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Un parere sulle modalità di calendarizzazione delle verifiche dedicate agli studenti con giudizio sospeso...

 28/06/2022
 Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
 
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: recupero debiti

#recupero #scrutinio #verifica #agosto #flessibile #inclusiva #composizione #esame #debito #classe
Domanda
Al termine del primo anno di incarico nell’attuale scuola di servizio, il Collegio dei Docenti ha stabilito, in difformità alla calendarizzazione proposta dallo scrivente, che vedeva la conclusione degli esami per il recupero del debito entro il 31 agosto, l’inizio di tali esami dal 1 settembre. La motivazione addotta, sulla spinta di una docente componente la RSU, è stato il fatto di agevolare gli alunni di origine straniera che fanno ritorno in patria e rientrano alla fine di agosto. Dunque, sebbene il vero motivo sia di natura sindacale, è stata accolta dal Collegio la proposta di natura “inclusiva”.
Detto ciò, sappiamo che l’O.M. 92/2007, adottata ai sensi dell’art. 9 del D.M. 80/2007 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico, disciplina all’art. 8 le verifiche finali e l’integrazione dello scrutinio finale in caso di sospensione di questo. Il c. 6, in particolare, prevede: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.” Ciò al fine di per garantire la regolarità della valutazione e degli scrutini integrativi. Inoltre, il comma 1 stabilisce che “Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”, ed il comma 2 che: “Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe…”
Una norma più recente, il DPR 122 del 2009 al comma 6 dell'art.4 recita testualmente:
"A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo”.
In sostanza si chiede se:
1) la motivazione addotte possa essere considerata valida ai sensi del comma 1 dell’art. 8 dell’OM 92/2007 e che fare in caso contrario
2) se il C.d.D possa stabilire una calendarizzazione degli esami di recupero oltre il 31 agosto, ovvero se la disposizione di cui al punto 1) possa essere considerata “flessibile” anche in considerazione di quanto espresso dal DPR 122/2009
3) Se l’effettuazione degli esami di recupero a settembre possa, ed in che modo, essere fonte di ragionevole contenzioso da parte dell’utenza a causa della differente composizione del consiglio di classe (che in realtà può esserci anche ad agosto, causa malattia o docenti con contratto al 30 giugno che non accettano l’incarico per il tempo necessario allo svolgimento degli esami e dei relativi scrutini)
4) Come comportarsi in futuro: imporre tassativamente il recupero entro il 31 agosto (sempre che sia possibile) o accettare differimenti con motivazioni come quella addotta.

ringrazio anticipatamente per la risposta.
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