Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 08/10/2021
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  • Un docente chiede il rimborso delle spese sostenute per effettuare i tamponi necessari all'ottenimento della certificazione verde...
  • Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
    Argomenti: Trattamento economico: rimborso spese vive

    KEYWORDS

    #pbb #tampone #fragilità #raccordo #protocollo #commissario #sicurezza #misura #risorsa #ministero #rischio

    Domanda

    Un docente del nostro istituto chiede il rimborso spese sostenute per prevenzione rischio biologico, ovvero i tamponi effettuati per l'ottenimento della certificazione verde. Preciso che il docente non si trova in condizione di fragilità.
    Il docente ritiene a sua giustificazione che il D.Lgs. 81/08 affermi che che sia il datore di lavoro a farsi carico degli oneri per garantire la salute e sicurezza nei luogo di lavoro ed in particolare nell’art. 15 “Misure generali di tutela” comma 2
    “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
    Tuttavia il Protocollo di sicurezza per l'a.s. 2021 2022 prescrive che le risorse erogate dal MIUR per affrontare l'emergenza sanitaria possono essere destinate a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica.

    Si chiede se la richiesta presentata dal docente abbia un fondamento di legittimità, considerati i doveri del Dirigente scolastico in veste di datore di lavoro per gli adempimenti relativi alla Sicurezza.

    La Dirigente scolastica

    Risposta

    Si premette che l’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure generali di tutela dei lavoratori in riferimento ai rischi valutati dal datore di lavoro nel Documento di valutazione dei rischi, compresi i rischi biologici riferiti allo specifico ambiente lavorativo. A titolo di mero esempio, se tra le misure previste nel DVR ci fosse quella reclamata dal lavoratore, allora non ci sarebbe dubbio che l’onere di assicurare l’attuazione delle misura incomberebbe sul datore di lavoro. Ma la fattispecie del caso pare diversa e sembra rimandare ad una previsione contenuta nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e da alcune organizzazioni sindacali del comparto e dell’area istruzione e ricerca il 14 agosto 2021. Alle pagg. 4-5 del Protocollo si prevede, infatti, che “il Ministero, inoltre, provvederà a: […] fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario straordinario e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l’impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate”. Il senso di questo passaggio è stato decisamente precisato dalla Nota del Ministero dell’Istruzione del 18 agosto 2021, n. 900, in cui si sottolinea che parte delle risorse rese disponibili dal Ministero stesso “può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”). Sul punto seguirà, in raccordo con il Commissario straordinario, la trasmissione dello schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d’intesa con il Ministero della salute, anche attraverso l’individuazione di procedure semplificate”. Nella Nota si conclude che “le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l’effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche. In questa prospettiva, la misura prevista nel Protocollo risulta un efficace strumento per il superamento dell’emergenza sanitaria che si integra con le altre misure previste dal piano di screening della popolazione scolastica che il Commissario straordinario attuerà ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 111/2021. Per questa ragione nel Protocollo è previsto come necessario un raccordo a livello nazionale con la struttura del Commissario straordinario”.
    Pertanto, è di tutta evidenza che la previsione sulle spese per i tamponi é da attuare esclusivamente nei limiti espressi dalla Nota ministeriale 900/2021 (“personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica”); misura che tra l'altro potrà essere realizzata previo “raccordo a livello nazionale con la struttura del Commissario straordinario”, raccordo che ad oggi non risulta essere stato ancora messo in essere.

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    Approfondimenti

    Sentenza 28/07/2008 n° 20521
    Area: Giurisprudenza

  • Controversie attinenti il rapporto di lavoro del docente: la legittimazione passiva resta al Ministero, nonostante l'autonomia e la personalità giuridica riconosciute ai singoli istituti scolastici - Corte di Cassazione - Lavoro
  • L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi ed il riconoscimento in capo agli stessi della personalità giuridica per effetto dell’art. 21 l. 59/1997 e dei successivi decreti attuativi, ha valenza prevalentemente organizzativa e didattica. Ciò significa che il personale docente degli istituti statali continua a trovarsi in rapporto organico con l’Amministrazione centrale, con la conseguenza che il rapporto di lavoro sorge non con il singolo istituto, ma con il Ministero cui sono riservate, infatti, le funzioni relative al reclutamento del personale. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto diritti del docente, di sicuro rilievo anche costituzionale, riconosciuti dalla specifica normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, interessando profili correlati alla carriera, deve essere instaurata nei confronti del soggetto (Ministero) che, avendo provveduto al reclutamento, ha la qualità di datore di lavoro, trattandosi di diritti che, se esistenti, possono essere esercitati dal docente qualunque sia l'istituzione scolastica dove egli esplichi le sue funzioni. In siffatte controversie, quindi, va affermato il difetto di legittimazione passiva del singolo istituto scolastico.

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    #personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#personale docente#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#controversia #legittimazione #riconoscere #personalità #carriera #congedo #dpr #corte #esplicare #curcuruto

    Sentenza 13/04/2010 n° 4958
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. SICILIA - PALERMO - Sezione Prima
  • E' nullo, perchè emesso da un'autorità amministrativa priva già in astratto di competenza, il provvedimento con cui il Comune ha ordinato di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole e negli uffici pubblici del Comune, prevedendo una sanzione amminsitrativa nei confronti dei trasgressori, consdierato che l'art. 119 (e tabella C allegata) R.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e l'art. 118 R.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), si limitano ad includere il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, la cui fornitura è carico del Comune, con un connesso onere di natura finanziaria, ma senza che tali disposizioni attribuiscano , a tale amministrazione, un potere di organizzazione delle istituzioni scolastiche, o di disciplina dei locali ove le stesse risultano allocate. Nè tale potere è attribuito dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" o dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", che attribuiscono ai Sindaci poteri relativi all'organizzazione ed alla gestione delle istituzioni statali ricadenti sul territorio comunale, che vanno causalmente sussunti nell'ambito della finalità di protezione della sicurezza urbana, o dal Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco", atto amministrativo recante direttive ai sindaci in materia di politiche di sicurezza urbana, nell'ambito delle competenze agli stessi già attribuite da leggi vigenti.

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    #edilizia e arredi scolastici#tipizzare #disputa #collimare

    n° 485
    Area: Normativa

  • Personale docente - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero [per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo]. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. (1)

    2.  Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

    3.  Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. (1)

    [4.  Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.] (2)

    5.  Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini [e negli stessi limiti] precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università. (1)

    6.  I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

    7.  Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

    (1) Comma modificato dal D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023.

    (2) Comma abrogato dal D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023.

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    #personale docente#scuola #prestare #docente #ruolo #riconoscere #servizio #educandato #qualità #fine #sussidiare

    n° 6
    Area: Normativa

  • Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81
  • 1.  Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
    a)  un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
    b)  un rappresentante del Ministero della salute;
    c)  un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    d)  un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    e)  un rappresentante del Ministero dell'interno;
    f)  un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
    g)  sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    h)  sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
    i)  sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
    l)  tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
    m)  un rappresentante dell'ANMIL.
    2.  Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
    3.  All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
    4.  La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
    5.  I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
    6.  Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.
    7.  Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
    8.  La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
    a)  esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
    b)  esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;
    c)  definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;
    d)  validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    e)  redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
    f)  elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;
    g)  elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
    h)  valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
    i)  valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
    i-bis)  redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
    l)  promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
    m)  indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;
    m-bis)  elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
    m-ter)  elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’ articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
    m-quater)  elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.
     

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    #sicurezza sul lavoro (in generale)#cee #monitorare #problematica #formatore #ibis #rielaborare #rielaborazione #validare #convocazione #perfezionamento
    SCOPRILI TUTTI
    Sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornamento del formatore-docente

    Chiarimenti del Ministero del Lavoro relativi all'aggiornamento del formatore-docente.
    Il Ministero del Lavoro ha fornito un parere in merito al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

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    #aggiornamento #sicurezza #qualificazione #formatore #luogo #convegno #docenza #seminario #salute #organizzare
    Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

    Chiarimenti del Ministero del Lavoro inerenti i criteri di qualificazioni dei docenti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
    Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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    #carattere #news #fontface
    Rilascio del DURC alla luce delle recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa - I chiarimenti del Ministero del Lavoro

    Conferma di quanto presente a pagina 1032 del libro.
    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica dei presupposti e delle modalità di rilascio del DURC

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    #scia
    Elezioni degli organi collegiali: istruzioni operative a livello di istituzione scolastica A.S. 2015/2016

    Conferme MIUR in merito alle istruzioni operative relative alle elezioni degli organi collegiali per l'A.S.2015/16.
    Il MIUR ha confermato, anche per l'A.S. 2015/2016, le istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica

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    #datare
    Misure e limiti per il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero Decreto Ministero affari esteri 23 marzo 2011

    Integrazione all'argomento trattato a pagina 199 del libro.
    Il Ministero degli Affari Esteri (MAE), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha emanato il decreto sulle nuove norme per il trattamento economico per il personale delle pubbliche amministrazioni inviato in missione all'estero

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    #taxi #lusso #cina #corea #aeroporto #tratta #andata #corre #pia #sierra
    Convalida da parte delle istituzioni scolastiche dei docenti Animatori digitali e dei docenti del Team per l'Innovazione

    Comunicazione MIUR inerente la convalida sul portale SIDI dei docenti Animatori digitali e costituenti il Team per l'innovazione.
    Il MIUR ha fornito indicazioni ai Dirigenti Scolastici per convalidare sul portale SIDI i docenti Animatori digitali e i docenti costituenti il Team per l'innovazione

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    #snodo
    Buona Scuola: proposte di assunzione del personale docente relative alla fase B

    Comunicazione MIUR inerente le proposte di assunzione del persoanle docente relative alla fase B del piano straordinario.
    Il MIUR ha comunicato che le proposte di assunzione relative alla fase B del piano straordinario previsto dalla Buona Scuola verranno effettuate alle ore 00.01 del giorno 2 settembre 2015 attraverso il sistema informativo Istanze OnLine

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    #espungere #accettazione #esaurimento #serie #avvalersi #partecipare
    Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente: gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. del DPCM sul pagamento delle supplenze brevi.
    Pubblicato il DPCM 31/08/2016, con il quale sono state disciplinate le procedure per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale supplente breve

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    #carattere #news #fontface
    Ulteriori precisazioni sui corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero

    Ulteriori chiarimenti MIUR inerenti i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.
    Il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero

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    #dgper #ooss #char
    Assegnazione della sede provvisoria per l’inquadramento nei ruoli ATA del personale docente parzialmente inidoneo per motivi di salute


    Il MIUR, con la nota n. 2359 del 29 marzo 2012 ha fornito le indicazioni operative in merito all'assegnazione della sede provvisoria per l'inquadramento nei ruoli ATA del personale docente parzialmente inidoneo per motivi di salute

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    Personale docente: nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20

    Comunicazione MIUR inerente le nomine in ruolo del personale docente per l’A.S. 2019/20.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle nomine in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20

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    #nomina #ruolo #prospetto #disponibilità #luglio #esubero #contingente #anno #operazione #mobilità
    Comandi dei Dirigenti Scolastici e del personale docente per l'A.S. 2017/2018

    Comunicazione MIUR relativa alla disciplina dei comandi del personale scolastico.
    Il MIUR ha comunicato che con l'avvio dell'anno scolastico 2017/18 trova definitiva applicazione la nuova disciplina dei comandi del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia

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    #carattere #comando #news
    Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017

    Comunicazione MIUR inerente le graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017.
    Il MIUR ha trasmetto il D.M. n. 495/2016 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017

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    #carattere #news #esaurimento
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    Data di pubblicazione: 08/10/2021
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  • Un docente chiede il rimborso delle spese sostenute per effettuare i tamponi necessari all'ottenimento della certificazione verde...
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