Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 04/06/2021
Condividi
  • I beni di modico valore possono essere eliminati dall'inventario in caso di rinnovo decennale?
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Gestione dei beni: inventario

    KEYWORDS

    #pbb #bene #inventario #inventariare #discarico #valore #smaltimento #cessione #commissione #rinnovo #eliminazione

    Domanda

    RINNOVO DECENNALE INVENTARIO SCUOLE

    L'art. 31, comma 5, del DI 129/2018 recita:
    "Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa"

    QUESITO

    I beni in inventario che ormai, a causa degli ammortamenti, hanno raggiunto un valore inferiore a 200 € possono essere tolti dall'inventario in caso di rinnovo decennale? E' una operazione lecita o una forzatura della norma?
    Grazie

    Risposta

    Le Linee Guida del M.I. per la gestione del patrimonio e degli inventari delle Istituzioni Scolastiche, ricordando che il procedimento di eliminazione dei beni dall’inventario è disciplinato dall’art. 33 del Regolamento D.I. 129/2018, operano un approfondimento utilissimo alle Scuole in relazione alle varie modalità per il discarico di detti beni.
    Di seguito si ripropone lo schema delle Linee Guida con qualche precisazione che si ritiene utile alla trattazione.

    Procedimento per il discarico inventariale
    Di seguito si sintetizza il procedimento operativo per procedere al discarico inventariale dei:
    – materiali di risulta e beni fuori uso;
    – beni obsoleti o non più funzionali;
    Atti e azioni per procedere al discarico dei "Materiali di risulta e Beni fuori uso"
    1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di materiali di risulta o beni fuori uso. Tale relazione deve indicare le circostanze che hanno determinato la situazione dei beni in oggetto e deve essere corredata dal relativo elenco completo dei riferimenti inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il rinnovo inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.
    2. Verbale della Commissione per la verifica e la contestuale valutazione dei materiali di risulta e dei beni fuori uso. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, così come individuato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento.
    3. Provvedimento del D.S. per la cessione o l'eliminazione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento.
    4. Onere, a carico del D.S., di accertare eventuali responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza o di custodia dei soggetti affidatari dei suddetti beni e consequenziale esperimento delle necessarie azioni volte al reintegro patrimoniale.
    5. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti e alle loro famiglie, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 33, comma 1, del Regolamento, oltre all'elenco dei beni, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. Eventuali spese, di natura tributaria e per il trasporto, sono a carico dell'acquirente, salvo diversa previsione di legge.
    6. In caso di mancata aggiudicazione, anche per gara andata deserta, i beni possono essere ceduti a trattativa privata a titolo oneroso. In tal caso, per il discarico inventariale si osservano le medesime modalità descritte in caso di aggiudicazione. In alternativa alla cessione privata, con provvedimento motivato del D.S., i beni possono essere ceduti a titolo gratuito a favore di enti pubblici non economici o, in subordine, a enti non profit (Onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc.). Nel caso di cessione a titolo gratuito il discarico va documento anche con il verbale di consegna dei beni trasferiti, sottoscritto dal rappresentante dell'ente trasferitario.
    7. In estremo subordine, nell'ipotesi in cui né la cessione a titolo oneroso né la cessione a titolo gratuito abbiano dato esito, con provvedimento motivato del D.S. è disposta la destinazione dei beni allo smaltimento (c.d. "avvio alla discarica pubblica"). Il ricorso allo smaltimento deve avvenire nel rispetto delle norme di tutela ambientale. In tal caso, il discarico inventariale va documentato anche con il verbale attestante lo smaltimento dei beni. Grande attenzione va riservata allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

    Ad ogni buon conto, fermo restando l'iter procedimentale sopra delineato valevole a carattere generale, si ritiene che, sotto la propria responsabilità, il D.S. nell'osservanza dei principi di economicità, efficacia e trasparenza che sorreggono l'azione amministrativa, avrà cura di valutare a monte, esclusivamente per i beni assolutamente inservibili e privi di alcun valore, la maggior proficuità di un diretto avvio alla discarica pubblica o allo smaltimento.

    Atti e azioni per procedere al discarico dei "Beni obsoleti e Beni non più funzionali"
    1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di beni obsoleti o non più utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell'istituzione scolastica. La suddetta relazione deve essere corredata dall'elenco dei beni con l'indicazione dei riferimenti inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il rinnovo inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.
    2. Verbale della Commissione interna per la verifica sulle condizioni dei materiali obsoleti e non più utilizzabili e la determinazione del relativo valore. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dalla citata Commissione, di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento
    3. Provvedimento del D.S. per la cessione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento.
    4. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti e alle loro famiglie, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. La vendita può avvenire anche mediante trattativa privata ad altri enti pubblici non economici. In ogni caso, il prezzo base di vendita, salvo ipotesi assolutamente eccezionali e da motivare dettagliatamente, non potrà essere inferiore al valore determinato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. Eventuali spese, salvo diversa previsione di legge, sono a carico dell'acquirente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 33, comma 1, del Regolamento, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo.
    5. In caso di aggiudicazione non andata a buon fine, con provvedimento motivato del D.S., i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti a titolo gratuito solamente ad altra istituzione scolastica. In tal caso il discarico dall'inventario dovrà essere documentato anche con il verbale di consegna dei beni all'istituzione scolastica trasferitaria.
    6. Nel caso in cui la cessione a titolo gratuito non dovesse andare a buon fine, si può ricorrere alla dismissione dei beni fuori uso mediante l'invio alle discariche pubbliche, nonché attraverso la distruzione o l'eliminazione nel rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In tal caso, il discarico dalle scritture contabili dei beni oggetto di dismissione può essere effettuato solo a fronte della relativa documentazione giustificativa, non essendo sufficiente la semplice declaratoria di bene non più utilizzabile.
    Pertanto venendo al quesito posto si ritiene di rispondere come segue:
    In primis bisogna ribadire che neanche il valore 0 determina di fatto l’eliminazione dei beni dall’inventario che avviene solo quando il bene assume le forme sopra descritte e cioè di bene obsoleto, inservibile ecc. Il DS deve sempre nominare all’inizio dell’anno scolastico la Commissione di cui all’art. 34, c 1, del Regolamento D.I. 129/2018 che supporterà il DSGA nelle operazioni di proposta di eliminazione dei beni dall’inventario e sarà l’organismo competente a valutare tutti quei beni che non possono essere valutati attraverso la documentazione in possesso della scuola (donazioni e materiali e attrezzature per cui non sono rinvenibili fatture per l’acquisto. La Commissione deve essere costituita da personale docente e ata in numero di tre o comunque dispari. Tutti i lavori della Commissione terminano con un verbale sottoscritto dai membri e redatto dal Segretario nominato in seno alla stessa commissione. Quindi i beni rivalutati per procedere alle operazioni di rinnovo inventariale, che hanno un valore di 200 euro iva compresa e inferiore, saranno eliminati dall’inventario, come sopra analiticamente riportato, solo quando avranno terminato l’utilità per la scuola e il loro uso. Si ricordi che il DS potrà procedere a una eliminazione dei beni diretta se saranno individuati come assolutamente inservibili e privi di valore.




    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 23/05/2017 n° 325
    Area: Giurisprudenza

  • RUP e presidente della commissione di aggiudicazione: incompatibilità - T.A.R. LAZIO - LATINA - Sezione Prima
  • Il responsabile unico del procedimento non può essere membro né Presidente, della commissione aggiudicatrice della gara d'appalto. La recente riforma della disciplina, con la mancata esclusione del presidente dalla regola prevista dall’articolo 77 D.Lgs. 50/2016 (che dispone: "i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"), implica chiaramente che il r.u.p. non possa essere componente della commissione nemmeno quale presidente e quindi il superamento della giurisprudenza formatasi sotto il vigore del soppresso codice degli appalti (art. 84 D.Lgs. 163/2006). (Nel caso di specie era stato nominato r.u.p. un docente della scuola che aveva poi svolto anche le funzioni di presidente della commissione giudicatrice. Si ricorda che la commissione è obbligatoria per tutte le gare il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

    KEYWORDS

    #appalti e contratti pubblici (in generale)#procedimento amministrativo#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#subcriteri #alcunaltra #marra #griglia

    Sentenza 28/08/2017 n° 1074
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda
  • Non sussiste la violazione dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, nel caso in cui il Presidente della Commissione giudicatrice in una gara di appalto per la concessione di un servizio di ristoro all’interno di un ospedale abbia ricoperto anche il ruolo di responsabile del procedimento ma non abbia avuto in concreto alcun ruolo nelle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, poiché il presidente del seggio di gara è organo diverso dalla commissione giudicatrice e ad esso possono essere affidati anche solo compiti di natura prettamente amministrativa, senza alcuna valutazione discrezionale. La sottofase della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell'attribuzione del relativo punteggio, sono caratterizzate da un'attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento.

    KEYWORDS

    #appalti e contratti pubblici (in generale)#riedizione #barministore #tuttalpiù #classificato #duemila #subentro

    n° 93
    Area: Normativa

  • Garanzie per la partecipazione alla procedura - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
  • 1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. (1)
    2. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. (1)
    3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
    solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. (1)
    4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio del‐la preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
    5. La garanzia deve avere efficacia per almeno
    centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
    6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile  all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. (1)
    7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. (1)
    8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. (1)
    8‐bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. (2)
    9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
    10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordina‐ mento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

    (1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

    (2) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

    KEYWORDS

    #appalti e contratti pubblici (in generale)#cei #microimpresa #iso #cauzione #percento #contante #offerente #fideiussore #pegno #rilasciata

    n° 21
    Area: Normativa

  • Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (1) - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
  • 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico‐ finanziaria degli enti. (2)
    2.  Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
    3.  Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5. (2)
    4.  Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
    5.  Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
    6.  Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    7.  Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
    8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
    a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
    b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
    c) i criteri e le modalità per favorire il
    completamento delle opere incompiute;
    d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
    e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
    f) le modalità di raccordo con la pianificazione
    dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. (2)
    8‐bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. (3)
    9.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

    (1) Rubrica così modificata dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

    (2) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

    (3) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

    KEYWORDS

    #programma #acquisto #programmazione #bene #lavoro #aggiornamento #amministrazione #comma #importo #euro
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 27

    Gestione dei beni delle scuole. Ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative

    Nota 2 aprile 2012, n. 2233

    KEYWORDS

    #ammmortamento #categoriavalore #dismissibili #deteriorare #soggiungere #proficuità #acquirente #parimenti #climatizzatore #rinvenimento

    Pagina: 1067

    PARTE QUARTA

      Operazioni inventariali (D.I. n. 129 del 28/8/2018) A decorrere dal 1° s...

    KEYWORDS

    #consegnatario #bene #consegna #inventario #passaggio #sez #asta #responsabilità #dirigente #direttore
    Esame di Stato anno scolastico 2017-2018: guida per le commissioni

    Comunicazione inerente la pubblicazione di una guida pratica per l'adempimento di tutte le operazioni legate allo svolgimento degli esami di Stato.
    Nella sezione "Integrazioni" del Sistema Bergantini 2018 è stato inserito un approfondimento che completa la trattazione inerente l'esame di Stato

    KEYWORDS

    #esame #guida #commissione #integrazioni #rassegna #stato #legare #completare #scuola #anno
    Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti

    Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza

    KEYWORDS

    #url #anac
    Buona Scuola: comunicate le tabelle analitiche relative alla fase A del Piano straordinario di assunzioni del personale docente

    Comunicazione MIUR inerente la fase A del Piano straordinario di assunzioni del personale docente.
    Il MIUR ha pubblicato le tabelle analitiche relative alla fase A del Piano straordinario di assunzioni del personale docente da effettuare sui posti vacanti e disponibili, comprensivo quindi del contingente già assegnato per la fase 0

    KEYWORDS

    #carattere #news #fase
    Adempimenti di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190: le scuole non ne sono esonerate

    Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
    Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

    KEYWORDS

    #contraente #applicabilità
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 04/06/2021
    Condividi
  • I beni di modico valore possono essere eliminati dall'inventario in caso di rinnovo decennale?
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Gestione dei beni: inventario

    KEYWORDS

    #pbb #bene #inventario #inventariare #discarico #valore #smaltimento #cessione #commissione #rinnovo #eliminazione

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!