Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 23/04/2021
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  • Offese rivolte a un docente durante un corso di formazione online: accesso agli atti e procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Accesso atti: indagini e investigazioni difensive

    KEYWORDS

    #pbb #procedimento #formatore #docente #avvocato #scrivere #ruggine #accesso #istigare #offendere #epiteto

    Domanda

    Un docente (A) ne ha offeso (senza esser stato minimamente istigato) un altro (B) pubblicamente durante un corso di formazione online su xxx, continuando con epiteti del tipo "xxx" per qualche minuto ad audio e telecamere aperte (il tutto sulla base di "ruggini" antecedenti di sei mesi….. Il DS non era presente in nessuna delle due occasioni).
    Il docente B mi chiede per iscritto di fare qualcosa come DS e si riserva vie legali (anche se mi ha detto di persona che preferirebbe non adire in tal senso).
    Il DS chiede relazione sui fatti al formatore che teneva il corso ed al docente A con posta certificata e numero di protocollo (testo: xxxxxxxxxxx).
    Il docente A, resosi probabilmente conto di aver ecceduto, va dal suo avvocato, che gli fa chiedere accesso agli atti per sapere cosa ha scritto il docente B e premette che risponderà al sottoscritto solo dopo aver ricevuto quanto richiesto e averlo sottoposto al suo avvocato.
    a- Devo garantire accesso anche in questa fase in cui non ho ancora iniziato alcun procedimento ?
    b- E’ mio diritto come datore di lavoro, e visto che il fatto si è svolto durante l’orario di servizio, avere comunque una relazione scritta sui fatti da parte del docente A, indipendentemente da quanto mi ha scritto o mi dovesse scrivere il docente B?
    c- Cosa potrei scrivergli e a quali normative potrei appellarmi per ottenere comunque quanto al punto b) senza del quale ogni mia iniziativa sarebbe inibita o quasi?

    Risposta

    Per quanto riguarda il quesito sub a): in base all’art. 22, c. 1, lettera d), legge n. 241/1990, per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
    La richiesta rivolta dal docente B costituisce dunque documento ai sensi della disposizione citata: anche se in questo momento non fa parte di uno specifico procedimento, essa concerne un’attività di pubblico interesse poiché – a quanto si evince – segnala comportamenti di un collega potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.
    Si consiglia dunque di consentire l’accesso agli atti richiesto dal docente A. Del resto, la giurisprudenza sostiene che si possa procedere all’oscuramento del nominativo del “segnalante” quando vi è il pericolo di comportamenti ritorsivi da parte del segnalato: in questo caso, una simile cautela sembra inutile, posto che il docente A pare già conoscere l’esistenza di un documento redatto dal docente B e chiede l’accesso proprio ad esso.
    Per quanto riguarda i quesiti sub b) e c): a fronte della possibilità di ottenere elementi istruttori – in vista dell’avvio di un procedimento disciplinare – sia da parte del docente B che del formatore presente nel momento in cui si è verificato l’episodio oggetto del quesito, non pare opportuno pretendere chiarimenti scritti dal dipendente. Quest’ultimo infatti si trova in qualche modo a “difendersi” da addebiti non definiti (perché non puntualmente contestati) senza le garanzie del procedimento disciplinare (l’audizione con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale).
    In altri termini, a fronte degli elementi già acquisiti (richiesta del docente B) e di quelli che lo possono essere (relazione del formatore), il dirigente scolastico avrebbe potuto operare una valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare oppure no. Nel primo caso, il docente A avrebbe conosciuto con esattezza quali fatti gli venivano addebitati e avrebbe potuto difendersi pienamente, nel corso di un’audizione convocata con almeno 20 giorni di preavviso e con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale. Così, invece, il dipendente non sa cosa aspettarsi poiché si è al di fuori dell’alveo segnato dall’art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001 e, rispondendo alla richiesta di chiarimenti scritti, potrebbe vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa in un successivo eventuale procedimento disciplinare. Rispondendo alla richiesta del dirigente scolastico al di fuori di questo infatti, “cristallizzerebbe” una ricostruzione dei fatti che poi potrebbe risultare difficile superare nel successivo procedimento.
    Il datore di lavoro può chiedere chiarimenti ai propri dipendenti, i quali sono tenuti a prestargli la loro collaborazione (obbligo insito, questo, secondo la giurisprudenza nell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2104 c.c.). Nel caso in questione, tuttavia, si sconsiglia di imporlo, magari a mezzo di ordine di servizio, per i motivi sopra illustrati. Si suggerisce anzi, se se ne ravvisano gli estremi, di avviare tempestivamente un procedimento disciplinare. Se invece detti estremi non sono rinvenibili, si consiglia comunque di non insistere nella richiesta di chiarimenti al docente A, là dove questi non adempia volontariamente.
    Non è vero, infatti, che in loro assenza, il dirigente non può intraprendere alcuna iniziativa. Si ripete che bastano gli elementi rinvenibili nelle relazioni dei presenti (in particolare il docente offeso e il formatore) per comprendere se è necessario esercitare l’azione disciplinare oppure no. Sarà all'interno del procedimento disciplinare, eventualmente avviato, che il docente coinvolto darà i suoi chiarimenti.

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    Approfondimenti

    Sentenza 13/06/2018 n° 1494
    Area: Giurisprudenza

  • Studenti e azione disciplinare: la sanzione è illegittima se manca il contraddittorio a difesa - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza
  • Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti, la scuola deve rispettare l’art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) che stabilisce espressamente che "Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni". E' pertanto illegittima l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta irrogata senza avere la scuola previamente inviato all’interessata alcuna contestazione degli addebiti e non avendo, a maggior ragione, provveduto ad acquisire, nel corso del procedimento, le ragioni dell’incolpata. (Nel caso di specie, si trattava di ammonizione scritta correlata nel Regolamento di disciplina della scuola all'uso di telefoni cellulari, registratori e riproduttori audio-video o attrezzature informatiche in assenza di autorizzazione del docente. Evidenzia il T.A.R: "Va poi osservato, da un punto di vista sostanziale, che la sanzione è stata applicata in quanto l’alunna è risultata essere protagonista di un breve filmato, poi postato sui social network. Come osservato in sede cautelare, l’Amministrazione ha però omesso di accertare se la ricorrente fosse consenziente all’effettuazione delle riprese ed alla successiva pubblicazione del video. Elementi questi che avrebbero dovuto e potuto essere accertati acquisendo innanzitutto, in sede procedimentale, una ricostruzione dei fatti dalla diretta interessata. E’ pertanto opinione del Collegio che l’omessa attivazione delle garanzia partecipative non sia risolta in una violazione meramente formale, ma abbia anche determinato una insufficiente ricostruzione fattuale della vicenda, ciò che costituisce una ulteriore causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio avversato". La sentenza, come la coeva sentenza del T.A.R. Lazio n. 6557/2018##798L, consente di confermare che i principi generali del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 - obbligo di contraddittorio procedimentale e obbligo di motivazione- valgono anche per l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, in quanto azione di natura amministrativa).

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    #procedimento amministrativo#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#sanzione #alunna #ammonizione #telefono #audiovideo #ragione #cozzo #studentessa #avversare #autorizzazione

    Sentenza 15/05/2014 n° 648
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Appello EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - Lavoro
  • Alla sanzione disciplinare della censura applicata nel 2007 nei confronti di un docente, non si applica l’art. 55 del d.lgs. 165/2001 stante il disposto dell’art. 72 del medesimo decreto, che fa decorrere l’effetto disapplicativo degli articoli da 100 a 123 del DPR 3/57 dalla stipulazione dei Contratti Collettivi di settore, e dell’art. 91 del CCNL, all’epoca dei fatti vigente, che prevede la perdurante applicazione al personale educativo e docente del titolo I capo IV parte III del d.lgs. 297/94. La tempestività dell’avvio dell’iter disciplinare rispetto alla notizia del fatto va intesa in senso relativo, dovendo aversi riguardo alla complessità della struttura organizzativa dell’Amministrazione datrice di lavoro e alla esigenza di pervenire ad una più completa ed esauriente conoscenza dei fatti possibile. Il divieto per i dipendenti pubblici iscritti in albi professionali di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una PA non viene meno nell’ipotesi in cui la PA non si costituisca nel relativo giudizio, essendo sufficiente un interesse che possa legittimare la presenza della PA stessa nel procedimento patrocinato dal dipendente. (Trattasi di fattispecie risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 150/2009 e concernente un docente di diritto iscritto all’albo degli avvocati, che aveva assunto la difesa in giudizio di una dirigente scolastica per fatti riguardanti l’esercizio delle pubbliche funzioni presso una scuola pubblica.)

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    #personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente#patrocinare #irrogatagli #quadriennio

    n° 492
    Area: Normativa

  • Sanzioni - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

    a)  la censura;

    b)  la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

    c)  la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

    d)  la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

    e)  la destituzione.

    Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

     

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    #personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#sospensione #sanzione #mese #insegnamento #ufficio #personale #destituzione #riordinamento #trascorrere #irrogazione

    n° 422
    Area: Normativa

  • Prove d'esame (1) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .

    2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

    a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

    b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

    c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .

    [3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)

    [4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

    [5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

    6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

    7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

    [8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)

    (1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023

    (4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#discussone
    SCOPRILI TUTTI
    Formazione in servizio dei docenti specializzati su sostegno

    Comunicazione MIUR inerente la formazione dei docenti specializzati sul sostegno.
    Il MIUR ha fornito indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità

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    #settemila #corsista
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Incarichi vietati ai dipendenti in pensione: i chiarimenti della Funzione Pubblica

    Comunicazione in merito all' interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012
    Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n.6 del 4 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti sull' interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012

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    #gratuità
    Caselle di posta elettronica dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA: potenziamento del servizio

    Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
    Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche

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    #carattere #news #fontface
    Chiarimenti sul regime pensionistico precedente la Riforma Fornero per i pubblici dipendenti

    Chiarimento DFP inerente il regime pensionistico dei pubblici dipendenti.
    Il DFP ha fornito un parere in merito al collocamento a riposo al compimento del limite ordinamentale dei dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31/12/2011

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    #char
    Bonus Formazione: ulteriori precisazioni sull'utilizzo dei 500 euro da parte dei docenti

    Ulteriori chiarimenti MIUR sull'utilizzo del Bonus Formazione.
    Sul sito istituzionale del MIUR sono state pubblicate ulteriori FAQ sull'utilizzo del bonus da parte degli insegnanti

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    #assemblare #hardware
    I chiarimenti di NoiPA sulla indennità di reggenza per i dirigenti scolastici

    Comunicazione MEF in merito a chiarimenti sulla indennità di reggenza per i dirigenti scolastici
    Il MEF - NoiPa a seguito nota di rettifica del Miur n. 7525 del 25 luglio 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla indennità di reggenza per i dirigenti scolastici

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    #remunerare
    Certificati e dichiarazioni sostitutive - I nuovi chiarimenti della Funzione Pubblica

    Integrazione della trattativa inerente i certificati amministrativi e le dichiarazioni sostitutive presente alle pagine 1163 – 1175 del libro.
    Con la Circolare n. 5 del 23 maggio 2012 - il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito ulteriori precisazioni sul nuovo regime dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive

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    #annoverabili #consolato #legalizzare #ambire
    Chiarimenti del MIUR sull'annullamento della Circolare n. 2 del 2014 della Funzione Pubblica sulle visite specialistiche

    Chiarimenti MIUR inerenti la disciplina delle assenze dal servizio per visite specialistiche.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sull'applicazione della sentenza n. 5714/2015 del TAR Lazio con la quale è stata annullata la circolare n. 2/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica, relativa alle assenze per visite mediche

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    #tar #mincho
    Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: ulteriori chiarimenti della Funzione Pubblica

    Ulteriori chiarimenti della Funzione Pubblica in merito alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
    La Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata entro il 31/12/2017

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    #mincho #msofontalt
    Prime istruzioni operative in tema di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012

    Modifica della trattazione presente alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
    L'INPS ha fornito le prime istruzioni operative in tema di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici

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    #sentenza #servizio #dipendente #riliquidazione #comma #trattamento #carico #erogare #decreto
    Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: il Governo con il Decreto-Legge n. 185/2012 ripristina il T.F.S.

    Ulteriori indicazioni e riferimenti inerenti la tematica trattata alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
    È in vigore dal 31-10-2012, il DL n. 185/2012 con il quale è stata ripristinata la disciplina del TFS nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2012

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    #tfr #dipendente #ripristinare #tfs #trattenuta #retribuzione #fine #governo #trattamento #lavoratore
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 23/04/2021
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  • Offese rivolte a un docente durante un corso di formazione online: accesso agli atti e procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Accesso atti: indagini e investigazioni difensive

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    #pbb #procedimento #formatore #docente #avvocato #scrivere #ruggine #accesso #istigare #offendere #epiteto

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