Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 20/04/2021
  • Alcune questioni sull'integrazione del credito all'esame di Stato...
  • Area Tematica: Scuola secondaria e corsi postsecondari
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi

    KEYWORDS

    #credito #integrazione #insufficienza #scrutinio #media #passo #decimo #dubbio #apprendimenti #studente

    Domanda

    Il quesito riguarda l’integrazione del credito all’Esame di Stato della scuola secondaria di II grado.
    L’art. 4, comma 4, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, riguardante “la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” dispone che “Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1”.
    Il primo dubbio interpretativo riguarda il passo successivo: “La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”.
    Alcuni interpretano questo passo alla lettera, volendo estendere a tutti gli alunni promossi nell’anno scolastico 2019/2020, anche senza insufficienze, il beneficio di una integrazione del credito, forse come generale risarcimento di difficoltà incontrate in un anno scolastico difficile a causa dell’emergenza sanitaria e valendosi della sovranità attribuita al Collegio dei docenti dalla lettera del passo citato. Ma anche senza arrivare a questi casi estremi, il problema interpretativo sussiste.
    La mia interpretazione - alla luce del fatto che l’intero comma 4 dell’art. 4 dell’O.M. n. 11 è dedicato alla questione della promozione con insufficienze, così come il paragrafo riservato a detta Ordinanza dalla nota prot. 8464 del 28 maggio 2020 della Direzione Gen. degli Ordinamenti scolastici, del fatto che non si procede a una revisione dello scrutinio finale del 2020, come ribadito da ultimo dalle faq ministeriali in merito - è che l’integrazione del credito sia riservata soltanto agli alunni promossi con almeno una insufficienza allo scrutinio finale 2020 e, credo, condizionata almeno dal recupero nell’ambito dei PAI.
    I rischi sono quelli, innanzitutto, di una generalizzata attribuzione dell’integrazione del credito da parte di molti istituti, a discapito di differenti interpretazioni in altre scuole, con conseguenti inaccettabili disparità, in secondo luogo che in sede di contenzioso il passo incriminato possa essere interpretato in maniera letterale e quindi in giudizio si possa ritenere legittima l’attribuzione – sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Dcoenti - dell’integrazione del credito agli alunni privi di insufficienze allo scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020.
    Il secondo dubbio riguarda l’eventualità che l’integrazione del credito consenta di scavalcare i limiti della fascia di attribuzione del credito dell’alunno secondo la media ottenuta allo scrutinio finale 2019/2020, che ritengo illegittima ma di cui non si rintraccia espresso divieto.

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!