Area Tematica: Personale docente
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Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti
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Una docente non vaccinata è in malattia da poco prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale. Il Dirigente Scolastico ha provveduto a inviare raccomandata A/R per comunicarle l'obbligo da regolarizzare. La docente non ritira la raccomandata che risulta in consegna dal 21 dicembre. Come deve procedere il Dirigente? Esiste un termine entro cui la raccomandata risulti consegnata? O è necessario mettere in atto altre modalità.
Qualora si effettui una notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, essa si intende perfezionata in ciascuna delle seguenti ipotesi:
1. allorché la raccomandata venga consegnata all’indirizzo del destinatario. Non rileva chi materialmente accusa ricevuta, importa soltanto che la stessa sia stata consegnata a detto indirizzo in virtù del disposto dell’art. 1335 c.c. Secondo quest’ultimo infatti, “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”;
2. allorché la raccomandata, giunta all’indirizzo del destinatario, venga rifiutata, sempre in virtù dell’art. 1335 c.c. A questo riguardo l’art. 40, c. 1, DPR n. 655/1982 recita: “Il destinatario può rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non può aprirle, né prendere notizia del loro contenuto, né apporre sulle corrispondenze medesime annotazioni o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto”;
3. allorché, decorsi trenta giorni dall’inizio della giacenza, questa si ritenga compiuta e la raccomandata venga restituita al mittente, secondo quanto stabilito dall’art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982. Il comma 4 dello stesso articolo precisa inoltre: “Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili.”
Lo stato della raccomandata (consegnata – rifiutata – in giacenza) può essere verificato interrogando le apposite funzionalità presenti sul sito dell’ente che eroga il servizio postale. Per conoscerlo non occorre dunque attendere che l’avviso di ricevimento venga restituito al mittente.
Alla luce di quanto precede, nel caso di specie la notifica si intenderà perfezionata nel momento in cui sarà decorso il termine di trenta giorni dall’inizio della giacenza. Da quella data decorreranno i cinque giorni in cui l'interessato deve produrre “la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1” (art. 4-ter, c. 3, D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021).
Infine, si è consapevoli che, secondo la giurisprudenza, in applicazione dell’art. 1335 c.c. la comunicazione si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui l’ufficio postale rilascia l’avviso di giacenza. Si consiglia tuttavia di attenersi a quanto disposto dall’art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982, in via prudenziale e onde evitare il più possibile contestazioni e incertezze nella gestione di una procedura già di per sé foriera di contenzioso (si pensi al ritiro della raccomandata in data successiva a quella di rilascio dell’avviso di giacenza).
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Decreto 20/09/2017
Area: Giurisprudenza
L’inserimento sui social network di foto del proprio figlio minorenne da parte di un genitore, in violazione degli accordi assunti in giudizio con l'altro genitore, lede il diritto all’immagine e alla riservatezza dei dati personali del minore, integrando la diffusione di tale materiale una interferenza nella vita privata dello stesso, in violazione degli artt. 10 c.c., 4, 7, 8 e 145 d.lgs. 196/2003, 1 e 16 della Convenzione di New York del 20/11/1989 ed 8 del Reg UE 679/2016. Inoltre, tale comportamento può rivelarsi potenzialmente pericoloso nella misura in cui la (incontrollabile) diffusione del materiale on line può raggiungere anche destinatari sconosciuti, interessati ad acquisire le immagini per finalità pedopornografiche. (Nel caso di specie la madre, nell'accordo concluso con l'altro genitore per la regolamentazione dei loro rapporti economici e personali con la prole, si era obbligata a non pubblicare più foto dei figli minori sui social network e a rimuovere quelle già inserite. A fronte della reiterata pubblicazione di immagini dei figli, il padre, ex art. 337-quinquies c.c., ottiene dal giudice l'ordine rivolto alla madre di cancellazione immediata delle immagini pubblicate e di non inserirne di altre. Il Tribunale, sulla base anche di ulteriori elementi, ha disposto inoltre una verifica sulla capacità genitoriale dei genitori).
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#genitori: responsabilità genitoriale#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali#foto #immagine #network #figlio #madre #genitore #minore #interferenza #diffusione #riservatezza
Sentenza 19/07/2017 n° 17771
Area: Giurisprudenza
Il periodo di prova, nel processo di progressiva formazione del rapporto d'impiego in regime pubblicistico, è elemento costitutivo del perfezionamento della fattispecie, ed ha per obiettivo di consentire all'amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede selettiva sulla preparazione culturale del candidato trovi conferma nella capacità ed attitudine dello stesso in relazione alle mansioni inerenti al posto. Il periodo di prova si distingue dal periodo successivo al superamento della prova per essere il primo sottoposto al verificarsi della condizione risolutiva della conferma in ruolo, la quale, perfeziona la costituzione del rapporto fin dall'origine. Per quanto concerne la ricostruzione di carriera, l'applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 96, che sancisce il diritto del dipendente alla ricostruzione della carriera anche ai fini economici quando la sospensione cautelare è superiore a quella disciplinare, si riferisce ai soli rapporti d'impiego pubblico già perfezionati per il positivo esito della prova. Invece, la norma generale sulla nomina in prova è contenuta nell'art. 9 del medesimo DPR 3/1957 che, al comma 2, disciplina l'ipotesi del ritardo giustificato nell'assunzione in servizio (in prova) di un impiegato, stabilendo che ai fini economici la nomina decorra dal giorno in cui egli prende effettivo servizio (cd. principio di corrispettività). (Nel caso di specie trattasi di controversia avente ad oggetto la domanda di ricostruzione di carriera di un dipendente del MIUR sottoposto a sospensione cautelare. La fattispecie rientra "ratione temporis" nel regime pubblicistico del DPR n. 3 del 1957 anteriore alla privatizzazione dell' impiego pubblico)
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: questioni retributive#corrispettività #sovrintendente #delegificazione #imprimere #persistere #quadriennio
Sentenza 27/03/2018 n° 62
Area: Giurisprudenza
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento alla parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore. Il d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha introdotto alcune disposizioni di carattere speciale per consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego. La selezione operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario. Essa si rivolge, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell'ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso. Pertanto, non è né irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla normativa in questione agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#insegnamento #strumento #scuola #prestare #classe #abilitazione #concorso #corso #servizio #grado
Sentenza 12/10/2017 n° 2100
Area: Giurisprudenza
Ai sensi dell’art.1, comma 3, parte seconda, del CCNQ del 7 agosto 1998 come interpretato dall’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, le RSU, che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, devono essere rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate. Pertanto, nel caso di decadenza della RSU, le trattative per la stipulazione del nuovo contratto integrativo e la stipulazione dello stesso devono essere precedute dalla costituzione della nuova RSU, stante la inesistenza della rappresentanza sindacale unitaria. Infatti, le disposizioni sopra richiamate vanno interpretate nel senso che la prosecuzione delle trattative con le Organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica finalizzate alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto, è consentita “nell’attesa della rielezione” alla quale sono destinati solo 50 giorni. Dopo tale termine, può, al più, trovare applicazione – ricorrendone i presupposti – il disposto dell’art.40, comma 3 ter, del d.lgs. n.165/2001 sulla regolazione unilaterale, in via provvisoria, da parte della amministrazione circa le materie oggetto del mancato accordo. (Nel caso di specie la Corte di Appello di Bari ha confermato la sussistenza della condotta antisindacale dell'Amministrazione che aveva posto in essere trattative con i componenti residui della RSU decaduta, giungendo anche alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto. La Corte ha altresì osservato che la condotta dell'Amministrazione non era motivata neanche da caratteri di necessità od urgenza, considerato che il CCI in essere prevedeva comunque il tacito rinnovo alla scadenza).
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Ordinanza 18/07/2017
Area: Giurisprudenza
L’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 , al punto 1 prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Al successivo punto 4 viene previsto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Si tratta, quindi, di accertare – al fine di stabilire se trovi applicazione il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro in ordine al computo dell’anzianità di servizio – se il docente durante gli anni di servizio a tempo determinato e il docente comparabile durante il corrispondente periodo a tempo indeterminato svolgano lavori della stessa natura, nelle medesime condizioni di formazione. Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente rinviata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione concernente l’ interpretazione della clausola 4 punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in merito ai seguenti punti: 1)se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2)se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione sia della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, che in ragione dell’ obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico. (Nel caso di specie il Tribunale di Trento, stante il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, ha sospeso il giudizio con il quale una docente, assunta a tempo indeterminato dalla Provincia Autonoma di Trento, aveva richiesto il diritto al computo per intero – ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (cd. “ricostruzione della carriera”) – dei periodi di servizio da lei precedentemente compiuti presso il medesimo ente in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato).
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Sentenza 08/05/2018 n° 122
Area: Giurisprudenza
Il Giudice delle leggi dichiara la l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 2, della legge della prov. Bolzano n. 14/2016 recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione”, nella parte in cui introduce il c. 3 dell’art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12/2000 (Autonomia delle scuole), nella sola parte in cui prevede la esclusione del carattere sempre collegiale dell’organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione. Dichiara poi la illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 2, della legge prov. Bolzano n. 14/2016, nella parte in cui introduce il c. 4 dell’art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12/2000. In dettaglio, l’art. 1, c. 2 della legge della prov. Bolzano n. 14/2016 disciplina il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici. Tale procedimento è funzionale all’ottenimento di «elementi informativi utili per misurare l’efficienza delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e, quindi, per orientare le future scelte dell’amministrazione statale nel settore scolastico». In aggiunta, si riconduce al procedimento di valutazione del dirigente scolastico anche l’esigenza di «uniformità della misurazione, la quale comporta la necessaria omogeneità del metodo e del procedimento attraverso i quali vengono acquisiti gli elementi informativi». La legislazione statale ha da sempre disciplinato tale procedimento: dall’art. 25, c.1 del d.lgs. n. 165/2001, sino alla l. n. 107/2015. In tale ultima normativa, il momento della verifica diventa «strategico, in quanto strettamente connesso all’ampliamento dei compiti e delle responsabilità degli stessi dirigenti e, pertanto, funzionale al potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche». Nel contesto normativo illustrato si innesta la legislazione provinciale oggetto del giudizio, alla luce «dell’autonomia legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma in materia di istruzione». L’art. 1, c. 2 della legge prov. Bolzano n. 14/2016 riserva all’intendente scolastico la competenza di adottare il provvedimento di valutazione e limita la previsione della composizione collegiale dell’organo incaricato delle verifiche e della proposta di valutazione. Questo si pone in contrasto con la disciplina statale ex art. 25 c. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1, c. 94 della l. n. 107/2015. Per la Corte, il cambiamento introdotto dalla Provincia è tale da incidere sulla stessa identità e sulla funzione, «essendo il requisito della collegialità volto a valorizzare il contributo di diverse professionalità e la migliore ponderazione degli interessi coinvolti». Anche il c. 4 dell’art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12/2000 è viziato. Con tale disposizione, la Provincia di Bolzano attribuisce all’intendente scolastico «il potere – del tutto inedito e sfornito di qualsiasi riferimento normativo nell’ambito della disciplina statale – di approvare, “su richiesta” del dirigente scolastico interessato, “anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale”». Per il Giudice delle leggi l’indeterminatezza di tale procedura alternativa «introduce un grave elemento di incertezza, poiché rende imponderabili i criteri della valutazione e aleatori i suoi risultati». Inoltre dalla disposizione in commento discende la violazione della terzietà dell’organo valutatore, della predeterminazione di criteri oggettivi e uniformi di valutazione.
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#dirigente scolastico: valutazione#valutazione #legge #comma #provincia #statuto #disposizione #materia #norma #dirigente #attuazione
Sentenza 12/02/2015 n° 2795
Area: Giurisprudenza
Anche nel rapporto di impiego pubblico privatizzato l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Tuttavia, nel sistema scolastico, tale principio va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica e di razionalizzazione del servizio, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. (Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto inefficaci le dimissioni di un collaboratore scolastico, presentate in data 26 marzo 2006 e a decorrere dal giorno successivo, essendo tardive con riferimento ai termini previsti dal D.M. 18 novembre 2005, n. 87 per poter essere accettate dalla data richiesta dal dimissionario e per l'A.S. 2006-2007, restando suscettibili di efficacia per la prima successiva data utile del 1° settembre 2007).
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#personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza#dimissionario #cavarzere #ghinoy #riunito
Sentenza 12/12/2007 n° 26084
Area: Giurisprudenza
A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ex art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni (non riservate all'Ufficio Scolastico Provinciale) già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative allo stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica ove il dipendente presta lavoro il potere di dispensarlo dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 3 del 1957 o di licenziarlo per i motivi previsti dalla contrattazione collettiva. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica emanato dal dirigente scolastico a seguito di visita medica collegiale che aveva accertato la totale inidoneità di una collaboratrice scolastica alla qualifica di appartenenza e sul presupposto della insussistenza di una diversa utilizzazione compatibile. Successivamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008, ha ribadito che l'art. 513 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui attribuisce all'amministrazione scolastica centrale e periferica la competenza ad emettere i provvedimenti di dispensa dal servizio deve ritenersi abrogato per incompatibilità dagli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001 i quali attribuiscono al dirigente scolastico la competenza in questione. Per completezza si rileva che ora la questione relativa alla dispensa per inidoneità fisica è stata assorbita (sempre con conferma della competenza DS ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001) dalle previsioni del DPR 27/07/2011 n. 171 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità. psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 8 del citato DPR prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il Dirigente, previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.)
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale ata#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#inidoneità #dirigente #dispensa #dpr #istituzione #como #licenziamento #competenza #motivo #lavoro
Sentenza 01/04/2016 n° 1286
Area: Giurisprudenza
La riduzione del fondamentale supporto del "sostegno" educativo erogato al disabile costituisce fonte di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. qualificabile come danno esistenziale, posto che il diritto all'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento a obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost. Il pregiudizio conseguente alla mancata fruizione, da parte di un minore affetto da grave disabilità, della piena assegnazione delle ore di sostegno (17 settimanali) riconosciute nel Piano educativo individuale (PEI), consiste nell'impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione del minore. Si tratta della lesione di una situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, suscettibile di determinare un pregiudizio (in termini di danno esistenziale ex art. 2059 c.c.), che, sul piano probatorio, può essere accertato anche con il ricorso alla prova per presunzioni (inferendo, secondo criteri di normalità, l'incidenza pregiudizievole dell'illecito sul valore leso alla luce di una valutazione delle circostanze del caso concreto) e, che, non essendo suscettibile di valutazione economica, può essere riparato attraverso il riconoscimento di una somma determinata in via equitativa (ex artt. 2056 e 1226 cod. civ.), da rapportare sempre alle circostanze del caso concreto.
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#responsabilità civile#studenti: integrazione e disabilità#patrimoniale #lageder #esecutorietà #sprigionare #equitativi #cinquemila
Sentenza 08/02/2008 n° 322/07
Area: Giurisprudenza
L'adempimento della prestazione lavorativa del docente comprende anche lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento ex art. 42 del CCNL comparto scuola del 1995 (poi art. 24 CCNL del 1999, art. 26 CCNL del 2003 e art. 29 CCNL del 2006), che consistono nella partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (comma 3 lett. a) e a quelle ai consigli di classe e assimilati (comma 3 lett. b) partecipazioni richieste, senza esclusione, a tutti i docenti, nei limiti del massimo di 40 ore per ciascuna tipologia di attività; tale limite, per il docente con rapporto di part time, va ridotto in misura proporzionale alla riduzione dell'impegno orario settimanale, rispetto al docente con cattedra completa (art. 7 comma 7 O.M. 22 luglio 1997 n. 446). Il docente con rapporto di part time, nel rispetto del limite orario riproporzionato, è comunque tenuto alla partecipazione a tali riunioni, anche ove tenute in giorni e orari diversi e ulteriori rispetto a quelli su cui è articolata la sua prestazione lavorativa, in ragione del carattere supplementare dell'istituto delle attività funzionali all'insegnamento.
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#personale dipendente: orario di lavoro#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#ccnl #part #prestazione #partecipazione #insegnamento #orario #rapporto #ris #polo #giustificazione
Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
Area: Giurisprudenza
Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).
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Sentenza 03/04/2018 n° 2079
Area: Giurisprudenza
Le procedure sotto soglia comunitaria con modalità negoziata, come prevista dall’art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016, soggiacciono al rispetto del cd. principio di rotazione. Il principio di rotazione comporta l'obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli “appalti cd. “sotto soglia”, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato È illegittima una procedura negoziata “sotto soglia” indetta da una PA alla quale abbia partecipato il gestore uscente; in tal caso infatti l'Amministrazione, in applicazione del principio di rotazione, avrebbe dovuto escludere dal proseguimento della gara il gestore uscente, ovvero, in alternativa, invitarlo, motivando puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prescindere dall’invito. (Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Toscana n. 17/2018##633L oggetto di impugnazione. I principi affermati sono conformi alla giurisprudenza consolidata: si vedano, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Consiglio di Stato, Sez.VI, 31 agosto 2017, n.4125. Si vedano anche le Linee Guida ANAC n. 4##1793T, come aggiornate con delibera 1 marzo 2018, in particolare il punto 3.6)
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Sentenza 23/09/2016 n° 213
Area: Giurisprudenza
È costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), l. 4 novembre 2010, n. 183, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Infatti, la ratio legis del diritto al permesso mensile retribuito consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare. La salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). E', quindi, irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.
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Sentenza 31/07/2007 n° 3039
Area: Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 11, comma 3 RD n. 1611/1933, come riletto dalla Corte Costituzionale, le notificazioni dirette alle Amministrazioni statali, che si avvalgono del patrocinio ex lege dell’Avvocatura dello Stato, devono essere effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio, salvi gli effetti sananti dell’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale. In mancanza di un regolamento di disciplina degli studenti, che stabilisca la tipologia e la descrizione dei comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, la tipologia di sanzioni disciplinari, gli organi scolastici competenti all’irrogazione delle sanzioni ed il relativo procedimento, stante l’abrogazione del titolo I capo III del RD n. 653/1925 e dell’art. 328 TU 297/1994, trova applicazione l’articolo 4 del D.P.R. n. 249/1998, secondo il quale la responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Ne consegue che, nel caso di specie, la sanzione della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza debba essere annullata, in quanto l’allievo destinatario della stessa non è stato sentito personalmente dal Consiglio di Classe e, dunque, non ha avuto la possibilità di confutare i fatti a lui addebitati, né è stato messo nella condizione di conoscere preventivamente gli addebiti.
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Sentenza 10/02/2009 n° 3267
Area: Giurisprudenza
Nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. I termini per la presentazione delle dimissioni sono posti nell'interesse della pubblica amministrazione che deve poter organizzare il normale svolgimento dell'anno scolastico. Ne consegue che la successiva revoca delle stesse è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto; salva, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, la facoltà delle parti di stabilire consensualmente di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso. L'onere di fornire la dimostrazione di tale contrario accordo è a carico del lavoratore. ( In argomento si segnala che la Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la Delibera n. 1 del 19 febbraio 2018, richiamando in motivazione sia la Sentenza n. 3267 del 2009 in commento che la successiva Sentenza n. 2795 del 2015 della Cassazione, ha affermato che i termini previsti dai decreti ministeriali che ogni anno stabiliscono l’efficacia delle dimissioni del personale del comparto scolastico sono posti a tutela esclusiva degli interessi della Pubblica Amministrazione, che li può disattendere in caso di eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di garanzia del buon andamento del servizio in termini di efficienza ed economicità dello stesso).
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Ordinanza 07/06/2017 n° 14187
Area: Giurisprudenza
I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 ( nel caso di specie accordati per l'assistenza al genitore portatore di handicap) concorrono alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato, in quanto il diritto alle ferie, assicurato dall’art. 36 Cost., garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta e ciò si rende necessario anche in caso di assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche. E' quindi illegittima la decurtazione di giorni di ferie in conseguenza del godimento dei permessi concessi ai sensi della l. n. 104 del 1992, ex art. 33.
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Sentenza 15/09/2004 n° 4172
Area: Giurisprudenza
Per l’applicazione della sanzione dell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, di cui all’art. 4 comma 9 d.P.R. 249/1998, non è richiesta la cd pregiudiziale penale, vale a dire il previo accertamento del reato da parte dell’Autorità Giudiziaria. Invero, il processo penale e il procedimento disciplinare seguono strade parallele per il perseguimento di scopi diversi. Pertanto, l’organo disciplinare deve verificare, nell’ambito delle proprie competenze e per le proprie finalità, se il fatto possa integrare reato e, dunque, violare i doveri degli studenti, indicati all’art. 3 d.P.R. n. 249/1998. Sul giudizio di proporzionalità tra condotta e durata dell’allontanamento incide lo scandalo generato dal fatto nella comunità locale, gli effetti negativi dello stesso sull’immagine della scuola, il rischio cui è stata esposta la comunità scolastica in viaggio se la droga fosse stata scoperta dalle Autorità greche, nonché i precedenti dello studente sanzionato, già distintosi in passato per mancanze disciplinari. Per l’applicazione della sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica, l’art. 4 comma 9 d.P.R. 249/1998 pone in via alternativa due presupposti: la commissione di un reato o il pericolo per l’incolumità delle persone. La circostanza che la droga fosse stata sequestrata dalle forze dell’ordine non incide sull’esistenza del pericolo, essendo la droga di per sé un grave pericolo quando reperita nell’ambiente scolastico, anche per l’effetto emulativo che potrebbe generare sugli studenti, ed è, pertanto, interesse della scuola stigmatizzare, fin da subito, tali comportamenti. La sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni non contrasta con la funzione della scuola di essere vicina agli studenti più manchevoli, in quanto è una delle sanzioni contemplate dall’ordinamento, da applicare nei casi più estremi. La definizione della durata dell’allontanamento rientra nella discrezionalità (anche tecnica) dell’organo di disciplina. Ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 249/1998 avverso le sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento per un periodo non superiore a 15 giorni (e, dunque, per fattispecie analoghe alla presente) è ammesso il ricorso all’organo di garanzia interno della scuola. Avverso la decisione di quest’ultimo, invece, non è previsto ulteriore ricorso in via amministrativa all’ex Provveditorato. (Nel caso di specie, le Forze dell’Ordine avevano sorpreso due alunni, in partenza con le rispettive classi per il viaggio di istruzione in Grecia, in possesso di un quantitativo di hashish tale da produrre 40-60 dosi di “fumo”, immediatamente sequestrato.)
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Sentenza 23/05/2018 n° 5741
Area: Giurisprudenza
L’art. 120, comma 4, c.p.a., stabilisce che “quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto”. Inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1, c.p.c. e 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l’Avvocatura stessa (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2017, n. 1234). (Fattispecie relativa ad un ricorso dichiarato inammissibile, in quanto lo stesso è stato notificato direttamente all’Istituto scolastico e non anche all’Avvocatura dello Stato).
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Sentenza 28/09/2012 n° 5153
Area: Giurisprudenza
E' legittimo il parziale rigetto dell'istanza di accesso agli atti della procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale formulata dall'insegnante destinatario del provvedimento, nella parte in cui censura i nominativi delle persone ascoltate nonché le date degli episodi decisivi per l'avvio del procedimento stesso. Il diniego dell'Amministrazione scolastica deve essere valutato ai sensi degli artt. 24, comma sesto, lett. d), della legge n. 241 del 1990, nonché 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, nella parte in cui esplicitamente precludono l'accesso ai documenti, la cui conoscenza possa essere causa di violazione della privacy, ma anche di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni. Nel caso di specie è risultata prevalente rispetto al diritto di difesa (ritenuto comunque sufficientemente tutelato in ragione del diniego solo parziale dell’istanza di accesso) l’esigenza di preservare l'identità di coloro che abbiano reso dichiarazioni sul comportamento del docente e che potrebbero essere oggetto di possibili ritorsioni da parte dello stesso, nell'esercizio del potere disciplinare riconosciutogli dalla legge. (Sentenza precedente alla normativa sul whistle-blowing - art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 - e sull'accesso civico)
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Sentenza 02/10/2013 n° 487
Area: Giurisprudenza
L'impugnazione della sanzione disciplinare inflitta dal dirigente scolastico va proposta nei confronti del MIUR e non della singola Istituzione scolastica, che difetta di legittimazione passiva, posto che, come stabilito da Cass. 11.03.2011 n. 6372, i contratti di lavoro del personale scolastico - sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato - sono stipulati dal MIUR. INVALSI è ente strumentale allo svolgimento della funzione di valutazione del sistema scolastico spettante al MIUR, ai sensi dell'art. 1 L. n. 53/03. Nell'esercizio di tale funzione, INVALSI esercita una competenza propria assegnata dalla legge, sulla quale le singole Istituzioni scolastiche (e i loro organi interni) non svolgono alcun ruolo decisiorio, ma di collaborazione materiale consistente in attività di distribuzione dei tests, vigilanza durante lo svolgimento, in orario di attività scolastica, raccolta e spedizione, e partecipazione all'attività di correzione, compiti previsti dall'articolo 29, comma 5, comma 2, lettera b e lettera a del CCNL vigente. I risultati delle prove somministrate da INVALSI nell'esercizio di tale funzione sono finalizzati a consentire, sotto un profilo generale future azioni di carattere generale come ad es. programmi, indicazioni didattiche e metodologiche, benchmarking, e, per quanto riguarda la singola Istituzione scolastica, hanno lo scopo di stimolare la discussione interna, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza, di migliorarne l'efficienza o di consolidare i risultati raggiunti. E' legittima la sanzione disciplinare della censura inflitta al docente - non destinatario di alcuna ricaduta sul proprio status giuridico ed economico nel caso di valutazioni negative degli allievi - che ostacola lo svolgimento delle prove INVALSI pretendendo di rispettare l'ordinario orario di lezione nel giorno e nell'ora previsti per le somministrazione delle dette prove, considerato che le rilevazioni Invalsi sono attività ordinaria ed istituzionale delle istituzioni scolastiche, e che, pertanto, le attività a esse collegate rientrano nei doveri di ufficio, senza alcuna possibilità di invocarne una predeterminazione da parte degli organi dell'istituzione scolastica, privi di competenza sull'an e sul quomodo delle prove in questione.
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n° 10
Area: Normativa
[1. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.
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n° 47
Area: Normativa
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
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#malattia #genitore #congedo #ministro #figlio #comma #certificazione #astenere #lavoro #decreto
n° 27
Area: Normativa
[1.
2.
3. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 453, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
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#lettera #dicembre #legge #comma #affidamento #adozione #maggio #gennaio #abrogare
n° 32
Area: Normativa
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
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#congedo #genitore #fruizione #frazionare #periodo #mese #comma #astenere #base #modalità
n° 58
Area: Normativa
[1.
2.
3. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.
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n° 73
Area: Normativa
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
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#mensilità
n° 16
Area: Normativa
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; (1)
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 116 (pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.
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#parto #data #adibire #donna #congedo #giorno #lavoro #mese #presumere #maternità
n° 86
Area: Normativa
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e l'articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.
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#articolo #legge #dicembre #comma #decreto #marzo #decretolegge #maggio #testo #abrogare
n° 42
Area: Normativa
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
[3. (1)]
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (2)
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
(1) Comma abrogato dall'art. 24, comma 2, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183, con effetto a decorrere dal 24 novembre 2010.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (pubblicata sulla Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, mentre ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario».
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#congedo #fruire #handicap #comma #figlio #permesso #decesso #invalidare #diritto #gravità
n° 52
Area: Normativa
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
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n° 68
Area: Normativa
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
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n° 1
Area: Normativa
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
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#paternità #legge #maternità #oggetto #comma #marzo #dicembre #permesso #riposo
n° 37
Area: Normativa
[1.
2. (1)]
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 456, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
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n° 59
Area: Normativa
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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#maternità #lavoratrice #riassunzione #disoccupazione #lavoro #comma #decreto #licenziare #soggiorno #dicembre
n° 6
Area: Normativa
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. (3)
[1-bis. (4)]
1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater. (5)
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. (5)
[2. (1)]
[2-bis. (1)]
(1) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(2) Rubrica così modificata per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(3) Comma così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(4) Comma abrogato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(5) Comma inserito per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
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n° 69
Area: Normativa
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
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#madre #lavoratrice
n° 68
Area: Normativa
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#aspettativa #eletto #proclamazione #optare #quiescenza #assegno #anzianità #collocamento #camera
n° 65
Area: Normativa
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
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#inps #finanziatore
n° 76
Area: Normativa
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
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#specificazione
n° 15
Area: Normativa
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
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#sovraordinato #demandare
Comunicazione MIUR inerente la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico.
Il MIUR, con il D.M. n. 635 del 27 agosto 2015, ha indetto la procedura annuale relativa alla copertura dei posti vacanti di Dirigente Scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107
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#carattere #posto #newsPagina: 40
Circolare 16 agosto 2017, n. 25233
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#vaccinazione #vaccinare #vaccino #asl #malattia #prevenzione #minore #obbligare #legge #medicinaPagina: 2
Legge 31 luglio 2017, n. 119 di conversione del D.L. n. 73/2017 - Circolare Ministero della Salute 16 agosto 2017, n. 25233 - Circolare MIUR 16 agosto 2017, n. 1622
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#vaccinazione #vaccinare #minore #asl #documentazione #vaccino #salute #decreto #legge #articolo
Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici
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#immissione #ruolo #dirigente #procedura #aggiornare #operazione #luglio #nota #chiusura #mobilitàPagina: 2
Nota 27 febbraio 2018, n. 467
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#vaccinazione #vaccinare #documentazione #affidatari #infanzia #minore #azienda #asl #servizioPagina: 50
Circolare 12 giugno 2017, n. 17982
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#vaccinazione #vaccinare #vaccino #asl #malattia #minore #salute #obbligare #obbligo #prevenzione
Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
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#contraente #applicabilitàPagina: 20
Circolare 16 agosto 2017, n. 1622
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#vaccinare #vaccinazione #documentazione #asl #minore #legge #decreto #salute #presentazione #anno
Comunicazione ANAC inerente la proroga degli adempimenti L. 190/2012, art. 1, comma 32.
L'ANAC ha disposto la proroga al 20 febbraio 2017 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012
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#carattere #news #fontface
Comunicazione MIUR inerente la proroga della presentazione delle domande di cessazione dal servizio.
Il MIUR ha comunicato che le funzioni web POLIS “istanze on line” saranno rese disponibili fino al 13 febbraio
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#carattere #news #fontface
Comunicazione MIUR inerente la mobilità del personale docente ed educativo.
Il MIUR ha comunicato che le funzioni per la presentazione delle domande per la mobilità del personale docente ed educativo saranno disponibili fino alle ore 18 del 2 aprile 2014
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#carattere #news
Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza
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#url #anac
Comunicazione MIUR inerente la proroga delle domande di partecipazione alle commissioni di esami di Stato del secondo ciclo.
Il MIUR ha comunicato che il termine per la presentazione on line delle domande per commissari/presidente di commissione di esami di Stato secondo ciclo è prorogato alle ore 14.00 del 27 marzo
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#mincho
Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande per il collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e dei docenti.
Il MIUR ha fornito istruzioni in merito al collocamento fuori ruolo e ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente
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#reinserimento #comandarePagina: 10
Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309
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#segreto #cpp #rpct #ostensione #disclosure #knowhow #indipendenza #mittente #wwwgpdpit #bilanciamento
Comunicazione MIUR riguardante le assegnazioni di DS e docenti.
Il MIUR ha fornito le istruzioni in merito alle assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2012/2013
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#perdonare #sopravvenuto
Comunicazione MIUR inerente la partecipazione agli esami di Stato per l'a.s. 2015/16.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l'a.s. 2015/16
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#viticoltura #enologia #esentare #tecnico #diplomarePagina: 30
Circolare 24 giugno 2014, n.18
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#fattura #autenticità #emettere #integrità #documento #emittente #articolo #semplificare #cessionario #fatturazionePagina: 56
Provvedimento 4 giugno 2015
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#skype #policy #eccepire #cost #skypelog #datoriale #view #rincasare #intrusionePagina: 2
Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98
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#assenteismo #reimmesso #invalidate #commentatore #depotenziare #inattività #cinque
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti
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