STEM: selezione esperti esterni per la figura di formatori e tutor e presentazione di istanza di revisione del punteggio...
Per quanto concerne la selezione di esperti esterni l'art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
L’iter per l’individuazione del collaboratore esterno prevede la predisposizione di un avviso contenente tutti gli elementi identificativi dell’incarico (l’oggetto, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti, i criteri di comparazione, la durata, il compenso), nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature.
La Corte dei Conti Piemonte con la determinazione n. 122/2014/REG ha affermato che risulta principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla P.A., al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dalla Amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti lex specialis della procedura comparativa. È infatti evidente che sussiste una primaria esigenza di garantire una valutazione delle offerte il più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati, univoci ed obiettivi nel rispetto del principio di par condicio tra gli aspiranti ed a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa. È infatti evidente che al dovere ed all’interesse della gestione della procedura secondo criteri di oggettività corrisponda un interesse dei concorrenti a conoscere preventivamente i criteri di comparazione, anche al fine di formulare la domanda nella consapevolezza degli elementi obiettivamente rilevanti”
L’amministrazione ha discrezionalità nell’individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l’ammissione ad una selezione pubblica, potere sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell’ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a selezione (Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010 n. 2494; Cons. St., sez. V, 13 aprile 2012 n. 2098: ampia discrezionalità sindacabile in sede di legittimità solo se palesemente illogica e contraria ai principi della buona amministrazione degli uffici).
In via generale, se la scuola nel redigere l'avviso di selezione ha precisato i requisiti culturali e professionali richiesti anche ai fini di applicare i criteri di comparazione, se vi è stata candidatura incompleta da parte dell'aspirante, non potrà essere preso in considerazione il punteggio relativo al titolo non indicato.
Infatti, anche per quanto concerne i contratti di appalto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare una offerta incompleta ( cfr. T.A.R. Piemonte sez. II, 04/04/2024, n.338: la mancata indicazione nell'offerta tecnica od economica di elementi integranti non può essere sanata con il ricorso al soccorso istruttorio).
Per quanto concerne la selezione di esperti esterni analizziamo, in via di interpretazione analogica, la giurisprudenza in tema di soccorso istruttorio nei concorsi pubblici.
Il principio di autoresponsabilità nella presentazione e compilazione della domanda in un concorso pubblico non può portare all'esclusione del candidato a causa della mancanza di titoli, se questi sono effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche se compilata erroneamente. Nei concorsi pubblici, il ricorso al soccorso istruttorio è fondamentale per garantire una selezione equa dei migliori candidati per i posti pubblici e non è accettabile che un candidato meritevole venga escluso a causa di errori formali che potrebbero essere facilmente corretti con l'aiuto dell'Amministrazione. Un'errata selezione danneggerebbe infatti non solo l'interesse privato, ma anche quello pubblico, dato l'importante ruolo svolto dai dipendenti pubblici per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione. In questa prospettiva, il soccorso istruttorio è lecito quando si tratta di correggere o regolarizzare informazioni erronee, senza compromettere la par condicio, specialmente se la mancanza contestata non rappresenta un motivo esplicito di esclusione. ( T.A.R. Lazio sez. V, 12/03/2024, n.4956)
Ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. In mancanza di attivazione del soccorso istruttorio, il danno, prima ancora che all'interesse privato, è recato allo stesso interesse pubblico, considerata la rilevanza fondamentale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A., ancora più evidente nell'ambito di una procedura di concorso interno volta a selezionare i candidati maggiormente rispondenti alle esigenze organizzative espresse dall'Amministrazione di appartenenza. ( T.A.R. Lazio sez. V, 03/01/2024, n.180)
Il Consiglio di Stato sez. V, con la Sentenza 02/01/2024, n.28, ha affermato che l'istituto del soccorso istruttorio non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Questo si basa su un principio generale di autoresponsabilità, che assume un significato ancora più importante nei concorsi di massa, al fine di garantire par condicio e massima celerità nelle procedure. Tuttavia, potrebbe esserci una certa apertura per il soccorso istruttorio anche per le cosiddette "istanze erronee", ma solo se l'errore commesso è palesemente riconoscibile. Nell'ambito delle procedure comparative e di massa, il soccorso istruttorio è fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, il quale deve sopportare le conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.
Quindi ( cfr. T.A.R. Lazio sez. I, 03/04/2023, n.5604) nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. A tal proposito, è stato chiarito come il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea E QUINDI NON DEL TUTTO MANCANTE, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis, motivo espresso di esclusione.
Nel caso di cui al quesito, nell'avviso di selezione, tra i requisiti richiesti vi era il "Diploma di Laurea V.O. o Laurea Specialistica/Magistrale" con relativo punteggio attribuibile ( cfr. art 3).
Per quanto concerne le istanze di revisione presentate dai candidati si evince che il certificato di laurea era stato allegato alla domanda e quindi in questo caso è corretto che la Commissione riconsideri tale elemento.
Nel secondo caso il candidato ha rilevato che, pur non avendo indicato il voto di laurea nel curriculum, lo stesso era facilmente desumibile dal suo fascicolo personale agli atti dell'istituto. In questo caso, a nostro avviso, non può essere regolarizzata la posizione perchè si fa riferimento ad elementi totalmente estranei alla domanda presentata.