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Invito a regolarizzare l'obbligo vaccinale: come procedere in caso di raccomandata non ancora ritirata?

 14/01/2022
 Personale docente
 
Dirigente scolastico: tipologia dei provvedimenti

#pbb #raccomandata #giacenza #vaccinare #destinatario #mittente #consegnare #vaccinazione #identificabili #avviso #indirizzo
Domanda
Una docente non vaccinata è in malattia da poco prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale. Il Dirigente Scolastico ha provveduto a inviare raccomandata A/R per comunicarle l'obbligo da regolarizzare. La docente non ritira la raccomandata che risulta in consegna dal 21 dicembre. Come deve procedere il Dirigente? Esiste un termine entro cui la raccomandata risulti consegnata? O è necessario mettere in atto altre modalità.
Risposta
Qualora si effettui una notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, essa si intende perfezionata in ciascuna delle seguenti ipotesi:
1. allorché la raccomandata venga consegnata all’indirizzo del destinatario. Non rileva chi materialmente accusa ricevuta, importa soltanto che la stessa sia stata consegnata a detto indirizzo in virtù del disposto dell’art. 1335 c.c. Secondo quest’ultimo infatti, “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”;
2. allorché la raccomandata, giunta all’indirizzo del destinatario, venga rifiutata, sempre in virtù dell’art. 1335 c.c. A questo riguardo l’art. 40, c. 1, DPR n. 655/1982 recita: “Il destinatario può rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non può aprirle, né prendere notizia del loro contenuto, né apporre sulle corrispondenze medesime annotazioni o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto”;
3. allorché, decorsi trenta giorni dall’inizio della giacenza, questa si ritenga compiuta e la raccomandata venga restituita al mittente, secondo quanto stabilito dall’art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982. Il comma 4 dello stesso articolo precisa inoltre: “Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili.”
Lo stato della raccomandata (consegnata – rifiutata – in giacenza) può essere verificato interrogando le apposite funzionalità presenti sul sito dell’ente che eroga il servizio postale. Per conoscerlo non occorre dunque attendere che l’avviso di ricevimento venga restituito al mittente.
Alla luce di quanto precede, nel caso di specie la notifica si intenderà perfezionata nel momento in cui sarà decorso il termine di trenta giorni dall’inizio della giacenza. Da quella data decorreranno i cinque giorni in cui l'interessato deve produrre “la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1” (art. 4-ter, c. 3, D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021).
Infine, si è consapevoli che, secondo la giurisprudenza, in applicazione dell’art. 1335 c.c. la comunicazione si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui l’ufficio postale rilascia l’avviso di giacenza. Si consiglia tuttavia di attenersi a quanto disposto dall’art. 40, c. 3, DPR n. 655/1982, in via prudenziale e onde evitare il più possibile contestazioni e incertezze nella gestione di una procedura già di per sé foriera di contenzioso (si pensi al ritiro della raccomandata in data successiva a quella di rilascio dell’avviso di giacenza).
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Approfondimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n° 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1  Disposizioni di carattere generale

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2.  Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2  Ambito di applicazione

1.  Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4.  Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3  Principi generali

1.  Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2.  Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3.  Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4.  Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5.  Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6.  Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4  Regali, compensi e altre utilità

1.  Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3.  Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4.  I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5.  Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6.  Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7.  Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5  Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1.  Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2.  Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6  Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1.  Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a)  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.  Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7  Obbligo di astensione

1.  Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8  Prevenzione della corruzione

1.  Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

 

Art. 9  Trasparenza e tracciabilità

1.  Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2.  La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10  Comportamento nei rapporti privati

1.  Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11  Comportamento in servizio

1.  Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2.  Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3.  Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Articolo 11 bis Utilizzo delle tecnologie informatiche (1)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Articolo 11 ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (1)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023

Art. 12  Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.(1)

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.(2)

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 13  Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare , in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali(1).

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile(2)

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.(3)

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti , misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.(4)

8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(3)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

(4)  Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4) del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

 

Art. 14  Contratti ed altri atti negoziali

1.  Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2.  Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3.  Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4.  Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5.  Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15  Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia' istituiti.

3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.(1)

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Art. 16  Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1.  La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2.  Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3.  Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4.  Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

 

Art. 17  Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica(1).

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023.

Keywords
#valutazione del personale#dipendente #articolo #amministrazione #ufficio #codice #comportamento #decreto #comma #utilità #collaborazione
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 19/07/2017 n° 17771
Giurisprudenza
Il periodo di prova, nel processo di progressiva formazione del rapporto d'impiego in regime pubblicistico, è elemento costitutivo del perfezionamento della fattispecie, ed ha per obiettivo di consentire all'amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede selettiva sulla preparazione culturale del candidato trovi conferma nella capacità ed attitudine dello stesso in relazione alle mansioni inerenti al posto. Il periodo di prova si distingue dal periodo successivo al superamento della prova per essere il primo sottoposto al verificarsi della condizione risolutiva della conferma in ruolo, la quale, perfeziona la costituzione del rapporto fin dall'origine. Per quanto concerne la ricostruzione di carriera, l'applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 96, che sancisce il diritto del dipendente alla ricostruzione della carriera anche ai fini economici quando la sospensione cautelare è superiore a quella disciplinare, si riferisce ai soli rapporti d'impiego pubblico già perfezionati per il positivo esito della prova. Invece, la norma generale sulla nomina in prova è contenuta nell'art. 9 del medesimo DPR 3/1957 che, al comma 2, disciplina l'ipotesi del ritardo giustificato nell'assunzione in servizio (in prova) di un impiegato, stabilendo che ai fini economici la nomina decorra dal giorno in cui egli prende effettivo servizio (cd. principio di corrispettività). (Nel caso di specie trattasi di controversia avente ad oggetto la domanda di ricostruzione di carriera di un dipendente del MIUR sottoposto a sospensione cautelare. La fattispecie rientra "ratione temporis" nel regime pubblicistico del DPR n. 3 del 1957 anteriore alla privatizzazione dell' impiego pubblico)
Keywords
#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: questioni retributive#corrispettività #sovrintendente #delegificazione #imprimere #persistere #quadriennio
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 12/02/2015 n° 2795
Giurisprudenza
Anche nel rapporto di impiego pubblico privatizzato l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Tuttavia, nel sistema scolastico, tale principio va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica e di razionalizzazione del servizio, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. (Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto inefficaci le dimissioni di un collaboratore scolastico, presentate in data 26 marzo 2006 e a decorrere dal giorno successivo, essendo tardive con riferimento ai termini previsti dal D.M. 18 novembre 2005, n. 87 per poter essere accettate dalla data richiesta dal dimissionario e per l'A.S. 2006-2007, restando suscettibili di efficacia per la prima successiva data utile del 1° settembre 2007).
Keywords
#personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza#dimissionario #cavarzere #ghinoy #riunito
La dispensa per inidoneità fisica ( ed ora la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del DPR 171/2011) spetta al dirigente scolastico - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 12/12/2007 n° 26084
Giurisprudenza
A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ex art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni (non riservate all'Ufficio Scolastico Provinciale) già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative allo stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica ove il dipendente presta lavoro il potere di dispensarlo dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 3 del 1957 o di licenziarlo per i motivi previsti dalla contrattazione collettiva. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica emanato dal dirigente scolastico a seguito di visita medica collegiale che aveva accertato la totale inidoneità di una collaboratrice scolastica alla qualifica di appartenenza e sul presupposto della insussistenza di una diversa utilizzazione compatibile. Successivamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008, ha ribadito che l'art. 513 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui attribuisce all'amministrazione scolastica centrale e periferica la competenza ad emettere i provvedimenti di dispensa dal servizio deve ritenersi abrogato per incompatibilità dagli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001 i quali attribuiscono al dirigente scolastico la competenza in questione. Per completezza si rileva che ora la questione relativa alla dispensa per inidoneità fisica è stata assorbita (sempre con conferma della competenza DS ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001) dalle previsioni del DPR 27/07/2011 n. 171 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità. psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 8 del citato DPR prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il Dirigente, previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.)
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale ata#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#inidoneità #dirigente #dispensa #dpr #istituzione #como #licenziamento #competenza #motivo #lavoro
Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale di alcune procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
Giurisprudenza
Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).
Keywords
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Cessazione dal servizio: la revoca delle dimissioni non ha effetto salvo diverso accordo tra le parti - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 10/02/2009 n° 3267
Giurisprudenza
Nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. I termini per la presentazione delle dimissioni sono posti nell'interesse della pubblica amministrazione che deve poter organizzare il normale svolgimento dell'anno scolastico. Ne consegue che la successiva revoca delle stesse è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto; salva, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, la facoltà delle parti di stabilire consensualmente di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso. L'onere di fornire la dimostrazione di tale contrario accordo è a carico del lavoratore. ( In argomento si segnala che la Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la Delibera n. 1 del 19 febbraio 2018, richiamando in motivazione sia la Sentenza n. 3267 del 2009 in commento che la successiva Sentenza n. 2795 del 2015 della Cassazione, ha affermato che i termini previsti dai decreti ministeriali che ogni anno stabiliscono l’efficacia delle dimissioni del personale del comparto scolastico sono posti a tutela esclusiva degli interessi della Pubblica Amministrazione, che li può disattendere in caso di eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di garanzia del buon andamento del servizio in termini di efficienza ed economicità dello stesso).
Keywords
#personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza#revoca #proroga #risoluzione #rinuncia #omissis #convitto #accordo #negozio #salva #matteis
Trasferimento per incompatibilità ambientale - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 19/07/2011 n° 15775
Giurisprudenza
In tema di trasferimento del personale docente per incompatibilità ambientale, l'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 399 del 1988, nel prevedere che il dipendente proposto per il trasferimento "ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi", non impone l'obbligo per l'amministrazione di informare il lavoratore destinatario della facoltà di chiedere accertamenti suppletivi, né tale obbligo è desumibile da alcun principio di carattere generale. Ne consegue che, al fine di rendere concreto il diritto del dipendente di prendere visione degli atti e di controdedurre, è necessario e sufficiente che la P.A. avvisi il medesimo del deposito degli atti e gli assegni un termine per l'esame e per le eventuali controdeduzioni.
Keywords
#personale dipendente: trasferimento#personale docente#controdedurre #toffoli #caro #ravvisatale #riconosciutegli
Legittima la legge vaccini - Corte Costituzionale Sentenza 18/01/2018 n° 5
Giurisprudenza
La Corte costituzionale dichiara non fondate o inammissibili le questioni di legittimità promosse contro il d.l. n. 73/2017 e la legge di conversione n. 119/2017, che vanno a riformare il sistema vaccinale italiano. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 6-ter del d.l. n. 73/2017 per difetto argomentativo. La Corte poi dichiara cessata la materia del contendere per tutte quelle disposizioni impugnate nel primo ricorso relativo al d.l. n. 73/2017, poi modificate in sede di conversione. Per la Corte la materia del contendere cessa di fronte al carattere satisfattivo dello ius superveniens, alla soppressione delle disposizioni censurate e «quando non è prevista alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi». In riferimento all’oggetto del giudizio, la Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’art. 1, c. 1, lett. g e h e cc. 4, 5 del d.l. n. 73/2017. L’art. 1, c. 5 – relativo alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale minorenni da parte dell’ASL, decorsi inutilmente i termini di cui al c. 4 – è stato soppresso. L’art. 1, c. 4, invece, è stato profondamente modificato: è stato infatti introdotto un previo colloquio personale presso l’ASL e una drastica riduzione delle sanzioni amministrative. Per la Corte la modifica parziale determina la cessazione della materia del contendere. Lo stesso deve dirsi per la modifica apportata all’art. 1, c. 1, lett. g e h in relazione all’elenco delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative. Il Giudice dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate in relazione all’intero testo del d.l. n. 73/2017 e degli artt. 1, cc. 1, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del d.l. n. 73/2017 in relazione all’art. 77 Cost che detta la disciplina del decreto legge. Per la Corte è chiaro che i presupposti di necessità e urgenza – funzionali alla validità del decreto legge – sono oggetto di sindacato di legittimità, ma quest’ultimo deve limitarsi alla «evidente mancanza di tali presupposti». Per la Corte Governo e Parlamento non hanno ecceduto «i limiti dell’ampio margine di discrezionalità […] nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza». Per quanto riguarda le questioni sollevate in relazione alle garanzie costituzionali dell’autonomia legislativa e amministrativa regionale (artt. 5, 117, cc. 2, 3 e 118 Cost.) la Corte dichiara in parte la inammissibilità e in parte la non fondatezza delle questioni. «Sono inammissibili per carenza e genericità della motivazione le censure riferite agli artt. 5 e 118 Cost. Sono invece non fondate le doglianze relative all’art. 117, cc. 3, 4 Cost. Per la Corte la questione dei vaccini tocca una pluralità di materie, alcune delle quali anche di competenza regionale. Tuttavia, l’obbligo vaccinale incide prima di tutto su principi fondamentali in materia di tutela della salute, di competenza statale. Per il Giudice delle leggi «il diritto della persona di essere curata efficacemente […] deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso la legislazione generale dello Stato». La Corte poi specifica che le disposizioni relative all’iscrizione e agli adempimenti scolastici sono norme generali sull’istruzione ex art. 117, c. 2 lett. n Cost. che hanno la funzione di garantire la sicurezza della frequenza scolastica in termini di salute. Per queste ragioni le competenze regionali sono recessive. Infine, la Corte dichiara la inammissibilità delle questioni relative alla violazione degli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. per carenza assoluta di motivazione, e non fondate le questioni relative alla violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost. Il Giudice delle leggi, dopo aver ricordato che l’art. 32 Cost. richiede il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo e della collettività, specifica che una legge impositiva di un trattamento obbligatorio non è incompatibile con il dettato dell’art. 32 Cost. A questo bilanciamento deve aggiungersi la considerazione dell’interesse del minore. Alla luce di questi distinti principi, e in considerazione del contesto, il legislatore deve agire nello spazio di discrezionalità che gli compete. La preoccupante flessione delle coperture vaccinali ha spinto il legislatore a passare dalla raccomandazione all’obbligo vaccinale. Tale scelta è ragionevole e bilanciata alla luce di plurime considerazioni: i dati statistici relativi alla popolazione vaccinata, la distinzione medica tra obbligo e raccomandazione e la centralità assegnata all’informazione. Infine, la Corte dichiara non fondata la questione relativa alla violazione degli artt. 81, c. 3 e 119 Cost.
Keywords
#scuola e salute#vaccinare #vaccinazione #regione #copertura #cost #vaccino #comma #legge #salute
T.A.R. LIGURIA - Sezione Seconda Sentenza 21/01/2016 n° 59
Giurisprudenza
E' illegittima la deliberazione del Consiglio provinciale avente per oggetto disposizioni in merito alla chiusura degli istituti scolastici della provincia nella giornata del sabato, con cui si stabilisce che l’apertura dei plessi scolastici di competenza provinciale, per tutti gli Istituti scolastici superiori, si deve articolare su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, perchè impone autoritativamente, alle istituzioni scolastiche, l’adozione di un calendario e di una modalità di orario in violazione dell’autonomia alle stesse riconosciuta. Il sistema normativo attribuisce alla Regione la determinazione del calendario scolastico, nei limiti di cui all’art. 74 d.lgs. n. 297/1994, e attribuisce la facoltà di operare adattamenti dello stesso, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, alle singole istituzioni scolastiche, riservando loro, su tale base, la possibilità di articolare il proprio calendario scolastico su cinque ovvero su sei giorni settimanali, nel rispetto dei limiti di legge e del calendario adottato dalla Regione, senza altre limitazioni, ed escludendo, in particolare, che la Provincia possa autoritativamente imporre un orario piuttosto che un altro, nell'esercizio di un potere non contemplato da alcuna norma: le esigenze di risparmio di spesa, certamente meritevoli di considerazione nell’attuale momento storico, non possono assurgere a giustificare l’adozione di provvedimenti autoritativi in assenza di basi normative, in speciale modo per la scuola che gode di una autonomia costituzionalmente garantita. L’art. 3 l. n. 23/1996 pone a carico delle Province le spese varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti, senza contemplare in alcun modo qualsiasi modalità di interferenza con il calendario scolastico, l’orario scolastico ovvero l’offerta formativa, assegnando un ruolo meramente servente alle Province, le quali devono limitarsi a provvedere alle spese.
Keywords
#calendario scolastico#enti locali#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#verbo
Non è trasferimento il passaggio dal liceo all'istituto professionale della stessa scuola - Corte di Appello MILANO - Lavoro Sentenza 07/03/2018 n° 76
Giurisprudenza
Le prerogative e attribuzioni del Dirigente scolastico previste in via generale nel D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione) sono state ampliate nel T.U. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni) e poi rafforzate con la legge 107/2015 (c.d. "Buona scuola"). Ai dirigenti scolastici spetta adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale (comma 4, art. 25 D.Lgs n. 165/2001) nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001). Non è qualificabile come trasferimento l'assegnazione di un docente dal Liceo scientifico all'Istituto professionale aggregati in un'unica istituzione scolastica disposta dal Dirigente scolastico. Ciò che manca palesemente nella specie è il passaggio da una unità produttiva a un'altra (art. 2013, ottavo comma, c.c.). Non costituisce mutamento di mansioni l'assegnazione a classi del settore professionale in luogo che a classi del Liceo: si tratta di mansioni perfettamente compatibili con la disciplina dell'articolo 2103 c.c., ossia riconducibili allo stesso livello categoria legale di inquadramento. Le graduatorie interne, suddivise per settore, rilevano ai fini della mobilità, cioè del passaggio ad altra scuola, circostanza non ricorrente allorché il docente rimanga incardinato presso la medesima scuola. (La Corte di Appello conferma la sentenza del Tribunale di Como n. 247 del 2016##200L).
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#liceo #isiss #dirigente #classe #dlgs #assegnazione #trasferimento #passaggio #omissis #mobilitare
E' legittima l'ammissione al corso abilitante per la classe 77/A dei soli docenti che abbiano insegnato nella stessa classe di concorso - Corte Costituzionale Sentenza 27/03/2018 n° 62
Giurisprudenza
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento alla parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore. Il d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha introdotto alcune disposizioni di carattere speciale per consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego. La selezione operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario. Essa si rivolge, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell'ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso. Pertanto, non è né irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla normativa in questione agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#insegnamento #strumento #scuola #prestare #classe #abilitazione #concorso #corso #servizio #grado
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 19/11/2004 n° 18/2005
Giurisprudenza
Compete al Collegio dei docenti e non al Consiglio di istituto l’istituzione di una nuova classe ad indirizzo didattico montessoriano. Ciò ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “il collegio dei docenti … ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”), e degli artt. 3, comma 3, e 16, comma 3, del d.P.R. n. 275/1999 (secondo cui, rispettivamente, “il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”, e “i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento”). L’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 demanda alla convenzione tra il Ministero della pubblica e istruzione e l’Opera nazionale Montessori le modalità di attuazione del metodo Montessori: detta convenzione, tuttavia, non può modificare il sistema delle competenze degli organi scolastici definito dalla legge. Del resto, tale convenzione in data 11.12.2000 richiede all’art. 1, che il funzionamento di sezioni e classi venga autorizzato (da parte del dirigente scolastico) pur sempre sulla base di un apposito progetto operativo “Montessori” da inserire nel POF della scuola, elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di Circolo.
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 13/10/2016 n° 20684
Giurisprudenza
L'art. 2, comma 3 ter del D.L. n. 324 del 1993, (convertito con modificazioni in L. n. 423 del 1993) è norma di interpretazione autentica che chiarisce come anche nel settore pubblico, come già nel settore privato, i permessi prevsiti dall'art. 33 comma 3, primo periodo, della L. n. 104 del 1992 e successive modifiche devono intendersi retribuiti, ricomprendendo anche i cc.dd. "compensi incentivanti", il cui pagamento è dovuto unicamente "previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti", escludendosi che legittimamente il datore di lavoro pubblico possa rifiutare l'erogazione di tali compensi nei giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33 comma 3 L. n. 104 del 1992. E invero la contrattazione collettiva, con il CCNL 1998-2001, ha espressamente indicato i compensi incentivanti nella struttura della retribuzione (cfr, art. 28, comma 1, lett. e) e sempre il medesimo contratto collettivo, disciplinando il trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale (che, per definizione, svolge la propria prestazione lavorativa in orario inferiore a quella dei dipendenti a tempo pieno), ha previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti (fra i quali rientrano i compensi incentivanti de quibus) sono applicati a quei dipendenti "... anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato" (cfr, art. 23, comma 5), con ciò implicitamente riconoscendo che la "previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti" richiesta dalla legge non è limitata al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#cartolina
Decreto Ministeriale 13/06/2007 n° 131 Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124.
Normativa

IL MINISTRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente e educativo, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;

Considerata la necessità di apportare modifiche e integrazioni alle norme contenute nel predetto regolamento;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, reso in data 1° giugno 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Disponibilità di posti e tipologia di supplenze.

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.

2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.

3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.

4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.

7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

per le supplenze annuali il 31 agosto;

per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

Art. 2. Graduatorie ad esaurimento.

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.

2. Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio scolastico, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.

3. Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.

4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.

5. Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 3. Conferimento delle supplenze a livello provinciale.

1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:

del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;

del calendario delle convocazioni.

Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.

2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.

3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.

5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino ai termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

Art. 4. Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico.

1. L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purchè non svolte in contemporaneità.

Art. 5 Graduatorie di circolo e di istituto (1).

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione è nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.

5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale.

6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.

7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.

9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.

(1) Sull’efficacia delle graduatorie de presente articolo si veda l’art. 1, comma 106, L. 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 6 Elenchi di sostegno.

1. Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti. Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.

2. Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli elenchi medesimi.

3. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

Art. 7 Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto.

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;

b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta. Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.

3. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

6. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

7. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.

9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

10. Nell'anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all'inizio dell'a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.

Art. 8 Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:

a) supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:

1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;

b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;

c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:

1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione;

2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;

3) l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Art. 9 Disposizioni finali e di rinvio.

1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione delle relative procedure informatizzate.

2. Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65° anno di età.

3. Nei casi in cui è previsto l'accesso all'insegnamento di cittadini comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, è richiesto altresì il requisito dell'accertamento della competenza linguistica italiana che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale n. 39 del 21 maggio 2005, è attestata dall'università per stranieri di Perugia.

4. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di idoneità all'impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro.

5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.

6. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

 

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#supplenza #graduatoria #aspirante #esaurimento #scuola #circolo #insegnamento #articolo #posto #titolo
Incompatibilità dei dipendenti pubblici che lavorano presso cooperative - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 26/09/2016 n° 18861
Giurisprudenza
Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, sancisce che "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente". Il successivo art. 61 nel delimitare l'incompatibilità statuisce che "il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative (...)". Il combinato disposto delle due norme pone in evidenza come l'esclusione della incompatibilità con riguardo alle società cooperative sia riferito all'assunzione della qualità di socio delle stesse e non alla prestazione di lavoro presso le medesime. Pertanto, allorchè la richiesta di autorizzazione del dipendente non riguardi la qualità di socio di una cooperativa ma l' attività lavorativa prestata presso la stessa, non è stabilita dal legislatore alcuna deroga al regime delle incompatibilità.
Keywords
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#distretto #rsa #infermiera #dpgp #apss #orfano #caposala #intimatole #supplire #riformulazione
L'esclusione da scuola del minore non vaccinato è legittima - Tribunale REGGIO NELL'EMILIA - Sezione Prima Ordinanza 04/12/2017
Giurisprudenza
Non è discriminatoria, ma è anzi conforme a legge, l’esclusione dai servizi educativi per la prima infanzia del minore, i cui genitori, all’atto dell’iscrizione, non avevano prodotto l’attestazione dell’adempimento all’obbligo vaccinale o dell’impegno ad adempiervi. Infatti, il dettato normativo del d.l. 73/2017 (convertito in L. 119/2017), passato indenne al vaglio della Consulta, non lascia margini di discrezionalità agli enti interessati circa le modalità ed i criteri di accesso dei bambini alle scuole in relazione all’obbligo vaccinale e trova giustificazione nella legittima finalità di assicurare la più ampia copertura vaccinale nei servizi educativi in funzione dell’adempimento del generale dovere di solidarietà sociale, nel rispetto del diritto alla salute nella sua dimensione solidaristica. (La presente pronuncia è resa con riguardo al caso di una bambina, cui era stata negata l’iscrizione a due nidi d’infanzia, poiché i genitori avevano esercitato l’obiezione di coscienza alle vaccinazioni obbligatorie. Il Tribunale esclude, innanzitutto, profili di incostituzionalità delle norme di riferimento nonché la possibilità di disapplicare le norme stesse, e, nel contemperare gli interessi in gioco, reputa del tutto proporzionato il sacrificio di una convinzione personale a fronte dell’esigenza di tutela di valori superiori, quali la salute collettiva. In particolare, si esclude che il diverso trattamento, ai fini dell’accesso a scuola, fra bambini vaccinati e non vaccinati sia discriminatorio, in quanto esso è imposto da una norma cogente avente la finalità legittima di assicurare la più ampia copertura vaccinale, anche nell’ottica di tutelare i soggetti più deboli (per età o condizioni fisiche) attraverso la cd “immunità di gregge”.)
Keywords
#scuola e salute#vaccinare #bambino #discriminazione #infanzia #vaccinazione #servizio #www #nido #accesso #comune
T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza Sentenza 30/03/2011 n° 855
Giurisprudenza
La sanzione di un giorno di sospensione, inflitta all’intera classe, va configurata come un atto plurimo scomponibile in tanti provvedimenti singolari quanti sono i destinatari e non come provvedimento diretto a punire una responsabilità collettiva, a prescindere dalla responsabilità della condotta al singolo. L’affermato carattere individuale dell’atto trova conferma nell’osservazione che l’eventuale annullamento giurisdizionale esplicherebbe effetti nei confronti del solo ricorrente, senza possibilità di estensione nei confronti degli altri studenti colpiti da analoga sanzione e, inoltre, nella considerazione che la fonte della responsabilità disciplinare, nel caso de quo, è riconducibile ad un comportamento individuale omissivo consistente nella mancata dissociazione del singolo dalla condotta riprovevole tenuta in classe nei confronti di un docente. Il provvedimento sanzionatorio privo dell’indicazione dei fatti costitutivi della responsabilità disciplinare, ma contenente il richiamo al verbale del Consiglio di Classe in cui erano evidenziati i requisiti della fattispecie, non è affetto da carenza di motivazione. Infatti, la motivazione di un provvedimento amministrativo può essere legittimamente resa ob relationem ad altro atto, di cui non è necessaria l’allegazione o la notifica, essendo sufficiente che lo stesso sia reso disponibile all’interessato attraverso il procedimento di accesso agli atti ex l. 241/1990. L’esecuzione della sanzione prima del decorso del termine stabilito nel verbale del Consiglio di Classe configura una mera irregolarità che non inficia la legittimità del provvedimento. La finalità del termine era, infatti, quella di consentire agli interessati la presentazione del ricorso, effetto che è stato, comunque, raggiunto. Pertanto, in applicazione dell’art. 21-octies l. 241/1990 e del principio del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa in esso codificata, è fatto divieto al giudice di annullare l’atto affetto da violazioni formali di norme procedimentali che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento stesso. (Sulla ammissibilità della motivazione ob relationem: Cons St. sez. IV, sent. 3 febbraio 2006 n. 477; Cons. st. sent. 23 novembre 2002 n. 6444; Cons. St. sent. 20 dicembre 2000 n. 5619. Sui vizi non invalidanti del provvedimento: Cons. St. sez. V, sent. 7 settembre 2009 n. 5235, Cons. St. sez. IV sent. 13 marzo 2008, Cons. St. sez. IV sent. 10 ottobre 2007 n. 5314.)
Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#octies #scomporre #pastello #correità #omertà #cera #pezzetto #oscillazione #cospetto
La fruizione dei permessi Legge 104/1992 non decurta le ferie - Corte di Cassazione - Sezione Sesta Ordinanza 31/01/2018 n° 2466
Giurisprudenza
I permessi accordati per l'assistenza di un familiare portatore di handicap, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L. 104 del 1992, concorrono alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato. Infatti, la limitazione della computabilità dei permessi di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3, opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa - e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un'indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall'indennità per i permessi ex L. n. 104 del 1992, commisurata all'intera retribuzione), risultando detta interpretazione idonea ad evitare che l'incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso (cfr. Cass. 07/07/2014 n. 15345; Cass. n. 14187 del 07/06/2017).
Keywords
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Vaccini: il TAR Lazio rigetta tutte le censure - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza Quater Sentenza 16/03/2018 n° 2995
Giurisprudenza
Le censure proposte sotto più profili avverso il dl 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge 119/2017, le circolari, gli atti e provvedimenti applicativi del medesimo vanno rigettate. In primo luogo, i termini assegnati per la presentazione della documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione non possono dirsi eccessivamente ristretti poiché, proprio in considerazione della trasformazione da facoltative ad obbligatorie di alcune vaccinazioni, il legislatore ha previsto uno scaglionamento degli obblighi documentali a carico dei genitori e delle scuole che non appare irragionevole. In secondo luogo, non viola il principio di precauzione la sottoposizione dei bambini a vaccini, che un tempo erano raccomandati e ora sono obbligatori, in quanto l’estensione dell’obbligo vaccinale portata dal dl 73/2017 è attuazione dei Piani Nazionali di Prevenzione Vaccinale adottati previ accordi e/o intese Stato/Regioni già a far data dal 1999 e in adesione agli obblighi di livello europeo e internazionale. In terzo luogo, con riferimento ai casi di soggetti già immunizzati e agli esami prevaccinali, la normativa prevede che il minore sia esonerato dall’obbligo in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale e non pone a carico dei genitori altri oneri se non la produzione della copia del certificato di malattia infettiva eventualmente contratta dal minore, mentre per il medico curante comporta il rilascio delle attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni. In quarto luogo, quanto agli effetti collaterali del vaccino esavalente, la tipologia di vaccino in ordine al quale si sono segnalati casi di autismo non è commercializzato né autorizzato in Italia e comunque la censura dei ricorrenti in merito alle controindicazioni appare vaga e non supportata da dati scientifici. Ad ogni modo, ove i ricorrenti avessero voluto sconfessare le evidenze scientifiche recate dal Piano Vaccinazioni, per il quale non c’è dannosità a priori dei vaccini, avrebbero dovuto impugnare il provvedimento generale pubblicato in GU il 18/2/2017. In quinto luogo, nel prevedere l’obbligatorietà della vaccinazione, la legge ha, altresì, previsto una sanzione la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è censurabile se non arbitraria, circostanza che non risulta dimostrata da parte ricorrente. Peraltro, sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sent. 5/2018, escludendo l’irragionevolezza o arbitrarietà delle previsioni di legge, con la conseguenza che tale conclusione va estesa anche con riguardo alle circolari applicative che replicano, in parte qua, la disposizione di legge. In sesto luogo, sotto il profilo della privacy, il flusso di dati sensibili tra amministrazione scolastica e ASL, imposto dalla legge per effettuare le attività di controllo in ordine all’obbligo vaccinale, è tutelato dal Codice dell’Amministrazione digitale. (In ordine alle censure proposte avverso gli atti prodromici all’adozione del dl 73/2017 e della l. di conversione 119/2017, trattandosi di atti di natura politica, il GA ha affermato il difetto di giurisdizione. Quanto alle censure di incostituzionalità, queste sono state tutte rigettate in considerazione delle statuizioni già assunte da Corte Costituzione sent. 5/2018 o comunque sono state ritenute manifestamente infondate.)
Keywords
#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#vaccinazione #vaccino #vaccinare #circolare #salute #cost #decretolegge #malattia #legge #conversione
Decadenza della RSU: con chi la contrattazione? - Corte di Appello BARI - Lavoro Sentenza 12/10/2017 n° 2100
Giurisprudenza
Ai sensi dell’art.1, comma 3, parte seconda, del CCNQ del 7 agosto 1998 come interpretato dall’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, le RSU, che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, devono essere rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate. Pertanto, nel caso di decadenza della RSU, le trattative per la stipulazione del nuovo contratto integrativo e la stipulazione dello stesso devono essere precedute dalla costituzione della nuova RSU, stante la inesistenza della rappresentanza sindacale unitaria. Infatti, le disposizioni sopra richiamate vanno interpretate nel senso che la prosecuzione delle trattative con le Organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica finalizzate alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto, è consentita “nell’attesa della rielezione” alla quale sono destinati solo 50 giorni. Dopo tale termine, può, al più, trovare applicazione – ricorrendone i presupposti – il disposto dell’art.40, comma 3 ter, del d.lgs. n.165/2001 sulla regolazione unilaterale, in via provvisoria, da parte della amministrazione circa le materie oggetto del mancato accordo. (Nel caso di specie la Corte di Appello di Bari ha confermato la sussistenza della condotta antisindacale dell'Amministrazione che aveva posto in essere trattative con i componenti residui della RSU decaduta, giungendo anche alla stipulazione del nuovo contratto integrativo di istituto. La Corte ha altresì osservato che la condotta dell'Amministrazione non era motivata neanche da caratteri di necessità od urgenza, considerato che il CCI in essere prevedeva comunque il tacito rinnovo alla scadenza).
Keywords
#comportamento antisindacale#relazioni sindacali#rsu #componente #contratto #stipulazione #trattativa #baro #rielezione #carica #conservatorio #accordo
Personale militare femminile(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 10
Normativa

[1.  (1)]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.

Keywords
#gennaio #personale #comma #ottobre #marzo #abrogare #decorrere #effetto #articolo
Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 47
Normativa

1.  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2.  Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3.  La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

3-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

4.  La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5.  Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Keywords
#malattia #genitore #congedo #ministro #figlio #comma #certificazione #astenere #lavoro #decreto
Misura dell'indennità (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 68
Normativa

1.  Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

2.  Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

2-bis.  Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.

3.  In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.

Keywords
#pesca #acqua #autonomo #imprenditrice #pescatore #mezzadre #medicare #colono #operaio
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 27
Normativa

[1. 

2. 

3. (1)]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 453, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Keywords
#lettera #dicembre #legge #comma #affidamento #adozione #maggio #gennaio #abrogare
Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 86
Normativa

1.  Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)  gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

b)  la legge 26 agosto 1950, n. 860.

2.  Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

a)  la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;

b)  il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

c)  la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d)  il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

e)  la legge 29 dicembre 1987, n. 546;

f)  l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;

g)  la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

h)  l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

i)  il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j)  i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

k)  i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

l)  il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;

m)  l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

n)  l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

o)  il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;

p)  il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

q)  l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

r)  i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

s)  i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;

t)  il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e l'articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

u)  i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3.  Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a)  gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

3-bis.   Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.

Keywords
#articolo #legge #dicembre #comma #decreto #marzo #decretolegge #maggio #testo #abrogare
Lavori vietati(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 7
Normativa

1.  E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2.  Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3.  La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4.  La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5.  La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6.  Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

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#mansione #lavoratrice #lavoro #adibire #spostare #comma #allegato #novembre #abituale
Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 42
Normativa

1.  Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2.  Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

[3.  (1)]

4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5.  Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (2)

5-bis.  Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter.  Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater.  I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies.  Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

6.  I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(1) Comma abrogato dall'art. 24, comma 2, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183, con effetto a decorrere dal 24 novembre 2010.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (pubblicata sulla Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, mentre ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario».

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#congedo #fruire #handicap #comma #figlio #permesso #decesso #invalidare #diritto #gravità
Utilizzo del domicilio digitale (2) - Decreto legislativo 07/03/2005 n° 82 n° 6
Normativa

1.  Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. (3)
[1-bis.  (4)]

1-ter.  L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater. (5)

1-quater.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis. (5)
[2.  (1)]
[2-bis.  (1)]
 
(1) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(2) Rubrica così modificata per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

(3) Comma così modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

(4) Comma abrogato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

(5) Comma inserito per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.

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#domicilio #articolo #indice #dlgs #elenco #comma #comunicazione #gennaio #indirizzo #professionista
Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 1
Normativa

1.  Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2.  Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

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#paternità #legge #maternità #oggetto #comma #marzo #dicembre #permesso #riposo
Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 38
Normativa

1.  Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro2.582.

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#sanzione #dicembre #opposizione #ostacolo #rifiuto #punire #legge #assenza #comma
Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 46
Normativa

1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Keywords
#sanzione #dicembre #inosservanza #punire #legge #comma #contenere #disposizione #articolo
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 69
Normativa

1.  Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

1-bis.   Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

Keywords
#madre #lavoratrice
Potere di organizzazione (Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 5
Normativa

1.  Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2.  Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. (1)
3.  Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.

Keywords
#rispondenza
Aspettativa per mandato parlamentare(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 68
Normativa

1.  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2.  Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3.  Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3
 

Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#aspettativa #eletto #proclamazione #optare #quiescenza #assegno #anzianità #collocamento #camera
Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 44
Normativa

1.  Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.

2.  I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

Keywords
#comma #legge #febbraio #dicembre #contribuzione #coprire #permesso #trattamento #riposo
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva(Art. 47-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 43
Normativa

1.  L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2.  Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3.  L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4.  L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5.  I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6.  Agli effetti dell'accordo tra I'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7.  La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe I'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8.  Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso I'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9.  Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10.  Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11.  Ai fini delle deliberazioni, I'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12.  A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13.  Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

Keywords
#contrattazione collettiva#relazioni sindacali#iaran #cnel #affiliare #val #rappresentativa #controfirmare #votare #trattativa
Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 76
Normativa

1.  Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.

2.  Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

3.  I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.

4.  Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

Keywords
#specificazione
Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . - Legge statale 03/05/1999 n° 124 n° 12
Normativa

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

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#lira #immettere #accantonamento #tesoro
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 32
Normativa

1.  Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)  alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b)  al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c)  qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis.  La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter.  In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2.  Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3.  Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4.  Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis.  Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

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#congedo #genitore #fruizione #frazionare #periodo #mese #comma #astenere #base #modalità
Personale militare (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 58
Normativa

[1.

2.

3. (1)]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.

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#comma #gennaio #personale #decreto #ottobre #marzo #abrogare #decorrere #effetto
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Procedura per la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico
Comunicazione MIUR inerente la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico.
Il MIUR, con il D.M. n. 635 del 27 agosto 2015, ha indetto la procedura annuale relativa alla copertura dei posti vacanti di Dirigente Scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107
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#carattere #posto #news
Nuove norme in tema di prevenzione vaccinale: indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche
Circolare 16 agosto 2017, n. 25233
Pagina: 40
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#vaccinazione #vaccinare #vaccino #asl #malattia #prevenzione #minore #obbligare #legge #medicina
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Invito a regolarizzare l'obbligo vaccinale: come procedere in caso di raccomandata non ancora ritirata?

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