Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
Argomenti:
Organi collegiali: collegio dei docenti
Organi collegiali: consiglio d'istituto
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Durante il Collegio Docenti un'insegnante ha contestato l'espressione di voto di alcuni docenti che, in quanto consiglieri di istituto, hanno espresso in contrasto con quanto indicato dal Collegio Docenti.
La docente sostiene che i consiglieri eletti devono attenersi a quanto specificato dal Collegio - come ad esempio nel caso dell'indicazione dei giorni di sospensione delle attività didattiche spettanti alla scuola per la definizione del calendario scolastico - in quanto rappresentanti del Collegio.
Ne deriva che in caso contrario - secondo la docente - i consiglieri "rappresentino solo se stessi".
Il quesito che vi sottopongo è se ciò non sia in contrasto con il divieto di mandato imperativo come previsto dall'art. 67 della Costituzione Italiana.
Del resto Edmund Burke, nel Discorso agli elettori di Bristol, 3 novembre 1774, aveva ben precisato che «Il parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi, interessi che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato; il parlamento è assemblea deliberante di una nazione, con un solo interesse, quello dell'intero, dove non dovrebbero essere di guida interessi e pregiudizi locali, ma il bene generale».
La pretesa dell'insegnante circa l’obbligo per i docenti, che fanno parte del consiglio di istituto, di conformarsi nella votazioni consiliari alle precedenti deliberazioni del collegio non ha fondamento.
Infatti, anche se la formulazione dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 297/1994 (“I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno”) può ingenerare qualche confusione, il successivo art. 31 secondo comma, regolamentando in via generale la procedura elettorale, afferma chiaramente che “le lezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo e di istituto …….omissis…… hanno luogo col sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente”.
I docenti eletti nel consiglio non rispondono quindi al collegio, di cui fanno parte di diritto ma che non è intervenuto in alcun modo nella loro elezione e nella indicazione di un programma, ma operano con autonomia di valutazione e di voto; semmai, per ragioni morali e, in senso lato, politiche potrebbero essere legati al programma elettorale della lista in cui sono stati eletti: ma anche qui senza vincolo di mandato.
Il fatto che nel D.Lgs. 297/1994 e nelle disposizioni applicative (in particolare nell’O.M. 215/1991) non sia esplicitato, come invece nell’articolo 67 della Costituzione per i parlamentari, l’assenza del vincolo di mandato per i docenti non significa quindi che siano obbligati a sostenere in consiglio le determinazioni del collegio.
Sarà il dirigente che, quando il consiglio deve esprimersi su questioni (come quella dell’adattamento del calendario scolastico) in cui è necessario il parere del collegio, ne darà informazione al consiglio.
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Sentenza 29/06/2011 n° 3480
Area: Giurisprudenza
in base al combinato disposto degli artt. 2 comma 3 del DL 137/2008 e 5 comma 7 del D.lgs. 297/1994, l ’assegnazione del voto in condotta è materia di competenza esclusiva del Consiglio di Classe in composizione ristretta ai soli docenti. Il voto in condotta può essere il frutto di una valutazione collettiva, che riguardi, cioè, una pluralità di alunni per uno o più episodi espressione di uno scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile e può riguardare anche il comportamento assunto dagli alunni durante attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola anche fuori dalla propria sede. A differenza del voto delle singole materie che, esprimendo un giudizio didattico, sul processo di apprendimento, deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all’avvenuta acquisizione delle nozioni prevista dai programmi, il voto in condotta è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di Classe ed esprime un giudizio più ampio, che investe la maturità personale complessiva della persona, intesa come capacità di interazione con l’ambiente e come inserimento nel sistema di valori fonanti la società ed il vivere civile. Non sono invocabili le norme riguardanti i procedimenti disciplinari poiché l’assegnazione del voto di sette in condotta non rappresenta una sanzione disciplinare, ma una valutazione del comportamento. (Fattispecie nella quale il Consiglio di Classe aveva deciso di attribuire il voto di sette in condotta esclusivamente agli studenti che avevano partecipato al viaggio di istruzione, a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato tenuto durante il viaggio, e di confermare il voto del secondo trimestre per gli studenti che non avevano partecipato al viaggio in questione.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#viaggi di istruzione#studenti: valutazione del comportamento#setta #pasanisi #assiduità #riviera #rileggere
Sentenza 09/11/1994 n° 1584
Area: Giurisprudenza
In osservanza del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, l’assegnazione alle classi del personale docente deve essere effettuata in base alla disposizione contenuta nell’art. 3, lett. d), e quindi “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. Ciò significa che l’assegnazione alle classi deve tenere conto non soltanto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto, ma anche della previa proposta del Collegio dei docenti. E’ comunque fatta salva la possibilità per il dirigente scolastico di discostarsi da essi, con specifica motivazione. La stessa proposta del Collegio dei docenti non può immotivatamente discostarsi dai criteri di carattere generale indicati dal Consiglio di circolo o di istituto. (Il principio è applicabile con riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 297/1994)
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#personale docente#organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#rimessa #riempire #correttivo #elisione #particolarismo #venula
Sentenza 16/06/2009 n° 288
Area: Giurisprudenza
Sono carenti di interesse a impugnare gli atti di accorpamento degli istituti solastici sia gli alunni (o gli esercenti la potestà genitoriale) poiché i contestati accorpamenti non comportano (comunque non come effetto diretto e tipico) il trasferimento delle scuole dalle rispettive sedi (intese queste ultime come città e anche come edifici), sia il personale scolastico docente e non docente che non perda il posto o che non sia trasferito d'ufficio in altre città, sia i Sindacati, quanto meno al di fuori dei casi in cui agiscano a sostegno degli impiegati che avrebbero interesse a ricorrere e che, comunque, non possono sostituirsi rocessualmente ai titolari delle posizioni giuridiche sostanziali, sia i docenti collaboratori del dirigente scolastico ed i vicari di questo, perché titolari di mere attribuzioni operative temporanee e non di posizioni organiche. Sono titolari di interesse a ricorrere avverso gli atti di accorpamento degli istituti scolastici i membri degli Organi Collegiali delle scuole, a tutela del proprio "munus" in quanto gli accorpamenti comportano la cessazione del loro mandato. Le istituzioni scolastiche, in quanto articolazioni periferiche (sia pure dotate di personalità giuridica) dell'Amministrazione scolastica statale, non hanno interesse a impugnare gli atti dell'amministrazione statale interni al procedimento di accorpamento degli istitui scolastici o perchè privi di contenuto provvedimentale e configurati quali meri atti d'impulso procedimentale (note di convocazione dei Presidenti dei Distretti Scolastici e dei Dirigenti Scolastici) ovvero perchè meramente esecutivi (Decreto di attuazione del piano regionale e correlate note d'accompagnamento ed attribuzione dei nuovi codici meccanografici). E' nulla la procura alle liti conferita dal dirigente dell'Istituzione scolastica a un avvocato del libero foro per violazione dell'art. 14, comma 7 bis, DPR n. 275/99 (norma imperativa) che conferma il patrocinio obbligatorio delle istituzioni scolastiche da parte dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente carenza dello ius postulandi in capo agli avvocati del Libero Foro. Il termine del 31 dicembre previsto dall'art. 64, comma 4 quater della l. n. 133/08 per l'adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica non ha natura perentoria, in carenza di una norma che come tale lo qualifichi o che connetta alla sua violazione una sanzione qualsivoglia. L'invito a partecipare alla procedura di razionalizzazione della rete scolastica inviato ai Dirigenti Scolastici della Regione, quali legali rappresentanti degli istituti d'istruzione, spiega effetti anche nei confronti di tutte le componenti degli istituti stessi, e segnatamente degli organi collegiali cui la legge non attribuisce personalità giuridica distinta da quella degli istituti: il dirigente scolatico è, infatti, il Presidente del Collegio dei Docenti (art. 7 T.U. n. 297/1994), e della giunta esecutiva (art. 8 T.U. n. 297/1994) che ha le funzioni operative del Consiglio d'Istituto, con il potere anche di obbligare il Presidente del Consiglio d'Istituto a disporne la convocazione (art. 11, Circ. Min. Pubblica Istruzione n. 105/1975). Ne segue che non vi è violazione della regolarità del procedimento quando gli organi interessati, la cui individuazione è stata condivisa, siano stati messi in condizione, sul piano sostanziale, di esprimere la loro opinione, al di là delle formalità di interpello.
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#avvocatura dello stato#enti locali#procedimento amministrativo#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#sofisma #riconferma #disinteresse #pregiare #trentanove
Sentenza 09/03/2004 n° 4438
Area: Giurisprudenza
L’esistenza di un clima di difficoltà e disagio tra docente e discenti giustifica la deroga al principio della continuità didattica nell’assegnazione dei docenti alle classi, essendo peraltro normale la discontinuità didattica in un liceo classico tra biennio e triennio. Correttamente dunque il Dirigente scolastico, nell’esercizio del proprio potere di procedere alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (ai sensi dell’art. 396, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297), procede in tali casi ad assegnare un docente ad altra classe, per rimuovere le cause che hanno determinato il reclamo da parte di alcuni genitori circa la condotta dell’insegnante. E’ ben possibile e legittimo che i genitori o i loro rappresentanti, rivolgano al Preside segnalazioni o esposti in relazione alla vita scolastica, sentendosi prima fra loro in via informale, e ciò al fine di tenerlo informato sulla via amministrativa della scuola. Nessuna norma impone lo svolgimento di assemblee dei genitori o degli studenti nella quale possa svolgersi un contraddittorio con la docente, prima della decisione relativa all’assegnazione dei docenti alle classi. Nel procedimento diretto all’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico adottare la relativa decisione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti, senza che sia previsto alcun intervento obbligatorio dell’assemblea dei genitori o degli studenti.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#personale docente#procedimento amministrativo#inasprire #cma #montedoro #ris #direttivo #comprensibilità #formalizzarsi #defraudare #chinotto #tramutatasi
Sentenza 12/12/2013 n° 870
Area: Giurisprudenza
Spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro decidere sulla contestazione dell'ordine di servizio con cui il dirigente scolastico, nonostante la delibera in senso contrario del collegio dei docenti, afferma l'obbligo per i singoli docenti di somministrare le cc.dd. prove INVALSI e di vigilare sulla loro regolarità, perchè l'oggetto della causa non è costituito direttamente dalla verifica delle modalità di svolgimento di un pubblico servizio ma dalla contestazione dell'esistenza e dall'ampiezza di obblighi esistenti in capo ai ricorrenti e derivanti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, non venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica attuativi di disposizioni di carattere generale adottati nell'esercizio del potere amministrativo autoritativo. E' legittima la circolare del dirigente scolastico di disciplina delle modalità di svolgimento delel prove INVALSI il cui svolgimento è obbligatorio nell'istituzione scolastica e per il singolo docente, senza che il Collegio dei docenti abbia alcuna competenza in merito, posto che INVALSI è un ente pubblico che si affianca al MIUR nell'adempimento del dovere dello Stato di impartire l'istruzione, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, la cui competenza allo svolgimento di verifiche periodiche in merito alle conoscenze degli studenti deriva direttamente dall'art. 17 del d.lgs. n. 213/09 e dall'art. 3 della legge n. 53/2003. Ne segue che, per un verso, tale competenza non può essere esclusa da disposizioni di contratto collettivo o di legge precedenti, e, per altro verso, che spettando le decisioni in materia al MIUR e non ai singoli istituti scolastici, l'effettuazione delle prove non può essere condizionata né dal piano di offerta formativa del singolo istituto scolastico, né da una apposita delibera del Collegio dei docenti le cui competenze previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 297/94 non comprendono le decisioni in materia di prove INVALSI L'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI ben può farsi rientrare tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile fra le attività funzionali all'insegnamento e l'attività relativa alla somministrazione in orario di servizio inquadrabile come attività di vigilanza sugli studenti, entrambe doverose ai sensi dell'art. 29 comma 5 CCNL, annoverate espressamente tra gli "impegni aggiuntivi dei docenti", senza che alcuna argomentazione relativa alla loro natura facoltativa possa trarsi dall'affermazione dell'eventuale riconoscimento economico in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente CCNL.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#personale docente#questioni processuali: giurisdizione#invalsi#valutazione del sistema scolastico e di formazione#correzione #miur #deriva #trib #somministrare #annoverare #ampiezza #regolarità #affiancare #effettuazione
Sentenza 15/07/2011 n° 15618
Area: Giurisprudenza
L'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti della scuola rientra nel potere gestorio dell'amministrazione di individuazione delle mansioni lavorative del dipendente. In mancanza di un diritto soggettivo del dipendente a vedersi assegnate determinate mansioni piuttosto che altre, l'unica posizione soggettiva tutelata consiste nella pretesa del dipendente alla conformazione dell'Amministrazione pubblica all'obbligo di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto. La contrattazione collettiva di comparto e integrativa (nel caso, artt. 28 del CCNL Comparto Scuola del 26.5.1999 e 37 del CCNL Integrativo del 31.8.1999) disciplina il procedimento di formazione della scelta di assegnazione di queste particolari mansioni, ossia dell'esercizio delle funzioni obiettivo, ed attribuisce la scelta al collegio dei docenti, in particolare dettando precise regole procedimentali per la scelta dei docenti cui assegnare queste mansioni. Nella specie è pacifico che la scelta del collegio dei docenti sia stata operata sulla base di una votazione segreta e quindi la motivazione della scelta riferibile all'amministrazione scolastica è consistita esclusivamente nel risultato di questa votazione. È mancata quindi del tutto la motivazione in ordine alle ragioni per cui dei tre docenti, aspiranti all'affidamento delle funzioni obiettivo, due fossero da preferire alla ricorrente. Il criterio della votazione segreta è di per sé incompatibile con un obbligo contrattuale di adeguata motivazione della scelta datoriale. (A ben vedere, distinguendo le motivazioni di voto, imputabili al singolo componente dell’organo collegiale, dalle motivazioni della delibera collegiale, il contemporaneo rispetto dell’obbligo di segretezza del voto su persone e dell’obbligo di motivazione della decisione appare contemperabile, posto che le motivazioni di voto del componente del collegio non sono obbligatorie e che la motivazione della deliberazione collegiale ben può essere inserita nella mozione da porre ai voti che appartiene alle competenze del presidente dell’organo collegiale).
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#paca #instauratosi
Sentenza 08/05/2017 n° 11154
Area: Giurisprudenza
In tema di progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa nelle istituzioni scolastiche, il "piano di offerta formativa" (ora P.T.O.F. a seguito della riforma dell'art. 3 del d.P.R., n. 275 del 1999 ad opera Legge 13 luglio 2015, n. 107 ) è il frutto di un complesso "iter" procedimentale. La fase della elaborazione (che anche dopo la riforma rimane di competenza del collegio docenti, n.d.r.), pur non potendo essere definita meramente esecutiva, è condizionata dalle scelte operate a monte che, a loro volta, sono il frutto delle consultazioni svolte con le istituzioni operanti nel territorio e con gli organismi rappresentativi dei genitori e degli alunni. Va, quindi, escluso che il collegio dei docenti possa, in sede di elaborazione, rimettere in discussione gli atti di indirizzo che precedono la predisposizione del piano. Inoltre, dato il ruolo fondamentale che il POF (ora PTOF) svolge nella vita della istituzione scolastica, si deve ritenere che la mancata formazione di una maggioranza in seno al collegio dei docenti, una volta che il documento sia stato materialmente elaborato e predisposto, non possa determinare l'arresto dell'iter procedimentale previsto dal legislatore, soprattutto ove il dissenso riguardi non il piano nel suo complesso, ma un singolo aspetto dell'offerta formativa. (La sentenza in commento ha ad oggetto una fattispecie cui era ratione temporis applicabile l'art. 3 d.P.R. n. 275 del 1999 ante riforma ex L. n. 107/2015. Premesso che nell'elaborazione del POF veniva riservato un ruolo particolare al consiglio di istituto, cui spettavano sia la iniziale scelta degli indirizzi generali e dei criteri di gestione e di amministrazione sia l’approvazione definitiva del piano, ha affermato la Corte che in caso di dissenso in seno al collegio docenti su un singolo aspetto dell'offerta formativa, spettasse comunque al consiglio di istituto la scelta fra le due opzioni a confronto. Ora, alla luce del nuovo art. 3 DPR n. 275/99, il piano triennale vede la competenza dei tre organi della scuola con la valorizzazione della competenza del DS nella definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione. L'attualità del principio affermato dalla Corte dì Cassazione può essere confermata nel senso che all'interno di un procedimento amministrativo nel quale è prevista la competenza di organi diversi, ciascuno deve rispettare il limite della propria e, in caso di contrasto che impedisca il raggiungimento di una maggioranza utile alla adozione della delibera di competenza di uno degli organi della sequenza procedimentale, ciò non può provocare la paralisi del procedimento, ma semmai la riattivazione della competenza dell'organo che precede nella predetta sequenza).
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#riattivazione #restauro #perdente #sfavorevolmente #mobile #legno #sovvertimento #ripensamento #rinascimento #detto
Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
Area: Giurisprudenza
Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).
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Sentenza 12/11/2008 n° 330
Area: Giurisprudenza
Spetta alla giurisdizione del giudice amminsitrativo la decisione sull'impugnazione, da parte della Regione, della determinazione dell'Istituzione scolastica di modificare, per quanto attiene all'ambito della scuola, il calendario scolatico regionale, essendo fatta valere, dalla Regione, l'incompetenza realtiva dell'Istituzione scolastica e non il difetto assoluto di attribuzione e vertendosi, così, in fattispecie di annullabilità del provvedimento e non di nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 21 septies l. n. 241/90. La Regione è titolare di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio, per ristabilire la propria competenza nella cura degli interessi pubblici, che le è demandata dal legislatore, proponendo un’azione d’annullamento a tutela della propria sfera d’attribuzioni, incisa dall’emanazione, da parte dell'Istituzione scolastica, di un provvedimento di modifica del calendario regionale, che la Regione assuma rientrare nella sua esclusiva competenza. Le istituzioni scolastiche sono rigorosamente vincolate a rispettare i giorni d’attività didattica annuale previsti dalla legge e la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali; per il resto, le previsioni del calendario regionale sono suscettibili di adattamenti che ciascuna istituzione scolastica adotterà legittimamente se –come stabilisce, l'art. 21 al comma 8 della l. n. 59/97- siano finalizzati alla realizzazione “della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale”. Il potere di adattamento del calendario scolastico (se non intacca il minimo di 200 giorni di effettiva attività d’aula) correalto all’autonomia organizzativa riconosciuta alle Istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.P.R. 275/1999, è funzionale alla migliore attuazione del piano dell’offerta formativa, e si può manifestare anche con una mera trasposizione (scambio) delle giornate di vacanza, giustificata da specifiche situazioni di carattere locale rilevanti sull’attività didattica, quale la festività locale: il carattere vincolante del calendario regionale riguarda ciò che l'art. 138 d. lgs. n. 112/98 prescrive inderogabilmente (come il numero minimo annuo di lezioni di 200 giorni), ma non quanto costituisca legittimo adattamento alle puntuali esigenze dei singoli Istituti scolastici nel regime dell'autonomia. L’assegnazione, sulla base del calendario regionale di un dato numero di giorni liberamente utilizzabili da ciascuna istituzione scolastica impone alle scuole di effettuare i propri adattamenti tenendo tale circostanza in costante considerazione, ma non permette di affermare che un adattamento sia illegittimo solo perché non ne usufruisca, totalmente o parzialmente, se ciò risponda, nel caso specifico, a logicità e ragionevolezza, e sia adeguatamente motivato. Non si realizza violazione dell’art. 138 d. lgs. 112/98, da parte di un Istituto scolastico che eserciti il proprio potere d’adattamento del calendario regionale nell'ambito delle finalità stabilite dall’art. 21 l. n. 89/97, e, comunque, nel rispetto dei comuni principi di logicità e ragionevolezza, in relazione alla situazione di fatto esistente, ove sia fornita una adeguata motivazione della circostanza che deve essere tanto più approfondita, quanto più ci si discosti dalle disposizioni del calendario scolastico regionale, che si presumere rappresenti le normali esigenze delle istituzioni scolastiche, anche per le svariate interconnessioni esistenti tra le stesse e gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la legittimità della deliberazione del Consiglio d'Istituto di Istituzione scolatica che, in deroga alle prevsione del calendario regionale, aveva stabilito che l’Istituto non avrebbe svolto attività scolastica il venerdì e il sabato nel periodo di carnevale -poiché l’ultimo venerdì di Carnevale si tenevano nella località sede della scuola numerosi festeggiamenti pubblici e privati-, e, nello stesso tempo, temendo di non raggiungere il limite minimo di 200 giorni d’attività didattica, a causa d’avvenimenti imprevisti -in particolare, una consultazione elettorale, che fu poi effettivamente indetta– aveva disposto, per uno dei due giorni festivi appena stabiliti, di impiegare uno dei tre riconosciuti dal calendario scolastico, e, per compensare la seconda festività, di svolgere attività scolastica il mercoledì successivo -le ceneri-, in contrasto con quanto disposto dal calendario regionale).
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#calendario scolastico#questioni processuali: giurisdizione#intaccare #poiché #zanon #cenere
Sentenza 21/01/2016 n° 59
Area: Giurisprudenza
E' illegittima la deliberazione del Consiglio provinciale avente per oggetto disposizioni in merito alla chiusura degli istituti scolastici della provincia nella giornata del sabato, con cui si stabilisce che l’apertura dei plessi scolastici di competenza provinciale, per tutti gli Istituti scolastici superiori, si deve articolare su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, perchè impone autoritativamente, alle istituzioni scolastiche, l’adozione di un calendario e di una modalità di orario in violazione dell’autonomia alle stesse riconosciuta. Il sistema normativo attribuisce alla Regione la determinazione del calendario scolastico, nei limiti di cui all’art. 74 d.lgs. n. 297/1994, e attribuisce la facoltà di operare adattamenti dello stesso, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, alle singole istituzioni scolastiche, riservando loro, su tale base, la possibilità di articolare il proprio calendario scolastico su cinque ovvero su sei giorni settimanali, nel rispetto dei limiti di legge e del calendario adottato dalla Regione, senza altre limitazioni, ed escludendo, in particolare, che la Provincia possa autoritativamente imporre un orario piuttosto che un altro, nell'esercizio di un potere non contemplato da alcuna norma: le esigenze di risparmio di spesa, certamente meritevoli di considerazione nell’attuale momento storico, non possono assurgere a giustificare l’adozione di provvedimenti autoritativi in assenza di basi normative, in speciale modo per la scuola che gode di una autonomia costituzionalmente garantita. L’art. 3 l. n. 23/1996 pone a carico delle Province le spese varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti, senza contemplare in alcun modo qualsiasi modalità di interferenza con il calendario scolastico, l’orario scolastico ovvero l’offerta formativa, assegnando un ruolo meramente servente alle Province, le quali devono limitarsi a provvedere alle spese.
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#calendario scolastico#enti locali#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#verbo
Sentenza 03/08/2017 n° 585
Area: Giurisprudenza
E’ legittimo il provvedimento con cui un dirigente scolastico ha negato l’accesso agli atti della distribuzione del bonus premiale di cui ai commi 126 e ss della L. n. 107 del 2015 limitatamente alla identità dei docenti percettori di tale bonus sull’istanza di un docente cui lo stesso non era stato invece erogato. Nel caso di specie la conoscenza delle generalità dei colleghi beneficiari del premio non ha alcuna utilità per le finalità che legittimano l’istante all’accesso (nel caso, accesso difensivo) ed i documenti già forniti (tra i quali i provvedimenti di conferimento ai colleghi anonimizzati) consentono di fare tutte le valutazioni per la tutela dei suoi interessi. Non vi sono infatti nel caso controinteressati poiché l’eventuale giudizio per ottenere il premio di produttività da cui fosse stato ingiustamente escluso il docente istante non comporta la necessità di coinvolgere gli insegnanti che hanno fruito del premio. Quest’ultimo infatti non costituisce l’esito di un concorso con un numero prefissato di vincitori; laddove fosse riconosciuta valida la pretesa dell’istante di ottenere il premio, ciò non comporterebbe la decurtazione pro-quota dell’identico emolumento dato agli altri colleghi. (In senso conforme, con particolare riferimento alla insussistenza di un diritto di conoscenza all’identità dei percettori del bonus in capo all’Organizzazione Sindacale, si veda anche T.A.R. VENETO - Sezione Prima - Sentenza 10/05/2017 n° 463##258L; sullo stesso tema, T.A.R. PUGLIA BARI - Sezione Terza – Sentenza 16/06/2017, n. 664##365L)
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#accesso agli atti amministrativi#bonus del personale docente#premialità #nunzio #esitazione #scolastica #rene #riesaminare #salario
Sentenza 03/02/1995 n° 145
Area: Giurisprudenza
In osservanza del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, l’assegnazione alle classi del personale docente deve essere effettuata in base alla disposizione contenuta nell’art. 3, lett. d), e quindi “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. E’ comunque fatta salva la possibilità per il dirigente scolastico di discostarsi da essi, motivatamente. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima per eccesso di potere l’assegnazione effettuata poiché la direttrice didattica avrebbe tenuto in considerazione il solo criterio dell’anzianità di servizio, trascurando altri criteri altrettanto rilevanti ai fini di un approfondito e corretto esercizio del potere discrezionale, quali la disponibilità dei docenti, la situazione di famiglia degli stessi, l’anzianità di servizio nella sede e la distanza dall’abitazione. Inoltre avrebbe errato nel pretermettere, senza attribuirle alcuna considerazione, l’indicazione, proveniente da alcuni docenti, di disporre un avvicendamento tra tutti gli insegnanti.
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#personale docente#organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#direttrice #discostare #abitazione #distanza #docenti #sulla #osservanza #disponibilità #illegittimo #trascurare
Sentenza 20/04/2018 n° 17913
Area: Giurisprudenza
In un collegio perfetto tutti debbono poter esprimere le proprie valutazioni, senza che nessuno si assenti. In sede di consiglio di docenti l'esigenza della partecipazione riguarda il contributo specifico del singolo professore nella disciplina di competenza, che altrimenti verrebbe a mancare. Pertanto, un conto è l'impossibilità di omettere il voto di matematica o italiano, laddove l'unico a poterlo esprimere è l'insegnante di quella materia; ben altro è il voto concernente la condotta dello studente, su cui tutti possono interloquire senza pretese di esclusività. Ne consegue, in ordine alla configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, l'obbligo di astensione di un docente allorchè il medesimo non rilevi semplicemente come membro di un organo collegiale perfetto, tale da poter assumere atti formali alla necessaria presenza di tutti i suoi componenti, ma anche come membro che sapeva di essere sottoposto a procedimenti disciplinari, od almeno immaginava a ragion veduta che ciò sarebbe inevitabilmente accaduto di lì a poco. (La fattispecie oggetto della Sentenza concerne il procedimento inerente un docente di disegno di liceo artistico aduso a comportamenti con allusioni sessuali nei confronti delle alunne, fino ad avere egli stesso tratteggiato il profilo di un fallo a mo' di commento sul disegno di una ragazza Il suddetto episodio aveva portato non solo alla denuncia penale, ma anche all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del docente il quale, successivamente, aveva omesso di astenersi in occasione degli scrutini del primo quadrimestre proponendo nella circostanza di assegnare la votazione di "6" in condotta a una diversa allieva che, sul foglio del suddetto disegno, aveva scritto l'epiteto di "pervertito" rivolto a lui. All'esito della discussione, tuttavia, alla studentessa il Consiglio dava la votazione di 7 in condotta. Ad avviso della Cassazione si configura il reato di tentativo di abuso d'ufficio nella condotta del docente non già perchè, quale protagonista di un episodio suscettibile di valutazione nei riguardi di una studentessa, egli non potesse dire la propria, al limite per riferirne doverosamente ai colleghi; ma, appunto in relazione alla specifica iniziativa da lui intrapresa in occasione degli scrutini con tanto di proposta di un inusitato e certamente rarissimo "6" in condotta, perchè l'obiettivo era quello di strumentalizzare l'operato del consiglio, al fine di ottenere un deliberato utile alle sue ragioni; tentativo poi non riuscito perche il Collegio si è espresso in maniera difforme rispetto alla sua proposta).
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#organi collegiali#personale docente#reato#pagina #voto #ragazza #disegno #studentessa #imputato #condotta #classe #abuso #omissis
Sentenza 04/08/2015 n° 10664
Area: Giurisprudenza
E’ illegittima la sanzione disciplinare della espulsione dalla scuola sine die, in quanto irrogata in violazione del diritto di difesa per non aver contestato l’addebito allo studente e per non avergli consentito di far valere le proprie ragioni in occasione delle seduta del Consiglio di istituto che ha poi deliberato la sanzione stessa. (Il Tribunale Amministrativo ha, invece, rigettato la domanda risarcitoria in quanto la tutela cautelare immediatamente concessa al ricorrente esclude che questi abbia patito danni significativi.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#sine
Sentenza 23/05/2017 n° 1009
Area: Giurisprudenza
Alla luce dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 i poteri del dirigente scolastico sono molto ampi e trovano un limite soltanto nella necessità di rispettare le competenze degli organi collegiali scolastici e le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche. In materia di formazione delle classi e di assegnazione dei docenti alle classi, ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti. Per il Collegio dei docenti si deve, invece, fare riferimento all’art.7, comma 2, dello stesso D.Lgs. 297/94 ai sensi del quale il Collegio formula proposte al Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto. Ciò premesso, in assenza di delibere da parte degli organi collegiali che dovrebbero assumerle, il dirigente scolastico ė comunque tenuto a fare uso dei poteri riservatigli dall’art.25 del D.Lgs. 165/01 e deve quindi adottare i provvedimenti di “gestione delle risorse e del personale”: se così non fosse, si verrebbe a bloccare l’attività scolastica a causa dell’inerzia degli organi collegiali. E', pertanto, legittima la decisione del dirigente scolastico di utilizzare in un progetto un docente, titolare negli anni precedenti di insegnamento curricolare nella stessa istituzione scolastica, laddove detta utilizzazione non è in violazione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti che rappresentano, comunque, soltanto delle “proposte” che il dirigente scolastico è libero di disattendere. (Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la legittimità del provvedimento con cui una docente, che aveva sempre insegnato storia e filosofia, è stata collocata “a disposizione” per essere utilizzata in un progetto inerente la biblioteca scolastica. Nel caso di specie il C.d.I. non aveva adottato alcuna delibera sui criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, ma tali criteri erano stati stabiliti dal Collegio dei docenti. Il Tribunale, in riferimento ai suddetti criteri, ha precisato che il criterio della continuità didattica non aveva carattere assoluto mentre la necessità di dare attuazione al progetto biblioteca costituiva di per sé un valido motivo per derogare all’applicazione del criterio in questione. Ad ogni modo la decisione di affidare alla docente il progetto biblioteca era stata comunicata dalla dirigente scolastica al Collegio dei docenti e non era stata formulata alcuna osservazione con la conseguenza che il Collegio medesimo, pur non avendo fatto alcuna “proposta”, aveva comunque preso atto della decisione della dirigente approvandola implicitamente).
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#organici#docente #biblioteca #dirigente #criterio #classe #collegio #assegnazione #progetto #organo #dlgs
Sentenza 19/11/2004 n° 18/2005
Area: Giurisprudenza
Compete al Collegio dei docenti e non al Consiglio di istituto l’istituzione di una nuova classe ad indirizzo didattico montessoriano. Ciò ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “il collegio dei docenti … ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”), e degli artt. 3, comma 3, e 16, comma 3, del d.P.R. n. 275/1999 (secondo cui, rispettivamente, “il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”, e “i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento”). L’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 demanda alla convenzione tra il Ministero della pubblica e istruzione e l’Opera nazionale Montessori le modalità di attuazione del metodo Montessori: detta convenzione, tuttavia, non può modificare il sistema delle competenze degli organi scolastici definito dalla legge. Del resto, tale convenzione in data 11.12.2000 richiede all’art. 1, che il funzionamento di sezioni e classi venga autorizzato (da parte del dirigente scolastico) pur sempre sulla base di un apposito progetto operativo “Montessori” da inserire nel POF della scuola, elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di Circolo.
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Sentenza 29/08/2003 n° 981
Area: Giurisprudenza
L’istituzione di una classe prima elementare ad indirizzo scolastico montessoriano compete al Collegio dei docenti e non al Consiglio di istituto. Il Collegio dei docenti, infatti, è l’organo al quale competono le funzioni di amministrazione attiva in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. Ciò si evince dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, a norma del quale il suddetto Collegio ha potere deliberante (e non soltanto propositivo) in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto; dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a norma del quale il piano dell'offerta formativa (c.d. P.O.F.) è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti; infine, dalla “norma di chiusura” contenuta nell’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 275 del 1999, secondo la quale, pur nel nuovo assetto ordinamentale conseguente all’autonomia delle istituzioni scolastiche, i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
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Sentenza 25/08/2010 n° 31634
Area: Giurisprudenza
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre il singolo docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in relazione alla propria materia, le competenze relative alla valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti degli alunni spettano al Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Pertanto, i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Pertanto, qualora un docente sia impedito a partecipare per giustificati motivi, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale. Nella fattispecie concreta, è stato dichiarato illegittimo, e annullato, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe senza la presenza dei due docenti di spagnolo e di informatica, presenza necessaria pur trattandosi di materie extracurricolari essendo tali materie inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#ginnasio #quorum #scoliosi
Sentenza 07/07/1964 n° 77
Area: Giurisprudenza
Il professore della scuola di Stato non può essere qualificato come libero professionista. Vero é che il professore é libero nella sua attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali dei quali non giova far cenno ai fini della presente controversia. Ma questa libertà non altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo Stato, perché é un modo di essere dell'attività che l'insegnante é tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedeltà, di collaborazione ed anche di subordinazione che sono propri dei pubblici impiegati. Da ciò deriva, altresì, che di fronte alla sua scuola lo Stato non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione. (La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728 "Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali", e 27 dicembre 1963, n. 1878 "Interpretazione autentica degli artt. 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo", in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione).
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#personale docente#jus #voi #proponente #recriminazione #legiferare #chiarelli
Sentenza 02/11/2016 n° 304
Area: Giurisprudenza
La giurisprudenza ha riscontrato la sussistenza del conflitto d’interessi, che obbliga all’astensione e all’abbandono dell’aula, ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra l’interesse personale del membro dell’organo collegiale decidente, o di un suo parente o affine, e l’oggetto trattato dall’organo medesimo, laddove l’interesse personale deve porsi come conflittuale o anche semplicemente come divergente rispetto a quello dell’Ente cui il collegio appartiene. L’obbligo di astensione che ne discende, in quanto finalizzato ad assicurare la serenità della scelta amministrativa discrezionale, costituisce regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni. Esso sorge per il solo fatto che il membro dell’organo collegiale rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto d’interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno poi in concreto perseguito o che si sia prodotto un concreto pregiudizio per la P.A. La violazione dell’obbligo d’astensione e di abbandono della sala non attiene al contenuto intrinseco dell’atto ma si risolve in un vizio procedurale che coinvolge il funzionamento dell’organo collegiale e la sua composizione, interferendo con la regolarità della dialettica interna all’organo e, di conseguenza, sulla corretta applicazione delle prerogative dei suoi membri legittimati a partecipare alla discussione e al voto. Il vizio procedurale, dunque discende dalla mera presenza in assemblea del membro in conflitto d’interessi, di per sé potenzialmente idonea a interferire nel processo di libera formazione e manifestazione del giudizio e della volontà da parte degli altri membri. L’atto adottato in presenza e/o con il voto di un membro del collegio in conflitto d’interesse è dunque illegittimo a prescindere dal fatto che la decisione assunta sia in concreto la più opportuna o la più utile per l’interesse pubblico, o dal fatto che il membro in conflitto abbia votato contro il proprio interesse e in favore di quello dell’Amministrazione o ancora dalla così detta prova di resistenza. È dunque principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il dovere da parte degli amministratori pubblici e dei componenti degli organi collegiali di astenersi dal partecipare alle deliberazioni in presenza di un personale conflitto di interessi discende, innanzitutto, dai principi di ordine costituzionale di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), oltre che dalle norme ricomprese nei numerosi codici etici dei quali si sono dotate le pubbliche amministrazioni. E ciò anche nelle situazioni in cui la deliberazione sia in concreto quella più utile per il perseguimento del pubblico interesse. Essendo l’obbligo di astensione emblema di una regola generale e inderogabile di ordine pubblico, essa è applicabile a tutte le ipotesi di deliberazione assunta da un organo collegiale, e pertanto trova logica applicazione anche nel settore scolastico.
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#permuta #cognato #ppff #permutare #dialettica #ped #elettorato #emblema #alda #confinante
n° 396
Area: Normativa
1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
n° 297
Area: Normativa
1. Ai sensi dell'art. 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
3. Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.
4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell'art. 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'art. 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'art. 289, comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.
8. La Regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'art. 294, comma 1.
9. La Regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'art. 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale personale è comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la Regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.
11. I contributi di cui all'art. 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.
12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.
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#personale dipendente: formazione#reciprocare
n° 316
Area: Normativa
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'art. 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'art. 315, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'art. 479, comma 10.
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#studenti: integrazione e disabilità#personale dipendente: formazione#handicappare #flessibilità
n° 315
Area: Normativa
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
[3. (1)]
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 40 , comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
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#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#contitolarità #socializzazione #intersezione #interclasse #handicappare
n° 326
Area: Normativa
1. A favore dei minori indicati nell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) nell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima.
13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 456, possono essere disposte nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.
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#tabagismo #alcoolismo
n° 5
Area: Normativa
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
[d) (1)]
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
[9. (2)]
[10. (2) ]
[11. (2)]
(1) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 4, D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, a decorrere dal 26 febbraio 2013, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del medesimo D.P.R. 263/2012.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.
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#genitori: organi collegiali#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#insegnante #plesso #coadiutore #pienezza #coadiuvare
n° 33
Area: Normativa
1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.
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#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#scrutatore
n° 65
Area: Normativa
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
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#privacy e trattamento dei dati personali#organo #finalità #dato #attività #pubblicità #consentire #regolarità #particolare #commissione #mandato
n° 8
Area: Normativa
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'art. 10.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
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24/01/2001 n° 29
Area: Prassi, Circolari, Note
CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II - PARERE 24/01/2001 N. 29
Adunanza di Sezione del 24 gennaio 2001
N. Sezione 29/2001
OGGETTO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Prof.ssa V.F. - ricorso straordinario avverso il provvedimento del Collegio dei docenti del 21.10.1999 relativo all’assegnazione delle funzioni obiettivo dell’area 3.
(Omissis)
PREMESSO
La relazione ministeriale riferisce che la Prof.ssa V. ha chiesto, con il ricorso in epigrafe l’annullamento delle designazioni dei docenti incaricati delle funzioni obiettivo per l’area 3, deliberate in data 21.10.1999 dal Collegio dei Docenti del Liceo (omissis), deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione artt. 28 e 37 CCNL 1998/2001; omessa motivazione; eccesso e straripamento di potere.
In particolare la ricorrente lamenta che, contrariamente alle disposizioni contrattuali, alla designazione si è proceduto non in base ad una motivata valutazione comparativa dei profili professionali dei vari docenti e degli incarichi svolti, ma a seguito di un’illecita elezione priva di riscontri valutativi, non tenendosi conto delle prestigiose, dettagliate e specifiche partecipazioni ad iniziative di formazione e degli incarichi vantati dalla ricorrente e ben più cospicui rispetto al curriculum posseduto dall’insegnante di educazione fisica designata, prof. A.V.
Con lo stesso ricorso la ricorrente deduce altresì l’illegittimità del rifiuto di rilascio di copia della documentazione.
CONSIDERATO
Come esposto nella relazione ministeriale e come risulta dalla documentazione versata in atti, in data 1.9.1999 il Collegio dei docenti del Liceo (omissis) si riuniva per nominare una Commissione incaricata di predisporre la bozza di criteri per la designazione dei docenti incaricati delle funzioni obiettivo, le cui proposte lo stesso Collegio esaminava ed approvava all’unanimità in data 5.10.1999.
Nella stessa seduta del 5 ottobre veniva approvata all’unanimità, compresa la ricorrente, la seguente decisione: “Nel caso si debba ricorrere al voto il collegio esprimerà il proprio deliberato con voto segreto. La proposta s’intende approvata ove ottenga la metà più uno dei voti validamente espressi”.
Alla luce dei criteri precedentemente approvati, lo stesso Collegio nella riunione del 21.10.1999 dopo interventi e valutazione tra i docenti ha deciso a maggioranza di dare il proprio assenso all’utilizzo della procedura a scrutinio segreto.
Per la funzione obiettivo dell’Area n. 3 hanno presentato la propria candidatura le Prof.sse A.V., F.V. e A.P.; quest’ultima ritiratasi prima di procedere al voto.
Dopo aver valutato i titoli presentati ed il possesso del requisiti delle Prof.sse A.V. e F.V., il Collegio dei docenti ha proceduto alla votazione a scrutinio segreto, al termine della quale si è ottenuto il seguente risultato: presenti 36, votanti 34, voti 20 alla Prof.ssa A.V., voti 11 alla Prof.ssa F.V., schede bianche 3; pertanto alla funzione obiettivo dell’area n. 3 risulta designata la Prof.ssa A.V..
Con la seguente motivazione successiva alla votazione:
“Perché in presenza delle competenze professionali necessarie per il conseguimento degli obiettivi assegnati alla funzione, consolidate da anni di servizio, esperienze, progetti e dalla frequenza di corsi di aggiornamento, le vengono riconosciute capacità di coordinare attività di orientamento e tutoraggio, doti comunicative e relazionali, capacità di organizzare e pianificare attività, pluralità di interessi. Possiede inoltre una forte motivazione per il sostegno degli studenti e per la collaborazione dei colleghi”.
Tale quadro procedimentale e provvedimentale dev’essere confrontato con le disposizioni contrattuali che governano la fattispecie in esame.
L’art. 28 del CCNL comparto scuola 1998 – 2001 dispone che per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola occorre provvedere all’espletamento di specifiche funzioni-obiettivo riferite a 4 aree di intervento: la gestione del piano dell’offerta formativa, sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, il quale determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni-obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico.
Lo stesso Collegio designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla sua vigilanza.
Le modalità di concreta attuazione della citata disposizione contrattuale sono state specificate con l’art. 37 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001, il quale, al comma 5, ha stabilito che il collegio docenti entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con motivata deliberazione, designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell’attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l’incarico da attribuire.
Specifica, ancora, il predetto art. 37 che l’istruttoria e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l’assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
Dalle riportate disposizioni contrattuali emerge che il procedimento di designazione dei docenti responsabili delle funzioni obiettivo si caratterizza per una fase di valutazione comparativa dei diversi aspiranti, fondata su due tipologie di titoli concorrenti: esperienze professionali e culturali comunque acquisite e specifici corsi di formazione organizzati o vigilati dall’amministrazione.
Titoli che naturalmente debbono essere correlati e “coerenti” (come recita l’art. 37 del contratto integrativo) anche alle quattro tipologie delle aree di intervento, come individuate dal citato art. 28.
La norma del contratto collettivo esclude espressamente che la procedura di designazione scaturisca in una graduatoria di merito ma al contempo impone che la scelta del Collegio docenti debba fondarsi su un’adeguata motivazione, cioè sull’esposizione logica ed esaustiva delle ragioni che hanno portato alla designazione di un docente in luogo di altro aspirante. Dal combinato disposto delle due riportate normative contrattuali emerge che la motivazione adeguata deve riferirsi all’avvenuta valutazione comparativa e, quindi, all’esposizione dei titoli da ciascuno posseduti e dei motivi della preferenza accordata.
Il procedimento seguito in concreto dal Collegio docenti del Liceo (omissis) non appare rispettoso di tale modello procedimentale. In primo luogo non si comprende come possa conciliarsi con il principio di motivata valutazione comparativa un procedimento di elezione segreta del candidato da designare, per sua natura ermetico ed immotivato, nel quale non può darsi evidentemente conto del processo logico valutativo in base al quale si è pervenuti all’elezione di un soggetto invece che di un altro.
La inconciliabilità del procedimento elettivo segreto con la necessaria valutazione comparativa emerge anche dal verbale del 5.10.1999, nel quale si dice che in caso di ricorso a votazione segreta (cioè in caso di pluralità di candidati) “la proposta s’intende approvata ove ottenga la metà più uno dei voti validamente espressi”: meccanismo che presuppone evidentemente la proposta di un solo candidato senza alcuna comparazione, altrimenti logica avrebbe imposto che si sarebbe dovuto designare il candidato con maggior numero di voti.
In ogni caso, anche a volersi per assurdo ammettere il ricorso a tale procedimento elettivo in luogo di quello valutativo, esso avrebbe dovuto comunque essere preceduto dall’esposizione analitica dei titoli dei candidati, sui quali far comporre la maggioranza del corpo elettorale.
In ogni caso, anche a voler superare tali assorbenti rilievi e ritenere che una motivazione per la designazione della sola docente votata vi sia stata, essa appare del tutto generica ed apodittica, in quanto riferita a imprecisate “competenze professionali necessarie per il conseguimento degli obiettivi...e dalla frequenza di corsi di aggiornamenti” per i quali “le vengono riconosciute capacità di coordinare attività di orientamento e tutoraggio, doti comunicative e relazionali”.
Tali affermazioni appaiono del tutto tautologiche, generiche e insufficienti per correlare i singoli titoli concretamente posseduti con quelli astratti indicati non solo dalle norme contrattuali, ma dallo stesso Collegio docenti nella seduta del 5 ottobre 1999.
In tale occasione lo stesso organo aveva individuato tre specifiche finalità di intervento nell’ambito dell’area 3, relativa a “interventi e servizi per studenti” e cioè:
1 - coordinamento delle attività extracurricolari;
2 - coordinamento e gestione delle attività di continuità;
3 - coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero.
Per converso, il difetto di motivazione appare tanto più evidente a fronte dei numerosi titoli elencati dalla ricorrente nella sua domanda di partecipazione, consistenti in ben sedici tra seminari e corsi di formazione, quasi tutti organizzati dall’amministrazione, nonché da dodici incarichi, molti dei quali (coordinatrice di classe, accompagnatrice in viaggi di istruzione, attività di orientamento, etc.) coerenti con l’area tre relativa ai servizi per gli studenti.
Il ricorso appare pertanto fondato nel merito, non essendo condivisibili le eccezioni di inammissibilità in relazione al fatto che la stessa ricorrente votò favorevolmente al procedimento di votazione segreta nella riunione del 5 ottobre 1999. Al riguardo è sufficiente dire che la stessa procedura venne rinnovata e sottoposta all’ulteriore vaglio del medesimo Collegio nella successiva riunione del 21 ottobre, nel corso della quale vennero manifestate da taluni docenti forti perplessità sulla legittimità del procedimento, per il quale si espressero in senso contrario 4 votanti, con due astenuti.
P. Q. M.
La sezione esprime il parere che il ricorso vada accolto.
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n° 42
Area: Normativa
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
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#contrattazione collettiva#trattativa #prorogabilità
n° 18
Area: Normativa
1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.
2. Esso è composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui uno designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri due, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentati vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte sette rappresentanti del comune, di cui due riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a undici, di cui due riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c), vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g), nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
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#organi collegiali#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#assessore
n° 68
Area: Normativa
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#aspettativa #eletto #proclamazione #optare #quiescenza #assegno #anzianità #collocamento #camera
n° 10
Area: Normativa
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
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#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#provinciale #prepararePagina: 3
(Approfondimento a cura di Mario Paladini)
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#astenuto #min #telex #cnpi #surrogazione #ostinare #preside #cdi #provveditorePagina: 28
Circolare 2 ottobre 2018, n. 2
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#circolo #elezione #consiglio #seggio #lista #istituto #rappresentante #elettore #scuola #elettoratoPagina: 18
Nota 1 ottobre 2019, n. 20399
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#circolo #elezione #consiglio #seggio #lista #istituto #rappresentante #elettore #scuola #elettoratoPagina: 17
O.M. 9 marzo 2015, n. 7 - Note 10 marzo 2015, n. 2066 e 20 marzo 2015, n. 2366
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#elettore #elettorato #cec #scrutinatore #eletto #proclamazione #ata #surrogare #riassunzione #regPagina: 4
C.M. 21 luglio 2014, n. 42
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#circolo #elezione #consiglio #lista #seggio #istituto #rappresentante #elettore #elettorato #scuolaPagina: 15
C.M. 26 settembre 2017, n. 11642
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#circolo #elezione #consiglio #lista #seggio #istituto #rappresentante #elettore #elettorato #scuolaPagina: 29
C.M. 21 settembre 2016, n. 7
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#circolo #elezione #consiglio #lista #seggio #istituto #rappresentante #elettore #elettorato #scuola
Comunicazione MIUR inerente la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico.
Il MIUR, con il D.M. n. 635 del 27 agosto 2015, ha indetto la procedura annuale relativa alla copertura dei posti vacanti di Dirigente Scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107
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#carattere #posto #newsPagina: 38
Circolare 26 gennaio 2018, n. 1
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#lista #seggio #commissione #rsu #voto #amministrazione #elezione #verbale #organizzazione #quorum
Comunicazione MIUR inerente la consultazione del provvedimento di valutazione dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2017/2018.
Il MIUR ha comunicato che, a partire dal 20 febbraio 2019, ogni Dirigente Scolastico potrà consultare e/o scaricare il provvedimento di valutazione adottato nei suoi confronti da parte del Direttore dell’USR
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#valutazione #provvedimento #dirigente #procedimento #disponibilità #credenziale #consultare #scaricare #parte #conclusionePagina: 316
Permessi retribuiti al personale a tempo indeterminato (CCNL Scuola 29/11/2007) ...
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#rsu #rls #elettore #ccir #capogruppo #midollo #psammoterapiche #plasma #tessera #specialistaPagina: 29
Circolare 23 maggio 2018, n. 72
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#quota #regime #versamento #carico #mandato #aspettativa #periodo #versare #contribuzione #vitalizio
Comunicazione ANAC inerente gli obblighi di pubblicazione per i Dirigenti scolastici di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
L'ANAC ha fornito indicazioni sugli obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
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#anac #obblighi
Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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#carattere #ape #newsPagina: 32
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#quorum #presentatrice #presentatore #votante #urna #rle #mappatura #quoziente #annuncio #seggiPagina: 58
Circolare 13 maggio 2019, n. 28
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#viaggio #biglietto #elettore #andata #agevolazione #ritorno #tessera #elezione #treno #tariffa
Comunicazione ANAC sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.
L’ANAC ha emanato Linee guida sul ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
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#carattere #news #negoziarePagina: 93
Trattamento economico dipendenti statali eletti Parlamentari o pubblici amministratori (D.Lg...
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#aspettativa #sindaco #parlamento #comunità #dimezzare #eletto #consigliere #eleggere #città #consorzio
Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici
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#immissione #ruolo #dirigente #procedura #aggiornare #operazione #luglio #nota #chiusura #mobilitàPagina: 329
Permessi retribuiti al personale a tempo indeterminato (CCNL Scuola 29/11/2007) ...
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#rsu #rls #ccir #elettore #lav #midollo #capogruppo #psammoterapiche #plasma #tessera
Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
Argomenti:
Organi collegiali: collegio dei docenti
Organi collegiali: consiglio d'istituto
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