Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale: procedimenti disciplinari
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Una famiglia ha segnalato un comportamento scorretto di un docente durante una videolezione. Sulla base di questa segnalazione, il dirigente scolastico ha avviato un procedimento disciplinare, raccogliendo contestualmente altre testimonianze fra gli studenti della classe presenti alla videolezione.
Il dirigente scolastico ha motivo di credere che la famiglia sia in possesso di una registrazione delle videolezione, ma non esistono dichiarazioni ufficiali in merito.
Si chiede se il dirigente scolastico sia legittimato a richiedere ed utilizzare la registrazione nell'ambito dell'istruttoria.
In particolare:
1) se la famiglia consegna al dirigente la registrazione, commette un illecito? Si considera "diffusione"? O si considera finalità di difesa di un diritto (come potrebbe essere di fronte ad un giudice del lavoro)?
2) se il dirigente dovesse entrare in possesso della registrazione, potrebbe utilizzarla nella fase istruttoria (l'audizione non si è ancora svolta)?
3) se il dirigente dovesse entrare in possesso della registrazione, dovrebbe darne comunicazione al docente, in caso di accesso agli atti?
4) poiché il docente ha già ottenuto l'accesso agli atti (ovvero le segnalazioni della prima famiglia e di altri studenti), se il dirigente dovesse ricevere la registrazione (o eventuali altre testimonianze), dovrebbe darne automaticamente comunicazione al docente? O dovrebbe farlo solo in caso di ulteriore accesso agli atti?
5) se la linea difensiva del docente fosse di negare il fatto contestato, potrebbe il dirigente decidere di irrogare la sanzione solo sulla base delle testimonianze raccolte? In caso di ricorso al giudice del lavoro, come potrebbe il dirigente difendere la propria scelta di dare credito alle famiglie piuttosto che al docente?
Infine si pone una domanda più generale. Dalle risposte date da ITALIASCUOLA a vari quesiti, si evince che l'audizione a difesa non preveda un vero e proprio confronto da il dirigente e il lavoratore. Come si motiva tale interpretazione, quando il DLgs 165/2001 parla proprio di "audizione in contraddittorio a sua difesa"?
Si ringrazia per l'attenzione.
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