Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 11/06/2021
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  • Graduatorie ATA: la mancata iscrizione alle liste elettorali è causa di esclusione?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: graduatorie

    KEYWORDS

    #pbb #cittadino #elettore #elettorato #lista #candidato #età #dichiarazione #graduatoria #esclusione #requisito

    Domanda

    Dovendo procedere alla corretta valutazione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia ATA per il triennio 2021/22, 22/23, 23/24 si chiede come valutare la dichiarazione dell'aspirante che attesta nella altre dichiarazioni: "di non essere iscritto alle liste elettorali per il seguente motivo: non interessata". Si segnala che questo Istituto ha ricevuto due domande con tale dichiarazione e in un caso si tratta di cittadino straniero. Si chiede nello specifico se sulla base della dichiarazione di cui sopra lo scrivente debba procedere a esclusione per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione (art. 3) oppure procedere a convalida e sarà poi la prima scuola di assunzione a effettuare la verifica.

    Risposta

    Gentile utente,
    nel caso sottoposto la scuola deve procedere all’esclusione del candidato per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione alle graduatorie di III fascia del personale ata, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato.
    L’art. 3 del D.M. 50/2021 prevede tra gli altri i seguenti requisiti generali:
    “età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;
    c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
    d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; Ministero dell’Istruzione 8 e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
    2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento: a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo”.
    L'elettorato attivo è formato da tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967.
    Per essere elettore occorre:
    • essere cittadino italiano;
    • avere compiuto il 18° anno di età;
    • non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.
    Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni, elettorali o referendarie.
    La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce: "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". “
    L’esclusione deve essere disposta in fase di valutazione delle domande, se si evince la mancanza di un requisito, affinchè la graduatoria definitiva sia corretta. La successiva fase di controllo dei dati è prevista all’atto del primo rapporto di lavoro, qualora emergano ancora situazioni illegittime nella stessa graduatoria. Il controllo non può essere rimandato solo a quest’ultima fase, poiché si rischia che nelle more delle verifiche, siano stipulati contratti nei confronti di candidati che non ne hanno diritto.

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    Approfondimenti

    Sentenza 23/09/2016 n° 18719
    Area: Giurisprudenza

  • La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici conseguiti, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il bando di concorso, che costituisce la lex specialis della procedura assuntiva, vincola l'operato successivo dell'Amministrazione scolastica, che è quindi obbligata a disporre l’esclusione dell’interessato una volta riscontrata la non veridicità dell'autodichiarazione resa da costui in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione. E’ condivisibile l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in base all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione comporta la decadenza, de iure, dai benefici eventualmente conseguiti, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione in merito all'elemento soggettivo del dichiarante. La disposizione di cui all'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non ha natura sanzionatoria, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso. L'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, a sua volta, aveva ritenuto la legittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di un dipendente A.T.A. a seguito della verifica della non veridicità delle dichiarazioni sostitutive dal medesimo rilasciate in merito ai propri precedenti penali e del conseguente atto di risoluzione del rapporto, atto di natura non disciplinare, nel frattempo instaurato dal Ministero con l’interessato. La fattispecie non ha per oggetto un licenziamento per fatti relativi alla fase funzionale del rapporto di lavoro, ma integra un'ipotesi di decadenza dall'impiego per vizio genetico, cioè nella fase di instaurazione, stante l'assenza in capo al lavoratore del diritto all'inserimento in graduatoria e del correlativo diritto ad essere assunto). La presente sentenza ha confermato quanto statuito dalla Corte d'Appello di Brescia, Sezione lavoro n. 457/13

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    #atto e documento amministrativo#controllo sulle autocertificazioni#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#rilasciata #decisum #trascorso #incensurato #ricognitivo #immutabilità

    Sentenza 02/12/2016 n° 330
    Area: Giurisprudenza

  • Corte dei Conti LAZIO
  • Un dipendente pubblico che rende false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda per un concorso pubblico (dichiarando di possedere una pregressa esperienza lavorativa professionale, che in realtà possiede per un periodo inferiore rispetto a quello richiesto dal bando) e supera grazie ad esse tale procedura selettiva, è soggetto al licenziamento senza preavviso ai sensi dell’articolo 55 quater lettera D), del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, per aver reso dichiarazioni false in sede d’instaurazione del rapporto di lavoro. Lo stesso dipendente è inoltre ritenuto responsabile dalla Corte dei Conti per il danno arrecato all’Amministrazione, quantificato nel 10% delle retribuzioni lorde complessivamente percepite nel quadriennio di durata del rapporto lavorativo, desumibile dalla compromessa qualità tecnica dell’attività svolta in favore dell’Amministrazione derivante dalla mancanza dell’esperienza professionale richiesta dal medesimo bando. Ciò in quanto l’Amministrazione si è dovuta accontentare di un minus rispetto a quanto avrebbe potuto conseguire da altro candidato alla selezione in possesso integrale del requisito richiesto.

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    #personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#responsabilità amministrativa#accontentare #quadriennio #disservizio #fto #ssa #scittarelli #venuto #castagna #venuta #ombra

    n° 423
    Area: Normativa

  • Graduatorie - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. Le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del dirigente generale competente (1) .

    2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame [ed il colloquio con la valutazione prescritta], sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove [anzidette] e dei punti assegnati per i titoli [, nel limite dei posti messi a concorso] (1) .

    [3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.] (2)

    [4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.] (2)

    (1) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dall'articolo dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (2) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#graduatoria #rinunziare #surrogare #decadere #vincitore #colloquio #ispettore

    n° 427
    Area: Normativa

  • Reclutamento del personale docente - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della Provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.

    2.  A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

    3.  Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

    4.  Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della Provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della Provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della Provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.

    5.  Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della Provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

    6.  Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

    7.  Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della Provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#italiana #tedesco
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    Chiarimenti sulla terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA

    Chiarimenti MIUR sulla procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.
    Analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16 potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo

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    #carattere #news #fontface
    Proroga della validità delle graduatorie di istituto del personale ATA di terza fascia

    Comunicazione MIUR inerente la proroga di validità delle graduatorie del personale ATA.
    Il MIUR ha comunicato che è stata disposta la validità e l’efficacia delle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio 2014/17 fino alla fine del corrente anno scolastico 2017/18

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    #carattere #news #graduatoria
    Graduatorie di istituto di terza fascia del Personale ATA: istanza POLIS per la scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente l'istanza POLIS per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia.
    Il MIUR ha comunicato che sarà disponibile fino alle ore 14.00 del 5 novembre p.v. l'istanza (Allegato D3) per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia

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    Graduatorie di Istituto - Personale ATA: requisiti generali di ammissione

    Comunicazione MIUR inerente i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto del personale ATA.
    Indicazioni MIUR inerenti i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto di III del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per il triennio scolastico di validità 2014/2017

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    #soggiornante
    Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA - Nuova tempistica adempimenti

    Comunicazione MIUR inerente la pubblicazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA.
    Il MIUR ha comunicato le nuove scadenze relative alle varie operazioni propedeutiche alla pubblicazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA

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    #quadratura
    Cancellazione personale docente di ruolo da graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia

    Chiarimenti MIUR inerenti le graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alla cancellazione dalle graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia di personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali

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    #char #depennamento #spaziatura
    Aggiornamento sedi graduatorie di istituto II fascia Personale ATA

    Ulteriori informazioni MIUR riguardanti le graduatorie di istituto II fascia Personale ATA.
    Il MIUR ha diffuso le modalità per l'aggiornamento delle sedi da parte del personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia con scadenza per le domande fissata al 31 luglio 2012

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    #riattivare #cellulare #allestire
    Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di 1a fascia All. G


    Il MIUR ha comunicato l'apertura delle funzioni per l'inserimento on line delle istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti, già inclusi nelle graduatorie permanenti, vogliono essere iscritti nella graduatoria di istituto di prima fascia

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    #trenta
    Integrazione graduatorie d'Istituto di II fascia del personale docente

    Comunicazione MIUR inerente l'integrazione graduatorie d'Istituto di II fascia del personale docente e l'attribuzione di incarichi di supplenza.
    Il MIUR ha trasmesso il D.M. n. 248 del 4 maggio 2015, concernente l'integrazione delle graduatorie di II fascia del personale docente

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    #aggiornamento #integrazione #vigenza #mora #inclusione #validità #punteggio #precedenza #includere
    Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del Personale ATA: scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente le graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del personale ATA.
    Il MIUR ha comunicato che coloro che figurano negli elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali del Personale ATA possono essere inclusi anche nelle graduatorie di istituto di seconda fascia della medesima provincia

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    #graduazione
    Graduatorie di istituto: trasmissione delle tabelle di valutazione titoli

    Comunicazione MIUR riguardante la trasmissione delle tabelle di valutazione dei titoli.
    Il MIUR ha trasmesso le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni

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    #carattere #news #tabella
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 11/06/2021
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  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: graduatorie

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    #pbb #cittadino #elettore #elettorato #lista #candidato #età #dichiarazione #graduatoria #esclusione #requisito

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