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Si pone il seguente quesito riguardante la ripresa del servizio dei docenti dopo un periodo frazionato di CONGEDO PARENTALE o CONGEDO BIENNALE PER ASSISTENZA SOGGETTO CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (art. 3 c. 3 Legge 104/92).
Dopo un confronto con la Ragioneria Territoriale dello Stato è stato comunicato che per evitare una continuazione dell’assenza tra il frazionamento dei periodi delle assenze sopracitate, per i docenti che ne usufruiscono è necessario un rientro effettivo in servizio.
Molti insegnanti usufruiscono del congedo parentale fino al giorno prima della sospensione delle attività didattiche (vacanze di Natale o Carnevale o Pasqua) per riprenderlo al primo giorno utile per il rientro in classe, semplicemente mandando una comunicazione con cui si mettono a disposizione della scuola durante le vacanze. Così facendo il congedo viene interrotto senza che il docente rientri mai effettivamente in classe sebbene ci sia un formale rientro in servizio.
Si chiede quindi un'indicazione su come valutare le assenze del personale che interrompe il congedo parentale o il congedo biennale per assistenza quando viene a mancare un vero e proprio rientro in classe a seguito di assenze interrotte dai seguenti casi:
1) sospensione delle attività didattiche;
2) giorno libero;
3) festività comandate (domeniche o feste nazionali);
4) la cumulazione totale o parziale dei casi 1), 2) e 3).
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