Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 20/12/2021
  • Una ex dipendente presenta, successivamente alla cessazione dal servizio, un'istanza di pensione di inabilità...
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale: risoluzione rapporto e pensioni

    KEYWORDS

    #inabilità #exdipendente #pensione #visita #dipendente #accertamento #inviare #commissione #istanza #pensionamento

    Domanda

    Una ex dipendente, collaboratrice scolastica, il cui rapporto di lavoro è cessato in data XX/09/2020 per raggiungimento limite massimo di assenze per malattia nel periodo di comporto ai sensi dell’art. 17, comma 1, del CCNL 2006-2009, ha inviato alla scuola in data XX/11/2021 un'istanza per richiedere alla Dirigente Scolastica di sottoporla a visita medico-collegiale ai fini della valutazione dei requisiti per il pensionamento anticipato per inabilità ai sensi dell’art. 3, comma 12, Legge n. 335/1995 ritenendo che la certificazione medica da lei allegata (datata marzo 2021) attesti che alla data del XX/09/2020 si trovasse nelle condizioni previste dall’art 3 comma 12 della legge 335/1995 avendo quindi diritto al pensionamento anticipato per inabilità assoluta.

    La ex-dipendente, aveva rivolto la stessa istanza di cui sopra all’INPS ufficio pensioni gestione pubblica che le ha risposto che l’accertamento sanitario della inabilità assoluta e permanente compete all’ente datore di lavoro che potrà valutare di richiedere convocazione a visita medico collegiale per l’accertamento del requisito alla data del XX/09/2020, ultimo giorno del rapporto di lavoro della Sig.ra presso l’amministrazione ed adottare conseguentemente nuova delibera di collocamento a riposo.

    Si fa quindi richiesta di un parere legale (non avendo trovato riferimenti normativi) sulla risposta dell’INPS secondo la quale sarebbe a carico del datore di lavoro inviare a visita medico collegiale la ex dipendente seppur cessata per raggiungimento limite massimo di assenze per malattia nel periodo di comporto ai sensi dell’art. 17 comma 1 del CCNL 2006-2009 e già 2 volte precedentemente inviata a visita medico collegiale nel 2018 e nel 2019 in occasione di precedenti superamenti del limite massimo di assenze per malattia nel triennio.
    La commissione medica l'aveva ritenuta "Non idonea permanentemente al servizio in modo relativo: controindicate attività, mansioni, servizi dell'inquadramento professionale che comportino la movimentazione manuale carichi e l'assistenza diretta agli alunni" per cui la ex-dipendente aveva stipulato con la scuola nel 2018 un contratto a mansioni ridotte come indicato dal medico competente.
    E' possibile inviare ora a distanza di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro a visita medico collegiale la ex-dipendente richiedente?

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