Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni: alunni stranieri
Alunni: iscrizioni
Nella mia scuola arrivano numerose domande di iscrizione da parte di alunni stranieri alla classe prima e successive che non hanno frequentato le scuole precedenti in Italia. All'atto della richiesta di iscrizione presentano documenti di diversa natura e scritti nella lingua del paese di origine, attestanti gli studi seguiti, non sempre di facile interpretazione.
Per questi studenti si procede diversamente a seconda che siano in obbligo di istruzione o meno. Nel primo caso, si applica l’art. 45, comma 2 del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale prevede che "I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa...".
Nel secondo caso, invece, per gli studenti, almeno sedicenni, non più in obbligo di istruzione, che abbiano seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.
Questo per quanto riguarda i corsi diurni della mattina, per studenti tendenzialmente minorenni.
Il quesito verte sul comportamento da tenersi in caso di richieste di iscrizione ai percorsi di secondo livello (secondo e terzo periodo didattico) dei percorsi di istruzione degli adulti (corsi serali) istituiti ai sensi del D.P.R. 263/2012 da parte di stranieri non provvisti del diploma di I ciclo. A mio parere, le richieste di iscrizione, indipendentemente dai titoli conseguiti nei paesi di origine e non riconosciuti equipollenti, non possono essere accolte: infatti esistono dei corsi (i percorsi di primo livello) appositamente finalizzati al conseguimento di tale titolo. Il comma 3 dell'Art. 3 del D.P.R. 263/2012 recita: "Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno".
E' corretta la mia interpretazione?
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