Data di pubblicazione: 18/07/2025
La piattaforma Pago in rete, accessibile tramite il pulsante Pagamenti telematici da SIDI, consente di creare eventi di pagamento consentire versamenti da parte dei vari soggetti interessati. Per rendere effettivo l’evento di pagamento tale evento deve essere validato e autorizzato dal dirigente scolastico mediante l’apposito pulsante posizionato in calce all’elenco degli eventi di pagamento previsti. Tale procedura prescinde della tipologia di pagamento/versamento previsto. SI ritiene, pertanto, che anche nella fattispecie del caso proposto il dirigente scolastico debba autorizzare l’evento di pagamento sulla piattaforma Pago in rete.
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Data di pubblicazione: 18/07/2025
L’ Art. 20 del D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede che ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, ha precisato che per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tali certificazioni devono essere rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale. Acquisite, quindi, le predette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto, disposto dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001. L’INPS ricorda i seguenti requisiti: 1) che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata dalla lavoratrice nella domanda di congedo di maternità, sia all’interno dell’arco temporale dell’ottavo mese di gravidanza; 2) l’assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità del congedo di maternità; 3) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio (articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 151/2001) o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; 4) l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli (articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 151/2001); 5) l’effettiva astensione dal lavoro durante i cinque mesi di maternità con flessibilità al fine del riconoscimento dell’indennità Pertanto, per poter fruire del congedo 1 + 4 è sufficiente che vi siano i requisiti e presupposti di cui sopra; in tal senso trattasi di diritto potestativo senza la possibilità di diniego da parte della scuola. Nel periodo estivo quindi la docente potrà fruire delle ferie ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2007.
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Data di pubblicazione: 18/07/2025
In un istituto superiore desidero sapere se le attività comprese nel piano delle attività deliberate dal collegio che si svolgono dal 1 settembre...
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Data di pubblicazione: 18/07/2025
L’assegnazione dei docenti alle classi è competenza del Dirigente scolastico ed esige in via generale il rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di circolo...
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Data di pubblicazione: 18/07/2025
La carica di componente del consiglio di istituto consegue a un procedimento elettorale a cui si partecipa su base volontaria. Il requisito della appartenenza alla componente docenti o ATA dell’istituto è indispensabile per la candidatura ma, una volta eletti, la loro partecipazione, in ragione dell’elettività della carica, non si configura come un obbligo di servizio. Pertanto, se durante il mandato consiliare un docente, un assistente amministrativo o un collaboratore scolastico si trovano in una particolare situazione di status che ne impone l'assenza dal servizio (congedo, aspettativa, ferie ecc), non per questo a loro è preclusa la ordinaria partecipazione alle sedute. Ne consegue che il presidente del consiglio deve inviare loro la comunicazione della riunione a cui potranno partecipare "pleno iure".
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Data di pubblicazione: 18/07/2025
Le variazioni di bilancio trovano puntuale previsione e disciplina nel Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. “Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento” (riferimento comma 8 art 5). Spetta al Dirigente Scolastico la realizzazione del programma annuale nell’esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e spetta al DSGA imputare le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e di disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. Le modifiche al Programma Annuale possono essere classificate in funzione dell’efficacia in: Modifiche di competenza del DS ? Immediatamente esecutive ma da portare comunque a conoscenza del Consiglio d'Istituto (Art. 10 comma 5, D.I. n. 129/2018) ? Immediatamente esecutive ma soggette a ratifica del Consiglio di Istituto (Art. 8 comma 2 e 4 D.I. n. 129/2018). Tali modifiche devono essere deliberate dal C.d.I. nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale. Modifiche predisposte dal DS ? Esecutive solo dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto (Art. 10 comma 3 D.I. n. 129/2018) Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento: “Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'Istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente Scolastico. 4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. 5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'Istituto, sono disposte con decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto. 6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare. ”. Spetta al Dirigente Scolastico proporre eventuali modifiche e variazioni al programma annuale al Consiglio d’istituto, nonché eventuali storni dal fondo di riserva”. Spetta al DSGA tenere la documentazione contabile e aggiornare le scritture contabili in relazione alle entrate e alle spese: nel dettaglio si tratta di tenere e aggiornare il c.d. MODELLO H BIS (secondo gli schermi forniti dal Ministero dell’Istruzione) e le schede di rendiconto dei vari progetti. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d’Istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente Scolastico. Le variazioni possono essere anche su entrate finalizzate, cioè con destinazione obbligatoria su uno specifico aggregato di spesa. In tal caso non riscontrandosi spazi discrezionali, le variazioni vengono formalizzate dal Dirigente, senza necessità di delibera da parte del Consiglio di Istituto, che deve solo esserne portato a conoscenza in una successiva convocazione. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il Dirigente Scolastico può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci percento della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 8. Negli altri casi, occorre la delibera del consiglio di istituto; pertanto, di norma, per ogni variazione di bilancio si seguono 3 fasi: 1. predisposizione e/o segnalazione della necessità di modificare il PA; 2. proposta della variazione, da parte della Giunta o del Dirigente Scolastico; 3. deliberazione del Consiglio di Istituto. Ogni variazione deve essere supportata da 3 scritture contabili: • Decreto di variazione; • il modello F; • il modello G; In linguaggio tecnico, per storno si intende lo spostamento di risorse finanziarie da una voce del programma annuale ad un’altra, nel rispetto dei principi generali di contabilità e delle regole previste dal Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018. Lo storno può avvenire in tre differenti modalità: • all’interno dello stesso aggregato di spesa (attività o progetto); • tra Attività e Progetti del Programma annuale approvato; • tramite prelievi dal fondo di riserva per aumentare il budget del singolo aggregato di spesa. Nel caso specifico, per quanto sopra esposto, per lo spostamento di fondi non vincolati da una scheda finanziaria all’altra, occorre la preventiva delibera del Consiglio di Istituto.
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Data di pubblicazione: 17/07/2025
Nel liceo che dirigo un alunno di prima non è stato ammesso alla classe seconda. Pertanto si è proceduto, come per prassi, a una preiscrizione alla...
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Data di pubblicazione: 17/07/2025
A decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 124/1999 (dal 01/06/1999) il servizio prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione è riconoscibile ai fini della carriera. Premesso quanto sopra si precisa che per fornire una risposta più esaustiva sarebbe stato opportuno poter visionare il decreto del 2009, ad ogni buon conto si precisa quanto segue: 1) A seguito di una formale richiesta da parte della persona interessata si può rivedere un provvedimento già emesso, fermo restando la prescrizione quinquennale degli assegni; 2) Al SIDI, se la pratica è stata elaborata nelle vecchie pratiche, si deve migrare la stessa nelle procedure relative alla gestione giuridica se la decorrenza del riconoscimento è successiva all’anno scolastico 1997/1998, ove se non già presente, deve essere inserito il servizio in questione, e poi, dopo aver attivata la funzione di valutazione dei servizi, inserito un nuovo numero di decreto ed una nuova data si effettua il calcolo della pratica migrata. 3) Il nuovo decreto deve essere inviato alla Ragioneria territoriale dello Stato specificando che lo stesso annulla e sostituisce il precedente; al nuovo decreto deve essere allegata la richiesta del docente e la certificazione del servizio inserito. Se invece la decorrenza del riconoscimento dei servizi effettuata nel 2009 è anteriore al 01/09/1997 la scuola non può procedere tramite il SIDI in quanto non rientra tra le sue competenze e non ha a disposizione le procedure del SIDI: dovrebbe operare l’Ufficio scolastico territoriale.
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Data di pubblicazione: 17/07/2025
Docente in ripetizione dell'anno di prova. L'esito della verifica ispettiva è sfavorevole al superamento e la relazione del Dirigente, ugualmente, si chiude...
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Data di pubblicazione: 16/07/2025
Questa redazione ha più volte affrontato il ruolo e i compiti che spettano al collaboratore scolastico relativamente all’assistenza igienica e di base dell’alunno con disabilità. Per rispondere al quesito occorre ripercorrere la normativa che interessa i compiti spettanti al collaboratore scolastico e gli assistenti specialistici. Anzitutto, gli assistenti specialistici sono definiti dall’art. Articolo 12 del D.I. 182/2020 e dal correttivo D. I. 153/2023 che afferma: 1. Relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità, nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi). 2. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all’educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell’udito e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. È il GLOI che individua le ore di sostegno e le ore di assistenza specialistica oltretutto è possibile rinvenire nel modello del PEI alla sez. 12 PEI provvisori a pagina 13 il riquadro per la richiesta di assistenti specialistici e lì si trova la specificazione delle loro funzioni. Pertanto gli interventi non specialistici attengono all’assistenza igienico-sanitaria che è di competenza dei collaboratori scolastici, in virtù di quanto disposto dall’art. 47 e dalla tabella A allegata al CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007. Inoltre si ricorda i successivi interventi normativi in merito: - il comma 181, lettera c), n. 8 della legge n. 107/2015 là dove si prevede l' “obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica”; - la sentenza della Corte di cassazione, sez. VI penale, n. 22786/2016 secondo cui le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici comprendono “anche l’assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità”. La Corte di Cassazione, ha confermato una condanna penale per “rifiuto d’atti d’ufficio”, a delle Collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una bimba con disabilità complessa. La corte d’appello aveva inflitto la condanna, annullando una precedente sentenza del Tribunale assolutoria. La Cassazione, rigettando il ricorso delle collaboratrici condannate in appello, ha affermato che rientra tra le mansioni ordinarie dei Collaboratori scolastici “anche l’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità”; - l’art. 3, c. 2, lettera c) del D.Lgs. n. 66/2017 secondo cui “Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: […] all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica”; - l’art. 2 Formulazione del Piano Educativo Individualizzato c. 1 lett. g del D.I. 153/2023 correttivo del D.I. 182/2020 dove si prevede che gli interventi di assistenza igienica e di base, sono svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, va presentata secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017; - le allegate Linee Guida al D.I. 153/2023, a pg. 49 (vedi sez. 9 del PEI) relativamente alle Risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base, dove si evidenzia quanto segue: “In questo riquadro del PEI va specificato come la scuola si organizza per soddisfare le esigenze igieniche (accompagnamento ai servizi e pulizia, se necessario) e gli altri bisogni compresi nella cosiddetta assistenza di base: ausilio materiale negli spostamenti all'interno della scuola e al momento dell'entrata e dell'uscita, eventuale supporto in mensa ecc. Occorre descrivere il servizio svolto dalle collaboratrici scolastiche e dai collaboratori scolastici, coordinato a quello di altre figure professionali se presenti, tenendo conto nell'assegnazione del genere delle alunne e degli alunni”; - l’art. 13 del già citato D.I. 153/2023 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse in cui si ribadisce che “nel PEI deve essere riportata l’indicazione dell’assistenza igienica di base svolta dai collaboratori scolastici”. Infine, a conclusione del quadro normativo suesposto, si consiglia di prendere visione di quanto è presente al seguente link dell’ARAN: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/il-collaboratore-scolastico-deve-prestare-agli-alunni-lassistenza-necessaria-nelluso-dei-servizi-igienici-e-nella-cura-delligiene-personale/ dove è riportato che: “rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini”. “Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta «assistenza di base» degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di «accompagnarlo in bagno». In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001)”. Appare ovvio che se vi fosse personale formato e presente nell’Istituzione scolastica questa tipologia di personale debba essere prioritariamente utilizzato per far fronte alle esigenze di assistenza igienica, ma, in mancanza di detto personale già adeguatamente preparato, sono chiamati a svolgere questa tipologia di compiti i collaboratori scolastici presenti seppure non formati secondo le modalità previste dall’ex art.7 del CCNL 7/12/2006. Pertanto, in assenza di personale formato per tale attività, le scuole possono provvedere in proprio o in rete a strutturare specifici corsi di formazione del personale collaboratore scolastico per poter adempiere adeguatamente a questi compiti. Questa incombenza appare senza dubbio impegnativa, ma ciò non esime il collaboratore scolastico dall'assumerla tra i propri doveri di servizio. È opportuno che tale compito sia da attribuire riconoscendo un incarico specifico o, in alternativa, con altro apposito compenso a carico del Fondo d'istituto. Spetterà al dirigente scolastico negoziare a livello di contrattazione decentrata d'istituto l’aspetto economico da corrispondere secondo quanto previsto dalla vigente normativa, vista la particolare gravosità dell'impegno. Il dirigente scolastico a questo proposito può avanzare delle proposte di individuazione del personale CS a cui assegnare un incarico specifico.
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Data di pubblicazione: 16/07/2025
Una nostra docente, con problemi di salute, è ormai assente da diversi anni, avendo alternato periodi di malattia, aspettativa e anno sabbatico...
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Data di pubblicazione: 16/07/2025
Uno studente avente l'ammissione alla classe terza del percorso Tecnico Sistemi Informativi Aziendali, a seguito del ritiro dalla frequenza....
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Data di pubblicazione: 16/07/2025
Le entrate posticipate e le uscite anticipate sono, in astratto, sconsigliabili: - per il conflitto potenziale con gli obblighi di vigilanza incombenti sulla istituzione scolastica per tutto il periodo nel quale gli alunni le sono affidati che – se questi sono infraquattordicenni – coincide con la durata prestabilita delle lezioni (cfr. art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 172/2017, secondo cui “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”); - per il vincolo stringente, posto in capo a ciascuna scuola, di garantire l’assolvimento del monte ore annuo delle discipline (cfr. art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 275/1999 in base al quale “L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”) che imporrebbe, dunque, di predisporre misure organizzative improntate alla flessibilità in modo da “recuperare” le ore di attività didattica non erogate. Si suggerisce dunque di ricorrervi: - solo se non vi sono altre misure organizzative idonee a garantire un’offerta formativa equivalente sul piano quantitativo (cioè anche impiegando docenti di altre discipline). Si ricorda peraltro che la divisione degli studenti e il loro accorpamento alle altre classi è pacificamente ammissibile, dato che la necessità di garantire la vigilanza prevale sull’esigenza di assicurare il rispetto della capienza delle aule, in virtù della temporaneità della soluzione adottata. Se è necessario ricorrere alle entrate posticipate e alle uscite anticipate per insussistenza di misure alternative, occorre monitorare il ricorso a una simile misura, avendo cura – come detto – di garantire il monte orario annuale delle discipline. Ciò risulta possibile anche non erodendo i giorni in più che ogni calendario regionale prevede per l’arricchimento dell’offerta formativa; - utilizzandole di preferenza per le classi frequentate da alunni maggiorenni – se si tratta di scuola secondaria di secondo grado – o comunque in base a un criterio di rotazione, evitando di ridurre il tempo-scuola sempre alle medesime classi; - assicurandosi che le famiglie siano state informate tempestivamente della variazione e poste in condizione di subentrare alla scuola nella responsabilità della vigilanza sui minori. Non importa che ciò avvenga effettivamente. L’importante è che i genitori siano messi in condizione di farlo. Si può, ad esempio, pensare di comunicare alle famiglie tramite il registro elettronico, almeno il giorno precedente, l'uscita anticipata o l'entrata posticipata e di acquisirne la presa visione attraverso la spunta di lettura. Le famiglie degli alunni minorenni che non appongono la spunta alla comunicazione devono essere contattate direttamente per le vie brevi. Si sconsiglia infine di regolamentare espressamente questa ipotesi, posto che la misura delle entrate posticipate e delle uscite anticipate deve rimanere assolutamente eccezionale. L’unica regolamentazione deve riguardare semmai, in generale, le modalità comunicative con le famiglie: esse infatti devono discendere da apposita delibera del consiglio di istituto, giusto il disposto dell’art. 44, c. 5, CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 (“Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.”)
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Data di pubblicazione: 15/07/2025
Vorrei avere un vostro parere sulla possibilità di attivare presso un'istituto comprensivo statale (anche senza i finanziamenti della Regione a statuto...
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Data di pubblicazione: 15/07/2025
Uno studente, di anni 19, che ha frequentato il corso di istruzione per gli adulti-secondo periodo (terzo e quarto anno) e ha ottenuto l'ammissione al terzo...
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Data di pubblicazione: 15/07/2025
Il caso prospettato nel quesito si riferisce non ad una cattedra di organico, ma ad uno spezzone che si è venuto a creare a seguito di operazione di adeguamento dell’OD alla situazione di fatto. Tanto premesso, si ritiene debbano essere applicate le indicazioni contenute nell’ordinanza Ministeriale 88/2024, che peraltro conferma quanto già previsto dalla Legge 448/2001. Tali indicazioni possono essere così sintetizzate. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, fatto salvo il completamento delle cattedre del personale di ruolo con orario inferiore alle 18 ore, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario: Successivamente, tali ore saranno attribuite, sempre previo consenso, al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
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Data di pubblicazione: 14/07/2025
La somministrazione dei farmaci a scuola è regolata da dispositivi di legge nazionali e da protocolli regionali anche se si tratta di una studentessa con disabilità le procedure sono le stesse che si adotterebbero per tutti gli studenti affetti da questa patologia. La famiglia della studentessa è il primo e più importante interlocutore. Si consiglia di organizzate un incontro urgente con loro per illustrare la situazione. È probabile che abbiano già un Piano Terapeutico Individualizzato (PTI) redatto dal diabetologo curante della studentessa. Questo piano è essenziale e deve contenere: • Il tipo di diabete e la terapia insulinica (dosaggi, tempi di somministrazione, modalità). • Le procedure per la misurazione della glicemia. • Le indicazioni per la gestione delle ipo/iperglicemie (sintomi, interventi, numeri di emergenza). • Le modalità di conservazione dell'insulina e del materiale necessario. • Eventuali annotazioni sulle attività fisiche e sull'alimentazione. Una volta acquisita tutta la documentazione medica inclusa la certificazione ASL, il PTI e, se disponibile, una dichiarazione del medico curante che specifichi la necessità e le modalità dell'assistenza richiesta, è necessario reiterare la richiesta di Intervento alla ASL, attraverso un sollecito formale e tracciabile (ad esempio tramite PEC o raccomandata A/R), richiamando la precedente comunicazione. Nella richiesta vanno evidenziate chiaramente: La ricezione della certificazione ASL che richiede l'assistenza per la gestione glicemica. L'assenza di personale sanitario (infermiere) qualificato all'interno della scuola. La non disponibilità del personale docente e ATA a effettuare iniezioni di insulina per timore di errori e responsabilità. La necessità impellente di un intervento strutturato da parte della ASL per garantire l'assistenza necessaria alla studentessa e sollevare la scuola da responsabilità non proprie. Va inoltre fatta esplicita richiesta di personale infermieristico qualificato o, in alternativa, l'attivazione di protocolli formativi specifici e certificati per il personale scolastico volontario, con chiara definizione delle responsabilità. I riferimenti normativi sono la Nota Ministeriale prot. n. 2312 del 2005 e le Linee Guida Nazionali per la somministrazione di farmaci a scuola (laddove applicabili e aggiornate dalle normative e protocolli regionali), che sottolineano la necessità di collaborazione tra scuola, famiglia e ASL, nonché, secondo quanto disposto dall’art. 593, c. 2, c.p. chiunque, anche il personale scolastico – docente e ATA –, è tenuto a prestare soccorso ad alunni in difficoltà al di là delle mansioni riferibili ai diversi profili professionali. Le citate Linee guida, adottate congiuntamente dal MIUR e dal Ministero della salute, all’art. 4 “Modalità di intervento”, affermano: “La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali della scuola durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verificano la disponibilità degli operatori in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative previste dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Tornando alla criticità esposta nel quesito, ossia l’assenza di personale disponibile ad effettuare la somministrazione del farmaco, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.” Le Linee guida, in altri termini, subordinano alla disponibilità degli operatori scolastici l’assegnazione a essi del compito di somministrare farmaci salvavita agli studenti che ne necessitano. Tuttavia, come detto in apertura, il personale scolastico, sia docente che ATA, ha l'obbligo giuridico di prestare soccorso agli alunni in difficoltà, come stabilito dalla normativa penale, al di là e a prescindere dalle mansioni specifiche riferibili ai singoli profili professionali. A ciò si unisce il fatto che il dovere di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti è un principio fondamentale dell'ordinamento scolastico e che, nel caso di un alunno diabetico, esso non può che estendersi anche all'attenzione verso il suo stato di salute, in particolare ai livelli di glicemia. Pertanto, si precisa che: a) da un lato è necessario che l’istituzione scolastica adotti un protocollo chiaro e condiviso con i genitori, il medico curante e il personale scolastico, che definisca le modalità di intervento in caso di ipoglicemia; b) dall’altro non vi sono basi normative che consentano “di obbligare” i docenti a somministrare il farmaco nei momenti di necessità. Si consiglia invece di utilizzare a questo scopo il personale collaboratore scolastico del piano, solitamente formato per il primo soccorso. A quest’ultimo andrebbero ovviamente indirizzate specifiche disposizioni di servizio in modo che possa intervenire – in caso di necessità – a supporto del personale docente. A seguito della richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, il Dirigente scolastico verifica le condizioni e i soggetti per la somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, che può essere effettuata: (a) dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, se da loro richiesto; (b) dall’alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minore; (c) dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne identificate dalla famiglia o personale delle istituzioni scolastiche e formative che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità, e che sia stato informato sul singolo caso specifico; (d) dal personale sanitario del SSR, su richiesta d’intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell’alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario. Infine, è consigliabile indicare nel PEI, oltre alla richiesta del docente di sostegno e/o dell’assistenza specialistica, la necessità dell'assistenza per la gestione glicemica, specificando che la scuola non dispone di personale qualificato per tale compito e che si è in attesa di una risposta strutturata dalla ASL. Solo nel caso in cui la ASL dovesse continuare a non rispondere o a fornire una soluzione insoddisfacente, è opportuno informare l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) di competenza descrivendo la situazione, allegando tutta la corrispondenza con la ASL e la documentazione medica, chiedendo il loro intervento per sollecitare una soluzione da parte dell'ente sanitario. L'USR ha il compito di supportare le scuole nella gestione delle situazioni complesse e può intercedere con la ASL.
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Data di pubblicazione: 14/07/2025
Il quesito non contiene informazioni di dettaglio in merito all’eventuale corretta acquisizione del CIG abbinato alle procedure di affidamento relative alle fatture erroneamente pagate. Risponderemo quindi dando per scontato che l’erronea indicazione del CIG riguarda solo la fase di pagamento delle fatture, ma gli atti propedeutici riguardanti gli affidamenti cui si riferiscono le fatturazioni (decisione di affidamento, documenti di gara/invito, ordine/stipula/contratto, ecc..). contengono l’esatto riferimento al numero di CIG correttamente acquisito e abbinato. Tanto premesso, riteniamo pertanto che, allo stato attuale della situazione descritta nel quesito, l'Istituto possa agire soltanto attraverso le consuete procedure di correzione tipiche degli atti amministrativi, ovvero operare come segue: - Emanare (per ogni fattura pagata con CIG errato) circostanziato e motivato atto con cui viene disposta la modifica del dato erroneo inserito in fase di pagamento. Ogni decreto dovrà contenere il riferimento al numero di CIG corretto e a tutti gli atti della procedura che lo contengono. - I decreti di rettifica, oltre che essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, dovranno essere formalmente inviati al fornitore - affinché ne possa tenere conto nei propri documenti contabili e allegarli a tutti i documenti pregressi emanati dalla scuola (decisione di affidamento, documenti di gara/invito, ordine/stipula/contratto, ecc..).Detti decreti dovranno inoltre essere allegati alle fatturazioni, ai mandati di pagamento e a tutti i documenti emanati dalla scuola (decisione di affidamento, documenti di gara/invito, ordine/stipula/contratto, ecc..)..
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Data di pubblicazione: 14/07/2025
Il quadro ordinamentale oggetto di riordino a seguito dei provvedimenti per il primo e secondo ciclo di istruzione di istruzione previsti dal cosiddetto “riordino Gelmini” del 2009 e del 2010 prevede una precisa garanzia per tutti gli studenti di poter fruire di un’offerta formativa coerente con i quadri orari di cui ai DDPPRR 89/09 – 88/10 – 89/2010 e al più recente D.lgs 61/2017. In altre parole, e come è giusto che sia per rispettare un preciso dettato costituzionale sul diritto allo studio, per tutti gli studenti e per tutti gli indirizzi è obbligatorio garantire un monte ore calcolato su base annuale e da gestire in modo flessibile. La questione, quindi, non è tanto quella del recupero della riduzione oraria dei docenti, ma della garanzia del monte ore ordinamentale per gli studenti. Portare (o riportare) al centro dell’attenzione i diritti degli studenti richiede a tutte le istituzioni scolastiche autonome di ricercare le soluzioni organizzative più idonee, che tengano conto anche di eventuali emergenze o cause di forza maggiore. Orami da molti anni, i CCNL del “comparto scuola” prevedono il “non obbligo” di recupero per i docenti in caso di riduzione oraria per cause di forza maggiore, richiamando vecchie circolari del 1979 e del 1980, che comunque fanno riferimento ad una riduzione solo della prima e delle ultime ore e al “non obbligo di recupero” solo per il personale docente. In ogni caso, il CCNL distingue molto chiaramente le esigenze derivanti da cause di forza maggiore dalle scelte autonome degli Organi collegiali per motivi didattici o organizzativi La sintesi tra la fondamentale esigenza di garantire il diritto allo studio e l’applicazione delle “vecchie circolari” del 1979 e del 1980, richiamate anche nel nuovo CCNL, non è semplice, ma va comunque affrontata rispettando in primis le norme di legge e gli ordinamenti vigenti. Si ritiene, quindi, che, per ogni specifico anno scolastico, debbano essere seguiti alcuni passaggi fondamentali che possono essere esplicitati come segue: - Verificare il monte ore complessivo previsto dai quadri ordinamentali vigenti, da assicurare in ogni caso a tutti gli studenti di tutti gli indirizzi; a mero titolo di esempio, se il monte ore annuale del liceo classico ammonta a 891 per il biennio e a 1023 per terza, quarta e quinta, tali attività di lezione vanno assicurate a tutti gli studenti - Verificare, con riferimento allo specifico calendario scolastico, l’orario complessivo che potrà essere garantito, computando tutte le settimane e le giornate utili di tale calendario. - Verificare, con puntualità e nel concreto, gli eventuali motivi di “forza maggiore” che potrebbero indurre alla necessità di ridurre seppur parzialmente l’unità oraria di lezione (generalmente, come nel caso illustrato nel quesito, si tratta di motivazioni collegate al sistema di TPL – trasporto pubblico locale; ma ciò va dimostrato “orari alla mano”). - Pianificare l’orario delle lezioni per tutto l’anno scolastico; in caso di riduzione sistematica dell’unità oraria, verificare se e quanto si discosta dal monte orario di riferimento; - In caso di scostamento in diminuzione da tale monte ore, prevedere le attività didattiche atte ad un eventuale recupero a favore degli studenti. Solo dopo aver pianificato tali operazioni, si potrà verificare la programmazione dell’orario dei docenti, in modo che una eventuale applicazione delle vecchie del 1979 e del 1980, richiamate nell’articolo 43 co 8 del vigente CCNL, non vada a ledere il diritto allo studio. In estrema sintesi, e fatto salvo il monte ore ordinamentale annuale da garantire agli studenti: - Se le delibere collegiali fanno riferimento a motivi di carattere didattico o organizzativo, tutti i docenti devono recuperare tutte le riduzioni del monte ore - Se le delibere collegiali fanno riferimento a documentati e circostanziati motivi di forza maggiore, è possibile ridurre la prima e le ultime ore, pianificando però l’organizzazione del monte orario complessivo come sopra illustrato. Per quanto concerne il secondo punto del quesito, non si ritiene legittimo un eventuale recupero delle ore non svolte tramite attività a distanza; ormai dall’esaurirsi dell’emergenza pandemica, le attività di lezione vanno svolte in presenza, a meno di casi particolari concernenti l’istruzione in ospedale o l’istruzione domiciliare
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Data di pubblicazione: 14/07/2025
Tutte le fonti primarie e secondarie indicano chiaramente, come peraltro riconosciuto nel quesito, che la funzione di responsabile dell’ufficio tecnico debba essere affidata ad un insegnante tecnico pratico. Già nei vecchi ordinamenti, il responsabile dell’Ufficio Tecnico era nominato dal Dirigente Scolastico tra gli insegnanti tecnico pratici, secondo la normativa prevista, in particolare secondo la tabella allegata al D.M. n.39 del 30/01/98 e le indicazioni contenute nella C.M. n. 21 del 14/03/2011, tenendo conto delle competenze tecniche specifiche richieste dal settore e delle capacità organizzative. Tutto ciò rimane confermato nei nuovi ordinamenti. Per quanto concerne gli istituti tecnici, ad esempio, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 DPR 88/2010, gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'Allegato D). In sostanza, nonostante le rilevanti innovazioni introdotte dal riordino del 2010, per quanto concerne i posti relativi agli uffici tecnici, si fa riferimento dei “vecchi” decreti istitutivi, che individuavano la figure dell’insegnante tecnico pratico come responsabile dell’ufficio tecnico (vedi ad esempio il DPR 154 novembre 1967 n. 1490 per gli istituti tecnici industriali). Le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, emanate con direttiva n. 57 del 2010, nell’ampio paragrafo destinato all’Ufficio tecnico, non fanno altro che confermare tale indicazione. Per quanto concerne gli istituti professionali, si osserva che i compiti da affidare a tale figura sono perfettamente coerente con il profilo professionale di docenti delle classi di concorso tabella B. Nei regolamenti 92 2018, ad esempio, si legge: gli istituti professionali ,,,,,,si dotano di un ufficio tecnico ovvero riorganizzano quello esistente senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Si ritiene, pertanto, che, proprio nell’ottica di una razionale gestione dell’organico, l’individuazione del responsabile debba essere affidata ad un docente ITP.
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Data di pubblicazione: 14/07/2025
Un docente di sostegno della scuola dell'infanzia che abbia ottenuto il passaggio di cattedra sul posto comune nella scuola dell'infanzia non deve svolgere il periodo di formazione e prova. Questa specificazione non è presente nel D.M. n. 226/2022, tuttavia è chiaramente indicata nella Nota prot. AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEE.0033668.26-11-2024 (concernente le attività formative per l'anno scolastico 2024-2025, che richiama il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226). Nello specifico, la nota elenca il personale docente che non deve svolgere il periodo di prova, e tra questi rientrano, tra l’altro, "i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado".
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Data di pubblicazione: 14/07/2025
Apriamo la risposta anticipando che dalla formulazione del quesito si ricava che il servizio offerto dall’Azienda sanitaria per la consulenza psicologica non si configuri quale Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e art. 7 del D.Lgs. 36/2023, bensì quale affidamento di servizi sottoposto alla disciplina del Codice Appalti. Data la complessità della materia, riteniamo necessario un breve approfondimento. L’accordo tra pubbliche amministrazioni è disciplinato dall’articolo 15 della legge n. 241/1990 e trova compiuta disciplina nelle normative di settore, ovvero nell’art. 7, comma 4, del D.Lgs 36/2023, che prevede la mancata applicazione del Codice nella cooperazione “tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune ” qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste nella norma ovvero: a) l’accordo “interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse”; b) è garantita “la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni”; c) si “determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti”; d) “le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione” L’ ANAC, con il recente parere del 17/01/2024, n. 66, ha fornito in materia le ulteriori seguenti indicazioni (https://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/24-1/11176897/ParereANAC17012024n66.pdf ): - La disposizione di cui all'art. 7, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, ha subordinato la cooperazione tra amministrazioni mediante accordi (che possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate (lett. a), b), c) e d). La giurisprudenza ha chiarito che le amministrazioni che partecipano all’accordo possono avere competenze diverse e perseguire finalità pubbliche diverse, purché la reciproca collaborazione consenta a ciascuna di realizzare il proprio obiettivo. Elemento determinante è l’assenza di una logica di scambio, che in questi accordi deve mancare a favore dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all’accordo; - la norma conferma le condizioni legittimanti il ricorso all’istituto, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività; - gli accordi di collaborazione possono essere conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (restando esclusi dagli stessi soggetti non qualificabili come tali); l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti; alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; I MOVIMENTI FINANZIARI TRA I SOGGETTI CHE SOTTOSCRIVONO L’ACCORDO DEVONO CONFIGURARSI SOLO COME RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri; - negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, è di particolare importanza il requisito dell’interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità. Ciò che assume rilievo è la posizione di equiordinazione tra le pubbliche amministrazioni la collaborazione nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune. La disapplicazione del Codice in tali casi è ammissibile esclusivamente in presenza delle condizioni elencate nell’art. 7, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023. L’ANAC ha concluso che, ove la stazione appaltante intenda affidare un servizio ad altro soggetto pubblico (vedi ASL) , senza tuttavia perseguire le predette finalità di condivisione e di interesse comune del servizio stesso, tale affidamento è da ricondurre nello schema tipico del contratto di appalto, da affidare secondo le procedure di aggiudicazione contemplate nel D.Lgs. 36/2023 (ipotesi, a parere dello scrivente, riconducibile al caso in trattazione). Per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, la stessa ANAC, nella risposta alla FAQ C2. (https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari), ha chiarito che “[..] è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi par. 2.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023. Dall’esame dell’articolato e complesso quadro normativo si evince, a nostro avviso, che il servizio offerto dalla ASL per la per la consulenza psicologica non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs 36/2026 (come chiarito dal parere ANAC del 17/01/2024, n. 66), ma che rientri nello schema tipico del contratto di appalto, da affidare secondo le procedure di aggiudicazione contemplate nel D.Lgs. 36/2023, con conseguente necessaria acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità.
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Data di pubblicazione: 14/07/2025
La società in accomandita semplice (s.a.s.) è regolata dagli articoli 2313 e seguenti del Codice civile. Tali società sono caratterizzate dalla presenza di due distinte tipologie di soci: - soci accomandatari, che rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.) e ai quali solo può essere conferita l'amministrazione della società (art. 2318 c.c.); - soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313 c.c.) e che non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società (art. 2320 c.c.). I soci accomandanti, pertanto, partecipano agli utili della società ma non la gestiscono. La fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che vieta ai dipendenti pubblici, fra l'altro, di accettare cariche in società costituite a fini di lucro, non sussiste, pertanto, nel caso del socio accomandante, dal momento che tale qualifica non solo non costituisce una carica, ma anzi vieta al socio di partecipare alla gestione della società. Di fatto, essere socio accomandante è una forma di investimento in una società, della quale si percepiscono gli eventuali utili senza, però, assumere rischi imprenditoriali (che sarebbero incompatibili con l'impiego pubblico). La circostanza che la figura del DSGA sia unica, all'interno dell'amministrazione scolastica, non ha rilevanza ai fini del regime delle incompatibilità, che non tiene conto di tale aspetto. Quanto alla necessità dell'autorizzazione, la mera assunzione della qualità di socio accomandante, non essendo questa assimilabile a un incarico, la rende superflua; solo qualora il dipendente effettui delle attività nell'ambito della s.a.s. di cui è socio (possibilità concessa dall'art. 2320, comma 2 c.c., purché avvenga sotto la direzione degli amministratori), sarà allora necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico, che la concederà previa valutazione delle modalità di svolgimento delle attività oggetto di autorizzazione.
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Data di pubblicazione: 14/07/2025
Nella scuola che dirigo è presente una biblioteca che raccoglie circa 50000 volumi. L'ambiente della biblioteca è utilizzato a fini didattici da molti docenti...
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Data di pubblicazione: 14/07/2025
Un genitore di un alunno che compirà 6 anni nel mese di maggio del prossimo anno chiede l’inserimento del figlio come uditore in una classe...
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