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Casi dubbi sul differimento del termine per l'audizione a difesa nel procedimento disciplinare...
15/03/2023 Personale a.t.a.
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Personale: procedimenti disciplinari
Domanda
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: CHIARIMENTI SUL DIFFERIMENTO DEL TERMINE
Spett. redazione
con la presente si chiedono chiarimenti in merito al differimento del termine per l'audizione a difesa, precedentemente fissato da parte della scuola, nei confronti del dipendente. Invero, dalla lettura dall'art. 55 bis, sembrerebbe che il differimento del termine per l'audizione a difesa sia possibile chiederlo solo per il dipendente incolpato. Il citato articolo 55 comma 4 infatti, recita: “In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente”.
Ciò detto ed al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento del procedimento disciplinare si chiede:
- in caso di oggettivo impedimento da parte del dirigente scolastico è possibile differire il termine per l'audizione a difesa anche soltanto di un giorno e con quale preavviso bisogna dare la comunicazione al dipendente?
- oltre agli eventuali oggettivi motivi di salute, motivazioni di servizio (ad esempio la convocazione per una conferenza di servizio da parte dell'amministrazione - USR, USP) possano essere valevoli per dare comunicazione di differimento dell'audizione a difesa?
- nella comunicazione di differimento dell'audizione a difesa la scuola deve motivare le ragioni (anche genericamente) o allegare documentazione a supporto del differimento stesso oppure è sufficiente comunicare il differimento dell'audizione a difesa indicando la nuova data di convocazione?
Cordiali saluti
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