Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 14/07/2021
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  • Convocazione del personale ATA per un posto intero annuale: l'aspirante può accettare solo frazioni orarie?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: orario uffici

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    #pbb #tempo #frazione #posto #parttime #disponibilità #contratto #esaurimento #personale #aspirante #convocazione

    Domanda

    In fase di convocazione del personale ATA, per un posto intero annuale (31/08-30/06), l'aspirante ha diritto ad accettare solo frazioni orarie pari a 6 o multipli di sei per motivi personali e non per completamento d'orario, causando notevole disorganizzazione al servizio scolastico?

    Risposta

    Gentile utente,
    il rapporto di lavoro a tempo parziale è previsto per il personale della scuola anche per i contratti a tempo determinato, in fase di assunzione. Infatti la circolare ministeriale annuale sulle supplenze n. 26841 relativamente all’anno scolastico 2020/2021 indica che:
    “Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.”
    Come si evince dalle norme sopra richiamate, (vedi art. 73 d.l. n. 133/2008) la stipula di un contratto di lavoro part-time non è un obbligo per l’amministrazione, ma è soggetta alla valutazione discrezionale di quest’ultima in relazione alle esigenze di servizio.
    Pertanto nel caso sottoposto la scuola può negare al lavoratore il contratto per un numero di ordine inferiore all’orario obbligatorio, motivandolo con le esigenze di organizzazione del servizio scolastico, oppure proporre un’articolazione oraria di tempo parziale diversa da quella richiesta, tenendo conto che l’art. 58 del contratto nazionale di lavoro citato nella circolare 26841 prevede che:
    “5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

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    Approfondimenti

    Sentenza 29/09/2017 n° 22925
    Area: Giurisprudenza

  • Permessi L.104/1992 e part time verticale - Corte di Cassazione - Lavoro
  • La disciplina di attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale non si configura quale ostacolo alla esclusione dal riproporzionamento del part time verticale in ordine ai permessi mensili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3. Ciò premesso, si pone la necessità di evitare che le particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa nel caso di part time verticale si traducano, quanto alla fruizione dei permessi sopra citati, in un irragionevole sacrificio per la parte datoriale. Vi è, quindi, la necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, e di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro in part time verticale. In coerenza con tale criterio, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto. Pertanto, in materia di permessi mensili riconosciuti per assistere un familiare in condizione di grave disabilità, la trasformazione in part time del rapporto di lavoro originariamente a tempo pieno non ha alcun effetto sulla misura dei permessi di cui il lavoratore può fruire, a condizione che la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario. In caso contrario, le ore di permesso dovranno essere proporzionalmente ridotte. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico. I principi affermati dalla Cassazione si pongono in contrasto con le precedenti interpretazioni di INPS ed l'INPDAP che - in varie circolari - avevano previsto, in caso di part time verticale, la proporzionale riduzione dei permessi)

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#pregnanza #mazza #legis #coretto #nascituro #lontananza #differita #nodo #riproporzionato #adombrare

    Ordinanza 12/04/2018 n° 1135
    Area: Giurisprudenza

  • Vincolo quinquennale su posto di sostegno: nessun contrasto con la normativa comunitaria - Tribunale RAVENNA - Lavoro
  • Il vincolo quinquennale sul posto di sostegno, presupposto per concorrere alle operazioni della mobilità, sussiste esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato e, dunque, solo per gli insegnanti di ruolo, posto che i contratti a termine, anche sul sostegno, hanno al massimo durata annuale e vengono conclusi per fare fronte a scoperture di organico (di fatto o di diritto). Ciò non contrasta con la direttiva 1999/70/CE, ed in particolare con la clausola 4 dell’ accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Infatti, nell’ipotesi del vincolo quinquennale, non si discute di anzianità di servizio, poiché non si valuta complessivamente la carriera del docente e non si riconosce agli anni passati complessivamente sul sostegno un particolare quid in termini di capacità e professionalità. Inoltre, deve riconoscersi l’esigenza dell’organizzazione scolastica di un periodo minimo di stabilità per ciascun docente ogni volta che si intraprende ex novo un percorso di insegnamento per un posto di sostegno. Infatti, è indubbio che la stessa, per come traspare dalle stesse previsioni normative che lo introducono, debba individuarsi nell’esigenza rafforzata di assicurare la continuità didattica agli alunni disabili, attraverso la precostituzione da parte del MIUR di un contingente sicuro ed adeguato di personale specializzato. Ciò in adempimento dell’obbligo dello Stato, a monte, di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva uguaglianza sostanziale dei cittadini ai sensi dell’art.3 della Costituzione, mettendo a disposizione degli utenti disabili un servizio scolastico idoneo alle loro peculiari necessità. Pertanto, il vincolo di cinque anni rappresenta lo strumento utile e indispensabile per garantire al Ministero la disponibilità, per un arco temporale definito, di un nucleo sicuro di docenti specializzati, dei quali il Ministero necessita per garantire servizi scolastici qualificati e idonei a soddisfare le esigenze formative connesse ai problemi di disabilità. Lo stesso risultato non si può certo raggiungere nel caso di successione di incarichi a tempo determinato, perché in questo caso la continuità didattica e del servizio non può essere garantita subito ed a priori, all’inizio di ogni anno scolastico (anche perché gli incarichi a tempo determinato sono normalmente diretti a coprire temporanee vacanze di posto). Deve quindi ritenersi che il vincolo di permanenza del docente di ruolo abbia la sua ragion d’essere e risieda nel principio della continuità didattica necessaria per la tipologia del servizio, con precostituzione di un organico sicuro e predefinito di personale specializzato (e in ciò distinto dal resto dei docenti di ruolo su cattedre ordinarie), continuità didattica che al contrario non può essere assicurata dalle mere supplenze (ossia con personale temporaneo assunto in via eccezionale e senza concorso).

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    #personale dipendente: trasferimento#personale docente#studenti: integrazione e disabilità#posto #vincolo #incarico #precostituzione #organico #cattedra #lavoratore #passaggio #quinquennio #handicap

    n° 455
    Area: Normativa

  • Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

    a)  copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

    b)  copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

    c)  sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;

    d)  sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

    e)  sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

    f)  sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'art. 456, comma 1;

    g)  partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa.

    Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'art. 162. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

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    #organici#personale docente#consistenza

    n° 466
    Area: Normativa

  • Trasferimenti annuali - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

    2.  I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

    3.  Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga può essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

    4.  Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

    5.  I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

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    #personale dipendente: trasferimento#trasferimento #posto #domanda #vacanza #provenienza #trasferire #disporre #senso #titolare #articolo
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 14

    Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale scolastico per l’A.S. 2014/2015

    Nota 27 agosto 2014, n. 8481

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    #frantumazione #attuatasi

    Pagina: 24

    Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A. per l’A.S. 2013/2014

    Nota 30 agosto 2013, n. 1878

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    #frantumazione #attualizzare
    Proroghe contratti a t.d. del personale ATA

    Comunicazione MIUR inerente le proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA.
    Le proroghe devono essere richieste dai D.S. nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l'effettivo svolgimento dei servizi con l'impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale

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    #proroga #svolgimento #personale #contratto #istituto #reiterare #riflesso #pregiudicare #ordinare #mediare
    Anno scolastico 2015/2016- Adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto

    Comunicazione MIUR inerente l'adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto.
    Il MIUR ha impartito istruzioni ed indicazioni ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto

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    #carattere #organico #news
    Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale scolastico per l'A.S. 2014/2015

    Comunicazione MIUR in merito alle struzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2014/15.
    Il MIUR ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2014/15

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    #frantumazione
    Organico di Diritto del Personale ATA - A.S. 2015/16: disponibili fino al 16 giugno le funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente le funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati del personale ATA per l'A.S. 2015/16.
    Il MIUR ha comunicato che sono disponibili fino al 16 giugno 2015, le funzioni di acquisizione e visualizzazione dei dati di organico di diritto del Personale ATA

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    #carattere #organico #news
    Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2013/2014

    Comunicazione MIUR sull'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'a.s. 2013/2014.
    Il MIUR, con la circolare 4 luglio 2013 n. 18, ha fornito le istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto

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    #prodromico
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 14/07/2021
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  • Convocazione del personale ATA per un posto intero annuale: l'aspirante può accettare solo frazioni orarie?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: orario uffici

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    #pbb #tempo #frazione #posto #parttime #disponibilità #contratto #esaurimento #personale #aspirante #convocazione

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