Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi
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Chiedo come deve essere interpretato il comma 4 dell'art. 4 dell'OM n. 11/2020 che testualmente prevede: "Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti".
Mi è chiaro che la possibilità di integrazione di un solo punto (nota MI n. 8464 2020) sia riconosciuta per gli studenti la cui media in sede di scrutinio sia inferiore a sei decimi, ma vorrei conoscere la portata dell'affermazione "La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi", ossia a quali studenti ci si riferisce? A coloro che pur non avendo una media inferiore a sei decimi hanno in una o più discipline una insufficienza? Oppure in generale tale possibilità è riconosciuta a tutti gli studenti considerati meritevoli per l'iter condotto nel presente anno scolastico di un punto in più di credito, anche in totale assenza di insufficienze nel loro profitto?
Vi chiedo una risposta in tempi stetti poiché è importante fornire al collegio un atto di indirizzo da parte mia.
Grazie.
La formulazione dell'art. 4, comma 4 dell'OM n. 11/2020, citato nel quesito, lascia spazio ad un'applicazione non limitata ai soli studenti con media insufficiente o che abbiano comunque conseguito una o più insufficienze.
Si ritiene, quindi, che l'integrazione del credito, nei limiti di un solo punto, possa essere prevista, secondo precisi criteri stabiliti dal collegio dei docenti, anche per gli studenti che abbiano significativamente migliorato il proprio profitto nell'anno scolastico corrente. La "ratio" di tale integrazione va evidentemente ricercata nella possibilità di valorizzare un percorso scolastico che può essere stato condizionato dall'improvvisa interruzione della didattica in presenza, che l'anno scorso ha costretto le scuole e gli studenti ad un imprevedibile e non programmato adattamento alla nuova situazione emergenziale.
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Sentenza 09/05/2016 n° 9337
Area: Giurisprudenza
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi
Sentenza 31/07/2007 n° 3039
Area: Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 11, comma 3 RD n. 1611/1933, come riletto dalla Corte Costituzionale, le notificazioni dirette alle Amministrazioni statali, che si avvalgono del patrocinio ex lege dell’Avvocatura dello Stato, devono essere effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio, salvi gli effetti sananti dell’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale. In mancanza di un regolamento di disciplina degli studenti, che stabilisca la tipologia e la descrizione dei comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, la tipologia di sanzioni disciplinari, gli organi scolastici competenti all’irrogazione delle sanzioni ed il relativo procedimento, stante l’abrogazione del titolo I capo III del RD n. 653/1925 e dell’art. 328 TU 297/1994, trova applicazione l’articolo 4 del D.P.R. n. 249/1998, secondo il quale la responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Ne consegue che, nel caso di specie, la sanzione della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza debba essere annullata, in quanto l’allievo destinatario della stessa non è stato sentito personalmente dal Consiglio di Classe e, dunque, non ha avuto la possibilità di confutare i fatti a lui addebitati, né è stato messo nella condizione di conoscere preventivamente gli addebiti.
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n° 422
Area: Normativa
1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .
2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:
a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .
[3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)
[4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)
[5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)
6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
[8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)
(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#discussone
n° 317
Area: Normativa
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'art. 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.
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#studenti: integrazione e disabilità#provveditore #impostazione #ispettore #circoloPagina: 72
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
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#deliberazione #raccomandazione #ospedale #presiedere #parlamento #manifestare #statuto #dirittodovere #profitto #verbalizzarePagina: 23
Ordinanza Ministeriale 2 maggio 2018, n. 350
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#riunione #banda #oscillazione #europass #deliberazione #dsa #supplemento #terzultimo #dicitura #differenziare
Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi
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