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Data di pubblicazione: 28/06/2024
STEM: selezione esperti esterni per la figura di formatori e tutor e presentazione di istanza di revisione del punteggio...
Per quanto concerne la selezione di esperti esterni l'art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. L’iter per l’individuazione del collaboratore esterno prevede la predisposizione di un avviso contenente tutti gli elementi identificativi dell’incarico (l’oggetto, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti, i criteri di comparazione, la durata, il compenso), nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature. La Corte dei Conti Piemonte con la determinazione n. 122/2014/REG ha affermato che risulta principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla P.A., al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dalla Amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti lex specialis della procedura comparativa. È infatti evidente che sussiste una primaria esigenza di garantire una valutazione delle offerte il più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati, univoci ed obiettivi nel rispetto del principio di par condicio tra gli aspiranti ed a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa. È infatti evidente che al dovere ed all’interesse della gestione della procedura secondo criteri di oggettività corrisponda un interesse dei concorrenti a conoscere preventivamente i criteri di comparazione, anche al fine di formulare la domanda nella consapevolezza degli elementi obiettivamente rilevanti” L’amministrazione ha discrezionalità nell’individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l’ammissione ad una selezione pubblica, potere sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell’ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a selezione (Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010 n. 2494; Cons. St., sez. V, 13 aprile 2012 n. 2098: ampia discrezionalità sindacabile in sede di legittimità solo se palesemente illogica e contraria ai principi della buona amministrazione degli uffici). In via generale, se la scuola nel redigere l'avviso di selezione ha precisato i requisiti culturali e professionali richiesti anche ai fini di applicare i criteri di comparazione, se vi è stata candidatura incompleta da parte dell'aspirante, non potrà essere preso in considerazione il punteggio relativo al titolo non indicato. Infatti, anche per quanto concerne i contratti di appalto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare una offerta incompleta ( cfr. T.A.R. Piemonte sez. II, 04/04/2024, n.338: la mancata indicazione nell'offerta tecnica od economica di elementi integranti non può essere sanata con il ricorso al soccorso istruttorio). Per quanto concerne la selezione di esperti esterni analizziamo, in via di interpretazione analogica, la giurisprudenza in tema di soccorso istruttorio nei concorsi pubblici. Il principio di autoresponsabilità nella presentazione e compilazione della domanda in un concorso pubblico non può portare all'esclusione del candidato a causa della mancanza di titoli, se questi sono effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche se compilata erroneamente. Nei concorsi pubblici, il ricorso al soccorso istruttorio è fondamentale per garantire una selezione equa dei migliori candidati per i posti pubblici e non è accettabile che un candidato meritevole venga escluso a causa di errori formali che potrebbero essere facilmente corretti con l'aiuto dell'Amministrazione. Un'errata selezione danneggerebbe infatti non solo l'interesse privato, ma anche quello pubblico, dato l'importante ruolo svolto dai dipendenti pubblici per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione. In questa prospettiva, il soccorso istruttorio è lecito quando si tratta di correggere o regolarizzare informazioni erronee, senza compromettere la par condicio, specialmente se la mancanza contestata non rappresenta un motivo esplicito di esclusione. ( T.A.R. Lazio sez. V, 12/03/2024, n.4956) Ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. In mancanza di attivazione del soccorso istruttorio, il danno, prima ancora che all'interesse privato, è recato allo stesso interesse pubblico, considerata la rilevanza fondamentale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A., ancora più evidente nell'ambito di una procedura di concorso interno volta a selezionare i candidati maggiormente rispondenti alle esigenze organizzative espresse dall'Amministrazione di appartenenza. ( T.A.R. Lazio sez. V, 03/01/2024, n.180) Il Consiglio di Stato sez. V, con la Sentenza 02/01/2024, n.28, ha affermato che l'istituto del soccorso istruttorio non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Questo si basa su un principio generale di autoresponsabilità, che assume un significato ancora più importante nei concorsi di massa, al fine di garantire par condicio e massima celerità nelle procedure. Tuttavia, potrebbe esserci una certa apertura per il soccorso istruttorio anche per le cosiddette "istanze erronee", ma solo se l'errore commesso è palesemente riconoscibile. Nell'ambito delle procedure comparative e di massa, il soccorso istruttorio è fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, il quale deve sopportare le conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. Quindi ( cfr. T.A.R. Lazio sez. I, 03/04/2023, n.5604) nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. A tal proposito, è stato chiarito come il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea E QUINDI NON DEL TUTTO MANCANTE, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis, motivo espresso di esclusione. Nel caso di cui al quesito, nell'avviso di selezione, tra i requisiti richiesti vi era il "Diploma di Laurea V.O. o Laurea Specialistica/Magistrale" con relativo punteggio attribuibile ( cfr. art 3). Per quanto concerne le istanze di revisione presentate dai candidati si evince che il certificato di laurea era stato allegato alla domanda e quindi in questo caso è corretto che la Commissione riconsideri tale elemento. Nel secondo caso il candidato ha rilevato che, pur non avendo indicato il voto di laurea nel curriculum, lo stesso era facilmente desumibile dal suo fascicolo personale agli atti dell'istituto. In questo caso, a nostro avviso, non può essere regolarizzata la posizione perchè si fa riferimento ad elementi totalmente estranei alla domanda presentata.
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Data di pubblicazione: 26/06/2024
Esperto pagato a seguito di ricevimento della fattura elettronica emessa senza iva e ritenuta di acconto: va rilasciata la CU?
In risposta al quesito posto si segnala che una delle novità previste per il 2024 sono l’abolizione dell'obbligo di inviare la certificazione unica a chi applica il regime forfettario o quello di vantaggio. A farlo è il decreto per la semplificazione degli adempimenti tributari (Dlgs n. 1 del 2024, art. 3) pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 12 gennaio 2024. Il Dlgs va a modificare il Dpr n. 322 del 1998 ed esonera i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti minimi e forfettari dall'invio della certificazione unica. L'eliminazione dell'adempimento parte dall'anno d'imposta 2024. Dunque l'eliminazione dell'onere vale a partire dall'anno d'imposta 2024, significa che i soggetti che applicano il regime forfettario (legge 190 del 2014) o di vantaggio (Dl 98 del 2011) continueranno ad essere destinatari della certificazione unica per i compensi ricevuti nel 2023, ma per quelli corrisposti nel 2024 l'obbligo della certificazione decade. Per cui in risposta al quesito posto se il compenso è stato pagato nel 2023 la scuola in qualità di sostituto d'imposta era tenuta a rilasciare la certificazione unica entro il 16 marzo 2024 rinviabile al 31/10/2024 visto che non incide sul 730 del personale professionista abituale, se viceversa il compenso è stato effettuato nell’e.f. 2024 la scuola non dovrà inviare quella in scadenza il 16 marzo 2025, relativa ai compensi erogati a forfettari e minimi nel 2024.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Distributori automatici: come procedere in caso di procedura andata deserta?
Sul punto, la nostra opinione è nota: il Quaderno n. 2 – nella vigenza del precedente Codice Appalti – consentiva un’ipotesi di affidamento diretto, con la quale non siamo mai stati d’accordo. Si contemplava infatti l’affidamento in via diretta, ove il valore della concessione fosse inferiore a euro 139.000,00 IVA esclusa (ai sensi del D.L. 77/2021), anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. Si precisava, in ogni caso, che, con riferimento agli affidamenti diretti, occorre tenere conto di quanto disposto nel regolamento di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), del D.M. 28 agosto 2018, n. 129, nel quale potrà essere prevista una soglia inferiore a quella di 139.000,00, IVA esclusa. La nostra opinione è che né il Codice precedente né l’attuale contemplino ipotesi di affidamento diretto, essendo invece sempre necessario ragionare in termini di evidenza pubblica: anche il comma 9 dell’art. 182 D.Lgs. 36/2023 è infatti relativo alle procedure aperte sopra soglia. L’art. 187 del terzo Codice non prevede, almeno apparentemente, eccezioni: del resto, l’operatore economico potenzialmente destinatario dell’affidamento diretto potrà partecipare alla selezione con negoziata, previa riapertura dei termini della procedura precedente.
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Data di pubblicazione: 28/06/2024
PNRR: dubbi sulle penali da applicare in caso di ritardi nella fornitura e posa di prodotti hardware...
Rispondiamo ai quesiti nell’ordine nel quale sono posti: 1) Ragionevolmente, entrambi gli estremi sono fuori dal senso della norma. L’idea di fondo sembra essere quella di distinguere i casi di penali rilevanti solo nella quantità (es. consegna di 99 PC su 100) da quelli rilevanti anche per funzionalità (consegna di tutti i PC, ma mancano gli alimentatori). Nel dubbio, tuttavia, e considerata la natura erariale del credito, sembra più ragionevole agire parametrando la penale sul valore complessivo del contratto, a meno che la natura dell’adempimento non consigli diversamente; 2) Sì, ma non sembra ragionevole azzerare le penali: significa rinunciare ad un credito erariale; 3) Può, ma – al di là di ipotesi eccezionali e/o di forza maggiore, come accadde per l’inizio del conflitto ucraino (per il quale ANAC intervenne), la posizione del fornitore è irrilevante; 4) No: nessuna discrezionalità, perché si tratta di un credito erariale. Se i presupposti ci sono, la penale va chiesta e il rifiuto o silenzio vanno girate all’Avvocatura di Stato (per il recupero coattivo) e ad ANAC (per il grave illecito professionale).
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Alcune questioni legate alla gestione di un docente con inidoneità permanente relativa...
Il verbale della CMV è di inidoneità permanente ma relativa; seppur il dispositivo non brilli per chiarezza si evince che la docente può essere collocato in compiti che non prevedano rapporto con il pubblico e docenza frontale (quindi contatti con alunni). Nel caso di docenti dichiarati inidonei in modo permanente ma relativo ( come per l'appunto nel caso di specie), per quanto concerne l'utilizzazione si osserva che l'art. 15, ai commi 4 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12/09/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013, dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico. Il MIUR ( ora MIM), con la nota n. 13000 del 3 dicembre 2013, ha precisato che in assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il MIUR, con la successiva Nota n. 13220 del 6 dicembre 2013, ha precisato che nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016 (ma sul punto non sono pervenute successive indicazioni), il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI del 25 giugno 2008, anche per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. Nella Nota MIUR n. 7749 del 1 agosto 2014 è stato precisato che anche il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. In caso di domanda di utilizzazione (l'utilizzazione è sempre su istanza di parte e mai d'ufficio), si ritiene che la competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale. Ciò si desume dall'art. 2, comma 6, del CCNI 25 giugno 2008 (richiamato anche nella Nota 1585/2020 sulla gestione del personale inidoneo a seguito di giudizio del medico competente) il quale prevede che il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell’interessato/a l'utilizzazione temporanea o permanente. L'art. 6 del CCNI prevede che il contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 2007. Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 del citato art. 17. L'art. 3 del CCNI 25 giugno 2008 prevede che " L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo). Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali: - servizio di biblioteca e documentazione; - organizzazione di laboratori; - supporti didattici ed educativi; - supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; - attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto" Nella citata Nota 1585/2020 si legge quanto segue: "L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza dell'inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia. Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi. Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei. Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui: servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto". In mancanza di richiesta di utilizzazione la docente sarà assente per malattia d'ufficio con conseguente applicazione delle decurtazioni economiche e cumulo ai fini del comporto e con il rischio quindi di licenziamento allorchè venisse superato detto periodo ( cfr. art. 17 commi 1-3 CCNL 2007 non modificato dal CCNL 2024). Allorchè invece venisse presentata richiesta di utilizzazione in altri compiti presso la scuola di servizio, e le condizioni fisiche della docente fossero incompatibili anche con dette nuove mansioni, il DS dovrà richiedere nuova visita collegiale rappresentando la relativa situazione al fine di verificare se trattasi in effetti di incompatibilità permanente e assoluta.
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Data di pubblicazione: 28/06/2024
Chiarimenti sulle modalità di calcolo dei compensi per gli incarichi aggiuntivi non obbligatori del dirigente scolastico...
Vorrei chiarimenti sulla modalità di calcolo per gli incarichi aggiuntivi non obbligatori del dirigente scolastico, così come previsto dall’art. 19 del CCNL Area V 11 aprile 2006...
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Acconto DM 65 e 66: è possibile liquidare il personale ATA con i costi indiretti?
La liquidazione sui costi indiretti delle attività svolte dal personale ATA, se eccedente l’importo in acconto ricevuto, comporterà necessariamente un'anticipazione di cassa. Pertanto, il problema, a nostro avviso, riguarda la possibilità di disporre di una giacenza di cassa che consenta la copertura del finanziamento PNRR quale anticipazione. A tal proposito, si ricorda che la Circolare MEF n. 25/2024 indica, in termini operativi, la puntuale programmazione dei pagamenti, ovvero che “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e prevenire la creazione di situazioni debitorie, giova ricordare, in via generale, che ciascuna amministrazione deve presidiare l’intero ciclo della gestione del bilancio, ponendo l’attenzione costante anche alla programmazione dei flussi di entrata e di uscita nel corso dell’esercizio e alle disponibilità effettive di cassa. In tale ambito, compete agli organi di amministrazione l’adozione di opportune misure organizzative, atte ad assicurare la regolare e ordinata assunzione degli impegni di spesa in coerenza al programma dei pagamenti e ai relativi stanziamenti di cassa, ai fini del rispetto dei termini di pagamento previsti dalla disciplina vigente in materia.” Occorre inoltre ricordare che i costi indiretti sui progetti PNRR, ancorché non rendicontabili, vengono riconosciuti in ragione del 40% forfetario dei costi diretti rendicontati e validati dall’Unità di missione. Tanto premesso - e tenuto conto che una parte dei costi indiretti è già stata spesa per i fornitori - è opinione di chi scrive che sarebbe opportuno usare prudenza prima di liquidare ulteriori somme a valere su detti costi, ferma restando, comunque, la legittima facoltà dell’istituto di procedere con i pagamenti, ovviamente nei limiti del 40% calcolato e delle disponibilità di cassa. Concludiamo, come di consueto, precisando che, in materia di attuazione dei Progetti PNRR, contano moltissimo le indicazioni che periodicamente vengono dal Ministero, che raccoglie casi e poi pubblica indicazioni per le scuole o le fornisce direttamente in risposta ad appositi quesiti. Tanto premesso, occorre sottolineare che le risposte date tengono conto dello stato delle conoscenze attuali.
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Un genitore chiede accesso agli atti tra l'esito delle prove scritte e il colloquio orale: può essere concesso?
Si premette che molto probabilmente l’istanza di accesso documentale, indipendentemente dagli effetti sulla serenità delle operazioni della commissione, è finalizzata, nelle intenzioni dell’istante, a visionare gli atti al fine valutare l’ipotesi di presentazione di un’istanza cautelare e urgente al Tribunale Amministrativo per ottenere l’annullamento del giudizio negativo, con fissazione dell’udienza di discussione in tempi ravvicinati. Si rileva anche che in considerazione dell’oggetto dell’istanza è necessario pretendere un’istanza formale se, come pare, l’istante chiede di effettuare estrazione di copia degli atti e non solo ottenerne visione. L’art. 31 dell’O.M. del 22 marzo 2024, concernente Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 disciplina l’accesso ai documenti scolastici e trasparenza disponendo: “1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al dirigente/coordinatore o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo”. Nel caso proposto gli atti e i documenti prodotti dalla commissione non sono stati ancora consegnati al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede delle prove di esame o al suo delegato in quanto le operazioni della commissione non sono state ancora concluse. Si rileva che l’istanza di accesso documentale nel caso proposta, benché prodotta da un soggetto facilmente qualificabile come interessato (genitore), non si riferisce ad atti preliminari e necessari a stabilire il diritto del candidato a sostenere la successiva prova orale (nel caso specifico, il colloquio), atteso che si tratta di accesso alle prove scritte dell’Esame di Stato e non di una prova concorsuale e che, indipendentemente dalla valutazione, il candidato ha diritto di sostenere il colloquio. In sostanza, qualora la correzione delle prove scritte o la valutazione dei criteri di valutazione e/o delle procedure di attribuzione del voto fossero lesive dell’interesse legittimo del candidato, ciò non precluderebbe la possibilità per il candidato di affrontare la prova successiva, il colloquio. Tali atti, infatti, possono essere oggetto di revisione anche dopo il termine dell’Esame di Stato, e, qualora considerati viziati, imporre la revisione dell’intero procedimento di valutazione dell’Esame di Stato. Si ritiene, in conclusione, che l’istanza debba essere riscontrata al termine delle operazioni della commissione (entro trenta giorni dall’acquisizione a protocollo dell’istanza da parte dell’istituzione scolastica). Il dirigente scolastico o il suo delegato, individuati dall’art. 31, c. 1, dell’O.M. 55/2024 “responsabile […] della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”, per il momento potranno concedere l’accesso al termine delle operazioni della commissione e previa consegna dei relativi atti e documenti al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica sede delle prove o al suo delegato.
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Un docente con due contratti a tempo parziale su spezzoni orario fino al 30/06 partecipa agli esami di una sola classe: dubbi sulla proroga del contratto...
Gentile utente, nel caso sottoposto il docente con 2 contratti a tempo parziale su spezzoni orario fino al 30/06 ha diritto al contratto a tempo pieno, anche se partecipa agli esami di stato solo per una classe. Infatti l'art. 12 del D.M. 183/2019 relativo alle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione prevede che: "I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell' effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell' attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente."
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Data di pubblicazione: 26/06/2024
Comportamenti violenti da parte di una docente: suggerimenti sui prossimi passi da compiere...
Qualche giorno fa, una docente di xxx ha colpito con un xxxxx uno studente durante una lezione. Il ragazzo ha segnalato immediatamente...
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Contratto assicurativo in scadenza: è possibile effettuare un affidamento diretto al contraente uscente?
Il quesito pone, in realtà, due diverse domande. La prima riguarda il presupposto per l’applicazione del principio di rotazione, ovvero il dubbio sul fatto che sia sufficiente che in precedenza vi sia stato un altro affidamento allo stesso operatore economico. La questione è stata oggetto di una serie di oscillazioni in giurisprudenza, proprio in ragione dell’infelice formulazione del testo. Il MIT ha ritenuto di intervenire in materia rispondendo ad un quesito del seguente tenore: “L’espressione “i due consecutivi affidamenti” vuol dire che, dopo il primo affidamento in una categoria di opere, non posso fare un affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nella stessa categoria di opere? oppure significa che il divieto opera dopo i primi due affidamenti?”. La risposta del MIT è stata: “Come si ricava dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 relativo al principio di rotazione, è vietato l’affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In caso la stazione appaltante abbia previsto di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento si applica con riferimento a ciascuna fascia (commi 2 e 3). Quindi i presupposti che determinano il divieto di affidamento (o aggiudicazione) consecutivo risultano: 1) stesso settore merceologico, stessa categoria di opere, stesso settore di servizi; 2) stessa fascia di valore economico. Pertanto, risulta corretta la prima delle due affermazioni da voi riportate nel quesito, eventualmente integrata con il riferimento anche alla fascia di importo” (Parere MIT n. 2177/2023). Ne deriva che un affidamento precedente è sufficiente a radicare i presupposti per l’obbligo di rotazione. Quanto invece al comma quarto dell’art. 49, non dubitiamo dell’accurata esecuzione del precedente contratto. Quanto alla struttura peculiare del mercato ed all’effettiva assenza di alternative, l’affermazione sarebbe meno vera che in passato a livello nazionale (dove si registrano, dopo la pandemia, occasionali incursioni di operatori economici che in passato non si erano occupati di scuola), ma se a livello locale le condizioni sono accertate, si può procedere in quella direzione.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Chiarimenti sulla determinazione dei giorni nei quali si può organizzare l'orario part time dei docenti...
Una docente a T.I. di scuola primaria su posto comune presenta regolare domanda di part time verticale per il prossimo anno scolastico. Il part time...
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Data di pubblicazione: 28/06/2024
Le giornate di sciopero influiscono sul calcolo delle festività soppresse?
Nonostante fosse stata inserita una previsione ad hoc nel rapporto ferie/sciopero nell'Ipotesi del CCNI 2019/2021 detta previsione non è stata ribadita nella versione definitiva del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2023 ( cfr. art. 38). Lo sciopero, considerato come una volontaria e collettiva astensione dal lavoro da parte dei lavoratori dipendenti, produce la sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto d’impiego, consistenti nella prestazione del lavoro e nella corresponsione della retribuzione, mentre non incide in alcun modo su tutti gli altri obblighi e diritti connessi con detto rapporto. Per quanto concerne la maturazione delle ferie la questione è dibattuta mancando recenti interpretazioni ufficiali; la nostra tesi è che lo sciopero non sia utile ai fini della maturazione delle ferie tenuto conto che trattasi di assenza priva di trattamento retributivo. Come rilevato in una nostra precedente risposta le giornate di sciopero non sono considerate utili ai fini della maturazione delle ferie (cfr. Circolare prot. n. 76680 del 29/6/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino - Ufficio I-Servizio III - Sezione IIIB). In giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/02/1985, n.1315) è stato affermato che il periodo di assenza dal lavoro per sciopero, poiché l'esercizio di tale diritto comporta, in relazione alla sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro, il venir meno dell'obbligo (del datore di lavoro) di corrispondere la retribuzione, non è utile ai fini del conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salve disposizioni della disciplina collettiva, favorevoli ai lavoratori, da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. L'art. 14, comma 2 del CCNL 2007 (non modificato dal CCNL 2024) prevede che le quattro giornate di festività soppresse sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. Nessuna previsione specifica è prevista dall'art. 35 del CCNL 2024 per il personale a t.d. Le festività soppresse maturano proporzionalmente al servizio prestato. Infatti il C.C.N.L. prevede esclusivamente che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato ( cfr. art. 35 comma 2 citato); tuttavia per prassi consolidata anche le festività soppresse vengono calcolate proporzionalmente al servizio. Le festività maturano 1 ogni 3 mesi di servizio (4/12). Per quanto concerne le festività, in giurisprudenza è stato affermato che “il periodo aggiuntivo di congedo previsto dalla Legge 23 dicembre 1977 n. 937 ha natura identica a quella del congedo ordinario, del quale segue la disciplina” (v. Consiglio di Stato, VI, 20.10.1986, n.802). Proprio alla luce di questa ultima precisazione si ritiene quanto segue: 1) Le giornate di sciopero influiscono sul calcolo delle festività soppresse operando in tal modo una decurtazione? SI 2) Nel calcolare le giornate di festività soppresse è previsto dal CCNL vigente effettuare degli arrotondamenti? la regola dell'arrotondamento è generale ogni qual volta vi è un istituto che deve essere fruito a giornata ( come per l'appunto le festività soppresse; es. 3,96 arrotondati a 4).
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Data di pubblicazione: 28/06/2024
Un docente chiede di prolungare il periodo di aspettativa per altra attività lavorativa ricorrendo ad altro istituto giuridico...
L'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla Legge n. 56 del 2019, prevede che in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Con il Parere del 1° giugno 2022, n. 45176 pubblicato il 23 dicembre 2022 la Funzione Pubblica ha precisato che il riferimento alla durata del periodo massimo di cinque anni induce a ritenere ammissibile l'ipotesi di aggiungere un ulteriore periodo di 5 anni di aspettativa, con la conseguenza che la durata massima di fruizione è quindi determinata in 10 anni. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di sopra non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. Il personale di cui sopra, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a). Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime (Cfr. comma 7). Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere n. 7147 del 3 febbraio 2021, pubblicato in data 8 marzo 2021, ha precisato che l'aspettativa di cui all'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 per espressa previsione del legislatore costituisce una deroga del principio dell'esclusività del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione. In assenza di previsioni espresse sul rapporto con il divieto generale di cumulo degli impieghi, la Funzione Pubblica è del parere che tale aspettativa non sia utilizzabile nell'ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con altra amministrazione conseguente al positivo esperimento di procedure a carattere selettivo. La Funzione Pubblica, con il Parere 1° luglio 2022, n. 52969 pubblicato in data 23 dicembre 2022, ha precisato che l'art. 23 bis citato contempla, quindi, in termini astratti e generali la possibilità di fruire di un periodo di aspettativa durante il quale svolgere attività in favore di soggetti pubblici senza specificare la natura del rapporto che si va ad instaurare, condizionandone tuttavia la fruizione ad una previa valutazione del datore di lavoro sulla compatibilità dell'assenza rispetto alle esigenze organizzative dell'ente. La previsione normativa non attribuisce, pertanto, in capo al dipendente un diritto potestativo al collocamento in aspettativa a fronte di un obbligo di disposizione in capo al datore di lavoro, ma configura un onere dell'amministrazione a valutare in concreto la sussistenza delle condizioni di sostenibilità organizzativa. Questi i chiarimenti della Funzione Pubblica: - il possibile ricorso al regime di aspettativa previsto dall'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 deve essere considerato sulla base delle esigenze organizzative dell'amministrazione che la dispone, tenendo altresì presente, nel caso di specie, le particolari circostanze che determinano l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, quali il positivo esperimento di procedure di carattere selettivo, l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro a termine, gli obiettivi connessi alla procedura di reclutamento e la posizione di inquadramento riconosciuta dalla normativa; - in ordine alla possibilità di collocare in aspettativa un dipendente che, avendo partecipato alla selezione per unità di personale non dirigenziale, è stato convocato per la sottoscrizione del relativo contratto di assunzione a tempo determinato, l'Amministrazione dovrà valutare in concreto, sulla base del ponderato esercizio del proprio potere datoriale, l'opportunità della concessione dell'aspettativa di cui trattasi, avuto riguardo, in ogni caso, alle specifiche esigenze organizzative. Tutto ciò premesso, in riferimento ai quesiti posti si ritiene quanto segue: - l'art. 23 bis è applicabile anche al personale scolastico in quanto si riferisce a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni - la norma fa riferimento in via generale a soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale senza richiedere specifiche caratteristiche - il periodo di aspettativa ai sensi dell’art. 23 bis può essere cumulato con l'aspettativa ex art. 18 co. 3 CCNL 2007 trattandosi di istituti diversi. Per la durata si rinvia a quanto detto sopra.
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Data di pubblicazione: 28/06/2024
Chiarimenti in merito all’art. 69 del nuovo CCNL del 18/01/2024 (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)...
L'art. 69 del CCNL 2024 ( così come l'art. 33 del precedente CCNL 2018) prevede che ai dipendenti ATA sono riconosciuti ulteriori specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. I permessi orari in questione: a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. ( quindi se si assente per l'intera giornata in cui aveva servizio per 7,12 ore si scaleranno le suddette 7,12 ore dal monte ore annuale ). Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. Pertanto: 1) in caso di permessi di durata inferiore all’intera giornata lavorativa (es. 2 ore): non vi è decurtazione dell'accessorio; 2) in caso di permessi di durata pari all’intera giornata lavorativa: vi è decurtazione del trattamento accessorio. In definitiva, la trattenuta dell'accessorio viene operata solo ed esclusivamente nei casi in cui il dipendente è assente ai sensi dell'art. 69 per l'INTERA giornata lavorativa. L'art. 69, comma 4, prevede che: “Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa”. Pertanto, ad avviso dell'ARAN (cfr Orientamento Applicativo 30 ottobre 2018 CFL19), nel caso di permessi orari per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici fruiti cumulativamente per una intera giornata lavorativa, ove questa abbia una durata di 9 ore (per effetto del rientro pomeridiano in presenza di una settimana lavorativa con orario articolato sul 5 giorni), ai fini del computo del periodo di comporto, sarà considerato sempre un solo giorno. Tuttavia, le ulteriori tre ore di permesso (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno, comunque, considerate. Infatti, esse si potranno sommare alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il numero di sei, esse daranno luogo al computo di un altro giorno nel periodo di comporto. Quindi, nel caso di dipendente che fruisce di permessi che non coprono l'intera giornata lavorativa (es 2 ore), la scuola non deve effettuare la trattenuta dell'accessorio (che, come detto sopra, viene effettuata solo in caso di permessi richiesti per l'intera giornata) ma queste due ore rileveranno (secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 69) ai fini del comporto. Nel momento in cui si raggiungono le sei ore, come detto sopra, viene integrato un giorno di comporto; ma in questa ipotesi non va operata la trattenuta dell'accessorio che va fatta solo ed esclusivamente quanto il dipendente si assenta per l'intera giornata. Ulteriori esempi: 1) Dipendente che si assente il giorno X dove avrebbe avuto orario 8/14: la scuola opera la trattenuta dell'accessorio e considera un giorno di comporto. 2) Dipendente che si assenta il giorno X dalla 9 alle 11: NON opera la trattenuta dell'accessorio. Se il giorno Y si assente dalle 10 alle 14 in detta giornata la scuola dovrà considerare l'integrazione di un giorno di comporto (in quanto sono raggiunte le 6 ore di cui all'art. 69 comma 4) ma NON opera la trattenuta dell'accessorio che, come più volte detto, si applica solo in caso di assenza per l'INTERA giornata. Per completezza, si rileva che il dipendente ATA potrà imputare l'assenza a malattia per l'intera giornata (con relativo trattamento economico) nelle ipotesi previste dai commi 11, 12, e 14 dell'art. 69. In merito a quest'ultimo punto, l'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, pubblicato in data 30 novembre, ha fatto chiarezza sull'interpretazione dell'art. 33 del CCNL 2018 ( ora il riferimento è come detto sopra all'art. 69 del nuovo CCNL 2024). Più specificamente l'oggetto dell'Orientamento è il seguente "Come si concilia il nuovo art. 33 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, che prevede la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con l’istituto della malattia disciplinato dall’art. 17 del CCNL del 29/11/2007? Vi rientrano anche i tempi di percorrenza o di viaggio necessari per recarsi a visita specialistica?" L'ARAN ricorda che l'art. 33 ( ora art. 69) introduce per il personale ATA una nuova tipologia di permessi per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, prima non prevista dai CCNL. Inoltre, per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'articolo in questione disciplina anche una diversa e ulteriore casistica riguardante la possibilità di imputare le visite, terapie, prestazioni o esami a malattia, in talune specifiche e tassative ipotesi, espressamente indicate nella citata disposizione contrattuale. Si tratta, in particolare: - del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11); - del caso in cui l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12); - del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).
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Data di pubblicazione: 28/06/2024
Un docente, non titolare di partita IVA, chiede di effettuare la libera professione nel periodo estivo: si può autorizzare?
In merito al quesito posto si rileva preliminarmente che l'esercizio di una libera professione presuppone necessariamente il possesso di una partita Iva. In mancanza di partita iva si tratterà necessariamente di attività di lavoro autonomo occasionale (quindi non professionale che, come detto sopra, presuppone il possesso della partita iva). Ciò premesso occorre analizzare l'attuale quadro normativo sugli incarichi incompatibili. L’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Più specificamente il comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità disciplinata dal medesimo articolo si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, oltre che dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Per quanto concerne i profili dell'incompatibilità, ricordiamo che già la Circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva chiarito che le attività consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità, con la conseguenza che il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto. Conseguentemente, le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità. A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Nel documento viene precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitualità e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che comunque presentano le caratteristiche del conflitto di interessi. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri dell'abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono vietati anche gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Ricordiamo che l'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, al comma 6, disciplina i seguenti incarichi per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica. Sono altresì incompatibili: - gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego; - gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione. Pertanto, il DS potrà chiedere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della attività che il docente dovrebbe svolgere in modo tale da avere effettiva contezza della eventuale sussistenza dei requisiti della continuità e abitualità che, come detto sopra, renderebbe incompatibile e quindi non autorizzabile l'attività in questione.
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Data di pubblicazione: 28/06/2024
Un parere su come gestire una situazione problematica con una docente...
Ad avviso della redazione occorre evitare di "inseguire" le richieste del legale della docente, richieste che rischiano di trascinare la dirigente in uno stillicidio di precisazioni e suscettibile di innescare ulteriori polemiche con altri docenti. In questa prospettiva, la redazione sconsiglia di convocare un consiglio di classe e di formalizzare ulteriori documenti recanti potenziali pericoli per la dirigenza; basti pensare che il verbale sarebbe oggetto di incrociate istanze di accesso, tutte volte a "pesare" le parole utilizzate, innescando ritorsioni, diffide, azioni a tutela dell'immagine ecc. Sembra preferibile tenere il punto e limitarsi a riscontrare, per l'ultima volta, l'avvocato con una lettera che potrebbe essere modellata nel seguente modo: Egregio Avvocato, Devo anzitutto ribadire e precisare che la Sua assistita non è mai stata oggetto di azioni disciplinari da parte dell’amministrazione (nemmeno ipotizzate), cosicché non vi sono ragioni per alimentare preoccupazioni di sorta. Parimenti, Le significo che episodi di dialiettica, talvolta accesa, tra colleghi o con l'utenza sono purtroppo inevitabili nell'ambito di una comunità complessa e vivace come quella scolastica. Ovviamente, tali episodi, da me percepiti ma non documentati, non sono stati determinati, ispirati e men che meno organizzati da me o da altri rappresentanti dell’amministrazione. Al contrario, il mio intervento è stato finalizzato esclusivamente a superare malintesi e a ristabilire la serenità. Ciò premesso, pur nella convinzione di non dover formalizzare scuse o giustificazioni di sorta, posso solo esprimere il mio rammarico se la mia azione, volta esclusivamente a fornire utili precisazioni di servizio e ad evitare oggettivi conflitti spontaneamente insorti che possono aver coinvolto la Prof.ssa …. (per la cui tutela, nei limiti del consentito, ho sempre agito) è stata all’evidenza fraintesa dalla docente interessata. Non ritengo di dover ulteriormente approfondire o chiarire alcunché, posto che, come dianzi ribadito, nessuna iniziativa di natura disciplinare è stata intrapresa a carico della Prof.ssa ... Sarà comunque mia premura fare in modo mantenere un clima di serena collaborazione tra colleghi e tra colleghi e utenza, clima che, comunque, a parte qualche sporadico quanto fisiologico momento, non è mai venuto meno. Nel rinnovare stima e apprezzamento per la sua assistita, confido di aver chiarito definitivamente la questione. Distinti saluti. Dopo di che, sarebbe preferibile soprassedere a altre azioni, sempre che non si voglia procedere in modo deciso dal punto di vista disciplinare. Sennonché, da quanto si è compreso dalla ricostruzione (incompleta) dei fatti, sembra alla redazione che sia opportuno lasciare svilire gli animi nel periodo estivo ed evitare di raccogliere relazioni scritte, onde non essere investiti da istanze di accesso e da ulteriori azioni emulative dalla docente in questione o da altri colleghi.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Mancata validità dell'anno scolastico per superamento delle assenze; l'alunno può sostenere gli esami di idoneità per la stessa classe?
Il combinato disposto del comma 5 dell’articolo 192 del testo unico:. ...E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame… e dell’articolo 5, comma 3, del DM 5/2021: …Possono sostenere gli esami di idoneità: a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo; b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione... fa ritenere possibile l’ammissione agli esami di idoneità nella sessione unica prevista appunto dal DM 5/2021. In effetti, fatto salvo l’obbligo dell’intervallo rispetto all’anno di conseguimento del titolo conclusivo della scuola secondaria di primo grado, i candidati interni possono sostenere esami per la classe successiva a quella alla quale sono stati ammessi. A titolo di esempio, se uno studente, ammesso l’anno precedente alla terza classe, viene poi non ammesso alla quarta classe nell’anno successivo (in questo caso per mancata frequenza), il suo titolo di ammissione alla terza si ritiene possa consentirgli di sostenere esami per la classe successiva a quella per cui possiede il titolo (classe quarta).
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Educazione motoria nella classi IV e V dei piccoli plessi: problemi di organizzazione imposti dagli orari degli scuolabus e dalle esigenze delle famiglie...
Alla luce di simili paletti, imposti dagli orari degli scuolabus e dalle esigenze delle famiglie, solo due paiono le soluzioni possibili (anche in combinazione tra di loro): - lo svolgimento delle lezioni su sei giorni anziché su cinque. Ciò consentirebbe di mantenere inalterati i due rientri pomeridiani e di distribuire il carico orario sui restanti quattro giorni. Peraltro, è pur vero che il servizio scuolabus potrebbe non essere effettuato il sabato ma in quel giorno potrebbe risultare più agevole per i genitori accompagnare e riprendere i figli a scuola; - l’utilizzo della flessibilità organizzativa prevista dall’art. 5, c. 3, D.P.R. n. 275/1999 secondo cui “L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.” Ciò potrebbe ad esempio comportare la modulazione dell’orario su base plurisettimanale, garantendo per due settimane l’orario usuale (28 ore su cinque giorni con due rientri) e per una settimana un orario pari a 32 ore. Quest’ultimo potrebbe, a sua volta, essere organizzato su sei giorni e non su cinque con rientri invariati, oppure su cinque giorni con tre rientri. In entrambi i casi, i disagi di una modifica all’orario consueto verrebbero ridotti poiché si produrrebbero solo una volta ogni tre settimane.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Piano Estate: è possibile affidare fuori MePA ad un'azienda per un importo superiore a euro 5000,00?
Come già detto in precedenti risposte, la nuova disciplina riguardante il sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023. In particolare, per quanto concerne gli affidamenti di modesto importo, in data 10 gennaio 2024 l’ANAC ha approvato un Comunicato del Presidente in cui si legge che, fino al 30 settembre 2024, “L’Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento”. “Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”. Occorre evidenziare che, in tal caso (E LIMITATAMENTE AD AFFIDAMENTI INFERIORI A 5000 EURO), la stazione appaltante, pur individuando il fornitore fuori MEPA/PAD e svolgendo la relativa procedura di acquisto in maniera “tradizionale” (quindi, come detto, al di fuori del MEPA o altra Piattaforma certificata), deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati ANAC, attraverso la compilazione dell’apposita scheda (AD5) presente sulla Piattaforma Contratti Pubblici che consente l’acquisizione del CIG nonché l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro (come nel caso in trattazione) restano ferme le indicazioni già fornite in merito all’obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante il MEPA o altre Piattaforme Certificate. Pertanto, non essendo possibile affidare fuori MePA, all’azienda agricola individuata, un appalto di importo superiore a euro 5000,00, occorrerà che l’impresa, se intende concorrere ad affidamenti delle Pubbliche Amministrazioni, si iscriva al MEPA o si abiliti ad altra “Piattaforma di approvvigionamento digitale” presente nel Registro Piattaforme Certificate (RPC http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert). In quest’ultimo caso anche la scuola, per procedere all’affidamento, dovrebbe abilitarsi e avvalersi della stessa piattaforma.
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Una famiglia presenta richiesta di accertamento del dovere di istruzione con presentazione del programma svolto...
Ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 2017 e dell'articolo 2, comma 6 del DM 5/2021: ...Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione... In caso di mancata presentazione agli esami, si ritiene che il dirigente scolastico debba segnalare il caso al Sindaco del Comune di residenza, al fine di procedere agli adempimenti previsti dal DL 123/2023.
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Data di pubblicazione: 02/07/2024
Personale Ata nominato come segretario o referente tecnico d'aula nei comitati di vigilanza dei concorsi: dubbi sul recupero delle ore...
Con Decreto Interministeriale n. 8 del 19 gennaio 2024 sono stati determinati i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate. Il decreto stabilisce che nel caso di prove computer-based, ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di € 20,00 per ogni sessione di prova. Negli altri casi, o comunque nel caso di prova computer-based con un numero di candidati previsti per ciascuna prova pari a 100 unità, ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di € 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove. Al referente informatico d’aula spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di € 40,00 per ogni sessione di prova. Per ciascuna sessione di prova informatizzata è nominato un referente informatico per ogni aula in cui si svolge la prova. Nel caso di prove informatizzate in cui si prevede la presenza di almeno 100 unità, al referente informatico d’aula spetta un compenso al netto degli oneri a carico dello Stato (lordo dipendente) di € 80,00 per ogni sessione di prova. Dal momento che la normativa fa riferimento a compensi per sessione di prova e per giorno di presenza nella aule ove si svolgono le prove si ritiene che spettino esclusivamente i compensi in questione senza alcun diritto a periodi di riposo compensativo.
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Data di pubblicazione: 28/06/2024
Il trattamento economico spettante ai dirigenti scolastici in comando presso altri enti...
Vorrei sapere cortesemente quale sia il trattamento economico dei dirigenti scolastici comandati ad altri enti (ex L. 448), in specifico se la parte variabile...
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Data di pubblicazione: 01/07/2024
Docente a t.d. nominata commissario interno: compete il contratto a tempo pieno limitatamente ai giorni dell'effettiva partecipazione agli esami?
Gentile utente, nel caso sottoposto se la docente nominata commissaria interna è stata destinataria di un solo contratto su spezzone orario fino al 30/06 senza alcun completamento di orario con altra istituzione scolastica, alla stessa compete il contratto a tempo pieno limitatamente ai giorni dell'effettiva partecipazione agli esami, come disposto dall'art. 12 del D.M. 183/2019 che prevede: "1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni. 2. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente."
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Data di pubblicazione: 27/06/2024
Chiarimenti sul calcolo delle ferie per il personale a T.D. con contratto al 31/08...
L'art. 34 comma 2 del CCNL 2024 prevede che qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. A nostro avviso, detta previsione, visto il riferimento alla durata del contratto, si riferisce solo al personale supplente breve mentre il supplente annuale è parificato per quanto concerne la fruizione delle ferie al personale di ruolo e quindi la relativa monetizzazione sarà possibile solo se la mancata fruizione è dipesa da cause oggettive. In via generale, ai sensi dell'art. 13 comma 14 del CCNL 2007 il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. Ai fini del calcolo delle ferie spettanti si evidenzia che anche il congedo parentale parzialmente retribuito, se fruito a partire dal 13 agosto 2022 (data entrata in vigore del D.Lgs. n. 105 del 2022) è utile ai fini della maturazione delle ferie. L'art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 105 del 2022, prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. L'art. 34, comma 3, del nuovo CCNL 2024 prevede che il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Per quanto concerne la monetizzazione, la Dichiarazione Congiunta n. 2 ricorda che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, MALATTIA e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per MATERNITÀ o paternità. Invece si ritiene che le assenze a titolo di congedo parentale non rientrano nella cause di forza maggiore che impediscono oggettivamente la fruizione delle ferie e che potrebbero dare luogo alla monetizzazione delle ferie non godute (vedi la dichiarazione congiunta sopra citata). In senso analogico si può richiamare il Parere della Funzione Pubblica n. 34653 del 19 maggio 2020 con il quale è stato precisato che il congedo ex art. 42 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (per assistenza a familiare con disabilità grave), non ha diritto al pagamento delle ferie non godute. Infatti, ad avviso della Funzione Pubblica, tale tipologia di assenza non è annoverabile tra le cause di forza maggiore (che darebbero diritto alla monetizzazione) ed inoltre, trattandosi di congedo frazionabile ( così come quello parentale), può desumersi che il dipendente può interrompere l’assenza al predetto titolo utilizzando le ferie maturate in luogo del congedo.
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