Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 11/06/2021
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  • Graduatorie ATA: la mancata iscrizione alle liste elettorali è causa di esclusione?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: graduatorie

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    #pbb #cittadino #elettore #elettorato #lista #candidato #età #dichiarazione #graduatoria #esclusione #requisito

    Domanda

    Dovendo procedere alla corretta valutazione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia ATA per il triennio 2021/22, 22/23, 23/24 si chiede come valutare la dichiarazione dell'aspirante che attesta nella altre dichiarazioni: "di non essere iscritto alle liste elettorali per il seguente motivo: non interessata". Si segnala che questo Istituto ha ricevuto due domande con tale dichiarazione e in un caso si tratta di cittadino straniero. Si chiede nello specifico se sulla base della dichiarazione di cui sopra lo scrivente debba procedere a esclusione per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione (art. 3) oppure procedere a convalida e sarà poi la prima scuola di assunzione a effettuare la verifica.

    Risposta

    Gentile utente,
    nel caso sottoposto la scuola deve procedere all’esclusione del candidato per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione alle graduatorie di III fascia del personale ata, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato.
    L’art. 3 del D.M. 50/2021 prevede tra gli altri i seguenti requisiti generali:
    “età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;
    c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
    d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; Ministero dell’Istruzione 8 e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
    2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento: a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo”.
    L'elettorato attivo è formato da tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967.
    Per essere elettore occorre:
    • essere cittadino italiano;
    • avere compiuto il 18° anno di età;
    • non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.
    Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni, elettorali o referendarie.
    La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce: "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". “
    L’esclusione deve essere disposta in fase di valutazione delle domande, se si evince la mancanza di un requisito, affinchè la graduatoria definitiva sia corretta. La successiva fase di controllo dei dati è prevista all’atto del primo rapporto di lavoro, qualora emergano ancora situazioni illegittime nella stessa graduatoria. Il controllo non può essere rimandato solo a quest’ultima fase, poiché si rischia che nelle more delle verifiche, siano stipulati contratti nei confronti di candidati che non ne hanno diritto.

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    Approfondimenti

    Sentenza 23/09/2016 n° 18719
    Area: Giurisprudenza

  • La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici conseguiti, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il bando di concorso, che costituisce la lex specialis della procedura assuntiva, vincola l'operato successivo dell'Amministrazione scolastica, che è quindi obbligata a disporre l’esclusione dell’interessato una volta riscontrata la non veridicità dell'autodichiarazione resa da costui in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione. E’ condivisibile l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in base all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione comporta la decadenza, de iure, dai benefici eventualmente conseguiti, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione in merito all'elemento soggettivo del dichiarante. La disposizione di cui all'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non ha natura sanzionatoria, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso. L'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, a sua volta, aveva ritenuto la legittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di un dipendente A.T.A. a seguito della verifica della non veridicità delle dichiarazioni sostitutive dal medesimo rilasciate in merito ai propri precedenti penali e del conseguente atto di risoluzione del rapporto, atto di natura non disciplinare, nel frattempo instaurato dal Ministero con l’interessato. La fattispecie non ha per oggetto un licenziamento per fatti relativi alla fase funzionale del rapporto di lavoro, ma integra un'ipotesi di decadenza dall'impiego per vizio genetico, cioè nella fase di instaurazione, stante l'assenza in capo al lavoratore del diritto all'inserimento in graduatoria e del correlativo diritto ad essere assunto). La presente sentenza ha confermato quanto statuito dalla Corte d'Appello di Brescia, Sezione lavoro n. 457/13

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    #atto e documento amministrativo#controllo sulle autocertificazioni#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#rilasciata #decisum #trascorso #incensurato #ricognitivo #immutabilità

    Sentenza 01/03/2018 n° 2291
    Area: Giurisprudenza

  • Al GO le controversie sull'esclusione dalle graduatorie di istituto - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Bis
  • I giudizi in cui venga in contestazione una graduatoria di istituto o un provvedimento di mancata inclusione nella stessa appartengono alla giurisdizione del GO, trattandosi di atti di per sé privi di valenza macro-organizzatoria, espressione di poteri datoriali. Né in senso contrario, nel caso di specie, può incidere la circostanza che nel giudizio per la mancata inclusione nella II fascia, sia anche stato impugnato, quale atto presupposto, il DM 374/2017, nella parte in cui esclude i diplomati ITP in possesso del solo diploma di scuola secondaria e non anche di specifica abilitazione, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 23 ottobre 2017, è irricevibile per tardività rispetto alla data di pubblicazione del decreto, che si assume direttamente escludente nei confronti dei diplomati ITP.

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    #questioni processuali: giurisdizione#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#graduatoria #omissis #fascia #diplomato #inclusione #ddg #giudizio #abilitazione #concorso #giurisdizione

    n° 423
    Area: Normativa

  • Graduatorie - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. Le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del dirigente generale competente (1) .

    2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame [ed il colloquio con la valutazione prescritta], sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove [anzidette] e dei punti assegnati per i titoli [, nel limite dei posti messi a concorso] (1) .

    [3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.] (2)

    [4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.] (2)

    (1) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dall'articolo dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (2) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#graduatoria #rinunziare #surrogare #decadere #vincitore #colloquio #ispettore

    n° 400
    Area: Normativa

  • Concorsi per titoli ed esami - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 01.  I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
    02.  All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
    03.  I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
    1.  I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
    2.  È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
    3.  Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
    4.  Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
    5.  Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
    6.  Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
    7.  Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
    8.  Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
    9.  Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
    10.  Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
    11.  La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
    12.  Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
    13.  Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
    14.  Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
    15.  La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
    15-bis.  Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
    16.  L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
    [17.  (2)]
    [18.  (1)]
    19.  Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
    20.  I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
    21.  La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
     
    (1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
    (2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
    SCOPRILI TUTTI
    Chiarimenti sulla terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA

    Chiarimenti MIUR sulla procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.
    Analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16 potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo

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    #carattere #news #fontface
    Proroga della validità delle graduatorie di istituto del personale ATA di terza fascia

    Comunicazione MIUR inerente la proroga di validità delle graduatorie del personale ATA.
    Il MIUR ha comunicato che è stata disposta la validità e l’efficacia delle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio 2014/17 fino alla fine del corrente anno scolastico 2017/18

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    #carattere #news #graduatoria
    Graduatorie di istituto di terza fascia del Personale ATA: istanza POLIS per la scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente l'istanza POLIS per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia.
    Il MIUR ha comunicato che sarà disponibile fino alle ore 14.00 del 5 novembre p.v. l'istanza (Allegato D3) per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia

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    Graduatorie di Istituto - Personale ATA: requisiti generali di ammissione

    Comunicazione MIUR inerente i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto del personale ATA.
    Indicazioni MIUR inerenti i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto di III del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per il triennio scolastico di validità 2014/2017

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    #soggiornante
    Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA - Nuova tempistica adempimenti

    Comunicazione MIUR inerente la pubblicazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA.
    Il MIUR ha comunicato le nuove scadenze relative alle varie operazioni propedeutiche alla pubblicazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA

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    #quadratura
    Cancellazione personale docente di ruolo da graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia

    Chiarimenti MIUR inerenti le graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alla cancellazione dalle graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia di personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali

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    #char #depennamento #spaziatura
    Aggiornamento sedi graduatorie di istituto II fascia Personale ATA

    Ulteriori informazioni MIUR riguardanti le graduatorie di istituto II fascia Personale ATA.
    Il MIUR ha diffuso le modalità per l'aggiornamento delle sedi da parte del personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia con scadenza per le domande fissata al 31 luglio 2012

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    #riattivare #cellulare #allestire
    Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di 1a fascia All. G


    Il MIUR ha comunicato l'apertura delle funzioni per l'inserimento on line delle istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti, già inclusi nelle graduatorie permanenti, vogliono essere iscritti nella graduatoria di istituto di prima fascia

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    #trenta
    Integrazione graduatorie d'Istituto di II fascia del personale docente

    Comunicazione MIUR inerente l'integrazione graduatorie d'Istituto di II fascia del personale docente e l'attribuzione di incarichi di supplenza.
    Il MIUR ha trasmesso il D.M. n. 248 del 4 maggio 2015, concernente l'integrazione delle graduatorie di II fascia del personale docente

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    #aggiornamento #integrazione #vigenza #mora #inclusione #validità #punteggio #precedenza #includere
    Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del Personale ATA: scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente le graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del personale ATA.
    Il MIUR ha comunicato che coloro che figurano negli elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali del Personale ATA possono essere inclusi anche nelle graduatorie di istituto di seconda fascia della medesima provincia

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    #graduazione
    Graduatorie di istituto: trasmissione delle tabelle di valutazione titoli

    Comunicazione MIUR riguardante la trasmissione delle tabelle di valutazione dei titoli.
    Il MIUR ha trasmesso le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni

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    #carattere #news #tabella
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 11/06/2021
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    Argomenti: Personale/ATA: graduatorie

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    #pbb #cittadino #elettore #elettorato #lista #candidato #età #dichiarazione #graduatoria #esclusione #requisito

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