Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/assenze: malattia
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DOCENTE LAVORATORE FRAGILE
Il DPCM n. 105 del 23/07/2021, ha modificato l’art. 26 del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020, modificando le categorie che possono essere riconosciuti come lavoratori fragili, che sono, se ho ben interpretato la norma:
• I lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art 3, c. 3 della L 104/92)
• I lavoratori che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate.
Quesiti:
1. Viene a mancare, quindi la condizione di fragilità per coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata da organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita?
2. Quali sono gli organi medico-legali a cui si fa riferimento? Un medico di base e un medico specialista rientra in tale categoria?
3. Un docente con terapia salvavita in corso (senza certificazione di disabilità Legge n.104/92), che a parere del medico di base non può svolgere attività didattica in presenza, avrà un periodo di congedo per malattia che rientra nel comporto?
4. Un docente che ha goduto nell’a.s. 2020/2021 del riconoscimento di condizione di fragilità attestato dal medico competente sulla base della certificazione di immunodepressione da parte di un medico specialista, che l’anno scorso non ha prestato servizio, con assenza equiparata a ricovero ospedaliero, ma che ora risulta regolarmente vaccinato, deve tornare a svolgere regolare attività didattica in presenza?
5. Qualora richieda sorveglianza sanitaria eccezionale può ricevere dal medico competente attestazione di fragilità con inidoneità all’insegnamento?
6. Un docente inidoneo al servizio in presenza può essere legittimamente sostituito con assunzione di un docente a TD?
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