Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: congedi parentali (astensione facoltativa)
Personale/docenti: supplenze
Una docente in congedo parentale alternato ad altre assenze (malattia, malattia del bambino,...) dal 15 settembre, in maniera continuativa e mai rientrata a scuola presenta, ora, richiesta di rientro con messa a disposizione (quindi rientro non effettivo in classe) durante le vacanze di Pasqua, per poi riprendere il congedo dal 23 aprile al 30 aprile. La docente in questione rientrerà, poi, definitivamente ed effettivamente a scuola il 2 maggio. Si chiede se questa interruzione "fittizia" dell'assenza da scuola, durante le vacanze di Pasqua, vada a interrompere o meno la continuità prevista dall'art. 37 del CCNL/2007, che consente di confermare il supplente fino al termine delle lezioni o se, a questo punto, la titolare debba tornare sulle sue classi e il supplente debba concludere il suo incarico.
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