Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: graduatorie
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Gent.le Redazione di Italiascuola,
si richiede parere riguardo la possibilità dei docenti di lasciare una supplenza breve e saltuaria per una FINO al termine delle attività didattiche o annuale al 31.08, conferite e proposte entrambe da graduatoria di istituto.
La circolare ministeriale 25089 del 06.08.2021 scrive testualmente:
“Occorre ricordare che, come disposto dall’art. 14, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 60/2020, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale”.
L’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 all’art. 14, comma 2, come sopra richiamato dalla Circolare Ministeriale 25089 del 06/08/2021, scrive testualmente:
“il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”
e la stessa Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2021 all’art. 2, comma 4 lettera a e b scrive testualmente: "In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario".
Sulla base delle norme sinora citate il/la docente abbia facoltà di lasciare la supplenza breve per un’altra al 30.06 o al 31.08 anche se questa venisse offerta da graduatoria di istituto. Non mi pare ci sia alcun riferimento circa la possibilità di lasciare solo per la GAE o GPS, considerato che il riferimento all’art. 14 dell’ordinanza ministeriale, rimanda solo all’art. 2 comma 4 lettere a) e b) della stessa.
Inoltra l’art. 5 della O.M 60/2020 dispone che “In caso di esaurimento o incapienza della GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto”.
Quindi a parere dello scrivente la supplenza fino al termine delle attività didattiche e quelle fino al 31.08 possono essere conferite anche da Graduatoria di Istituto.
Pertanto si richiede parere se si possa lasciare una supplenza breve per una fino al termine delle attività didattiche o al 31.08 conferite entrambe da graduatoria di Istituto.
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