Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 16/03/2020
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  • Individuazione del medico competente: quando va richiesto il CIG?
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: CIG, CUP e DURC

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    #pbb #cig #accordo #appalto #faq #medico #capofila #rete #stipulare #valle #tema

    Domanda

    Avendo la singola scuola aderito ad una Rete di scuole al fine di stipulare un "accordo quadro" finalizzato all'individuazione del medico competente che ogni istituto andrà successivamente a contrattualizzare, come si deve regolare, a monte, la Scuola capofila della Rete per chiedere il CIG riferito, appunto, a tale accordo Quadro e come, a valle, si devono poi regolare i singoli Istituti per chiedere il CIG (figlio) che sia collegato al CIG (padre) richiesto dalla Scuola capofila della rete, senza incorrere in eventuali e (involontarie) violazioni degli obblighi di tracciabilità?

    Grazie.

    Risposta

    La soddisfazione di una determinata esigenza della scuola (es. servizio di pre-scuola; servizio di RSPP; DPO, medico competente, servizio di assistenza ad alunni disabili, formazione, interventi didattici etc) può essere realizzata attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo (di prestazione d’opera ex art. 2222 ss. c.c.) affidati a persone fisiche ovvero ad un vero e proprio appalto di servizi affidato a soggetto (si tratterà di un organismo super-individuale persona giuridica, società, cooperativa, associazione etc.), al quale spetterà erogare il servizio avvalendosi della prestazione lavorativa altrui.
    La Corte dei Conti con deliberazione n. 6 del 2008 ha ulteriormente precisato che il contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. è riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturale e prodotta senza caratterizzazione personale.
    Pertanto, se per l'attività di medico competente, il contratto viene stipulato con una società, studio medico, poliambulatorio etc questo andrà inquadrato come “appalto di servizi” con applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e della normativa in tema di tracciabilità e regolarità contributiva (con richiesta quindi di CIG e DURC).
    Allorchè, invece, la scuola stipuli il contratto con un lavoratore autonomo libero professionista dovrà rispettare quanto previsto dalla legislazione in tema di affidamento di incarichi ad esterni da parte delle P.A. ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

    L’ANAC, in data 18 marzo 2019, ha pubblicato nuove FAQ di chiarimento sull’applicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (ivi comprese le scuole), della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
    Le indicazioni operative dell’ANAC tengono conto sia della Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 che del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
    E' stato ribadito che restano esclusi dalla disciplina in tema di tracciabilità anche i contratti di lavoro autonomo stipulabili dalle amministrazioni per esigenze cui non possano far fronte con il personale in servizio ai sensi dell’art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/01.

    Pertanto, se nel caso di specie il contratto per il servizio di medico competente è stipulato con un libero professionista non si tratterà di un appalto di servizi e quindi non dovrà essere richiesto il CIG.
    Se, invece, la procedura è quella di affidamento di un contratto di appalto, la procedura descritta si avvicina all’ipotesi dell’accordo quadro.
    Precisazioni sono disponibili sulla pagina ANAC relativa alle FAQ in tema di tracciabilità dei flussi, in particolare la FAQ A24 che riportiamo integralmente.

    "A24. Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura?

    E’ necessario che il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”) che contraddistingua l’accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010. Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le amministrazioni che aderiscono all’accordo quadro devono chiedere l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) che identificherà lo specifico contratto e lo riporteranno nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” o “figli” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto".

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    Approfondimenti

    Sentenza 05/07/2017 n° 235
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sezione Prima
  • La procedura relativa alla concessione di un bene pubblico, al pari della concessione di servizi, deve rispettare i principi europei di cui all’art. 81 del Trattato UE e di cui alle Direttive comunitarie in materia di appalti, tra cui il principio di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità in quanto con la concessione di area demaniale è fornita un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva ispirata a tali principi. Ne consegue l’illegittimità della concessione demaniale marittima che sia stata rilasciata senza un avviso pubblico ed una gara per anni sessanta ai sensi dell’art. 18 l. n. 84/1994. (Va osservato che L' art. 4 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 dispone: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, DEI CONTRATTI ATTIVI, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica". Ne consegue l'applicazione di tali principi anche a contratti, come i contratti attivi, non qualificabili come appalti pubblici o concessioni di servizi. Il principio di cui alla massima in oggetto riguarda anche le concessioni di beni (e non solo di servizi) di proprietà degli Istituti Scolastici).

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    #appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#numerazione #reg #nav #mare #subingresso #assentimento #terminal #fregio #rep #matrice

    Ordinanza 18/07/2017
    Area: Giurisprudenza

  • Ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo del personale docente: rinvio pregiudiziale alla CGUE - Tribunale TRENTO - Lavoro
  • L’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 , al punto 1 prevede che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Al successivo punto 4 viene previsto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Si tratta, quindi, di accertare – al fine di stabilire se trovi applicazione il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro in ordine al computo dell’anzianità di servizio – se il docente durante gli anni di servizio a tempo determinato e il docente comparabile durante il corrispondente periodo a tempo indeterminato svolgano lavori della stessa natura, nelle medesime condizioni di formazione. Ciò premesso, deve essere pregiudizialmente rinviata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione concernente l’ interpretazione della clausola 4 punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in merito ai seguenti punti: 1)se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2)se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione sia della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, che in ragione dell’ obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico. (Nel caso di specie il Tribunale di Trento, stante il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea, ha sospeso il giudizio con il quale una docente, assunta a tempo indeterminato dalla Provincia Autonoma di Trento, aveva richiesto il diritto al computo per intero – ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (cd. “ricostruzione della carriera”) – dei periodi di servizio da lei precedentemente compiuti presso il medesimo ente in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato).

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#tempo #anzianità #servizio #determinare #accordo #lavoratore #clausola #fine #ruolo #computo

    n° 395
    Area: Normativa

  • Funzione docente - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
    2.  I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.
    In particolare essi:
    a)  curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
    b)  partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
    c)  partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
    d)  curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
    e)  partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

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    #istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#impulso #esplicazione

    n° 327
    Area: Normativa

  • Interventi - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
    2.  Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
    3.  Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
    4.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

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    #obbligo scolastico e formativo#minorato #provvidenza #facilitare
    SCOPRILI TUTTI
    Nuovo Codice dei Contratti: prime precisazioni da parte dell'ANAC

    Comunicazione ANAC inerenti il nuovo Codice dei Contratti.
    Sul S.O. n. 10 alla G.U. n. 91 del 19/04/2016, è stato pubblicato il D.Lgs n. 50/2016 con il quale sono state disciplinate le materie relative al nuovo Codice dei contratti pubblici

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    #graziare

    Pagina: 36

    Tracciabilità dei flussi finanziari

    Frequently Asked Questions (FAQ) aggiornate al 18 novembre 2011

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    #connessi #sfociare
    Nuovo Codice degli Appalti: le novità per le Amministrazioni sul rilascio dei pareri di precontenzioso

    Comunicazione ANAC inerente l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso.
    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245/2016 il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto da Codice dei contratti e delle concessioni (art. 211 del D.Lgs. 50/2016).

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    #giustizia
    Nuovo Codice dei Contratti: indicazioni sul regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass

    Chiarimenti ANAC inerenti l'utilizzo del sistema AVCpass a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti.
    L'ANAC ha fornito chiarimenti sul regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCpass

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    #carattere #news #avcpass
    Proroga dei contratti per i servizi di pulizia nelle scuole

    Comunicazione MIUR inerente i servizi di pulizia nelle scuole.
    Il MIUR ha comunicato che in data 28 febbraio è stato emanato un decreto-legge inerente i contratti per i servizi di pulizia nelle scuole

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    #colorred
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 16/03/2020
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  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: CIG, CUP e DURC

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    #pbb #cig #accordo #appalto #faq #medico #capofila #rete #stipulare #valle #tema

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