Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Organizzazione/inizio/termine attività: sospensione attività didattica
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Buongiorno, sono il Dirigente Scolastico del Liceo xxxxx di xxx. Chiedo cortesemente un parere in merito alla seguente questione.
A seguito di quanto disposto dall'art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 e fatte salve le situazioni specificate dall'art. 43 del medesimo DPCM, considerato che dal 15 marzo il xxxx è "zona rossa", i docenti della mia scuola svolgono per la maggior parte la loro prestazione lavorativa in modalità agile da casa. La scuola garantisce comunque a tutti i docenti la possibilità di effettuare lezioni a distanza dai locali scolastici per ragioni indifferibili e in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa con qualità ed efficacia da casa per eventuali ragioni tecniche (assenza o limiti della connettività domestica) o didattiche (necessità di utilizzare spazi, strumentazione, materiali e sussidi didattici presenti a scuola).
Una docente, visto quanto indicato dall'art. 2, comma 2, del D.L. n.30 del 13 marzo, ha tuttavia chiesto di poter fruire della possibilità di astenersi dal lavoro, avendo figli minori di 14 anni da accudire a casa, essendo anche per loro stata sospesa l'attività didattica in presenza.
Considerato che il comma 2 dell'art. 2 del D.L. in parola prevede che tale beneficio possa essere fruito "nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile", si chiede se tale impossibilità debba essere intesa in ragione della natura della prestazione lavorativa (in tal senso, l'impossibilità non sussisterebbe, visto che i colleghi docenti stanno svolgendo il loro lavoro in modalità agile, diversamente da quanto invece accade per i collaboratori scolastici, la cui prestazione non può che essere in presenza; se così fosse, ritengo che la docente dovrebbe fruire di congedo parentale) oppure della specifica situazione del lavoratore (la docente in tal senso sarebbe nell'impossibilità di svolgere il proprio lavoro in modalità agile perché nel suo orario di servizio deve invece occuparsi dei figli piccoli a casa; tale interpretazione potrebbe forse trovare rinforzo da quanto previsto sempre dal comma 2 dell'art.2 secondo periodo, che indica che il beneficio può essere riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità accertata ex Legge 104, lasciando forse intendere che sia la condizione del lavoratore e non la natura della prestazione a determinare l'impossibilità della prestazione).
Grazie per la Vostra attenzione.
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