Area Tematica: Forniture
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Acquisti/forniture/contratti: CIG, CUP e DURC
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Avendo la singola scuola aderito ad una Rete di scuole al fine di stipulare un "accordo quadro" finalizzato all'individuazione del medico competente che ogni istituto andrà successivamente a contrattualizzare, come si deve regolare, a monte, la Scuola capofila della Rete per chiedere il CIG riferito, appunto, a tale accordo Quadro e come, a valle, si devono poi regolare i singoli Istituti per chiedere il CIG (figlio) che sia collegato al CIG (padre) richiesto dalla Scuola capofila della rete, senza incorrere in eventuali e (involontarie) violazioni degli obblighi di tracciabilità?
Grazie.
La soddisfazione di una determinata esigenza della scuola (es. servizio di pre-scuola; servizio di RSPP; DPO, medico competente, servizio di assistenza ad alunni disabili, formazione, interventi didattici etc) può essere realizzata attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo (di prestazione d’opera ex art. 2222 ss. c.c.) affidati a persone fisiche ovvero ad un vero e proprio appalto di servizi affidato a soggetto (si tratterà di un organismo super-individuale persona giuridica, società, cooperativa, associazione etc.), al quale spetterà erogare il servizio avvalendosi della prestazione lavorativa altrui.
La Corte dei Conti con deliberazione n. 6 del 2008 ha ulteriormente precisato che il contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. è riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturale e prodotta senza caratterizzazione personale.
Pertanto, se per l'attività di medico competente, il contratto viene stipulato con una società, studio medico, poliambulatorio etc questo andrà inquadrato come “appalto di servizi” con applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e della normativa in tema di tracciabilità e regolarità contributiva (con richiesta quindi di CIG e DURC).
Allorchè, invece, la scuola stipuli il contratto con un lavoratore autonomo libero professionista dovrà rispettare quanto previsto dalla legislazione in tema di affidamento di incarichi ad esterni da parte delle P.A. ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L’ANAC, in data 18 marzo 2019, ha pubblicato nuove FAQ di chiarimento sull’applicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (ivi comprese le scuole), della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Le indicazioni operative dell’ANAC tengono conto sia della Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 che del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
E' stato ribadito che restano esclusi dalla disciplina in tema di tracciabilità anche i contratti di lavoro autonomo stipulabili dalle amministrazioni per esigenze cui non possano far fronte con il personale in servizio ai sensi dell’art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/01.
Pertanto, se nel caso di specie il contratto per il servizio di medico competente è stipulato con un libero professionista non si tratterà di un appalto di servizi e quindi non dovrà essere richiesto il CIG.
Se, invece, la procedura è quella di affidamento di un contratto di appalto, la procedura descritta si avvicina all’ipotesi dell’accordo quadro.
Precisazioni sono disponibili sulla pagina ANAC relativa alle FAQ in tema di tracciabilità dei flussi, in particolare la FAQ A24 che riportiamo integralmente.
"A24. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura?
E’ necessario che il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”) che contraddistingua l’accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010. Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le amministrazioni che aderiscono all’accordo quadro devono chiedere l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) che identificherà lo specifico contratto e lo riporteranno nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” o “figli” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto".
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Sentenza 05/07/2017 n° 235
Area: Giurisprudenza
La procedura relativa alla concessione di un bene pubblico, al pari della concessione di servizi, deve rispettare i principi europei di cui all’art. 81 del Trattato UE e di cui alle Direttive comunitarie in materia di appalti, tra cui il principio di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità in quanto con la concessione di area demaniale è fornita un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva ispirata a tali principi. Ne consegue l’illegittimità della concessione demaniale marittima che sia stata rilasciata senza un avviso pubblico ed una gara per anni sessanta ai sensi dell’art. 18 l. n. 84/1994. (Va osservato che L' art. 4 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 dispone: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, DEI CONTRATTI ATTIVI, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica". Ne consegue l'applicazione di tali principi anche a contratti, come i contratti attivi, non qualificabili come appalti pubblici o concessioni di servizi. Il principio di cui alla massima in oggetto riguarda anche le concessioni di beni (e non solo di servizi) di proprietà degli Istituti Scolastici).
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#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#numerazione #reg #nav #mare #subingresso #assentimento #terminal #fregio #rep #matrice
Ordinanza 18/07/2017
Area: Giurisprudenza
L’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 , al punto 1 prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Al successivo punto 4 viene previsto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Si tratta, quindi, di accertare – al fine di stabilire se trovi applicazione il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro in ordine al computo dell’anzianità di servizio – se il docente durante gli anni di servizio a tempo determinato e il docente comparabile durante il corrispondente periodo a tempo indeterminato svolgano lavori della stessa natura, nelle medesime condizioni di formazione. Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente rinviata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione concernente l’ interpretazione della clausola 4 punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in merito ai seguenti punti: 1)se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2)se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione sia della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, che in ragione dell’ obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico. (Nel caso di specie il Tribunale di Trento, stante il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, ha sospeso il giudizio con il quale una docente, assunta a tempo indeterminato dalla Provincia Autonoma di Trento, aveva richiesto il diritto al computo per intero – ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (cd. “ricostruzione della carriera”) – dei periodi di servizio da lei precedentemente compiuti presso il medesimo ente in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#tempo #anzianità #servizio #determinare #accordo #lavoratore #clausola #fine #ruolo #computo
Sentenza 23/05/2017 n° 325
Area: Giurisprudenza
Il responsabile unico del procedimento non può essere membro né Presidente, della commissione aggiudicatrice della gara d'appalto. La recente riforma della disciplina, con la mancata esclusione del presidente dalla regola prevista dall’articolo 77 D.Lgs. 50/2016 (che dispone: "i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"), implica chiaramente che il r.u.p. non possa essere componente della commissione nemmeno quale presidente e quindi il superamento della giurisprudenza formatasi sotto il vigore del soppresso codice degli appalti (art. 84 D.Lgs. 163/2006). (Nel caso di specie era stato nominato r.u.p. un docente della scuola che aveva poi svolto anche le funzioni di presidente della commissione giudicatrice. Si ricorda che la commissione è obbligatoria per tutte le gare il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#procedimento amministrativo#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#subcriteri #alcunaltra #marra #griglia
Sentenza 12/05/2017 n° 672
Area: Giurisprudenza
Per essere legittimo in base all’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 un provvedimento di autotutela deve essere sufficientemente motivato sia in relazione al vizio di legittimità riscontrato sia in relazione all’interesse pubblico all’annullamento, che deve essere diverso da quello al mero ripristino della legalità. E’ illegittimo il provvedimento di annullamento degli atti di una gara (nel caso per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti) emanato da una istituzione scolastica fondato sulla mancata previa nomina del R.U.P.. La mancata nomina del R.U.P. di cui all’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non costituisce vizio di legittimità, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio, applicandosi la norma suppletiva di cui all’art. 5 della L. n. 241 del 1990, a tenore della quale in caso di mancata nomina del responsabile del procedimento tale ruolo ricade sul funzionario preposto all’unità organizzativa competente. (La sentenza conferma interessanti principi. In primo luogo, sui presupposti del ricorso all’azione di annullamento in sede di autotutela per la cui correttezza non è sufficiente la sola presenza di un vizio di legittimità, dovendosi anche valutare –e dare conto nella motivazione dell’atto- il rilievo sostanziale di tale vizio sull’interesse pubblico. Sempre in tema di autotutela merita di essere sottolineata, per la frequente ricorrenza negli atti delle gare delle istituzioni scolastiche, il seguente principio: una clausola che preveda la possibilità dell’annullamento della gara ad “insindacabile giudizio” della Stazione appaltante “non può assumere il valore di una preventiva rinuncia a chiedere il sindacato giudiziale dei provvedimenti di annullamento d’ufficio e pertanto non rileva nella presente vicenda”. In secondo luogo, sul rapporto di specialità tra la disciplina del RUP nel Codice dei contratti e la disciplina di tale figura nella L. n. 241/1990, da cui discende l’efficacia integrativa delle disposizioni contenute in tale legge. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 778 del 7 febbraio 2018).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#autotutela#procedimento amministrativo#cda #insindacabile #supermatic #appare
Ordinanza 01/06/2018 n° 14124
Area: Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, DPR 633/1972 sono esenti IVA le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni tipo – ivi incluse, secondo la prassi amministrativa, anche le attività di insegnamento delle pratiche sportive – se sono rese da soggetti riconosciuti da pubbliche amministrazioni (MIUR o altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti o organismi da esse vigilati) oppure da ONLUS. Per l’agevolazione è quindi sufficiente il formale riconoscimento da parte della PA, secondo le disposizioni vigenti (l. n. 62/2000 e n. 27/2006), così come chiarito anche dalla circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui comunque sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.) in quanto nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico, costituendo detto finanziamento "riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere" da parte dell'organismo non riconosciuto, consentendo al medesimo, in tal modo, di "soddisfare il requisito di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20), per fruire del regime di esenzione dall'IVA.
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#imposte, tasse e tributi#esenzione #organismo #ente #finanziare #attività #amministrazione #dpr #contribuente #finanziamento #prestazione
Sentenza 25/10/2017 n° 8703
Area: Giurisprudenza
A decorrere dal 1.1.2006, data di entrata in vigore del C.C.N.L. Comparto Scuola stipulato il 27.11.2007, il personale in servizio all'estero ha diritto a percepire la medesima retribuzione del personale metropolitano, avendo l'Indennità Integrativa Speciale, pienamente conglobata nella voce stipendio, assunto natura retributiva e non potendo essere bilanciata dall'assegno di sede, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Pertanto, la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL Comparto Scuola del 24/07/2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'Indennità Integrativa Speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione Infatti, con il conglobamento nella voce “stipendio tabellare, l'Indennità Integrativa Speciale ha acquisito fisionomia di elemento retributivo, sicché non è sostenibile una sua incompatibilità con l'assegno di sede, previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 62 del 1998, che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. (In senso conforme si è espressa, la Suprema Corte, con la Sentenze n. 23058 del 30 ottobre 2014 e, da ultimo, con l'Ordinanza 16/11/2017, n. 27220 seppur in fattispecie relative a personale scolastico con qualifica dirigenziale con riferimento all'art. 52 del CCNL Area V 11 aprile 2006).
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#personale dipendente: questioni retributive#estero #indennità #stipendio #ccnl #servizio #personale #voce #assegno #trattenuta #comparto
Sentenza 30/09/2016 n° 1514
Area: Giurisprudenza
Il gestore uscente dello stesso servizio cui si riferisce la trattativa privata, in relazione alla quale censura il mancato invito a presentare un’offerta, versa in una posizione peculiare e differenziata rispetto all’interesse semplice di cui sono normalmente titolari i privati di fronte alle analoghe scelte dell’amministrazione e assume la natura e consistenza dell’interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. La determinazione della P.A. di non invitare il gestore uscente a presentare un’offerta in una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 deve essere specificatamente e congruamente motivata ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006. La motivazione deve illustrare espressamente la gravità della negligenza o dell’errore professionale commesso, idonei a determinare il venir meno dell’elemento fiduciario destinato a caratterizzare, sin dal momento genetico, i contratti di appalto pubblico e il rilievo che tali elementi hanno sull’affidabilità dell’impresa nei confronti della stazione appaltante e sull’interesse (pubblico) dell’Amministrazione a stipulare un nuovo contratto con il predetto gestore. E’ illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante determina di non invitare il precedente gestore del servizio a una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.163 del 2006 senza esternare con adeguata motivazione la sussistenza delle condizioni di cui all’art.38,primo comma,lettera f) dello stesso decreto. La gravità della generica negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. (La decisione è relativa a una procedura negoziata disciplinata dal D.Lgs n.163 del 2006. Mentre l’art.63, u.c., del D.Lgs n.50 del 2016 richiama il principio di rotazione alla stessa stregua dell’omologa disposizione del D.Lgs n.163 del 2006, in relazione ai contratti sotto soglia, l’art.36 del nuovo codice insiste in modo particolare sulla necessità di osservare detto principio. In particolar modo, il comma 2, alle lettere a) e b), si riferisce espressamente alla rotazione degli inviti. In questa prospettiva, almeno per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, il principio affermato nella sentenza in commento potrebbe trovare applicazione solo alla fattispecie dell’invito –legittimo- del precedente gestore che sia risultato affidatario del contratto a seguito di una procedura ordinaria –aperta o ristretta-).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#amministrazione digitale#aro #arpa #legittimo #aperta #ristretta #ristrettezza #diserzione #risanamento #maestranza
Sentenza 23/03/2017 n° 454
Area: Giurisprudenza
Le previsioni del titolo II del D.Lgs n. 50/2016 in tema di appalti (e, quindi anche l’art. 36 in tema di affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria) sono applicabili anche alle concessioni di servizi, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 164, secondo comma, dello stesso D.Lgs. n. 50, sulla base di una valutazione di compatibilità. Il principio di rotazione previsto dal primo comma dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016##1608T si applica anche al settore delle concessioni. E’ illegittima l’aggiudicazione al gestore “uscente” della concessione del servizio di erogazione di cibi e bevande mediante distributori automatici da parte di una istituzione scolastica, nel caso in cui negli atti di gara manchi la motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l’ammissione di questo alla procedura di gara in violazione del principio di rotazione di cui al primo comma dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e del punto 4.2.2 delle linee guida dell’ANAC adottate con delibera n. 1097 del 2016##1793T. Sul principio di rotazione, nello stesso senso sostanziale, si vedano TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 1906; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336##150L; TAR Friuli Venezia Giulia, 4 ottobre 2016 n. 419##157L;
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#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#incognito
Sentenza 14/02/2018 n° 962
Area: Giurisprudenza
L’obbligo di vaccinazione è stato imposto con L. 6/6/1939 n. 893 con riferimento al vaccino contro la difterite, con L.5/3/1963 n. 292 per il vaccino contro il tetano, con L. 4/2/1966 n. 51 per il vaccino contro la poliomielite e con L. 27/5/1991 n. 165 per il vaccino contro l’epatite virale B. Tutte queste leggi prevedono l’obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione, al momento dell’iscrizione, presso le scuole dell’obbligo; esse, inoltre, prevedono espressamente che l’obbligo di presentazione di analogo certificato si applichi per l’ammissione a tutte le collettività infantili, di qualunque tipologia, e pertanto anche agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Trattandosi di requisito di ammissione, ne deriva logicamente la sua obbligatorietà. La disposizione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 335/1999, secondo cui la mancata vaccinazione “non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”, si applica esclusivamente all’ambito della scuola dell’obbligo e non è estensibile analogicamente alla scuola dell’infanzia. Del resto, se si analizza la disposizione derogatoria sopra citata, si comprende che essa è stata introdotta a seguito di un bilanciamento tra opposti interessi, entrambi di rilevanza costituzionale: quello all’istruzione e quello alla salute, bilanciamento che può essere svolto dal solo legislatore, rientrando tale scelta nella sua propria ed esclusiva discrezionalità. In tale valutazione discrezionale, il legislatore ha tenuto conto non solo del differente regime normativo esistente tra la scuola dell’obbligo e l’educazione pre-scolare, che si svolge presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia, ma ha valutato anche la condizione soggettiva differente esistente tra i bambini di età superiore ai sei anni, e quelli da zero a sei anni. Questi ultimi, infatti, sono molto più fragili, e come tali necessitano di maggiori di misure di precauzione e prevenzione. I rischi di contagio più elevati si registrano, infatti, tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia o che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie. Ne deriva che la situazione sia giuridica che fattuale in cui versano i bambini che devono iscriversi alla scuola dell’obbligo, e quelli relativi alla fascia 0-6 anni, presenta tali differenze da non consentire l’estensione della normativa derogatoria prevista per i bambini più grandi a quelli di età ricompresa tra i 0-6 anni. Del resto la diversità di regime è stata ribadita anche nella normativa sopravvenuta: in merito all’ammissione alle strutture educative, il D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni in L. n. 119/2017, opera al comma 3 dell’art. 3, una distinzione: nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso; in tutte le altre scuole, la mancata presentazione non impedisce né la frequenza, né gli esami. E’ pertanto legittima la delibera impugnata dai genitori con la quale il Consiglio Comunale di Trieste ha previsto quale requisito d’accesso ai servizi educativi (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi) l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente, poiché la delibera si limita a riprodurre la disposizione contenuta nelle leggi sopra richiamate. Occorre sottolineare, infatti, che gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali non costituiscono “scuole dell’obbligo” e che tali strutture sono organizzate e gestite dal Comune come servizi facoltativi resi alla popolazione residente. Trattandosi di servizi facoltativi organizzati dallo stesso Comune, legittimamente il Consiglio Comunale, nell’esercizio del suo potere regolamentare, ha provveduto a disciplinare l’organizzazione delle strutture, richiedendo determinati requisiti di accesso. (Nella sentenza, inoltre, i giudici hanno richiamato il parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2065 del 26.9.2017 in merito all’interpretazione degli artt. 3 e 3 bis della L. n. 119/2017 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2017 che affrontano la problematica in esame. La Commissione Speciale ha ritenuto “che la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici. Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbero essere riservate agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente - sulla base delle acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali - che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano vaccinarsi. Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione (la cui “appropriatezza” sia riconosciuta dalla più accreditata scienza medico-legale e dalle autorità pubbliche, legislative o amministrative, a ciò deputate) può risolversi in un pregiudizio per il singolo individuo non vaccinato, ma soprattutto vulnera immediatamente l’interesse collettivo, giacché rischia di ledere, talora irreparabilmente, la salute di altri soggetti deboli. (…). La mancata considerazione di siffatto dovere di solidarietà rischierebbe, peraltro, di minare alla base anche l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini sulla quale poggia la stessa democrazia repubblicana, atteso che i bambini costretti a frequentare classi in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute, rischi ai quali invece non andrebbero incontro bambini appartenenti a famiglie stanziate in altre parti del territorio nazionale. La discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più eclatante”. Alla luce di tali considerazioni, il principio di precauzione invocato dai genitori ricorrenti (i quali non avrebbero ricevuto dalle competenti autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni) non può essere interpretato nel senso che lo Stato dovrebbe astenersi dall’imporre l’obbligo vaccinale giacché le vaccinazioni implicherebbero un inevitabile rischio di reazioni avverse o di più gravi pregiudizi dell’integrità fisica dei soggetti vaccinati. Esso va correttamente interpretato (si tratta del resto di un principio di origine internazionale e sovranazionale) anche alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2 febbraio 2000 - COM/2000/01, e non confligge affatto con il quadro normativo sopra delineato. Premesso, infatti, che a nessuna condotta umana si correla un “rischio zero”, il principio di precauzione impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore) di prediligere, tra più soluzioni ipotizzabili, quella che renda possibile il bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l’individuazione, sulla base di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile; la selezione di tale soglia, tuttavia, può compiersi unicamente sulla base di una conoscenza completa e, soprattutto, accreditata dalla migliore scienza disponibile. Al principio di precauzione si accompagna poi quello di prevenzione, considerato che la massima efficacia della minimizzazione del rischio, nei sensi sopra indicati, si ottiene, in genere, attraverso un intervento sulle cause della possibile insorgenza del pericolo. Ebbene, non vi è dubbio che il sistema della vaccinazioni obbligatorie sia informato anche a questo principio giuridico, complementare a quello di precauzione e altrettanto rilevante. Si osserva, infine, che la legge n. 119/2017 ha superato il vaglio di legittimità da parte della Corte Costituzionale con sentenza 18.1.2018, n. 5).
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#istruzione dell’infanzia#scuola e salute#vaccinazione #bambino #precauzione #vaccinare #infanzia #salute #rischio #vaccino #obbligo #scuola
Sentenza 20/02/2018 n° 4080
Area: Giurisprudenza
Ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, commi 4 e 6, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", e della L. 19 gennaio 1942, n. 86, artt. 3 e 6 l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione. Pertanto, il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
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Sentenza 13/07/2017 n° 17361
Area: Giurisprudenza
Nel pubblico impiego privatizzato, i rapporti di lavoro sono disciplinati, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel T.U. di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto gli atti di gestione sono adottati dall'ente con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Non è, quindi, consentito all'Amministrazione di sciogliersi unilateralmente dal contratto già stipulato se non nei casi in cui il contratto stesso, in quanto viziato da nullità, sia totalmente inefficace, di modo che il comportamento dell'amministrazione, la quale non può esercitare in questa materia poteri di autotutela, possa essere equiparato a quello del contraente che faccia valere l'assenza del vincolo contrattuale quale conseguenza della sussistenza di una causa di invalidità insanabile dell'atto. Pertanto, il datore di lavoro pubblico non può esercitare poteri di autotutela nè sottrarsi alla esecuzione del contratto, se non nel caso in cui lo stesso sia affetto da nullità per contrasto con norma inderogabile di legge, che si verifica qualora l'assunzione sia avvenuta in violazione delle norme che disciplinano le forme di reclutamento. Ciò premesso, il momento di insorgenza del diritto alla assunzione del disabile iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio è connesso alla forma di reclutamento e, per le qualifiche meno elevate, sorge con l'atto di avviamento al lavoro, successivo, nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 5, della l. n. 68 del 1999 (soppresso dal d.lgs. n. 151 del 2015) ed attualmente dall'art. 7, comma 1, della stessa legge (sostituito dal richiamato d.lgs. n. 151 del 2015), alla formazione della graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. (Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la Sentenza di merito che aveva accertato la validità ed efficacia di un contratto di lavoro concluso con il MIUR da un lavoratore iscritto nelle liste di cui alla l. n. 68 del 1999, al quale la Pubblica Amministrazione non aveva dato esecuzione, ritenendo esaurita la quota di riserva in favore dei soggetti affetti da disabilità sulla base di un calcolo effettuato con riferimento al solo organico nazionale).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#svantaggiare #lamento #incoercibilità #collocatosi #accantonamento #salario
Ordinanza 19/10/2016
Area: Giurisprudenza
La possibilità, contemplata da circolari ministeriali, di chiedere alla scuola di seguire specifici regimi alimentari, nel rispetto delle scelte etico-religiose dei genitori, presuppone una convergenza di scelte educative dei genitori stessi. In mancanza di accordo su tale scelta, che rientra tra le decisioni di maggiore interesse per i figli ai sensi dell’art. 337-ter c.c., inerendo la salute degli stessi, la decisione è rimessa al Giudice, il quale deve applicare parametri di normalità statistica e riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi, laddove, come nel caso di specie, il minore non mostri alcun tipo di allergia, intolleranza o esigenza medica che giustifichi l’imposizione di particolari restrizioni alimentari. Il regime alimentare seguito nelle scuole prevede l’introduzione nella dieta di qualsiasi alimento senza restrizioni, lasciando presumere che le strutture pubbliche a ciò deputate abbiano ritenuto questo regime idoneo per la corretta crescita dei minori. Peraltro, lo stretto controllo pubblico sulle mense scolastiche scongiura il rischio che la salute del minore possa essere pregiudicata dall’inserimento nella dieta di carne, pesce o cibi confezionati, dovendosi altrimenti concludere che nelle mense scolastiche viene compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un regime alimentare “normale”. (Nel caso di specie, in un quadro di forte tensione tra i genitori, la madre aveva unilateralmente richiesto alla scuola che la propria figlia seguisse alla mensa un regime alimentare di tipo vegano, vale a dire con l’esclusione dalla dieta di carne, pesce, latticini, prodotti conservati e cereali raffinati, fondando tale scelta non su esigenze mediche della minore, ma sulla propria convinzione etica e sulla presunta minore salubrità di certi tipi di alimenti.)
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#genitori: responsabilità genitoriale#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#figlia #padre #minore #dieta #regime #scelta #frequentazione #abitazione #madre
Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG
Area: Normativa
Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 1 dell’ 11 gennaio 2017
Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017
Visto l’art. 19, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità);
Visto l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha posto le spese di funzionamento dell’Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
Visto l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha disposto che l’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
Visto l’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, ha previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilità dei relativi pagamenti;
Visto l’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante;
Visto l’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015 n. 89, che ha disciplinato l’acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, prevedendo tra l’altro che l’Autorità non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e ai comuni non capoluogo che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti;
Visto l’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra l’altro, il CIG, tranne i casi di esclusione ivi disposti; (ii) il CIG è inserito a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori; (iii) le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;
Visto l’art. 27 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo l’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l’articolo 7-bis, in virtù del quale i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo CIG;
Visto l’art. 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato anche il CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto l’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha attribuito all’Autorità – a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti – la potestà di non rilasciare il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Visto l’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha rimesso all’Autorità la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
Visto l’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in virtù del quale - per la gestione della BDNCP - l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio, mantenendo salva la facoltà di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo;
Vista la delibera dell’Autorità del 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017;
Vista la delibera dell’Autorità del 20 gennaio 2016 n. 39, concernente Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale informazione oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti e di comunicazione trasmissione all’Autorità;
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 luglio 2016, recante “Tempistiche di acquisizione del CIG”;
Considerato che il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità che consente contemporaneamente:
a) l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
b) la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
c) l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
d) il controllo sulla spesa pubblica;
Considerato altresì che, in virtù del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per operare una limitazione dell’attività svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo previsto che l’Autorità - fermi restando i vigenti limiti per procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro – non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Considerata l’importanza del CIG in un quadro complessivo mirante a potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza, con particolare attenzione allo strumento della BDNCP;
Considerato che occorre assicurare una sempre maggiore efficienza nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale il CIG è lo strumento di elezione, al fine di incrementare l’input dei dati nel circuito informativo e svolgere al meglio i compiti connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l’acquisizione obbligatoria del CIG si pone in un momento che precede l’avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalità di selezione del contraente prescelta;
Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata;
Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo accesso sul sistema SIMOG, mediante il quale il RUP perfeziona l’acquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla cancellazione del CIG, indicando le motivazioni per le quali la procedura di selezione del contraente è stata annullata;
Considerato che dalle verifiche compiute dell’Autorità sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati CIG;
Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini contributivi all’Autorità, ma comporta conseguenze negative in tutti gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante;
Ritenuto dunque necessario disciplinare il procedimento che determina il rilascio e il perfezionamento del CIG;
Ritenuto, altresì, di dover inserire il perfezionamento del CIG a suo tempo acquisito, ovvero la sua cancellazione, tra le “informazioni obbligatorie” che, ai sensi dell’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP devono trasmettere all’Osservatorio, impregiudicata restando la competenza dell’Autorità di stabilire successivamente il novero completo delle “informazioni obbligatorie” di cui alla norma citata,
DELIBERA
1) Acquisizione del CIG
Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.
In particolare:
a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c) per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine).
2) Perfezionamento del CIG
Entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:
a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall’atto amministrativo che ha stabilito l’adesione);
b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3) Comunicazione ai RUP
Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, l’Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di ‘warning’, che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità:
- il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all’atto dell’acquisizione del CIG, con il fine di attirare l’attenzione del RUP circa l’obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l’avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all’adozione di eventuali misure sanzionatorie;
- l’invio di un messaggio via mail, all’indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell’approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l’urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).
4) Mancato perfezionamento del CIG
In caso di mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.
Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.
Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005, condizione di ammissibilità dell’offerta medesima.
L’Autorità si riserva la facoltà di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall’art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso l’Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 9, d.lgs. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell’Autorità.
L’Autorità si riserva altresì la facoltà di valutare nell’ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
Il presente atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2017
Per il Segretario, Rosetta Greco
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#procedimento amministrativo#bdncp #esecutore #circuito #schedare #filiera #input #infiltrazione #subcontraenti #cantone #rosetta
Sentenza 19/02/2016 n° 3275
Area: Giurisprudenza
In tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (c.d. interpretazione utile), che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto (anche con l'eventuale riferimento alla disposizione dell'art. 1891 c.c.) un qualche effetto, anzichè negarglielo affatto. (Nel caso di specie, a seguito dell'infortunio di una alunna di scuola elementare accaduto nei bagni della scuola, i genitori richiedevano il risarcimento dei danni dalla stessa subiti nei confronti del Ministero dell'istruzione. Nel costituirsi in giudizio quest'ultimo esercitava la domanda di manleva nei confronti dell'istituto assicuratore giusta polizza assicurativa stipulata dalla istituzione scolastica. Accolta la domanda risarcitoria, la Corte di Appello dichiarava però inammissibile la domanda di manleva, escludendo che il Ministero potesse essere considerato "assicurato" in virtù della polizza stipulata dalla Direzione didattica. Nel contestare tale assunto, la Corte di Cassazione afferma che se per i fatti garantiti dall'assicurazione, la Direzione didattica stipulante non può mai essere chiamata a rispondere, proprio perché è il Ministero l'unico soggetto legittimato passivamente per le azioni risarcitorie, allora il contratto di assicurazione fatto valere in giudizio — a meno che non sussistano elementi tale da far ritenere che esso sia stato stipulato effettivamente ad esclusiva copertura di eventuali diverse e specifiche responsabilità gravanti sull'organo stipulante, benché derivanti da fatto del personale o degli alunni — si sarebbe rivelato del tutto privo di effetti e, a ben vedere, addirittura privo di rischio assicurato, con conseguente difetto di causa negoziale e nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. Donde la valorizzazione delle regole di interpretazione del contratto con particolare riferimento al criterio della cd. "interpretazione utile" di cui alla massima. E' evidente che il rischio che in giudizio vengano sollevate eccezioni del genere può essere risolto attraverso lo stesso testo contrattuale inserendo, quale definizione di soggetto assicurato, oltre che l'istituzione scolastica, anche il Ministero dell'Istruzione e ogni altro suo organo interno).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#infortunio scolastico#responsabilità civile#manleva #duomo #improduttività #fornace #fresa #intimati #intimata #autenticare #notaio #intestazione
Sentenza 16/11/2016 n° 1269
Area: Giurisprudenza
Viola il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica e, pertanto, è illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi in favore di un operatore economico la cui offerta tecnica rechi l’indicazione di una franchigia annuale di 5.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria, allorché emerga dai verbali di gara come la previsione di tale franchigia abbia inciso in modo determinante sulla valutazione positiva dell’offerta tecnica. (Nel caso di specie il giudice amministrativo ha apprezzato che la franchigia, che indubbiamente rappresenta un aspetto economico dell’offerta, sia stata impropriamente inserita nell’ambito dell’offerta tecnica, alterando l’imparzialità della valutazione di quest’ultima da parte della commissione. Il vizio è stato ritenuto invalidante ancorché si trattasse di un dato economico marginale nel complesso del contratto da aggiudicare).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#franchigia #manutenzione #gara #ditta #aggiudicare #appalto #separazione #alterare #spa #apprezzare
Sentenza 17/02/2014 n° 3612
Area: Giurisprudenza
Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. Pertanto il creditore danneggiato deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; mentre è la scuola, debitore convenuto, ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume, quindi, uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Trattandosi, quindi, di responsabilità contrattuale, spetta alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile. Nella fattispecie concreta, di lesioni riportate da un minore caduto durante un corso di sci di gruppo, i giudici hanno ritenuto che la caduta trovasse la sua ragione giustificatrice in una sequenza causale (quella di essersi adagiato sugli sci) non imputabile, né alla scuola di sci, né al maestro.
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Sentenza 28/03/2018 n° 1937
Area: Giurisprudenza
Fermo il carattere di principio del dovere delle Amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni CONSIP (di cui all'art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488), nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro. Risulta dirimente al riguardo la previsione di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario’), a tenore del quale “la disposizione del primo periodo del presente comma" (il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26) "non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza".
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#convenzione #mibact #amministrazione #consip #stipulare #lotto #servizio #articolo #intendimento #gara
Sentenza 14/01/2009 n° 36
Area: Giurisprudenza
Nell'ambito della procedura di valutazione del punteggio per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie d'istituto, la previsione contenuta nel bando di cui al d.m. 21 luglio 2007, n. 53, all’allegato A (tabella di valutazione dei titoli), punto D, n. 3 (che considera , fra i titoli di servizio relativi a particolari attività d’insegnamento svolte presso svariate strutture, anche i corsi “presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati”, attribuendo “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni” punti 0,50, “fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico”) e la successiva nota 19 dello stesso allegato A, (secondo cui “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività d’insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”) rendono legittima la vautazione, da parte dell'amministrazione scolastica, nella classe di concorso C500 (tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina) di un periodo di servizio annuale, superiore ai tre mesi, per attività didattiche (anche se eterogenee, spaziando, nel tempo, dagli elementi di anatomia alla tecnica alberghiera) prestate nell’ambito di progetti formativi per figure professionali, nei settori turistico, alberghiero e del benessere personale, di durata anche variabile, ma ricompresa tra gli otto ed i dieci mesi, per un numero di ore tra le 200 e le 600 (2005), con un impegno che non è mai sceso sotto la media delle sette ore settimanali.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#spaziare #giorni #fino #presso #impossibile #coordinato #cardare
Ordinanza 10/01/2018 n° 343
Area: Giurisprudenza
La Legge n. 198 del 18 luglio 2003, all'articolo 2, comma 3, prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna Regione. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato é disposta dal Dirigente Regionale, d'intesa con l'Ordinario Diocesano competente per territorio, Il concetto di "intesa" trova fondamento nell'art. 5, lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e verte sulle modalità attraverso le quali l'Ordinario Diocesano propone i nominativi delle persone ritenute idonee per l'insegnamento della religione, di modo che la nomina riguardi solo insegnanti riconosciuti tali dall'autorità ecclesiastica e disposti a svolgere l'incarico. Pertanto, secondo il procedimento dettato dalla Legge n. 198 del 2003 per l'accesso ai ruoli, il Dirigente Regionale approva l'elenco di coloro che hanno superato il concorso e invia all'Ordinario Diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche. L'indicazione dell'Ordinario Diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell'idoneità, del docente indicato dal Dirigente Regionale, all'insegnamento della religione cattolica, mentre non rileva ai fini dell'individuazione delle dotazioni organiche, compito che esula dalle competenze dell'autorità ecclesiastica per essere devoluto, in via esclusiva, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 198 del 2003, provvede con contratti di lavoro a tempo indeterminato alla copertura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi. (La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la Sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto di una docente ad essere immessa nel ruolo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e, per l'effetto, condannato il MIUR a risarcire alla medesima docente il danno subito in conseguenza del diniego di ammissione in ruolo, mediante corresponsione di una somma pari alle retribuzioni maturate ai sensi del D.M. n. 61/2007 e del Decreto Regionale n. 19058 del 30.7.2007).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#ordinario #religione #diocesi #insegnamento #intesa #dotazione #vallo #territorio #dirigente #idoneità
Sentenza 16/06/2009 n° 288
Area: Giurisprudenza
Sono carenti di interesse a impugnare gli atti di accorpamento degli istituti solastici sia gli alunni (o gli esercenti la potestà genitoriale) poiché i contestati accorpamenti non comportano (comunque non come effetto diretto e tipico) il trasferimento delle scuole dalle rispettive sedi (intese queste ultime come città e anche come edifici), sia il personale scolastico docente e non docente che non perda il posto o che non sia trasferito d'ufficio in altre città, sia i Sindacati, quanto meno al di fuori dei casi in cui agiscano a sostegno degli impiegati che avrebbero interesse a ricorrere e che, comunque, non possono sostituirsi rocessualmente ai titolari delle posizioni giuridiche sostanziali, sia i docenti collaboratori del dirigente scolastico ed i vicari di questo, perché titolari di mere attribuzioni operative temporanee e non di posizioni organiche. Sono titolari di interesse a ricorrere avverso gli atti di accorpamento degli istituti scolastici i membri degli Organi Collegiali delle scuole, a tutela del proprio "munus" in quanto gli accorpamenti comportano la cessazione del loro mandato. Le istituzioni scolastiche, in quanto articolazioni periferiche (sia pure dotate di personalità giuridica) dell'Amministrazione scolastica statale, non hanno interesse a impugnare gli atti dell'amministrazione statale interni al procedimento di accorpamento degli istitui scolastici o perchè privi di contenuto provvedimentale e configurati quali meri atti d'impulso procedimentale (note di convocazione dei Presidenti dei Distretti Scolastici e dei Dirigenti Scolastici) ovvero perchè meramente esecutivi (Decreto di attuazione del piano regionale e correlate note d'accompagnamento ed attribuzione dei nuovi codici meccanografici). E' nulla la procura alle liti conferita dal dirigente dell'Istituzione scolastica a un avvocato del libero foro per violazione dell'art. 14, comma 7 bis, DPR n. 275/99 (norma imperativa) che conferma il patrocinio obbligatorio delle istituzioni scolastiche da parte dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente carenza dello ius postulandi in capo agli avvocati del Libero Foro. Il termine del 31 dicembre previsto dall'art. 64, comma 4 quater della l. n. 133/08 per l'adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica non ha natura perentoria, in carenza di una norma che come tale lo qualifichi o che connetta alla sua violazione una sanzione qualsivoglia. L'invito a partecipare alla procedura di razionalizzazione della rete scolastica inviato ai Dirigenti Scolastici della Regione, quali legali rappresentanti degli istituti d'istruzione, spiega effetti anche nei confronti di tutte le componenti degli istituti stessi, e segnatamente degli organi collegiali cui la legge non attribuisce personalità giuridica distinta da quella degli istituti: il dirigente scolatico è, infatti, il Presidente del Collegio dei Docenti (art. 7 T.U. n. 297/1994), e della giunta esecutiva (art. 8 T.U. n. 297/1994) che ha le funzioni operative del Consiglio d'Istituto, con il potere anche di obbligare il Presidente del Consiglio d'Istituto a disporne la convocazione (art. 11, Circ. Min. Pubblica Istruzione n. 105/1975). Ne segue che non vi è violazione della regolarità del procedimento quando gli organi interessati, la cui individuazione è stata condivisa, siano stati messi in condizione, sul piano sostanziale, di esprimere la loro opinione, al di là delle formalità di interpello.
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#avvocatura dello stato#enti locali#procedimento amministrativo#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#sofisma #riconferma #disinteresse #pregiare #trentanove
n° 395
Area: Normativa
1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.
In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
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#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#impulso #esplicazione
n° 327
Area: Normativa
1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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#obbligo scolastico e formativo#minorato #provvidenza #facilitare
n° 447
Area: Normativa
1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono.
2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica.
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#riconduzione
n° 439
Area: Normativa
1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#dispensa #proroga #provveditore
n° 508
Area: Normativa
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#ricorsi amministrativi#direttore #personale #lezione #preside #impiego #incompatibilità #provveditore #divieto #consiglio #studio
n° 462
Area: Normativa
1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'art. 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.
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#personale dipendente: trasferimento#trasferimento #provveditore #domanda #studio #aspirante #ruolo #appartenere #ordinanza #personale #docente
n° 448
Area: Normativa
1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.
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#personale docente#valutazione del personale#diligenza #delineare #attitudine #preside #provveditore #famiglia
n° 397
Area: Normativa
1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale e dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.
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#valutazione delle istituzioni scolastiche#valutazione del sistema scolastico e di formazione#ispettore #sovrintendente #provveditore #distretto #circolo
n° 468
Area: Normativa
1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei princìpi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
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#personale dipendente: trasferimento#convalida #dirigente #sospensione #provvedimento #urgenza #incompatibilità #mancanza #disporre #ufficio #ragione
n° 513
Area: Normativa
1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.
2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.
3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
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#personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#appartenere #ruolo #provveditore #personale #provvedimento #dispensa #istruzione #adottare #studio #decadenza
n° 400
Area: Normativa
01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
[17. (2)]
[18. (1)]
19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
n° 473
Area: Normativa
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'art. 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.
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n° 17
Area: Normativa
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (1)
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.
(1) Numero così modificato dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
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n° 27
Area: Normativa
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
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Comunicazione ANAC inerenti il nuovo Codice dei Contratti.
Sul S.O. n. 10 alla G.U. n. 91 del 19/04/2016, è stato pubblicato il D.Lgs n. 50/2016 con il quale sono state disciplinate le materie relative al nuovo Codice dei contratti pubblici
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#graziarePagina: 36
Frequently Asked Questions (FAQ) aggiornate al 18 novembre 2011
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#connessi #sfociarePagina: 31
FAQ aggiornate al 18 marzo 2019
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FAQ di chiarimento aggiornate al 23 ottobre 2018
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FAQ 23 ottobre 2018
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Delibera 31 maggio 2017, n. 556
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Comunicazione ANAC inerente l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245/2016 il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto da Codice dei contratti e delle concessioni (art. 211 del D.Lgs. 50/2016).
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#giustiziaPagina: 39
FAQ aggiornate al 14 febbraio 2012
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Determinazione 7 luglio 2011, n. 4
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Chiarimenti ANAC inerenti l'utilizzo del sistema AVCpass a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti.
L'ANAC ha fornito chiarimenti sul regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCpass
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Parere 10/2012 del 13 marzo 2012
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PAG 1034 LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L’ANAC, in data 18 marzo 2019, ha pubblica...
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La tracciabilità dei flussi finanziari La normativa di riferimento sulla ...
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Comunicazione MIUR inerente i servizi di pulizia nelle scuole.
Il MIUR ha comunicato che in data 28 febbraio è stato emanato un decreto-legge inerente i contratti per i servizi di pulizia nelle scuole
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FAQ AVCP aggiornate al 24 gennaio 2014
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Circolare 5 maggio 2017, n. 20
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Parere sulla Normativa 11 settembre 2013 - rif. AG 45/2013
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FAQ AVCP aggiornate al 21 maggio 2014
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Area Tematica: Forniture
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: CIG, CUP e DURC
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