Attenzione: il profilo utente selezionato è associato ad altri servizi Spaggiari, procedere invece con il profilo relativo a Italiascuola.it?
Annulla
Ok
Ogni giorno è con te
26 Ottobre, Sabato
CERCA
Accedi
Se siete già abbonati a Italiascuola.it, potete accedere inserendo l'indirizzo email abilitato e la password personale. Se non avete un'email abilitata o non siete abbonati, scriveteci a assistenza@italiascuola.it e sarete subito ricontattati.
Dipendente in congedo biennale retribuito: può, durante tale periodo, continuare a svolgere attività sindacale?
17/10/2024 Relazioni sindacali, contenzioso
♦
Permessi/congedi/aspettative: biennale retribuito due anni genitori persone con H.
Domanda
Spett.le redazione, una componente della RSU è in congedo biennale retribuito per assistenza di soggetto portatore di handicap ma continua ad esercitare l'attività sindacale in modo anche più appassionato: mail allo scrivente, colloqui a scuola con me, due assemblee sindacali d'istituto presenziate. È, a vostro avviso, ancora attuale il seguente orientamento ARAN?
"Un dipendente, che usufruisce di un congedo biennale retribuito per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, può durante tale periodo continuare a svolgere attività sindacale?
Il diritto ad un congedo biennale, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del Dlgs n.151 del 26.03.2001, nasce dall’impossibilità da parte del dipendente che ne usufruisce a svolgere normalmente la sua attività lavorativa dovendo assistere un parente con handicap grave, da ciò si evince che il lavoratore non possa esercitare nessuna altra attività lavorativa, continuando, altresì, a percepire anche un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa (ai sensi dell’art. 5-ter, dell’art. 42, comma 5, del Dlgs 151)."
L'attività sindacale è da intendersi come un'attività lavorativa?
Se così fosse quali sono le azioni che il dirigente scolastico deve porre in essere al fine di difendere l'interesse pubblico senza ledere i diritti della rappresentanza sindacale?
Messaggio di attenzione
Attenzione: per visualizzare i dettagli relativi al quesito è necessario eseguire la login al sito di Italiascuola.it.
Sede legale
Viale del Policlinico n. 129/A Roma (RM) - Iscritta al Registro Imprese di: ROMA C.F. e numero iscrizione: 06851861002 Iscritta al R.E.A. di ROMA al n.994736
Capitale Sociale sottoscritto: 100.000 Interamente versato Partita IVA: 06851861002
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella
COOKIE POLICY.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l’account che sta utilizzando per accedere a
Italiascuola.it.
Per verificare che abbiate un utente abilitato, cliccate sul vostro nome in alto a destra. L'account abilitato sul quale
cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se siete abbonati ai servizi telematici di Italiascuola.it, la prima volta che accedete al nuovo sito dovete inserire le
vostre vecchie credenziali (username e password) e seguire la procedura di conferma dati. Troverete le istruzioni utili per
eseguire l’autenticazione qui. Se avete già effettuato il primo accesso
al nuovo sito e non riuscite più a entrare, oppure se non siete abbonati e volete scoprire come si fa, scriveteci pure a
assistenza@italiascuola.it e vi aiuteremo. Grazie!