Provvedimento del 7 maggio 2015
Registro dei provvedimenti
n. 286 del 7 maggio 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 febbraio 2015 da XY nei confronti dell'Istituto YY di Sassari, con cui il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell'esistenza e la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, con particolare riferimento ai dati contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d'Istituto di seconda e terza fascia del personale docente ed educativo (valida per il triennio 2014-2017) prodotta dal ricorrente nel 2014 (ed allegata all'atto di ricorso); il ricorrente si è opposto all'ulteriore trattamento di tali dati chiedendone la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'attestazione che tale intervento sia stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, sostenendo, infatti che gli stessi sarebbero stati comunicati a terzi non autorizzati (un professore che aveva chiesto la verifica del punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie) senza che egli ne fosse stato preventivamente informato; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento ed il risarcimento del danno, anche morale, subito a causa della condotta del titolare del trattamento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 1° aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota del 26 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento ha fornito la ricostruzione della vicenda alla base delle richieste del ricorrente; quest'ultimo, che in data 19 giugno 2014 aveva presentato apposita domanda per l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di seconda e terza fascia dei docenti valida per il triennio 2014-2017 (di cui ha allegato copia), dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ha inviato in data 4 settembre 2014 un reclamo contestandone i punteggi allo stesso attribuiti, reclamo che è stato rigettato in data 24 settembre 2014 perché ritenuto infondato dalla dirigente scolastica dell'Istituto, "dopo attenta disamina delle eccezioni sollevate dal ricorrente, operata di concerto con l'apposita commissione all'uopo nominata"; inoltre, in data 8 settembre 2014, un professore presente nelle medesime graduatorie in cui è incluso il ricorrente ha, a sua volta, presentato reclamo contestando il punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie e formulando contestualmente richiesta di accesso agli atti ex art. 24 della Legge n. 241/90; lo stesso ricorrente, peraltro, in data 22 settembre 2014, ha proposto formale richiesta di accesso ad atti amministrativi ex art.24 l.n. 241/90 relativi alla formazione delle graduatorie e dei punteggi attribuiti a tre colleghi presenti nella medesima graduatoria; sia la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 22 settembre 2014 che quella avanzata dal collega in data 8 settembre 2014 sono state tacitamente rigettate ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge n. 241/90 avendo l'Istituto resistente verificato sia nel SIDI (Sistema Informatico del Ministero dell'Istruzione) che presso le scuole in cui i due professori avevano prestato servizio "la veridicità delle attestazioni dichiarate in domanda, senza rilevare anomalia alcuna"; rilevato che l'Istituto resistente, nel sostenere che nessuna informazione relativa ai punteggi attribuiti al ricorrente ed alla documentazione dallo stesso presentata è stata mai rilasciata in via né formale né informale al collega professore in questione, ha ribadito di aver trattato i dati contenuti nella domanda di aggiornamento nelle graduatorie presentata dal ricorrente (in relazione ai quali peraltro lo stesso ricorrente aveva manifestato il consenso al trattamento) per i fini istituzionali e necessari all'espletamento della procedura concorsuale senza aver commesso alcuna violazione della riservatezza; rilevato che l'Istituto resistente ha inoltre precisato che il Garante è incompetente in tema di richieste di risarcimento del danno;
VISTA la nota del 19 marzo 2015 con la quale il ricorrente ha trasmesso una nota del 18 marzo 2015 dell'Istituto XX di Porto Torres (presso il quale aveva svolto incarico di docente nel 2009) che a suo dire avvalorerebbe la tesi che l'Istituto YY di Sassari abbia consegnato a terzi documenti contenenti i propri dati personali senza averlo informato o chiesto il proprio consenso;
VISTA la nota datata 29 aprile 2015 con la quale l'Istituto resistente, in relazione al documento trasmesso dal ricorrente in data 19 marzo 2015, ha eccepito che da tale documento emergerebbe esclusivamente che il professore (che aveva presentato la richiesta di accesso agli atti con riguardo ai punteggi attribuiti al ricorrente nelle graduatorie) fosse in possesso del certificato di servizio riguardante il ricorrente e che lo stesso certificato fosse stato trasmesso dall'Istituto XX di Porto Torres all'Istituto YY di Sassari; l'Istituto resistente ha invece ribadito di non aver consegnato il certificato di servizio riferito al ricorrente al professore in questione e di non aver comunicato a quest'ultimo né formalmente né informalmente i dati personali riferiti al ricorrente;
RITENUTO che le richieste di opposizione al trattamento nonché di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati comunicati o diffusi devono essere dichiarate infondate posto che dall'istruttoria non sono emersi elementi che facciano ritenere illecito il trattamento svolto dall'Istituto resistente e che i dati contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie in questione sono stati trattati dall'Istituto resistente per i fini istituzionali e necessari all'espletamento della procedura concorsuale;
RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, attestando in particolare con dichiarazione dalla cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver comunicato a terzi i dati contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'Istituto presentate dal ricorrente nel 2014 e comunque nella documentazione valutata per l'attribuzione a quest'ultimo dei punteggi nelle graduatorie in questione;
RITENUTO che la richiesta di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile non avendo il Garante competenza in merito, richiesta che, se del caso, potrà essere avanzata dinanzi all'autorità giudiziaria;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell'Istituto YY di Sassari , nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1) dichiara infondate le richieste di opposizione al trattamento e di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati comunicati o diffusi;
2) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
3) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;
4) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico dell'Istituto YY di Sassari, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 7 maggio 2015
IL PRESIDENTE Soro
IL RELATORE Califano
IL SEGRETARIO GENERALE Busia
Provvedimento del 13 maggio 2015
Registro dei provvedimenti
n. 301 del 13 maggio 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 febbraio 2015 da XY nei confronti dell'Istituto XX di Porto Torres, con cui il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell'esistenza e la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, con particolare riferimento ai dati relativi all'incarico di docenza svolto presso l'Istituto; il ricorrente si è opposto all'ulteriore trattamento di tali dati chiedendone la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'attestazione che tale intervento sia stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, sostenendo, infatti che gli stessi sarebbero stati comunicati a terzi non autorizzati senza che egli ne fosse stato preventivamente informato; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento ed il risarcimento del danno, anche morale, subito a causa della condotta del titolare del trattamento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 1° aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota del 12 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento ha sostenuto che "qualsiasi dato sensibile o meno trattato (…) sia con sistemi elettronici che su cartaceo viene utilizzato solo a fini istituzionali"; nel caso di specie, l'istituto resistente ha dichiarato di aver provveduto ad inviare all'Istituto YY di Sassari, a fronte di formale richiesta del 16 settembre 2014, il certificato di servizio relativo all'incarico di docente svolto dal ricorrente presso il proprio istituto (l'Istituto YY aveva infatti la necessità di verificare i dati dichiarati dal ricorrente nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d'Istituto di seconda e terza fascia); inoltre, "avendo proceduto ad evadere una richiesta da parte di un altro Ente Pubblico e non trattandosi di accesso agli atti di parte contro interessata", l'istituto XX di Porto Torres ha sostenuto di non essere tenuta "a darne preventiva informazione e ad acquisire formale preventiva autorizzazione dalle parti";
RITENUTO che le richieste di opposizione al trattamento nonché di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati comunicati o diffusi devono essere dichiarate infondate posto che dall'istruttoria non sono emersi elementi che facciano ritenere illecito il trattamento svolto dall'Istituto resistente e che i dati in questione sono stati trattati dallo stesso per i fini istituzionali ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Codice;
RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, consegnando anche copia del certificato di servizio relativo all'incarico svolto dal ricorrente presso il proprio Istituto ed attestando in particolare con dichiarazione dalla cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver trasmesso tale documento esclusivamente all'Istituto YY di Sassari (a fronte di formale e motivata richiesta ) e non ad altri soggetti;
RITENUTO che la richiesta di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile non avendo il Garante competenza in merito, richiesta che, se del caso, potrà essere avanzata dinanzi all'autorità giudiziaria;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell'Istituto XX di Porto Torres, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1) dichiara infondate le richieste di opposizione al trattamento e di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati comunicati o diffusi;
2) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
3) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;
4) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico dell'Istituto XX di Porto Torres, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 13 maggio 2015
IL PRESIDENTE Soro
IL RELATORE Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE Busia
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