
Area Tematica: Forniture
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: CIG, CUP e DURC
KEYWORDS
Avendo la singola scuola aderito ad una Rete di scuole al fine di stipulare un "accordo quadro" finalizzato all'individuazione del medico competente che ogni istituto andrà successivamente a contrattualizzare, come si deve regolare, a monte, la Scuola capofila della Rete per chiedere il CIG riferito, appunto, a tale accordo Quadro e come, a valle, si devono poi regolare i singoli Istituti per chiedere il CIG (figlio) che sia collegato al CIG (padre) richiesto dalla Scuola capofila della rete, senza incorrere in eventuali e (involontarie) violazioni degli obblighi di tracciabilità?
Grazie.
La soddisfazione di una determinata esigenza della scuola (es. servizio di pre-scuola; servizio di RSPP; DPO, medico competente, servizio di assistenza ad alunni disabili, formazione, interventi didattici etc) può essere realizzata attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo (di prestazione d’opera ex art. 2222 ss. c.c.) affidati a persone fisiche ovvero ad un vero e proprio appalto di servizi affidato a soggetto (si tratterà di un organismo super-individuale persona giuridica, società, cooperativa, associazione etc.), al quale spetterà erogare il servizio avvalendosi della prestazione lavorativa altrui.
La Corte dei Conti con deliberazione n. 6 del 2008 ha ulteriormente precisato che il contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. è riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturale e prodotta senza caratterizzazione personale.
Pertanto, se per l'attività di medico competente, il contratto viene stipulato con una società, studio medico, poliambulatorio etc questo andrà inquadrato come “appalto di servizi” con applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e della normativa in tema di tracciabilità e regolarità contributiva (con richiesta quindi di CIG e DURC).
Allorchè, invece, la scuola stipuli il contratto con un lavoratore autonomo libero professionista dovrà rispettare quanto previsto dalla legislazione in tema di affidamento di incarichi ad esterni da parte delle P.A. ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L’ANAC, in data 18 marzo 2019, ha pubblicato nuove FAQ di chiarimento sull’applicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (ivi comprese le scuole), della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Le indicazioni operative dell’ANAC tengono conto sia della Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 che del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
E' stato ribadito che restano esclusi dalla disciplina in tema di tracciabilità anche i contratti di lavoro autonomo stipulabili dalle amministrazioni per esigenze cui non possano far fronte con il personale in servizio ai sensi dell’art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/01.
Pertanto, se nel caso di specie il contratto per il servizio di medico competente è stipulato con un libero professionista non si tratterà di un appalto di servizi e quindi non dovrà essere richiesto il CIG.
Se, invece, la procedura è quella di affidamento di un contratto di appalto, la procedura descritta si avvicina all’ipotesi dell’accordo quadro.
Precisazioni sono disponibili sulla pagina ANAC relativa alle FAQ in tema di tracciabilità dei flussi, in particolare la FAQ A24 che riportiamo integralmente.
"A24. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura?
E’ necessario che il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”) che contraddistingua l’accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010. Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le amministrazioni che aderiscono all’accordo quadro devono chiedere l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) che identificherà lo specifico contratto e lo riporteranno nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” o “figli” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto".
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

Sentenza 05/07/2017 n° 235
Area: Giurisprudenza

La procedura relativa alla concessione di un bene pubblico, al pari della concessione di servizi, deve rispettare i principi europei di cui all’art. 81 del Trattato UE e di cui alle Direttive comunitarie in materia di appalti, tra cui il principio di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità in quanto con la concessione di area demaniale è fornita un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva ispirata a tali principi. Ne consegue l’illegittimità della concessione demaniale marittima che sia stata rilasciata senza un avviso pubblico ed una gara per anni sessanta ai sensi dell’art. 18 l. n. 84/1994. (Va osservato che L' art. 4 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 dispone: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, DEI CONTRATTI ATTIVI, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica". Ne consegue l'applicazione di tali principi anche a contratti, come i contratti attivi, non qualificabili come appalti pubblici o concessioni di servizi. Il principio di cui alla massima in oggetto riguarda anche le concessioni di beni (e non solo di servizi) di proprietà degli Istituti Scolastici).
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#numerazione #reg #nav #mare #subingresso #assentimento #terminal #fregio #rep #matrice
Ordinanza 18/07/2017
Area: Giurisprudenza

L’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 , al punto 1 prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Al successivo punto 4 viene previsto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Si tratta, quindi, di accertare – al fine di stabilire se trovi applicazione il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro in ordine al computo dell’anzianità di servizio – se il docente durante gli anni di servizio a tempo determinato e il docente comparabile durante il corrispondente periodo a tempo indeterminato svolgano lavori della stessa natura, nelle medesime condizioni di formazione. Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente rinviata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione concernente l’ interpretazione della clausola 4 punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in merito ai seguenti punti: 1)se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2)se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione sia della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, che in ragione dell’ obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico. (Nel caso di specie il Tribunale di Trento, stante il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, ha sospeso il giudizio con il quale una docente, assunta a tempo indeterminato dalla Provincia Autonoma di Trento, aveva richiesto il diritto al computo per intero – ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (cd. “ricostruzione della carriera”) – dei periodi di servizio da lei precedentemente compiuti presso il medesimo ente in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato).
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#tempo #anzianità #servizio #determinare #accordo #lavoratore #clausola #fine #ruolo #computo
Sentenza 23/05/2017 n° 325
Area: Giurisprudenza

Il responsabile unico del procedimento non può essere membro né Presidente, della commissione aggiudicatrice della gara d'appalto. La recente riforma della disciplina, con la mancata esclusione del presidente dalla regola prevista dall’articolo 77 D.Lgs. 50/2016 (che dispone: "i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"), implica chiaramente che il r.u.p. non possa essere componente della commissione nemmeno quale presidente e quindi il superamento della giurisprudenza formatasi sotto il vigore del soppresso codice degli appalti (art. 84 D.Lgs. 163/2006). (Nel caso di specie era stato nominato r.u.p. un docente della scuola che aveva poi svolto anche le funzioni di presidente della commissione giudicatrice. Si ricorda che la commissione è obbligatoria per tutte le gare il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#procedimento amministrativo#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#subcriteri #alcunaltra #marra #griglia
Sentenza 28/03/2018 n° 1937
Area: Giurisprudenza

Fermo il carattere di principio del dovere delle Amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni CONSIP (di cui all'art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488), nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro. Risulta dirimente al riguardo la previsione di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario’), a tenore del quale “la disposizione del primo periodo del presente comma" (il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26) "non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza".
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#convenzione #mibact #amministrazione #consip #stipulare #lotto #servizio #articolo #intendimento #gara
Sentenza 31/05/2017 n° 13800
Area: Giurisprudenza

In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro. Per quanto concerne il conferimento di supplenze annuali e temporanee al personale ATA, gli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e 3 del d.m. n. 430 del 2000 evidenziano il carattere inderogabile della regola che impone di attribuire le supplenze nel rispetto dell'ordine della posizione nella graduatoria (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto legittimo il recesso operato dall'Amministrazione in ragione della palese invalidità del contratto stipulato con un aspirante supplente individuato come il soggetto utilmente collocato in graduatoria in violazione delle norme imperative che impongono il rispetto dell'ordine di priorità delle graduatorie).
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#peg #ripensamento
Ordinanza 11/07/2017 n° 17105
Area: Giurisprudenza

In materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del richiamato decreto. Infatti, l'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni. Pertanto, in relazione agli appalti pubblici, l'Amministrazione non è responsabile in solido con l'appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del contratto, in quanto gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati.
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#castello #mirafiori #preventivare #lievitazione #sgambare #vertenza
Sentenza 12/05/2017 n° 672
Area: Giurisprudenza

Per essere legittimo in base all’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 un provvedimento di autotutela deve essere sufficientemente motivato sia in relazione al vizio di legittimità riscontrato sia in relazione all’interesse pubblico all’annullamento, che deve essere diverso da quello al mero ripristino della legalità. E’ illegittimo il provvedimento di annullamento degli atti di una gara (nel caso per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti) emanato da una istituzione scolastica fondato sulla mancata previa nomina del R.U.P.. La mancata nomina del R.U.P. di cui all’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non costituisce vizio di legittimità, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio, applicandosi la norma suppletiva di cui all’art. 5 della L. n. 241 del 1990, a tenore della quale in caso di mancata nomina del responsabile del procedimento tale ruolo ricade sul funzionario preposto all’unità organizzativa competente. (La sentenza conferma interessanti principi. In primo luogo, sui presupposti del ricorso all’azione di annullamento in sede di autotutela per la cui correttezza non è sufficiente la sola presenza di un vizio di legittimità, dovendosi anche valutare –e dare conto nella motivazione dell’atto- il rilievo sostanziale di tale vizio sull’interesse pubblico. Sempre in tema di autotutela merita di essere sottolineata, per la frequente ricorrenza negli atti delle gare delle istituzioni scolastiche, il seguente principio: una clausola che preveda la possibilità dell’annullamento della gara ad “insindacabile giudizio” della Stazione appaltante “non può assumere il valore di una preventiva rinuncia a chiedere il sindacato giudiziale dei provvedimenti di annullamento d’ufficio e pertanto non rileva nella presente vicenda”. In secondo luogo, sul rapporto di specialità tra la disciplina del RUP nel Codice dei contratti e la disciplina di tale figura nella L. n. 241/1990, da cui discende l’efficacia integrativa delle disposizioni contenute in tale legge. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 778 del 7 febbraio 2018).
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#autotutela#procedimento amministrativo#cda #insindacabile #supermatic #appare
Sentenza 14/01/2009 n° 36
Area: Giurisprudenza

Nell'ambito della procedura di valutazione del punteggio per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie d'istituto, la previsione contenuta nel bando di cui al d.m. 21 luglio 2007, n. 53, all’allegato A (tabella di valutazione dei titoli), punto D, n. 3 (che considera , fra i titoli di servizio relativi a particolari attività d’insegnamento svolte presso svariate strutture, anche i corsi “presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati”, attribuendo “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni” punti 0,50, “fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico”) e la successiva nota 19 dello stesso allegato A, (secondo cui “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività d’insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”) rendono legittima la vautazione, da parte dell'amministrazione scolastica, nella classe di concorso C500 (tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina) di un periodo di servizio annuale, superiore ai tre mesi, per attività didattiche (anche se eterogenee, spaziando, nel tempo, dagli elementi di anatomia alla tecnica alberghiera) prestate nell’ambito di progetti formativi per figure professionali, nei settori turistico, alberghiero e del benessere personale, di durata anche variabile, ma ricompresa tra gli otto ed i dieci mesi, per un numero di ore tra le 200 e le 600 (2005), con un impegno che non è mai sceso sotto la media delle sette ore settimanali.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#spaziare #giorni #fino #presso #impossibile #coordinato #cardare
Sentenza 25/10/2017 n° 8703
Area: Giurisprudenza

A decorrere dal 1.1.2006, data di entrata in vigore del C.C.N.L. Comparto Scuola stipulato il 27.11.2007, il personale in servizio all'estero ha diritto a percepire la medesima retribuzione del personale metropolitano, avendo l'Indennità Integrativa Speciale, pienamente conglobata nella voce stipendio, assunto natura retributiva e non potendo essere bilanciata dall'assegno di sede, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Pertanto, la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL Comparto Scuola del 24/07/2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'Indennità Integrativa Speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione Infatti, con il conglobamento nella voce “stipendio tabellare, l'Indennità Integrativa Speciale ha acquisito fisionomia di elemento retributivo, sicché non è sostenibile una sua incompatibilità con l'assegno di sede, previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 62 del 1998, che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. (In senso conforme si è espressa, la Suprema Corte, con la Sentenze n. 23058 del 30 ottobre 2014 e, da ultimo, con l'Ordinanza 16/11/2017, n. 27220 seppur in fattispecie relative a personale scolastico con qualifica dirigenziale con riferimento all'art. 52 del CCNL Area V 11 aprile 2006).
KEYWORDS
#personale dipendente: questioni retributive#estero #indennità #stipendio #ccnl #servizio #personale #voce #assegno #trattenuta #comparto
Sentenza 30/09/2016 n° 1514
Area: Giurisprudenza

Il gestore uscente dello stesso servizio cui si riferisce la trattativa privata, in relazione alla quale censura il mancato invito a presentare un’offerta, versa in una posizione peculiare e differenziata rispetto all’interesse semplice di cui sono normalmente titolari i privati di fronte alle analoghe scelte dell’amministrazione e assume la natura e consistenza dell’interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. La determinazione della P.A. di non invitare il gestore uscente a presentare un’offerta in una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 deve essere specificatamente e congruamente motivata ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006. La motivazione deve illustrare espressamente la gravità della negligenza o dell’errore professionale commesso, idonei a determinare il venir meno dell’elemento fiduciario destinato a caratterizzare, sin dal momento genetico, i contratti di appalto pubblico e il rilievo che tali elementi hanno sull’affidabilità dell’impresa nei confronti della stazione appaltante e sull’interesse (pubblico) dell’Amministrazione a stipulare un nuovo contratto con il predetto gestore. E’ illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante determina di non invitare il precedente gestore del servizio a una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 senza esternare con adeguata motivazione la sussistenza delle condizioni di cui all’art.38,primo comma,lettera f) dello stesso decreto. La gravità della generica negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. (La decisione è relativa a una procedura negoziata disciplinata dal D.Lgs n.163 del 2006. Mentre l’art.63, u.c., del D.Lgs n.50 del 2016 richiama il principio di rotazione alla stessa stregua dell’omologa disposizione del D.Lgs n.163 del 2006, in relazione ai contratti sotto soglia, l’art.36 del nuovo codice insiste in modo particolare sulla necessità di osservare detto principio. In particolar modo, il comma 2, alle lettere a) e b), si riferisce espressamente alla rotazione degli inviti. In questa prospettiva, almeno per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, il principio affermato nella sentenza in commento potrebbe trovare applicazione solo alla fattispecie dell’invito –legittimo- del precedente gestore che sia risultato affidatario del contratto a seguito di una procedura ordinaria –aperta o ristretta-).
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#amministrazione digitale#aro #arpa #legittimo #aperta #ristretta #ristrettezza #diserzione #risanamento #maestranza
Sentenza 23/03/2017 n° 454
Area: Giurisprudenza

Le previsioni del titolo II del D.Lgs n. 50/2016 in tema di appalti (e, quindi anche l’art. 36 in tema di affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria) sono applicabili anche alle concessioni di servizi, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 164, secondo comma, dello stesso D.Lgs. n. 50, sulla base di una valutazione di compatibilità. Il principio di rotazione previsto dal primo comma dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016##1608T si applica anche al settore delle concessioni. E’ illegittima l’aggiudicazione al gestore “uscente” della concessione del servizio di erogazione di cibi e bevande mediante distributori automatici da parte di una istituzione scolastica, nel caso in cui negli atti di gara manchi la motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l’ammissione di questo alla procedura di gara in violazione del principio di rotazione di cui al primo comma dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e del punto 4.2.2 delle linee guida dell’ANAC adottate con delibera n. 1097 del 2016##1793T. Sul principio di rotazione, nello stesso senso sostanziale, si vedano TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 1906; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336##150L; TAR Friuli Venezia Giulia, 4 ottobre 2016 n. 419##157L;
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#incognito
Sentenza 13/07/2017 n° 17361
Area: Giurisprudenza

Nel pubblico impiego privatizzato, i rapporti di lavoro sono disciplinati, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel T.U. di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto gli atti di gestione sono adottati dall'ente con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Non è, quindi, consentito all'Amministrazione di sciogliersi unilateralmente dal contratto già stipulato se non nei casi in cui il contratto stesso, in quanto viziato da nullità, sia totalmente inefficace, di modo che il comportamento dell'amministrazione, la quale non può esercitare in questa materia poteri di autotutela, possa essere equiparato a quello del contraente che faccia valere l'assenza del vincolo contrattuale quale conseguenza della sussistenza di una causa di invalidità insanabile dell'atto. Pertanto, il datore di lavoro pubblico non può esercitare poteri di autotutela nè sottrarsi alla esecuzione del contratto, se non nel caso in cui lo stesso sia affetto da nullità per contrasto con norma inderogabile di legge, che si verifica qualora l'assunzione sia avvenuta in violazione delle norme che disciplinano le forme di reclutamento. Ciò premesso, il momento di insorgenza del diritto alla assunzione del disabile iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio è connesso alla forma di reclutamento e, per le qualifiche meno elevate, sorge con l'atto di avviamento al lavoro, successivo, nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 5, della l. n. 68 del 1999 (soppresso dal d.lgs. n. 151 del 2015) ed attualmente dall'art. 7, comma 1, della stessa legge (sostituito dal richiamato d.lgs. n. 151 del 2015), alla formazione della graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. (Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la Sentenza di merito che aveva accertato la validità ed efficacia di un contratto di lavoro concluso con il MIUR da un lavoratore iscritto nelle liste di cui alla l. n. 68 del 1999, al quale la Pubblica Amministrazione non aveva dato esecuzione, ritenendo esaurita la quota di riserva in favore dei soggetti affetti da disabilità sulla base di un calcolo effettuato con riferimento al solo organico nazionale).
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#svantaggiare #lamento #incoercibilità #collocatosi #accantonamento #salario
Ordinanza 19/10/2016
Area: Giurisprudenza

La possibilità, contemplata da circolari ministeriali, di chiedere alla scuola di seguire specifici regimi alimentari, nel rispetto delle scelte etico-religiose dei genitori, presuppone una convergenza di scelte educative dei genitori stessi. In mancanza di accordo su tale scelta, che rientra tra le decisioni di maggiore interesse per i figli ai sensi dell’art. 337-ter c.c., inerendo la salute degli stessi, la decisione è rimessa al Giudice, il quale deve applicare parametri di normalità statistica e riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi, laddove, come nel caso di specie, il minore non mostri alcun tipo di allergia, intolleranza o esigenza medica che giustifichi l’imposizione di particolari restrizioni alimentari. Il regime alimentare seguito nelle scuole prevede l’introduzione nella dieta di qualsiasi alimento senza restrizioni, lasciando presumere che le strutture pubbliche a ciò deputate abbiano ritenuto questo regime idoneo per la corretta crescita dei minori. Peraltro, lo stretto controllo pubblico sulle mense scolastiche scongiura il rischio che la salute del minore possa essere pregiudicata dall’inserimento nella dieta di carne, pesce o cibi confezionati, dovendosi altrimenti concludere che nelle mense scolastiche viene compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un regime alimentare “normale”. (Nel caso di specie, in un quadro di forte tensione tra i genitori, la madre aveva unilateralmente richiesto alla scuola che la propria figlia seguisse alla mensa un regime alimentare di tipo vegano, vale a dire con l’esclusione dalla dieta di carne, pesce, latticini, prodotti conservati e cereali raffinati, fondando tale scelta non su esigenze mediche della minore, ma sulla propria convinzione etica e sulla presunta minore salubrità di certi tipi di alimenti.)
KEYWORDS
#genitori: responsabilità genitoriale#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#figlia #padre #minore #dieta #regime #scelta #frequentazione #abitazione #madre
Sentenza 19/02/2016 n° 3275
Area: Giurisprudenza

In tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (c.d. interpretazione utile), che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto (anche con l'eventuale riferimento alla disposizione dell'art. 1891 c.c.) un qualche effetto, anzichè negarglielo affatto. (Nel caso di specie, a seguito dell'infortunio di una alunna di scuola elementare accaduto nei bagni della scuola, i genitori richiedevano il risarcimento dei danni dalla stessa subiti nei confronti del Ministero dell'istruzione. Nel costituirsi in giudizio quest'ultimo esercitava la domanda di manleva nei confronti dell'istituto assicuratore giusta polizza assicurativa stipulata dalla istituzione scolastica. Accolta la domanda risarcitoria, la Corte di Appello dichiarava però inammissibile la domanda di manleva, escludendo che il Ministero potesse essere considerato "assicurato" in virtù della polizza stipulata dalla Direzione didattica. Nel contestare tale assunto, la Corte di Cassazione afferma che se per i fatti garantiti dall'assicurazione, la Direzione didattica stipulante non può mai essere chiamata a rispondere, proprio perché è il Ministero l'unico soggetto legittimato passivamente per le azioni risarcitorie, allora il contratto di assicurazione fatto valere in giudizio — a meno che non sussistano elementi tale da far ritenere che esso sia stato stipulato effettivamente ad esclusiva copertura di eventuali diverse e specifiche responsabilità gravanti sull'organo stipulante, benché derivanti da fatto del personale o degli alunni — si sarebbe rivelato del tutto privo di effetti e, a ben vedere, addirittura privo di rischio assicurato, con conseguente difetto di causa negoziale e nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. Donde la valorizzazione delle regole di interpretazione del contratto con particolare riferimento al criterio della cd. "interpretazione utile" di cui alla massima. E' evidente che il rischio che in giudizio vengano sollevate eccezioni del genere può essere risolto attraverso lo stesso testo contrattuale inserendo, quale definizione di soggetto assicurato, oltre che l'istituzione scolastica, anche il Ministero dell'Istruzione e ogni altro suo organo interno).
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#infortunio scolastico#responsabilità civile#manleva #duomo #improduttività #fornace #fresa #intimati #intimata #autenticare #notaio #intestazione
Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG
Area: Normativa

Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 1 dell’ 11 gennaio 2017
Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017
Visto l’art. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità);
Visto l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha posto le spese di funzionamento dell’Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
Visto l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha disposto che l’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
Visto l’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, ha previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilità dei relativi pagamenti;
Visto l’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante;
Visto l’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015 n. 89, che ha disciplinato l’acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, prevedendo tra l’altro che l’Autorità non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e ai comuni non capoluogo che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti;
Visto l’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra l’altro, il CIG, tranne i casi di esclusione ivi disposti; (ii) il CIG è inserito a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori; (iii) le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;
Visto l’art. 27 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo l’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l’articolo 7-bis, in virtù del quale i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo CIG;
Visto l’art. 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato anche il CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto l’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha attribuito all’Autorità – a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti – la potestà di non rilasciare il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Visto l’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha rimesso all’Autorità la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
Visto l’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in virtù del quale - per la gestione della BDNCP - l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio, mantenendo salva la facoltà di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo;
Vista la delibera dell’Autorità del 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017;
Vista la delibera dell’Autorità del 20 gennaio 2016 n. 39, concernente Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale informazione oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti e di comunicazione trasmissione all’Autorità;
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 luglio 2016, recante “Tempistiche di acquisizione del CIG”;
Considerato che il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità che consente contemporaneamente:
a) l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
b) la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
c) l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
d) il controllo sulla spesa pubblica;
Considerato altresì che, in virtù del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per operare una limitazione dell’attività svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo previsto che l’Autorità - fermi restando i vigenti limiti per procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro – non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Considerata l’importanza del CIG in un quadro complessivo mirante a potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza, con particolare attenzione allo strumento della BDNCP;
Considerato che occorre assicurare una sempre maggiore efficienza nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale il CIG è lo strumento di elezione, al fine di incrementare l’input dei dati nel circuito informativo e svolgere al meglio i compiti connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l’acquisizione obbligatoria del CIG si pone in un momento che precede l’avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalità di selezione del contraente prescelta;
Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata;
Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo accesso sul sistema SIMOG, mediante il quale il RUP perfeziona l’acquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla cancellazione del CIG, indicando le motivazioni per le quali la procedura di selezione del contraente è stata annullata;
Considerato che dalle verifiche compiute dell’Autorità sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati CIG;
Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini contributivi all’Autorità, ma comporta conseguenze negative in tutti gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante;
Ritenuto dunque necessario disciplinare il procedimento che determina il rilascio e il perfezionamento del CIG;
Ritenuto, altresì, di dover inserire il perfezionamento del CIG a suo tempo acquisito, ovvero la sua cancellazione, tra le “informazioni obbligatorie” che, ai sensi dell’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP devono trasmettere all’Osservatorio, impregiudicata restando la competenza dell’Autorità di stabilire successivamente il novero completo delle “informazioni obbligatorie” di cui alla norma citata,
DELIBERA
1) Acquisizione del CIG
Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.
In particolare:
a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c) per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine).
2) Perfezionamento del CIG
Entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:
a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall’atto amministrativo che ha stabilito l’adesione);
b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3) Comunicazione ai RUP
Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, l’Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di ‘warning’, che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità:
- il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all’atto dell’acquisizione del CIG, con il fine di attirare l’attenzione del RUP circa l’obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l’avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all’adozione di eventuali misure sanzionatorie;
- l’invio di un messaggio via mail, all’indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell’approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l’urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).
4) Mancato perfezionamento del CIG
In caso di mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.
Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.
Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005, condizione di ammissibilità dell’offerta medesima.
L’Autorità si riserva la facoltà di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall’art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso l’Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 9, d.lgs. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell’Autorità.
L’Autorità si riserva altresì la facoltà di valutare nell’ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
Il presente atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2017
Per il Segretario, Rosetta Greco
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#procedimento amministrativo#bdncp #esecutore #circuito #schedare #filiera #input #infiltrazione #subcontraenti #cantone #rosetta
Sentenza 12/06/2017 n° 816
Area: Giurisprudenza

Il principio di rotazione è strumentale al principio di concorrenza e va applicato nei limiti di quest’ultimo. Ne consegue che, quando alla manifestazione di interesse abbiano risposto solo due operatori, di cui uno era il gestore uscente, l’esclusione di quest’ultimo, in forza dell’invocato principio di rotazione, non avrebbe aumentato ma diminuito la concorrenza. Alle concessioni sono applicabili le norme previste per gli appalti “per quanto compatibili”. Ne deriva che i casi di obbligatorietà della verifica dell’anomalia dell’offerta di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 97, D.lgs. 50/2016, non sono applicabili alle concessioni ove non è dato ravvisare alcuna media aritmetica di ribassi percentuali (comma 2 dell’art. 97), né una combinazione di punteggi relativi alla qualità dell’offerta e al “prezzo” proposto dal concorrente il quale ultimo è altra cosa rispetto al canone di concessione. Il concedente ha la facoltà, e non già l’obbligo, di procedere alla verifica di anomalia sulle offerte che in base a specifici indizi appaiono anormalmente basse a norma del sesto comma dell’art. 97, D.lgs. 50/2016. (Fattispecie precedente le modifiche apportate al Codice dei contratti dal D.lgs n. 56/2017. Come noto, il nuovo testo del primo comma dell'art. 36 per le procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria impone la "rotazione degli inviti e degli affidamenti")
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#concedente #rialzo #bassa #ricavo #specialis #discapito #esplorazione #levare #montepulciano #rialzare
Sentenza 16/11/2016 n° 1269
Area: Giurisprudenza

Viola il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica e, pertanto, è illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi in favore di un operatore economico la cui offerta tecnica rechi l’indicazione di una franchigia annuale di 5.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria, allorché emerga dai verbali di gara come la previsione di tale franchigia abbia inciso in modo determinante sulla valutazione positiva dell’offerta tecnica. (Nel caso di specie il giudice amministrativo ha apprezzato che la franchigia, che indubbiamente rappresenta un aspetto economico dell’offerta, sia stata impropriamente inserita nell’ambito dell’offerta tecnica, alterando l’imparzialità della valutazione di quest’ultima da parte della commissione. Il vizio è stato ritenuto invalidante ancorché si trattasse di un dato economico marginale nel complesso del contratto da aggiudicare).
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#franchigia #manutenzione #gara #ditta #aggiudicare #appalto #separazione #alterare #spa #apprezzare
Sentenza 17/02/2014 n° 3612
Area: Giurisprudenza

Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. Pertanto il creditore danneggiato deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; mentre è la scuola, debitore convenuto, ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume, quindi, uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Trattandosi, quindi, di responsabilità contrattuale, spetta alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile. Nella fattispecie concreta, di lesioni riportate da un minore caduto durante un corso di sci di gruppo, i giudici hanno ritenuto che la caduta trovasse la sua ragione giustificatrice in una sequenza causale (quella di essersi adagiato sugli sci) non imputabile, né alla scuola di sci, né al maestro.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile#selva #adagiare #snowboard #caduto #sciare #funzionalizzata #stalla #inesattezza #incappare #tibia
Ordinanza 10/01/2018 n° 343
Area: Giurisprudenza

La Legge n. 198 del 18 luglio 2003, all'articolo 2, comma 3, prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna Regione. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato é disposta dal Dirigente Regionale, d'intesa con l'Ordinario Diocesano competente per territorio, Il concetto di "intesa" trova fondamento nell'art. 5, lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e verte sulle modalità attraverso le quali l'Ordinario Diocesano propone i nominativi delle persone ritenute idonee per l'insegnamento della religione, di modo che la nomina riguardi solo insegnanti riconosciuti tali dall'autorità ecclesiastica e disposti a svolgere l'incarico. Pertanto, secondo il procedimento dettato dalla Legge n. 198 del 2003 per l'accesso ai ruoli, il Dirigente Regionale approva l'elenco di coloro che hanno superato il concorso e invia all'Ordinario Diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche. L'indicazione dell'Ordinario Diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell'idoneità, del docente indicato dal Dirigente Regionale, all'insegnamento della religione cattolica, mentre non rileva ai fini dell'individuazione delle dotazioni organiche, compito che esula dalle competenze dell'autorità ecclesiastica per essere devoluto, in via esclusiva, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 198 del 2003, provvede con contratti di lavoro a tempo indeterminato alla copertura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi. (La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la Sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto di una docente ad essere immessa nel ruolo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e, per l'effetto, condannato il MIUR a risarcire alla medesima docente il danno subito in conseguenza del diniego di ammissione in ruolo, mediante corresponsione di una somma pari alle retribuzioni maturate ai sensi del D.M. n. 61/2007 e del Decreto Regionale n. 19058 del 30.7.2007).
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#ordinario #religione #diocesi #insegnamento #intesa #dotazione #vallo #territorio #dirigente #idoneità
Sentenza 21/03/2011 n° 6372
Area: Giurisprudenza

Il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della l. n. 59/97 e dei successivi provvedimenti di attuazione, alle Istituzioni scolastiche autonome si inserisce nell’ambito del fenomeno dell’organo (statale) con personalità giuridica, che, pur restando un organo dell’amministrazione di appartenenza (organo con soggettività giuridica, fenomeno che determina l’imputazione all’amministrazione di appartenenza non l'attività ma i risultati) ha una legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici. Ciò non accade nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con il personale Ata e docente della scuola che si trova in rapporto organico con l’Amministrazione statale della Pubblica Istruzione (cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275/99 riserva le funzioni relative al reclutamento del personale), per cui sussiste la legittimazione passiva dell’Amministrazione centrale e non dei singoli istituti, dotati, in materia, di mera autonomia amministrativa. Non è estraneo al processo di merito il soggetto che, pur rimasto estraneo al giudizio, sia stato, tuttavia, coinvolto nella decisione della lite, mediante una statuizione di accertamento o di condanna a suo carico, poiché questa pronunzia, è, di per sé, idonea ad attribuirgli la qualità di parte, ai fini della proponibilità dei gravami consentiti alle parti soccombenti. La specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9.3.2001 - relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola- regola il trattamento economico spettante dal 1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento.
KEYWORDS
#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#meo #personam #livellare #contrattare
n° 17
Area: Normativa

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (1)
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.
(1) Numero così modificato dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#servizio #concernere #concessione #appalto #acquisto #media #programma #aggiudicare #cpv #consulenza
n° 27
Area: Normativa

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
KEYWORDS
#potestà #nazionale
13/09/2017
Area: Prassi, Circolari, Note

KEYWORDS
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #ats #protocollo #asst #scuola #emergenza #piano #adrenalina #anafilassi #patologia
n° 106
Area: Normativa

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto inizia‐le, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto
previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. (1)
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1 , senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sollo di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. (1)
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’articolo 72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale. (1)
6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1,
lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 13. (1)
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#aggiudicatario #cessionario #dieci #sollo #attirare #disguido #separato #sopravvenienza #prezzari #fusione
n° 3
Area: Normativa

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub‐centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. Sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. Pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una ditali attività, quali:
2.1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
2.2. Le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3. Gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice;
h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate in‐tese di natura commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associa‐ zione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;
2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l’operatore economico che ha presentato un’offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di
appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35; gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici
relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipo‐logia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
oo‐bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; (1)
oo‐ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11; (1)
oo‐quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza c he da ciò derivi una modifica ione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; (1)
oo‐quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; (1)
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 44‐bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti‐to, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; (2)
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del con‐tratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al operatore economico. Si considera che il operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile; (2)
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;
bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio le‐ gato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianifica‐zione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idro‐geologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1‐ bis, del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per isoli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; (2)
fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività; mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l’affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di
affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque con‐sentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni
effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento,
certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l’etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;
nnnn) «innovazione», l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radio‐ diffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la riezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettro‐magnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
ssss) «AAP», l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 , assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; (2)
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere ei lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità; (2)
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l’acquisizione di beni, servizi o lavori; (2)
ggggg) lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
ggggg‐bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; (1)
ggggg‐ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; (1)
ggggg‐quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico; (1)
ggggg‐quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; (1)
ggggg‐sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta; (1)
ggggg‐septies) «elenco annuale dei lavori», l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; (1)
ggggg‐octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; (1)
ggggg‐nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’ opera o dell’intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; (1)
ggggg‐decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione; (1)
ggggg‐undecies) «cottimo», l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore. (1)
(1) Lettera aggiunta dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(2) Lettera così modificata dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#opera #servizio #appaltare #stazione #lavoro #operatore #appalto #contratto #impresa #procedura
11/10/2017 n° 1008
Area: Prassi, Circolari, Note

Premessa.
L'art. 80, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
prevede che l'ANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa
precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di
esclusione in esame e individuare quali carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai
fini della medesima disposizione. Sulla base di tale previsione,
l'Autorita' ha predisposto le linee guida recanti «Indicazione dei
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di
cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice».
Al fine di pervenire all'individuazione dei mezzi di prova
adeguati, l'Autorita' intende fornire indicazioni operative e
chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in
via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di
competenza. Cio' nell'ottica di assicurare l'adozione di
comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire
certezza agli operatori economici.
Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle
presenti Linee guida non da' luogo all'esclusione automatica del
concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di
procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza
ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio
del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le
indicazioni fornite nel presente documento. Le stazioni appaltanti
possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente
individuate dalle Linee guida, purche' le stesse siano oggettivamente
riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'art. 80, comma
5, lettera c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti
oggettivi e soggettivi.
I. Ambito di applicazione
1.1. L'art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui rileva,
il suo comma 5, lettera c) si applica agli appalti e alle concessioni
nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia (art. 36, comma 5) e,
ai sensi dell'art. 136 del Codice, ai settori speciali quando l'ente
aggiudicatore e' un'amministrazione aggiudicatrice.
1.2. Se l'ente aggiudicatore non e' un'amministrazione
aggiudicatrice, le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la
selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti
in un sistema di qualificazione o che richiedono di partecipare alle
procedure di selezione possono includere i motivi di esclusione di
cui all'art. 80, alle condizioni stabilite nel richiamato art. 136.
1.3. I motivi di esclusione individuati dall'art. 80 del codice e,
per quel che qui rileva, il suo, comma 5, lettera c) sono presi in
considerazione anche:
a) ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici (art. 84, comma 4);
b) ai fini dell'affidamento dei contratti ai subappaltatori e
della relativa stipula (art. 80, comma 14);
c) in relazione all'impresa ausiliaria nei casi di avvalimento
(art. 89, comma 3);
d) ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale
(art. 198).
1.4. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice e, per
quel che qui rileva, il suo comma 5, lettera c) non si applicano alle
aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidate a un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo
precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11).
II. Ambito oggettivo
2.1. Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80,
comma 5, lettera c) del codice gli illeciti professionali gravi
accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia
l'integrita' del concorrente, intesa come moralita' professionale, o
la sua affidabilita', intesa come reale capacita' tecnico
professionale, nello svolgimento dell'attivita' oggetto di
affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo
precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini
dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale
o amministrativa dell'illecito.
2.2. In particolare, rilevano le condanne non definitive per i
reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le
stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica
esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 80 del
codice:
a. abusivo esercizio di una professione;
b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta
fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere
nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
c. reati tributari ex decreto legislativo n. 74/2000, i reati
societari, i delitti contro l'industria e il commercio;
d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c)
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad
oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
e. reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.
Rileva, altresi', quale illecito professionale grave, che la
stazione appaltante deve valutare ai sensi dell'art. 80, comma 5,
lettera c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei
reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo
restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono
motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1,
lettera b) del codice.
2.2.1. Significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto
2.2.1.1. Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione
del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati
nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre
amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o
cumulativamente:
a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero
confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio;
b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni
quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi
degli articoli 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.
2.2.1.2. Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente
costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono
sintomatici di persistenti carenze professionali.
2.2.1.3. In particolare, assumono rilevanza, a titolo
esemplificativo:
1. l'inadempimento di una o piu' obbligazioni contrattualmente
assunte;
2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono
inutilizzabile per lo scopo previsto;
3. l'adozione di comportamenti scorretti;
4. il ritardo nell'adempimento;
5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuita'
dell'evento che da' luogo al ripristino dell'opera danneggiata per
caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;
7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque
omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha
determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2,
del codice, o della previgente disciplina (art. 132 decreto
legislativo n. 163/2006);
8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione,
qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al
progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori,
una modifica o variante, ai sensi dell'art. 106 del codice, o della
previgente disciplina (art. 132 decreto legislativo n. 163/2006).
Nei casi piu' gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto possono configurare i reati di cui agli articoli
355 e 356 c.p. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al
punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini
dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di
condanna non definitivi per i reati su richiamati, qualora contengano
una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti
tipizzati dall'art. 80, comma 5, lettera c). I provvedimenti di
condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di
esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lettera a) del codice.
2.2.2. Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento
della procedura di gara
2.1.2.1. Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione
del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la
par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati
al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno
dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in
essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente.
2.1.2.2. Rilevano, a titolo esemplificativo:
1. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli
atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni
della stazione appaltante in ordine:
1.1. alla valutazione del possesso dei requisiti di
partecipazione;
1.2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
1.3. all'attribuzione dei punteggi;
2. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i comportamenti
volti a ottenere informazioni in ordine:
2.1. al nominativo degli altri concorrenti;
2.2. al contenuto delle offerte presentate.
Acquista, inoltre, rilevanza, al ricorrere dei presupposti di cui
al punto 2.1, la previsione di accordi con altri operatori economici
intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente
idonei a incidere sulla regolarita' della procedura e debitamente
documentati.
2.1.2.3. Quanto alle ipotesi legali del «fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione» e dell'«omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento delle procedure di selezione», rilevano i
comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto 2.1 posti
in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare,
nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza
rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del
punteggio. La valutazione della sussistenza della gravita' della
colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o
la gravita' dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante
o falsa e il parametro della colpa professionale. Fermo restando che
in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non
veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalto si applica l'art. 80, comma 1, lettera f-bis) del codice,
rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:
1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al
possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze
rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze
diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di
partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza,
sopravvenuta rispetto al momento in cui e' stata presentata la
domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal
bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati
dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le
spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui
l'offerta appaia anormalmente bassa.
2.1.2.4. Assumono rilevanza, altresi', tutti i comportamenti
contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente
colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia
prevista dall'art. 93 del Codice.
2.1.2.5. Nei casi piu' gravi, i gravi illeciti professionali posti
in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i
reati di cui agli articoli 353, 353-bis e 354 del c.p. Pertanto, al
ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione
appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del
concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati
su richiamati. I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati
configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80,
comma 1, lettera a) del codice.
2.2.3. Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrita' o
l'affidabilita' dell'operatore economico
2.2.3.1. Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione
del concorrente:
1. i provvedimenti esecutivi dell'Autorita' Garante della
concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali
scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla
contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato
oggetto del contratto da affidare;
2. i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC ai
sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario
dell'Autorita' nei confronti degli operatori economici che abbiano
rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire
informazioni o documenti richiesti dall'Autorita' o che non abbiano
ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i
requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di
informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorita',
abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.
III. Ambito soggettivo
3.1. I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini
dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente
all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma
3, del Codice.
Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice in capo:
- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice.
IV. I mezzi di prova adeguati
4.1. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare
tempestivamente all'Autorita', ai fini dell'iscrizione nel Casellario
Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice:
a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi
dell'art. 80, comma 5, lettera c) del codice;
b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto non
contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva all'esito
di un giudizio e i provvedimenti di escussione delle garanzie;
c. i provvedimenti di applicazione delle penali di importo
superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al
medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto;
d. i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi
in sede giudiziale e gli altri provvedimenti idonei a incidere
sull'integrita' e l'affidabilita' dei concorrenti, di cui siano
venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse
affidati.
L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del
codice.
4.2. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere
autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.
La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti
astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrita' o l'affidabilita'
del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario
informatico. E' infatti rimesso in via esclusiva alla stazione
appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei
comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa
attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a
configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della
dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione
appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lettera
f-bis) del codice.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81,
comma 2, del codice:
a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione
previste dall'art. 80, comma 5, lettera c) e' condotta dalle stazioni
appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art.
213, comma 10, del codice;
b) la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non
definitivi per i reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e
356 c.p. e' effettuata mediante acquisizione del certificato dei
carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3,
del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di
residenza.
La verifica della sussistenza dei carichi pendenti e' effettuata
dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata
la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli
articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. oppure nel caso in cui sia
acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti
provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.
La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di
una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene
conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee
verifiche in ordine all'accertamento della veridicita' dei fatti.
4.3. Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato
membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta
dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema e-certis. Gli
operatori non appartenenti a Stati membri devono produrre, su
richiesta della stazione appaltante, la certificazione corrispondente
o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i
documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all'art. 80,
comma 5, lettera c) del codice non sono rilasciati o non menzionano
tutti i casi previsti.
Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorita', ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrita' e l'affidabilita' dei concorrenti. L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrita' o affidabilita'.
V. Rilevanza temporale
5.1. La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure
di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui
al comma 5, lettera c) dell'art. 80 del codice e' stabilita ai sensi
del comma 10 del predetto articolo. Essa e' pari a cinque anni, se la
sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena
accessoria; e' pari alla durata della pena principale se questa e' di
durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione e' pari a
tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto
individuata ai sensi delle presenti linee guida, ove non sia
intervenuta una sentenza penale di condanna. Il periodo rilevante
deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di
pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. Resta ferma la
rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso o del
bando e l'aggiudicazione.
VI. I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali
6.1. L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5,
lettera c) deve essere disposta all'esito di un procedimento in
contraddittorio con l'operatore economico interessato.
6.2. La rilevanza delle situazioni accertate ai fini
dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di
proporzionalita', assicurando che:
1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante
perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a
soggetti che offrano garanzia di integrita' e affidabilita';
2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento
illecito incida in concreto sull'integrita' o sull'affidabilita'
dell'operatore economico in considerazione della specifica attivita'
che lo stesso e' chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da
affidare;
3. l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che
operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla
specifica prestazione affidata.
6.3. Il requisito della gravita' del fatto illecito deve essere
valutato con riferimento all'idoneita' dell'azione a incidere sul
corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi,
sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con
l'operatore economico interessato.
6.4. La valutazione dell'idoneita' del comportamento a porre in
dubbio l'integrita' o l'affidabilita' del concorrente attiene
all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e
deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti,
alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al
tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione
all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.
6.5. Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente
motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti punti
6.2, 6.3 e 6.4.
6.6. Gli organismi di attestazione, ai fini delle valutazioni di
competenza ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera a) del codice,
accertano, mediante consultazione del casellario informatico, la
presenza di gravi illeciti professionali imputabili all'impresa e
valutano l'idoneita' delle condotte ad incidere sull'integrita' e/o
sulla moralita' della stessa in relazione alla qualificazione
richiesta. Valutano, altresi', l'idoneita' delle misure di
self-cleaning eventualmente adottate dall'impresa a dimostrare la sua
integrita' e affidabilita' nell'esecuzione di affidamenti nelle
categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante
l'esistenza di una pertinente causa ostativa.
VII. Le misure di self-cleaning
7.1. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice e nei limiti ivi
previsti, l'operatore economico e' ammesso a provare di aver adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua integrita' e affidabilita'
nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.
7.2. L'adozione delle misure di self-cleaning deve essere
intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle
offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione
l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.
7.3. Possono essere considerati idonei a evitare l'esclusione,
oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato
formalmente e concretamente a risarcire il danno causato
dall'illecito:
1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata
capacita' professionale dei dipendenti, anche attraverso la
previsione di specifiche attivita' formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualita'
delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo,
strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il
loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto e' stato commesso nell'esclusivo
interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione o che non vi e' stata omessa o
insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.
7.4. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle misure
di self-cleaning sono effettuate in contraddittorio con l'operatore
economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata.
7.5. La stazione appaltante valuta con massimo rigore le misure di
self-cleaning adottate nell'ipotesi di violazione del principio di
leale collaborazione con l'Amministrazione.
VIII. Entrata in vigore
8.1. Le presenti Linee guida, aggiornate al decreto legislativo n.
56 del 19 aprile 2017, entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2017
Il Presidente: Cantone
----------
Approvate dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza dell'11
ottobre 2017 con deliberazione n. 1008.
Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre
2017.
Il Segretario: Esposito
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#reato#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#esclusione #appaltare #stazione #codice #condanna #concorrente #operatore #comma #provvedimento
03/06/2016
Area: Prassi, Circolari, Note

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
KEYWORDS
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #intervento #protocollo #alunno #dirigente #asl #studente #genitore #patologia #scuola
Comunicazione ANAC inerenti il nuovo Codice dei Contratti.
Sul S.O. n. 10 alla G.U. n. 91 del 19/04/2016, è stato pubblicato il D.Lgs n. 50/2016 con il quale sono state disciplinate le materie relative al nuovo Codice dei contratti pubblici
KEYWORDS
#graziare
Pagina: 36
Frequently Asked Questions (FAQ) aggiornate al 18 novembre 2011
KEYWORDS
#connessi #sfociare
Pagina: 31
FAQ aggiornate al 18 marzo 2019
KEYWORDS
#cig #contratto #codice #appalto #pagamento #obbligo #delibera #appaltare #par #stazione
Pagina: 49
KEYWORDS
#cup #contante #accensione #subcontratti #filiera #simog #commessa #imprese #frequently #wwwavcpit
Pagina: 24
FAQ 23 ottobre 2018
KEYWORDS
#contratto #codice #par #delibera #appalto #cig #obbligo #determinazione #aggiornare #articolo
Pagina: 13
FAQ di chiarimento aggiornate al 23 ottobre 2018
KEYWORDS
#cig #contratto #codice #pagamento #appalto #appaltare #stazione #gara #conto #lotto
Pagina: 45
KEYWORDS
#codice #contratto #cig #appalto #par #articolo #obbligo #determinazione #legge #stipulare
Comunicazione ANAC inerente l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245/2016 il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto da Codice dei contratti e delle concessioni (art. 211 del D.Lgs. 50/2016).
KEYWORDS
#giustizia
Pagina: 26
Delibera 31 maggio 2017, n. 556
KEYWORDS
#cig #appalto #contratto #pagamento #appaltare #stazione #impresa #codice #servizio
Comunicazione MIUR inerente i servizi di pulizia nelle scuole.
Il MIUR ha comunicato che in data 28 febbraio è stato emanato un decreto-legge inerente i contratti per i servizi di pulizia nelle scuole
KEYWORDS
#colorred
Chiarimenti ANAC inerenti l'utilizzo del sistema AVCpass a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti.
L'ANAC ha fornito chiarimenti sul regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCpass
KEYWORDS
#carattere #news #avcpass
Pagina: 39
FAQ aggiornate al 14 febbraio 2012
KEYWORDS
#filiera #subcontratti #carnet #cup #commessa #accensione #contante #simog #imprese #rup
Pagina: 1034
PAG 1034 LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L’ANAC, in data 18 marzo 2019, ha pubblica...
KEYWORDS
#cig #contratto #codice #pagamento #appalto #appaltare #stazione #gara #conto #lotto
Pagina: 24
Determinazione 7 luglio 2011, n. 4
KEYWORDS
#produttore #factor #sepa #sponsorizzare #debit #grossista #sponsee #assemblaggio #concessionari #latte
Pagina: 1025
La tracciabilità dei flussi finanziari La normativa di riferimento sulla ...
KEYWORDS
#anac #attirare
Pagina: 49
FAQ AVCP aggiornate al 24 gennaio 2014
KEYWORDS
#rdo #bandi #smartcig #variante #locator #wwwcomunenomeit #uniform #rfc #assorbente #mbyte
Pagina: 48
Avviso 12 gennaio 2015 - FAQ aggiornate al 12 gennaio 2015
KEYWORDS
#contraente #url #cig #xml #dataset #faq #liquidare #tracciato #aggiudicatario #xsd
Pagina: 36
Parere 10/2012 del 13 marzo 2012
KEYWORDS
#commessa #filiera #assobiomedica #magazzino #cash #ricostruibilità #cup #esaurito #pooling #subcontraenti
Pagina: 52
Circolare 5 maggio 2017, n. 20
KEYWORDS
#durc #pagamento #equitalia #spa #revisore #articolo #appaltare #stazione #proroga #gara
Pagina: 49
Avviso 11 gennaio 2017
KEYWORDS
#url #xml #xsd #ultimazione #oiv #man #variante #provvedimenti #dlgsn #ptpc
Area Tematica: Forniture
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: CIG, CUP e DURC
KEYWORDS
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!

