Data di pubblicazione: 19/01/2026
L’oggetto del quesito impatta ancora una volta sulla dibattuta questione connessa alle cosiddette “spese di rappresentanza”. Infatti, il timore che le spese per catering e accoglienza, correlate all’organizzazione di convegni, vengano considerate spese - non giustificabili - di "rappresentanza" è fondato, data la rigida normativa in materia. Infatti, tali spese, rientrando nella categoria di spese di rappresentanza o di ospitalità, sono spesso considerate, per le scuole statali, non ammissibili, o comunque soggette a limitazioni molto severe. Per quanto concerne, in particolare, i finanziamenti per le mobilità Erasmus+, riportiamo quanto indicato sul portale dell’Agenzia nazionale in cui si legge che i finanziamenti dei progetti di mobilità sono calcolati “sulla base di costi unitari e copre il supporto organizzativo, costi legati alla preparazione e al follow up del progetto, spese di viaggio, soggiorno, corsi di formazione, secondo specifiche categorie di spesa […]”. Nello specifico, rientrano nella voce di spesa Supporto Organizzativo “tutti i costi direttamente legati alla realizzazione delle attività come la preparazione pedagogica, interculturale e linguistica dei partecipanti, il monitoraggio e il supporto dei partecipanti durante la mobilità e la verifica dei risultati”, quali: • Costi di preparazione e follow-up del Piano di sviluppo europeo • Costi legati all’organizzazione delle mobilità con le istituzioni partner (soprattutto in caso di assegnazioni di job-shadowing e teaching assignments) • Costi legati alle informazioni e all’assistenza da fornire al personale • Costi di selezione del personale per le attività di mobilità • Costi legati alla predisposizione di accordi per garantire la qualità e il riconoscimento delle attività di mobilità • Costi per la preparazione linguistica e interculturale del personale in mobilità • Costi legati alla mobilità del personale in-coming (integrazione, accoglienza, ecc) • Costi legati al monitoraggio e controllo dei partecipanti • Costi legati al sostegno della reintegrazione dei partecipanti al fine di costruire sulle nuove competenze acquisite dal personale che ha svolto una mobilità un vantaggio per la scuola, per i docenti e per gli alunni. Dall’elencazione dei costi ammissibili sui finanziamenti Erasmus+ si evince, a parere dello scrivente, che non sono imputabili a detti finanziamenti spese di rappresentanza (es. catering e accoglienza di delegazioni) che , pertanto, dovrebbero essere sostenute con risorse non vincolate dell’istituzione scolastica. Riprendendo precedenti risposte, evidenziamo che la Corte dei Conti si è più volte espressa, in modo molto chiaro, in merito alla natura delle spese che possono rientrare nel concetto di "Spesa di rappresentanza" e all'importanza per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di uno specifico Regolamento in merito. Infatti, anche nella recente Deliberazione n. 166/2021/SRCPIE/PRSP, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha ribadito che: "Il Collegio prende atto e, in argomento, ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, e, cioè, si sostanziano in quelle spese che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, soddisfano l’obiettiva esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità). La violazione di tali criteri comporta l’illegittimità della spesa sostenuta dall’Ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene. Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che: • esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali; • non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono; • non devono porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.” Dall’esame della copiosa giurisprudenza contabile, che ha un approccio alquanto rigoroso in materia (ex multis Corte conti, Sez. I, 22 marzo 2001, n. 74, Corte dei conti Piemonte - Sezione controllo - Delibere n. 116/2018, n. 63/2020, n. 166/2021, Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 6/2021) emerge dunque che determinano responsabilità erariale le spese - che non costituiscono “spese di rappresentanza” ma che vengono dalla PA inquadrate come tali, in ordine a: • atti di mera liberalità; • spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale; • omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti; • spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza. Tanto premesso, è nostro avviso che sia ammissibile pagare con fondi di bilancio solo l’organizzazione di quegli eventi conviviali strettamente finalizzati “a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali”. Ci possono stare, ad esempio, gli open day, ci possono stare cerimonie che hanno una valenza istituzionale con enti esterni, ci possono rientrare iniziative di accoglienza di scuole europee europee (come potrebbe anche prefigurarsi il caso in trattazione). Questi sono alcuni esempi. Data la delicatezza della questione, ci permettiamo di suggerire all’Istituto di dotarsi di apposito regolamento, come auspicato dalla Corte dei Conti, che individui con esattezza l’elenco degli eventi rientranti nella fattispecie ammissibile, le procedure per l’acquisizione dei beni/servizi correlati (richiesta preventivo/ricezione offerta/invio dell’ordine/ fattura ecc..) ed anche eventuali modalità di sostenimento della spesa.
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
Di norma il SIDI non gestisce decreti di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore. Nel caso in esame, dal momento che il docente aveva già avuto un ruolo nella scuola secondaria di 1° grado ove era già stato confermato in ruolo non è tenuto ad effettuare nuovamente l’anno di formazione e di prova per cui si potrebbe procedere come segue: 1) Seguendo il percorso: Fascicolo personale scuola > gestione giuridica > gestione della carriera > definizione della progressione della carriera dall’a.sc. 1997/98 - selezionare “Gestione Pratiche d’Inquadramento” ed alla voce” variazione stato giuridico dal __/__/____" inserire la data 01/10/2025 ed al rigo relativo all’anzianità utile ai fini giuridici ed economici si aumenterà di un mese l’anzianità acquisita al 31/08/2025( il tempo intercorso dal 01/09 al 30/09/2025 – considerato che il SIDI in questa situazione non acquisisce una data coincidente con la data del passaggio di ruolo); verificare anche se ci sono le anzianità utili ai soli fini economici; 2) Proseguire con l’elaborazione del decreto sino a lanciare la stampa dello stesso, senza stamparlo; 3) Tornare alla lista pratiche è chiedere la stampa del decreto in formato RTF, per cui il provvedimento viene scaricato in Word per cui è modificabile; 4) Le modifiche da apportare sono alla data dell’ultimo inquadramento che dovrà essere 01/09/2025; all’anzianità dalla quale dovrà essere detratto un mese utile ai fini giuridici ed economici, e poichè nel provvedimento elaborato nel ruolo attuale dal 01/09/2025 non ci sarà alcuna progressione della carriera lo stesso dovrà essere integrato con il trattamento economici; 5) ricaricare al SIDI il decreto modificato e procedere alla stampa. Occorre ricordare che nei casi di passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore l’interessato conserva l’anzianità che aveva maturato nel ruolo superiore ma avrà lo stipendio corrispondente alla predetta anzianità per il ruolo inferiore senza l’attribuzione di alcun assegno ad personam quale differenza tra lo stipendio del ruolo superiore e quello del nuovo ruolo inferiore acquisito.
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
Il primo quesito non è del tutto chiaro: solo la scuola può conoscere le proprie esigenze specifiche di approvvigionamento. Se invece il punto è sapere quali caratteristiche essenziali possono essere elencate al fine di derogare alla convenzione Consip, in linea con il comma 510 dell’art. 1 della L. 208/2015, a nostra conoscenza l’ultimo cd. decreto benchmark, ovvero il decreto MEF contenente le caratteristiche essenziali del servizio, è pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2025 ma non riguarda il servizio di noleggio fotocopiatrici. Lo prevede invece il precedente D.M. del 10 luglio 2024, che indica: 1) Velocità; 2) Durata contrattuale; 3) Numero pagine incluse (per la durata contrattuale). Nel caso in cui la scuola ravvisi dunque le condizioni per la deroga, la cifra dell’affidamento indicata (fra 5.000 e 40.000 euro) depone per l’affidamento diretto preceduto da delibera consiliare in ragione della durata pluriennale, a meno che il Regolamento Acquisti della scuola non indichi diversamente. Tutta la documentazione indicata in quesito è necessaria: il fatto che la cifra sia inferiore a 40.000 euro significa solamente che non è obbligato l’utilizzo del FVOE. Le modalità di trasmissione alla Corte dei Conti sono diverse regione per regione: solitamente è sufficiente indirizzare una PEC alla Sezione Controllo, il cui contatto è reperibile sulla pagina istituzionale https://www.corteconti.it/HOME/Contatti
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
Lo Statuto e la novella legislativa non hanno inteso limitare la discrezionalità della scuola nel modulare temporalmente l’esecuzione della sanzione disciplinare. Tale facoltà, peraltro, esiste anche in relazione all’esecuzione delle sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori. In questa prospettiva, la deliberazione del Consiglio di Classe appare legittima, anche perché non aggrava l’entità della sanzione, ma si limita a determinare le modalità attuative della stessa compatibilmente alle disponibilità organizzative della scuola. Per scrupolo, si potrà valutare l’inserimento nel regolamento di disciplina di una clausola che preveda espressamente tale facoltà.
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
Il quadro ordinamentale nell’ambito del quale viene previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese è definito ormai da qualche anno. I Regolamenti attuativi del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua straniera nei Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno. La Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning". Il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019, nel punto 4.4 Competenze di lingua straniera, evidenzia che i percorsi di metodologia CLIL sono fondamentali: • per attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenti del 2010 • per ampliare l'offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nel corso di questi ultimi anni, l’amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali hanno promosso e accompagnato l’introduzione dell’insegnamento con metodologia CLIL attraverso una serie di iniziative, azioni e piani, tra cui percorsi di formazione in servizio per i docenti di disciplina non linguistica (DNL) delle scuole secondarie di secondo grado finalizzati all’acquisizione delle competenze sia metodologico-didattiche sia linguistiche per il raggiungimento del livello C1 (QCER). A tal proposito, si ricorda che il decreto direttoriale n.6 del 16 aprile 2012, nell’allegato A, elenca le competenze richieste al docente CLIL che caratterizzano il profilo di questa figura professionale. Oltre a ciò, si sottolinea che il Ministero ha fornito alle scuole linee guida e modalità operative per introdurre in modo graduale e flessibile l’insegnamento di una DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Nota 240 del 16 gennaio 2013 e Nota 4969 del 25 luglio 2014). Tanto premesso, l’introduzione della modalità CLIL per le DNL si pone, ad oggi, come una previsione normativa che però, nei fatti, è condizionata dalla disponibilità di docente formati, sia dal punto di vista delle specifiche competenze in lingua inglese, sia sotto l’aspetto metodologico-didattico. Ciò significa che le istituzioni scolastiche in cui non vi siano docenti formati non hanno la possibilità di offrire agli studenti tale importante opportunità. Dal quesito si evince che la scuola ha già promosso la formazione di docenti, in quanto l’adozione della modalità CLIL, prevista dall’ordinamento, si pone come punto qualificante del miglioramento dell’offerta formativa da inserire nel PTOF. In realtà, nonostante un quadro normativo chiaro e consolidato, non sono state adottate a livello normativo e contrattuale misure che possano “obbligare” i docenti a formarsi e a partecipare ai percorsi in modalità CLIL. Quindi, gli strumenti a disposizione del dirigente scolastico possono essere considerati abbastanza “deboli”. In molti casi, seppur dal punto di vista metodologico non sia uno strumento del tutto rispondente alla norma, alcune scuole ove non vi sono docenti formati si avvalgono del supporto e della interazione del docente di lingua o dell’assistente linguistico Si consiglia, comunque, di riconvocare il consiglio di classe, in cui sono presenti anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti, sottolineando e ribadendo che: - La norma prevede l’obbligatorietà dell’adozione di tale metodologia - Dal punto di vista sostanziale, la posizione del consiglio di classe priva gli studenti di un’importante opportunità - Una delibera concernente un totale rifiuto potrebbe essere oggetto di un contenzioso ammnistrativo da parte di una o più famiglie che potrebbe lamentare la illegittima privazione di tale opportunità; in caso di soccombenza ne risponderebbero tutti i membri del Consiglio che approvano la delibera. Per quanto concerne lo svolgimento degli esami di Maturità, la Commissione non potrà far altro che prendere atto del percorso formativo effettivamente svolto dagli studenti e programmare il colloquio in coerenza con tale percorso. Il Presidente di Commissione potrebbe (ma spesso ciò non accade) segnalare tale circostanza nella relazione finale sulle attività della Commissione.
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
In premessa, occorre evidenziare che alla data di elaborazione del presente parere non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di adozione del Regolamento recante “Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 4 novembre 2025, seppur nei limiti di cui in motivazione. Proprio con riferimento al latino per educazione linguistica (LEL), la Sezione, anche facendo riferimento alle osservazioni formulate dal CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) sullo schema di regolamento nella seduta plenaria n. 151 del 27 giugno 2025, ha delineato dei profili di criticità che entrano proprio nel merito delle richieste formulate dall’utente. Con riguardo ai quesiti, la Sezione ne fornisce le risposte nella sua ampia disamina sul punto che si riporta di seguito nella sua interezza affinché ne siano evidenti la coerenza interna e la consequenzialità delle argomentazioni: «L’insegnamento del latino per educazione linguistica è considerato dal prospetto di raffronto “uno strumento metacognitivo potente” che deve costituire “un’opportunità per tutti gli studenti, anche quelli non italofoni”. Tale considerazione e l’attribuzione a tale insegnamento delle potenzialità esposte nelle Indicazioni (pagina 43) non consentono di comprendere il motivo per cui esso viene previsto come insegnamento facoltativo. La facoltatività di tale insegnamento è precisata dall’AIR [n.d.r. Analisi di Impatto della Regolamentazione] (pagina 19) a proposito delle perplessità del CSPI “relativamente a possibili rischi di differenziazione tra alunni che si avvarranno/non avvarranno di tale disciplina”, questione considerata dal parere interlocutorio al punto n. 9. Secondo l’AIR, tali preoccupazioni non sarebbero fondate poiché “il carattere di facoltatività, anche a regime, riguarda le famiglie degli alunni che, all’atto di iscrizione, potranno decidere se avvalersi o meno di tale disciplina. L’istituzione scolastica ha il dovere di offrire l’insegnamento del LEL a tutti”. Tale considerazione, però, non sembra centrare la perplessità del CSPI e non trova conferma nell’articolo 2, comma 3, dello schema, che configura l’insegnamento del LEL come facoltativo anche per la scuola ricorrendo al verbo “può” nella seguente proposizione: “L’insegnamento del latino per l’educazione linguistica (LEL) può essere avviato, in via di prima applicazione, a partire dalle classi seconde e terze funzionanti nell’anno scolastico 2026/2027, utilizzando gli spazi di autonomia, flessibilità e ampliamento dell’offerta formativa” L’AIR aggiunge che “L’intervento regolamentare definisce il nuovo quadro disciplinare di riferimento, pur non modificando gli assetti ordinamentali generali delle scuole interessate. Resta infatti fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, che definisce i tempi scuola e i quadri orari per l’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado”. Ciò lascia intendere che il citato d.P.R. resterebbe non modificato, ma lo stesso schema ne suggerisce la modifica con la locuzione “nelle more” e la relazione illustrativa trasmessa dopo il parere interlocutorio specifica che l’iter della modifica dello stesso d.P.R. “è in fase di avvio” (pagina 10). Secondo l’AIR, “Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, tenuto conto del numero di alunni che opereranno la scelta, dei docenti dell’organico dell’autonomia in possesso della specifica abilitazione e in base allo specifico contesto di riferimento, definiranno puntualmente proprie modalità organizzative, non individuabili a priori ed eventualmente diversificate da scuola a scuola. In base a tali modalità organizzative, verranno individuate da ciascuna istituzione scolastica le ore di insegnamento del latino da assegnare al singolo docente abilitato a tale insegnamento (es. docente di italiano della classe che aggiunge alle sue discipline anche l’insegnamento del latino; docente dell’organico del potenziamento che effettua parzialmente il proprio orario su tale insegnamento, ecc.). Risulta in tal senso inconferente la preoccupazione del CSPI in merito alla assegnazione dell’insegnamento del latino al docente di lettere per 18 classi. Il decreto regolamentare che adotta le nuove indicazioni, infatti non disciplina orari di insegnamento e classi di concorso, rinviati a successivi interventi regolatori”. Le riportate considerazioni non sembrano dissipare i dubbi in merito all’eventualità di scuole che non dispongano di “docenti dell’organico dell’autonomia in possesso della specifica abilitazione”. Prosegue l’AIR: “l’insegnamento del LEL è previsto nelle nuove indicazioni nazionali come opzione attivabile in via sperimentale già a partire dall’A.S. 2026/2027 per le classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado, anticipando di un anno l’introduzione a regime di tale disciplina (…). Tale fase sperimentale è prevista per il solo anno scolastico 2026/2027 poiché il decreto fissa la decorrenza dell’insegnamento del latino per l’educazione linguistica, ancorché opzionale per le famiglie, dall’anno scolastico 2027/2028”. Queste affermazioni non sembrano però confortate dal testo dello schema. Infatti esso non reca la fissazione di tale decorrenza, in quanto l’articolo 2, comma 3, si limita a prevedere che: “L’insegnamento del latino per l’educazione linguistica (LEL) può essere avviato, in via di prima applicazione, a partire dalle classi seconde e terze funzionanti nell’anno scolastico 2026/2027, utilizzando gli spazi di autonomia, flessibilità e ampliamento dell’offerta formativa, nelle more dell’integrazione del quadro orario settimanale e annuale della scuola secondaria di primo grado, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, senza menzionare l’insegnamento a regime della disciplina.» Quindi, alla luce del testo definitivo delle Indicazioni nazionali (luglio 2025) e del parere del Consiglio di Stato richiamati, distinguendo chiaramente ciò che è esplicitamente previsto da ciò che è lasciato all’autonomia delle istituzioni scolastiche, si può così rispondere ai quesiti posti: «1). Il LEL deve essere considerato parte integrante del curricolo di istituto oppure un’attività di ampliamento dell’offerta formativa?» Sì. Il LEL è parte integrante del curricolo di istituto, non un’attività di semplice ampliamento dell’offerta formativa. Infatti, esso è ricondotto: - alle finalità generali del sistema nazionale di istruzione; - al profilo dello studente; - agli obiettivi di apprendimento e alle competenze attese, che le istituzioni scolastiche sono chiamate a declinare nel proprio curricolo. Ne consegue che il LEL rientra nella progettazione curricolare obbligatoria e non può essere assimilato ad attività extracurricolari opzionali o meramente integrative. Resta, però, la conditio sine qua non per l’attivazione del LEL: la presenza di personale interno abilitato che garantisca, peraltro, continuità al servizio erogato. «2). In merito all’organizzazione del LEL nell’orario scolastico settimanale, quale o quali delle opzioni seguenti sono ritenute valide alla luce delle Indicazioni? - l’inserimento del LEL all’interno delle ore di italiano; - l’attivazione come disciplina autonoma con quota oraria dedicata; - l’utilizzo delle ore di potenziamento o di flessibilità; - una struttura modulare o laboratoriale; - la collocazione tra le attività opzionali con frequenza su adesione.» Le Indicazioni non impongono un modello organizzativo unico, ma riconoscono l’autonomia scolastica nella scelta delle modalità più coerenti con il contesto educativo. Risultano in ogni caso valide le seguenti opzioni: a. l’inserimento del LEL all’interno delle ore di italiano poiché è esplicitamente coerente con le Indicazioni, considerato che tale insegnamento concorre allo sviluppo delle competenze linguistiche, espressive e comunicative già proprie dell’area linguistica; b. l’attivazione come disciplina autonoma con quota oraria dedicata, consentita a condizione che sia deliberata nel curricolo di istituto e motivata sul piano pedagogico e organizzativo, nel rispetto dell’autonomia scolastica; c. l’utilizzo delle ore di potenziamento o di flessibilità tenuto conto del fatto che le Indicazioni richiamano espressamente la possibilità di utilizzare quote di flessibilità, ore di potenziamento o, ancora, rimodulazioni dell’orario per sostenere insegnamenti funzionali alle priorità educative del curricolo, tra cui anche il LEL; d. la struttura modulare o laboratoriale la cui dimensione è pienamente coerente con l’impostazione metodologica delle Indicazioni che valorizzano la didattica attiva, gli approcci interdisciplinari e le esperienze laboratoriali e progettuali. Dunque, le Indicazioni non sembrano escludere nessuna delle opzioni elencate la cui scelta è demandata all’autonomia progettuale della scuola, purché il LEL non sia ridotto a iniziativa estemporanea o extracurricolare priva di progettazione curricolare. Circa la collocazione del LEL tra le attività opzionali con frequenza su adesione sembrerebbe possibile solo a condizione che il LEL sia comunque presente nel curricolo di istituto. In tale caso l’opzionalità riguarderebbe la fruizione da parte degli studenti, non la natura curricolare dell’insegnamento. L’argomento, tuttavia, registra ancora margini di incertezza legati da una parte alle paventate modifiche del DPR n. 89/2009 su tempi scuola e quadri orari, al presumibile avvio in via sperimentale del LEL nell’a.s. 2026/2027 e alle perplessità esplicitate sul punto dal Consiglio di Stato. «3) Il LEL prevede una valutazione formale degli apprendimenti? In caso di risposta affermativa, la valutazione deve comparire nella scheda di valutazione? È prevista una certificazione delle competenze per gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento?» Riguardo alla valutazione degli apprendimenti, il LEL la prevede in quanto concorre agli obiettivi del curricolo. Tuttavia, non è detto che essa richieda necessariamente una voce autonoma nella scheda di valutazione dal momento che potrebbe confluire nella valutazione delle discipline di riferimento (in particolare italiano o area linguistica), secondo le scelte deliberate dal collegio dei docenti. Infine, non è prevista una certificazione separata e specifica per il LEL in considerazione del fatto che le competenze sviluppate tramite il suo insegnamento confluiscono nella certificazione delle competenze prevista al termine del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. n. 14/2024 e sono considerate parte integrante del profilo complessivo dello studente. Si ribadisce che, in assenza del decreto ministeriale di adozione del Regolamento, le risposte fornite sono ancorate alle informazioni a oggi disponibili ricavabili dal testo delle Indicazioni nazionali e dai pareri del CSPI e del Consiglio di Stato citati.
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
Rispondiamo ai quesiti nell’ordine nel quale sono posti: - ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta si deve prendere in considerazione la stima del valore, ai sensi del primo comma dell’art. 179 D.Lgs. 36/2023; - ai fini della verifica del superamento o meno della soglia dei 140.000 euro prevista dal Codice dei contratti pubblici il valore del servizio deve essere calcolato sulla base della stessa stima; - la differenza fra valori dichiarati e stima è stata oggetto di una nota delibera ANAC (n. 273 del 9 luglio 2025), nella quale a protestare contro la cifra è stata proprio l’impresa: si consiglia di leggerne l’ampio articolato per avere un’idea di come il divario è stato interpretato (nel caso in esame, la gara era condotta da una stazione appaltante qualificata e ANAC ha invitato al riesame), ma in sintesi si deve essere in grado di poter motivare la stima. Sul punto, si ricorda che l’Allegato 2 al Quaderno 2 contiene una metodica di calcolo proposta dal MIM; - infine, quanto alla procedura di gara, l’unica legittima è quella prevista dall’art. 187 D.Lgs. 36/2023, che prevede la cd. negoziata a dieci. Non sono previste ipotesi di affidamento diretto. La modulistica da utilizzare è compresa negli allegati al Quaderno n. 2.
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
Spett.le Italia scuola, chiedo un Vs. parere per quanto riguarda la problematica dell’uscita anticipata da scuola degli studenti maggiorenni...
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
In riferimento agli adempimenti inerenti agli affidamenti dei viaggi di istruzione alla luce del DL 127/2025 e della successiva circolare ministeriale n. 8524...
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
L'orario di lavoro del personale ATA è ancora disciplinato dall'articolo 51 del CCNL 29/11/2007, benché gli articoli da 63 a 66 del CCNL del 18/01/2024 abbiano modificato le modalità di prestazione di detto orario, con conseguente abrogazione della precedente disciplina di cui all'articolo 53 CCNL 29/11/2007. Diversamente dal personale docente, i cui obblighi di lavoro sono distinti - e diversamente quantificati - fra attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento, nel cui ambito sono compresi anche gli impegni di carattere collegiale, nessuna distinzione è invece prevista per il personale ATA, dovendosi così considerare le 36 ore settimanali, previste dall'articolo 51 CCNL 29/11/2007, come omnicomprensive di tutti gli impegni del personale. Fra tali impegni rientra anche la riunione del personale ATA per l'illustrazione, da parte del DSGA, della proposta di piano delle attività. L'inclusione di detta riunione fra gli impegni di lavoro appare innegabile, non potendosi pretendere dai lavoratori prestazioni ulteriori, rispetto a quelle obbligatorie, in mancanza di una esplicita previsione contrattuale. In conclusione, la riunione in oggetto deve considerarsi parte integrante dell'orario di servizio, con conseguente diritto del personale al relativo recupero, qualora la partecipazione abbia comportato una prestazione lavorativa superiore all'orario di servizio giornaliero.
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
La redazione di un possibile capitolato per l’affidamento ai sensi dell’art. 5 D.L. 127/2025 come convertito in legge risente di molti fattori, molti dei quali direttamente dipendenti dalla formulazione di una norma che, anche a qualche mese dalla sua pubblicazione, non convince quanto a tassatività ed ambito oggettivo di applicazione. In ogni caso, una possibile ripartizione dei 70 punti dell’offerta economica può essere la seguente: 1. Sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto (20 punti in tutto) - AEBS (Advanced Emergency Braking System) - LDW (Lane Departure Warning) - ACC (Adaptive Cruise Control) 2. Sistemi e dispositivi per accessibilità e disabilità (20 punti in tutto) - Disponibilità del mezzo con dispositivo richiesto nel preavviso massimo di 48/72 ore 3. Competenze tecniche dei conducenti (20 punti in tutto) - BLS pediatrico - Corsi guida sicura 4. Varie (10 punti in tutto) - Possesso certificazione di qualità - Anzianità del parco mezzi, con punteggio diverso per mezzi di proprietà o altrimenti disponibili - Pregresse esperienze - Mezzi sostitutivi e tempistica - Piani di pulizia e sanificazione - Massimale assicurativo superiore a 10 milioni di euro per sinistro Non siamo in grado di assicurare la compatibilità del capitolato con l’intero mercato, per via di naturali e inevitabili differenze - anche locali - nella nomenclatura e nella disponibilità degli elementi, in particolare laddove si faccia ricorso a società consortili o a forme più o meno legittime di avvalimento e/o subappalto: si suggerisce pertanto di utilizzare lo strumento dell’art. 77 D.Lgs. 36/2023 per sondare gli operatori economici prima di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In difetto di tale sondaggio preventivo, ogni proposta di capitolato può risultare del tutto inefficiente: anche di tale aspetto avrebbe dovuto tenere conto la norma, entrata in vigore all'improvviso con lo strumento del Decreto Legge in luogo di una più accurata misurazione della strumentazione a disposizione degli operatori.
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
L’acquisto di una pianta di ulivo per la finalità descritta rientra nell'ambito dell'autonomia negoziale e gestionale dell'istituzione scolastica, a condizione che l'operazione sia correttamente inquadrata sotto i profili amministrativo, contabile e didattico-pedagogico. In primis, l'acquisto è legittimo se coerente con le finalità istituzionali della scuola come, ad esempio, la cura dell’ambiente scolastico, l'educazione civica e ambientale, l’educazione al rispetto dei beni comuni e la valorizzazione del senso di comunità. Secondo l’articolo 2, comma 3 del D.I. n. 129/2018 le risorse devono essere utilizzate prioritariamente per le attività di istruzione, formazione e orientamento previste nel PTOF. La piantumazione può quindi essere inserita in un progetto di "educazione" e nelle relative attività didattiche coerente con il PTOF, assumendo, così, un carattere simbolico-educativo e non solo meramente celebrativo. È necessario che il Consiglio di istituto approvi l’iniziativa con apposita delibera che ne motivi il valore educativo e simbolico. D’altra parte, l'articolo 39, comma 4, dispone che «le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.» Orbene, sia che l’imputazione corretta della spesa ricada in “spese per manutenzione/valorizzazione aree verdi” o in “attività educative e ambientali”, occorre operare d’intesa con l’ente proprietario, anche in considerazione della messa a dimora della pianta d’ulivo che, in base alle dimensioni, potrebbe richiedere di effettuare uno scasso, ovvero la buca che la ospiterà, di profondità anche rilevante. Data la modestia dell'importo, l'acquisto della pianta può essere disposto direttamente dal dirigente nell'ambito della realizzazione del programma annuale e ai sensi del Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023). È possibile usare fondi ordinari per il funzionamento – ad esempio, per un progetto di "Abbellimento spazi" – o ricavati da una raccolta fondi autorizzata dal Consiglio d'istituto e gestita in trasparenza.
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Data di pubblicazione: 19/01/2026
La situazione rappresentata è piuttosto comune, ma la risposta, in estrema sintesi, è che per le Pubbliche Amministrazioni (PA) vige il principio generale che il pagamento del saldo può avvenire solo dopo l'erogazione del servizio, la verifica della sua corretta esecuzione e l’acquisizione di tutti i documenti giustificativi e della relativa fattura (le cosiddette fasi di liquidazione e pagamento previste dagli artt. 16 e 17 del DI 129/2018). Si osserva inoltre che il quesito prende piede da una premessa spesso trascurata: è la stazione appaltante (scuola) a fissare le condizioni contrattuali (compresi i termini di pagamento), che devono essere in linea con la normativa vigente. Pertanto, la scuola è e tenuta a sottostare alle norme di contabilità pubblica scolastica e alle particolari disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023. Precisiamo inoltre che l’art. 1, comma 210, della L. 244/2007, dispone che le PA “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”, ma non disciplina l’istituto della “anticipazione del prezzo”. Come detto in precedenti risposte, in merito ai pagamenti, l’art. 125, comma 1, del Codice Contratti, prevede che l'appaltatore ha diritto di ricevere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (incrementabile fino al 30%, ove previsto negli atti di gara) del valore del contratto, a condizione che sia effettivamente iniziata "la prestazione", e, specificatamente, " entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma della prestazione”. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale, mentre originariamente si riferiva soltanto agli appalti di lavori, è stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture, al fine di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 sono esclusi dall'anticipazione i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma (ipotesi che comunque non dovrebbe riguardare il caso in trattazione in quanto lo svolgimento visite guidate e ingressi a mostre/musei è un servizio che, per sua natura prevede, un cronoprogramma definito in prenotazione) o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali. Come precisato dalla Corte dei conti – Sezione regionale per il Piemonte con deliberazione n. 67/2020/SRCPIE/PAR l’anticipazione va contabilizzata in contabilità finanziaria come un acconto in conto lavori, servizi o forniture, con imputazione agli stanziamenti di spesa a cui essa si riferisce. Per il pagamento dell’anticipazione deve essere rilasciata dall’Agenzia (o dal Box Office dell’Ente Mostra/Museale) la relativa fattura, da emettersi al momento dell’adozione del certificato di pagamento da parte del RUP. Il certificato di pagamento deve essere tempestivamente trasmesso all’amministrazione affinché proceda alla corresponsione dell’acconto a favore dell’OE con l’emissione del mandato di pagamento (art. 125, comma 5). Il comma 7 dello stesso art. 125, prevede infine che “All’esito positivo […] della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo […] della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”. Pertanto, rispondendo alla domanda posta nel quesito, riteniamo quanto segue: - In base alle previsioni di cui all’art. 125 del Codice, l’Agenzia (o il Box Office dell’Ente Mostra/Museale) ha diritto di ricevere, previa costituzione di garanzia definitiva, un’anticipazione del prezzo, pari al 20% (incrementabile fino al 30%, ove previsto) del valore del contratto, a condizione che sia effettivamente iniziata "la prestazione", e, in particolare, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. - Fermo restando, come detto, l’effettivo inizio della prestazione (che, nel caso specifico, corrisponderebbe, giustappunto, al giorno della visita), l’acconto prevede il rilascio, a cura dell’OE, della relativa fattura, da emettersi al momento dell’adozione del certificato di pagamento da parte del RUP. - Per quanto concerne il saldo, la norma succitata prevede che questo sia effettuato “All’esito positivo […] della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture” e a seguito del rilascio da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, nonché di trasmissione di fattura a saldo da parte dell’Impresa. Concludendo, dall’esame della normativa su esposta, riteniamo che: - non sia in alcun modo possibile derogare al principio generale di liquidazione corrispondendo l’intero importo all’atto della prenotazione (prima dell’inizio della prestazione), anche in presenza di emissione di regolare fattura elettronica. - Come detto, l’Agenzia (o il Box Office dell’Ente Mostra/Museale) ha diritto di ricevere, previa costituzione di garanzia definitiva, un’anticipazione del prezzo, pari al 20% (incrementabile fino al 30%,) del valore del contratto, all’atto dell’effettivo inizio della prestazione, coincidente, peraltro, con il giorno delle visite prenotate. - Come anche ribadito dal parere del MIT n. 3303 del 3 aprile 2025, la costituzione della garanzia definitiva è condizione necessaria per ottenere l’anticipazione del prezzo. Detto parere non indica circostanze particolari (modesto importo, affidabilità dell’OE, ecc.) per le quali sia possibile derogare. - Fermo restando che, in base alla gerarchia delle fonti, il Codice Appalti prevarrebbe sul D.I. 129/2018, reputiamo che dalla lettura comparata delle disposizioni (D.Lgs 36/2023 e D.I. 129/2018) emerga una sostanziale organicità tra le due norme, ovvero che la disciplina contenuta nell’una e nell’altra impedisca, in ogni caso, il pagamento anticipato dell’intero importo di una fornitura o di un servizio. - Che la Determina Dirigenziale allegata al quesito (che motiva l'anticipo come condizione necessaria per l'erogazione del servizio pubblico) sia uno strumento idoneo per giustificare la corresponsione dell’acconto in presenza delle condizioni previste dal citato art. 125 del Codice Contratti. - Rappresentiamo infine che la determina dovrebbe essere modificata ed integrata con i riferimenti normativi sopra indicati, eliminando i richiami all’abrogato D.Lgs 50/2016, da sostituirsi con le disposizioni di cui al nuovo Codice Contratti, D.Lgs 36/2023.
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Data di pubblicazione: 16/01/2026
Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del CCNL comparto scuola 2007 ( non modificato dal CCNL 2024), il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Detta aspettativa non è discrezionale, in quanto la disposizione pattizia prevede che la sua concessione segua alla domanda dell’interessato, non lasciando, pertanto, al dirigente scolastico alcun margine di valutazione legato a esigenze di servizio. Ovviamente nella istanza il dipendente dovrà attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa. Una volta ottenuta, il dipendente ha la possibilità di stipulare un contratto di lavoro subordinato anche in vista di superare un periodo di prova. L'ARAN, con l'Orientamento Applicativo SCU_100 del 1° agosto 2016, circa l’aspettativa in oggetto ha precisato dunque che: - è senza retribuzione; - l’anno scolastico risulta esserne la durata massima; - può essere richiesta anche per un più breve periodo ma comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico; - una volta fruita, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata. La recente ordinanza della Cassazione Civile, Sez. lavoro, n. 19732/2025 ha affermato che dalla lettura della richiamata disposizione contrattuale di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL 2007 si evince che l'istituto dell'aspettativa presuppone un rapporto di impiego già consolidato all'esito del superamento del periodo di prova e non può essere applicato per differire l'immissione in possesso del "nominato". Pertanto, ad avviso della recente Ordinanza della Cassazione, se da una parte è ribadito che l’aspettativa non può essere richiesta per differire la presa di servizio ( in continuità con la precedente giurisprudenza sia della Cassazione che della Corte dei Conti) viene, seppur incidentalmente, affermato che è richiesto il superamento del periodo di prova per poter fruire dell’aspettativa in questione. Nella ricostruzione operata dalla Cassazione l’ aspettativa previste nell’art. 18 CCNL comparto scuola 2007 non può essere fruite dal personale in periodo di prova poiché prevale l’esigenza dell’amministrazione allo svolgimento del periodo di prova stesso. Si rileva, infine, che l'art. 65 del DPR 3 del 1957 prevede che: "Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. ...... L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego". L'art. 65 t.u. imp. civ. St. (DPR 10 gennaio 1957, n. 3), nel porre il divieto esplicito di cumulo di pubblici impieghi, predispone un meccanismo automatico che richiede solo un'attività ricognitiva da parte dell'amministrazione, in base al quale meccanismo l'assunzione di un nuovo impiego da parte dell'impiegato determina di diritto la cessazione di quello precedente, sul presupposto che il dipendente, accettando il secondo rapporto, abbia inteso dismettere il primo con la cessazione di diritto del precedente rapporto a seguito dell'assunzione del nuovo, il legislatore vuole garantire che il pubblico dipendente presti la propria attività a favore di un solo datore di lavoro pubblico (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 14/10/2004, n. 6667). In definitiva, l'art. 65, t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede la cessazione "ipso jure" dell'impiego precedente con l'assunzione di un nuovo impiego, solo nel caso in cui i due rapporti si equivalgano, sicché è legittimo ritenere che il dipendente preferisca conservare quello intervenuto successivamente, considerandosi in sostanza indifferenti per lo stesso; per cui, nel caso in cui manchi fra i due rapporti la necessaria equivalenza qualitativa e quantitativa, non ricorre la situazione descritta (T.A.R. Emilia-Romagna sez. II, 04/05/1995, n. 190).
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Data di pubblicazione: 16/01/2026
In merito alla giustificazione dei tre giorni di permesso per assistenza al familiare previsti dall’art. 33 co. 3 della legge 104/92 in applicazione al citato art. 6, il comma 3 bis dello stesso art. 33 precisa: “ Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito”. Relativamente al concetto di distanza, la Funzione Pubblica con la circolare 1/2012 per tutto il comparo del pubblico impiego, scuola compresa, ha fornito specifiche indicazioni per una corretta gestione di questi permessi. Indicazioni comuni anche per il settore privato da parte dell’INPS, circolare n. 32 del 6/03/2012 e n. 100 del 24/07/2012. Entrambi, hanno preso in considerazione la documentazione circa il raggiungimento del luogo di residenza della persona in situazione di handicap grave per l’utilizzo dei giorni di permesso, in particolare, precisando quanto segue. La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per l'applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l'assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”. Anche in questo caso, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia, come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento e per eventuale movimento in loco, scontrino parlante della farmacia), la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione di riferimento, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l'idonea documentazione. Quindi, è evidente che l’onere della prova è in capo al dipendente. Al riguardo, nell'ambito del pubblico impiego, scuola compresa, il personale in servizio non ha più l'obbligo di risiedere nel luogo dove presta servizio (cfr. articolo 82 del CCNL/1995). Le finalità perseguite con la istituzione del vincolo di residenza sono soddisfatte con la fissazione della stabile dimora nel comune ove è ubicata la sede di servizio. Quindi in risposta al quesito, nel caso in cui il personale abbia domicilio diverso dalla residenza e mantenga la residenza nello stesso comune del familiare assistito non è legittimo chiedere al personale il titolo di viaggio o altra documentazione idonea ad attestare il raggiungimento del luogo di assistenza dell’assistito. Nel caso in cui, invece, il familiare assistito svolga cure presso una struttura ospedaliera di Comune diverso sia dal domicilio che dalla residenza del personale, a nostro parere, non è possibile garantire la dovuta assistenza mediante contatti a distanza (corrispondenza elettronica e messaggi). Quindi, non è possibile fruire dei tre giorni di permesso. Fra l’altro va segnalato che generalmente, i permessi non spettano se l'assistito è ricoverato a tempo pieno, fatte salve le dovute documentate eccezioni (es. necessità di assistenza documentata, visite specialistiche, etc.).
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Data di pubblicazione: 16/01/2026
Ho stipulato come DS contratti a tempo determinato per la Scuola secondaria, utilizzando il codice N11 con specifica caratterizzazione riferita al decreto-legge...
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Data di pubblicazione: 16/01/2026
Il congedo parentale a ore non modifica il relativo trattamento economico, in questo caso, come precisato nel quesito, con intera retribuzione. Di seguito i relativi chiarimenti. Come noto, il congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 151/01 e ss.mm., per legge può essere fruito anche ore. Trattasi di un diritto potestativo della madre e del padre, il dipendente che richiede il congedo parentale che sia a mesi, a giorni o a ore, è titolare di un vero e proprio diritto. Non si tratta di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dal dirigente. Il dirigente scolastico deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge e prendere atto del diritto ad assentarsi del dipendente [Cass. n. 17984 del 2010; Cass. n. 16207 del 2008; Cass. n. 67422 del 2012]. L’art. 32, comma 1-bis, del decreto legislativo prevede la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando, tuttavia, alla contrattazione collettiva di settore la determinazione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Mentre, il successivo comma 1-ter, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, (condizione questa che in generale che si verifica nel comparo scuola) possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale. Possiamo, quindi, affermare che la modalità di fruizione oraria del congedo parentale si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile. Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non ha modificato né la durata del congedo parentale né la retribuzione dello stesso. Pertanto, rispettando i relativi codici da inserire su SIDI il calcolo delle ore sarà quantificato in giorni e sarà considerato il relativo trattamento economico.
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Data di pubblicazione: 16/01/2026
Nella scuola che dirigo è in vigore la settimana corta, con un rientro pomeridiano per attività curricolari per un giorno alla settimana, con termine...
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Data di pubblicazione: 16/01/2026
Il servizio civile non sostitutivo del servizio militare obbligatorio di leva (attualmente sospeso) non è riconoscibile ai fini della carriera né se reso in costanza di rapporto d’impiego né se non in costanza di rapporto d’impiego: non ci sono disposizioni normative che ne consentano la valutazione. Qualora, invece, il servizio civile fosse un servizio sostitutivo del servizio militare obbligatorio sarebbe riconoscibile, ai fini giuridici ed economici a decorrere dalla data di assunzione in servizio, anche se non prestato in costanza di rapporto d’impiego ai sensi dell’art. 20 della legge 24/12/1986, n. 958.
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Data di pubblicazione: 16/01/2026
La risposta è affermativa con le precisazioni che seguono. Sul punto si registra il recente intervento della Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 21/07/2025, n.20444 con la quale è stato affermato che il lavoratore pubblico mantiene il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro dovuta a sua colpa. Viene ricordato che la S.C. ha già affermato che, anche in caso di licenziamento disciplinare senza preavviso, non si ha perdita del diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo anteriore alla cessazione dell'impiego, se non quando il datore di lavoro dimostri di avere invitato il lavoratore a fruirne, avvisandolo che altrimenti esse sarebbero andate perdute (Cass. 11 luglio 2023, n. 19659). In motivazione si legge quanto segue: “ … 2. il tema di fondo è quello suscitato dalla regola per cui, nel rapporto di pubblico impiego, la mancata fruizione tempestiva delle ferie, ovverosia nei termini e secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, può essere causa di perdita del diritto alla loro monetizzazione, per effetto del disposto dell'art. 5, co. 8, del D.L. n. 95 del 2012, conv. con mod. in legge n. 135 del 2012; tale regola, per previsione esplicita della norma, vale del resto "anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età" e quindi in teoria essa può essere richiamata anche nell'ipotesi di cessazione del rapporto per fatto colposo del lavoratore; il disposto è stato però ritenuto da Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95 non costituzionalmente illegittimo, esclusivamente perché da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non riferibili alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo) e dalle fonti internazionali…… analogamente Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck ha ritenuto che le fonti eurounitarie ostino a una normativa nazionale in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo - in condizione di esercitare questo diritto, con regola che vale, ha precisato Corte di giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, anche nel caso in cui il rapporto si interrompa per dimissioni del lavoratore; 2.1 l'ipotesi delle dimissioni indirizza alla soluzione anche del caso - come quello di specie - in cui la cessazione del rapporto derivi da fatto colposo imputabile al lavoratore; infatti, l'operare della monetizzazione anche in presenza di dimissioni, sta ad evidenziare che i comportamenti datoriali di invito ed avviso alla fruizione delle ferie operano obiettivamente come presupposto per la perdita, in ipotesi, del diritto alla monetizzazione, quale effetto, a quel punto, di un'inerzia qualificata del lavoratore (Corte di giustizia 18 gennaio 2024, cit., punto 48); le difficoltà che la cessazione del rapporto per fatto riferibile al lavoratore (dimissioni; recesso datoriale per fatto del lavoratore etc.) comportano rispetto al comportamento datoriale da cui potrebbe derivare la neutralizzazione del diritto alla monetizzazione non hanno in definitiva rilievo causale, perché rileva oggettivamente soltanto che quel comportamento di invito ed avviso vi sia stato o meno e ciò a preminente tutela del diritto alle ferie o alla fruizione dell'indennità succedanea (ancora Corte di giustizia 18 gennaio 2024, cit. punto 29), non suscettibili di essere subordinati ad altre condizioni; 2.2 d'altra parte, se si ragiona su ferie rispetto alle quali siano già scaduti i termini di fruizione secondo la normativa applicabile presso l'ente di riferimento, va da sé che il ritardo maturato senza che il datore abbia attuato quanto necessario per il godimento del diritto si imputa comunque al datore stesso; se invece si ragiona su ferie rispetto alle quali quei termini non siano ancora scaduti allorquando il rapporto cessi anche per fatto riferibile al lavoratore, non avrebbe senso economico escludere la monetizzazione dei corrispondenti periodi, perché in quel medesimo contesto temporale dell'ultimo periodo del rapporto il datore avrebbe dovuto comunque soggiacere al godimento delle ferie da parte del lavoratore (con pagamento della retribuzioni in quel periodo) e dunque non vi è alla fine una differenza sostanziale se egli si veda addossato, in mancanza, l'onere economico dell'indennità sostitutiva; a ciò si aggiunge poi la considerazione già svolta da Cass. 19659/2023, secondo cui, sottraendo l'equivalente pecuniario delle ferie dell'ultimo anno si finirebbe per realizzare un esito "non compatibile con l'attuale ordinamento, dell'applicazione al dipendente, come effetto del suo illecito disciplinare, di una sanzione non tipizzata ed ulteriore rispetto a quella, prevista, della perdita del posto di lavoro"; 3. ne deriva che la Corte territoriale non poteva negare in parte qua il diritto dicendo - come ha fatto - che la ricorrente avrebbe potuto prendere quelle ferie in quei giorni di conoscenza "di fatto" della prossima conclusione del rapporto, intercorsi tra la decisione datoriale di porre fine al rapporto e la data della sua comunicazione formale, perché semmai era il datore di lavoro a dover dimostrare di aver messo la lavoratrice nelle condizioni di fruire in quel lasso di tempo delle ferie ancora non godute”. La Cassazione afferma quindi il seguente principio di diritto: “ in ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso ( come nel caso di cui al quesito), non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse”.
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Data di pubblicazione: 15/01/2026
All'atto dell'iscrizione, una famiglia ci ha dato una certificazione di disabilità comma 1, art. 3, legge 104/92, ma non ha allegato il profilo di funzionamento...
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Data di pubblicazione: 15/01/2026
Ho seguito diversi webinar nei quali ci hanno riferito che le economie dei PNRR e PN21 27 relative ai costi indiretti possono essere trattenute dalle scuole...
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Data di pubblicazione: 15/01/2026
Non ci sono alternative, purtroppo, alla procedura seguita: le concessioni di servizi, anche sotto soglia, non conoscono ipotesi di affidamento diretto e richiedono sempre una procedura prevista dall’art. 187 D.Lgs. 36/2023. Tale procedura – che il Quaderno 2 impone di effettuare per il tramite di una piattaforma di approvigionamento digitale, senza eccezioni: si vedano gli artt. 1 e 17 del modello di disciplinare – è sì impegnativa (anche per la scuola, onestamente), ma il privato non può pretendere che si semplifichi il procedimento solo perché non intende apprendere l’utilizzo del Mercato Elettronico, che si è reso nel tempo di più facile accesso ed utilizzo, per quanto resti non semplice per i non addetti ai lavori. Non siamo in grado di ricondurre il contratto in esame ad altri istituti giuridici: probabilmente il contratto non è particolarmente appetibile perché impone una presenza in loco e il fatturato potenziale non sembra giustificare l’investimento. Oppure ci sono altre ragioni che non possiamo conoscere. In ogni caso, non ci sono procedure diverse da seguire: l’unico modo di affidare correttamente la concessione e non temere ripercussioni (non tanto di mercato, quanto assicurative) è seguire la procedura del Quaderno n. 2.
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Data di pubblicazione: 14/01/2026
Secondo la declaratoria di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021 del 18 Gennaio 2024, all’area amministrativi appartengono i lavoratori che svolgono compiti complessi richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure, anche con l’utilizzazione di macchinari o attrezzature elettroniche, di cui hanno piena conoscenza comprensione e consapevolezza. Tale personale deve avere conoscenze prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici, attestate dal possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, nonché la capacità di applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti, per risolvere i problemi, ed abilità cognitive, relazionali, sociali e propositive necessarie per superare difficoltà crescenti; ma anche la responsabilità di raggiungere i risultati previsti assicurando la conformità delle attività svolte e l’autonomia esercitata individuando le modalità di realizzazione più adeguate, nell’ambito di un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato. In merito poi allo specifico profilo di Assistente Amministrativo, secondo quanto previsto dalla citata declaratoria, lo stesso svolge delle attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale). Ha competenza e responsabilità diretta nella tenuta dell'archivio, del protocollo e del magazzino, del quale garantisce anche la custodia, la verifica, la registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Quanto premesso è necessario per comprendere i confini dell’area di azione dell’Assistente Amministrativo, che ricomprende anche attività di natura contabile. Rimane poi da chiarire l’area di confine tra obbligo e facoltà. Il principio generale vuole che al personale non può essere imposto lo straordinario; deve essere una libera scelta del dipendente accettare di svolgere la propria funzione oltre il proprio orario di servizio. Quindi, un eventuale incarico su un progetto potrebbe essere tranquillamente rifiutato. Tuttavia il personale stesso non può esimersi dallo svolgere le attività che rientrano nei propri compiti e doveri d’ufficio, seppure connesse ad un progetto a cui non ha aderito (in tal caso potrà svolgere le sue mansioni all’interno del proprio orario di servizio); potrà, invece, rifiutarsi di svolgere tutte le altre mansioni, non rientranti nei propri compiti e doveri d’ufficio (cosi come declinato nel piano predisposto dal DSGA e adottato dal DS). Giusto per completezza di informazione si ricorda quanto statuito dal D.I. N.. 129/2018, il regolamento di contabilità delle scuole. L’art. 16 (rubricato Liquidazione delle spese e ordinazione dei pagamenti), prevede che è il D.S.G.A. che provvede alla liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. A norma dell’Art. 17 (rubricato Mandati di pagamento), i mandati di pagamento sono firmati dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. Inoltre, statuisce, testualmente: “Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture. Sulle fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l’avvenuta presa in carico con il numero d’ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di collaudo”. Il Regolamento assegna, in altre parole, al DSGA la responsabilità della liquidazione; l’assistente amministrativo può provvedere materialmente all’emissione del mandato, ma per il resto, tutte le fasi propedeutiche rimangono nelle competenze del Direttore.
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Data di pubblicazione: 14/01/2026
Come evidenziato nel quesito, la legge n. 199 del 2025 è intervenuta in termini modificativi sull’articolo 1, comma 85, della legge n. 107 del 2015, introducendo per i posti comuni della scuola secondaria l’obbligo di gestire le sostituzioni fino a 10 giorni utilizzando l’organico dell’autonomia. A tal proposito, giova riportare il testo del novellato comma 85 (in maiuscolo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio). “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il DS DEVE EFFETTUARE, SALVO MOTIVATE ESIGENZE DI NATURA DIDATTICA, LE SOSTITUZIONI DEI DOCENTI SU POSTO COMUNE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia. PER LE SOSTITUZIONI DEI DOCENTI SU POSTI DI SOSTEGNO E DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA, IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUÒ EFFETTUARE LE SOSTITUZIONI PER LA COPERTURA DI SUPPLENZE TEMPORANEE FINO A DIECI GIORNI CON PERSONALE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA. IL PERSONALE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”. Dal testo della norma si desume quanto segue: 1) la facoltà di sostituzione (e non l’obbligo) rimane in linea generale immutata, tranne per il caso delle sostituzioni su posto comune nella secondaria, da intendersi come derogatorio e, dunque, tassativo e non estensibile; 2) anche nel caso del posto comune nella scuola secondaria il “divieto di nomina” per supplenze fino a 10 giorni non è un divieto assoluto, in quanto sono fatte salve motivate esigenze di natura didattica. Ne consegue che, nel caso sottoposto, è certamente facoltà del DS utilizzare per la sostituzione l’organico dell’autonomia, ma è altrettanto possibile nominare un supplente, esattamente come accadeva prima dell’intervento apportato dalla legge n. 199 del 2025. In questo quadro normativo non assume alcuna rilevanza il fatto che “l’alunno assegnato” sia o meno in situazione di gravità.
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