Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 12/07/2024
  • Un parere sulla valutazione del secondo periodo di prova di un docente che ha prestato un numero di giorni inferiori a quelli minimi senza frequentare le ore di formazione...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale/docenti: anno di prova

    Domanda

    La docente XX lo scorso anno scolastico non ha superato l'anno di prova, a seguito valutazione negativa del Dirigente scolastico dell'Istituto ove prestava servizio.
    In questo anno scolastico la docente ha prestato un numero di giorni di servizio inferiore ai 180 necessari e un numero di giorni di attività didattica inferiori a quelli fissati come minimi. Non ha frequentato le 50 ore di formazione. La visita ispettiva si è regolarmente svolta, perchè fino a febbraio la docente era in servizio. Analogamente il DS l'ha osservata in classe.
    Il mio orientamento, anche sulla base della sentenza di Cassazione n. (n. 5546/2021) è di dichiarare il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo.
    Alcuni colleghi interpellati sono di diverso parere. In base a questa lettura: se da un lato è vero che l’art. 439 rimanda al secondo anno per l’acquisizione di maggiori elementi di valutazione, dalla lettura del DM 226/2022 (che è successivo alla sentenza), si evincerebbe un meccanismo che non consente di non ritenere necessario il riscontro dei giorni minimi di validità anche sul secondo anno.
    Si parla espressamente di ripetizione del periodo di formazione e prova e se l’art. 3 prevede che il superamento del periodo è subordinato al numero di giorni di servizio, definendo di fatto una condizione di validità, come è possibile conciliare la ripetizione del periodo di prova con il far venir meno un requisito di validità dello stesso.
    Gli elementi ulteriori di cui all’art. 439 potrebbero effettivamente far pensare ad un secondo periodo che vive della sua continuità con il periodo precedente, ma all’atto pratico (e normativo), il DM 226, nel parlare di ripetizione, ad avviso dei miei colleghi, fa salva l’esigenza di garantire tutte le condizioni.
    Secondo i miei colleghi è più opportuno garantire non tanto la ripetizione (la terza ripetizione non è prevista), ma la possibilità di effettuare la seconda ripetizione, di fatto non effettuata per mancanza della condizione preliminare di validità.
    Io ritengo che vi siano gli elementi per un decreto circa il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo.

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!