Data di pubblicazione: 20/07/2026
Le vigente normativa contrattuale non prevede alcun limite per la fruizione di assenze per malattia per gravi patologie o per terapie salvavita, con diritto all'intera retribuzione. Tali assenze, infatti, non sono considerate ai fini del comporto, come previsto dall'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007. Tuttavia, la necessità di assentarsi, in maniera sostanzialmente continuativa, per lunghi periodi non può non far sorgere, nell'amministrazione, il dubbio che la dipendente non sia in possesso dell'idoneità psicofisica all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. In proposito, l'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 171/2011 prevede quanto segue: "La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; [omissis]". Benché il periodo di assenza per grave patologia non sia considerato nel conteggio del comporto, ai sensi della clausola del CCNL sopra riportata, riteniamo che lo stesso periodo vada invece considerato, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, da parte dell'amministrazione, di avviare l'accertamento dell'eventuale inidoneità all'impiego. Tale accertamento, infatti, non è materia regolata dalla contrattazione collettiva, ma dalle norme di cui all'articolo 55-octies del d.lgs. n. 165/2001, delle quali il D.P.R. n. 171/2011 è il Regolamento di attuazione. La clausola del CCNL, che consente ai dipendenti il diritto alla conservazione del posto e all'intero trattamento economico, senza alcun limite definito, in caso di assenze per grave patologie, riguarda pertanto solo il trattamento economico del lavoratore e non incide sul dovere dell'amministrazione di accertare l'eventuale inidoneità dei propri dipendenti, qualora le assenze siano tali da superare il periodo di comporto e indurre, così, il sospetto che tale inidoneità possa effettivamente sussistere. In altre parole, anche se le assenze non rilevano ai fini del trattamento economico e del superamento del comporto per malattia ordinaria, esse sono comunque rilevanti, a nostro parere, ai fini della necessità dell'accertamento di inidoneità, . Riteniamo, pertanto, che l'istituzione scolastica debba procedere a richiedere alle commissioni istituite presso l'INPS la visita medica collegiale per la propria dipendente, ai fini di verificarne l'idoneità al servizio. L'INPS è competente dal giugno 2023 (prima la competenza era del MEF) e la richiesta va presentata in modalità telematica attraverso l'apposito applicativo ( cfr da ultimo Messaggio INPS 15 luglio 2025, n. 2254)
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Data di pubblicazione: 20/07/2026
Rappresentiamo in apertura che il “contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo” resta comunque, agli effetti giuridici e amministrativi, un rapporto di lavoro a tempo determinato. La decorrenza del ruolo fissata al 1° settembre 2026 costituisce un elemento di fatto positivo per il richiedente, ma non muta lo status contrattuale sino a quella data. Teoricamente, è possibile richiedere la cessione del quinto anche se l’immissione in ruolo è prevista con decorrenza 1/9/2026. Tuttavia l’accoglimento della pratica non è pacifico: la decisione spetta all’istituto finanziario che valuta la domanda e al Dirigente Scolastico che deve vagliare l’istanza di delegazione convenzionale di pagamento sulla base della durata residua del rapporto di lavoro, della continuità retributiva e della documentazione prodotta. Occorre inoltre ricordare che, di per sé, l’immissione in ruolo non è considerabile quale instaurazione di rapporto di lavoro definitivo e stabile ab initio, poiché subordinato al superamento dell'anno di prova e alla successiva conferma in ruolo. In merito alla possibilità di ottenere cessioni del quinto in costanza di rapporto a tempo determinato, l’art. 13 del D.P.R. n. 180/1950 dispone testualmente che “Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.” Giova ricordare anche la risposta alla FAQ n. 45 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/02/I_-_FAQ_Delegazioni_2014.doc) nella quale la Ragioneria Generale dello Stato esprime il seguente parere: “Relativamente ai dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato, il piano di rimborso del finanziamento tramite delegazione convenzionale di pagamento può eccedere il periodo di tempo previsto per la scadenza del medesimo contratto di lavoro? Ordinariamente no. In generale, la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente periodo di tempo del contratto di lavoro. Ragioni di natura interpretativa, di prudenza nonché, non da ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenere che, di norma, non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento che preveda, per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso avente una durata superiore alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente-mutuatario. Non sembra peregrino ricordare che il piano di rimborso deve avere una sua coerenza, sotto il profilo temporale, con il restante periodo di servizio del dipendente. Tra l’altro, non può essere dimenticato che l’art. 13 del D.P.R. n. 180/1950 prevede, per il personale assunto con contratto a tempo determinato, come la cessione del quinto dello stipendio non possa eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso. Ciò precisato, fermo restando che dovranno essere valutate con estremo rigore le istanze di delegazione convenzionale di pagamento il cui contratto di finanziamento presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario, in considerazione del rilievo delle volontà del delegante e del delegatario nelle fattispecie in discorso, non sembra potersi escludere a priori e in assoluto una pattuizione in tal senso, sempreché contenuta, oltre che nel contratto di finanziamento, anche nella relativa convenzione stipulata tra l’Amministrazione e l’istituto delegatario. Va da sé che, ad ogni modo, l’Amministrazione-delegata, una volta conclusosi il rapporto di lavoro del dipendente per scadenza del termine, non ha più alcun obbligo nei confronti dell’istituto delegatario.” Tanto premesso, siamo dell’avviso che, pur potendo presentare istanza per l’avvio dell'istruttoria della pratica fin da adesso (allegando il documento ufficiale che attesti la futura immissione in ruolo dal 1° settembre 2026), sia opportuno che il docente richieda espressamente la decorrenza delle rate a partire dai mesi di settembre/ottobre prossimi. Ciò al fine di avere maggiori probabilità di ottenere la cessione richiesta e l’assenso del Dirigente Scolastico alla delegazione di pagamento.
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Data di pubblicazione: 20/07/2026
Come detto in precedenti risposte, la competenza a predisporre il decreto di conferma in ruolo spetta alla scuola nella quale il docente ha ottenuto il passaggio e ha svolto l’anno di prova. Tale scuola è tenuta a formalizzare gli atti anche a distanza di tempo («ora per allora»), qualora non risultino agli atti originari. In assenza di ulteriori informazioni, ipotizziamo che, nel caso in esame, la scuola competente si possa identificare con l’Istituto oggetto del quesito, quale sede presso la quale la docente interessata ha originariamente ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2012/2013. In assenza di decreto e menzione nel verbale di valutazione, occorre ricercare negli atti d’archivio ogni informazione utile a ricostruire la vicenda. A titolo esemplificativo possono giovare la nomina del tutor con la relativa relazione conclusiva, attestazioni circa l’effettivo servizio svolto dall’insegnante nell’anno scolastico di riferimento (l’art. 438 del TU 297/1994 all’epoca prevedeva esclusivamente che il servizio effettivamente prestato non fosse “inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico”) e, soprattutto, la relazione dell’allora Dirigente scolastico sull’esito dell’anno di prova. Si consiglia inoltre di inviare contestualmente una richiesta formale all’Ufficio Scolastico Provinciale/Regionale per la ricerca di eventuali atti in suo possesso (relazioni o copie dell’eventuale provvedimento). Qualora venga accertata anche l’assenza della relazione dell’allora Dirigente scolastico sull’esito dell’anno di prova (o la relazione del tutor), tale circostanza non impedisce la conferma in ruolo se dal fascicolo risultano elementi che dimostrano l’avvenuto superamento del periodo di prova (es.: servizio prestato superiore a 180 giorni, assenza di annotazioni negative, ecc). In tale situazione la scuola dovrà predisporre una regolarizzazione “ora per allora” (emissione retroattiva dell’atto e/o produzione della documentazione integrativa) con la relazione dell’attuale Dirigente scolastico e, se necessario, il parere del comitato di valutazione. Tanto premesso, riteniamo che l’Istituto debba procedere nel seguente modo: - Occorre preliminarmente attivare un’accurata ricerca di ogni documentazione relativa al superamento dell’anno di prova (relazione del Dirigente scolastico, parere del comitato di valutazione, nomina del tutor, evidenze sul servizio svolto, ecc.). - Richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale (o Ufficio territoriale competente) l’intervento per la ricostruzione del fascicolo, indicando i motivi della richiesta. - Qualora gli atti non vengano in alcun modo reperiti, l’Istituto in trattazione sarà tenuto a predisporre, «ora per allora», i provvedimenti mancanti sulla base della documentazione probatoria disponibile (es. contratto di assunzione, registri di servizio, nomina tutor, evidenza di servizio > 180 giorni, ecc.). - Come detto, il decreto di conferma in ruolo può essere emesso anche se non è rinvenibile la relazione originale dell’allora Dirigente scolastico, purché risultino elementi oggettivi che attestino la regolarità del periodo di prova (servizio svolto per il periodo previsto, assenza di elementi negativi di valutazione, ecc.). In questo caso l’Istituto può procedere alla redazione degli atti integrativi necessari (relazione ex post dell’attuale Dirigente o atto ricostruttivo e, se del caso, parere del comitato di valutazione o documentazione sostitutiva), utili per legittimare il decreto di conferma. Infatti, se il fascicolo dimostra formalmente che il docente ha completato regolarmente l’anno di prova, la scuola è in grado di emettere il decreto di conferma in ruolo “ora per allora”, corredandolo da una relazione ricostruttiva dell’attuale Dirigente e, laddove possibile, dal parere del comitato di valutazione. A tal proposito, si precisa che, in base al prevalente orientamento dottrinale, nei provvedimenti «ora per allora» (da non confondere con i provvedimenti propriamente retroattivi) tale formula è utilizzabile per indicare quei provvedimenti adottati in conformità a una situazione di fatto già esistente e/o a una disposizione già in vigore nella fase di avvio dell’esercizio della funzione amministrativa, come nel caso in questione. Tradizionalmente, tale fattispecie di atti soggiace a tre condizioni naturali: a) le posizioni soggettive dei terzi; b) la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l’emanazione dell’atto fin dalla data a cui si vogliono far risalire gli effetti; c) i fatti già avvenuti in epoca anteriore, che non possono venir meno (factum infectum fieri nequit). La formula “ora per allora” può quindi legittimamente ammettersi per gli atti favorevoli alla sfera del destinatario su cui incidono e quando assicuri il soddisfacimento dell’interesse con riguardo alla data della sua costituzione (come nel nostro caso). La giurisprudenza trae tale argomento per analogia dagli artt. 1399 e 1445 Codice Civile, che tutelano la buona fede del destinatario. Una volta reperiti o prodotti gli atti necessari, la scuola potrà quindi emettere il decreto di ricostruzione della carriera una volta inseriti al SIDI i dati mancanti.
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Data di pubblicazione: 20/07/2026
La calendarizzazione delle prove di verifica e di scrutinio per gli studenti con sospensione di giudizio sono affiati alla competenza delle istituzioni scolastiche, nell’esercizio della autonomia organizzativa, fatto salvo che tali operazioni devono essere completate entro la fine dell’anno scolastico o, per casi eccezionali e debitamente motivati, prima del termine di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (cfr. articolo 8 OM 92/07 e articolo 4, comma 6 del DPR 122 09). Molti elementi di giudizio inducono a ritenere che la soluzione più opportuna e corretta sia quella di rispettare il termine del 31 di agosto, per evitare che il consiglio di classe che si troverà a svolgere le prove e a valutarle possa essere diverso da quello che ha deliberato in sede di scrutinio a giugno (es, per trasferimenti, pensionamenti, conclusione del contratto a t.d. etc.) Nel caso in oggetto, ferma restando la necessità di accertare con adeguata documentazione medica (certificato del pronto soccorso e certificazione del medico curante nei quali sia precisata la sola prognosi), tenuto conto delle cause di forza maggiore e visto che, nelle valutazioni degli apprendimenti in sede di scrutinio ed anche negli esami è sempre prevista la possibilità di una “sessione suppletiva” per legittimo impedimento (a differenza di procedure concorsuali che ciò non consentono), si ritiene che la scuola possa e debba calendarizzare un ulteriore momento di verifica e valutazione. Si ritiene, altresì, che non debbano essere “spostate” le operazioni dell’intera classe, ma possa essere regolamentata la questione con atto motivato del dirigente scolastico. Per quanto concerne la calendarizzazione, richiamato quanto sopra già illustrato, sarebbe possibile ed opportuno acquisire la disponibilità dei docenti interessati ad anticipare il rientro dalle ferie (basterebbero un paio di giorni nel periodo compreso tra il 28 e il 31 agosto) o posticiparle di qualche giorno (es dal 20 al 23 luglio). Non si consiglia di adottare un provvedimento, pur possibile e legittimo, di revoca dell’autorizzazione delle ferie già concessa da parte del dirigente, per ovvi motivi di una possibile ricaduta in termini di “clima”, di rapporti con i docenti stessi e di un potenziale contenzioso (visto anche il cambio del dirigente). Se questa ipotesi non fosse praticabile, si consiglia di predisporre già da ora un atto organizzativo di calendarizzazione delle prove subito dopo il 31 agosto, data di rientro in servizio, cui il nuovo dirigente darà applicazione (o, eventualmente, apporterà una modifica di qualche data). Sarebbe consigliabile, altresì anticipare in modo informale tale decisione al nuovo dirigente, in modo da “metterlo in situazione”. Nell’ambito di questa procedura, è comunque necessario curare con particolare attenzione la comunicazione con la famiglia, notificando tempestivamente le scelte organizzative e la nuova calendarizzazione.
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Data di pubblicazione: 20/07/2026
Riprendendo precedenti risposte, si ricorda, come prima indicazione, che ogni Pubblica Amministrazione è obbligata al rispetto della normativa in base alla quale deve, in ogni caso e come prima opzione, emanare un avviso pubblico di selezione rivolto al personale interno. Infatti, il principio generale dell'ordinamento è che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono. In punto di norma, come noto, l’art.7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che prima di ricorrere a esperti esterni si deve verificare la disponibilità di personale interno in servizio. Il punto b) del suddetto comma 6 prevede, per l'appunto, che l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Riteniamo pertanto che, qualora l’Istituto abbia emanato un avviso rivolto esclusivamente al personale interno, il docente non possa essere selezionato(e poi incaricato) tramite detta procedura. Infatti, nonostante sia possibile accogliere la candidatura come interno del docente pensionando, laddove il modulo del PN 21-27 inizi dal mese di settembre (come parrebbe essere) non sarà più possibile incaricarlo in quanto , a quella data, risulta personale già cessato che ha assunto automaticamente lo status di soggetto esterno/estraneo all’Istituzione Scolastica (come di fatto e di diritto si configurano i pensionati). Siamo infatti dell’avviso che non sia possibile, ad oggi, individuare il docente attraverso la selezione interna per poi fargli svolgere le attività progettuali dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto ciò comporterebbe il conferimento di un contratto di prestazione d'opera; atto che, tuttavia, caratterizza il rapporto con soggetti estranei all’Amministrazione. In tal modo verrebbe violato il corretto iter di individuazione degli “esperti” che, in base alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs 165/2001, prevede che il personale estraneo all’amministrazione (che comprende anche il personale in quiescenza) venga individuato attraverso apposito avviso, subordinato all’assenza o indisponibilità di personale interno. L’unica soluzione che intravediamo - affinché il docente possa regolarmente candidarsi ed essere eventualmente contrattualizzato come esperto esterno dal 1 settembre 2026 – consiste nella partecipazione ad eventuale apposito avviso per esperti esterni, da emanarsi dal mese di settembre nel caso in cui la procedura interna andasse deserta e, quindi, non vi fosse personale interno disponibile (e competente) a svolgere l’incarico previsto. In tal modo il docente (già in quiescenza) potrà presentare regolare domanda e l’eventuale contratto di prestazione d'opera come esperto esterno potrà essere correttamente conferito quando lo status di pensionato sarà effettivo.
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Data di pubblicazione: 17/07/2026
Gentile utente, in riferimento al quesito formulato, si comunica che il periodo di congedo straordinario per malattia fruito anteriormente all'entrata in vigore del CCNL 6 luglio 1995 è considerato, ai fini previdenziali, servizio utile a tutti gli effetti. Pertanto, in Nuova Passweb il periodo deve essere acquisito come "Servizio ordinario" e non deve essere associato ad alcuna causale di assenza o evento particolare, non essendo prevista una specifica codifica per tale istituto. Non è quindi necessario inserire alcuna causale diversa o effettuare particolari valorizzazioni del periodo interessato. Il servizio dovrà essere registrato con continuità, come ordinario servizio prestato. Cordiali saluti
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Data di pubblicazione: 17/07/2026
Sono una Dirigente scolastica neoassunta. Nella mia scuola ho trovato pendente una richiesta di conciliazione ex artt. 135 ss. CCNL del 29/1172007, relativa a un TFR...
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Data di pubblicazione: 17/07/2026
In relazione al caso sottoposto, si ritiene che il docente di pianoforte possa differire la presa di servizio presso la sede in cui è stato trasferito dal 1 settembre 2026 , avendo usufruito dell'art. 23 bis del DLGS 165\2001 che prevede: "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera." SI rileva infatti che il differimento della presa di servizio è sempre possibile per il personale della scuola sia di di ruolo che non di ruolo, per documentati motivi , ai sensi dell'art. 9 del DPR 3\1957 . Nel caso in questione il docente si è avvalso dell'aspettativa prevista dal suddetto art. 23 bis per ottenere un incarico preso altra amministrazione come è quella del Conservatorio e nel contratto integrativo sulla mobilità del personale della scuola non esiste alcuna restrizione per quanto riguarda il differimento della presa di servizio rispetto alla casistica generale prevista dalle citate norme tuttora vigenti. Inoltre, trattandosi di dipendente di ruolo soggetto a trasferimento, non si pone alcuna questione in merito a situazioni di incompatibilità all’atto della immissione in ruolo.
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Data di pubblicazione: 17/07/2026
Si ritiene che il procedimento disciplinare avviato e concluso nei confronti degli studenti in questione sia illegittimo per più motivi: - non è stata trasmessa alcuna comunicazione di avvio del procedimento né in occasione della prima sanzione né in occasione della seconda, in aperta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 – applicabile ai procedimenti de quo, in quanto procedimenti amministrativi – e delle disposizioni del Regolamento di istituto citate nella richiesta di accesso dei genitori. Ciò ha impedito il corretto esercizio del diritto di difesa da parte degli studenti; - la sanzione è stata comminata una prima volta e poi, all’esito di una seconda convocazione del consiglio di classe, estesa a tre giorni di sospensione. Benché, secondo la giurisprudenza, il principio del “ne bis in idem” non operi nei procedimenti disciplinari degli studenti poiché non hanno natura assimilabile a quelli penali, non è ben chiaro il presupposto per cui – a così breve distanza di tempo – l’istituzione scolastica abbia esercitato il proprio potere di autotutela, operando la modifica di un precedente provvedimento amministrativo. Si ricorda infatti che l’esercizio di qualsiasi potere di autotutela deve essere motivato alla luce di un interesse pubblico (cfr. artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990); - risulta che, quantomeno in occasione della irrogazione della prima sanzione, uno degli studenti coinvolti abbia partecipato alla seduta del consiglio di classe in quanto rappresentante e non in quanto incolpato. Nel caso di specie, egli non poteva partecipare alla seduta dell’organo collegiale chiamato a valutare la sua posizione. Si tratta, infatti, di un’ipotesi di astensione obbligatoria per manifesta incompatibilità. Si è pronunciato in questi termini il MIUR con Nota 31 luglio 2008 prot n. 3602/P0 secondo cui: “In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga”; - infine, la “sospensione” per tre giorni non è più provvedimento previsto nel nostro ordinamento, dopo le modifiche apportate al D.P.R. n. 249/1998 dal D.P.R. n. 134/2025. L’art. 4, comma 8-ter del D.P.R. n. 249 citato recita adesso. “Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. […]”. Dunque, non doveva essere comminata la sospensione per tre giorni ma l’allontanamento dalle lezioni con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgersi presso una struttura ospitante. Ciò posto, appare chiaro che i provvedimenti sanzionatori assunti siano illegittimi. Occorre tuttavia interrogarsi sulla opportunità di intervenire in autotutela per annullarli, previa riconvocazione del consiglio di classe. A tale proposito viene in considerazione la recente pronuncia del T.A.R. Lazio-Roma, sezione III, 12 dicembre 2025, n. 22526, secondo cui l’interesse diretto, concreto ed attuale alla base dell’azione di annullamento deve sussistere fino alla decisione del ricorso. Ne consegue che deve ritenersi realizzata un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010), in relazione all’impugnazione di misure disciplinari scolastiche qualora le stesse siano state interamente eseguite e non residui possibilità di ulteriori effetti delle medesime, né siano stati dimostrati in concreto pregiudizi curriculari, morali o di immagine, e a condizione che non siano stati emanati ulteriori atti che le tengano in considerazione. Nel caso di specie, dunque, è opportuno procedere all’annullamento delle sanzioni comminate solo qualora siano state decisive nella valutazione finale degli studenti coinvolti. Se, nella motivazione che ha sorretto l’assegnazione del giudizio sospeso, esse hanno “spostato l’ago della bilancia” è, infatti, di tutta evidenza che le famiglie interessate conservino l’interesse ad impugnarle, alla luce della giurisprudenza citata. Risulta pur vero, in altri termini, che il giudizio sospeso non è immediatamente e direttamente lesivo della sfera soggettiva dei suoi destinatari – mentre lo è la non ammissione alla classe successiva – ma è altrettanto vero che, se sono le sanzioni ad averlo determinato, i genitori conservano interesse alla impugnazione e all’annullamento delle prime per conseguire l’ammissione alla classe successiva dei loro figli. Si impone dunque al dirigente scolastico di soppesare attentamente la incidenza dei provvedimenti disciplinari sulla valutazione finale degli studenti coinvolti alla luce dei criteri e delle modalità di valutazione del comportamento deliberate dal collegio dei docenti. Se, in base agli stessi, pur in assenza delle “sospensioni”, la valutazione finale non sarebbe mutata, allora appare inutile una riconvocazione del consiglio di classe per annullare le sanzioni disciplinari e riesaminare, di conseguenza, la valutazione finale già espressa. In definitiva: - i provvedimenti sanzionatori assunti risultano palesemente illegittimi; - la eventuale rimozione degli stessi in autotutela deve essere disposta solo alle condizioni sopra citate e non è impedita dal fatto che essi abbiano già avuto esecuzione, dal momento che il loro annullamento produrrebbe l’effetto positivo dell’ammissione alla classe successiva. Dinanzi a siffatto beneficio, sia i destinatari che l’amministrazione conservano un interesse alla loro rimozione; - come detto sopra, se il giudizio sospeso è sufficientemente motivato alla luce dei criteri e delle modalità di valutazione deliberati dal collegio dei docenti anche al di là dei provvedimenti sanzionatori irrogati, allora non è necessario rimuovere le sanzioni disciplinari e la conseguente valutazione del comportamento da parte del consiglio di classe. In caso contrario, deve essere dapprima riconvocato il consiglio di classe anche con la componente genitori e studenti per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti sanzionatori; in seconda battuta, il consiglio di classe nella sola componente docenti è chiamato a rivalutare il comportamento degli studenti coinvolti, intervenendo sulla precedente valutazione finale e modificando il voto attribuito. L’esercizio del potere di autotutela, in entrambi i casi, comporta la ripetizione del procedimento di primo grado e coinvolge la competenza del medesimo organo collegiale che ha assunto il provvedimento viziato (cfr. art. 21-nonies della legge n. 241/1990).
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Data di pubblicazione: 17/07/2026
Un collaboratore scolastico si assenta dal x all’xx luglio imputando l’assenza a Congedo per cure per invalidi ai sensi dell'art 7 del D.LVO 119/2011 (congedo cure termali)...
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
Nel caso di cui al quesito trova applicazione l’istituto della surroga secondo la previsione dell’art. 53 comma 1 dell’O.M. 215/1991. A nulla rileva il fatto che il candidato, che dovrebbe essere nominato consigliere in ragione della surroga, non abbia ottenuto alcun voto di preferenza; intatti, come precisa l’articolo sopracitato, si deve fare ricorso a nuove elezioni nel solo caso di esaurimento della lista: situazione che non si verifica nel caso in questione. Del resto l’articolo 44 comma 7, intervenendo sulla questione dell’elezione di due candidati con pari voti, prevede che “sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.” Dal che si deduce che, ove nello scorrimento della lista ai fini della proclamazione degli eletti risultino solo candidati con zero preferenze, può essere nominato consigliere anche un candidato che non abbia riportato preferenze. Lo stesso criterio si applica pertanto anche nel caso in cui allo scorrimento della lista si debba fare ricorso per la surroga. Il requisito per la nomina è quello di essere collocato nella lista.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
In tema di contrattazione integrativa di Istituto, se un Dirigente dopo avere inutilmente esperito ogni tentativo per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto, decide di adottare...
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
In merito al corretto impiego del contributo volontario si esprimono in modo specifico la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312 (Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie) e la Nota MIUR del 7 marzo 2013, n. 593 (Richiesta di contributi scolastici alle famiglie) sottolineando da un lato l’assoluta volontarietà del versamento e l’impossibilità per l’istituzione scolastica di esigerlo, dall’altro il necessario vincolo di tali risorse alla realizzazione di attività di ampliamento effettivo dell’offerta formativa. In particolare, la Nota MIUR del 20 marzo 2012, n. 312, a pag. 2 sottolinea che “le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti”). Da ricordare, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, c. 7, del D.I. 129/2018 la relazione illustrativa allegata al programma annuale “evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5”, mentre ai sensi dell’art. 23, c. 1, la relazione da cui è corredato il conto consuntivo “evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5”. In riferimento al caso proposto, immaginiamo che il contributo delle famiglie degli studenti che partecipano al corso ICDL sia registrato nel programma annuale anche come entrata vincolata alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, compresi “corsi per certificazioni ICDL” per studenti. In tale prospettiva, si ritiene che le risorse derivate dal contributo delle famiglie, vincolate all’attuazione di tale tipo di progetti, debbano essere utilizzate anche per la copertura delle spese necessarie alla realizzazione del progetto, compresa la remunerazione del personale necessario a rendere possibili le attività di ampliamento dell’offerta formativa (corsi per la certificazione ICDL), vale a dire il personale docente esperto, in tal caso interno, incaricato di tenere i corsi per gli studenti e le unità di personale ATA (collaboratori scolastici e assistenti tecnici, ad esempio) coinvolte per la realizzazione del progetto di ampliamento dell’offerta formativa.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
L’operatore economico con il quale l’Istituzione Scolastica stipula la polizza è la compagnia assicuratrice, non l’agente o il broker. Ne consegue che non si intravede un problema di rotazione, anche perché di solito (ma non sempre) la provvigione del soggetto tramite (sia esso un agente o un broker) resta al di sotto della soglia di cui al comma sesto dell’art. 49 D.Lgs. 36/2023. Tale condizione non sembrerebbe sussistere invece in caso di coassicurazione, anche parziale, perché in quel caso l’operatore economico stipulante sarebbe l’agente o il broker. Conseguentemente: riteniamo di dover distinguere il contratto con il soggetto tramite (broker o agente che sia) dalla compagnia che offrirà il servizio assicurativo. Se i due contratti sono distinti, sarà necessario esaminare separatamente i presupposti della rotazione: - il contratto del soggetto tramite dovrebbe essere esente da rotazione in base al comma sesto dell’art. 49, che prevede il limite dei 5.000 euro. Non sempre le Istituzioni Scolastiche conoscono la quota provvigionale, ma un breve approfondimento potrebbe sciogliere il dubbio; - il contratto assicurativo non sembra invece soggetto a rotazione, essendo diverse le compagnie. Complessivamente, se entrambe le condizioni sono rispettate, non sembrano sussistere problemi di rotazione.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
Chiedo una indicazione relativa ai quadri orari dei tecnici. In particolare chiedo se sia possibile modificare il quadro discostandosi da quello nazionale...
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
La Legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero. L'art. 1 prevede che l'impiegato dello Stato, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 citato, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno (Cfr. art. 2 legge citata). L'art. 3 prevede che il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza (Cfr. art. 4). Ricordiamo che la Legge n. 333 del 1985 ha esteso la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa anche al dipendente il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. Pertanto, l'aspettativa in questione: - spetta di diritto al dipendente; - può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge; - non ha un limite legale di durata. La normativa suddetta nulla prevede per quanto concerne il part time; nessuna previsione specifica è contenuta nel CCNL. L’ARAN si è pronunciato esclusivamente in merito all’aspettativa di famiglia per i dipendenti in part time verticale proprio perché l’aspettativa suddetta ha limiti massimi di durata. Invece, l’aspettativa per ricongiungimento di coniuge all’estero può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge. Quindi, a nostro avviso non si pone un problema di limite di durata e non serve alcun riproporzionamento per i dipendenti in part time.
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Data di pubblicazione: 16/07/2026
La questione inerente ai limiti della fruizione del congedo è sicuramente complessa. Procediamo quindi ad una analisi completa della stessa evidenziando in premessa che nella nostra precedente risposta non si riscontra una contraddizione nelle motivazioni fornite. L'art. 2 della legge n. 476 del 1984 prevede che non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Dal punto di vista interpretativo meramente letterale, l'art. 2 sopra citato, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, a nostro avviso, ha inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo atteso che le limitazioni sono inerenti alle seguenti tipologie di personale: - dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca (a prescindere dal fatto se questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca); - dipendenti che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca fruendo di un congedo straordinario. Alla luce della formulazione letterale della norma, si evince che il legislatore abbia ancorato il divieto da un lato al semplice fatto di aver conseguito il titolo, a prescindere dall'utilizzo del congedo; dall'altro, all'aver frequentato per almeno un anno accademico il dottorato fruendo di detto congedo. Pertanto, secondo detta impostazione letterale, la norma, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, avrebbe inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo e cioè riferirsi semplicemente ai dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca, a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca. Tale lettura, risulta conforme all'interpretazione fornita dal MIM con la C.M. n. 15 del 2001 ove viene precisato l' espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca. Sempre in tal senso depone la Circolare n. 12 del 2011 della Funzione Pubblica con la quale viene affermato che “il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo”. Tuttavia, la posizione della giurisprudenza di merito (seppur risalente nel tempo) che si è pronunciata sulla specifica questione ha fornito una interpretazione più estensiva. Il Tribunale di Trieste, con Ordinanza dell'11 gennaio 2018, ha affermato che l' art.2, comma 1, della legge n. 476/1984, come modificato dall’art. 19, comma 3, L. 240/2010, nella parte in cui prevede che; ''Non hanno diritto al congedo straordinario con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano già iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico , beneficiando di detto congedo" va interpretata alla luce dell’art.3 della Costituzione nel senso che essa osta alla concessione del congedo soltanto laddove il lavoratore ne abbia già beneficiato per conseguire altro titolo di dottorato o per frequentare per almeno un anno accademico i relativi corsi. Ad avviso del Tribunale di Trieste é, pertanto, illegittimo il diniego del dirigente scolastico quando il lavoratore, pur già in possesso del dottorato, non abbia mai fruito del relativo congedo. Anche il Tribunale di Roma, con l'Ordinanza 02 novembre 2011 , ha accolto il ricorso di un docente, già in possesso di un dottorato di ricerca, avverso il provvedimento di diniego da parte del Dirigente Scolastico sulla richiesta di congedo straordinario relativo ad nuovo dottorato; anche in detta fattispecie il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'interpretazione letterale del nuovo divieto introdotto dall'art. 19 della l. n. 240/2010. Atteso ciò, trattandosi di precedenti di merito e non essendoci stato ancora intervento della Cassazione in materia, si ritiene che la scuola, prudenzialmente, debba seguire la linea di indirizzo del MIM e della Funzione Pubblica che, come visto sopra, offrono una interpretazione letterale della norma in questione. Conseguentemente, sulla scorta delle indicazioni di cui sopra, il congedo non può essere concesso se il dipendente ha già conseguito un titolo di dottore di ricerca a prescindere dal fatto che questi abbia o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Buongiorno, il quesito inviato ha sostanzialmente una componente essenziale di conoscenza/assistenza su Classe Viva e Segreteria digitale, che i nostri consulenti non possono affrontare. Le suggeriamo di porre lo stesso quesito a cvv.assistenza@spaggiari.eu Questo quesito, come il precedente verrà cancellato tra tre giorni, in modo da non gravare sul conteggio finale. La redazione di Italiascuola
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
In qualità di Dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo, a seguito di accesso agli atti di un genitore ad un verbale di riunione genitori-docenti...
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Le assenze per grave patologia, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, come disposto dall'articolo 17, comma 9 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. Di conseguenza, come espressamente previsto dallo stesso comma, per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Inoltre, tutte queste assenze non devono essere considerate ai fini del comporto, ovvero del periodo massimo di conservazione del posto in caso di assenza per malattia. Ciò non comporta automaticamente che i dipendenti pubblici possano così vantare il diritto alla conservazione del posto a tempo indefinito. Ciò a causa del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171: "La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio". Pertanto, come già rilevato in precedenti risposte, in caso di assenza prolungata per grave patologia ( come nel caso di specie ove il dipendente è degente presso una struttura dell’Azienda Sanitaria, che lo stesso è affetto da esiti di ictus ischemico e che trattasi di grave patologia con necessità di trattamenti riabilitativi continuativi), il dirigente può comunque richiedere d'ufficio una visita medica collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n. 171 allorchè le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Si ricorda che dal 1° giugno 2023 la competenza è passata dalle CMV del MEF all'INPS (cfr. Messaggi INPS 18 maggio 2023 n. 1834 e 2064 del 1 giugno 2023). Quindi la visita non potrà essere richiesta per l'accertamento del riconoscimento della grave patologia nè tanto meno per superamento del comporto ma esclusivamente ai fini della verifica delle condizioni fisiche del dipendente assente. Non esiste un periodo di assenze per gravi patologie superato il quale è necessario attivare la richiesta di visita medico collegiale; dipende dalle circostanze concrete, da quanto il dipendente è già assente e dalle nuove prognosi. Nel caso di specie si tratta di assenza pressocchè continuativa da circa un anno. Ciò premesso, a nostro avviso è opportuno che la scuola acquisisca una certificazione con prognosi; se questa non è allo stato prevedibile o se è di lunga durata senza prospettive di rientro in servizio a breve, si ritiene che la scuola debba inviare il dipendente a visita collegiale.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Il fatto presenta profili di rilevanza disciplinare. Tuttavia, tenuto conto dell’oggettiva gravità della condotta, l’infrazione non raggiunge il livello di offensività tale da giustificare l’irrogazione di una sanzione espulsiva, sicché, una volta spirata la vigenza del contratto di lavoro a tempo determinato, l’esercizio del potere disciplinare deve ritenersi precluso dalla disposizione recata dall’art.55-bis, comma 9, del D.Lgs n.165/2001. Per completezza si segnala l’esistenza di un precedente della Corte d’Appello di Trieste che ha ritenuto che la norma in questione non trovi applicazione nell’ipotesi di personale assunto sulla base delle graduatorie scolastiche; sennonché, come evidenziato in precedenti consultazioni, si tratta di un precedente isolato che, pertanto, non riduce apprezzabilmente il rischio di soccombenza giudiziale in caso di contenzioso.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
L’art. 1 del CCNL 18 gennaio 2024 prevede che il suddetto CCNL si articola in: a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni; b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono: - istituzioni scolastiche ed educative; - istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; - università e aziende ospedaliero-universitarie; - istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. Ebbene l’art. 95 da Voi citato si trova nella Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie e quindi non si applica al personale delle istituzioni scolastiche. Il CCNL 2024, nella sezione Scuola, in merito alle ferie ha introdotto solo l'art. 38 e la Dichiarazione Congiunta n. 2 che si riferiscono alla monetizzazione delle ferie non godute. Pertanto, le ferie del personale scolastico ( ivi compresa la questione del personale ATA che lavora su cinque giorni) continuano ad essere disciplinate dall’art. 13 del CCNL 2007 stante che l’art. 1 comma 16 del citato CCNL 2024 prevede che “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Recentemente è intervenuto sulla tematica oggetto di quesito il TAR Liguria, Sezione I, con la sentenza numero 755 del 23 giugno 2025, per cui l'istanza di accesso civico generalizzato avanzata da uno studente per ottenere copia del proprio elaborato scritto d'esame è da considerarsi pienamente ammissibile e fondata sotto il profilo del merito, anche qualora sussista in capo al candidato un interesse specifico e individuale. Il Tribunale amministrativo ha infatti chiarito che non esiste alcun appiglio normativo per dichiarare inammissibile un'istanza FOIA adducendo la necessaria sussistenza di un interesse qualificato ex Legge 241/1990 o la presunta eccentricità dello strumento rispetto alle esigenze personali dell'istante, poiché imporre all'amministrazione una verifica circa l'assenza di un interesse individuale ingenererebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio di trasparenza dell'istituto. Questo approccio si coordina peraltro con le indicazioni fornite dall'ANAC nel parere n.2672/2025, secondo cui l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione, proteggendo l'interesse alla conoscenza in quanto tale, senza che l'amministrazione possa operare un sindacato di meritevolezza sulle ragioni (anche meramente personali o di ricordo) espresse dal candidato. Ne consegue che l'eccezione sollevata circa la "sproporzione" degli oneri materiali per l'apertura dei sigilli del pacco d'esame, della quale ben comprendiamo lo spirito, non ci sembra giuridicamente sostenibile: in assenza di comprovate cause di esclusione assoluta o di un reale e gravissimo pregiudizio al buon andamento degli uffici, l'apertura del plico e l'estrazione del compito costituiscono un obbligo primario dell'amministrazione. Parimenti, alla luce del decisivo arresto del TAR Liguria, la scuola non deve e non può subordinare l'ostensione a una formale riqualificazione o pretendere che il candidato rinunci alla veste del FOIA, né può legittimamente rigettare l'istanza qualora il richiedente insista nel mantenerla. L'istituzione scolastica deve invece dare diretto corso alla richiesta così come formulata, attivando i propri poteri organizzativi per adempiere all'esibizione entro i termini di legge. Nel fare ciò, per contemperare l'obbligo ostensivo con la doverosa protezione dei dati altrui conservati nel medesimo contenitore, il personale scolastico procederà all'apertura del plico sigillato secondo la procedura specifica, che prevede la presenza di almeno due testimoni e la verbalizzazione delle operazioni.
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Nel mese di dicembre dell'anno scolastico 2023/2024 uno studente A della classe 1x ha fatto cadere in classe lo studente B. Il giorno seguente l'episodio lo studente...
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Data di pubblicazione: 15/07/2026
Preliminarmente, osserviamo che sulla riduzione dei giorni di ferie spettanti causa sciopero, il parere di questa Redazione è che sia ancora valido quanto affermato dalla Cassazione nella Sentenza n. 1315 del 15 febbraio 1985, pur risalente nel tempo, secondo cui il periodo di assenza dal lavoro per sciopero, poiché l'esercizio di tale diritto comporta, in relazione alla sinallagmaticità che caratterizza le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro, il venir meno dell'obbligo (del datore di lavoro) di corrispondere la retribuzione, non è utile ai fini del conseguimento del diritto alle ferie annuali retribuite, salve disposizioni della disciplina collettiva, favorevoli ai lavoratori, da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Non rivenendosi nel CCNL alcuna norma più favorevole, rispetto a quanto affermato dalla Cassazione, confermiamo pertanto che, secondo il nostro orientamento, le giornate di sciopero non siano utili alla maturazione delle ferie. Per quanto riguarda l’arrotondamento, in mancanza di norme che precisano come effettuarlo, questa Redazione ha sempre considerato, in via analogica, valide le indicazioni di cui alla circolare INPS n. 133/2000, secondo la quale la frazione pari o inferiore a 0,5 giorni va arrotondata per difetto, quella superiore a 0,5 giorni per eccesso. A nostro parere, pertanto, 31,91 giorni di ferie vanno arrotondati a 32 giorni, mentre 3,99 giorni di riposo per festività soppresse vanno arrotondati a 4. Una diversa conclusione produrrebbe un risultato paradossale, perché un solo giorno di sciopero comporterebbe la perdita addirittura di 2 giorni di riposo, 1 di ferie e 1 di festività soppresse. Appare logico che tali riduzioni possano essere ritenute corrette solo se i giorni di sciopero o, più in generale, i periodi di assenza non retribuiti e perciò non utili alla maturazione delle ferie, assommino a una quantità più rilevante, tale da comportare una detrazione di almeno 0,5 giorni e non solo di piccole frazioni di giornata. Precisiamo che le considerazioni su esposte non valgono nel caso in cui le ferie, invece di essere fruite, debbano essere monetizzate (peraltro, nelle limitate ipotesi in cui ciò è consentito). In tal caso non si dovrebbe effettuare alcun arrotondamento delle ferie e/o festività soppresse da liquidare, poiché la monetizzazione non richiede la necessità di effettuare alcun arrotondamento dei giorni spettanti (se ne devono essere monetizzati 2,92 se ne liquideranno esattamente 2,92).
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