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    Data di pubblicazione: 11/11/2025

  • Richiesta di rimborso spese di viaggio: come procedere in caso di mancata preventiva autorizzazione all’uso del mezzo proprio?
  • Il M.I.M., con il Quaderno 3, ha ricordato che i criteri di determinazione dei compensi degli esperti esterni ed i relativi limiti devono essere definiti all’interno del regolamento di cui si dota la singola istituzione scolastica per l’affidamento di incarichi individuali. In linea generale, si evidenzia che per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all’Amministrazione): - in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti (ad esempio, tabelle allegate al CCNL, parametri e indicazioni contenute nel D.I. n. 326/95 ovvero compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97 del 17/07/1997); - è possibile stabilire un compenso forfettario, il quale tenga conto della complessità dell’incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto e delle disponibilità finanziarie programmate, qualora ciò sia economicamente più conveniente all’Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi per i quali è escluso il regime di forfetizzazione (a titolo esemplificativo: compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori). Il M.I.M, con la Nota 4 novembre 2021, n. 25415, facendo seguito alla prima pubblicazione del Quaderno n. 3 di cui alla Nota n. 3201 del 10 febbraio 2021, ha trasmesso lo Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. n. 129/2018. L'art. 12 dello Schema di Regolamento sopra citato così prevede "Art. 12 - Fissazione del compenso 1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell’incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto e delle disponibilità finanziarie programmate. 2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. n. 326/95). 3. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni". Pertanto, in merito all'entità dei compensi da attribuire agli esperti si osserva quanto segue: 1. i compensi con gli esperti esterni non sono determinati da regole fisse ma il limite massimo è stabilito dal regolamento della scuola ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.I. n. 129/2018; 2. i compensi per il personale interno e per quello in collaborazione plurima è quello delle tabelle allegate al CCNL 2007 e sono soggetti a tutte le ritenute; 3. solo per la formazione i compensi sono quelli stabiliti dal D.I. n. 326 del 1995; 4. per esperti impegnati nei PON e PNRR i relativi compensi sono quelli fissati dalla normativa specifica Ciò premesso si osserva che: - la scuola non è obbligata a prevedere rimborsi spese o a provvedere direttamente al pagamento dell'albergo potendo benissimo essere pattuito un compenso forfettario comprensivo anche delle spese; - se previsti, nella determinazione della misura dei rimborsi spese e delle relative modalità giustificative, trattandosi di contratti di prestazione d'opera, la scuola può liberamente decidere l’entità tali rimborsi (in osservanza dei criteri fissati dal C.d.I.) non essendo vincolata ad alcuna normativa né potendo applicarsi direttamente al caso di specie quella per le missioni o quella relativa all’autorizzazione al mezzo proprio. Stante che nell'incarico era stata inserita la previsione che: "al compenso si aggiunge l'eventuale rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio (da attestare con documenti in originale), si ritiene che all’esperto spetti il suddetto rimborso.

    Data di pubblicazione: 11/11/2025

  • Gara noleggio bus: un parere sulla possibilità, a determinate condizioni, di usufruire della procedura di gara svolta da un'altra scuola...
  • Si chiede se è possibile usufruire degli esiti di una gara di noleggio bus per l’intero a.s. per uscite didattiche e viaggi di istruzione, come da art. 108 del Codice...

    Data di pubblicazione: 11/11/2025

  • Programmazione dell'open day di sabato con recupero ore a fine anno: verifica della conformità al calendario scolastico regionale...
  • Effettivamente, la circolare della regione Lazio relativa al calendario scolastico dell’anno 25/26 (nota 0166487 del 10/2/2025, in applicazione dell’allegato A del DGR 42 del 30/1/2025, in ordine all’adeguamento del calendario da parte delle scuole, fissa un termine perentorio per la eventuale comunicazione. Così infatti precisa: “Vista la DGR n.42 del 30 gennaio 2025 recante ad oggetto “Modifica dell’allegato alla DGR 288 del 31 maggio 2016 concernente le disposizioni relative al Calendario scolastico” la comunicazione delle variazioni al calendario, proposte dalle scuole, dovrà essere inoltrata, dal ricevimento della circolare e improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio 2025, alla Regione Lazio esclusivamente per via telematica dalla PEC dell’Istituto scolastico alla casella di posta elettronica certificata (PEC): programmazione.istruzione@pec.regione.lazio.it unitamente alla delibera del Consiglio d’Istituto con la variazione del calendario, indicando, inoltre, date e modalità di recupero di eventuali sospensioni. Tutte le comunicazioni presentate successivamente a tale data non saranno, per alcun motivo, prese in esame”. Tuttavia la modalità organizzativa di cui al quesito non è riconducibile alla tipologia dell’adattamento del calendario previsto dall’art. 5 del DPR 275/1999. Questo infatti consiste nella effettuazione di attività didattiche in giorni o ore non di lezione secondo il calendario scolastico regionale ( o l’orario dell’istituto )e sospensione, da parte della scuola stessa, delle lezioni in un uguale numero di giorni o, meglio, nel corrispondente monte orario, L’ipotesi presentata nel quesito non comporta infatti una variazione dei giorni di lezione (o del monte orario) previsti dal calendario regionale, articolandosi su una riduzione delle ore di lezione l’ultimo giorno di scuola a compensazione dalle prestazioni dei docenti e dalla presenza degli alunni a scuola per corrispondenti ore in una giornata di sabato per l’open day. Ovviamente la riduzione delle ore l’ultimo giorno di scuola potrà essere attuata solo per le classi e il personale docente effettivamente impegnati nel progetto dell’open day: il personale ATA potrà compensare con ore di riposo compensativo le ore eccedenti prestate nella settimana dell’open day.

    Data di pubblicazione: 11/11/2025

  • Docente temporaneamente inidonea all’insegnamento: effetti sulla qualità di membro del CdI e diritti elettorali...
  • Sul punto sollevato ci sembra che la soluzione sia la seguente. Dalle disposizioni concernenti la inidoneità all’insegnamento (in particolare la legge 128/2013) si deduce che il docente, riconosciuto inidoneo temporaneamente all’esercizio della funzione, conserva la titolarità nell’istituto e continua a godere dell’elettorato attivo e passivo nella elezione degli organi collegiali. Di conseguenza, non decade dal consiglio in cui è stato eletto. Per la conservazione della titolarità è possibile vedere anche l'O.M. 215 /1991, art. 11 commi 1 e 2. Ad ogni modo, a nostro parere, la docente resta in carica.

    Data di pubblicazione: 11/11/2025

  • Congedo retribuito per malattia del figlio: possibilità di fruizione contemporanea da parte di entrambi i genitori...
  • La nostra risposta è affermativa di seguito i chiarimenti con una breve premessa. Il congedo parentale è un istituto disciplinato dal Testo Unico sulla maternità e paternità, Dlgs 151/2001, art. 32, che spetta ad entrambi i genitori per assolvere ad esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo armonico della personalità del bambino ed al suo inserimento nella famiglia. La fruizione del congedo parentale costituisce un diritto potestativo che va esercitato con il solo onere del preavviso nei confronti del datore di lavoro il quale, dal canto suo, non può interloquire sul diritto del dipendente di usufruirne e, quindi, non ha il potere di negarglielo. L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022,con decorrenza 13 agosto 2022, ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del T.U., relativo al trattamento economico e ha decretato che “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”. Nello specifico: a) alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; b) entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). c) per utilizzare il periodo di congedo trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore ( cfr. circolare INPS n.122 del 27.10.2022) Nel comparto del pubblico impiego nell’ambito del periodo indennizzabile al 30 %, il CCNL vigente comparto scuola all’art. 34 co. 3, in merito ai tre mesi non trasferibili della madre o del padre se sono i primi 30 gg di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, stabilisce un miglior beneficio economico e riconosce che sono interamente retribuiti. Mentre, restano invariati i limiti massimi individuali di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 dello stesso D.lgs. 151/2001. Dopo questa breve premessa di seguito le due risposte. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente per lo stesso figlio non essendo presente alcuna disposizione ostativa in tal senso. In merito alla posizione del padre, assunto nella polizia di Stato, in linea con l’orientamento ARAN del 9/2/2024 CFC125b si evidenzia quanto segue. Lo stato giuridico del personale della Polizia di Stato è in regime di ordinamento civile, che nasce con la riforma del 1981, pur mantenendo una tradizione militare (cfr. art. 3 del Dlgs 165/2001). È regolato da un ordinamento il D.P.R. 24/04/1982, n. 335 e, successive modifiche, che ne disciplina l'inquadramento, i ruoli, i diritti e i doveri ivi comprese le assenze. In particolare, per quello che concerne la disciplina del congedo parentale e il relativo trattamento economico si deve fare riferimento all’art. 8 del DPR n. 39 del 5 marzo 2018 che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del DLgs 151/2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni riconosce un congedo straordinario fino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, da considerarsi con trattamento economico ad assegni interi, utilizzabili anche frazionati ( cfr. ultime circolari la 333-ORD/4149 del 23 settembre 2024 e la 333-ORD/00002041 del 16 aprile 2025). Quindi, per concludere come per analoghe risposte ad altri quesiti, questi 45 giorni di “licenza parentale” interamente retribuiti non intaccano il miglior beneficio della madre previsto dal CCNL comparto scuola.

    Data di pubblicazione: 11/11/2025

  • Alunno con comportamento disfunzionale, non certificato, e rischi per la sicurezza: possibilità di limitazione dell’orario scolastico...
  • Il caso esposto impone principalmente di tener conto di vari aspetti: il comportamento oppositivo e aggressivo del bambino, la pericolosità dei suoi gesti e comportamenti e la posizione della famiglia. Ovviamente per elaborare un percorso personalizzato efficace e poter contenere i comportamenti oppositivi del bambino occorre la condivisione delle scelte didattiche tra tutti i soggetti che hanno in carico l’alunno affetto dal disturbo del comportamento. È necessario precisare che la decisione di una riduzione dell’orario scolastico di frequenza del bambino oppositivo debba avvenire dopo aver coinvolto il consiglio di classe poiché è nell’ambito del consiglio di classe/team dei docenti che è possibile individuare le strategie migliori di intervento. Occorre infatti mettere in atto una procedura ben definita per far fronte a queste situazioni sempre più diffuse nelle scuole. Innanzitutto è necessario raccogliere con urgenza i pareri delle varie componenti (docenti, eventuale psicologo della scuola, famiglia, collaboratori scolastici). Tutto ciò permetterà al dirigente di farsi un quadro preciso della situazione Successivamente, al fine di garantire un adeguato percorso a sostegno dell’inclusione dei ragazzi con difficoltà comportamentali e di tutelare l’incolumità dei compagni di classe e del personale scolastico, il dirigente scolastico dovrà: 1) richiedere dettagliate relazioni descrittive del comportamento dell’alunno 2) verificare se gli atteggiamenti oppositivi del bambino scaturiscono anche in comportamenti più violenti occorre coinvolgere il servizio di assistenza sociale in modo da poter interagire più efficacemente con la famiglia del bambino affinché siano garantiti interventi scolastici ed extrascolastici sull’alunno con disturbi oppositivo - provocatori sia dal punto di vista psicologico che di assistenza domiciliare se necessari; 3) prevedere un incremento del personale docente anche attraverso ore in compresenza come già stato fatto dalla scuola; 4) dare disposizioni affinché vi sia sempre del personale ausiliario posizionato nei pressi della classe dell’alunno. Tale azione sarà finalizzata a garantire un sereno svolgimento delle lezioni nei limiti consentiti dalla presenza di tale personale e dall’organizzazione complessiva del lavoro dei collaboratori scolastici. Questa misura è importante specialmente in occasione delle lezioni dei docenti con cui più frequente è il manifestarsi di comportamenti oppositivi da parte dell’alunno per intervenire e coadiuvare gli insegnanti nei momenti di difficoltà nel tenere sotto controllo eccessi di aggressività. Inoltre, nel caso in cui il personale scolastico o i compagni di classe restino vittime di comportamenti aggressivi e violenti dell’alunno tali da provocare lesioni fisiche di una certa entità, occorrerà informare il Tribunale per i Minorenni, in quanto la famiglia non si è dimostrata collaborativa nell’adottare le misure concordate per contenere l’aggressività del bambino. Se si dovessero rilevare concreti rischi di incolumità sia del personale scolastico sia degli altri alunni, a parere dello scrivente, sussistono i presupposti di urgenza e di pericolosità per informare il Tribunale per i Minorenni al fine di garantire adeguati interventi medici o di assistenza sociale. Tale azione deve essere promossa dal Dirigente scolastico attraverso una specifica segnalazione descrittiva dei fatti accaduti e avendo cura di allegare le relazioni di quei docenti/personale ATA che eventualmente hanno subito lesioni fisiche da parte dell’alunno. Pertanto, di fronte a conclamate situazioni di pericolosità, il dirigente scolastico deve mettere in campo tutte le strategie possibili di contenimento degli atteggiamenti violenti in attesa di un intervento specialistico da parte della ASL e dell’assistenza sociale. La segnalazione ai servizi sociali di comportamenti violenti di alunni a scuola è doverosa da parte del dirigente scolastico, il quale con tutti gli elementi a sua disposizione ha l’obbligo di informare i servizi preposti a tutela dell’incolumità e della salute degli altri bambini e del personale scolastico. Riassumendo, le procedure da mettere in atto sono le seguenti: Richiedere a tutte le docenti coinvolte (curricolari e di compresenza) di redigere relazioni dettagliate e circostanziate per ogni episodio di aggressione significativo, specificando: Data e ora dell'episodio. Descrizione precisa dell'atto (es. "ha scagliato una sedia contro...", "ha morso la docente X", "ha dato un calcio al compagno Y"). Evidenziare se ha provocato lesioni (anche lievi e visibili) o danni a cose. Dettagliare le eventuali misure di contenimento adottate e l'esito (es. "contenuto solo da due docenti con grande sforzo per 10 minuti," "necessaria l'assistenza 1:1, non disponibile in quel momento"). Convocare con urgenza un Consiglio di Classe Straordinario per discutere unicamente la situazione e l'incapacità di garantire la sicurezza. Il verbale deve sottolineare l’eventuale oggettiva e persistente pericolosità della condotta, l'impossibilità di garantire la vigilanza adeguata (rapporto 1:1) per tutte le 40 ore con l'attuale organico. Si consiglia di inviare richiesta formale e documentata ai genitori di avviare l'iter diagnostico/terapeutico e solo a questo punto il DS può emanare il decreto di riduzione temporanea dell'orario (non una mera comunicazione, ma un provvedimento motivato), notificandolo alla famiglia. Il decreto deve citare esplicitamente le relazioni dei docenti, il verbale del CdC e l'esito della consultazione dei Servizi Sociali come fondamento della decisione. Ribadire la temporaneità del provvedimento e la sua natura di misura cautelare per la sicurezza che deriva dal D.Lgs. 81/2008 e che tale atto non riveste carattere disciplinare. Si consiglia inoltre di formulare un PDP per inquadrare meglio le azioni da intraprendere in cui anche i genitori saranno chiamati a fornire il loro contributo. Nel caso di una riduzione del tempo scuola, il team dei docenti a cui è affidato il bambino dovrà programmare un percorso di riallineamento con la classe, in quanto la non frequenza per diverse ore alla settimana potrebbe incidere negativamente sui livelli degli apprendimenti dell’alunno. È possibile, in alternativa alla riduzione del tempo scuola, di individuare attività progettuali della scuola con le quali coinvolgere il bambino preferibilmente insieme a un gruppo di suoi compagni di classe in modo da alternare le tradizionali lezioni in classe con attività più adatte alle caratteristiche psicologiche del bambino (attività teatrali, musicali, sportive, di psicomotricità, ecc…). Tale azione garantisce il diritto allo studio del bambino e consente di mantenere i livelli degli apprendimenti adeguati all’età dell’alunno in linea con quelli della classe a cui è iscritto. Infine, si consiglia di verificare se nella propria regione di appartenenza siano stati stipulati accordi tra USR e ASL per iniziative a sostegno delle scuole nei casi di gravi disturbi comportamentali dei bambini o degli adolescenti. In generale sussistono programmi di intervento promossi dall’Assessorato all’Istruzione, Alta Formazione e Università di concerto con l’Assessorato alla Sanità e l’Assessorato alla Formazione – Lavoro e Politiche Sociali. Le modalità di intervento variano nel territorio nazionale in base ai regolamenti dei singoli Enti Locali sui servizi da destinare agli alunni che presentano gravi disturbi comportamentali.

    Data di pubblicazione: 11/11/2025

  • Un parere sulla possibilità per il DS di usufruire di aspettativa non retribuita per motivi personali o disintossicazione da stress...
  • L'aspettativa per motivi personali continua a essere regolata dagli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Circa la possibilità di usufruirne, è bene precisare subito che tale aspettativa non si configura come un diritto del dipendente. Le norme sopra richiamate, infatti, prevedono espressamente che l'amministrazione, ricevuta la domanda (che deve essere motivata), abbia un mese di tempo per pronunciarsi e possa anche, per motivi di servizio da enunciarsi nel provvedimento, respingerla, ritardarne l'accoglimento, ridurne la durata e anche revocarla una volta concessa. Circa la motivazione da indicare nella domanda, di solito sconsigliamo di indicare situazioni di carattere strettamente personale e temporaneo, che potrebbero più efficacemente essere risolte usufruendo di ferie. Queste ultime, infatti, possono essere fruite dal dirigente semplicemente dandone comunicazione all'USR di riferimento, senza che sia necessario specificarne la motivazione, essendo le ferie, a differenza dall'aspettativa, un diritto irrinunciabile e costituzionale del lavoratore. Sempre a differenza dalle ferie, l'aspettativa per motivi personali comporta non solo la privazione dell'intera retribuzione per il tempo trascorso in aspettativa (compresa la retribuzione di risultato), ma anche che lo stesso periodo non sia valido ai fini del trattamento di quiescenza e del TFS/TFR. In conclusione, lasciamo a lei la scelta sull'opzione più conveniente, a fronte delle considerazioni più sopra svolte e delle sue necessità, più o meno temporanee, in relazione alla sua personale valutazione.

    Data di pubblicazione: 11/11/2025

  • Supplenza su posto di collaboratore scolastico in utilizzo ex art. 70: che fare in assenza di clausola risolutiva espressa nel contratto?
  • Gentile utente, l’art 70 del CCNL Scuola 2019-21 (che abroga il precedente art 59) stabilisce che il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o, a parità di Area, di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilita nell’atto di conferimento dello stesso. Nel contratto può essere inserita una clausola che ne prevede la risoluzione al verificarsi di un dato evento, individuato nel contratto stesso. Per essere valida, la clausola deve indicare chiaramente quali condizioni porteranno alla risoluzione. Tuttavia questa clausola non è obbligatoria. Il supplente che sostituisce il collaboratore scolastico che ha accettato un incarico come assistente amministrativo avrebbe dovuto stipulare un contratto di supplenza temporanea non fino al termine delle attività didattiche, ma fino al termine delle lezioni quindi un contratto di tipologia N01. infatti i contratti di tipologia N11 fino al 30\06 sono previsti laddove il posto è sicuramente disponibile in organico fin al 31/08. Nel caso dell'incarico art. 70, anche se lo stesso è stato disposto fino al 31/08, può verificarsi un rientro anticipato del titolare dall'aspettava e quindi la supplenza è attribuita fino al termine delle lezioni con eventuale proroga al 30/06, in base alle esigenze di servizio. Nel caso in questione però se il contratto è stato firmato dalle parti, inserito a sistema e ha prodotto i sui effetti non può essere modificato unilateralmente e il supplente deve essere mantenuto in servizio fino alla scadenza.

    Data di pubblicazione: 11/11/2025

  • Elezioni del CdI: i membri della commissione elettorale possono essere anche componenti dei seggi elettorali?
  • Non si riscontrano nell’O.M. 215/1991, che ha disciplinato in via permanente le elezioni degli organi collegiali della scuola, disposizioni ostative alla nomina a componente di seggio elettorale per un membro della commissione elettorale, A nostro avviso, tuttavia, la nomina di un componente della commissione elettorale a membro di seggio è inopportuna in quanto spetta alla commissione elettorale decidere sui ricorsi presentati avverso le elezioni (e quindi anche sull’operato e sulle decisioni dei seggi ).

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito di un pulmino comunale a favore della scuola: gli elementi da considerare...
  • Volendo stipulare un accordo specifico con uno dei comuni su cui ricade questa istituzione scolastica di secondo grado per l’acquisizione in comodato...

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Chiusura CIG su piattaforma PCP: chiarimenti operativi in caso di difformità negli importi...
  • Si richiede parere in merito alla chiusura di alcuni CIG sulla piattaforma PCP. Abbiamo riscontrato che in alcuni casi la liquidazione delle somme supera...

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Reinserimento scolastico di una studentessa rientrata dall’estero: determinazione della classe di iscrizione e adempimenti connessi...
  • Da quanto si evince dal quesito, la studentessa, nel sistema scolastico italiano, è fornita solo di ammissione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado. Secondo quanto previsto dall'articolo 192 del Testo unico, sarà il Consiglio di classe a valutare la classe di inserimento; il comma 3 di tale articolo, infatti, testualmente recita: ...Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano... Si consiglia, quindi, si sottoporre il caso all'esame del consiglio di classe che, verificato il curriculum pregresso e dopo un eventuale svolgimento di prove finalizzate alla verifica delle competenze possedute, deciderà in merito. Tenuto conto degli elementi esplicitati nel quesito, e della specificità del percorso, ferma restando la competenza del consiglio di classe, si potrebbe ritenere opportuno iscriverla alla prima classe. A ciò si aggiunge che è bene verificare la titolarità dell'esercizio della responsabilità genitoriale, trattandosi di una minore; in altre parole, la madre deve essere chiamata a formalizzare tutte le comunicazioni e le richieste con apposite dichiarazioni di responsabilità.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Personale docente e ATA: obbligo di recupero delle ore non prestate a seguito della chiusura per deliberazione regionale?
  • La Giunta della Regione Liguria, nella delibera 230 del 7/5/2025 relativa alla determinazione del calendario scolastico 25/26, innovando rispetto agli anni precedenti, ha affidato alle singole scuole la possibilità di sospendere le lezioni fino a tre giorni. (punto 2 comma 2 della delibera). Trattasi di "sospensione" dei giorni di lezione all'interno del calendario deliberato; quindi qualora gli organi collegiali dell'istituto deliberino di utilizzare, in tutto o in parte, questa possibilità, nessun recupero è dovuto dal personale docente. Trattandosi di sospensione delle lezioni, e non di chiusura della scuola (cosa che non poteva essere per incompetenza regionale), nell'istituto il giorno di sospensione delle lezioni dovrà proseguire regolarmente l'attività amministrativa: conseguentemente il personale ATA dovrà prestare regolarmente servizio, Va da sé che, attesa la sospensione delle lezioni e quindi il minore impegno richiesto alla categoria, il giorno di sospensione delle lezioni potrà costituire occasione per concessione di ferie (se richieste) o di compensazioni per prestazioni lavorative prestate in precedenza oltre l'orario di servizio. Quindi il predetto istituto della "sospensione", rimesso dalla delibera regionale alle singole scuole, si distingue nettamente dall'istituto dell'adattamento del calendario ( possibilità confermata per le scuole) che trova fondamento nell'art. 5 del DPR 275/1999; e in caso di adattamento, i giorni di sospensione deliberati per far fronte a esigenze del PTOF , debbono invece essere "recuperati" sia dagli alunni che dai docenti.,

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Rinuncia a supplenza breve e possibilità di cumulare spezzoni orari tra contratto precedente e nuovo incarico a tempo determinato...
  • Gentile utente, la docente può rinunciare alla supplenza breve per accettare lo spezzone orario di 4 ore perchè quest'ultimo ha decorrenza fino al 30/06 e quindi è un contratto fino al termine delle attività didattiche. La supplente però non può completare l'orario di 4 ore con uno spezzone del suo vecchio contratto breve di 18 ore poichè il completamento di orario è consentito soltanto con altri spezzoni e non con il frazionamento delle cattedre e posti ad orario completo di 18 ore. Per quanto riguarda la rinuncia alla supplenza breve, l'O.M. 88/2024 all'art. 14 relativo alle sanzioni in caso di rinunce ed abbandono del servizio prevede al comma 3 un 'eccezione al regime sanzionatorio precisando che: "3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito." Le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto sono quelle brevi e saltuarie, mentre le supplenze di cui all'art. 2 comma 5 lettere a) e b) sono quelle annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche. Riguardo alla possibilità di frazionare la cattedra o posto intero per completare, l'orario di servizio, l'O.M. 88/2024, modificando quanto previsto nelle precedenti ordinanze, non ha più consentito tale frazionamento e nelle premesse dell'ordinanza è stato specificato che: "RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari".

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Gestione di situazioni di disagio tra docente di sostegno e studente in contesto GLO: possibilità di applicazione di misure didattiche indirette...
  • La posizione espressa dalla docente di sostegno è corretta. In linea di principio il GLOI nella sua interezza ha adottato una decisione di utilizzo della docente di sostegno errata dal punto di vista normativo. Anche la posizione della dirigente scolastica che ha avallato una tale decisione rischia di andare contro ai principi di contitolarità dell'insegnamento e sulla funzione inclusiva del docente di sostegno. La Dirigente Scolastica avrebbe dovuto intervenire con maggiore fermezza per difendere la presenza della docente in classe, in quanto la sua assenza, sebbene finalizzata all'aiuto indiretto, può essere percepita come un'anomalia e un isolamento professionale. Ai sensi dell’art. 13 c.6, della L. 104/1992 e del D.Lgs. 66/2017 e della normativa correlata, il docente di sostegno è contitolare della classe. Lavorare stabilmente al di fuori del contesto classe, pur con intenti di "aiuto indiretto," svilisce questa funzione, la riduce a mera preparazione di materiali impedendo di fatto di agire sul contesto (mediando con i compagni e i docenti curricolari in itinere). Se la docente di sostegno dovesse procede legalmente, l'aver avallato l'uscita dalla classe (accettando la proposta della psicologa ASL) esporrebbe la DS all'accusa di aver limitato le prerogative professionali della docente e di aver avallato un modello di inclusione disgregante (anche se indiretto) per la docente stessa. In sede di GLO, la DS avrebbe dovuto accogliere la proposta della psicologa ASL tutelando sia l'alunna che la docente ponendo l’accento sull’aiuto indiretto in ottica di recupero della serenità dell'alunna, sottolineando che il docente di sostegno è contitolare della classe e il suo ruolo è cruciale per la mediazione e la formazione dei colleghi. Pertanto, l'aiuto indiretto non può significare l'assenza fisica dal contesto classe. L’unica soluzione percorribile è quella di utilizzare la docente di sostegno in classe come risorsa per l'intera classe, ma modificando radicalmente il suo approccio: non siederà accanto alla studentessa (gestendo così il conflitto relazionale e l'ansia dell'alunna) e avrà come compito principale quello di supportare i colleghi curricolari nell'applicazione della corretta metodologia didattica e di verifica inclusiva, e di dedicarsi al contempo all'osservazione e alla raccolta dati sul comportamento dell'alunna nel gruppo classe. La produzione di materiali specifici potrà avvenire prioritariamente nelle sue ore non frontali o in momenti concordati, ma il suo orario in classe non sarà sostituito da un lavoro in altra aula. Poiché il GLOI non è un organo collegiale e pertanto la decisione adottata in quella sede seppur vincolante per determinate azioni di programmazione, può essere disattesa dalla dirigente scolastica in quanto Ella rappresenta l’organo monocratico e può intervenire autonomamente per sanare una posizione antigiuridica indipendentemente dalle decisioni adottate in sede di gruppo di lavoro per l’inclusione. Pertanto, si consiglia alla DS di inviare una comunicazione formale di rettifica che chiarisca che l'accordo sull'aiuto indiretto non significa allontanamento dalla classe, ma ridefinizione del modo di esercitare la contitolarità sia alla psicologa della ASL sia alla docente di sostegno nonché alla famiglia dell’alunna con disabilità. Inoltre, sarebbe opportuno riconvocare il GLO per rivedere il verbale precedente e correggere l'interpretazione distorta poiché l'obiettivo è l'aiuto indiretto all'alunna, non l'esclusione della docente dalla classe. Nel verbale e nel PEI dovrà essere specificato che la docente sarà presente in classe e dedicherà le sue 9 ore al supporto ai colleghi, all’osservazione, alla mediazione ambientale, agli interventi su altri alunni in difficoltà e alla gestione dei materiali senza contatto diretto con la ragazza.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Alcune questioni legate all'organizzazione dell’orario delle lezioni e dell’adattamento alle esigenze del territorio...
  • Le due questioni poste, che giustamente si intrecciano, si inseriscono nella più vasta problematica dell’organizzazione dell’orario delle lezioni e dell’adattamento di tale orario alle esigenze del territorio. In linea generale, il ripetuto richiamo alle circolari del 1979 e del 1980, pur contenuto nei testi dei più recenti CCNL, non esime l’istituzione scolastica dal garantire la piena fruizione del diritto allo studio. In altre parole, se il monte orario di un certo indirizzo prevede lo svolgimento annuale di 1056 ore complessive (o di 1155 come ricordato nel quesito), la pianificazione delle lezioni nel corso dell’intero anno scolastico non può prescindere da tale garanzia. Quindi, sempre in termini generali, la scuola, prima di definire la durata delle unità orarie e gli orari di entrata e di uscita giornalieri, dovrebbe sviluppare il monte ore complessivo in base all’effettivo calendario delle lezioni. A mero titolo di esempio, nel caso di un calendario scolastico di 205 giorni (comprendente anche il sabato) non dovrebbe essere complicata la distribuzione delle 1056 o 1155 ore annuali in giornate di 5/6 unità orarie, con eventuale recupero delle frazioni derivanti dalla riduzione delle unità orarie; anche nel caso di settimana “corta” (circa 170 giorni effettivi), il raggiungimento del monte orario complessivo potrebbe essere basato su giornate di 6/7 unità orarie. In questo quadro generale, che trova il suo principale riferimento nella garanzia del diritto allo studio, si possono inserire le ipotesi di risposta ai quesiti posti. 1) L’applicazione delle “vecchie” circolari trova il suo limite (e il suo preciso vincolo) nella verifica degli effettivi fabbisogni degli studenti collegati all’organizzazione dei trasposti pubblici locali. Da quanto si evince dal quesito, la provenienza degli studenti e soprattutto la disponibilità di un sistema di trasporto pubblico locale efficiente e diffuso non consentirebbero in automatico l’applicazione delle riduzioni orarie. Per di più, la validità delle delibere degli OO.CC. non può essere considerata permanente, ma trova la sua legittimazione nell’analisi puntuale della situazione reale del sistema, che può trasformarsi (in meglio o in peggio) anno dopo anno, così come possono essere rilevate variazioni nel bacino di utenza degli studenti. Quindi, è assolutamente consigliabile riportare la questione all’attenzione degli OO.CC. soprattutto in un periodo in cui si sta predisponendo il POF per il prossimo anno scolastico, che deve essere messo a disposizione delle famiglie in sede di iscrizione 2) Anche la valutazione del passaggio alla cosiddetta settimana corta, per il prossimo anno naturalmente, deve “fare i conti” con la situazione di contesto di riferimento. Con un monte orario medio settimanale di 35 ore, il ricorso alla settimana corta richiede un’analisi molto attenta, anche in relazione alle strutture di cui la scuola dispone per eventuali pause di ristoro. Obbligare alunni e docenti a permanere a scuola per sette ore continuative al giorno per tutti i giorni alla settimana è scelta delicata e per alcuni versi discutibile, anche e soprattutto in termini di efficacia dell’offerta formativa. Il ricorso alla raccolta delle opinioni e proposte dei genitori è pratica senza dubbio positiva, ma non può essere l’unico elemento di cui tener conto, considerate le competenze di legge degli OO.CC. e del dirigente scolastico. In estrema sintesi, si consiglia di: - Rivedere in modo puntuale la pianificazione annuale in relazione al calcolo del monte ore da garantire agli studenti - Analizzare le effettive difficoltà collegate al servizio pubblico locale, in relazione alla provenienza degli studenti - Portare la questione all’attenzione degli OOCC per ridefinire le delibere in un’ottica di programmazione per l’anno prossimo e per i prossimi anni.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Il trattamento economico spettante al personale docente impegnato come accompagnatore nei viaggi di istruzione...
  • Riprendendo precedenti risposte, ricordiamo che i viaggi di istruzione sono attività didattiche previste ed incluse nel PTOF, predisposto e deliberato in base a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dalla Legge 107/2015. Ne consegue che i docenti impegnati sono da considerarsi in servizio esterno a tutti gli effetti con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente. Detta normativa, applicabile ai trattamenti di missione e ai relativi rimborsi spese, risulta essere la seguente: - Legge n. 836 del 18 dicembre 1973, - DPR 395/88 e ss.mm.ii, - Legge 266/2005, art. 1, commi da 213 a 217; - D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12; - D.I. 23 marzo 2011 (Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero). Entrando nel merito dei rimborsi spese in generale, considerata la vastità e complessità della materia, riteniamo che occorra esaminare la questione procedendo per punti e muovendo dall’esame comparato delle norme che disciplinano il trattamento di missione sul territorio nazionale con quelle riguardanti le missioni all’estero: • Per quanto concerne le trasferte in Italia, l’art. 5 del DPR 395/1988 stabilisce i seguenti limiti di spesa giornalieri per la consumazione dei pasti: - per missioni non inferiori alle 8 ore, nella misura massima di € 22,26 (€ 30,55 per i soli Dirigenti) per un solo pasto, - per missioni di durata pari o superiore alle 12 ore, nella misura massima di € 44,26 (€ 61,10 per i soli Dirigenti) quale limite complessivo per due pasti. La somma complessiva viene considerata in presenza di 2 ricevute fiscali anche di diverso importo (es. primo pasto € 30,00 e secondo pasto € 14.26). Nel caso in cui venga presentata una sola ricevuta, la stessa non può superare il limite di € 22,26. In merito al rimborso del secondo pasto, nel caso di trattamento alberghiero di mezza pensione, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (a seguito di apposito quesito posto da un Istituto Scolastico), con nota prot. 205876 del 14/05/1999, ha chiarito quanto segue: "Codesto istituto, premesso che gli accompagnatori dei viaggi in Italia fruiscono, in virtù di accordi con le agenzie organizzatrici, del trattamento di mezza pensione (prima colazione e pranzo), ha chiesto di conoscere se agli stessi possa essere rimborsato il costo dell’eventuale secondo pasto. A riguardo si fa presente che le vigenti norme (art. 2, legge 417/78 e art. 5 D.P.R. 395/88) consentono unicamente i rimborsi delle spese per alloggio in albergo e per n. 2 pasti giornalieri. Ciò posto, si è dell’avviso che, nel caso in specie, al fine di contenere la spesa complessiva nei limiti previsti dalla vigente normativa, il trattamento concordato di mezza pensione debba considerarsi comprensivo delle spese per i due pasti giornalieri. Pertanto, l’importo relativo alla prima colazione va equiparato al corrispettivo per il consumo di un vero e proprio pasto anche se fruito nelle ore antimeridiane". Analoga previsione è anche contenuta nell’art. 4, comma 2, del DM 23 marzo 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011 – che disciplina i trattamenti di missione all’estero. Occorre comunque precisare che, qualora i giorni di missione non siano tutti coperti dalla mezza pensione (ad es. la mezza pensione inizia dal secondo giorno e termina il penultimo), è possibile rimborsare il pasto del giorno di andata e un pasto del giorno di ritorno, purché dalla partenza all’inizio del trattamento alberghiero, o dalla fine del trattamento alberghiero al rientro in sede, trascorrano almeno 8 ore. • Per quanto riguarda le trasferte all’estero, Ministero degli Affari Esteri (MAE), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con DM 23 marzo 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011, ha emanato il decreto sulle nuove norme per il trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni inviato in missione all'estero, come previsto a seguito della soppressione dell’istituto della diaria (art. 6, comma 12, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78). L'art. 1 del Decreto, concernente il "Trattamento di missione con rimborso documentato", prevede che ai dipendenti pubblici, di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001, inviati in missione all'estero viene riconosciuto, in base all'accorpamento degli Stati di destinazione parametrato sui costi in loco di cui all’allegata tabella A, oltre al rimborso del viaggio secondo la normativa vigente, il rimborso delle seguenti spese su presentazione di idonea documentazione: a) spese alberghiere, nel limite della I categoria, non di lusso, per il personale della dirigenza, categorie equiparate ed aree funzionali non inferiore alla III, F4; seconda categoria per il rimanente personale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 in caso di lunga missione. In caso di missioni superiori ai 10 giorni solari, qualora più economico rispetto al soggiorno alberghiero, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio in «residence» di categoria equivalente alla categoria alberghiera spettante. b) rimborso delle spese relative al vitto nel limite giornaliero seguente: - dirigenza e categorie equiparate in regime di diritto pubblico: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella allegata B (classe 1), per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione; - rimanente personale e categorie equiparate in regime di diritto pubblico: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella allegata B (classe 2), per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione; c) rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diritto pubblico; d) rimborso delle spese di taxi, nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diritto pubblico, per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di € 25,00. In merito ai sopra indicati punti c) e d), anche il Ministero Istruzione, con Decreto n. 2 del 15.1.2021, ha emanato apposito regolamento concernente le trasferte ed il rimborso delle spese di missione all’interno e all’estero. Il decreto, all’art. 4, comma 7, prevede, in ordine ai mezzi di trasporto pubblico e Taxi, che “Al personale in missione (ndr. come tale sono da considerare anche i docenti accompagnatori dei viaggi di istruzione) compete il rimborso delle spese sostenute per l’uso di mezzi di trasporto pubblico e di taxi che si rendano strettamente necessari per l’espletamento dell’incarico. Per il rimborso delle suddette spese, il personale in missione, al termine della stessa, dovrà fornire idonea documentazione in originale […] Pertanto, dalla lettura comparata della suesposta disciplina si evince, a parere dello scrivente, che i biglietti (o abbonamenti) per usufruire dei mezzi pubblici in loco, possono essere rimborsati ai docenti accompagnatori dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento, ai sensi D.I. Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011. In merito ai pasti, il citato art. 4, comma 2, del DM 23 marzo 2011 prevede poi che il “rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente dall'Amministrazione o da terzi, come determinati all'art. 1 del presente decreto”. Ciò significa, a parere dello scrivente, che il personale in trasferta all’estero non ha diritto ad alcun ulteriore rimborso spese nel caso in cui il viaggio, l'alloggio e il vitto - comprendente, come nel caso della mezza pensione, “uno o due pasti per ogni giorno di missione” - siano a carico dell’Amministrazione o di terzi. Concludendo, dall’esame della normativa sopra citata si evince, a nostro avviso, che, sia per i viaggi in Italia che per quelli all’estero, il personale in trasferta non abbia diritto ad alcun ulteriore rimborso spese di pasti nel caso in cui la sistemazione alberghiera comprenda, come nel caso della mezza pensione, due pasti giornalieri (colazione e pranzo o cena). Nel caso di sistemazione in B&B, essendo compresa la colazione, riteniamo che il personale possa avere diritto al rimborso del secondo pasto (pranzo o cena). Concludiamo aggiungendo che le regole generali sullo svolgimento dei viaggi di istruzione, vengono di norma disciplinate da apposito Regolamento, deliberato ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. e), del D.Lgs. n. 297/1994, nel quale il Consiglio di Istituto può stabilire opportuni criteri per la copertura delle spese dei docenti accompagnatori, tenuto conto, sempre e comunque, dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, come sopra rappresentata.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Un docente ha apposto la firma sul registro elettronico anticipatamente rispetto all'ora di lezione: come procedere?
  • Non siamo di fronte ad una scelta alternativa (segnalazione alla Procura della Repubblica o procedimento disciplinare interno), le due cose in generale possono coesistere. Nel caso specifico si è dell’opinione che debbano coesistere, e che resti da determinare solo il modus di procedere. = = = È innanzitutto da rilevare come il registro personale e/o quello di classe (anche in versione elettronica) siano qualificati come atto pubblico, volti ad attestare fatti rilevanti (presenze/assenze degli alunni, “timbratura” equivalente, ecc). L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. La Suprema Corte ha affermato che il registro di classe (e in generale i registri scolastici) sono «atti pubblici» ai fini del reato di falso ideologico in atto pubblico, in quanto «la sottoscrizione del registro delle presenze da parte dei singoli insegnanti di una scuola pubblica è destinata a costituire l’attestazione di verità della loro presenza nella scuola stessa» (Cassazione, Sez. V, 21 novembre 2019, n. 47241). Nel caso specifico la firma del docente sul registro ha chiara funzione attestativa: attesta la propria presenza in aula o in servizio, nonché di riflesso (quella che sarebbe in seguito risultata) la presenza degli alunni nell’ora di lezione. Se si firma anticipatamente e non si è in servizio, tale atto può assumere dunque rilievo come falsa attestazione (o falsa dichiarazione) in atto pubblico o comunque come illecito, commesso da un pubblico ufficiale. Ma nella vicenda riveste il ruolo di pubblico ufficiale anche il Dirigente scolastico, sul quale pende la punizione di cui all’art. 361 c.p, nel caso che ometta o ritardi di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Pertanto, anche a tutela propria, si consiglia senz’altro il Dirigente di voler procedere alla segnalazione alla Procura, descrivendo sinteticamente i fatti e allegando le riprove documentali. La segnalazione può agevolmente avvenire anche per il tramite di una forza dell’ordine, Carabinieri, Polizia…; non essendo necessaria la qualificazione tecnica del reato, ci si può limitare ad una formula del tipo: “per l’ipotesi che possa essere integrata la falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) o qualsiasi altra fattispecie che la S.V. voglia ravvisare nei fatti, come rappresentati e documentati”. Questa qualificazione non è teorica: di fronte all’evidenza di una attestazione non veritiera, il Dirigente ha l’obbligo tassativo di segnalazione poiché la giurisprudenza penale di legittimità ha precisato che l’obbligo di denuncia del pubblico ufficiale non ammette valutazioni discrezionali sulla gravità del fatto. = = = Ciò detto rispetto a come procedere nei confronti dell’Autorità giudiziaria, resta da valutare il profilo tipicamente disciplinare, che viaggia per così dire su un binario parallelo ma autonomo, fatto salvo il caso in cui il soggetto che procede sul piano disciplinare, contestualmente all’avvio del procedimento, ritenga di adottare la misura sospensiva dei termini in attesa della definizione del concomitante procedimento penale di cui ha consapevolezza o notizia. Ora, atteso che rispetto ai docenti (e a differenza che nei confronti del personale ATA) il Dirigente non ha potere di irrogare sanzioni superiori alla censura (in tal senso, granitica giurisprudenza di Cassazione, per mancanza di uno specifico codice disciplinare dei docenti) si tratta di valutare se nel caso concreto il comportamento del docente sia da ritenere di gravità tale da esorbitare i poteri sanzionatori del Dirigente, con conseguente trasmissione degli atti all’UPD, o se viceversa si possa trattenere il procedimento. In via prudenziale, riteniamo che sia preferibile la trasmissione degli atti all'UPD.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Indicazioni operative per la gestione delle richieste di permessi per motivi personali, da parte di alcuni docenti, nei giorni pre-festivi...
  • La materia dei “permessi retribuiti per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione” , e introdotti dal CCNL 29 novembre 2007 (art. 15 comma 2) per i dipendenti a tempo indeterminato, poi estesi dal CCNL 2019/2021 al personale con contratto a tempo determinato per l’intero l’’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ha dato adito a diffuse controversie e a plurimi pronunciamenti giurisprudenziali (in ultimo, molto rilevante la recente sentenza n. 12991 del 13 maggio 2024). I principi di questa sentenza confermano autorevolmente per il dirigente Indicazioni e criteri per l’esame delle richieste e per la selezione di quelle accoglibili. In primo luogo il permesso può essere preso in considerazione solo se subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari, che il dipendente è tenuto a documentare anche tramite autocertificazione, idonei a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione dovuta. In secondo luogo è rimessa al dirigente la valutazione circa la concessione sulla base di un giudizio di bilanciamento delle esigenze contrapposte (esigenze del lavoratore vs esigenze della regolarità del servizio). Ora l’autorizzazione del permesso, come precisato in altre sentenze, non è soggetta a alcuna valutazione o discrezionalità da parte del dirigente scolastico, il quale però è tenuto a verificarne la compatibilità con le esigenze del servizio. Alla luce di quanto sopra, nella situazione di cui al quesito, il dirigente potrà concedere il permesso a un numero di docenti che non pregiudichi la regolarità del servizio, ovvero che consenta la copertura di tutte le classi per l’orario ordinario dei due giorni legati al ponte. E riguardo al criterio di selezione, a nostro avviso, considerata l’impraticabilità di una valutazione comparativa delle motivazioni personali o familiari addotte a supporto dell’istanza, si presume che l’ordine di presentazione della richiesta possa costituire un principio oggettivo, ferma restando poi la possibilità di accordi fra i docenti nel rispetto ovviamente del numero massimo di permessi ammissibili.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Chiarimenti sulla percentuale di ripartizione dei compensi aggiuntivi del DS e sulla corretta base di calcolo...
  • Nell’ambito delle Linee di investimento del PNRR, al dirigente scolastico è riconosciuta la facoltà di assumere la funzione di project manager. Tale incarico può essere conferito sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. Qualora l'incarico sia a titolo oneroso, la relativa remunerazione è ricavata dai costi indiretti, attualmente identificati nei progetti come "costi ammissibili". Il calcolo di tale compenso avviene mediante applicazione analogica dei parametri stabiliti per le attività afferenti al Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 (cfr. Circolare Miur 18 dicembre 2017, prot. n. 38115). È d'obbligo, ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del Decreto Legislativo n. 165/2001, che il dirigente scolastico non eserciti incarichi retribuiti in assenza di conferimento o previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono considerati validi e produttivi di effetti a decorrere dal momento in cui il dirigente ottiene l'autorizzazione formale da parte del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento. Gli incarichi aggiuntivi conferiti al dirigente scolastico sono disciplinati dall'articolo 19 del CCNL dell’Area V del 2006, attualmente vigente, e sono classificati come segue: 1. incarichi di natura obbligatoria (comma 1): esemplificativamente, vi rientrano gli incarichi di reggenza e la presidenza della commissione per gli esami di Stato, ora denominati di “maturità” ai sensi del decreto-legge n. 127/2025, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164. Per tali funzioni, il dirigente percepisce integralmente e direttamente gli emolumenti dovuti; 2. incarichi non obbligatori (comma 2): essi sono riconducibili all’articolo 53, comma 6, D.lgs. n. 165/2001. Anche in questo caso, il dirigente ha diritto alla percezione integrale e diretta dei compensi; 3. incarichi derivanti da finanziamenti esterni (comma 3): tali incarichi sono assunti in forza delle deliberazioni degli organi collegiali competenti per l'attuazione di iniziative e programmi specifici con finanziamenti esterni. La remunerazione è corrisposta direttamente al dirigente nella misura dell'80%. La quota residua del 20% confluisce nei fondi regionali (ora Fondo Nazionale) in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione; 4. incarichi non obbligatori autorizzati (comma 4): per la loro assunzione il dirigente è tenuto a versare ai fondi regionali (ora Fondo Nazionale) una quota pari al 70% di quanto percepito. È a decorrere dal 1° settembre 2023 che i fondi regionali sono stati sostituiti dal fondo nazionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del CCNI sottoscritto il 1° agosto 2023. Relativamente all’obbligo di versamento della quota del 20% sui compensi percepiti per la funzione di project manager nell’ambito del PNRR, il Ministero dell’istruzione e del merito non ha fornito ad oggi una risposta univoca e definitiva. In via preliminare, il Quaderno 3 MIM, recante istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali (versione aggiornata al 16 dicembre 2024), aveva interpretato gli incarichi assunti dai dirigenti sulle attività del PNRR come riconducibili al perimetro applicativo dell'articolo19, comma 3, del citato CCNL. Tale interpretazione era riaffermata dalla comunicazione prot. n. 46871 dell'11 dicembre 2024 della Direzione Generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche – Ufficio VII destinata all’USR per la Lombardia in risposta a uno specifico quesito formulato da quest’ultimo sull’argomento in oggetto. Successivamente, il 18 dicembre 2024, il Ministero, con la Nota prot. n. 8810 a firma del Capo del dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale) ha invitato a non considerare quanto rappresentato nella precedente comunicazione ministeriale. La medesima Nota ha altresì evidenziato che le questioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico della dirigenza scolastica, inclusi i profili attinenti alla gestione del PNRR, sono oggetto di ulteriori valutazioni e interlocuzioni con gli uffici competenti. Da ultimo, il Quaderno 3 MIM, nella versione aggiornata al 5 giugno 2025, ha sostituito la precedente indicazione, riservandosi di fornire aggiornamenti in merito all'inquadramento degli incarichi aggiuntivi in ambito PNRR rispetto alle categorie di cui sopra. Nelle more che l'Amministrazione centrale completi l'istruttoria e fornisca indicazioni uniformi a tutti gli USR, si consiglia in via prudenziale di attenersi alle disposizioni impartite dal proprio Ufficio Scolastico Regionale nell’atto di autorizzazione all’assunzione dell’incarico. Qualora le indicazioni amministrative dovessero imporre il versamento del 20%, l'articolo 19 del CCNL non specifica espressamente la base di calcolo. Tuttavia, il Quaderno 3 MIM stabilisce che, in caso di ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 19, comma 3, il calcolo della quota percentuale da corrispondere direttamente al Dirigente scolastico debba essere effettuato sulla retribuzione lordo Stato. I versamenti relativi ai compensi per gli incarichi conferiti ai dirigenti scolastici devono essere effettuati sul capo 13, capitolo 3408 - articolo 3, utilizzando l'IBAN IT54Z0100003245BE00000001AO, a favore della Tesoreria di Roma succursale, individuata quale unico centro di gestione delle attività di incasso e pagamento per conto dello Stato (cfr. circolare del MEF n. 41 del 16 dicembre 2024, punto 1.1). Nella causale del versamento deve essere indicato "CP" per i pagamenti in conto competenza o "RS" per i pagamenti in conto residui. In caso di versamento erroneo del 20% al Fondo (ora nazionale), il dirigente scolastico deve avanzare una richiesta di restituzione alla suddetta Tesoreria. Sui suddetti compensi deve essere versata l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive direttamente dall’Ente presso cui il dirigente svolge l’incarico, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57 del 27 aprile 2001. I versamenti IRAP devono essere eseguiti presso la sezione di Tesoreria provinciale territoriale competente, indicando nella causale il numero del capitolo/articolo di imputazione, il periodo di riferimento del versamento e il nominativo del dirigente. A seguito di ogni pagamento, è obbligatorio trasmettere copia delle quietanze di versamento alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio V. Per quanto concerne i compensi percepiti per la direzione e il coordinamento delle attività progettuali finanziate nell’ambito del Programma Nazionale (PN) 2021/2027, autorizzati dal Direttore Generale dell'USR competente, si applicano le indicazioni della Circolare Miur Prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017. Tale Circolare, richiamando quella del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009, stabilisce che gli importi da erogare al dirigente scolastico, in funzione delle ore prestate per la realizzazione dei progetti sui Fondi Strutturali Europei (FSE), sono quantificati in € 150,00 per giornata (calcolata su 6 ore lavorative), al lordo dell’Irpef e al netto dei contributi previdenziali a carico del committente. L'importo orario, in caso di prestazione giornaliera parziale, è pari a € 25,00 (lordo dipendente). I compensi relativi al PN 2021-2027 sono esclusi dalla trattenuta del 20% prevista dall’articolo 19, comma 3, del CCNL 2006 Area V della dirigenza. Tale esclusione è imposta dall’articolo 132, paragrafo 1, ultimo periodo, del Regolamento UE n. 1303/2013 il quale, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, prevale sul CCNL, sancendo che "non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari". Infine, anche il progetto "Agenda NORD", avviato con D.M. 27 maggio 2024, n. 102, e finanziato a valere sulle risorse del PN “Scuola e competenze” 2021-2027 (e in parte su POC “Per la scuola” 2014-2020), è destinato alle istituzioni scolastiche statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle "regioni in transizione" e delle "regioni più sviluppate" di cui all’Accordo di partenariato per la programmazione 2021-2027 e, precisamente: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. Gli interventi sono finalizzati al superamento dei divari territoriali, garantendo pari opportunità di istruzione agli studenti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria, con interventi mirati. Il progetto ha durata biennale, dall’anno scolastico 2024/2025 al 2025/2026, Per la direzione e il coordinamento delle attività nell'ambito di Agenda NORD, il dirigente scolastico percepisce i compensi nella loro integrità.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Problematiche connesse al rientro in servizio di una docente a seguito di un infortunio chiuso dall'INAIL...
  • La questione sollevata presenta un'elevata complessità sotto molteplici profili. Premesso che sarebbe necessaria una conoscenza diretta e approfondita del contesto operativo in cui la docente si trova ad agire, il presente parere si limita a fornire risposte circoscritte ai quesiti posti, con l'obiettivo di delineare una cornice normativa e di riferimento utile per l'analisi e l'eventuale risoluzione della problematica. Una considerazione preliminare: data la chiusura dell'infortunio e la contestuale disposizione di ripresa del servizio senza prescrizioni o limitazioni specifiche, si deduce che la docente non necessiti di supporti alla deambulazione per l'espletamento della funzione. Posto che il Dirigente Scolastico non è tenuto ad entrare nel merito di valutazioni mediche, si suggerisce di: 1. richiedere formalmente alla docente idonea documentazione medica (rilasciata dall'Ente competente) che attesti in modo esplicito l'attuale necessità di supporti alla deambulazione; 2. indirizzare la docente a rivolgersi nuovamente al proprio medico curante o alle strutture sanitarie competenti, qualora permangano o si manifestino sintomi (es. presunto malessere al ginocchio) che possano incidere sulla sua idoneità al servizio o sulle sue condizioni di salute. Per valutare se l'utilizzo temporaneo di un dispositivo medico di supporto alla deambulazione (es. stampella) da parte della docente costituisca un impedimento rispetto alla piena e corretta erogazione della prestazione lavorativa, è necessario considerare una pluralità di elementi: • le esigenze obiettive dell'alunno con disabilità come definite nel Piano Educativo Individualizzato (PEI); • lo stato di salute attuale della docente; • le risultanze del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); • il parere vincolante del Medico Competente sulla specifica idoneità alla mansione. Si consiglia, pertanto, di consultare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di fornire al Medico Competente una relazione dettagliata sulla situazione della docente e sulle mansioni specifiche a essa assegnate, affinché possa esprimere la propria valutazione di idoneità. Il giudizio espresso dal Medico Competente, a seguito della visita disposta ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, riveste un'importanza fondamentale per la risoluzione della questione. Si raccomanda di conformarsi rigorosamente al suo giudizio e, in caso di idoneità con prescrizioni, di attuare le misure ivi contenute. Qualora il Medico Competente si esprimesse in termini di piena idoneità, si ritiene che la successiva richiesta di accertamento medico collegiale (DPR n. 171/2011) risulterebbe priva di sufficiente motivazione istruttoria. Si evidenzia che l'articolo 3 del DPR n. 171/2011 non consente al Dirigente scolastico di avviare la procedura di verifica dell'idoneità al servizio per il personale a tempo determinato. I commi 2 e 3 del suddetto articolo, infatti, vincolano l'istanza di visita medica collegiale (richiesta all'INPS) al superamento dell'anno di prova. Tuttavia, si rileva una prassi sempre più diffusa da parte delle Istituzioni Scolastiche di inviare anche il personale a tempo determinato a visita collegiale, in presenza di condizioni psico-fisiche che possano far presumere una inidoneità (anche relativa) alla mansione. Le Commissioni INPS, talvolta, non rifiutano tali accertamenti, che sono finalizzati alla tutela dell'incolumità del dipendente e degli utenti (Si rinvia per approfondimenti alla Sentenza Corte di Cassazione n. 40406/2021; Nota MIUR n. 1585/2020; Nota USR Piemonte n. 17320/2022). Come già affermato, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per richiedere motu proprio all'INPS l'effettuazione della visita collegiale. Si tenga inoltre conto di quanto specificato dall'USR Piemonte (Nota n. 17320/2022): “mentre nel caso in cui venga accertata un’inidoneità assoluta allo svolgimento del servizio il dipendente potrà essere collocato in malattia d’ufficio fino al termine del contratto, nell’ipotesi di inidoneità relativa non sarà possibile per il supplente procedere alla stipula di un contratto che ne consenta l’utilizzazione temporanea in altri compiti dal momento che anche il CCNI del 25 giugno 2008 esclude detto personale dall’applicazione della relativa disciplina (art. 2, comma 1)”. Qualora si optasse comunque per la richiesta di visita medica (non prevista per il T.D.), si valuti che nelle more dell'accertamento collegiale non è consentito disporre il collocamento d'ufficio in malattia. Inoltre, il ricorso alla sospensione cautelare (ex Art. 6 del DPR n. 171/2011), anch’esso non previsto per il T.D., è ammesso solo nelle seguenti tassative circostanze: “a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo”. La soluzione proposta nel quesito, relativa alla modifica dell'assegnazione dei docenti di sostegno, non è esente da profili di criticità e complessità operativa. La riassegnazione dei docenti di sostegno in corso d'anno non è una strada facilmente percorribile, in quanto tale operazione richiede necessariamente il coinvolgimento formale delle famiglie e del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). La valutazione deve considerare primariamente tutti gli interessi in gioco, in particolare la salute e il benessere degli alunni con disabilità e la tutela del loro diritto alla continuità educativa. Il punto critico non risiede in un eventuale peggioramento della situazione lavorativa di un altro docente – le cui assegnazioni seguono un iter normativo volto a garantire la massima efficacia del servizio – bensì nella modifica sostanziale dell'assetto didattico-relazionale rispetto alle esigenze specifiche degli alunni coinvolti. Di conseguenza, tale soluzione deve essere valutata con estrema cautela e nei termini procedurali precedentemente indicati, al fine di salvaguardare la coerenza e l'efficacia del PEI. In conclusione, e in aggiunta alle considerazioni precedentemente esposte, si reputa che nel caso oggetto del quesito sia necessario attenersi al giudizio finale del Medico Competente. Qualora il giudizio medico fosse di piena idoneità al servizio, si suggerisce di vagliare altre strategie organizzative per mitigare eventuali disagi. Ad esempio, si potrebbe ricorrere ad un Progetto PTOF specifico per il supporto didattico alla classe, utilizzando le risorse di organico non impegnate su cattedra (c.d. organico di ex-potenziamento), da svolgere in concomitanza con le ore di servizio della docente interessata.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Contenuti obbligatori delle convenzioni per tirocini e PCTO a seguito del DL 159/25: indicazioni per la scuola ospitante...
  • Il recente DL 159/25 contiene una norma specifica per gli studenti che frequentano i percorsi di formazione scuola lavoro; infatti prevede che: 784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.». Non si ritiene che tale novella normativa possa impattare sulle convenzioni in atto con le scuole superiori, tenendo conto che un'istituzione scolastica non può essere considerata impresa nella quale si svolgono "lavorazioni ad alto rischio" (dal quesito, peraltro, non si comprende quali possono essere le attività che studenti delle scuole secondarie superiori possano svolgere in un istituto comprensivo, se non presumibilmente negli uffici amministrativi). Pertanto, si conferma l'applicazione delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui al DM 774/2019. Per quanto concerne le convenzioni con le Università per i tirocini, nulla cambia rispetto all'applicazione integrale del D.Lgs 81/08. Le Linee Guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013 al punto 5 si limitano a stabilire che il soggetto ospitante «deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Al riguardo, l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, alla lettera a) del comma 1 definisce il “lavoratore” quale «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione […]. Al lavoratore così definito è equiparato […..] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro». Ne consegue che nei confronti del tirocinante, sia nell’ambito di un tirocinio formativo e di orientamento, ovvero curriculare o di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi generali e particolari previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, In particolare, è obbligatoria l’informativa ai tirocinanti, con nota da sottoscrivere per presa visione, sulle misure di prevenzione valide per tutti i lavoratori della scuola, con particolare riferimento ai possibili rischi e soprattutto al piano di evacuazione inserito nel DVR.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Incarichi al personale docente e ATA: devono essere firmati con FEA dall'interessato?
  • Il Ministero dell’Istruzione e il Responsabile per la Transizione Digitale già da diversi anni hanno attivato un percorso di trasformazione funzionale ad accompagnare la transizione verso il digitale di tutto il sistema d’Istruzione. In linea con il percorso delineato, il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della cultura hanno ridefinito, in collaborazione con AgID, attraverso la Nota n. 3868 del 10.12.2021, il modello di gestione documentale delle Istituzioni scolastiche. Tale modello rappresenta l’infrastruttura organizzativa e tecnologica per la corretta produzione e gestione dei documenti amministrativi. Il Ministero ha pertanto definito un framework di riferimento che tiene conto di aspetti organizzativi e tecnologici omogenei, all’interno del quale le Istituzioni scolastiche si possono muovere per garantire una gestione uniforme e adeguata, anche dal punto di vista normativo, del processo di gestione documentale. Il framework proposto prevede la digitalizzazione di tutto il «ciclo di vita» dei documenti, dalla loro nascita fino alla conservazione e/o scarto, con l’obiettivo di consentire una graduale transizione da un sistema di tipo analogico e cartaceo ad un sistema esclusivamente digitale e «paperless». Alla citata Nota furono allegati • Le linee guida per la gestione documentale; • Il format di manuale per la gestione dei flussi documentali; • Il titolario unico di classificazione; • Il massimario di conservazione e scarto. Oltre agli strumenti sopra elencati, il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione delle Istituzioni scolastiche “Sigillo”, un applicativo SIDI per l'apposizione della Firma Elettronica Avanzata, che rappresenta uno strumento sicuro e affidabile in quanto, oltre a garantire l’immodificabilità del documento dopo l’apposizione della firma, abbina indissolubilmente l’oggetto della sottoscrizione con il processo di autenticazione SPID e, dunque, con l’identità del firmatario. L’applicativo consente alle Istituzioni scolastiche di far sottoscrivere i propri documenti informatici, tramite Firma Elettronica Avanzata, a tutti i soggetti tenuti ad apporre la firma sugli stessi. Inoltre, premesso che 1. nel manuale della gestione documentale allegato alla Nota n. 3868/2021 si evidenzia che, nella fase di creazione è da considerarsi come input esclusivamente il documento di natura informatica 2. l’operazione di protocollazione deve essere effettuata solo dopo aver caricato sul sistema il documento principale e i suoi allegati (che devono riportare tutti il medesimo numero di protocollo) risulta del tutto evidente che gli atti protocollati da una Istituzione scolastica non possono che essere esclusivamente digitali e, pertanto, richiedono l’apposizione della firma elettronica (avanzata o qualificata) da parte del sottoscrittore.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Esercitazioni didattiche serali che si protraggono oltre le ore 22.00: dubbi sul versante della sicurezza...
  • La normativa primaria e le Linee Guida (ed anche la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza) non prevedono indicazioni precise e perentorie sulle fasce orarie di svolgimento delle attività di PCTO (oggi formazione scuola-lavoro). Quindi non c'è una normativa precisa, sul punto, da indicare. Deve però essere chiaro che tali percorsi costituiscono attività formative (e non di lavoro) e che, pur in assenza di una regolamentazione assimilabile a quella dei turni notturni per i lavoratori, l'impegno in attività di formazione e orientamento deve essere compatibile con il percorso scolastico e personale dello studente (lo studio, la possibilità di disporre di tempi per il riposo, lo svago, la famiglia, l'orario di inizio delle lezioni del giorno successivo). Si ritiene, perciò, che impegni in fasce serali, come quelle descritte nel quesito, debbano costituire un'assoluta eccezione rispetto ad un'organizzazione delle attività formative rispettosa dei principi sopra enunciati.

    Data di pubblicazione: 10/11/2025

  • Utilizzo delle ore di potenziamento per la realizzazione di attività di PCTO: possiamo procedere?
  • I percorsi PCTO (ora formazione scuola lavoro) si svolgono, di norma, mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti esterni e sono finalizzati ad arricchire il percorso scolastico e formativo in modo da agevolare l'acquisizione di competenze trasversali e di competenze di tipo orientativo collegate all'indirizzo di studi seguito. le Linee Guida emanate con DM 774 del 2019 forniscono indicazioni molto puntuali e precise in merito. I docenti della scuola, quindi, non svolgono direttamente i percorsi, ma possono acquisire ruoli di accompagnamento/facilitazione/rapporto con i soggetti esterni (esempio tipico è l'attività di tutor interno). Queste attività possono essere inserite tra quelle affidate a docenti che fanno parte dell'organico dell'autonomia su posti di potenziamento. Ciò era già previsto nella nota prot. 2852 del 5 settembre 2016, concernente l’utilizzazione dell’organico dell’autonomia. Si osserva, altresì, che le attività dei docenti appartenenti a tale organico (e i docenti su posto di potenziamento ne fanno pienamente parte) concorrono tutti alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa (cfr art. 41 CCNL). Si ritiene, quindi, che i docenti su posto di potenziamento possano essere utilizzati per attività di progettazione/coordinamento/tutoraggio nei percorsi di formazione scuola lavoro, in coerenza con il PTOF e con la progettazione esecutiva di tali percorsi.

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