Area Tematica: Personale docente
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Personale/docenti: incarichi
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Ho proceduto a pubblicare un avviso per ricerca di personale per le attività previste dal piano estate.
Hanno risposto solo dei docenti interni che però non coprono le intere attività previste.
Posso procedere ad attribuire gli incarichi laddove ho ricevuto le candidature ed a iniziare le attività? e semmai più avanti procederò a un nuovo avviso per reclutare il personale docente mancante? Grazie
Le modalità e le tempistiche di utilizzo delle risorse ex art. 31, c. 6, del D.L. 22/03/2021, n. 41 sono state dettagliate nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11653 del 14/05/2021. In relazione al quesito posto dall’Istituzione scolastica, si rappresenta, in sintesi, che detta nota contiene le seguenti indicazioni:
- […] La progettazione delle attività dovrà prevedere il coinvolgimento dei diversi organi collegiali competenti in materia […]
- […] In merito ai criteri di individuazione del personale da coinvolgere, si rimette alla valutazione della singola scuola l’individuazione del personale ritenuto più idoneo, sulla base della tipologia delle iniziative che si intende attivare. […]
- […] Per quanto concerne le specifiche procedure di affidamento […]si rimanda alle indicazioni fornite[…] nel Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”. […]
[…] Si ricorda che, l’articolazione del Piano Estate, così come definita nella nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, rappresenta un’indicazione di riferimento che potrà essere modulata in fase attuativa dalle singole istituzioni scolastiche, valorizzando le peculiarità del contesto in cui operano e gli ambiti di autonomia. Infatti, ai sensi del comma 6 della norma in esame, “[...] Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli
interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi [...]”.
Tanto premesso, entrando nel merito specifico della domanda avanzata dall’Istituto, è nostro avviso che, alla luce delle scelte e delle programmazioni operate dal collegio dei docenti - e dal consiglio di istituto - mediante le necessarie deliberazioni, sia pienamente legittimo, attraverso una nuova calendarizzazione delle attività, attribuire gli incarichi per le candidature ricevute - ed avviare i primi interventi - e, più avanti, procedere con un nuovo avviso per reclutare il personale docente mancante.
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Decreto 18/10/2003
Area: Giurisprudenza
Non configura condotta antisindacale il comportamento del del dirigente scolastico che rifiuta di dar corso alla contrattazione integrativa nelle materie già previste dall'art. 6 CCNL 2006/2009 ai punti "h" (modalità di utilizzazione del personale docente, in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA) "i" (criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani) nonchè "m" (criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto), posto che tale disposizione contrattuale è stata abrogata dall'art. 40 d. lgs. n. 165/01 nella formulazione introdotta dal d. lgs. n. 150/09, trattandosi di determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro che, in base alla nora non derogabile, sono assunte in via esclusiva dal dirigente scolastico, fatta salva la sola informazione alle OO.SS. Non configura condotta antisindacale il provvedimento del dirigente scolastico che, prendendo atto del mancato raggiungimento dell'accordo con le OO.SS., su questioni assoggettate alla contrattazione integrativa, in via provvisoria provvede uniateralmente a impartire disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 comma 3-bis del d. lgs. n. 165/01.
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#comportamento antisindacale#contrattazione collettiva#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#relazioni sindacali#ooss #caducazione #scatto #contrattare
Sentenza 06/02/2018 n° 37
Area: Giurisprudenza
Nell’ambito del rapporto d’impiego pubblico il sistema costituzionale prevede, in linea di principio, l’esclusività della prestazione lavorativa (a mente dell’art. 98, I comma, Cost.: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.”). Peraltro detto principio conosce delle significative eccezioni, come emerge dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 che, al primo comma, enuncia le ipotesi per le quali sussiste l’incompatibilità assoluta del dipendente pubblico, rinviando nel concreto alle ipotesi previste dagli artt. 60 e ss. D.P.R. n. 3/1957 (esercizio del commercio, industria, libera professione, incarichi presso privati, ecc...). Dal suddetto quadro normativo si ricava che, se intende svolgere altri incarichi retribuiti, il pubblico dipendente deve richiedere l'autorizzazione per consentire di verificare la sussistenza, anche potenziale, di conflitti d'interesse. Per alcune tipologie di attività lavorative parallele, ed in particolare per le professioni che non si possono considerare incarichi a tempo determinato, ma attività strutturate e continuative, vale il divieto assoluto, sanzionato con la decadenza dall'impiego previa diffida a cessare la situazione d'incompatibilità (art. 63 D.P.R. n. 3/1957). E', quindi, incompatibile, in costanza di rapporto d'impiego pubblico, l'esercizio della attività di promotore finanziario, in quanto trattasi di attività imprenditoriale assoggettabile alle procedure fallimentari. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr Corte di Cassazione Sent. m. 18135/2002) è sufficiente, ai fini dell'assunzione della qualità d'imprenditore del promotore finanziario, l'esercizio della professione mediante una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio, con conseguente inquadramento nelle attività ausiliare ex art. 2195 n. 5 c.c., e che costituisce, a tutti gli effetti, un’impresa commerciale assoggettabile alle procedure fallimentari. La connotazione spiccatamente imprenditoriale dell'attività di promotore finanziario in contemporanea con l'attività di docente consente di inquadrare la fattispecie al di fuori del perimetro delle attività compatibili con il pubblico impiego previa autorizzazione (tra cui rientrano, ad esempio, gli incarichi presso altra pubblica amministrazione o la partecipazione a società semplici), e rientra, di fatto, nell'ambito delle attività assolutamente incompatibili con il pubblico impiego (art. 60 D.P.R. n. 3/1957). ( La Corte dei Conti non ha aderito alla tesi difensiva dell'inquadramento dell'attività di promotore finanziario nell'ambito delle professioni intellettuali, atteso che elemento caratterizzante dell'attività è proprio l'autonoma organizzazione del lavoro, con il mantenimento del rischio d'impresa. Inoltre, l'istituzione dell'albo dei consulenti finanziari, istituito con la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) non influisce sulla fattispecie in questione, trattandosi di contestazioni della Procura Contabile, nei confronti di un docente di istituto secondario di secondo grado, per condotte precedenti a tale data. E' stata ravvisata la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, atteso che l'evidente natura imprenditoriale dell'attività di promotore finanziario, connessa al rischio d'impresa che da questa inevitabilmente deriva, avrebbe dovuto indurre il docente ad attivarsi per verificare l'effettiva liceità della particolare situazione lavorativa in cui si trovava ad operare. Inoltre, ad avviso della Corte, le richieste di autorizzazione presentate al Dirigente Scolastico di riferimento non attenuano l'elemento soggettivo della colpa grave, in considerazione della palese violazione delle disposizioni normative che il docente convenuto, in quanto pubblico dipendente, avrebbe avuto il dovere di conoscere).
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#promotore #attività #autorizzazione #impiego #professione #incarico #convenuto #retribuire #euro
n° 421
Area: Normativa
1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;
[c) i membri di cui alle lettere a) e b), nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso] (2) .
1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso (3) .
[2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.] (4)
[3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.] (4)
4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.
[5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.] (4)
(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(2) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(3) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(4) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#valutazione del personale#ispettore #professare #sesso #danza #liceo
n° 420
Area: Normativa
1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).
2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni (4) .
2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .
[3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)
[4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)
[5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)
6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;
b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;
c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione;
e) la valutazione delle prove e dei titoli;
f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;
g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .
7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .
7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .
(1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(8) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.
(10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice
Comunicazione MIUR inerente la revisione degli schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche.
I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole
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#schema #conte #bilancio #conto #piano #allegato #istituzione #destinazione #prot #contenere
Chiarimenti MIUR inerenti la pubblicazione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo.
Il MIUR, con la nota prot. n. 8861 del 5 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo delle funzionalità del sistema informativo per la pubblicazione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo.
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#prenotare #popolare
Area Tematica: Personale docente
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Personale/docenti: incarichi
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