art. 20, 22 e 112 del Codice).
Non risultano, invece, elementi che possano determinare la necessità dell’indicazione, nel provvedimento contestato, dell’affidamento preadottivo del minore, delle vecchie generalità (cognome della famiglia di origine) e dell’attuale stato di figlio adottivo, atteso che gli unici presupposti per la concessione del beneficio sono lo stato di disabilità e il rapporto di filiazione.
A tal proposito, non rileva il consenso prestato dalla segnalante all’atto della dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 (attestante le nuove generalità acquisite dal minore a seguito dell’azione) in quanto il presupposto di liceità del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18, comma 3, del Codice).
Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, il provvedimento oggetto della segnalazione avrebbe dovuto indicare soltanto le generalità del beneficiario dei permessi e dell’assistito, nonché il rapporto di filiazione, come in ogni altro caso, senza alcun riferimento alla vicenda adottiva, né, a maggior ragione, allo stato di affidamento precedente ed al cognome della famiglia di origine del minore.
La redazione del provvedimento senza tali informazioni avrebbe senz’altro consentito al datore di lavoro sia l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla P.C.M., sia la corretta istruzione della pratica da trasmettere al Ministero della Giustizia per la concessione del congedo.
Deve, però, del pari considerarsi che, nel caso di specie, i dati anagrafici del minore adottato erano già in possesso dell’amministrazione giudiziaria, in quanto già comunicati dalla segnalante in sede di richiesta dei benefici di legge al medesimo inerenti, il quale risultava all’epoca dei fatti ancora in stato di affidamento ed era pertanto stato indicato con le generalità di origine.
Si ritiene, pertanto, che, anche in considerazione della rilevanza meramente interna del provvedimento, che l’amministrazione ha assicurato esser stato «rilasciato in copia al solo dipendente», la condotta dalla stessa tenuta non abbia violato quelle le specifiche garanzie di riservatezza previste dall’art. 28, comma 3, della legge n. 184/1983, che vieta a qualsiasi ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio «di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione».
Da parte dell’amministrazione giudiziaria dovrà in ogni caso assicurarsi che, per il futuro, atti e provvedimenti amministrativi analoghi a quelli oggetto della segnalazione, siano redatti senza l’indicazione di informazioni relative all’adozione o alle generalità dei minori precedenti la stessa, e di impartire, al riguardo, opportune istruzioni agli uffici periferici.
TUTTO CIO PREMESSO IL GARANTE
a. ai sensi degli articoli 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive al Ministero della Giustizia, per il futuro, che atti e provvedimenti amministrativi analoghi a quelli oggetto della segnalazione, siano redatti senza l’indicazione di informazioni relative all’adozione o alle generalità dei minori precedenti la stessa, nel rispetto dell’art. 11, comma 1, lett. a), del Codice, e di impartire, al riguardo, opportune istruzioni agli uffici periferici;
b. ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita, altresì, il Ministero della Giustizia, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a far conoscere quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.
Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 18 aprile 2018
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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#privacy e trattamento dei dati personali#provvedimento #permesso #dato #codice #generalità #adozione #concessione #minore #trattamento #legge
12/07/2011 n° 5669
Area: Prassi, Circolari, Note
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
IL MINISTRO
VISTO l’ articolo 34 della Costituzione;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’ articolo 21;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, avente a oggetto Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e, in particolare, l’ art. 10;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, sul riordino della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, 15 marzo 2010 n. 88, e 15 marzo 2010 n. 89, sul riordino degli Istituti Tecnici e Professionali e dei Licei;
VISTE le Indicazioni Nazionali allegate al Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e le Indicazioni per il curricolo di cui al Decreto ministeriale del 31 luglio 2007;
VISTI il Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, concernente gli obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali, la Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, e la Direttiva 28 luglio 2010, n. 65, per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e Professionali;
VISTO il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente a oggetto Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il C.C.N.L. del personale docente, quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07, ed in particolare l’art. 27, concernente il profilo professionale docente;
RITENUTO necessario ed urgente procedere all’emanazione del decreto di cui all’art. 7, comma 2 della Legge 170/2010, al fine di dare attuazione, a partire dall’anno scolastico 2011/2012, alle norme ivi previste;
TENUTO CONTO del lavoro istruttorio svolto dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 7, comma 3, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
DECRETA
Articolo 1 Finalità del decreto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.
Articolo 2 Individuazione di alunni e studenti con DSA
1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010.
2. Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della Legge 170/2010, gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte.
3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.
Articolo 3 Linee guida
1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto.
Articolo 4 Misure educative e didattiche
1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.
3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d’insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle allegate Linee guida
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.
5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Articolo 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati
1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.
4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle prove scritte - sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.
6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.
7. In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate.
8. Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA.
9. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni presenti nelle allegate Linee guida.
Articolo 7 Interventi per la formazione
1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all’art. 4 della Legge 170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti:
a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA;
c) principali strumenti per l’individuazione precoce del rischio di DSA;
d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
e) gestione della classe in presenza di alunni con DSA;
f) forme adeguate di verifica e di valutazione;
g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all’art. 4;
h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica superiore;
i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.
2. Il Ministero predispone appositi piani di formazione - le cui direttive sono riportate nelle allegate Linee guida - anche in convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali. In particolare, gli Uffici Scolastici Regionali, fatte salve le convenzioni e le intese già in atto, possono stipulare appositi accordi con le facoltà di Scienze della Formazione, nell’ambito dell’Accordo quadro sottoscritto tra il MIUR e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, per l’attivazione presso le stesse di corsi di perfezionamento o master in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento, rivolti a docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.
3. In conformità alle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, le medesime possono attivare, in base alle necessità ed alle risorse, interventi formativi in materia.
Art. 8 Centri Territoriali di Supporto
1. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. In particolare, le istituzioni scolastiche possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR, anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. I CTS possono essere impiegati come centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente. Gli operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori di azioni di formazione e aggiornamento.
Art. 9 Gruppo di lavoro nazionale
1. Con successivo decreto del Ministro è istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il compito di monitorare l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché con compiti di supporto tecnico all’attività di coordinamento delle iniziative in materia di DSA. Il suddetto Gruppo di lavoro avrà anche compiti consultivi e propositivi, con particolare riguardo:
- alla formulazione di eventuali proposte di revisione delle presenti disposizioni e delle allegate Linee guida, sulla base dei progressi della ricerca scientifica, degli esiti dei monitoraggi e dell’evoluzione normativa in materia;
- alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
2. Le funzioni di Presidente del Gruppo di lavoro nazionale sui DSA sono svolte dal Direttore Generale per lo Studente, la Partecipazione, l’Integrazione e la Comunicazione o da un suo delegato.
3. Le funzioni di Segreteria tecnica sono svolte dall’Ufficio settimo della Direzione Generale sopracitata.
4. Ai membri del Gruppo di lavoro nazionale non spetta alcun compenso.
Art. 10 Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia
1. Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007.
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Comunicazione ANAC inerente gli obblighi di pubblicazione per i Dirigenti scolastici di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
L'ANAC ha fornito indicazioni sugli obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
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Comunicazione MIUR inerente l'aggiornamento dei dati dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro.
Il MIUR ha comunicato che a partire dal 23 maggio sono attive sulla Piattaforma per la gestione dell'alternanza scuola-lavoro le funzioni per la comunicazione dei dati a consuntivo per l'anno scolastico in corso
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Comunicazione MIUR inerente il monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per l'A.S. 2016/2017.
Il MIUR ha comunicato che a partire dal 18 maggio 2017 sono attive nell’area “Alunni - Gestione Alunni - Alternanza scuola lavoro” le funzioni per la comunicazione dei dati relativi all’anno scolastico in corso
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Comunicazione ANAC sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.
L’ANAC ha emanato Linee guida sul ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
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Comunicazione MIUR inerente l'individuazione dei docenti per la copertura dei posti vacanti.
Il MIUR ha fornito le indicazioni operative per consentire alle scuole di individuare gli insegnanti che dovranno coprire i posti vacanti secondo le novità previste dalla Legge 107/2015
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Comunicazione MIUR inerente l'invio alle scuole di una guida operativa sulle attività di alternanza scuola-lavoro.
Il MIUR ha trasmesso alle scuole il primo "manuale" per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
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Comunicazione MIUR inerente la determinazione dei prezzi dei libri di testo della scuola primaria.
Il MIUR, con il D.M. n. 367 del 17 aprile 2019, ha proceduto alla determinazione, per l'A.S. 2019/2020, dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista
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Provvedimento del 7 novembre 2016 (Doc-Web 5601934)
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Comunicazione MIUR inerente l'apertura della funzione “Area modifiche” del sistema GPU.
Il MIUR ha comunicato che sono disponibili nuove funzioni di modifica presenti nella Gestione degli Interventi (GPU 2020) per la predisposizione di Reti Lan/Wlan e/o Ambienti digitali
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Nota 3 dicembre 2013, n. 7885 - Progetto Tecnico
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Gite scolastiche e viaggi di istruzione (C.M. n. 214 del 13/7/1982 - D.M. 21/4/1984 - C.M....
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Provvedimento 10 luglio 2018 Doc. web. n. 9007915
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Documento 8 ottobre 2015
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Comunicazione MIUR inerente il rimborso delle fatture nell'ambito dei PON 2014/2020.
Il MIUR ha fornito indicazioni circa le attività operative per consentire all’Autorità di Gestione di rimborsare le fatture di fornitura alle Istituzioni scolastiche nell’ambito dei PON 2014/2020
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Relazione sull’attività 2014 (Doc-Web n. 4059165 del 23 giugno 2015
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Permessi e congedi per gravi motivi familiari (Art. 4 Legge n. 53/2000 e D.I. n. 278/...
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Legge 13 luglio 2015, n. 107
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Nota 28 marzo 2017, n. 3355
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Nota 1 ottobre 2019, n. 20399
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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Alunni/salute: alunni disabili
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