Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 22/11/2021
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  • Un dipendente si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico per un infortunio subito anni fa a scuola: quali sono gli adempimenti della scuola?
  • Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
    Argomenti: Personale: infortuni

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    #pbb #infortunio #inail #denuncia #riapertura #medico #certificato #ginocchio #datore #chirurgo #trasmettere

    Domanda

    Riapertura infortunio. Un collaboratore scolastico ha subito infortunio nel 2015 per una caduta dalle scale; ora deve subire un intervento al ginocchio e il medico chirurgo dovrà certificare che questo intervento è conseguenza di quell'infortunio; oltre la pratica che lui dovrà seguire con l'INAIL, quali sono gli obblighi del datore di lavoro in questo caso in merito a denuncia/comunicazione obbligatoria infortuni?

    Risposta

    Secondo l'interpretazione costante e pacifica dell'INAIL (Note INAIL 688 del 5 maggio 2021, n. 3159 del 17 marzo 2021 e circolare n. 24 del 9 settembre 2021) l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.
    La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale
    Se non c'è il certificato di infortunio l’INAIL deve istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’INPS, nei casi in cui
    emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le sedi dell’INAIL sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Il termine di due giorni in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.

    Quindi, fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede INAIL), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

    Il Ministero della Salute, con la Nota n. 7348 del 17 marzo 2016, ha ricordato che dal 22 marzo 2016 qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'INAIL.

    Il Ministero ha chiarito che:

    - il generico riferimento a "qualunque medico", contenuto nella disposizione di cui all'art. 53 del DPR 1124/1965 (come riformato dal D.Lgs. n. 151 del 2015), non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio;

    - il riferimento a "qualunque medico" è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

    Pertanto, sul presupposto che l'infortunio era stato chiuso, per la riapertura dell'infortunio occorre il relativo certificato di infortunio secondo le indicazioni di cui sopra.
    In questo caso la scuola trasmetterà la denuncia di riapertura all'INAIL nei termini e nelle modalità di legge e tratterà l'assenza ai sensi dell'art. 20 CCNL 2007, fermo restando che l'INAIL a seguito di istruttoria potrebbe successivamente disconoscere l'evento come infortunio.
    Allorchè avvenisse detto disconoscimento la scuola procederà con gli adempimenti di conseguenza con la rettifica dell'assenza da infortunio a malattia.

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    Approfondimenti

    Sentenza 24/11/2016 n° 24027
    Area: Giurisprudenza

  • Malattia e calcolo del periodo di comporto - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Nel periodo di comporto devono essere computati anche i giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, sussistendo una presunzione di continuità dell'episodio morboso. Detta presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia, nella diversa ipotesi, di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all'ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì). La prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, atteso che solo il ritorno in servizio rileva come causa di cessazione della sospensione del rapporto, con la conseguenza che i soli giorni che il lavoratore può legittimamente richiedere che non siano conteggiati nel periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#covidien #morano #nicotera #astone #riformulazione #ammirare #vallare #ammonizione

    Sentenza 21/03/2017 n° 220
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. MARCHE - Sezione Prima
  • La circolare del Collegio dei docenti, che circoscrive le deroghe al limite di assenze normativamente previsto, quanto ai motivi di salute, a casi di eccezionale gravità, va interpretata nel senso di ritenere giustificate le assenze per qualsiasi sindrome o patologia che impedisca allo studente di presenziare alle lezioni, ove accompagnata da idonea certificazione medica. L’eccessivo numero di assenze non può essere valutato in maniera troppo rigorosa laddove non abbia inciso sul rendimento dello studente, in quanto una bocciatura motivata solo sul numero di assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un soggetto che dal punto di vista dell’apprendimento sarebbe idoneo al passaggio alla classe successiva. In tale contesto una bocciatura avrebbe richiesto, dunque, una motivazione rafforzata. (Nel caso di specie erano state ritenute non giustificate, con conseguente non ammissione allo scrutinio finale, le assenze di uno studente a seguito di un incidente sportivo, ancorchè la patologia fosse stata certificata dalla struttura medica, in quanto la circolare del Collegio dei docenti limitava le ipotesi di deroga ai periodi di degenza in ospedale e all’eventuale convalescenza documentata, alle cure programmate, alle terapie salva-vita e alle malattie infettive. Il Giudice Amministrativo ha rigettato, invece, la richiesta di risarcimento del ricorrente per mancanza del requisito soggettivo della colpa, avendo il Consiglio di classe pedissequamente e letteralmente applicato la circolare del Collegio dei docenti, e dell’elemento oggettivo, avendo lo studente ottenuto l’iscrizione con riserva alla classe successiva, ancorchè in altro istituto scolastico.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#convalescenza #presenziare #degenza #sindrome #assentare #fano #severità #rideterminarsi #perseverare #montoneri

    n° 18
    Area: Normativa

  • Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81
  • 1.  Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
    a)  nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
    b)  designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
    c)  nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
    d)  fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
    e)  prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    f)  richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
    g)  inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
    g-bis)  nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
    h)  adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    i)  informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    l)  adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
    m)  astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
    n)  consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
    o)  consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
    p)  elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
    q)  prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
    r)  comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’ articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    s)  consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
    t)  adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
    u)  nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
    v)  nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
    z)  aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
    aa)  comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
    bb)  vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
    1-bis.  L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’ articolo 8, comma 4.
    2.  Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
    a)  la natura dei rischi;
    b)  l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
    c)  la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    d)  i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
    e)  i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
    3.  Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
    3-bis.  Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
     

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    #sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#ipsema #inail #perdurare #fotografia #tessera #lotta #denuncia #adempiere #ricezione

    n° 219
    Area: Normativa

  • Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente - Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81
  • 1.  Il datore di lavoro è punito:
    a)  con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740  a 7.014,40  euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, e 216;
    b)  con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192 a 4.384 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, comma 5.
    2.  Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a)  con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192 a 4.384  euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2, e 217, comma 1;
    b)  con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 822 a euro 4.384  per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e 3.
     

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    #sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#comma #ammenda #arresto #euro #mese #violazione #datore #dirigente #lavoro #punire
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 33

    Indicazioni sulla nuova denuncia di infortunio in via telematica

    Nota 22 gennaio 2013, n. 725

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    #infortunio #denuncia #inail #lavoro #datore #comunicazione #sinp #via #evento #fine

    Pagina: 1174

    PARTE QUARTA

    Infortuni   Gestione degli infortuni negli Istituti scolastici Nell'ip...

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    #cruscotto #prognosticati #accaduto #accompagnatore #carteggio #qualificata #wwwinailit #silicosi #asbestosi #gioventù
    Monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro - A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR relativo al monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
    Il MIUR ha comunicato che a partire dal 15 luglio 2016, sul portale SIDI Area Alunni - Gestione Alunni, è disponibile la nuova funzione "Alternanza scuola lavoro" per il monitoraggio dei percorsi attivati

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    #carattere #alternanza #news
    Infortuni sul lavoro di almeno un giorno: l'obbligo di comunicazione all'INAIL scatta dal 12 aprile 2017

    Comunicazione inerente la tempistica di comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro di almeno un giorno.
    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 183/2016 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

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    #carattere #news #fontface
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    Data di pubblicazione: 22/11/2021
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  • Un dipendente si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico per un infortunio subito anni fa a scuola: quali sono gli adempimenti della scuola?
  • Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
    Argomenti: Personale: infortuni

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    #pbb #infortunio #inail #denuncia #riapertura #medico #certificato #ginocchio #datore #chirurgo #trasmettere

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