Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 01/10/2021
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  • C.S. positivo al Covid che differisce la presa di servizio: chiarimenti sulla decorrenza economica del contratto...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: collaboratori scolastici

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    #pbb #differire #giustificare #decorrenza #differimento #motivo #nomina #collaboratrice #coincidere #decade #casistica

    Domanda

    Gentile Redazione, una collaboratrice scolastica viene nominata in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021. La dipendente è positiva al Covid-19 e si negativizza a fine mese, prendendo effettivo servizio il 27/09 u.s.
    Trattandosi di personale a tempo indeterminato, sono a chiedere se la decorrenza economica del contratto sia dal 27 settembre - data dell'effettiva presa di servizio - o se, invece, la si debba far coincidere con quella giuridica dell'1/09, come suggerito dall'UST.

    Risposta

    Gentile utente,
    il collaboratore nel corso delle assunzioni 2021/22, prenderà servizio il 1° settembre presso la scuola che gli è stata assegnata. Occorre presentarsi di persona, altrimenti la conseguenza è la perdita dell’impiego.
    Ma sono previste eccezioni per casi particolari, in cui è possibile richiedere il differimento della presa di servizio per giustificato motivo. In tal caso, sarà differita anche la decorrenza economica. L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato anche dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che:
    “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
    Il differimento della presa di servizio avviene in casi particolari, per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del lavoratore.

    Qualora il dipendente intenda differire la presa di servizio dietro giustificato motivo (malattia, infortunio ed altre casistiche contemplate dalla normativa vigente), il tempo che intercorre tra il giorno stabilito anteriormente per la presa di servizio e quello di effettiva presa di servizio non potrà essere considerato valido ai fini economici: tuttavia, sarà ugualmente considerato dal punto di vista giuridico.

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    Approfondimenti

    Sentenza 12/02/2015 n° 2795
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Lavoro
  • Anche nel rapporto di impiego pubblico privatizzato l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Tuttavia, nel sistema scolastico, tale principio va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica e di razionalizzazione del servizio, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. (Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto inefficaci le dimissioni di un collaboratore scolastico, presentate in data 26 marzo 2006 e a decorrere dal giorno successivo, essendo tardive con riferimento ai termini previsti dal D.M. 18 novembre 2005, n. 87 per poter essere accettate dalla data richiesta dal dimissionario e per l'A.S. 2006-2007, restando suscettibili di efficacia per la prima successiva data utile del 1° settembre 2007).

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    #personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza#dimissionario #cavarzere #ghinoy #riunito

    Ordinanza 18/07/2017
    Area: Giurisprudenza

  • Ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo del personale docente: rinvio pregiudiziale alla CGUE - Tribunale TRENTO - Lavoro
  • L’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 , al punto 1 prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Al successivo punto 4 viene previsto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Si tratta, quindi, di accertare – al fine di stabilire se trovi applicazione il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro in ordine al computo dell’anzianità di servizio – se il docente durante gli anni di servizio a tempo determinato e il docente comparabile durante il corrispondente periodo a tempo indeterminato svolgano lavori della stessa natura, nelle medesime condizioni di formazione. Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente rinviata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione concernente l’ interpretazione della clausola 4 punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in merito ai seguenti punti: 1)se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2)se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione sia della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, che in ragione dell’ obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico. (Nel caso di specie il Tribunale di Trento, stante il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, ha sospeso il giudizio con il quale una docente, assunta a tempo indeterminato dalla Provincia Autonoma di Trento, aveva richiesto il diritto al computo per intero – ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (cd. “ricostruzione della carriera”) – dei periodi di servizio da lei precedentemente compiuti presso il medesimo ente in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato).

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#tempo #anzianità #servizio #determinare #accordo #lavoratore #clausola #fine #ruolo #computo

    n° 420
    Area: Normativa

  • Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive (1) (2) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).

    2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

    a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

    b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni  (4) .

    2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

    a) laurea magistrale;

    b) laurea specialistica;

    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

    d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

    e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .

    [3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)

    [4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)

    [5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)

    6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .

    7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

    a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

    b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

    c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

    d) la valutazione della eventuale preselezione;

    e) la valutazione delle prove e dei titoli;

    f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

    g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .

    7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .

    7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .

    (1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (8) Comma sostituito  dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

    (10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice

    n° 436
    Area: Normativa

  • Nomina ed assegnazione della sede - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.

    2.  Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

    3.  Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.

    4.  Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

    5.  Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale ha seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

     

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    #personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente#cattedra #graduatoria #rinuncia #proroga
    SCOPRILI TUTTI
    Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017: proroga termini

    Comunicazione MIUR inerente la proroga della presentazione delle domande di cessazione dal servizio.
    Il MIUR ha comunicato che le funzioni web POLIS “istanze on line” saranno rese disponibili fino al 13 febbraio

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    #carattere #news #fontface
    Chiarimenti sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2016

    Chiarimenti MIUR relativi alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola dal 1° settembre 2016.
    Il MIUR, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per il 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cessazioni dal servizio del personale della Scuola

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    #plafond
    Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2014

    Comunicazione MIUR inerente le disposizioni per le cessazioni dal servizio.
    Il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 23 dicembre 2013 n. 1058, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2014

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    #char #indent #spaziatura
    Ulteriori indicazioni sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013

    Ulteriori indicazioni MIUR sulle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2013.
    Il MIUR con la Nota n. 339 del 07/02/2013 ha comunicato che sono in corso le attività di aggiornamento delle funzioni SIDI nell'area "Personale Comparto Scuola - Gestione Cessazioni" per la convalida delle domande pervenute tramite le "Istanze on-line"

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    #carattere #cessazione #news #domanda
    Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2015: le indicazioni operative del MIUR

    Comunicazioni MIUR inerenti le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2015.
    Il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 886 del 1° dicembre 2014, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2015

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    #guadagno #recesso #pensionamento #accoglimento
    Cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2013. Indicazioni operative

    Comunicazione MIUR sulle cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2013.
    Con la circolare 20 dicembre 2012 n. 98 il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 20 dicembre 2012 n. 97, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013.

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    #carattere #cessazione #domanda #news #servizio
    Cessazioni dal servizio del personale Scuola dal 1 settembre 2015

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola dal 1 settembre 2015.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sul collocamento a riposo dal 1 settembre 2015 di tutto il personale del comparto scuola e trattamento di quiescenza

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    Legge di Bilancio 2017: chiarimenti sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017

    Ulteriori chiarimenti MIUR inerenti le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017.
    Il MIUR, a seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle cessazioni del personale scolastico

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    #carattere #news #fontface
    Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019: domande entro il 12 dicembre 2019

    Comunicazione MIUR/INPS inerente le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019.
    Il 12 dicembre 2018 scade il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio

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    #cessazione #settembre #servizio #domanda #istanza #personale #polis #dicembre #ritirare #circolare
    Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014 - Chiarimenti

    Chiarimenti MIUR inerenti le istanze di cessazione del personale scolastico.
    Il MIUR fornisce precisazioni sui requisiti anagrafici e contributivi utili per la presentazione delle istanze di cessazione del personale scolastico e della domanda di pensione

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    #char #indent #spaziatura
    Cessazioni dal 1° settembre 2018: nuove funzioni SIDI per la gestione e l'invio ad INPS dei servizi preruolo del personale scolastico

    Chiarimenti inerenti le nuove funzioni SIDI per l’invio ad INPS dei servizi preruolo del personale scolastico.
    L'INPS ha fornito le indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative propedeutiche al pensionamento del personale del comparto scuola dal 1° settembre 2018

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    #carattere #posizione #inps
    Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2014. Inoltro istanze POLIS

    Comunicazione MIUR relativa alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2014.
    Il MIUR ha comunicato che è disponibile per il personale DS, docente, educativo ed ATA di ruolo, gli insegnanti di religione, la procedura web POLIS "istanze on line" per l'inoltro delle domande di cessazione

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    #char #indent #spaziatura
    Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2018: domande entro il 20 dicembre 2017

    Chiarimenti operativi MIUR per l’attuazione del D.M. prot. n. 919 del 23/11/2017 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2018.
    È fissato al 20 dicembre 2017 il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ovvero per raggiungere il minimo contributivo

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    #carattere #cessazione #news
    Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2016 - Inoltro istanze POLIS "Opzione donna"

    Comunicazione MIUR relativa all'inoltro delle istanze POLIS "Opzione donna" per le cessazioni dal servizio.
    Il MIUR ha comunicato che è disponibile l'istanza POLIS per la presentazione della domanda di cessazione "Opzione donna"

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    #carattere #news #fontface
    Indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017 del personale scuola

    Comunicazione MIUR inerente le domande di cessazione dal servizio del personale della scuola.
    Il MIUR ha fornito le indicazioni operative sull'attuazione del D.M. n. 941 del 1° dicembre 2016 recante disposizioni sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017

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    #carattere #cessazione #domanda
    Prima e seconda posizione economica personale A.T.A. blocco erogazione beneficio economico con decorrenza 1° settembre 2011 e annualità successive. Ulteriori chiarimenti

    Ulteriori chiarimenti MEF inerenti la rima e seconda posizione economica personale A.T.A.
    Il MEF NoiPa ha comunicato che sono in corso di attuazione una serie di interventi nei confronti del personale A.T.A. del comparto scuola

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    Ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

    Integrazione della trattazione sulla Riforma delle pensioni e sul pagamento dell’indennità di fine servizio o rapporto relativamente presenti alle pagine 661 e ss. alle pagine 711 e ss. del libro.
    L'INPS ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

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    #dimettere
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Personale docente: nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20

    Comunicazione MIUR inerente le nomine in ruolo del personale docente per l’A.S. 2019/20.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle nomine in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20

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    #nomina #ruolo #prospetto #disponibilità #luglio #esubero #contingente #anno #operazione #mobilità
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 01/10/2021
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  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: collaboratori scolastici

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    #pbb #differire #giustificare #decorrenza #differimento #motivo #nomina #collaboratrice #coincidere #decade #casistica

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