Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 12/03/2025
  • Un A.A. chieda che l’assenza per visite specialistiche sia imputata a malattia: che caratteristiche deve avere la certificazione medica prodotta come giustificativo?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/assenze: visita medica e certificati

    Domanda

    Un dipendente ATA, profilo Assistente Amministrativo, ha esaurito le 18 ore di permesso previste dall’art. 69 Ccnl scuola per l’effettuazione di visite, terapie, esami diagnostici.
    Avendo necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici, lo stesso dipendente chiede che la relativa assenza venga imputata all’istituto della malattia, come previsto dai commi 11, 12 e 14 dello stesso Art. 69.
    Al rientro in servizio, e come giustificativo dell’assenza, il dipendente si limita a produrre l’attestazione di presenza nella struttura sanitaria pubblica, dalla quale non risulta possibile per l’Amministrazione verificare la sussistenza dello stato di “incapacità lavorativa” conseguente alla tipologia di trattamento effettuato, come previsto dal comma 12 dello stesso articolo.
    Considerato che l’art. 69 del CCNL di riferimento sembra indicare tassativamente le ipotesi in cui è possibile, per il personale ATA, chiedere l’imputazione all’istituto della malattia dell’assenza per l’effettuazione di visite specialistiche, esami diagnostici, terapie ecc..si formula il seguente quesito.

    In tale ultima circostanza, cioè nell’ipotesi in cui il dipendente chieda che l’assenza per l’effettuazione di visite specialistiche sia imputata a malattia, che caratteristiche deve avere la relativa certificazione medica prodotta come giustificativo?
    • Nello specifico: come l’Amministrazione potrà verificare la sussistenza dello stato di “incapacità lavorativa”?
    • Sarà necessaria la certificazione prodotta dal medico curante o può essere prodotta la sola certificazione rilasciata dallo specialista che ha effettuato il trattamento medico? E, in tale ultima ipotesi, la struttura sanitaria/specialista può limitarsi ad attestare la presenza del dipendente o dovrà indicare specificatamente lo stato di incapacità lavorativa in cui il dipendente versa?

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