Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 20/07/2021
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  • Diploma conseguito da uno studente all'estero ha automatica validità in Italia?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: studio all'estero

    KEYWORDS

    #pbb #studente #estero #idoneità #studio #diploma #prefissare #esame #diplomare #frequentare #anno

    Domanda

    Gentilissimi,
    uno studente iscritto per l'a.s. 2020_21 al quarto anno di un Istituto tecnico, ha frequentato l'anno di studio all'estero.

    I genitori hanno comunicato formalmente che lo studente è intenzionato a frequentare anche l'ultimo anno e a diplomarsi all'estero. Gli stessi hanno inoltre manifestato l'impossibilità che lo studente svolga gli esami di idoneità nelle date programmate sulla base delle deliberazioni del Collegio Docenti, poichè nel periodo prefissato lo studente dovrebbe già essere all'estero.

    Si chiede:
    1) se sia possibile che lo studente frequenti l'ultimo anno all'estero, conseguendo un diploma valido anche in Italia;
    2) se sia possibile sottrarsi agli esami di idoneità.

    Risposta

    In base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013, la riammissione nella scuola italiana dopo un anno di studio all’estero non è soggetta ad un vero e proprio esame di idoneità ma ad una verifica comparativa dei due percorsi di studio, alla predisposizione e allo svolgimento di prove di verifica sulle discipline non previste all’estero e perciò non affrontate, all’elaborazione di un piano di reinserimento per il recupero di competenze eventualmente non maturate.
    Nel caso in oggetto, sarebbe opportuno che lo studente si sottoponesse alla procedura sopra indicata, perché, in caso contrario, viene vanificata la possibilità di ottenere, dal punto di vista giuridico, l’ammissione alla classe quinta, in particolare per il mancato svolgimento delle prove di verifica.
    Se non fosse possibile svolgere la procedura, lo studente conserverà solo l’ammissione alla frequenza della quarta classe.
    Esercitando l’autonomia organizzativa della scuola, e non trattandosi “strictu sensu” di esami di idoneità, potrebbe essere comunque concordato con la famiglia e con lo studente un diverso calendario di concerto con il consiglio di classe interessato.
    In ogni caso, se lo studente conseguirà il titolo di studio all’estero, tale diploma non avrà automatica validità in Italia, ma dovrà essere attivata, a richiesta dell’interessato da presentare all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, la procedura di riconoscimento dell’equipollenza ai sensi dell’art. 379 del testo unico.

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    Approfondimenti

    Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
    Area: Normativa

  • Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

    Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

    Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

    Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

    Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

    Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

    Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (1), ed in particolare l'articolo 45;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

    Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

    Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

    Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    EMANA

    il seguente decreto legislativo:

    (1) Si segnala che in GU è riportato il seguente riferimento normativo errato "decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286».

    KEYWORDS

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    Sentenza 21/03/2018 n° 1823
    Area: Giurisprudenza

  • Il passaggio orizzontale degli studenti a classi corrispondenti di altri istituti è legittimo e non richiede esami di promozione e di idoneità - Consiglio di Stato - Sezione Sesta
  • Il passaggio orizzontale degli studenti alla classe corrispondente di altro istituto scolastico, attraverso la previsione di “misure idonee” (consistenti in attività integrative, di sostegno, di affiancamento, di indirizzo), è facoltà contemplata dal vigente ordinamento fin dal DPR 275/1999 e ribadita dal d.lgs. 226/2005 e non risulta successivamente abrogata, in via espressa o tacita, dalla normativa sopravvenuta. Né può validamente affermarsi che i passaggi orizzontali fra diversi tipi ed indirizzi di studio implichino esami di promozione e di idoneità, richiesti, invece, per il passaggio da una classe inferiore ad una superiore, stante l’abrogazione in parte qua dell’art. 192 d.lgs. n. 297/1994 . (Con la presente pronuncia, in applicazione del principio sopra enunciato, il Consiglio di Stato conferma le conclusioni già raggiunte in primo grado, annullando i provvedimenti con i quali l’’Amministrazione aveva revocato la parità scolastica agli istituti scolastici ricorrenti)

    KEYWORDS

    #istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#passaggio #indirizzo #istituto #classe #amore #parità #liceo #revoca #tipo #promozione

    n° 382
    Area: Normativa

  • Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.
    2.  A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'art. 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
    3.  La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

    KEYWORDS

    #parità scolastica#risiedere

    n° 390
    Area: Normativa

  • Scuole europee - Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della Comunità europea - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960, n. 102 e le loro successive modificazioni.
    2.  Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunità si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965, n. 577 e loro successive modificazioni.
    3.  Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalità ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie.
    4.  Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

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    #parità scolastica#esecutivo
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 66

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    #finalizzazione

    Pagina: 66

    Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università

    Legge 11 gennaio 2007, n. 1

    KEYWORDS

    #finalizzazione
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 20/07/2021
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    #pbb #studente #estero #idoneità #studio #diploma #prefissare #esame #diplomare #frequentare #anno

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