Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 16/03/2020
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  • Individuazione del medico competente: quando va richiesto il CIG?
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: CIG, CUP e DURC

    KEYWORDS

    #pbb #cig #accordo #appalto #faq #medico #capofila #rete #stipulare #valle #tema

    Domanda

    Avendo la singola scuola aderito ad una Rete di scuole al fine di stipulare un "accordo quadro" finalizzato all'individuazione del medico competente che ogni istituto andrà successivamente a contrattualizzare, come si deve regolare, a monte, la Scuola capofila della Rete per chiedere il CIG riferito, appunto, a tale accordo Quadro e come, a valle, si devono poi regolare i singoli Istituti per chiedere il CIG (figlio) che sia collegato al CIG (padre) richiesto dalla Scuola capofila della rete, senza incorrere in eventuali e (involontarie) violazioni degli obblighi di tracciabilità?

    Grazie.

    Risposta

    La soddisfazione di una determinata esigenza della scuola (es. servizio di pre-scuola; servizio di RSPP; DPO, medico competente, servizio di assistenza ad alunni disabili, formazione, interventi didattici etc) può essere realizzata attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo (di prestazione d’opera ex art. 2222 ss. c.c.) affidati a persone fisiche ovvero ad un vero e proprio appalto di servizi affidato a soggetto (si tratterà di un organismo super-individuale persona giuridica, società, cooperativa, associazione etc.), al quale spetterà erogare il servizio avvalendosi della prestazione lavorativa altrui.
    La Corte dei Conti con deliberazione n. 6 del 2008 ha ulteriormente precisato che il contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. è riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturale e prodotta senza caratterizzazione personale.
    Pertanto, se per l'attività di medico competente, il contratto viene stipulato con una società, studio medico, poliambulatorio etc questo andrà inquadrato come “appalto di servizi” con applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e della normativa in tema di tracciabilità e regolarità contributiva (con richiesta quindi di CIG e DURC).
    Allorchè, invece, la scuola stipuli il contratto con un lavoratore autonomo libero professionista dovrà rispettare quanto previsto dalla legislazione in tema di affidamento di incarichi ad esterni da parte delle P.A. ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

    L’ANAC, in data 18 marzo 2019, ha pubblicato nuove FAQ di chiarimento sull’applicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (ivi comprese le scuole), della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
    Le indicazioni operative dell’ANAC tengono conto sia della Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 che del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
    E' stato ribadito che restano esclusi dalla disciplina in tema di tracciabilità anche i contratti di lavoro autonomo stipulabili dalle amministrazioni per esigenze cui non possano far fronte con il personale in servizio ai sensi dell’art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/01.

    Pertanto, se nel caso di specie il contratto per il servizio di medico competente è stipulato con un libero professionista non si tratterà di un appalto di servizi e quindi non dovrà essere richiesto il CIG.
    Se, invece, la procedura è quella di affidamento di un contratto di appalto, la procedura descritta si avvicina all’ipotesi dell’accordo quadro.
    Precisazioni sono disponibili sulla pagina ANAC relativa alle FAQ in tema di tracciabilità dei flussi, in particolare la FAQ A24 che riportiamo integralmente.

    "A24. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura?

    E’ necessario che il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”) che contraddistingua l’accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010. Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le amministrazioni che aderiscono all’accordo quadro devono chiedere l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) che identificherà lo specifico contratto e lo riporteranno nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” o “figli” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto".

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 18/06/2025 n° 1926
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti e principio di rotazione: l’ambito di applicazione è circoscritto i) sul piano oggettivo, agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura; ii) sul piano soggettivo, ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui si operi una selezione preventiva degli operatori - T.A.R. SICILIA - CATANIA - Sezione Terza
  • 1. Nel vigore del vecchio codice dei contratti pubblici, con argomenti utilizzabili anche nell’attuale quadro normativo, “è ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate. L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici##6029T, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36##6029T); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016##1793T, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2021, n. 1515; cfr., inoltre, T.A.R. per il Lazio, Sez. II, 9.12.2020, n. 13184). 2. Secondo le richiamate Linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206##1793T, “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. 3. La non operatività del principio in caso di procedure ordinarie o, comunque, di procedure sostanzialmente aperte trova spiegazione nella circostanza che il principio in esame “costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755##1437L). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943##1457L; 5 marzo 2019, n. 1524##1214L; 13 dicembre 2017, n. 5854##578L)” (Cons. Stato, Sez. V, 15.12.2020, n. 8030). 4. Il principio di rotazione non opera laddove “il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (T.A.R. per il Veneto, Sez. I, 26.3.2021, n. 389##2409L) Infatti, laddove la stazione appaltante “apra al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (arg. ex T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493)” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 aprile 2021, n.881##980L; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23.9.2019, n. 1021, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 27.11.2020, n. 7462)”. 5. Lo spazio di applicazione del principio di rotazione risulta circoscritto: “i) sul piano oggettivo agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici con conseguente non operatività nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa; in tal caso, infatti, l’ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza; ii) sul piano soggettivo ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui si operi una selezione preventiva degli operatori precludendo, quindi, a tutti i soggetti operanti in un mercato o in un determinato ambito di partecipare al confronto per la migliore offerta e la conseguente aggiudicazione. 6. Tale soluzione è stata recepita dall’art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023##6042T, che – come ricordato dal Consiglio di Stato nella relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici – prevede il principio della rotazione quale “principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78”. Il comma 5 dell’art. 49##6042T, in particolare, stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata; tale previsione si giustifica “in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all’esito dell’indagine di mercato” (cfr. relazione del Consiglio di Stato).

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara

    Sentenza 08/05/2025 n° 3671
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti pubblici e principio di rotazione: non applicabile per gli affidamenti diretti di cui alla lettera b.) dell’art. 50 comma 1 de codice appalti - T.A.R. CAMPANIA - Sezione Prima
  • 1. In materia di appalti pubblici, il comma quinto dell’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023##6042T dispone che per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)##6043T, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Tale norma circoscrive tassativamente la deroga al principio di rotazione solo alle procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice##6043T (nel caso di specie, l’avviso pubblicato da S.A. era una procedura di affidamento diretto rientrante nelle ipotesi considerate dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023##6043T, non soggette alla deroga dal principio di rotazione di cui all’art. 49##6042T). 2. Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, la norma non richiede la perfetta identità di servizi del precedente e del nuovo affidamento, essendo sufficiente la mera identità di settore merceologico. 3. Non può essere invocata la diversità soggettiva tra stazioni appaltanti se il secondo affidamento è stato disposto da una società strumentale della P.A. medesima a cui è stato attribuito il ruolo di centrale acquisti e che è soggetta al controllo analogo da parte della stessa amministrazione. In tale caso vi è la sostanziale identicità tra i due enti.

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara

    05/11/2025
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Nota - La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

    COMUNICATO DEL PRESIDENTE
    del 5 novembre 2025


    La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    Con il presente Comunicato l’Autorità intende fornire specifiche indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alla possibilità di affidare appalti di servizi in assenza di qualificazione, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e dall’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    In particolare, le numerose richieste pervenute in ordine alla disciplina applicabile agli affidamenti relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche rendono opportuno fornire un chiarimento in merito alle soglie che consentono alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente ai relativi affidamenti anche in assenza di qualificazione, con ciò assicurando la regolare organizzazione dei viaggi d’istruzione, anche in considerazione dell’importanza rivestita da quest’ultimi nell’offerta formativa ed educativa scolastica.

    1. Classificazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 36/2023

    L’allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, all’articolo 1, lett. c), indica in maniera puntuale le “Amministrazioni centrali”, comprensive delle rispettive articolazioni territoriali, rilevanti ai fini dell’applicazione del Codice.
    Il medesimo articolo, alla lettera d), definisce invece, in via residuale, le “Amministrazioni sub centrali”, qualificandole come tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).

    L’Articolo 14, comma 1, lett. b) e lett. c) stabilisce due differenti soglie di rilevanza europea per gli appalti di servizi e forniture attualmente pari, rispettivamente, a 143.000 e 221.000 euro a seconda che gli appalti siano aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'Allegato I alla direttiva 2014/24/UE, ovvero da stazioni appaltanti sub-centrali. Dal 1 gennaio 2026, per effetto dei Regolamenti comunitari pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025, saranno invece in vigore
    nuove soglie, rispettivamente pari a 140.000 e 216.000 euro.

    Non essendo incluse tra le amministrazioni centrali elencate all’articolo 1, lett. c), dell’Allegato I.1, le istituzioni scolastiche devono essere qualificate come “amministrazioni sub-centrali” per le quali la soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione è quella prevista dall’art. 14, lettera c), del Codice, pari a 221.000 euro (216.000 euro a partire
    dal 1° gennaio 2026).


    2. La gestione autonoma degli appalti da parte delle Istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del Dlgs 36/2023

    Ferma la classificazione delle istituzioni scolastiche come autorità sub-centrali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro) a prescindere dalla natura di autorità centrale o sub-centrale della stazione appaltante affidante.

    Pertanto, le procedure di affidamento superiori alle suddette soglie devono essere svolte da stazioni appaltanti qualificate.
    L’art. 62, comma 6, prevede tuttavia alcune specifiche ipotesi derogatorie che consentono alla stazione appaltante non qualificata di effettuare comunque acquisti per importi superiori alle soglie di qualificazione sopra indicate.
    In particolare, il comma 6, lett. c), prevede che le stazioni appaltanti non qualificate “procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
    negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
    Dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, lett. c) e lett. d), e 62, comma 6, lett. c), discende che le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni sub centrali, possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ad affidare appalti:
    o di servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 221.000 euro (216.000 euro dal 1° gennaio 2026);
    o di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE fino alla soglia comunitaria pari a 750.000 euro.

    Si precisa che le Istituzioni scolastiche che procedono all’acquisto di servizi, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), possono gestire in via autonoma anche la fase di esecuzione del contratto.

    3. Gli effetti della scadenza della deroga prevista da ANAC per le istituzioni scolastiche

    Al fine di evitare che l’introduzione del sistema di qualificazione potesse compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione e delle correlate attività educative, l’Autorità aveva disposto una deroga temporanea all’obbligo di qualificazione, consentendo alle istituzioni scolastiche, fino al 31 maggio 2025, in attesa del complemento della riforma prevista dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti relativi a servizi di
    programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti e dunque anche per quelli di importo superiore a 140.000 euro.
    Si precisa che la suddetta deroga, riferita alla possibilità di affidare esclusivamente servizi di organizzazione di viaggi d’istruzione sopra la soglia di qualificazione (140.000 euro), non ha mai inciso sulla possibilità riconosciuta dal Codice a tutte le stazioni appaltanti di:
    − svolgere autonomamente affidamenti inferiori alle soglie previste dall’art. 62, comma 1 (140.000 euro per servizi e forniture ed euro 500.000 euro per lavori);
    − acquisire i suddetti servizi mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), come illustrato nel paragrafo 2 del presente atto.
    In sintesi, secondo la disciplina vigente, le istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice possono procedere:
    1. autonomamente ad affidamenti inferiori alle soglie di cui all’art. 62, comma 1, del Codice (140.000 euro per servizi e forniture e 500.000 euro per lavori);
    2. mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), entro le soglie di cui all’art. 14 del Codice, ossia 221.000 euro per servizi e forniture (216.000 euro dal 1° gennaio 2026) o 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

    Per gli affidamenti di importo superiore alle suddette soglie le istituzioni scolastiche dovranno invece ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza in possesso di adeguata qualificazione per il relativo settore.

    Il Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 7 novembre 2025
    Il Segretario Laura Mascali
    Firmato digitalmente

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#trasparenza amministrativa#viaggi di istruzione

    23/06/2025 n° 3595
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Parere - E' necessario includere la concessione relativa al servizio bar scolastico nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi?
  • Si chiede se è necessaria l'adozione del Programma Triennale degli acquisti in caso di concessione di servizio bar interno all'Istituto scolastico, come di seguito dettagliato: - gara sopra 140.000,00 euro, espletata tramite stazione appaltante qualificata; - aggiudicazione effettuata all'unico concorrente; - contratto non sottoscritto per rinuncia del concessionario aggiudicatario; - procedura avviata e conclusa nell'esercizio finanziario 2024.

    Il nuovo Codice ha confermato l’obbligo di redigere e pubblicare il programma triennale dei lavori ed il programma triennale, anch’esso ora triennale, degli acquisti di beni e servizi» Le FAQ presenti nella sezione dedicata alla programmazione del portale Hub Contratti Pubblici specificano che: «Ogni amministrazione pubblica deve predisporre e aggiornare annualmente un programma triennale che include sia i lavori pubblici che gli acquisti di beni e servizi» Le concessioni di servizi (come il bar) sono contratti di servizi e, benché disciplinate dal Titolo II del Codice, devono essere inserite nella scheda H (“acquisti di beni e servizi”) del programma, con l’indicazione degli elementi essenziali, della stima e della priorità. Orbene, qualora la gara sia stata bandita e aggiudicata nell’esercizio 2024 e poi risolta per rinuncia, l’Istituto doveva già avere preventivamente adottato (e pubblicato) il proprio Programma triennale degli acquisti di beni e servizi comprendente la concessione del servizio bar (importo ≥ € 140.000). In assenza di tale documento, si raccomanda di procedere all’adozione e pubblicazione del Programma, con conseguente aggiornamento dell’elenco annuale degli acquisti con la voce “Concessione servizio bar interno” e importo stimato e poi riproporlo nell'annualità successiva per avviare la nuova procedura di gara ad esito di rinuncia dell'unico soggetto aggiudicatario.

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)
    SCOPRILI TUTTI
    Selezione dello psicologo a scuola: contratto di prestazione d’opera o appalto di servizi?

    Comunicazione dell'ANAC relativa alla selezione dello psicologo a scuola
    L’ANAC, con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 18 marzo 2026, ha fornito indicazioni sulla procedura per l’affidamento del servizio di sportello psicologico

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    Pagina: 1058

    PARTE QUARTA

    La tracciabilità dei flussi finanziari   L‘ANAC, con la Delibera n. 585 del 19 di...

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    Novità sul servizio di richiesta delle visite mediche di controllo

    Comunicazione dell'INPS relativa alle novità sul servizio di richiesta delle visite mediche di controllo
    L’INPS, con il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, ha comunicato che i datori di lavoro pubblici e privati avranno a disposizione un nuovo servizio relativo alle visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia.

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 16/03/2020
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  • Individuazione del medico competente: quando va richiesto il CIG?
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    #pbb #cig #accordo #appalto #faq #medico #capofila #rete #stipulare #valle #tema

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