Area Tematica: Personale docente
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Personale/docenti: incarichi
Nell'Istituto Comprensivo che dirigo da poco per "tradizione" i docenti del tempo pieno scuola primaria non sono impiegati nelle sostituzioni nelle 4 ore che residuano (22+22), inoltre i docenti lavorano "ancora" in contemporaneità nelle ore che residuano quando nella classe è presente un insegnante di altra disciplina (Lingua Straniera o Religione Cattolica) e (per le classi quarta/quinta) di educazione motoria. Le poche ore a disposizione finora sono state dunque a totale carico dei docenti del tempo normale e le assenze dei docenti spesso richiedono la nomina di supplenti. In materia si applica l’art. 4, comma 4, lett. c) del d.P.R. n. 89 del 2009, il quale stabilisce che le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, con l’orario di “40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza compresenze”, nonché la Circolare ministeriale prot. 6753 del 27 febbraio 2015 che conferma l'abolizione delle compresenze. Tuttavia i docenti del t. p. e il Collegio Docenti hanno fin qui considerato applicabile l’art. 26 (ATTIVITA’DI INSEGNAMENTO) comma 5 del CCNL 2002/05 che, per ciò che riguarda i docenti primaria, cita testualmente: “Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, all’attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio”. Finora quindi lo strumento attraverso il quale i docenti ritengono di essere legittimati a rifiutarsi di sostituire i colleghi assenti durante le ore di compresenza/contemporaneità è la delibera del Collegio dei Docenti.
Alla luce di quanto esposto, si chiede:
1) Vi è differenza dal punto di vista normativo tra compresenza (4 ore settimanali) e contemporaneità (fino a 7 ore settimanali nelle 4^ e 5^ classi)?
2) È legittimo per il Collegio dei Docenti procedere all’approvazione di tanti progetti di arricchimento dell’offerta formativa quante sono le classi a tempo pieno, annullando di fatto il disposto dell’art. 4, comma 4, lett. c) del d.P.R. n. 89 del 2009?
3) Appurato che le 4 ore di compresenza per classe e le 5/7 ore di contemporaneità per i docenti t.p. rientrano a pieno titolo nelle ore a disposizione per le supplenze, in caso di rifiuto del docente ad eseguire l’ordine di servizio del DS a svolgere l’ora di supplenza in altra classe, la competenza sul provvedimento disciplinare è del DS ovvero del Dirigente preposto all’ufficio procedimenti disciplinari?
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