Area Tematica: Relazioni sindacali, contenzioso
Argomenti:
Alunni: infortuni
Contenzioso e responsabilità: risarcimento danni da infortuni agli alunni
Sicurezza sul lavoro: assicurazioni per infortuni
Un alunno della scuola secondaria di primo grado, durante la ricreazione è stato spinto da un compagno, ha urtato xxxxxxx e ha riportato la rottura xxxxxxi. La docente ha relazionato sull'evento accaduto, che è stato improvviso e imprevedibile. La Scuola ha provveduto a denunciare l'infortunio all'Inail e alla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato la polizza per la copertura degli infortuni. La compagnia assicurativa ha preso il carico il caso. Dopo un anno la sottoscritta Dirigente ha ricevuto dall'avvocato della famiglia un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e 3 del d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2914, per risolvere in via stragiudiziale la controversia. In sostanza, a detta dell'avvocato, l'assicurazione ha riconosciuto un indennizzo pari a € xxx,00, mentre l'odontoiatra di famiglia ha quantificato un danno pari a €xx.xxx,00, considerati anche i trattamenti da intraprendere negli anni successivi. Inoltre la famiglia attribuisce alla docente e alla dirigente la responsabilità dell'evento dannoso, in quanto tenute alla vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi.
Si precisa che la sottoscritta non ha a disposizione documenti attestanti le spese effettivamente sostenute dalla famiglia, in quanto il caso come di prassi è stato gestito dalla compagnia assicurativa e dalla famiglia. Si chiede di sapere di chi è la competenza a gestire l'eventuale negoziazione e come procedere nella risposta, in quanto l'avvocato avverte che la mancata risposta o il diniego all'invito entro 30 gg. potrebbero essere valutati da giudice ai fini delle spese di giudizio.
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