Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 27/11/2024
  • Alcuni chiarimenti sulle nuove normative per il riconoscimento del servizio pre-ruolo...
  • Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
    Argomenti: Personale: ricostruzione di carriera

    Domanda

    Alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dall’art. 14 del D.L. n. 69/2023, che ha riformulato l’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, e considerati i consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di riconoscimento del servizio pre-ruolo e di ruolo nei passaggi tra profili e gradi differenti, si evidenziano alcune problematiche applicative che richiedono chiarimenti.
    Tra queste, emergono questioni relative alla permanenza della temporizzazione come meccanismo di inquadramento, alla possibilità di estensione del nuovo regime ai casi pregressi di ricostruzione della carriera e al principio di fungibilità dell’anzianità tra i diversi ruoli e ordini di istruzione.

    Quesiti:

    1) Permanenza della temporizzazione come meccanismo di inquadramento.

    Considerato che l’art. 6 del DPR n. 345/1983 prevede la temporizzazione esclusivamente per passaggi tra comparti o per casi non regolati da specifiche disposizioni normative, la stessa risulta ancora applicabile nei passaggi di ruolo all’interno del comparto scuola, come ad esempio tra i diversi profili ATA o tra i ruoli del personale docente?
    In che misura la temporizzazione può essere considerata compatibile con la riforma dell’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, che sembra favorire il riconoscimento integrale del servizio pregresso?

    2) Riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e di ruolo dopo la riforma dell’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994.

    È possibile per il personale scolastico che abbia già ottenuto una ricostruzione di carriera prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina avanzare una nuova istanza per ottenere il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e del servizio pregresso, facendo leva sulla Deliberazione della CDC - Sezione Centrale n. 4/2019?
    Tale diritto si estende ai passaggi di ruolo tra tutti i gradi e ordini di istruzione e per tutti i profili ATA, con la sola esclusione dei passaggi da personale ATA a docente?

    Si resta in attesa di ricevere esaustivi chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

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