Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale: ricostruzione di carriera
A una docente di scuola secondaria di secondo grado, entrata in ruolo il 1° settembre 2001 (giuridicamente 1° settembre 2000) con un pre-ruolo di 11 anni, vengono riconosciuti nella ricostruzione di carriera – come da normativa allora vigente - 8 anni e 8 mesi, mentre i restanti 2 anni e 4 mesi utili ai soli fini economici – pari a 1/3 dell’eccedenza oltre i 4 anni del servizio pre-ruolo - avrebbero dovuto essere riconosciuti d’ufficio al maturare dei 16 anni complessivi di servizio (pre-ruolo+ruolo). (Si veda anche la nota Mef del 15 maggio 2024 a firma del Ragioniere Generale dello Stato). Nella ricostruzione della carriera, emessa il 14 gennaio 2004 a seguito di regolare domanda dell’interessata presentata il 18 novembre 2002, veniva riportata la data del 1° settembre 2010 per lo scatto nella fascia stipendiale 21/27 comprendendo i 2 anni e 4 mesi. Né il Mef, né la scuola hanno adottato d’ufficio il riallineamento. Inoltre la Ragioneria Territoriale del Mef emetteva e inviava alla scuola in data 25 maggio 2010 la seguente nota: Si rammenta che gli adeguamenti stipendiali per il personale in servizio NON necessitano di atti formali di attribuzione, essendo operati in via AUTONOMA dalle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze.
Nel 2023 – su domanda dell’interessata – le sono stati riconosciuti questi 2 anni e 4 mesi e liquidati i 5 anni di arretrati in quanto per il Mef gli altri 8 anni sono soggetti a prescrizione.
Quesito: Un atto che è dovuto d’ufficio rientra nei principi della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 del Codice Civile?
Ringrazio.
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