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Alcune questioni sull'integrazione del credito all'esame di Stato...

 20/04/2021
 Scuola secondaria e corsi postsecondari
 
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi

#credito #integrazione #insufficienza #scrutinio #media #passo #decimo #dubbio #apprendimenti #studente
Domanda
Il quesito riguarda l’integrazione del credito all’Esame di Stato della scuola secondaria di II grado.
L’art. 4, comma 4, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, riguardante “la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” dispone che “Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1”.
Il primo dubbio interpretativo riguarda il passo successivo: “La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”.
Alcuni interpretano questo passo alla lettera, volendo estendere a tutti gli alunni promossi nell’anno scolastico 2019/2020, anche senza insufficienze, il beneficio di una integrazione del credito, forse come generale risarcimento di difficoltà incontrate in un anno scolastico difficile a causa dell’emergenza sanitaria e valendosi della sovranità attribuita al Collegio dei docenti dalla lettera del passo citato. Ma anche senza arrivare a questi casi estremi, il problema interpretativo sussiste.
La mia interpretazione - alla luce del fatto che l’intero comma 4 dell’art. 4 dell’O.M. n. 11 è dedicato alla questione della promozione con insufficienze, così come il paragrafo riservato a detta Ordinanza dalla nota prot. 8464 del 28 maggio 2020 della Direzione Gen. degli Ordinamenti scolastici, del fatto che non si procede a una revisione dello scrutinio finale del 2020, come ribadito da ultimo dalle faq ministeriali in merito - è che l’integrazione del credito sia riservata soltanto agli alunni promossi con almeno una insufficienza allo scrutinio finale 2020 e, credo, condizionata almeno dal recupero nell’ambito dei PAI.
I rischi sono quelli, innanzitutto, di una generalizzata attribuzione dell’integrazione del credito da parte di molti istituti, a discapito di differenti interpretazioni in altre scuole, con conseguenti inaccettabili disparità, in secondo luogo che in sede di contenzioso il passo incriminato possa essere interpretato in maniera letterale e quindi in giudizio si possa ritenere legittima l’attribuzione – sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Dcoenti - dell’integrazione del credito agli alunni privi di insufficienze allo scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020.
Il secondo dubbio riguarda l’eventualità che l’integrazione del credito consenta di scavalcare i limiti della fascia di attribuzione del credito dell’alunno secondo la media ottenuta allo scrutinio finale 2019/2020, che ritengo illegittima ma di cui non si rintraccia espresso divieto.
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