Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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Alunni: studio all'estero
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Gentilissimi,
uno studente iscritto per l'a.s. 2020_21 al quarto anno di un Istituto tecnico, ha frequentato l'anno di studio all'estero.
I genitori hanno comunicato formalmente che lo studente è intenzionato a frequentare anche l'ultimo anno e a diplomarsi all'estero. Gli stessi hanno inoltre manifestato l'impossibilità che lo studente svolga gli esami di idoneità nelle date programmate sulla base delle deliberazioni del Collegio Docenti, poichè nel periodo prefissato lo studente dovrebbe già essere all'estero.
Si chiede:
1) se sia possibile che lo studente frequenti l'ultimo anno all'estero, conseguendo un diploma valido anche in Italia;
2) se sia possibile sottrarsi agli esami di idoneità.
In base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013, la riammissione nella scuola italiana dopo un anno di studio all’estero non è soggetta ad un vero e proprio esame di idoneità ma ad una verifica comparativa dei due percorsi di studio, alla predisposizione e allo svolgimento di prove di verifica sulle discipline non previste all’estero e perciò non affrontate, all’elaborazione di un piano di reinserimento per il recupero di competenze eventualmente non maturate.
Nel caso in oggetto, sarebbe opportuno che lo studente si sottoponesse alla procedura sopra indicata, perché, in caso contrario, viene vanificata la possibilità di ottenere, dal punto di vista giuridico, l’ammissione alla classe quinta, in particolare per il mancato svolgimento delle prove di verifica.
Se non fosse possibile svolgere la procedura, lo studente conserverà solo l’ammissione alla frequenza della quarta classe.
Esercitando l’autonomia organizzativa della scuola, e non trattandosi “strictu sensu” di esami di idoneità, potrebbe essere comunque concordato con la famiglia e con lo studente un diverso calendario di concerto con il consiglio di classe interessato.
In ogni caso, se lo studente conseguirà il titolo di studio all’estero, tale diploma non avrà automatica validità in Italia, ma dovrà essere attivata, a richiesta dell’interessato da presentare all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, la procedura di riconoscimento dell’equipollenza ai sensi dell’art. 379 del testo unico.
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Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Area: Normativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (1), ed in particolare l'articolo 45;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
(1) Si segnala che in GU è riportato il seguente riferimento normativo errato "decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286».
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Sentenza 21/03/2018 n° 1823
Area: Giurisprudenza
Il passaggio orizzontale degli studenti alla classe corrispondente di altro istituto scolastico, attraverso la previsione di “misure idonee” (consistenti in attività integrative, di sostegno, di affiancamento, di indirizzo), è facoltà contemplata dal vigente ordinamento fin dal DPR 275/1999 e ribadita dal d.lgs. 226/2005 e non risulta successivamente abrogata, in via espressa o tacita, dalla normativa sopravvenuta. Né può validamente affermarsi che i passaggi orizzontali fra diversi tipi ed indirizzi di studio implichino esami di promozione e di idoneità, richiesti, invece, per il passaggio da una classe inferiore ad una superiore, stante l’abrogazione in parte qua dell’art. 192 d.lgs. n. 297/1994 . (Con la presente pronuncia, in applicazione del principio sopra enunciato, il Consiglio di Stato conferma le conclusioni già raggiunte in primo grado, annullando i provvedimenti con i quali l’’Amministrazione aveva revocato la parità scolastica agli istituti scolastici ricorrenti)
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Sentenza 01/04/2014 n° 629
Area: Giurisprudenza
La mancata attivazione di iniziative di recupero da parte della scuola non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe. Eventuali disfunzioni organizzative, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare l’esito negativo delle prove, in quanto il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sulla valutazione della insufficiente preparazione e incompleta maturazione personale dello studente, ritenute elementi necessari per l’accesso al successivo anno di studi.
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Sentenza 31/07/2007 n° 3030
Area: Giurisprudenza
Il giudizio espresso dal Consiglio di Classe è sindacabile dal giudice amministrativo solo in relazione alla manifesta illogicità o alla falsità o alla contraddittorietà con la documentazione inerente il curriculum scolastico dello studente. Con riferimento alla seduta del Consiglio di classe per gli scrutini finali, l’art. 5, comma 8, del T.U. n. 297/1994 non subordina la validità della delega di funzioni da parte del dirigente scolastico alla prova di un impedimento a presiedere il Consiglio stesso. Inoltre, nessuna norma impone che il verbale sia sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, essendo sufficiente a dare veste giuridica al verbale la sottoscrizione del segretario verbalizzante. Fuoriesce dal sindacato giurisdizionale ogni indagine circa l’eccessiva brevità dei tempi dedicati da un organo collegiale alle operazioni di valutazione di candidati; e ciò specialmente quando tali tempi siano calcolati, per ogni candidato, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta collegiale per il numero dei concorrenti valutati o degli elaborati, prove o lavori esaminati; in siffatta ipotesi - che è quella che ricorre nella valutazione degli alunni - non è possibile, infatti, stabilire, di norma, quale sia il tempo dedicato in concreto al singolo candidato o quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, dunque, il vizio dedotto infici effettivamente il giudizio contestato. E’ del resto logico che le posizioni meno problematiche richiedono certamente tempi più ristretti, mentre maggiore spazio (non quantificabile esattamente, essendo ovvio che i docenti si presentano allo scrutinio finale avendo già ben chiaro il quadro valutativo di studenti che hanno seguito per un anno intero) viene di regola riservato all’esame dei casi critici.
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Sentenza 02/08/2010 n° 3320
Area: Giurisprudenza
La nota ministeriale n. 3614 dell’11 maggio 2010, in materia di adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato conclusivo dell’A.S. 2009/2010, stabilisce il divieto assoluto per i candidati di portare con se, tra l’altro, telefoni cellulari di ogni tipo e sanziona con l’esclusione dalle prove d’esame “coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli”. Ne consegue che il provvedimento di allontanamento dalla sede degli esami e l’esclusione dagli esami stessi inflitto ad uno studente per aver trattenuto con se un telefono cellulare durante la prima prova scritta va annullato, in quanto il presupposto per l’applicazione della sanzione in questione, ai sensi della richiamata nota, è l’utilizzo dell’apparecchio per trasmettere all’esterno informazioni sulle prove o per ricevere dall’esterno aiuti per lo svolgimento delle prove stesse, presupposto che, però, non risulta integrato nel caso di specie. (In senso conforme anche Consiglio di Stato sez. VI, sentenza 19 marzo 2008 n. 1214. Tale pronuncia è stata riformata in sede di appello da Consiglio di Stato sez. VI sentenza 27 gennaio 2012 n. 391##217L)
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Sentenza 17/04/2018 n° 2316
Area: Giurisprudenza
Coloro che sono in possesso del diploma magistrale con indirizzo sperimentale linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (c.d. sperimentazioni “Brocca”) hanno titolo all’insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria, e possono essere inseriti nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di istituto. Il D.M. MIUR n. 374/17 consente a tutti i soggetti aventi i titoli abilitanti di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto escludendo, espressamente, i titolari del diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico. Tuttavia, il D.L. 10 marzo 1997, all’art. 2 stabilisce che: «… i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi… sperimentali di scuola magistrale… comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare… ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del… decreto legislativo n. 297 del 1994…». L'art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosce «piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione». Sulla base di tali disposizioni normative, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che: “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, «è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale (...)in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimenta-zione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie»; l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850). Pertanto, il diploma di maturità linguistica costituisce titolo di abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria e rappresenta titolo valido per l'ammissione alle seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. (La decisione in esame consolida l’orientamento del Consiglio di Stato, difforme rispetto all’orientamento di alcuni T.A.R. i quali hanno ritenuto invece che il diploma ad indirizzo linguistico sperimentale “Brocca” non equivalga al diploma magistrale).
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Sentenza 12/09/2012 n° 4834
Area: Giurisprudenza
Diversamente da quanto previsto per i concorsi pubblici, ove l’immediata ed automatica esclusione dalle prove a seguito di condotte fraudolente è posta a tutela della “par condicio” dei candidati, la sanzione dell’esclusione dalla prosecuzione degli esami di Stato, applicata ad una studentessa sorpresa a copiare da un telefono cellulare palmare durante la prova di italiano, non ha carattere vincolante e va applicata motivatamente, tenendo conto del contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico della discente, in ossequio ai principi che regolano le norme sul cd esame di maturità. (La presente pronuncia riforma la sentenza di primo grado resa da TAR Campania - Napoli n. 3726/2012, la quale, invece, aveva concluso per l’estensione delle norme in materia di concorsi pubblici anche all’esame di Stato, mancando in tale ambito un'espressa previsione normativa sul punto e ritenendo, quindi, l’esclusione dagli esami dello studente sorpreso a copiare quale atto del tutto vincolato per la commissione.)
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Ordinanza 07/06/2018 n° 3456
Area: Giurisprudenza
Il titolo magistrale sperimentale linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, costituisce valido titolo per la partecipazione ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare. L’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciato al termine di un corso quinquennale appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici. (Il Consiglio di Stato preliminarmente ha riformato la pronuncia di primo grado nella parte in cui dichiarava il ricorso collettivo delle ricorrenti inammissibile per mancanza dei requisiti di identità di situazioni sostanziali e processuali. In realtà, osserva il Consiglio di Stato, le ricorrenti hanno fondato la pretesa dedotta in giudizio sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, vale a dire sulla idoneità per la partecipazione al concorso del possesso del titolo di sperimentazione ad indirizzo linguistico ed il ricorso collettivo di primo grado è quindi ammissibile.)
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Sentenza 05/07/2017 n° 137
Area: Giurisprudenza
Non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio Docenti in ordine alla scelta di effettuare o di non effettuare le prove INVALSI. La libertà di insegnamento dei docenti non è conculcata da tali prove, in quanto le verifiche periodiche del livello di apprendimento degli studenti si svolgono a valle della trasmissione del sapere e non limitano l’autonomia didattica e la libera espressione culturale del docente. I profili metodologici e contenutistici dell’attività di insegnamento restano inalterati e non subiscono alcuna lesione o limitazione. Il sistema di valutazione in questione non incide sullo status giuridico ed economico del personale docente. L'attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi rientra tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL Scuola vigente per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all'insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano), ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza sugli studenti, del pari doverosa ex art. 29, co. 5, CCNL. (Nello stesso senso, si vedano le sentenze del Tribunale del lavoro di Trieste n. 212/2012##57L, di Parma n. 211/2012, di Livorno n. 870/2013##52L, di Terni n. 487/2013##56L, di Prato n. 441/2013##54L)
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Ordinanza 07/03/2018 n° 461
Area: Giurisprudenza
Il possesso del mero diploma di scuola secondaria superiore, se da un lato pacificamente consente l'accesso all'insegnamento (in III fascia, in tal senso si utilizza la locuzione “insegnanti tecnico pratici”), dall'altro lato non costituisce di per sé solo titolo abilitante all'insegnamento, essendo per l'appunto richiesto, in capo ai medesimi insegnanti tecnico pratici, ai fini della partecipazione al concorso, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o nella seconda fascia delle graduatorie di cui si discorre, riservata agli “aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso…” ex art. 4, comma 5, L. 124/1999 e art. 5 DM 13.6.2007. Ai fini della dimostrazione del presupposto del periculum in mora non è sufficiente la generica affermazione secondo cui il mancato inserimento nella II fascia della graduatoria per le supplenze preclude alla ricorrente l’assegnazione di supplenze, anche in relazione al fatto che la ricorrente non allega di essere inserita nemmeno nella III fascia della graduatoria medesima (per cui avrebbe astrattamente titolo, non essendo contestato che il diploma in suo possesso consente l’accesso all’insegnamento), né, del resto, allega di aver prestato servizio come docente supplente alle dipendenze del Ministero resistente o di prestarlo al momento della proposizione del ricorso. (Nel caso di specie, il Collegio, nel respingere il reclamo cautelare proposto dalla lavoratrice, ha opinato che se il diploma tecnico pratico posseduto dall’interessata avesse ex se valore abilitante all'insegnamento, il legislatore non avrebbe previsto i due requisiti in forma cumulativa, ovverosia non avrebbe previsto che, quale requisito di accesso al concorso, gli insegnanti tecnico pratici debbano essere altresì iscritti, in particolare, nella II fascia delle graduatorie di cui si discorre -peraltro entro il 31 maggio 2017, profilo temporale che in ogni caso nella fattispecie non è integrato-, iscrizione possibile solo in presenza di un titolo abilitante all’insegnamento).
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Sentenza 19/01/2015 n° 252
Area: Giurisprudenza
La mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva tenuto conto che il giudizio in questione si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. La censura della mancata informazione alla famiglia risulta priva di pregio in considerazione della sussistenza delle documentate valutazioni intermedie, degli incontri scuola-famiglia e dello specifico obbligo di diligenza posto in capo ai genitori di istruire i figli e, quindi, di seguirli attivamente nel corso degli studi. La violazione delle norme sull'avviso dell'invio del procedimento non è riscontrabile in fattispecie quale quella della non ammissione alla classe successiva in quanto non solo il soggetto destinatario del provvedimento finale, ossia l’alunno, è costantemente informato della propria situazione scolastica mediante i voti numerici attribuiti alle prove orali e scritte (nelle diverse materie) cui è sottoposto durante tutto l'anno scolastico, ma i genitori sono a loro volta informati nei colloqui ordinari e settimanali, nonché nelle valutazioni quadrimestrali, sull'andamento scolastico dei figli con la conseguenza dell'assoluta irrilevanza ed ininfluenza della comunicazione di avvio del procedimento, atteso che lo scopo partecipativo previsto dalla l. n. 241 del 1990 è raggiunto tramite altre modalità. In ogni caso, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico.
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Sentenza 19/03/2008 n° 1214
Area: Giurisprudenza
La circolare del MPI 801/Dip. del 28 maggio 2007 in materia di adempimenti ed operazioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore vieta ai candidati di portare con se a scuola, durante i giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo e commina la sanzione dell’esclusione dalla prova in caso di utilizzo di detti dispositivi. Il presupposto dell’illecito disciplinare è, dunque, l’utilizzo del sistema di telecomunicazione per il contatto con soggetti, che renderebbe la prova inidonea a dimostrare il livello di preparazione del candidato. Ne consegue che è illegittima l’espulsione di uno studente dalla prova d’esame di Stato nel caso in cui non risulti l’effettivo utilizzo dell’apparecchio. (In senso conforme anche TAR Lombardia - Milano SEZ III 2 agosto 2010 n. 3320. In senso contrario: Consiglio di Stato sez. VI sentenza 27 gennaio 2012 n. 391)
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Sentenza 12/12/2013 n° 870
Area: Giurisprudenza
Spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro decidere sulla contestazione dell'ordine di servizio con cui il dirigente scolastico, nonostante la delibera in senso contrario del collegio dei docenti, afferma l'obbligo per i singoli docenti di somministrare le cc.dd. prove INVALSI e di vigilare sulla loro regolarità, perchè l'oggetto della causa non è costituito direttamente dalla verifica delle modalità di svolgimento di un pubblico servizio ma dalla contestazione dell'esistenza e dall'ampiezza di obblighi esistenti in capo ai ricorrenti e derivanti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, non venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica attuativi di disposizioni di carattere generale adottati nell'esercizio del potere amministrativo autoritativo. E' legittima la circolare del dirigente scolastico di disciplina delle modalità di svolgimento delel prove INVALSI il cui svolgimento è obbligatorio nell'istituzione scolastica e per il singolo docente, senza che il Collegio dei docenti abbia alcuna competenza in merito, posto che INVALSI è un ente pubblico che si affianca al MIUR nell'adempimento del dovere dello Stato di impartire l'istruzione, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, la cui competenza allo svolgimento di verifiche periodiche in merito alle conoscenze degli studenti deriva direttamente dall'art. 17 del d.lgs. n. 213/09 e dall'art. 3 della legge n. 53/2003. Ne segue che, per un verso, tale competenza non può essere esclusa da disposizioni di contratto collettivo o di legge precedenti, e, per altro verso, che spettando le decisioni in materia al MIUR e non ai singoli istituti scolastici, l'effettuazione delle prove non può essere condizionata né dal piano di offerta formativa del singolo istituto scolastico, né da una apposita delibera del Collegio dei docenti le cui competenze previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 297/94 non comprendono le decisioni in materia di prove INVALSI L'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI ben può farsi rientrare tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile fra le attività funzionali all'insegnamento e l'attività relativa alla somministrazione in orario di servizio inquadrabile come attività di vigilanza sugli studenti, entrambe doverose ai sensi dell'art. 29 comma 5 CCNL, annoverate espressamente tra gli "impegni aggiuntivi dei docenti", senza che alcuna argomentazione relativa alla loro natura facoltativa possa trarsi dall'affermazione dell'eventuale riconoscimento economico in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente CCNL.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#personale docente#questioni processuali: giurisdizione#invalsi#valutazione del sistema scolastico e di formazione#correzione #miur #deriva #trib #somministrare #annoverare #ampiezza #regolarità #affiancare #effettuazione
Sentenza 27/01/2012 n° 391
Area: Giurisprudenza
La sanzione dell’allontanamento dalla sede degli esami di Stato e di esclusione dagli stessi inflitta allo studente che aveva trattenuto con se un telefono cellulare durante la prova scritta è legittima, in quanto il Presidente di Commissione, prima dell’inizio della prova, aveva invitato i candidati a consegnare obbligatoriamente qualsiasi strumento atto alla comunicazione con l’esterno, informandoli delle sanzioni conseguenti alla mancata ottemperanza all’invito. (La presente pronuncia ha riformato la sentenza di primo grado del TAR Lombardia n. 3320/2010, la quale, invece, aveva dichiarato l’illegittimità della sanzione de qua sul presupposto che la normativa di riferimento punisce esclusivamente l’utilizzo dei telefoni cellulari durante le prove d’esame e non anche la mera detenzione di tali apparecchi. Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo la non univocità della formulazione della norma di riferimento, e pur ammettendo la legittimità dell’interpretazione offerta dal TAR lombardo, incentra la propria motivazione sulla violazione dell’ordine impartito dal Presidente della Commissione d’esame. Aderisce alla tesi della punibilità dell’utilizzo, in sede di esami, e non della semplice detenzione di apparecchi di telecomunicazione anche Consiglio di Stato sentenza n. 1214/2008. Afferma la legittimità dell’esclusione del candidato a pubblico concorso sorpreso con appunti scritti sul palmo della mano, prescindendo dalla effettiva consultazione degli stessi e dalla loro idoneità a suggerire la soluzione corretta, anche Consiglio di Stato sentenza n. 980/2012)
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Sentenza 06/07/2001 n° 226
Area: Giurisprudenza
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 lett. c) l. 104/1992 e dell’art. 110 comma 2 d.lgs. 297/1994, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell’obbligo per otto anni nel caso in cui l’alunno disabile abbia raggiunto i 18 anni di età. Per gli alunni disabili, infatti, la normativa consente il completamento della scuola dell’obbligo sino al compimento del diciottesimo anno di età prevedendo, in deroga alla disciplina ordinaria, la possibilità di una terza “ripentenza” in singole classi. Dopo i 18 anni, il completamento della scuola dell’obbligo per gli studenti portatori di handicap si configura come un diritto che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma (ma sempre con le medesime misure di sostegno previste dalla l. 104/92), da ritenersi strumento maggiormente funzionale all’integrazione del disabile nel mondo del lavoro, in quanto il contesto ambientale, anche sotto il profilo dell’età, si presenta più idoneo a favorire il processo di maturazione del disabile stesso.
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#educazione degli adulti#obbligo scolastico e formativo#studenti: integrazione e disabilità#anno #obbligo #età #frequenza #istruzione #alunno #completamento #scuola #handicappare #adulto
Sentenza 09/11/2016 n° 2571
Area: Giurisprudenza
L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione dello studente agli esami di stato o alla classe successiva, in quanto il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sul mancato raggiungimento da parte dell’alunno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità. (Ad ulteriore supporto della infondatezza del ricorso il Tar Sicilia, richiamando l’ampia motivazione del giudizio di non ammissione, non smentita in punto di fatto, sottolinea che lo studente aveva riportato numerose insufficienze, di cui alcune estremamente gravi, si era sottratto alle verifiche programmate durante l’anno ed aveva dimostrato scarsa attenzione nelle attività didattiche proposte.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#lege
Sentenza 20/12/2017 n° 11
Area: Giurisprudenza
Il possesso del solo diploma magistrale, pur se conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo legittimante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Sotto il profilo sistematico, tale conclusione si fonda sulla considerazione che le graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, sono sempre state riservate a docenti che vantassero un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio. Pertanto, la riserva contenuta nell’art. 1 comma 605 l. 296/2006, essendo volta a preservare le aspettative di coloro che, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero intrapreso un percorso di studi per munirsi di titolo necessario all’inserimento nelle GAE, deve intendersi riferita solo a quei titoli abilitanti che, secondo la normativa vigente, costituivano requisiti di accesso alle graduatorie, tale non essendo il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, che nessuna norma ha mai riconosciuto come titolo legittimante per l’inserimento nelle GAE. Sotto il profilo teleologico, inoltre, la necessità di un titolo abilitante ulteriore rispetto al mero possesso del titolo di studio trova giustificazione nella considerazione che l’inserimento in graduatoria, per il mero scorrimento, è destinato a realizzare lo stabile ingresso nel ruolo docente e questo ingresso non può prescindere da una seria ricognizione dell’esperienza maturata o del percorso formativo seguito dopo il diploma. (La pronuncia in commento, prima di affrontare il merito della questione, definita secondo il principio sopra espresso, si sofferma sul tema della tempestività delle impugnazioni ed osserva che il termine per proporre ricorso giurisdizionale -e ancor prima per presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie- decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi o, con riferimento alla presentazione della domanda di inserimento, dal possesso effettivo del titolo abilitante. Ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto far valere l’asserita efficacia abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 mediante una tempestiva domanda di inserimento e, a fronte del mancato inserimento, con la proposizione del ricorso giurisdizionale nei termini di decadenza. In mancanza di tutto ciò, il rapporto giuridico deve ritenersi esaurito, senza che possa giovare, con una rimessione in termini, il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo -nella specie l’annullamento del d.m. 235/2014 per effetto della sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015. In chiusura, l’Adunanza Plenaria esclude che la normativa in esame, così come ricostruita ed interpretata, possa presentare profili di contrarietà al diritto europeo, con particolare riguardo alla direttiva 1999/70/CE. Si osserva, infatti, che il tendenziale ripristino del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso la selezione concorsuale per esami risponde a consistenti ragioni di interesse pubblico e che la normativa in questione, in ossequio ai principi europei, è volta ad eliminare il precariato, pur se gradualmente, nel rispetto delle situazioni e delle posizioni dei singoli consolidatesi nel tempo.)
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Sentenza 17/08/2016 n° 4055
Area: Giurisprudenza
E’ improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso presentato avverso il provvedimento che riconosceva allo studente diversamente abile un numero di ore settimanali di sostegno inferiore a quello indicato all’esito della diagnosi della ASL, essendo ormai terminato l’anno scolastico. Né è possibile accertare il diritto del minore disabile all’insegnante di sostegno per gli anni futuri, in quanto la determinazione delle ore di sostegno spetta all’Amministrazione di anno in anno, in base alle concrete esigenze del disabile e a quanto emergente dal profilo dinamico funzionale e dal PEI. Il diritto del disabile al sostegno, infatti, non può essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, essendo inevitabilmente correlato alle mutevoli esigenze del disabile stesso e alla sua evoluzione.
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Sentenza 13/09/2016 n° 914
Area: Giurisprudenza
Il giudizio espresso dal Consiglio di classe di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi; di conseguenza la valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o non di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico, come pure la mancata attivazione - nel corso dell'anno scolastico - di apposite iniziative di sostegno, basandosi detto giudizio esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, che dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studio. D’altro canto, l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#maturando #cefalea #cimare #plebiscito
Sentenza 02/12/2016 n° 1195
Area: Giurisprudenza
E’ illegittimo il provvedimento di non ammissione al quinto anno del corso di studio di uno studente portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, in quanto affetto da ritardo mentale lieve diagnosticato da una struttura neuropsichiatrica infantile pubblica, essendo risultato che “né nei documenti relativi alla programmazione didattica della classe che si è esaminata, né nei documenti predisposti per accompagnare il percorso didattico dell’alunno, sono state rinvenute specifiche indicazioni circa quali fossero gli obiettivi minimi che il medesimo doveva perseguire”. In tal caso, le valutazioni espresse dal Consiglio di classe operate in sede di scrutinio finale sono viziate da eccesso di potere per contrasto con il piano dell’offerta formativa dell’istituto e con il piano educativo individualizzato o personalizzato dell’alunno, in quanto la valutazione circa il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi è viziata in radice dalla mancata individuazione – a monte – di tali obiettivi minimi nell’ambito della programmazione curricolare individuale, obiettivi in relazione ai quali avrebbe dovuto essere effettuata la valutazione dell’alunno. In caso di illegittima non ammissione alla classe successiva, deve ritenersi provato il danno non patrimoniale patito dallo studente in termini di sofferenza emotiva, essendo noto che la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane per il mancato superamento dell’anno scolastico determina uno stato d’animo di sofferenza e frustrazione, poiché a risultarne colpita è l’immagine che l’individuo ha di sé. Tale danno, poiché non può essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. mediante valutazione equitativa (nel caso in esame il danno è stato quantificato in euro 10.000,00 oltre interessi legali).
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#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#pep #sinteticità #orecchia
n° 382
Area: Normativa
1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.
2. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'art. 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
3. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.
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#parità scolastica#risiedere
n° 390
Area: Normativa
1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960, n. 102 e le loro successive modificazioni.
2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunità si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965, n. 577 e loro successive modificazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalità ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie.
4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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#parità scolastica#esecutivo
n° 427
Area: Normativa
1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della Provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della Provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della Provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della Provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della Provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.
6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della Provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#italiana #tedesco
n° 381
Area: Normativa
1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria superiore.
2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
3. Le prove di cui all'art. 379, comma 1, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.
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#parità scolastica#matrimonio #soggiorno
n° 425
Area: Normativa
1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.
3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#colloquio #cattedra #liceo #insegnare #aspirante #sovrintendente
n° 378
Area: Normativa
1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3.
2. Per l'ammissione alla prima classe della scuola media si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.
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#parità scolastica#studenti: iscrizioni#equipollenza
n° 402
Area: Normativa
1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; (337)
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.
4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda è, altresì, richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di età previste dalle norme vigenti.
6. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#laureare
n° 404
Area: Normativa
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
[14. (1)]
[15. (2)]
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 7, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 46, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#istitutore #istitutrice #gettone
n° 14
Area: Normativa
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.
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#diploma #scrutinare #distribuire #trentacinque #decimo #tecnico #punteggio #alternanza
n° 13
Area: Normativa
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
KEYWORDS
#decimo #religione #penultimo #scuolalavoro #insegnamento #alternanza #alunna #quarto #incorrere #personalizzare
n° 200
Area: Normativa
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
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#imposte, tasse e tributi#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#arrotondamento
n° 252
Area: Normativa
1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione, e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.
4. L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 14 comma 1 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 il presente articolo perde efficacia a decorrere dalla emanazione del regolamento didattico di cui all’art. 10 dello stesso DPR 212/2005.
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#istruzione secondaria di secondo grado#accademia #danza
n° 8
Area: Normativa
1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.
2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.
3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.
4. Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.
5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la studentessa e lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.
6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:
7. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
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#repertorio #diploma #apprendimento #annualità #accompagnamento #potenzialità #credito #disperdere #bagaglio #ridefinizione
n° 192
Area: Normativa
1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316.
5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
n° 68
Area: Normativa
1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.
3. L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.
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#ambulatorio
n° 15
Area: Normativa
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
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#credito #religione #insegnamento #abbreviazione #curriculum #punteggio #conversione
n° 194
Area: Normativa
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente, però, il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente, però, il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#computisteria #puericultura
n° 1 COMMA 181
Area: Normativa
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie; (2)
c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (3)
d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio; (4)
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; (1)
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;(5)
f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; (6)
g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;(7)
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;(8)
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. (9)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre-21 dicembre 2016, n. 284 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 52 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente numero.
(2) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 59/2017##286L e il D.lgs. 62/2017##295L.
(3) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 66/2017##285L.
(4) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 61/2017##293L.
(5) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 65/2017##283L.
(6) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 63/2017##296L.
(7) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 60/2017##291L.
(8) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 64/2017##282L.
(9) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 62/2017##295L.
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#codificazione #ciclo #coreutica #afferenza #talento #coreutici #sinergia #arto #curricolo #nomenclatore
n° 14
Area: Normativa
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
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#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#interclasse #handicappare
n° 193
Area: Normativa
1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'art. 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.
4. Gli esami di idoneità di cui all'art. 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.
5. Gli esami integrativi, di cui all'art. 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente, però, il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#ventunPagina: 66
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#finalizzazionePagina: 66
Legge 11 gennaio 2007, n. 1
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#finalizzazionePagina: 94
C.M. 9 novembre 2016, n. 12474
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#candidato #esame #direttore #domanda #dirigente #stato #ufficio #ammissione #sostenere #studioPagina: 2
C.M. 9 novembre 2016, n. 12474
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#prescegliere #tecnico #connotare #eccezionali #ricevente #territorialità #esentare #pubblicano #risedere #risiederePagina: 23
Ordinanza Ministeriale 2 maggio 2018, n. 350
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#riunione #banda #oscillazione #europass #deliberazione #dsa #supplemento #terzultimo #dicitura #differenziarePagina: 66
Legge 11 gennaio 2007, n. 1
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#esame #candidato #commissione #istituto #istruzione #prova #commissario #comma #articolo #leggePagina: 38
C.M. 10 ottobre 2017, n. 8
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#candidato #esame #domanda #direttore #dirigente #stato #ufficio #ammissione #sostenere #classePagina: 23
Ordinanza Ministeriale 4 maggio 2017, n. 257
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Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2013, n. 13
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C.M. 10 ottobre 2017, n. 8
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#idoneità #presentazione #decimo #ammettere #frequentare #deroga #contributo #abbreviazione #prescegliere #trasmetterePagina: 60
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#idoneità #decimo #sostenere #colloquio #promozione #scrutinio #funzionare #arte #curriculum #miliardoPagina: 3
Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2011, n. 42
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#ricalcolati #scaricabili #distogliere #nuove #convergere #convincere #curiositàPagina: 60
Legge 10 dicembre 1997, n. 425
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#miliardo #lira #sistematica #comparabilità #saldare #ricostruire #armonia #circolazione #distretto #esternoPagina: 2
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
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Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2012, n. 41
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#terzultimo #intera #tabellone #ambire #maggioranza #banda #oscillazione #nat #verbalizzazione #unanimitàPagina: 72
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
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#deliberazione #raccomandazione #ospedale #presiedere #parlamento #manifestare #statuto #dirittodovere #profitto #verbalizzarePagina: 60
Legge 10 dicembre 1997, n. 425
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#esame #candidato #commissione #istituto #prova #studio #istruzione #commissario #credito #annoPagina: 95
Nota 12 ottobre 2018, n. 17676
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#decimo #scrutinio #frequenza #deliberare #monte #contributo #verbale #octies #tassa #personalizzarePagina: 17
Ordinanza Ministeriale 19 maggio 2014, n. 37
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#candidato #esame #prova #commissione #classe #articolo #istituto #credito #comma #presidente
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni: studio all'estero
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