Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 29/04/2021
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  • Chiarimenti sulla procedura di archiviazione di un procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Personale: procedimenti disciplinari

    KEYWORDS

    #pbb #sanzione #archiviazione #fascicolo #conciliazione #dpr #impiegato #provvedimento #approvare #infrazione #gennaio

    Domanda

    Avrei deciso per un'archiviazione in un procedimento disciplinare.
    Stante la normativa attuale questa decisione va motivata con atto specifico?
    Deve per legge essere inserita nel fascicolo personale del dipendente oppure è facoltà del DS anche non inserirla?
    L'inserimento nel fascicolo personale di un'archiviazione può eventualmente essere elemento di ricorso al giudice del lavoro ?

    Esiste ancora l'istituto della conciliazione nei procedimenti disciplinari della Pubblica Amministrazione verso i dipendenti ?

    Risposta

    Il provvedimento di archiviazione consiste nella determinazione del datore di lavoro di non irrogare la sanzione. In quanto tale, l’atto non esige una particolare motivazione (del resto non si applica l’art.3 della legge n.241/1990) essendo sufficiente allo scopo indicare l’accertamento dell’insussistenza degli addebiti contestati. Al riguardo è bene precisare che non devono essere contenute né raccomandazioni né rimproveri di sorta, altrimenti il dipendente potrebbe lamentare che l’archiviazione contiene una sanzione innominata e atipica.
    Poiché l’archiviazione è la determinazione di non sanzionare, il lavoratore non deve esserne pregiudicato in alcun modo. Quindi, l’atto di archiviazione non deve essere inserito nel fascicolo personale. Ciò si ricava in via interpretativa dagli artt.24 e 25 del D.P.R. 686/1957.
    Per quanto riguarda il contenuto del fascicolo personale si rinvia al vigente art. 24 del D.P.R. 03/05/1957, n. 686:
    “Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dall'art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere:
    1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
    2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;
    3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;
    4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;
    5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;
    6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ;
    7) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
    8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato;
    9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza”.
    Per quanto riguarda gli atti che devono essere eliminati dal fascicolo personale, si fa rinvio all’art.25 dello stesso decreto:
    “Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
    a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 88 del decreto citato;
    b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92, comma secondo e dell'art. 97, comma primo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'articolo 97 e del terzo comma dell'art. 120 del T.U. citato;
    c) i provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
    d) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su ricorso degli interessati”.

    Infine, quanto alle procedure conciliative, l’art.55, comma 3, del D.Lgs n.165/2001 prevede: “La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione”.
    Un significativo elemento di novità è offerto dalla sostanziale re-introduzione del “patteggiamento disciplinare” ad opera del medesimo comma 3 dell’art. 55, secondo cui, fuori dalle ipotesi di licenziamento, la contrattazione è abilitata a configurare procedure di conciliazione non obbligatoria, da instaurarsi e concludersi nel termine di trenta giorni dalla contestazione degli addebiti e prima dell’irrogazione della sanzione, durante la cui pendenza i termini del procedimento disciplinare restano sospesi. La sanzione disciplinare eventualmente concordata all’esito della conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
    Successivamente, in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, valido per il triennio 2016-2018.
    Il Titolo III del nuovo contratto introduce le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare destinate ad applicarsi al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle Istituzioni Scolastiche e educative, al personale degli enti ed istituzioni di ricerca, delle università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM (art. 10 CCNL).
    Per quanto riguarda il personale docente, invece, l’art. 29 del CCNL 2018 ha stabilito, ancora una volta, di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale (che avrebbe dovuto concludersi entro il mese di luglio 2018) la definizione, per il personale docente e educativo delle Istituzioni Scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria.
    L’art. 17 del CCNL vigente (intitolato “Determinazione concordata della sanzione”) si occupa di disciplinare la procedura conciliativa di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. La disposizione, per il momento applicabile al solo personale ATA, configura una sorta di patteggiamento in forza del quale datore di lavoro e dipendente si accordano sull’entità della sanzione da applicare in concreto.
    Tale determinazione concordata della sanzione è assoggettata ad alcuni vincoli:
    - non è ammessa nelle ipotesi in cui la legge o il contratto collettivo prevedano la punibilità dell’infrazione con la sanzione del licenziamento;
    - la sanzione patteggiata non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede;
    - la sanzione concordata non può essere impugnata.

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    Approfondimenti

    Sentenza 23/01/2018 n° 468
    Area: Giurisprudenza

  • Impugnazione dei provvedimenti relativi alla mobilità del personale: sussiste la giurisdizione del g.o. - Consiglio di Stato - Sezione Sesta
  • Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti di macro-organizzazione; hanno tale natura gli atti regolamentari e gli atti generali, che - in applicazione di norme primarie o secondarie - incidono sui diritti e sugli obblighi dei dipendenti e in generale sul loro status, anche rispetto a promozioni e trasferimenti. Per contro, sussiste la giurisdizione del giudice civile, in funzione di giudice del lavoro, se gli atti impugnati sono concretamente attuativi del CCNL in materia di mobilità e sono stati emanati sulla base dei punteggi conseguiti dai ricorrenti e delle graduatorie redatte secondo i criteri previsti dal medesimo contratto e dalle tabelle allegate. Se, pertanto, le censure proposte avverso gli atti impugnati concernono i criteri di formazione delle graduatorie previsti dal CCNL sulla mobilità, ossia i criteri generali per la mobilità del personale docente ed educativo, tale contratto non può essere sindacato dal giudice amministrativo atteso che, per l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001, i contratti collettivi di per sé riguardano i "rapporti individuali di lavoro" e non possono essere assimilati agli "atti di macro-organizzazione". (Nel caso di specie, erano stati oggetto di impugnazione l’O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 nonché il relativo Allegato 1, contenente la tabella riferita alla valutazione dell'anzianità di servizio oltre che, con ricorso recante motivi aggiunti, gli atti di approvazione delle relative graduatorie ed i conseguenziali provvedimenti di assegnazione a nuovo "ambito" di conclusione della procedura di mobilità. Il Consiglio di Stato ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il giudice amministrativo, così come non può occuparsi del contenuto di un contratto collettivo incidente sui "rapporti individuali di lavoro", non può occuparsi dell'atto che - nel dare attuazione ad una previsione del contratto collettivo - similmente incide sui "rapporti individuali di lavoro”).

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    #personale dipendente: trasferimento#questioni processuali: giurisdizione#usp #usr #mobilità #giurisdizione #atto #contratto #giudice #lavoro #graduatoria #criterio

    Sentenza 31/07/2007 n° 3039
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda
  • Ai sensi dell’art. 11, comma 3 RD n. 1611/1933, come riletto dalla Corte Costituzionale, le notificazioni dirette alle Amministrazioni statali, che si avvalgono del patrocinio ex lege dell’Avvocatura dello Stato, devono essere effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio, salvi gli effetti sananti dell’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale. In mancanza di un regolamento di disciplina degli studenti, che stabilisca la tipologia e la descrizione dei comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, la tipologia di sanzioni disciplinari, gli organi scolastici competenti all’irrogazione delle sanzioni ed il relativo procedimento, stante l’abrogazione del titolo I capo III del RD n. 653/1925 e dell’art. 328 TU 297/1994, trova applicazione l’articolo 4 del D.P.R. n. 249/1998, secondo il quale la responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Ne consegue che, nel caso di specie, la sanzione della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza debba essere annullata, in quanto l’allievo destinatario della stessa non è stato sentito personalmente dal Consiglio di Classe e, dunque, non ha avuto la possibilità di confutare i fatti a lui addebitati, né è stato messo nella condizione di conoscere preventivamente gli addebiti.

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    #avvocatura dello stato#istruzione secondaria di secondo grado#questioni processuali: notificazione e comunicazione di atti#studenti: azione disciplinare#resoconto #rileggere #scontro #suscitare #clamore #linciaggio #frangere #discolpa #supplire

    n° 492
    Area: Normativa

  • Sanzioni - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

    a)  la censura;

    b)  la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

    c)  la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

    d)  la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

    e)  la destituzione.

    Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

     

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    #personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#sospensione #sanzione #mese #insegnamento #ufficio #personale #destituzione #riordinamento #trascorrere #irrogazione

    n° 418
    Area: Normativa

  • Esclusioni - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Nei limiti del successivo art. 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#censura #riabilitazione
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 28

    Impugnazione sanzioni disciplinari

    Interpello 10 aprile 2012 n.11

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    #esperibilità #congegnare #lite
    Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: il Governo con il Decreto-Legge n. 185/2012 ripristina il T.F.S.

    Ulteriori indicazioni e riferimenti inerenti la tematica trattata alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
    È in vigore dal 31-10-2012, il DL n. 185/2012 con il quale è stata ripristinata la disciplina del TFS nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2012

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    #tfr #dipendente #ripristinare #tfs #trattenuta #retribuzione #fine #governo #trattamento #lavoratore
    Adempimenti di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190: le scuole non ne sono esonerate

    Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
    Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

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    #contraente #applicabilità
    Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona Scuola"

    Comunicazione MIUR inerente le procedure di assunzione del personale docente in attuazione della Buona Scuola.
    Il MIUR ha indetto le procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

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    #carattere #assunzione #news
    Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti

    Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza

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    #url #anac
    Supplenze fino all'avente titolo personale A.T.A. ex art. 40 Legge n. 449/97

    Chiarimento MIUR inerente le supplenze fino all'avente titolo personale A.T.A.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alle supplenze con contratti fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 449/97

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    #char
    Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti.

    Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015, rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza

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    #url #anac
    Nuovi termini di acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di I grado

    Comunicazione MIUR inerente il personale docente della scuola secondaria di I grado.
    Il MIUR ha comunicato le nuove date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di I grado

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    #carattere #news #movimento
    Fondi ex Legge n. 440/1997: interventi educativo-didattici ed iniziative di formazione per il personale scolastico per l'A.S. 2016/2017

    Comunicazione MIUR inerente i fondi ex Legge n. 440/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa.
    Il MIUR ha comunicato che sono stati individuati gli interventi educativo-didattici e di formazione del personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge n.440/1997

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    #carattere #news #fontface
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    Data di pubblicazione: 29/04/2021
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