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    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Accesso agli atti a seguito di procedimento disciplinare: limiti, modalità e tutela dell’identità del segnalante..
  • .Ho avviato un procedimento disciplinare mediante contestazione di addebito a seguito di una segnalazione pervenutami da una docente...

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Permessi ex Legge 104/1992 per assistenza al padre: fruibilità da parte della figlia docente con madre convivente non fruitrice...
  • La riposta è affermativa la docente può usufruire dei tre giorni di permesso per assistenza al padre previsti dall’art. 33 comma 3 della legge 104/92, di seguito i nostri chiarimenti. L’art. 33, comma 3 della legge 104/92, stabilisce i soggetti principali legittimati alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave che sono: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente e i parenti ed affini entro il secondo grado. La stessa legge, tuttavia, nel caso in cui i familiari di primo o secondo grado abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano mancanti oppure siano affetti da patologie invalidanti, ha previsto come eccezione lo stesso diritto dei tre giorni di permesso per il terzo grado. Nel caso specifico, nel grado di parentela, la figlia è in linea retta di primo grado nel grado, quindi, non è una eccezione ma, rientra fra i soggetti diretti ( non come eccezione) legittimati ai permessi previsti per assistenza da parte del familiare, lavoratore dipendente. La Funzione Pubblica, per quello che concerne tutto il personale del pubblico impiego, scuola compresa, (ma stesse indicazioni per il settore privato da parte dell’INPS) già nella circolare 13/2010 al punto 7 indica alcuni precisi presupposti indispensabili per la richiesta dei permessi. Presupposto principale e indispensabile per la fruizione dei permessi è che la persona sia portatrice di disabilità grave riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3 della stessa Legge 104/92, oggi dopo le modifiche di cui all’ art. 3-4 del D.lgs. 62/2024 definita ”persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo “, quindi, alla domanda è necessario allegare il relativo verbale di accertamento. Inoltre, deve essere allegata una dichiarazione sostituiva di certificazione presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 e, sottoscritta ai sensi dell’art. 76 dalla stessa docente che attesti: - che il familiare non è ricoverato a tempo pieno (si intende per ricovero a tempo pieno quello che si svolga nelle 24 ore) presso strutture ospedaliere o comunque presso strutture pubbliche o private che assicurino assistenza sanitaria, fatte salve alcune possibili eccezioni; - che i permessi sono uno strumento di assistenza del disabile e pertanto il loro riconoscimento comporta la conferma dell’impegno morale e giuridico a prestare la propria opera di assistenza; - che è consapevole che la possibilità di fruire dei permessi comporta un onere per l’Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile; - che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni necessarie al diritto ai permessi. In ultimo si aggiunge che, il novellato articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 dopo le modifiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 con decorrenza dal 13 agosto 2022, stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Di fatto è stata abrogata la condizione di Referente Unico, infatti, tale previsione normativa comporta che, a fare data dal 13 agosto 2022, a differenza del passato, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Quindi, nella citata dichiarazione sostitutiva è altresì necessario indicare se: altri familiari utilizzano o non utilizzano (nel caso specifico potrebbe essere un altro familiare lavoratore dipendente del settore privato) degli stessi permessi. Si rammenta che, con la firma ai sensi dell’art. 76 il dichiarante si assume ogni responsabilità e deve essere anche consapevole che:” Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia anche penale. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. In merito poi, alla platea dei familiari avente diritto, la stessa Funzione Pubblica già nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non lavoratori dipendenti). In tale ottica si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481:”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”. In conclusione, il beneficio in questione non è subordinato alla presenza di altri congiunti in grado di assistere il familiare portatore di handicap, fra l’altro non lavoratori o autonomi quindi esclusi dai diritti che prevede la legge 104/92. Quindi, in risposta al quesito, la domanda non può essere rifiutata.

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Trasmissione del diploma scolastico ad un ex studente: ammissibilità dell’invio tramite raccomandata o PEC...
  • Lo smarrimento del diploma conferito al termine degli esami di Stato comporta il diritto a ottenere, in sua vece, un certificato sostitutivo che, ad ogni effetto, sostituisce il diploma originale. Il terzo e quarto comma dell'articolo 187 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 disciplinano il rilascio del certificato sostitutivo dei diplomi del 1° ciclo di istruzione, affidandone la competenza al dirigente scolastico. L'articolo 199, comma 6 dello stesso d.lgs. 297/1994 prevede, per i diplomi conclusivi del 2° ciclo (ovvero, nel caso di cui al presente quesito), che si applichino le disposizioni dell'articolo 187, ma la competenza per il rilascio del certificato è rimessa al "provveditore agli studi". Occorre, dunque, verificare se competente al rilascio di tale certificato sia il dirigente dell'Ambito territoriale o il dirigente scolastico. Alcuni ambiti territoriali hanno impartito specifiche istruzioni alle istituzioni scolastiche. Ad esempio, l'Ambito territoriale di Roma, con nota prot. n. 10984 del 1° giugno 2018, ha disposto che le istanze di certificati sostitutivi del diploma del 2° ciclo di istruzione debbano essere presentate, dagli interessati, all'istituzione scolastica che aveva rilasciato il diploma, corredata dalla denuncia di smarrimento (o furto) presentata ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, nonché dalla copia di un documento di identità. Effettuati i dovuti controlli, la scuola deve poi trasmettere all'Ambito una nota contenente i dati occorrenti al rilascio del certificato sostitutivo firmato digitalmente, da emettere e trasmettere, per mail, a cura dello stesso Ambito territoriale. Secondo quanto può leggersi sul sito del Ministero, al link https://www.mim.gov.it/recuperare-il-diploma-di-scuola-superiore-in-caso-di-furto-o-smarrimento , alcuni Ambiti territoriali potrebbero aver delegato l'intera procedura alle istituzioni scolastiche, che in tal caso possono direttamente procedere agli adempimenti sopra descritti, inviando il certificato sostitutivo - firmato digitalmente dal dirigente scolastico - per mail (PEC) all'interessato. Si consiglia, per non incorrere in errori, di consultare in merito l'Ambito territoriale di competenza per verificare se quest'ultimo abbia delegato alle istituzioni scolastiche la gestione delle pratiche in oggetto, conformandosi alle relative istruzioni.

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Riposi per allattamento nel comparto scuola: possibilità di fruizione da parte del padre in presenza di malattia della madre...
  • L’art. 40 del D.lgs. 151/2001 precisa:” I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Nel merito, possiamo quindi affermare che, il diritto del padre ai riposi in questione, continua ad essere “derivato” da quello della madre, a differenza del diritto del padre al congedo parentale che, in virtù delle precise disposizioni di legge, ha acquistato una propria autonomia e indipendenza rispetto alla sussistenza o meno del diritto della madre. Un diritto “autonomo” del padre ai riposi giornalieri è previsto solo nelle ipotesi di cui alle lettere a), c), d) dell’art. 40 del T.U. La stessa INPS nelle diverse circolari al riguardo (n. 8/2003; messaggio n.3014 del 27-07-2018, n.140/2019 ) e, sul portale aggiornato a 2025, fra i requisiti al riguardo precisa: La madre o il padre devono avere un valido rapporto di lavoro in corso e il minore deve essere vivente. Il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi. Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale. Quindi, in risposta al quesito la domanda del padre a nostro parere non può essere rifiutata. Si ritiene che il padre, lavoratore nel comparto scuola, poiché la madre anch’essa lavoratrice comparto scuola in malattia non se ne avvale, può usufruire dei riposi orari per allattamento entro l'anno di vita del figlio

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Comunicazione al Comune dei nominativi degli alunni per appartenenza etnica ai fini del rimborso dei pasti: che ne pensate?
  • Come noto i dirigenti scolastici trattano i dati degli studenti, avendo come unica base normativa che ne segna la liceità del trattamento la necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito nella sua qualità di titolare del trattamento. Inoltre, la scuola è tenuta a gestire i dati degli studenti, seguendo il principio di minimizzazione ed evitando di raccogliere dati sovrabbondanti rispetto ai fini per i quali sono chiesti. Per tutte le altre attività, non ricomprese dunque nell’adempimento del suo fine istituzionale, la scuola deve informare le famiglie e eventualmente segnalare il carattere opzionale dell'attività correlata, cosa non ragionevolmente attuabile nel particolare caso in disamina. Per quanto detto, nel caso in esame ci troviamo dinanzi a due situazioni non superabili, a causa delle quali non è possibile per il dirigente scolastico adempiere alle richieste del Comune. In primo luogo, trasmettere dati al Comune affinché possa attivare richieste di rimborso dei buoni pasto ad altro Comune non rientra tra i fini istituzionali della scuola. In secondo luogo, a margine del fatto che la scuola non raccoglie i dati relativi all’appartenenza etnica, dette informazioni sono qualificabili come “dati particolari” dal GDPR Reg.UE 2016/679 che all’art.9 ne vieta ogni utilizzo stabilendo che: “È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, […],intesi a identificare in modo univoco una persona fisica […]” a meno che non ci sia una chiarissima indicazione normativa, che in questo caso non c'è. Il fatto, da voi correttamente sottolineato nel quesito che ci avete posto, che la scuola non ha già "in pancia" questi dati, nel senso che non detiene un documento contenente un elenco del genere, facilita ulteriormente la risposta negativa.

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Individuazione della data di fine del congedo di maternità in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta...
  • L’art. 16 del D.Lgs 151/2001 precisa: “ 1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 ( flessibilità); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. Quindi, in riposta al quesito, per legge, applicazione del citato articolo lettera d), considerata la data presunta del parto 12/09/2025 e, considerato altresì il parto avvenuto in data 4/09/2025, per la data del termine del congedo di maternità è da considerare corretta la data del 12/12/2025.

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Uscite didattiche e viaggi di istruzione: impiego del contributo volontario degli alunni per l’attivazione di una polizza di tutela legale a favore dei docenti accompagnatori...
  • La deliberazione del Consiglio d’Istituto descritta nel quesito suscita diverse perplessità. La prima concerne la destinazione del contributo volontario: il Ministero ha infatti più volte richiamato la natura di donazione del contributo stesso, che è possibile richiedere, senza penalizzazioni per chi non provveda a erogarlo, allo scopo di arricchire l’offerta formativa. Ora, la destinazione di una quota parte di detto contributo al finanziamento della tutela legale dei docenti che partecipano ai viaggi di istruzione, per quanto comprensibile nelle sue finalità, sembra decampare dai limiti sopra evidenziati e, soprattutto, idonea a ingenerare polemiche da parte dell’utenza. Ricorrono tuttavia ulteriori ragioni, di ordine giuridico, che fanno dubitare della legittimità dell'iniziativa. Invero, il personale docente dello Stato non può essere convenuto direttamente in giudizio nelle controversie per infortunio scolastico; invero, l’art.61 della legge n.312/1980 stabilisce che il danneggiato (o i suoi rappresentanti legali) debbano proporre la richiesta risarcitoria nei soli confronti dello Stato, datore di lavoro, e, quindi nei confronti del Ministero dell’Istruzione. E’ dunque la scuola a subire la causa e, se del caso, a essere condannata al risarcimento del danno in favore della famiglia. La vera e propria responsabilità “civilistica” del docente scatta in un secondo tempo, ossia in sede di rivalsa da parte dello Stato, il che presuppone che quest’ultimo sia risultato soccombente nel giudizio instaurato dalla “parte lesa”. L’azione di rivalsa è esercitata dalla Procura regionale della Corte dei Conti che chiederà conto al docente dell’esito infausto del precedente giudizio risarcitorio instaurato dalla famiglia nei confronti della scuola. Il giudizio di rivalsa mira quindi a reintegrare l’esborso dell’amministrazione, previo accertamento del dolo o della colpa grave da parte dell’insegnante nell’esercizio del dovere di vigilanza sugli alunni. Alla luce di quanto precede, il costo della tutela legale (ossia del patrocinio) del docente in sede civile sarebbe privo di causa, giacché, come detto, in virtù della richiamata disposizione, il giudizio risarcitorio nei confronti degli insegnanti non è proponibile in via diretta, posto che ad essi si surroga lo Stato (ossia il Ministero). Per quanto concerne la difesa innanzi alla Corte dei Conti nell’ambito dell’accertamento della responsabilità per danno all’erario, appare evidente che tale voce di spesa non possa essere finanziata, nemmeno indirettamente, dall’amministrazione pubblica. In relazione alla difesa penale del docente, come più volte evidenziato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, laddove non sussista conflitto di interessi e l’amministrazione di appartenenza ne faccia richiesta, l’art.44 del R.D. n.1611/1933 prevede l’assunzione del patrocinio istituzionale e gratuito da parte dell’Avvocatura dello Stato. Laddove il docente optasse per un legale del libero foro, inoltre, occorre richiamare l’art.18 del D.L. 25/3/1997 n.67 convertito con legge n.135 dello stesso anno. La disposizione recita: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”. Il testo di legge prevede espressamente il diritto al rimborso delle spese legali anticipate dal dipendente statale (quindi anche dal docente) nei limiti di quanto ritenuto congruo dall’Avvocatura dello Stato. Il quadro normativo sopra descritto descrive una serie di tutele che si aggiunge a quelle previste dalle polizze infortuni e R.C. che ogni scuola generalmente possiede e fa ritenere che, contrariamente a quanto si possa pensare, il personale docente non è lasciato solo. Ciò che più conta, però, è che i fondi raccolti a seguito della contribuzione dell’utenza confluiscono a pieno titolo nelle risorse di cui la scuola dispone secondo le regole pubblicistiche dell’evidenza pubblica. Ne consegue che il finanziamento con risorse pubbliche di un servizio (quello di tutela legale) inutile (come in sede civile) o comunque assicurato dallo Stato direttamente (con il patrocinio dell’Avvocatura) o indirettamente (con il rimborso delle spese) potrebbe integrare gli estremi di un danno all’erario.

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Chiarimenti sull’esclusione dalla procedura di interpello ex art. 13, comma 23, O.M. 88/2024 dei docenti già individuati quali destinatari di supplenza...
  • Come è noto, la procedura del cosiddetto “interpello”, introdotta per la prima volta dall’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, è attualmente disciplinata dall’articolo 13, comma 23, dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e dall’apposita sezione della nota DGPER 157048 del 9 luglio 2025, che fornisce istruzioni e indicazioni operative relativamente al conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e ATA. In estrema sintesi, la procedura in questione è finalizzata all’individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato di qualsivoglia tipologia in caso di esaurimento delle ordinarie procedure di reclutamento, ivi comprese le graduatorie delle scuole viciniori. La ratio della norma è quella di fornire indicazioni per un approccio unitario da parte delle scuole nei casi in cui la disciplina standard non sia utilmente fruibile, con l’applicazione, in quanto compatibili, delle regole generali previste per il reclutamento ordinario: sintomatico in tal senso l’ultimo periodo dell’articolo 13, comma 23, dell’ordinanza n. 88, che recita “Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14”. Proprio il summenzionato articolo 14, comma 2, lettera a), primo periodo, può essere utile per risolvere la questione posta nel quesito : “la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, ESCLUSIVAMENTE PER GLI ASPIRANTI CHE NON ABBIANO GIÀ FORNITO ACCETTAZIONE PER ALTRA SUPPLENZA, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione”. La sezione in maiuscolo ha la finalità di salvaguardare le individuazioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, per evitare che, nello spazio di tempo che può intercorrere tra l’individuazione di un avente titolo e la relativa presa di servizio, il destinatario della supplenza possa accettare altre proposte per lui migliorative, costringendo la scuola che lo aveva individuato a espletare una nuova procedura di reclutamento. In questo medesimo senso va interpretato il penultimo periodo dell’articolo 13, comma 23 (“Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato”), che pertanto rappresenta un divieto da riferirsi esclusivamente al periodo di tempo intercorrente tra l’individuazione e la presa di servizio. Ogni diversa interpretazione, tesa ad estendere all’intero anno scolastico il divieto di partecipazione all’interpello nei confronti di coloro che siano stati individuati una volta quali destinatari di una supplenza sarebbe del tutto irragionevole, se non altro perché escluderebbe dall’interpello coloro che hanno svolto e concluso una supplenza qualsiasi nel corso dell’anno scolastico (per svolgere una supplenza è necessario essere individuati come destinatari…), mentre la medesima tipologia di personale sarebbe normalmente convocabile dalle graduatorie di istituto. Un’ultima importante precisazione. La nota DGPER 157048 del 2025 prevede che “Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui ALL’ARTICOLO 4, COMMI 3 E 8, DEL DECRETO MINISTERIALE 6 GIUGNO 2024, N. 111 E DELL’ARTICOLO 2, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 32 DEL 26 FEBBRAIO 2025”. Per quanto riguarda i destinatari delle assegnazioni di cui alle norme in maiuscolo, a differenza del caso di cui ci stiamo occupando, è l’individuazione in sé a determinare l’esclusione per l’intera annualità dalla partecipazione agli interpelli, innanzitutto in quanto trattasi di individuazione unica prima dell’inizio dell’anno scolastico, peraltro in procedure derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di gestione, ma soprattutto perché sono le norme stesse a prevedere l’esclusione dalla possibilità di ulteriore conferimento di supplenze in caso di individuazione.

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Legittimità del pagamento anticipato per visite guidate e musei: principi contabili, obblighi contrattuali e strumenti dirigenziali...
  • Sempre più frequentemente la prenotazione di visite guidate e ingressi a musei richiede il pagamento anticipato rispetto alla prestazione...

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Sostituzione dei docenti di scuola primaria in servizio presso i CPIA e attivazione delle supplenze brevi fino a 10 giorni...
  • La questione è abbastanza delicata, tenendo conto che, mentre per le scuole secondarie la norma è molto chiara (ed è stata recentemente oggetto in legge di bilancio di ulteriori chiarimenti in senso restrittivo), la possibilità di ricorrere a sostituzioni per docenti della scuola primaria è, in linea di massima, collegata alla opportunità di fornire agli alunni più "piccoli" per età anagrafica attività didattiche continuative e alla necessità di garantire ad essi adeguata vigilanza. Appare abbastanza evidente che, per un'utenza di popolazione adulta, tali necessità non sono affievolite, ma possono essere gestite con maggiore flessibilità. Pur se la normativa non contiene previsioni specifiche in tal senso, è prassi ampiamente diffusa provvedere con gli strumenti di flessibilità organizzativa a tali sostituzioni, anche per adottare un atteggiamento prudenziale rispetto ad efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, fatta salva la reale possibilità di poter trovate soluzioni "sostenibili" ed efficaci.

    Data di pubblicazione: 23/01/2026

  • Chi risponde della vigilanza degli studenti durante la ricreazione in caso di suddivisione della classe?
  • Nella scuola secondaria di secondo grado è prassi diffusa consentire agli studenti di muoversi all’interno dell’Istituto o in aree delimitate dei cortili della scuola durante la ricreazione. Tale prassi, determinata anche dal maggior grado di autonomia degli studenti va tuttavia gestita con attenzione dal Dirigente scolastico, in quanto l’obbligazione di vigilanza dei docenti e del personale collaboratore scolastico si aggrava. In primo luogo, è utile definire nel regolamento scolastico le modalità con cui si effettua la ricreazione e i limiti alla mobilità degli studenti, definendo chiaramente le aree in cui essi possono recarsi in tale frangente. In secondo luogo, va definito un dettagliato piano di vigilanza che stabilisca le postazioni fisse di docenti e collaboratori, esplicitando e definendo in tal modo la zona di attenzione di ciascuno di loro. Ciascun lavoratore, in base al piano di vigilanza diffuso dal dirigente scolastico, che ha il valore di un ordine di servizio, sarà responsabile della vigilanza nel solo luogo cui è preposto. Non sembra ragionevole né legittimo caricare di doveri di vigilanza e delle connesse responsabilità il personale che si trova in luoghi diversi, per l’oggettiva evidenza che la vigilanza può essere esercitata solo “qui ed ora”, imponendo la prossimità sui soggetti vigilati. Non è quindi in alcun modo ipotizzabile una corresponsabilità in capo ai docenti o ad altro personale, salvo che si trovino contemporaneamente nello stesso luogo. L’obbligazione di vigilanza, nel caso di definizione di aree accessibili agli studenti e di loro regolamentata libertà di movimento, infatti, è in capo a ciascun lavoratore nella sola zona di vigilanza assegnata, non su specifici alunni, salvo attenzioni specifiche da prestare a studenti con bisogni speciali che restano al di fuori dal piano generale delle sorveglianze. Ad esempio, se un docente fosse tenuto in base al piano di vigilanza a restare in un’aula, egli potrà essere ritenuto responsabile della vigilanza in quel luogo, anche se in aula entrassero studenti di altre classi. Chiaramente, una tale gestione della ricreazione impone il presidio anche di zone quali i bagni, i corridoi, il cortile e altri snodi nevralgici, quindi in più punti, a copertura integrale di tutte le aree di possibile transito degli studenti. In caso di danni verificatisi a carico di studenti nel cortile esterno, l’eventuale responsabilità in vigilando va ascritta al solo personale che, in base al piano di vigilanza doveva essere presente nel luogo ove è occorso il fatto dannoso. Per liberarsi dalla responsabilità di cui all’art.2048 del codice civile è necessario, da parte dell’Amministrazione convenuta in giudizio, riuscire a superare la presunzione di colpa, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (c.d. “prova liberatoria”). Si dovrà dimostrare che Il personale preposto al luogo in cui è accaduto il fatto dannoso ha esercitato la vigilanza cui era tenuto per contratto con la massima diligenza, adottando tutte le misure possibili per prevenire l'evento, e che il danno causato dall'allievo è stato un evento imprevedibile e inevitabile, provando di non averlo potuto impedire nemmeno con la massima diligenza.

    Data di pubblicazione: 22/01/2026

  • Assistente tecnico neoassunto e periodo di prova: effetti delle assenze continuative sul computo dei 120 giorni...
  • Si premettono alcune informazioni generali sul periodo di prova per il personale ATA: - il periodo di prova per un assistente amministrativo è pari a 4 mesi; - ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato; - il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto (art. 62, c. 4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019). In buona sostanza, per rispondere al quesito è necessario fare riferimento all’art. 62 del CCNL 2019-2021 per il comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, il comma 3 stabilisce che "Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato". Secondo il comma 4, poi, "Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL", ricorrendo – solo in caso di malattia protrattasi per un periodo superiore a 6 mesi – la possibilità di risoluzione del contratto. Alla luce di un simile quadro si osserva che: - il periodo di prova, in tutti i casi indicati nel quesito, non può essere "rinviato" discrezionalmente ad opera del dirigente scolastico, ma viene sospeso di diritto. Infatti: • il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia; • la sospensione opera anche negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL, il che include l’astensione obbligatoria e il congedo parentale; • durante queste assenze, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, ma il computo dei mesi necessari al superamento della prova si arresta. Pertanto, poiché l'assistente tecnico in questione è attualmente assente per malattia, il suo periodo di prova è ancora sospeso e riprenderà a decorrere solo dal momento dell'effettivo rientro in servizio. Si richiama l’attenzione sulla necessità di monitorare le assenze per malattia: al compimento dei sei mesi, infatti, il dirigente scolastico può procedere alla risoluzione del contratto, valutando le esigenze organizzative e l’utilità, per l’amministrazione, della permanenza del vincolo (ad esempio, alla luce della eventuale difficoltà a garantire continuità nella sostituzione del dipendente, a causa della frammentazione delle assenze); - in merito al calcolo dei giorni utili: • ai fini del compimento del periodo di prova, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato; • i giorni lavorati dal 01/09/2024 al 19/10/2024 costituiscono servizio effettivo e devono essere pienamente computati nel totale dei quattro mesi richiesti (e non già 120 giorni). Si ricorda, infine, che al termine del periodo di prova – ovvero completati i 4 mesi di servizio effettivo –, se il rapporto non è stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. La conferma è di competenza del dirigente scolastico. Il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 non richiede l’assunzione di un provvedimento di conferma in ruolo del personale ATA al termine del periodo di prova: la conferma discende dunque, come previsto dal codice civile (art. 2096, c. 4), dal mero decorso di quel periodo senza che sia intervenuto il recesso dal contratto di lavoro da nessuna delle due parti del rapporto (“Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”). Tuttavia, la RTS solitamente richiede un provvedimento di tal genere per poter procedere a vistare la ricostruzione di carriera, ove richiesta dal lavoratore.

    Data di pubblicazione: 22/01/2026

  • Iscrizione e frequenza scolastica di una studentessa maggiorenne straniera con permesso turistico: correttezza delle procedure adottate e adempimenti successivi...
  • In generale, il nostro sistema di istruzione e formazione favorisce e promuove il la fruizione del diritto all'istruzione. L'inserimento di studenti stranieri nelle nostre scuole è regolamentato dall'art. 45 del DPR 394/99 (per i minorenni) e dalla previsione più generale dell'art. 192 del testo unico; inoltre sono state emanate nel 2014 apposite Linee Guida (aggiornate con gli orientamenti del 2022). Il DPR 394, sopra citato, prevede che, per i minori in obbligo di istruzione, la frequenza scolastica debba essere garantita a prescindere dalle regolarità della loro posizione per quanto concerne il permesso di soggiorno. Ciò non toglie che possa essere favorita la partecipazione ai percorsi di istruzione anche a soggetti maggiorenni che vogliano completare il ciclo degli studi, previa valutazione del percorso pregresso e determinazione della classe di inserimento, In estrema sintesi, seppur trattasi di soggetto già maggiorenne, si ritiene che la scuola abbia adottato una procedura corretta. E' chiaro, altresì, che debbano essere puntualmente applicate le disposizioni dell'Autorità di Polizia concernenti il permesso di soggiornare nel nostro Paese. In altre parole, è consigliabile confrontarsi con tali Autorità per concertare e azioni opportune e legittime.

    Data di pubblicazione: 22/01/2026

  • Istituti scolastici con più sedi e plessi: esposizione delle bandiere e riparto delle competenze tra scuola ed Ente locale...
  • L'esposizione della bandiera nazionale e di quella dell'Unione Europea è prevista come obbligo - e non come facoltà - dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 e dal relativo Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121). L'articolo 4, comma 3 di tale Regolamento prevede espressamente quanto segue: “Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami”. Il tenore della norma consente di affermare che l'obbligo grava su tutti gli edifici scolastici adibiti a sede di lezione o esami, indipendentemente dal fatto che si tratti della sede amministrativa o di altri plessi dell'istituzione scolastica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 "[...] i comuni e le province provvedono [...] alle spese varie di ufficio e per l'arredamento [...]”. A nostro parere, trattandosi di arredi scolastici, gli oneri relativi all'installazione dei portabandiera, all'acquisto di bandiere ed aste competono pertanto all'ente locale. Tuttavia, ci risulta che quasi tutte le scuole acquistino le bandiere autonomamente con fondi propri; ciò perché non appare conveniente aprire un fronte di contrapposizione con l'ente locale, qualora questo non intenda sostenere l'onere dell'acquisto delle bandiere, data la modica spesa occorrente. Ovviamente, nel caso in cui il plesso fosse sprovvisto di portabandiera e di aste, tale intervento strutturale sull'edificio non potrebbe non gravare sull'ente locale. Si segnala che alcuni enti locali prevedono, nei loro regolamenti, l'obbligo di esporre sugli edifici scolastici di pertinenza anche il vessillo dell'ente locale stesso (comune, provincia o città metropolitana). Si consiglia, in proposito, di consultare direttamente l'ente locale interessato (nel caso di cui al presente quesito, la provincia di Parma) per verificare se sia necessario esporre anche tale bandiera. Appare opportuno ricordare che recentissimamente (8 gennaio 2026) il Ministro dell'istruzione e del merito, con una nota indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche, ha ricordato che la bandiera rappresenta la storia, l’unità e l'identità della nostra nazione e che le bandiere vanno sostituite qualora risultino deteriorate, scolorite o non più idonee alla funzione rappresentativa, come del resto prevede l'articolo 9 del D.P.R. n. 121/2000. In conclusione, si ritiene che la scuola debba provvedere all'esposizione delle bandiere su tutti i plessi scolastici. Si consiglia altresì, a meno che non sia presente la necessaria infrastruttura, di provvedere autonomamente all'acquisto delle bandiere. L'ordine di esposizione delle bandiere è il seguente: il posto d'onore a destra (a sinistra per chi guarda l'edificio) spetta alla bandiera italiana, mentre la bandiera europea deve essere collocata a sinistra (a destra per chi guarda). Qualora le bandiere collocate siano tre, il posto d'onore è quello centrale (dove verrà collocata la bandiera italiana), mentre a destra (a sinistra per chi guarda) andrà issata la bandiera europea e a sinistra (a destra per chi guarda) quella dell'ente locale. Infine, si ricorda che, solo in circostanze particolari, può essere disposta, dal Ministero dell'interno e/o dalla Prefettura, l'esposizione di altre bandiere, come ad esempio quella delle Nazioni Unite (articolo 8 D.P.R. 121/2000).

    Data di pubblicazione: 22/01/2026

  • Proroga erronea di contratti di supplenti: analisi del contenzioso che ne è derivato...
  • Questo Istituto nell'a.s. 2024/2025 ha, erroneamente, prorogato 5 contratti di supplenti di sostegno dal 01/07/2025 al 31/08/2025...

    Data di pubblicazione: 22/01/2026

  • Anno di prova e unificazione delle classi di concorso A048/A049: obbligo o conferma automatica del ruolo?
  • Si ritiene che, nel caso di specie, il periodo di prova sia dovuto dal momento che, nonostante la attuale unificazione delle classi di concorso interessate, la mobilità dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado costituisce un passaggio di ruolo ex articolo 4, comma 3 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2025-2028. E i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo devono essere sottoposti al periodo di prova, sulla base del chiaro disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. n. 226/2022. Non rileva, per contro, il fatto che la Nota USR Piemonte prot. n. 23799 del 12/12/2025 affermi la obbligatorietà dell’esperimento del periodo di prova “qualora il passaggio riguardi docenti della scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A”: infatti, detto passaggio riguarda la diversa fattispecie di chi ha ottenuto il passaggio da ITP a docente della scuola secondaria di secondo grado.

    Data di pubblicazione: 22/01/2026

  • Un genitore si rifiuta di accedere ai contenuti del registro elettronico con SPID e/o CIE: come trattiamo questo caso?
  • Nelle settimane passate abbiamo avuto a che fare con un genitore alquanto particolare che lamentava la mancata consegna delle tradizionali credenziali...

    Data di pubblicazione: 22/01/2026

  • Didattica a Distanza individuale per assenze sanitarie prolungate: consenso, privacy e ruolo degli organi scolastici...
  • Le due fattispecie riportate nel quesito possono essere trattate congiuntamente poiché sottendono una identica domanda, ovvero se sia possibile attivare la didattica a distanza (DAD) in caso di alunni assenti da scuola per problemi di salute, là dove la DAD viene intesa come collegamento a distanza con l’aula in cui si svolgono le lezioni in presenza per tutti gli altri studenti della medesima classe. A partire dall’entrata in vigore del D.L. n. 111/2021 (art. 1, c. 1), tutte le attività scolastiche si svolgono in presenza. È pur vero che la disposizione citata fa riferimento al solo anno scolastico 2021/2022, ma è altrettanto indubitabile che durante l’emergenza pandemica sono state necessarie prescrizioni normative specifiche affinché le attività scolastiche (didattiche e non) potessero svolgersi a distanza, sia quelle curricolari che quelle extracurricolari. In altri termini, al di là della lettera del comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 111/2021, si ritiene che la regola per cui le attività scolastiche devono effettuarsi in presenza possa conoscere solo eccezioni espresse. Ciò è confermato adesso anche dall’art. 44 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, tuttora vigente, secondo cui solo alcune attività funzionali dei docenti possono svolgersi a distanza, previa previsione nel Regolamento di istituto e nei limiti tracciati dallo stesso CCNL. Dunque, dato per assodato che le attività scolastiche debbano svolgersi in presenza, per poterne effettuare una o alcune a distanza occorre che sia espressamente previsto. Premesso questo, si ritiene che, nei casi di malattia o fragilità mediche accertate, possa soltanto darsi applicazione di quanto disposto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 66/2017 e dai paragrafi 4.6 e 5.2 delle Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e istruzione domiciliare di cui al D.M. n. 461/2019. Nell’art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2017 si legge infatti: “Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.” Nel richiamato paragrafo 4.6 del D.M. n. 461/2019 si afferma inoltre: “Ciascuna istituzione scolastica è tenuta a mettere in atto ogni forma di flessibilità del percorso scolastico, a fronte di disagi socio-sanitari e/o economici. Pertanto, nel caso di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari o in regime di day hospital che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), le istituzioni scolastiche, su richiesta della famiglia supportata da certificazione medica rilasciata dal medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali, attivano progetti di istruzione domiciliare. Il progetto è elaborato dal consiglio di classe e approvato dagli organi collegiali competenti. Qualora fosse necessario, il dirigente scolastico può richiedere di avere accesso alle risorse del MIUR e trasmettere la richiesta, corredata dalla necessaria documentazione al competente Comitato tecnico regionale, che procederà alla valutazione della stessa, ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Il parere del Comitato è necessario, solo ed esclusivamente, al fine dell’accesso al contributo economico per la realizzazione della ID e prescinde dalla possibilità di attivare il progetto.” Nel successivo paragrafo 5.2 si stabilisce inoltre: “Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l’impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati. […] Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa. […] In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d’istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un’efficace didattica a distanza. Le singole autonomie scolastiche potranno, eventualmente, anche predisporre un solo progetto generale per l’istruzione domiciliare, da sottoporre agli organi collegiali, che i singoli consigli di classe dell’alunno/a (o degli alunni) coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con risorse e specificità, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia.” E ancora si legge: “Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI).” Ciò significa che la didattica a distanza è possibile solo nel caso in cui essa sia inserita in un progetto di istruzione domiciliare il cui presupposto è l’“accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”. L’istanza dei genitori tesa a riconoscere l’accesso alla DAD agli studenti malati, in assenza di tali presupposti, non può dunque essere accolta. E deve peraltro essere ben chiaro che, comunque, la DAD non deve essere intesa come collegamento a distanza con l’aula in cui si svolgono le lezioni, ma più semplicemente – come dice la lettera dell’art. 16 del D.Lgs. n. 66/2017 – quale utilizzo delle “nuove tecnologie” nell’ambito di un piano didattico personalizzato che alterni presenza (presso il domicilio) da parte di personale docente appositamente individuato e retribuito con fondi provenienti dall’USR e didattica a distanza nel senso sopra detto. Nel caso di alunno con disabilità non potrà imporsi al docente di sostegno di recarsi presso il domicilio dell’alunno – potendo ricorrere per tale attività solo a insegnanti a ciò volontariamente disponibili – ma egli giocherà comunque un ruolo fondamentale, di raccordo tra la programmazione educativo-didattica fissata nel PEI e l’attività dell’eventuale altro docente coinvolto nonché di accompagnamento a distanza dell’alunno medesimo. In altri termini l’iter da percorrere, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 16 citato, è: - acquisire la richiesta della famiglia supportata dalla certificazione medica che attesti l’impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni (anche non continuativi). A tal fine risulta valida anche la certificazione del NPI appartenente al SSN; - verificare l’inserimento nel PTOF di un “progetto-quadro” sull’istruzione domiciliare all’interno del quale declinare il progetto per gli alunni in questione da parte dei rispettivi team docenti/consigli di classe. Se una simile previsione nel PTOF non vi fosse, occorrerebbe inserirla, acquisendo le delibere del collegio dei docenti e del consiglio di istituto; - convocare il team docenti/consiglio di classe per l’elaborazione di un progetto di istruzione domiciliare che potrà anche avvalersi delle “nuove tecnologie”, così come previsto dall’art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 66/2017, mediante lezioni sincrone tra docente/i incaricato/i dell’istruzione domiciliare e alunno coinvolto o trasmissione di materiali didattici con possibilità di verifica degli apprendimenti. Una adeguata combinazione di didattica in presenza e a distanza consentirà di mantenere il rapporto con l’alunno/a senza al contempo che ne risulti una interferenza con le sue eventuali necessità di cura e riposo. Per contro, la somministrazione di sola didattica a distanza, intesa per di più come collegamento alla classe, oltre a non essere espressamente prevista, rischia di frustrare l’attenzione e il coinvolgimento dell’alunno/a in questione, non garantendo una adeguata personalizzazione dei tempi e delle modalità di apprendimento. In un simile quadro, è comunque necessario che la istituzione scolastica adegui l’utilizzo della piattaforma per la erogazione della didattica a distanza al provvedimento del Garante della privacy del 26 marzo 2020 (sotto il profilo della minimizzazione dei dati in caso di utilizzo delle piattaforme generaliste e della conservazione e cancellazione dei dati nonché della gestione delle violazioni e delle misure di sicurezza) integrando il registro del trattamento dei dati e l’informativa agli studenti e al personale docente, ovviamente di concerto con il DPO. Per quanto riguarda poi l’adozione di un regolamento della didattica a distanza intesa nel senso sopradetto, è opportuno che vi si proceda, stabilendo chiaramente: - quali sono i presupposti della sua attivazione; - quali le sue finalità; - quale la piattaforma utilizzata; - quali le misure di sicurezza adottate; - quali le responsabilità di docenti e studenti nell’utilizzo della stessa didattica a distanza, rinviando anche ai criteri e alle modalità di valutazione delle attività svolte deliberate dal collegio dei docenti e integrate nel PTOF. Una simile operazione contribuirà a veicolare con trasparenza tutte le regole che alla didattica a distanza presiedono, evitando soprattutto all’utenza di ricercarle nei diversi documenti (PTOF, informativa, progetto di istruzione domiciliare, regolamento di disciplina).

    Data di pubblicazione: 21/01/2026

  • igura aggiuntiva nei progetti PN 21-27: orario curricolare o attività extracurricolare?
  • La «figura aggiuntiva» nei moduli del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021–2027 è prevista essa stessa come costo “aggiuntivo” e non come parte integrante dell’area formativa ordinaria del modulo. Le «Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – versione 2.0 (novembre 2025)» prevedono, infatti, una specifica «UCS figura aggiuntiva per bisogni specifici (mediatore linguistico, psicologo, figura specifica per target group) – 1 ora per allievo» e precisano che «Tale fattispecie riguarda il costo di una figura dedicata per un’ora al singolo allievo […] per il soddisfacimento di specifici bisogni […] ogni partecipante può usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione.» L’espressione “oltre il monte ore di formazione” assume un valore dirimente poiché indica che l’attività della figura aggiuntiva non coincide né con le ore del percorso formativo né con attività curricolari ordinarie, ma si colloca come una integrazione a esse. Ciò è coerente con quel principio strutturale di complementarietà delle attività finanziate – un vero e proprio sovrappiù per le istituzioni scolastiche finalizzato al raggiungimento delle finalità del Programma nell’ambito dello spazio europeo dell’istruzione – su cui si fonda il PN 2021–2027 che esclude la possibilità di coprire con risorse europee attività già dovute nell’ambito dell’ordinario funzionamento scolastico. Del resto, le citate «Disposizioni» indicano espressamente, tra le spese non ammissibili, «costi relativi ad attività di persone (docenza, tutor, personale amministrativo e ausiliario, ecc.) e di gestione organizzativa ed amministrativa prestate entro il regolare orario di servizio e quindi già coperte dalla retribuzione ordinaria». Tale principio si applica direttamente al personale coinvolto e deve intendersi esteso, per coerenza funzionale, anche alle attività degli studenti che non possono coincidere con l’orario curricolare obbligatorio, pena la perdita del carattere aggiuntivo dell’intervento e la conseguente non ammissibilità della spesa. Pertanto, poiché i moduli del PN – come pure le attività delle figure aggiuntive – non possono svolgersi nell’orario curriculare degli studenti né sostituire attività obbligatorie, ne derivano due conseguenze operative vincolanti: - gli studenti non possono essere sottratti alle lezioni ordinarie; - l’attività della figura aggiuntiva non può svolgersi in orario curricolare, nemmeno sotto forma di colloqui individuali. Il «Manuale Utente Scuola Realizzazione Progetti Versione 1.9 (ottobre 2025)» rafforza tale distinzione, chiarendo che le attività del PN sono oggetto di una specifica e separata documentazione che conferma la netta separazione tra esse e la didattica curricolare ordinaria: “Realizzazioni” è la parte del sistema informativo destinata a documentare la realizzazione degli interventi formativi alla quale le figure formative – esperto, tutor, figura aggiuntiva – «potranno accedere solo dopo essere stati associati ai singoli interventi formativi». Pertanto, la figura aggiuntiva non può operare in orario curricolare, ma esclusivamente in orario extrascolastico o comunque aggiuntivo rispetto all’orario ordinario degli alunni. Anche quando l’attività di tale figura dovesse consistere in colloqui individuali, mentoring o supporto orientativo personalizzato, resta pienamente valido quanto previsto dalle Disposizioni: «ogni partecipante può usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione». Ne consegue che il colloquio non può essere collocato durante le ore di lezione curricolare e deve svolgersi in orario extracurricolare o comunque aggiuntivo (ad esempio rientri pomeridiani, fasce orarie non coincidenti con l’orario obbligatorio, momenti precedenti o successivi alle lezioni tenute da esperto/tutor). Si rammenta, infine, che il sistema gestionale SIF2127 impone controlli rigidi sugli orari inseriti per prevenire sovrapposizioni che renderebbero la spesa non rimborsabile. Nello specifico, al momento della registrazione dell'intervento, è necessario indicare l'orario di inizio e fine, il quale «non potrà essere compreso nell'orario di svolgimento dell'attività formativa del Tutor e dell'Esperto». La rimborsabilità è legata a registri o «timesheet che evidenzino lo svolgimento delle attività oltre l’orario di lavoro ordinario».

    Data di pubblicazione: 21/01/2026

  • Congedo straordinario per assistenza a genitori con disabilità grave: cumulabilità delle richieste di figlia e nuora, entrambe dipendenti della scuola...
  • Gentile Utente come noto, per legge, il congedo in oggetto disciplinato nell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001, considerato le successive modifiche e ultima in ordine di tempo la legge 105/2022, articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2 stabilisce un preciso e inderogabile ordine di priorità. 1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Nel caso specifico, come precisato, nel grado di parentela, la figlia è in linea retta di primo grado mentre, la nuora è affine di primo grado quindi, in ordine di priorità la figlia è il soggetto primo rispetto alla nuora. Al riguardo, di seguito, sono elencate per entrambi i soggetti avente diritto al congedo, le seguenti e inderogabili condizioni soggettive e oggettive: a) Il familiare, è soggetto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92, oggi dopo le modifiche di cui all’ art. 3-4 del D.lgs. 62/2024 definita ”persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo “. b) Assenza di ricovero a tempo pieno presso strutture pubbliche o private fatte salve alcune eccezioni. c) Essere conviventi, stessa residenza. Unica eccezione i genitori per i figli e, non viceversa. La Funzione Pubblica già nella circolare n. 1 del 1 febbraio 2012, alla quale si fa riferimento per un eventuale approfondimento, ha fornito per il comparto del pubblico impiego le indicazioni operative comuni per tutte le amministrazioni, scuola compresa. Di questa circolare, in calce, si ritiene utile evidenziare sinteticamente alcuni punti fondamentali e, in particolare, considerata la stessa residenza come chiarito nel quesito, le relative eccezioni a scalare per gli altri soggetti individuati dalla norma: mancanza, decesso, patologie invalidanti. Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Non è considerato come eccezione avere superato i 65 anni di età. La stessa circolare, per quello che concerne l'inderogabilità dei soggetti avente diritto, a fronte di alcune richieste di parere sul punto, evidenzia che, poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Per quanto riguarda la durata, invece, il novellato comma 5 bis dell'art. 42 del D.lgs. n. 151 del 2001 precisa che “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa”. Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un lato, la norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il famigliare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili. Quindi, per legge nel caso in cui, ci sia più di un familiare disabile e si può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, per legge non è comunque possibile superare i due anni. La legge, invero, non ha previsto il cosiddetto “raddoppio”. Su questo punto, si è pronunciata la Sezione Lavoro del Tribunale di Treviso (ordinanza del 10 gennaio 2024) che ha accolto il ricorso di una lavoratrice riconoscendole il diritto al congedo straordinario retribuito per assistere il padre disabile, nonostante ne avesse già fruito in precedenza per assistere la madre bisognosa di cure ed assistenza. L'ordinanza cautelare in commento al momento è riferita al singolo caso e, solo una eventuale modifica per legge o per interpretazione della stessa Corte Costituzionale può estendere per tutti glia avente diritto questo duplice beneficio. Come redazione nelle nostre risposte abbiamo sempre confermato che per legge il limite complessivo massimo di durata del congedo è di due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. Per quanto evidenziato, in risposta al quesito, in considerazione che nello stato di famiglia è presente come convivente anche la figlia, si ritiene che la domanda della nuora anche se convivente non possa essere accettata, in mancanza dei previsti vincoli di legge prioritari, che permettono di essere considerata fra i familiari principali avente diritto. Al riguardo, l'autocertificazione della figlia convivente che afferma di non poter prestare assistenza alla madre poiché "per motivi oggettivi" è impossibilitata visto che presta assistenza al padre in via continuativa, non rientra nelle condizioni di eccezione previste dal legislatore. Quindi, a nostro parere il primo familiare avente diritto al congedo, per la madre o in alternativa per il padre, è la figlia e, riteniamo che la domanda della nuora non può essere accettata.

    Data di pubblicazione: 21/01/2026

  • Insegnamento del Latino (LEL) nella secondaria di primo grado: dubbi e riflessioni sulle indicazioni nazionali 2025 "ad oggi"...
  • Richiesta di chiarimenti su insegnamento del Latino (LEL) nella scuola secondaria di primo grado – Indicazioni nazionali 2025. Alla luce delle...

    Data di pubblicazione: 21/01/2026

  • Diniego espresso nei confronti di una richiesta di passaggio in corso d’anno dal percorso diurno al corso serale: la famiglia minaccia di adire le vie legali...
  • Si chiede se, per uno studente di classe 4^ nato nel 2008, frequentante l'Istituto xxxxx per il percorso di cucina, sia corretto e lecito, ai sensi del DL...

    Data di pubblicazione: 21/01/2026

  • Trattamento dei giorni non lavorativi tra due certificati di malattia ai fini della ritenuta Brunetta...
  • Per quanto concerne la malattia personale i giorni festivi che si collocano fra due periodi di assenza per malattia fruiti senza interruzione vanno compresi nel computo della durata del periodo di assenza per malattia. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 4742 del 30 gennaio 2009 ha, infatti, precisato che secondo il consolidato orientamento in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch'esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio. L'ARAN, con l'O.A. CIRS35 24 febbraio 2021, ha precisato che nel caso in cui due periodi di malattia siano intervallati dalla domenica o - qualora l’articolazione dell’orario preveda che il sabato sia giornata non lavorativa - dal sabato e dalla domenica, l’assenza si considera come un unico periodo di malattia. In merito si rappresenta che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 ha reso un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica (avente ad oggetto l’art.71 del d.l. n. 112/2008) con il quale si chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”. Con la circolare n. 7 del 2008 la Funzione Pubblica ha precisato che, quanto all'individuazione del "periodo superiore a dieci giorni" ( ai fini dell'applicazione delle decurtazioni di legge), la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta"). Tutto ciò premesso, nel caso di specie, si ritiene che si tratta di unico periodo di malattia continuativo in quanto, alla luce dei chiarimenti sopra forniti, il sabato e la domenica sono da imputare a malattia.

    Data di pubblicazione: 21/01/2026

  • Periodo di prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato con contratto part-time verticale: decorrenza e computo in caso di assenze...
  • Si premettono alcune informazioni generali sul periodo di prova per il personale ATA: - il periodo di prova per un assistente amministrativo è pari a 4 mesi; - ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato; - il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL (art. 62, c. 4 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019); - il CCNL non prevede alcun riproporzionamento del periodo di prova in caso di part time verticale. In buona sostanza, per rispondere al quesito è necessario fare riferimento all’art. 62 del CCNL 2019-2021 per il comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, il comma 3 stabilisce che "Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato". Il comma 4 chiarisce che "Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL". Come sostenuto in altri pareri presenti in banca dati, secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cassazione, 24 ottobre 1996, n. 9304 e 25 settembre 2015, n.19043), il decorso di un periodo di prova non risulta per contro sospeso nelle ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, mentre deve ritenersi tale, in assenza di diversa previsione contrattuale e alla luce della finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipula del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, i permessi, il congedo parentale, l’aspettativa, lo sciopero e il godimento delle ferie annuali. Pertanto, i periodi utili alla prova sono, oltre i giorni di presenza del dipendente, le domeniche e le festività. In altri termini, non sono utili in vista del periodo di prova i giorni di assenza a qualsiasi titolo: assenze per malattia, ferie, congedi, permessi, aspettative. Circa le festività soppresse di cui all’art. 1 della Legge n. 937/1977, occorre invece distinguere le due giornate in aggiunta alle ferie da quelle considerate giornate di riposo. Le prime, a causa dell'assimilazione per legge alle ferie, non sono utili alla prova, mentre le seconde, a causa della loro sostanziale natura di festività, sono invece utili alla prova. Orbene, alla luce di quanto precede, si può sostenere che: - se il periodo di prova per gli assistenti amministrativi è di 4 mesi, in assenza di sospensioni, esso deve considerarsi terminato il 01/01/2026. Lo slittamento del periodo di prova si calcola a partire dalla data ipotetica di fine periodo, considerando solo i giorni di effettivo lavoro, così come sopra delineati; - se invece l’assistente amministrativo ha effettuato due giorni di assenza tra il 01/09/2025 e il 31/12/2025, si considerano compiuti i 4 mesi di servizio effettivo in data 06/01/2026 per quanto sopra detto circa il computo dei festivi. Il periodo di prova si considera pertanto terminato in data 07/01/2026. Con l’occasione, si ricorda infine che il CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 non richiede più l’assunzione di un provvedimento di conferma in ruolo del personale ATA al termine del periodo di prova: la conferma discende dunque, come previsto dal codice civile (art. 2096, c. 4), dal mero decorso di quel periodo senza che sia intervenuto il recesso dal contratto di lavoro da nessuna delle due parti del rapporto (“Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”). Tuttavia, la RTS solitamente richiede un provvedimento di tal genere per poter procedere a vistare la ricostruzione di carriera, ove richiesta dal lavoratore.

    Data di pubblicazione: 21/01/2026

  • Richiesta di permessi L. 104/1992 per la suocera in presenza di coniuge e figlio: possono essere concessi?
  • La risposta necessita di una breve e opportuna premessa. L’art. 33, comma 3 della legge 104/92, stabilisce i soggetti principali legittimati alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave che sono: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente e i parenti ed affini entro il secondo grado. La stessa legge, tuttavia, nel caso in cui i familiari di primo o secondo grado abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano mancanti oppure siano affetti da patologie invalidanti, ha previsto come eccezione lo stesso diritto dei tre giorni di permesso per il terzo grado. La suocera nel grado di parentela è affine di 1 grado (cfr. art. 78 del C.C.), non è quindi una eccezione ma, rientra fra i soggetti legittimati ai permessi previsti per assistenza da parte del familiare, lavoratore dipendente. La Funzione Pubblica, per quello che concerne tutto il personale del pubblico impiego, scuola compresa, (ma stesse indicazioni per il settore privato da parte dell’INPS) già nella circolare 13/2010 al punto 7 indica alcuni precisi presupposti indispensabili per la richiesta dei permessi. Presupposto principale e indispensabile per la fruizione dei permessi è che la persona sia portatrice di disabilità grave riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3 della stessa Legge 104/92, oggi dopo le modifiche di cui all’ art. 3-4 del D.lgs. 62/2024 definita ”persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo “, quindi, alla domanda è necessario allegare il relativo verbale di accertamento. Inoltre, deve essere allegata una dichiarazione sostituiva di certificazione presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 e, sottoscritta ai sensi dell’art. 76 dalla stessa docente che attesti: - che il familiare non è ricoverato a tempo pieno (si intende per ricovero a tempo pieno quello che si svolga nelle 24 ore) presso strutture ospedaliere o comunque presso strutture pubbliche o private che assicurino assistenza sanitaria, fatte salve alcune possibili eccezioni; - che i permessi sono uno strumento di assistenza del disabile e pertanto il loro riconoscimento comporta la conferma dell’impegno morale e giuridico a prestare la propria opera di assistenza; - che è consapevole che la possibilità di fruire dei permessi comporta un onere per l’Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela del disabile; - che si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni necessarie al diritto ai permessi. In ultimo si aggiunge che, il novellato articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 dopo le modifiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 con decorrenza dal 13 agosto 2022, stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Di fatto è stata abrogata la condizione di Referente Unico, infatti, tale previsione normativa comporta che, a fare data dal 13 agosto 2022, a differenza del passato, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Quindi, nella citata dichiarazione sostitutiva è altresì necessario indicare se: altri familiari utilizzano o non utilizzano (nel caso specifico potrebbe essere un altro familiare lavoratore dipendente del settore privato) degli stessi permessi. Si rammenta che, con la firma ai sensi dell’art. 76 il dichiarante si assume ogni responsabilità e deve essere anche consapevole che:” Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia anche penale. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. In merito poi, alla platea dei familiari avente diritto, la stessa Funzione Pubblica già nel parere n. 13/2008 ha avuto modo di precisare che “si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non lavoratori dipendenti). In tale ottica si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481:”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”. In conclusione, il beneficio in questione non è subordinato alla presenza di altri familiari in grado di assistere il familiare portatore di handicap. Quindi, in risposta al quesito, la domanda non può essere rifiutata.

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