Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Personale: ricostruzione di carriera
Gentili esperti, in relazione alla nota MEF DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Rif. Prot. Entrata N. 8438 del 10/01/2024 indirizzata alle Ragionerie Territoriali dello Stato e da queste ultime inoltrate alle scuole nel mese di maggio scorso, si chiede quanto segue: 1. nel caso di ritardo dell’Amministrazione scolastica nel procedere alla definizione dei provvedimenti di riallineamento di carriera, l’eventuale maturarsi della prescrizione è esclusivamente ascrivibile al lavoratore che non abbia posto in essere atti interruttivi (es. sollecito all’amministrazione a provvedere) pur consapevole, ipso jure, di aver maturato i requisiti che determinano l’emissione di tale provvedimento di riallineamento? 2. è ipotizzabile una corresponsabilità dell’Amministrazione? 3. Posto che la prescrizione decorre dal momento in cui un diritto può essere fatto valere, è ipotizzabile che il termine quinquennale decorra non tanto dall’astratto maturare dei requisiti normativi bensì dal momento in cui l’amministrazione scolastica ha provveduto concretamente al riallineamento? Solo in tale momento, infatti, l’eventuale credito del dipendente dovuto a posizioni stipendiali successive, è definito e quindi esigibile.
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