Le ore relative alla formazione obbligatoria sulla sicurezza rientrano in quelle funzionali all'insegnamento?
Per quanto riguarda la formazione:
- il c. 4 dell’art. 44 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 2024 stabilisce che: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”;
- il c. 7 dell’art. 36 del medesimo CCNL precisa poi che “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.”
Ciò significa che le ore di formazione programmate dal collegio docenti nel PTOF confluiscono nelle 40 ore+40 ore, con obbligo di remunerazione a carico dell’istituzione scolastica delle ore eventualmente eccedenti, anche con compensi forfettari stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. In altri termini, se i percorsi di formazione vengono inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, di essi si può imporre la frequenza fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore. Oltre questo monte orario annuo, la formazione per il personale docente diviene volontaria (come accade con tutte le attività aggiuntive); tuttavia, se effettuata, deve essere remunerata anche con compensi stabiliti in misura forfetaria come previsto dal c. 7 dell’art. 36 citato.
Se invece i percorsi formativi in questione non sono stati inseriti nel PTOF, a rigore viene meno la possibilità di imporne la frequenza fino a concorrenza delle 40 ore+40 ore ma anche e parimenti l’obbligo di prevedere una remunerazione della formazione svolta in eccedenza secondo quanto previsto dall’art. 36, c. 7, CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021.
Per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza, è di palmare evidenza che la stessa sia obbligatoria per legge e che non debba essere inserita nel PTOF per esserlo. In teoria, dunque, la formazione in questione è obbligatoria, non solo a prescindere dalla sua inclusione nel PTOF ma anche a prescindere dalla sua riconducibilità all’interno del monte orario annuo delle 40 ore+40 ore.
Come sottolineato in precedenti risposte ad analoghi quesiti, del resto tra le attività funzionali all’insegnamento, previste dall’art. 44, c. 1, CCNL del 18/01/2024 – come in precedenza dall’art. 29 del CCNL del 29/11/2007 –, rientra anche la “formazione/aggiornamento”, espressione generica che non distingue tra la formazione culturale del docente propedeutica e strumentale allo svolgimento delle attività didattiche e la formazione del docente sulla sicurezza sul lavoro.
Inoltre, come già anticipato, la formazione dei docenti in materia di salute e sicurezza non è definita dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, ma risulta imposta da norme cogenti quali il D.Lgs n. 81/2008 e gli Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, del 27 luglio 2012 e del 7 luglio 2016.
Ciò premesso, tuttavia, sulla dibattuta questione della collocazione delle ore di frequenza dei docenti ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e, nello specifico, in merito alla richiesta di chiarimento posta nel quesito non può non farsi riferimento alla sentenza del Tribunale di Modena n. 277 del 4 ottobre 2011, confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza 25 maggio 2016 n. 376.
Il Tribunale di Modena aveva respinto la domanda della ricorrente, intesa a farsi riconoscere la retribuzione del corso di formazione sulla sicurezza svolto al di fuori del proprio orario di lavoro, affermando che la frequenza di detto corso costituiva “attività ricompresa nell’ampia dizione di cui all’art. 29” del CCNL 2007 quale “attività funzionale all’insegnamento” comprendente, fra le altre, le attività di “aggiornamento e formazione”.
A seguito del ricorso in appello proposto dalla stessa docente la Corte d’Appello di Bologna ha per contro sostenuto: «[…] Il citato art. 29, sub "attività funzionali all'insegnamento", prevede al co. 1 che “L’attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, dì programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi" e prosegue in via esemplificativa (e non esaustiva: co. 2 " tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative ...") all'individuazione di una serie di attività rientranti nel predetto novero cui si ricollegano i due plafond di 40 + 40 ore annuali esigibili dai docenti. […]
Posto che il corso di formazione frequentato dalla xxx non costituisce senza dubbio attività didattica eccedente l'orario d'insegnamento d'obbligo ovvero destinata all'implementazione dell'offerta formativa dell'istituto scolastico, è giocoforza ritenere detto impegno ricompreso nell'ampia dizione di cui all'art. 29 cit. con riferimento all'"aggiornamento e formazione", senza che la mancata esplicitazione della tipologia di formazione in questione nella norma contrattuale, esemplificativa e non esaustiva, come detto, autorizzi in alcun modo l'illazione su cui si fonda la tesi della ricorrente/appellante.»
Quanto alla questione di merito, ovvero se la formazione sia attività qualificabile come attività “collegiale” o come attività “individuale”, la Corte di Appello di Bologna sottolinea che l’impegno della partecipazione dei docenti alla formazione sulla sicurezza è da ritenersi “ricompreso nell’ampia dizione di cui all’art. 29 citato”, senza distinzione tra le 40 ore previste al comma 3, lett. a) (“partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti (…)” e le 40 ore previste al comma 3, lett. b) (“partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (…)”, in quanto tutte, indistintamente, sono considerate attività funzionali all’insegnamento.
Sulla base delle affermazioni contenute nella sentenza citata, in precedenti risposte si è sostenuto che la formazione svolta dai docenti in materia di sicurezza dovesse essere computata all’interno delle 80 ore (40 + 40) previste dall’art. 29 CCNL del 29/11/2007 e, attualmente, dall’art. 44 del CCNL del 18/01/2024.
In via cautelativa e in attesa che la giurisprudenza si pronunci sulle nuove disposizioni pattizie, si ritiene opportuno suggerire di attenersi alle stesse indicazioni fornite in precedenza. Si consiglia dunque di programmare le ore di formazione/aggiornamento obbligatorie in materia di sicurezza nel PTOF e di conteggiarle, in base a quanto sopra esposto, nelle 80 ore all'interno del piano annuale delle attività.
Solo in caso di superamento di detto monte orario annuo, la contrattazione integrativa di istituto dovrà farsi carico di individuare i relativi compensi, anche in misura forfetaria.