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Alcune questioni legate al riallineamento della carriera: la RTS non vista alcuni decreti per mancanza dei termini di prescrizione...
06/11/2023 Personale a.t.a.
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Personale: progressione di carriera
Domanda
Si sottopone all’attenzione del responsabile la fattispecie relativa a progressione di carriera “cosiddetta riallineamento della carriera”.
Nel merito di alcuni decreti non vistati dalla Ragioneria Territoriali dello Stato in quanto l’atto non contiene i termini relativi alla prescrizione.
Non si condivide il comportamento della Ragioneria in quanto non trattasi di atto tendente a riconoscere servizi prestati a T.D. o in altro ruolo al fine di collocare l’interessata/o nella fascia retributiva ma di una sequenza che definisce un proseguimento di trattamento economico e di anzianità già in precedenza attribuito con il decreto di riconoscimento dei servizi ai fini dell’inquadramento economico disposto dopo la conferma in ruolo.
In quella fase l’interessata/o ha presentato istanza intesa al riconoscimento del servizio pre-ruolo e il decreto emesso in tal senso ha già stabilito l’eventuale riconoscimento della quota di anzianità economica al raggiungimento del 16° e/o 18° anno di servizio.
Quanto richiesto dalla Ragioneria è inappropriato e viola il diritto patrimoniale del docente a vedersi liquidata l’eventuale differenza retributiva spettante, tale articolato crea danni a livello di retribuzione e a livello di aspetti quiescenziali.
La norma non distingue decreti di progressione in applicazione di C.C.N.L. o in applicazioni di art. 4 c. 3 DPR 399/88, il decreto di progressione, lo dice la stessa terminologia, statuisce la progressione di carriera derivante da un decreto “madre”, quindi tecnicamente da assumersi d’ufficio.
Il DPR n. 399 del 23 agosto 1988 all’art. 4, comma 3, dispone che al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali; dall’applicazione del D.P.R. 399/1988 tutto il personale della scuola indicato dalla norma non ha mai richiesto l’esplicito riconoscimento dell’anzianità economica, d’ufficio si è sempre provveduto a congiungere l’anzianità giuridica con quella economica.
L’aggiornamento della posizione stipendiale è un mero atto di natura tecnica che deve essere disposto direttamente dall’Istituzione scolastica e/o dalla Ragioneria Territoriale della Stato – ufficio tenuto a retribuire il personale -, il mancato adempimento da parte di tali soggetti non può determinare danni di natura patrimoniale sul personale che percepisce gli emolumenti.
Si chiede una valutazione dei responsabili di Italiascuola.
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