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Un docente, tramite uno studio legale, chiede il rimborso delle ore di lavoro e delle spese sostenute per lo spostamento nelle due sedi di servizio...

 07/01/2021
 Personale docente
 
Trattamento economico: rimborso spese vive

#pbb #rimborso #lavorio #quantizzazione #procura #carburare #diffida #istanza #carburante #spesa #distare
Domanda
Ho ricevuto da parte di uno studio Legale (in nome e per conto di un docente che ha svolto lo scorso anno servizio presso la scuola che dirigo) la richiesta di rimborso delle ore di lavorio necessarie al trasferimento fra le due sedi della scuola (distanti 5 Km) nelle quali svolgeva servizio, nonchè il rimborso delle spese di carburante. La quantizzazione del rimborso è di 25€/h + spese carburante € 0,535/Km.
Il riferimento che viene citato a supporto dell'istanza è la Sentenza della Cassazione Civ. Sez. Lavoro del 27/7/2010, n. 17511.
L'istanza si conclude con la diffida all'effettuazione del rimborso da corrispondere entro 7gg. dalla ricezione.
La richiesta mi sembra irricevibile (è peraltro priva di procura da parte del docente interessato) ma come devo procedere?
Rispondo all'Avvocato, trasmetto all'Avvocatura dello Stato o non do alcun seguito?
Grazie
Cordiali saluti

Risposta
Si concorda con l’interpretazione del dirigente scolastico sulla irricevibilità della richiesta, in disparte dalla mancata allegazione della procura sottoscritta dal docente e dalla sentenza della Corte di Cassazione 17511/2010, comunque non pronunciata in riferimento all'organizzazione del lavoro scolastico. In premessa, non risulta che il docente, preso atto dell’orario delle lezioni, abbia mai rappresentato al dirigente scolastico la necessità di utilizzare il mezzo proprio per il trasferimento da una sede all’altra dell’istituzione scolastica: il dirigente, di conseguenza, non ha potuto autorizzare tale uso né opporre diniego. In riferimento all’impiego del mezzo proprio da parte del personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165/2001 rilevano, comunque, i chiarimenti forniti dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010, n. 36 in relazione all’applicazione dell’art. 6 c. 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 (“[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive”): ad eccezione del personale ispettivo o incaricato di svolgere funzioni di verifica e di controllo l’eventuale autorizzazione concessa dall’Amministrazione al dipendente che richieda di utilizzare il mezzo proprio è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa, rimanendo esclusa qualsiasi possibilità di rimborso delle spese sostenute dal dipendente (si veda anche la deliberazione del 7 febbraio 2011, n. 2 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite).
Come detto in altre risposte, suggeriamo al Dirigente di valutare se non rispondere proprio alla diffida (ipotesi da noi preferita) oppure rispondere con una riga dicendo semplicemente che l'istanza non può essere accolta per mancanza dei presupposti giuridici. Senza aggiungere altro.
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Approfondimenti

La dispensa per incapacità didattica spetta al dirigente scolastico - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 08/04/2008 n° 9129
Giurisprudenza
La dispensa dal servizio per c.d. incapacità didattica di cui all'art. 512 D.Lgs. n. 297/1994 è atto di competenza del dirigente scolastico e non dell'amministrazione scolastica centrale e periferica. L'art. 513 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui attribuisce all'amministrazione scolastica centrale e periferica la competenza ad emettere i provvedimenti di dispensa dal servizio deve ritenersi abrogato per incompatibilità dagli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001 i quali attribuiscono al dirigente scolastico la competenza in questione. (Nel caso si trattava di dispensa dal servizio per c.d. incapacità didattica di una docente. In precedenza, con sentenza n. 26084 del 12 dicembre 2007, la stessa Corte di Cassazione aveva dichiarato la competenza del dirigente scolastico alla emanazione del provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 129 del DPR 10.1.1957, n. 3. Si osserva che la disposizione interpretata in entrambe le occasioni dalla Corte di Cassazione è la medesima, trattandosi dell'art. 513 del D.Lgs. n. 297, avente ad oggetto proprio la competenza ad irrogare una serie di atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro, tra i quali la dispensa dal servizio, in entrambe le ipotesi di dispensa per inidoneità fisica e di dispensa per incapacità o persistente insufficiente rendimento. La sentenza, implicitamente, ammette la sopravvivenza come autonoma forma di risoluzione del rapporto di lavoro della dispensa per incapacità didattica.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente#dispensa #dlvo #competenza #incapacità #amministrazione #provvedimento #dpr #rapporto #dirigente
Non è trasferimento il passaggio dal liceo all'istituto professionale della stessa scuola - Corte di Appello MILANO - Lavoro Sentenza 07/03/2018 n° 76
Giurisprudenza
Le prerogative e attribuzioni del Dirigente scolastico previste in via generale nel D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione) sono state ampliate nel T.U. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni) e poi rafforzate con la legge 107/2015 (c.d. "Buona scuola"). Ai dirigenti scolastici spetta adottare i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale (comma 4, art. 25 D.Lgs n. 165/2001) nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001). Non è qualificabile come trasferimento l'assegnazione di un docente dal Liceo scientifico all'Istituto professionale aggregati in un'unica istituzione scolastica disposta dal Dirigente scolastico. Ciò che manca palesemente nella specie è il passaggio da una unità produttiva a un'altra (art. 2013, ottavo comma, c.c.). Non costituisce mutamento di mansioni l'assegnazione a classi del settore professionale in luogo che a classi del Liceo: si tratta di mansioni perfettamente compatibili con la disciplina dell'articolo 2103 c.c., ossia riconducibili allo stesso livello categoria legale di inquadramento. Le graduatorie interne, suddivise per settore, rilevano ai fini della mobilità, cioè del passaggio ad altra scuola, circostanza non ricorrente allorché il docente rimanga incardinato presso la medesima scuola. (La Corte di Appello conferma la sentenza del Tribunale di Como n. 247 del 2016##200L).
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#liceo #isiss #dirigente #classe #dlgs #assegnazione #trasferimento #passaggio #omissis #mobilitare
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 01/02/2013 n° 2422
Giurisprudenza
Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 19, comma 3, della legge n. 240 del 2010, il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, che ne fa domanda, è collocato in congedo straordinario, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, senza la necessità che l'oggetto del corso del dottorato di ricerca presenti una connessione con le mansioni svolte. Infatti, la normativa in questione contempera il diritto allo studio del pubblico dipendente con l'interesse della pubblica amministrazione, che abbia ritenuto compatibile con le proprie esigenze quelle del lavoratore a conseguire il dottorato di ricerca, stabilendo una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego attraverso la previsione della permanenza in servizio del dipendente medesimo presso l'amministrazione di appartenenza per almeno due anni, una volta conseguito il dottorato, pena la restituzione degli importi percepiti.
Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#policlinico #codacci #magnano #ricuocere #candito #marina #manna
Compete al DS la sospensione disciplinare fino a 10 giorni - Corte di Appello CAGLIARI - Lavoro Sentenza 21/06/2018 n° 157
Giurisprudenza
Spetta al dirigente scolastico la competenza ad irrogare al personale docente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a dieci giorni. (La fattispecie è ragione temporis riferita all'art. 55 bis del D.Lgs n. 165/2001 precedente le modifiche apportate con il D.Lgs n. 75/2017 che ha introdotto una disposizione ad hoc sulla competenza sanzionatoria del dirigente scolastico. Come noto, sul punto vi è contrasto giurisprudenziale fra giudici di merito e la questione pende innanzi alla Corte di Cassazione. La sentenza è conforme alla sentenza n. 236/2017 della sezione lavoro della Corte di Appello di Ancona##153L e si pone in contrasto rispetto alla sentenza n. 1079/2013 della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino##152L e alla sentenza n. 1483/2017 della Corte di Appello di Milano. Osserva la Corte sul punto della competenza: "Dal combinato disposto dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e art 492 L n. 297/1994 emerge un rapporto di integrazione e non di disapplicazione della L. n. 297/1994 che pacificamente resta pienamente in vigore. Diversamente opinando verrebbe ad essere del tutto esclusa, in base alla disciplina, la competenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare conservativa fino a 10 giorni, in palese contrasto con la ratio della norma stessa" Così argomentando, la Corte dichiara legittima la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni irrogata ad un docente per avere fatto irruzione in una classe non propria durante lo svolgimento delle prove INVALSI, avere invitato gli alunni ad interrompere la prova e ad uscire dall'istituto e avere svolto attività tendente a condizionare gli alunni al rifiuto delle prove).
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente#sospensione #competenza #retribuzione #alunno #addebito #struttura #ginnasio #irrogazione #esclusa #appellante
Tribunale ANCONA - Lavoro Decreto 18/10/2003
Giurisprudenza
Non configura condotta antisindacale il comportamento del del dirigente scolastico che rifiuta di dar corso alla contrattazione integrativa nelle materie già previste dall'art. 6 CCNL 2006/2009 ai punti "h" (modalità di utilizzazione del personale docente, in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA) "i" (criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani) nonchè "m" (criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto), posto che tale disposizione contrattuale è stata abrogata dall'art. 40 d. lgs. n. 165/01 nella formulazione introdotta dal d. lgs. n. 150/09, trattandosi di determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro che, in base alla nora non derogabile, sono assunte in via esclusiva dal dirigente scolastico, fatta salva la sola informazione alle OO.SS. Non configura condotta antisindacale il provvedimento del dirigente scolastico che, prendendo atto del mancato raggiungimento dell'accordo con le OO.SS., su questioni assoggettate alla contrattazione integrativa, in via provvisoria provvede uniateralmente a impartire disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 comma 3-bis del d. lgs. n. 165/01.
Keywords
#comportamento antisindacale#contrattazione collettiva#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#relazioni sindacali#ooss #caducazione #scatto #contrattare
La mancanza dell'abilitazione all'insegnamento rende nullo il contratto stipulato con una scuola paritaria - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 20/02/2018 n° 4080
Giurisprudenza
Ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, commi 4 e 6, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", e della L. 19 gennaio 1942, n. 86, artt. 3 e 6 l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento. In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione. Pertanto, il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Keywords
#parità scolastica#personale docente#abilitazione #contratto #insegnamento #scuola #titolo #lavoro #validità #requisire #rapporto #requisito
Il dirigente è responsabile dei contratti e di tutta l'attività contabile e amministrativa - Corte dei Conti LAZIO Sentenza 10/07/2017 n° 164
Giurisprudenza
Il dirigente scolastico, quale organo apicale dell’istituzione scolastica, è tenuto a vigilare attentamente su tutta l’attività amministrativa e contabile dell’istituto. E’ pertanto personalmente responsabile per colpa grave, nel giudizio di responsabilità contabile avanti alla Corte dei Conti, per aver illegittimamente stipulato contratti di prestazione d’opera come consulente/tutor con personale docente estraneo all’istituto, ritenendo sufficienti mere autocertificazioni delle incaricate circa le rispettive competenze professionali, senza l’offerta di un curriculum dal quale poter rilevare la sussistenza dei titoli attestanti le conoscenze professionali e le esperienze lavorative richieste, in seguito risultate insussistenti. Di tale danno erariale è responsabile unicamente il dirigente scolastico, non potendosi configurare in capo ai componenti del Consiglio d’Istituto un atteggiamento gravemente colposo, trattando si organo elettivo composto dai rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli alunni e del personale ATA, al quale il legislatore ha conferito una funzione di indirizzo politico-ammnistrativo della scuola. Analogamente, il dirigente scolastico è responsabile in via amministrativa per aver conferito un incarico di assistenza e consulenza legale ad un avvocato in un giudizio penale scaturito dall’esposto-denuncia dello stesso dirigente per asserite irregolarità nella documentazione presentata da un docente per l’inserimento nella graduatoria dell’istituto; il dirigente avrebbe dovuto rimettersi alle decisioni del Ministero dell’Istruzione, facendo eventualmente ricorso all’Avvocatura dello Stato. Altro addebito consiste nell’aver richiesto un parere pro veritate al medesimo avvocato di cui sopra al fine di ottenere il riconoscimento, da parte della Provincia, dell’indirizzo “turistico-termale” in favore dell’istituto, trattandosi di materia ordinamentale di competenza del Ministero dell’Istruzione. Infine, il dirigente è responsabile per aver stipulato 5 contratti individuali di lavoro a tempo determinato per il profilo di assistente amministrativo, in sovrapposizione con l’incarico di tutor affidato alla medesima professionista esterna, risultata essere la figlia del dirigente, in contrasto con evidenti ragioni di incompatibilità, trasparenza e imparzialità. Pertanto, la Corte dei Conti ha affermato la responsabilità amministrativa del dirigente scolastico “il quale, nella sua funzione, ha posto in essere, in modo continuato, condotte illecite consistenti nella colposa e, in alcuni casi, volontaria violazione dei suoi doveri di ufficio trasgredendo alle disposizioni che regolano le competenze e le attribuzioni proprie del Dirigente scolastico ed ha gestito le risorse finanziarie dell’Istituto scolastico di appartenenza come se ne fosse il dominus assoluto nella completa inosservanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento scolastico”.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#responsabilità amministrativa#contratto #irregolarità #incarico #stipulare #convenuto #capo #organo #addebito #tutor #conferire
T.A.R. UMBRIA - Sezione Prima Sentenza 14/07/2008 n° 368
Giurisprudenza
I dirigenti scolastici di Istituti di scuola secondaria superiore hanno interesse immediato e concreto a impugnare le deliberazioni della provincia con cui viene stabita una disciplina di immediata applicazione in materia di procedure da svolgere per il rilascio delle concessioni in uso degli spazi necessari per l'espletamento del servizio di ristoro (a mezzo di distributori automatici, di bar interni, di vendita ambulante) nell'ambito degli edifici di proprietà provinciale destinati proprio a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, che pongono rilevanti obblighi di condotta e correlative responsabilità, nonchè obblighi diretti e immediati con le relative e concrete responsabilità di ogni tipo a carico dei dirigenti scolastici degli istituti stessi. Le delibere con cui la provincia disciplina con norme vincolanti le procedure da svolgere (nel rispetto della normativa di legge in materia di appalti di pubblici servizi) nonché le preventive verifiche (amministrative, commerciali, di sicurezza, igienico sanitarie etc.) da compiere a cura delle Autorità scolastiche, al fine di pervenire al rilascio delle concessioni in uso degli spazi necessari per l'espletamento del servizio di ristoro, previo nulla osta della stessa Provincia e stabiliscono puntualmente gli obblighi dei concessionari e quelli dei dirigenti scolastici concedenti, determinanando per ciascuna tipologia del servizio di ristoro il canone annuo da corrispondere alla Provincia, prima del rilascio del nulla osta, comprensivo dei consumi di energia elettrica e di acqua e altresì suscettibile di variazioni nel tempo oltre che di aggiornamento secondo gli indici Istat sono illegittime, perché promanananti (senza alcuna concertazione e senza alcuna intesa con gli istituti destinatari) dall'esercizio di un potere unilaterale che deve, invece, necessariamente intendersi dimidiato (e dunque non esclusivo dell'Amministrazione provinciale proprietaria dei locali), e perchè trascurano vistosamente l'indiscutibile autonomia strutturale e funzionale di detti istituti, imponendo arbitrariamente obblighi di comportamento a carico dei soggetti destinatari della disciplina.
Keywords
#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#concertare #promanano
Emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti: va sospesa la relativa pubblicazione sul sito dell'Amministrazione - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Prima Quater Sentenza 05/01/2018 n° 84
Giurisprudenza
L'ordinanza cautelare del TAR Lazio del 2 marzo 2017 n. 1030, con la quale sono stati sospesi gli atti del Garante volti a dare attuazione agli obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei dirigenti (c. 1, lettere c) ed f) e 1-bis dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013), deve intendersi preclusiva anche della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione dell'ammontare degli "emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica" da ciascun dirigente, prescritta dal comma 1-ter del medesimo art. 14. Infatti, il bene della vita che ha ricevuto protezione cautelare con la citata ordinanza n. 1030/2017 è quello della protezione dei loro dati personali, e in specie di quelli di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, dalla generale diffusione a mezzo internet. Ciò posto, nelle more della decisione di merito del gravame, e, prima ancora, della pronunzia della Corte Costituzionale in ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza della Sezione n. 9828/2017, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione dei dati di cui al comma 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, che contengono o addirittura possono coincidere con quelli di cui al comma 1, lett. c), dello stesso art. 14, del quale è inibita la pubblicazione per effetto diretto dell'ordinanza cautelare, n.1030 comporterebbe per la parte corrispondente, la totale vanificazione dell'efficacia della tutela cautelare accordata.
Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#garante #ordinanza #comma #pubblicazione #dato #sito #dlgs #emolumento #protezione #sospendere
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 31/12/2009 n° 28289
Giurisprudenza
Nell'ambito del nuovo assetto istituzionale delle scuole, al dirigente scolastico sono stati conferiti specifici poteri, con ciò individuando un referente tendenzialmente unico per la realizzazione dei fini di gestione di tutte le funzioni amministrative e della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, con ciò rendendo operativo il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. In tale quadro, è ben possibile che il dirigente scolastico, dopo avere accertato che in un plesso si era creata una situazione di forte conflittualità tra un docente e i genitori dei suoi alunni, disponga, come misura organizzativa, la destinazione dello stesso docente in altro plesso, rientrante nella stessa istituzione scolastica. Tale provvedimento è legittimo se congruamente motivato in termini di attuazione dell'esigenza di tutela del buon funzionamento del plesso scolastico e, in particolare, delle "esigenze organizzative e di servizio" che, in base all'accordo sindacale decentrato del 15.5.01 sui criteri per l'assegnazione del personale ai plessi e alle attività della direzione didattica, il dirigente deve considerare prima di effettuare qualsiasi altro spostamento di docenti. Il provvedimento organizzativo di spostamento di un docente fra i plessi di una stessa istituzione scolastica ha natura diversa dal licenziamento disciplinare e dal trasferimento per incompatibilità ambientale di cui agli artt. 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994, che ha natura cautelare e strumentale all'esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli amministrativi di carattere gestionale ma anche di quelli attinenti all'esercizio della funzione disciplinare, e che con tale provvedimento il dirigente scolastico ha ritenuto di non adottare, atteso che i tempi e le modalità di avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall'ordinamento.
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#plesso #decentrare #trasferimento #spostamento #giudice #carattere #direzione #esercizio #gestione #destinazione
Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 25/01/2017 n° 1915
Giurisprudenza
La dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova del personale scolastico, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza del dirigente scolastico ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25 nonché del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14 non rientrando tra le competenze escluse dall'art. 15 predetto D.P.R. o "da altre disposizioni" che esplicitamente riservino l'attribuzione di funzioni all'amministrazione centrale o periferica". L’atto del dirigente scolastico non richiede l’intervento consultivo del consiglio scolastico provinciale in ragione dell’abrogazione implicita della disciplina di cui all’art.439 del D.Lgs n.297 del 1994 da parte degli artt. 14 D.P.R. n.275 del 1999 e 25 del D.Lgs n.165 del 2001. (Nel caso di specie la Corte conferma l’orientamento espresso con la sentenza 13 settembre 2016, n.17967 secondo cui la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, integrando un atto gestionale del rapporto di lavoro, rientra nella competenza del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 165 del 2001).
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#valutazione del personale#pagano
T.A.R. LAZIO - Sezione Terza Bis Sentenza 25/08/2010 n° 31634
Giurisprudenza
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre il singolo docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in relazione alla propria materia, le competenze relative alla valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti degli alunni spettano al Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Pertanto, i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Pertanto, qualora un docente sia impedito a partecipare per giustificati motivi, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale. Nella fattispecie concreta, è stato dichiarato illegittimo, e annullato, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe senza la presenza dei due docenti di spagnolo e di informatica, presenza necessaria pur trattandosi di materie extracurricolari essendo tali materie inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
Keywords
#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#ginnasio #quorum #scoliosi
Esito sfavorevole della prova del personale docente - Tribunale TRIESTE - Lavoro Sentenza 02/08/2017 n° 220
Giurisprudenza
In tema di rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della P.A. il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Pertanto, non sono configurabili un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova ovvero risulti il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite, incombendo, comunque, sul lavoratore, l'onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo. Per quanto concerne il periodo di prova dei docenti l'art. 13 del D.M. 850/15 prevede che il comitato per la valutazione dei docenti esprima un parere obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico che può discostarsene con atto motivato. Ai sensi del successivo art. 14, in caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento deve indicare gli elementi di criticità emersi ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. (Nel caso di specie è stata affermata la legittimità del Decreto del Dirigente Scolastico, di mancato superamento del periodo di prova, che conteneva sia l’indicazione del servizio reso dalla docente, con riferimento a documentazione e a criticità emerse durante l’anno, che la motivazione del parere non favorevole del comitato con la conseguente previsione delle forme di supporto e di verifica. Il Tribunale ha quindi rilevato, la presenza degli elementi richiesti dall’art. 14 del D.M. 850/2015 , mentre non ha ravvisato violazioni dell’art. 13, il quale chiede un’apposita motivazione del dirigente solo nel caso in cui lo stesso si discosti dal parere del comitato. Sulla specificità del periodo di prova nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, si veda Corte di Cassazione 19 luglio 2017, n. 17771##377L).
Keywords
#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#clil #peer #ciò
Corte di Appello BOLOGNA - Lavoro Sentenza 02/09/2015 n° 864
Giurisprudenza
L'attività di sostegno non corrisponde ad una specifica ed autonoma classe di concorso ma si abbina alla titolarità di una classe di concorso di abilitazione, la cui titolarità presuppone con la conseguenza che è quest'ultima che rileva in via esclusiva al fine di determinare il trattamento economico. Inoltre, anche in considerazione dell'art. 52 dlgs 165/01, lo svolgimento dell'attività di sostegno non può costituire mansione superiore rispetto alla funzione di docente in base ai contenuti della stessa come descritti nella normativa contrattuale. Infatti, il rilievo che la funzione docente sia inclusa in un'unica area comprensiva di tutto il personale insegnante, avvalora e corrobora la tesi che correla l'inquadramento retributivo e l'attribuzione delle posizioni stipendiali non alle mansioni svolte bensì alla collocazione dell'insegnante nei ruoli cui alla tabella n. 1 allegata al ccnl di Comparto, in base ai diversi ordini di scuola e, a parità di ordine di scuola (come per le scuole secondarie di secondo grado), al titolo di studio di accesso al relativo ruolo. (Nel caso di specie la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di un ITP, qualifica KA06, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica funzionale KA08 o, in subordino, il pagamento delle differenze retributive maturate . E' stato ribadito che il passaggio su posto di sostegno della scuola secondaria di II grado non ha comportato automaticamente il passaggio al ruolo dei docenti laureati, essendo a tal fine necessario, in base all'art. 3 comma 1 n . 4 del ccnl 12.02.2009 , il possesso del titolo di studio prescritto, cioè la laurea, non in possesso del docente ricorrente)
Keywords
#personale docente#studenti: integrazione e disabilità#ponterio #maura #assimilazione
Mobbing e dirigenza scolastica - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 13/09/2017 n° 21262
Giurisprudenza
Ai fini della configurabilità della condotta mobbizzante del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Il lavoratore ha l'onere di provare tutti i suddetti elementi in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.; sussiste poi la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla. Pertanto il mobbing, non è riconducibile a mera colpa, occorrendo la prova di un intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del mobbing in quanto i contrasti tra il dirigente scolastico dell'Istituto ed il DSGA in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro non erano indicativi di un intento vessatorio del dirigente, mentre i provvedimenti adottati da questo si erano resi necessari per il generale mal funzionamento dell'ufficio, nonché per il doveroso e corretto esercizio del potere assegnato al dirigente medesimo).
Keywords
#mobbing#demansionamento #decisività #catalogo #riproposta #fenomenologia #incentro #atteso #allungamento #assettare #ragionare
Dottorato di ricerca estero: la valutazione di equipollenza riguarda il titolo - T.A.R. TOSCANA - Sezione Prima Sentenza 31/01/2018 n° 209
Giurisprudenza
L'art. 2 della Legge del 13 agosto 1984 n. 476 prevede che il collocamento in congedo straordinario, per il dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è subordinato all’esistenza delle condizioni richieste dalla stessa normativa. Nel contempo, l’art. 74 del DPR 11 luglio 1980 n.382 sancisce che la valutazione di equipollenza del titolo costituisce un presupposto ineludibile. Detta procedura di riconoscimento costituisce un adeguato contemperamento, anche all'interno dell'Unione Europea, tra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa ai soli casi di dottorato italiano penalizzando ingiustificatamente la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri di riconosciuto valore scientifico e quella equivalente di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche in ordine a corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo. In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 21276 del 15 ottobre 2010. Pertanto, l’art. 74 del Dpr 380/1982 ammette esclusivamente una valutazione riferita al solo procedimento di equipollenza del titolo e, ciò, pur sempre laddove l’Amministrazione ritenga sussistenti i presupposti per il riconoscimento. (Nel caso di specie il TAR ha rigettato il ricorso con cui era stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal MIUR in relazione ad una istanza presentata e volta ad ottenere la conclusione del procedimento relativo ad una valutazione preventiva del riconoscimento del corso indetto dalla Pegaso International di Malta, titolo quest’ultimo che sarebbe stato conseguito al termine dello stesso corso e in relazione al quale il ricorrente aveva formulato istanza di congedo straordinario al dirigente scolastico della sua scuola di servizio. Il TAR ha osservato che non solo l’istanza del ricorrente era diretta ad ottenere una valutazione non prevista dall’art. 74 del DPR 382/1980, ma in relazione a quest’ultima l’Amministrazione si era comunque espressa, pronunciandosi con riferimento all’equipollenza del titolo e ritenendo insussistenti i presupposti per l’equiparazione del corso dell’Istituto estero ad un corso tenuto da un’Università italiana. Osserva il TAR che "dalla licenza ad operare nel sistema maltese di cui è titolare l’Istituto di cui si tratta è possibile desumere che a quest’ultimo è stato inibito l’utilizzo del termine “Università”, circostanza quest’ultima che si pone in contrasto con quanto previsto dal DM n. 214 del 26 aprile 2004, laddove prevede la necessità che l’istituto di cui si chiede il riconoscimento sia inserito nel “sistema di istruzione superiore del proprio Paese”).
Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#equipollenza #congedo #riconoscimento #titolo #corso #dottorato #istanza #valutazione #amministrazione #esprimere
Liceo musicale e ore di strumento: anche per il Consiglio di Stato è illegittima la riduzione - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 05/06/2018 n° 3409
Giurisprudenza
Dalle precise e minuziose indicazioni contenute nel D.P.R. n. 89/2010 deriva che l’attività di ascolto non può prevalere, in termini di ore d’insegnamento, rispetto alle attività tecnico-pratiche né l’ascolto è direttamente riconducibile all’insegnamento dell’interpretazione, costituendone al più una delle possibili scelte libere del metodo didattico da parte del docente che, nel contesto, può trovare di volta in volta ove e in che modo allocare la funzione dell’ascolto. La precisione delle norme regolamentari preclude modalità di svolgimento della lezione diverse da quelle normativamente previste. (Il Consiglio di Stato conferma l'orientamento già assunto dal T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 2915 del 2018##773L)
Keywords
#ordinamenti scolastici#ascolto #insegnamento #strumento #liceo #interpretazione #esecuzione #attività #materia #dpr #miur
Corte di Appello TORINO - Lavoro Sentenza 07/11/2013 n° 1079
Giurisprudenza
Per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a dieci giorni. L’art. 492 d.lgs. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della “sospensione dall’insegnamento fino a un mese”, previsione che radica la competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis citato con applicazione delle norme procedimentali ivi previste e termini pari al doppio di quelli stabiliti dal comma 2. Il dirigente scolastico, al fine della valutazione della propria competenza, deve pertanto limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista. (La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di tale sentenza con ordinanza n. 28111 del 31.10.2019##1802L. Afferma l’opposto principio della competenza in materia del dirigente scolastico la Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro, n. 236 del 2016##153L)
Keywords
#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#ove #contraddittore #pio
La dispensa per inidoneità fisica ( ed ora la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del DPR 171/2011) spetta al dirigente scolastico - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 12/12/2007 n° 26084
Giurisprudenza
A seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ex art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999, delle funzioni (non riservate all'Ufficio Scolastico Provinciale) già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative allo stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica ove il dipendente presta lavoro il potere di dispensarlo dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 3 del 1957 o di licenziarlo per i motivi previsti dalla contrattazione collettiva. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica emanato dal dirigente scolastico a seguito di visita medica collegiale che aveva accertato la totale inidoneità di una collaboratrice scolastica alla qualifica di appartenenza e sul presupposto della insussistenza di una diversa utilizzazione compatibile. Successivamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9129 dell'8 aprile 2008, ha ribadito che l'art. 513 del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui attribuisce all'amministrazione scolastica centrale e periferica la competenza ad emettere i provvedimenti di dispensa dal servizio deve ritenersi abrogato per incompatibilità dagli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001 i quali attribuiscono al dirigente scolastico la competenza in questione. Per completezza si rileva che ora la questione relativa alla dispensa per inidoneità fisica è stata assorbita (sempre con conferma della competenza DS ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 275/1999 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001) dalle previsioni del DPR 27/07/2011 n. 171 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità. psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 8 del citato DPR prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il Dirigente, previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.)
Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale ata#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#inidoneità #dirigente #dispensa #dpr #istituzione #como #licenziamento #competenza #motivo #lavoro
Tribunale PINEROLO - Lavoro Decreto 25/03/2013
Giurisprudenza
Il ricorso in materia di condotta antisindacale deve indicare, in modo preciso, a pena di inammissibilità, la condotta datoriale che si ritiene lesiva, non essendo ammissibile alcuna precisazione successiva, neppure all'udienza, per non precludere il diritto di difesa della parte resistente. Le prove INVALSI sono obbligatorie per gli Istituti scolastici, nei cui confronti l'art. 51, secondo comma, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) si esprime in termini di doverosità, con la conseguenza che - a tali Istituti - non residua alcuna scelta circa la partecipazione o meno alle suddette prove, da considerare "attività ordinaria d'istituto": ne segue che il singolo Dirigente Scolastico ha il preciso obbligo di garantirne l'effettuazione e individuare il personale docente necessario a garantirla. La condotta del dirigente scolastico che individua il personale docente necessario a garantire l'effettuazione delle prove INVALSI non viola le competenze del Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale si limita - "per lo svolgimento delle ... attività scolastiche" - a formulare delle "proposte". E' legittima la decisione del dirigente scolastico di nominare - accanto ai docenti somministratori (che devono essere obbligatoriamente individuati) - anche i "docenti di supporto alla somministrazione ed assistenza", consdiersato che non vi è l'obbligo di utilizzare, per lo svolgimento delle prove INVALSI, tutti gli insegnanti in servizio il giorno in cui queste ultime sono state effettuate. La condotta antisindacale, di sostituzione di lavoratore in sciopero, che necessita non soltanto di un soggetto da sostituire ma anche di una funzione che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere, non si configura quando il dirigente scolastico individua preventivamente, ai fini dello svolgimento delle prove INVALSI, un gruppo di docenti con funzioni di "supporto alla somministrazione ed assistenza", una parte dei quali esercita in diritto di sciopero: lo svolgimento dei predetti compiti da parte dei docenti non in sciopero non si configura come "sostituzione", posto che tali docenti avrebbero svolto le suddette funzioni in ogni caso, e quindi anche se i colleghi non avessero scioperato.
Keywords
#comportamento antisindacale#organi collegiali#personale docente#invalsi#valutazione del sistema scolastico e di formazione#scioperare #somministratori #astenutosi #somministratore #cobas #indicativo #specifici #somministratoti #verbo
Valutazione del servizio del personale docente - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 448
Normativa

1.  Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

2.  Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.

3.  La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

4.  Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

 

Keywords
#personale docente#valutazione del personale#diligenza #delineare #attitudine #preside #provveditore #famiglia
Personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee" - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 674
Normativa

[1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee" si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.] (1)

(1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 38 del D.lgs. 64/2017 a decorrere dal 31 maggio 2017.

 

Keywords
#estero #scuola #personale #servizio #accordo #testo #derivare #maggio #abrogare #norma
Garante per la protezione dei dati personali - Delibera - Opposizione da parte di un docente al trattamento dei propri dati personali 07/05/2015 n° 286
Prassi, Circolari, Note

Provvedimento del 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti

n. 286 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 febbraio 2015  da XY nei confronti dell'Istituto YY di Sassari, con cui il ricorrente,  ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell'esistenza e  la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, con particolare riferimento ai dati contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d'Istituto di seconda e terza fascia del personale docente ed educativo (valida per il triennio 2014-2017) prodotta dal ricorrente nel 2014 (ed allegata all'atto di ricorso); il ricorrente si è opposto all'ulteriore trattamento di tali dati chiedendone la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'attestazione che tale intervento sia stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, sostenendo, infatti  che gli stessi  sarebbero stati comunicati a terzi non autorizzati (un professore che aveva chiesto la verifica del punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie) senza che egli ne fosse stato preventivamente informato; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento ed il risarcimento del danno, anche morale, subito a causa della condotta del titolare del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 1° aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento ha fornito la ricostruzione della vicenda alla base delle richieste del ricorrente; quest'ultimo, che in data 19 giugno 2014 aveva presentato apposita domanda per l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di seconda e terza fascia dei docenti valida per il triennio 2014-2017 (di cui ha allegato copia), dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ha inviato in data 4 settembre 2014 un reclamo contestandone i punteggi allo stesso attribuiti, reclamo che è stato rigettato in data 24 settembre 2014 perché ritenuto infondato dalla dirigente scolastica dell'Istituto, "dopo attenta disamina delle eccezioni sollevate dal ricorrente, operata di concerto con l'apposita commissione all'uopo nominata"; inoltre, in data 8 settembre 2014, un professore presente nelle medesime graduatorie in cui è incluso il ricorrente ha, a sua volta, presentato reclamo contestando il punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie e formulando contestualmente richiesta di accesso agli atti ex art. 24 della Legge n. 241/90; lo stesso ricorrente, peraltro, in data 22 settembre 2014, ha proposto formale richiesta di accesso ad atti amministrativi ex art.24 l.n. 241/90 relativi alla formazione delle graduatorie e dei punteggi attribuiti a tre colleghi presenti nella medesima graduatoria; sia la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 22 settembre 2014 che quella avanzata dal collega in data 8 settembre 2014 sono state tacitamente rigettate ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge n. 241/90 avendo l'Istituto resistente verificato sia nel SIDI (Sistema Informatico del Ministero dell'Istruzione)  che presso le scuole in cui i due professori avevano prestato servizio "la veridicità delle attestazioni dichiarate in domanda, senza rilevare anomalia alcuna"; rilevato che l'Istituto resistente, nel sostenere che nessuna informazione relativa ai punteggi attribuiti al ricorrente ed alla documentazione dallo stesso presentata è stata mai rilasciata in via né formale né informale al collega professore in questione, ha ribadito di aver trattato i dati contenuti nella domanda di aggiornamento nelle graduatorie presentata dal ricorrente (in relazione ai quali peraltro lo stesso ricorrente aveva manifestato il consenso al trattamento) per i fini istituzionali e necessari all'espletamento della procedura concorsuale senza aver commesso alcuna violazione della riservatezza; rilevato che l'Istituto resistente ha inoltre precisato che il Garante è incompetente in tema di richieste di risarcimento del danno;

VISTA la nota del 19 marzo 2015 con la quale il ricorrente ha trasmesso una nota del 18 marzo 2015 dell'Istituto XX di Porto Torres (presso il quale aveva svolto incarico di docente nel 2009) che a suo dire avvalorerebbe la tesi che l'Istituto YY di Sassari abbia consegnato a terzi documenti contenenti i propri dati personali senza averlo informato o chiesto il proprio consenso;

VISTA la nota datata  29 aprile 2015 con la quale l'Istituto resistente, in relazione al documento trasmesso dal ricorrente in data 19 marzo 2015, ha eccepito che da tale documento emergerebbe esclusivamente che il professore (che aveva presentato la richiesta di accesso agli atti con riguardo ai punteggi attribuiti al ricorrente nelle graduatorie) fosse in possesso del certificato di servizio riguardante il ricorrente  e che lo stesso certificato fosse stato trasmesso dall'Istituto XX di Porto Torres all'Istituto YY di Sassari; l'Istituto resistente ha invece ribadito di non aver consegnato il certificato di servizio riferito al ricorrente al professore in questione e di non aver comunicato a quest'ultimo né formalmente né informalmente i dati personali riferiti al ricorrente;

RITENUTO che le richieste di opposizione al trattamento nonché  di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi  sono stati comunicati o diffusi  devono essere dichiarate infondate posto che dall'istruttoria non sono emersi elementi che facciano ritenere illecito il trattamento svolto dall'Istituto resistente e che i dati contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie in questione sono stati trattati dall'Istituto resistente per i fini istituzionali e necessari all'espletamento della procedura concorsuale;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, attestando in particolare con dichiarazione dalla cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver comunicato a terzi i dati contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'Istituto presentate dal ricorrente nel 2014 e comunque nella documentazione valutata per l'attribuzione a quest'ultimo dei punteggi nelle graduatorie in questione;

RITENUTO che la richiesta di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile non avendo il Garante competenza in merito, richiesta che, se del caso, potrà essere avanzata dinanzi all'autorità giudiziaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell'Istituto  YY di Sassari , nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondate le richieste di opposizione al trattamento e  di cancellazione,  trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati comunicati o diffusi;

2) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

3) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

4) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico dell'Istituto YY di Sassari, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE Soro

IL RELATORE Califano

IL SEGRETARIO GENERALE Busia

Keywords
#privacy e trattamento dei dati personali#cancellazione #rigettare #veridicità #circolo #avvalorare #porzione #anomalia #eccepire #comunicato #falsità
Garante per la protezione dei dati personali - Delibera - Accesso ex art. 7 Codice privacy da parte di docente ai propri dati personali 10/07/2014 n° 366
Prassi, Circolari, Note

Provvedimento del 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti

n. 366 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 9 aprile 2014, nei confronti di Istituto Superiore XX con il quale XY, docente presso il citato istituto scolastico, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico, Francesco e Ernesto Maria Cirillo, ha chiesto, ribadendo l'istanza già avanzata, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza recentemente installato nell'istituto e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l'origine di tali dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento,  gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che la ricorrente, lamentando la violazione delle disposizioni del Codice in ordine alle modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014 (nella quale si chiedeva di giustificare un suo presunto ritardo), che le sarebbe stata consegnata "non imbustata e senza alcuna accortezza che impedisse la lettura del contenuto alla persona incaricata" della consegna, ha manifestato una sostanziale opposizione al loro ulteriore trattamento; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell' interessata, nonché la nota del 5 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 18 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento ha sostenuto che l'installazione del sistema di videosorveglianza in questione si è resa necessaria esclusivamente per motivi di "sicurezza e prevenzione da effrazioni, intrusioni, danneggiamenti e furti" di cui l'istituto è costantemente oggetto ed è stata effettuata in conformità con quanto disposto dal Codice ed in particolare del "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 (nel rispetto di principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità), nonché delle altre disposizioni applicabili in materia; rilevato che tale impianto, stanti i descritti presupposti, può essere lecitamente installato, pure in assenza del consenso degli interessati (art. 24 comma 1, lett. g) del Codice); inoltre,  come risulta dalla dichiarazione della società che lo ha installato e che ne cura la manutenzione, il sistema viene attivato e registra immagini dalle ore 19 alle ore 6.30, pertanto fuori dall'orario di lavoro, con automatica cancellazione delle immagini registrate dopo 24 ore (solari) dalla loro acquisizione; rilevato che le credenziali di accesso al videoregistratore digitali sono in possesso della Dirigente scolastica che accede alle immagini, esclusivamente in caso di effrazione non autorizzata o tentativo di furto o atti vandalici, solo per il buon fine delle indagini previa consegna alle Forze dell'Ordine; i componenti della RSU della scuola e i Rappresentanti in Consiglio di Istituto di Genitori e Studenti, possono verificare, in qualsiasi momento, alla presenza della Dirigente scolastica o di un suo collaboratore o delegato, "l'effettivo non funzionamento del sistema di videosorveglianza e lo spegnimento delle telecamere durante l'orario di lavoro"; rilevato con l'avviso n. 138, prot. 627 del 28 gennaio 2014, pubblicato all'albo e sul sito della scuola, i docenti,  gli alunni e loro famiglie e le RSU sono stati informati dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza per le descritte finalità; in relazione, invece, alle contestate modalità di consegna alla ricorrente della comunicazione del 20 febbraio 2014, non avente contenuto riservato né contenente dati sensibili o rilievi disciplinari, la resistente ha dichiarato che la comunicazione in questione è stata consegnata in duplice copia "nelle modalità previste dalla normativa in piego per non renderne visibile il contenuto", di cui una "è stata trattenuta dalla docente, l'altra (…) firmata dalla stessa e riportata alla scrivente in piego, con il contenuto non visibile" e poi archiviata; rilevato che "la consegna materiale" della comunicazione "risulta essere avvenuta dunque ad opera di un'incaricata assegnata alla segreteria della dirigente firmataria" la quale, in virtù dei compiti assegnati, risultava incaricata del trattamento e "poteva legittimamente prenderne conoscenza"; sul punto, la resistente ha anche richiamato un recente provvedimento del Garante del 18 ottobre 2012 ("Consegna di comunicazioni ai lavoratori e misure per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali – doc. web n. 2174351) che proprio in un caso analogo ha disposto l'infondatezza del reclamo;

VISTA la nota del 16 giugno 2014 con cui la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto ed ha ribadito le richieste oggetto di ricorso;

VISTA la nota dell'8 luglio 2014 con la quale la resistente ha dichiarato di non detenere immagini della ricorrente (né di tutti gli altri lavoratori o utenza),registrate mediante l'impianto di videosorveglianza in questione che infatti "è in funzione solo ed esclusivamente nelle ore di chiusura della scuola, allorquando all'interno di essa non si svolga alcuna attività lavorativa (didattica o amministrativa) o qualsiasi altra attività di altro tipo"; rilevato che la resistente ha fornito l'allegato al citato avviso n. 138, prot. 627 del 28/1/2014, contenente le regole e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza; la stessa resistente ha fornito anche la nomina del responsabile del trattamento e la designazione degli incaricati del trattamento, nonché la nota prot. 2661 del 15 aprile 2014 sottoscritta dal responsabile del trattamento e dalle due incaricate del trattamento inerente le modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014;

RITENUTO, in ordine alle richieste riguardanti il sistema di videosorveglianza, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro; ciò, in quanto la stessa ha dichiarato di non detenere dati riferiti alla ricorrente registrati da tale impianto, puntualizzando anche che il sistema, installato al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da furti ed atti vandalici, rileva e registra le immagini fuori dall'orario di lavoro e le cancella automaticamente dopo 24 ore dalla loro acquisizione; rilevato che la resistente ha anche fornito risposta alle altre richieste formulate in ordine al funzionamento del sistema di videosorveglianza in questione;  

RITENUTO, infine, che in ordine alle contestate modalità di trasmissione della comunicazione del 20 febbraio 2014 non emergono dall'istruttoria profili di illiceità del trattamento dei dati effettuato dal titolare del trattamento; ciò, considerato che la comunicazione in questione non contiene dati sensibili e risulta essere stata consegnata da persona incaricata del trattamento, assegnata alla segreteria del soggetto firmatario della nota che poteva, pertanto, legittimamente prenderne conoscenza in ragione dei compiti assegnati; considerato inoltre, che la comunicazione redatta in duplice copia è stata trasmessa con le modalità del piego, di cui una copia consegnata direttamente all'interessata e l'altra, sottoscritta da quest'ultima per ricezione è stata riconsegnata alla dirigente firmataria della stessa, sempre in piego, e poi archiviata; ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, che la resistente ha utilizzato una forma di comunicazione sufficientemente individualizzata idonea a prevenire la conoscibilità ingiustificata dei dati personali e che pertanto l'opposizione al trattamento deve essere dichiarata infondata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese inerenti l'odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico dell'Istituto Superiore XX nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla conferma dell'esistenza e alla comunicazione in forma intelligibile dei dati personali rilevati mediante l'impianto di videosorveglianza in esame, nonché in ordine alle restanti richieste formulate in relazione al funzionamento di tale impianto;

b) dichiara infondata la restante opposizione al trattamento riferita alla comunicazione del 20 febbraio 2014;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico dell'Istituto Superiore XX, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 10 luglio 2014 

IL PRESIDENTE Soro

IL RELATORE Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE Busia

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Nota - Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.. 28/08/2018 n° 37856
Prassi, Circolari, Note

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0037856.28-08-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico


Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali Loro Sedi

E, p.c. Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

OGGETTO: Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A..

Con la presente nota si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2018/19.

1 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Anche per l’a.s. 2018/19 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

Per quanto riguarda l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni dell’art. 3, comma 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento. Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia. Eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti a disposizione non inseriti in graduatoria (c.d. MAD) sono soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal Regolamento.

SUPPLENZE BREVI

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell’art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa.

I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

POSTI DI SOSTEGNO

Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici regionali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni precedenti , di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.

Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.

Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.

Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.

Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, in subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell’art. 7 comma 16 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19, sottoscritta il 28 giugno 2018 i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI ACCANTONAMENTI

In applicazione dell’art. 6 bis comma 5 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19, sottoscritta il 28 giugno 2018, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche, per le nuove classi di concorso istituite presso i licei musicali, possono presentare, entro il termine stabilito, secondo le esigenze del territorio, da ciascun USR, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a .s. 2017/18.

Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B nel Liceo in cui hanno prestato servizio l’anno scolastico precedente.

SUPPLENZE

Successivamente alla fase di accantonamento di cui al paragrafo precedente e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, per le quali si richiamano le condizioni previste dall’art. 6 bis comma 10 dell’ipotesi contrattuale citata, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi del D.M. 374/2017 per ciascuna nuova classe di concorso istituita con D.P.R. 19/2016.

Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti Scolastici in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del Regolamento.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo del Liceo musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri istituti presenti in provincia. In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la tabella di prossimità fra province italiane: http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/tabelle_vicinanza_province.shtml  . 

Quest’ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in provincia un solo Liceo musicale e/o coreutico.

PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.


CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.

Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

In caso di assenza di titolari che provvedono all’insegnamento di una lingua straniera le relative supplenze sono conferite ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Regolamento.

DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

Per effetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, all’esecuzione delle Sentenze sfavorevoli, da effettuarsi entro 120 giorni, si provvede trasformando:

a) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;

b) Il contratto a tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Mentre rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)

Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Si ricorda che dal 1 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica.

Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi.

Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 1 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2018, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1 settembre 2019.

2 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75. Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. L’art. 4 comma 1 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento, . E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

Si richiama l’attenzione sull’art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000 sopra richiamato, che dispone che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a. s. 2017-18.


3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ITP

Si forniscono nuove indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto.

Ciò in relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, perlopiù di natura cautelare.

Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.» Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive. Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure” Nelle fattispecie ancora sub judice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all'insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione.

Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione.

In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio. Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.

4 - DISPOSIZIONI COMUNI

Si riporta l’attenzione sull’art. 4 bis della legge 9 agosto 2018, che ha abolito il divieto, di cui all’art. 1 comma 131 della legge 107/2015, di attribuire supplenze annuali su posti vacanti e disponibili al personale sia docente, educativo ed ATA che abbia già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie. La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…). Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.

Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.

Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”. Si ricorda, infine, quanto disposto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. 2006-2009, nella parte ancora in vigore, prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA.

Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

ASSUNZIONI

personale avente diritto alla riserva dei posti Il diritto alla riserva dei posti ex L.68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678 comma 9 e 1014 comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente, educativo ed A.T.A. beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.


CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.,) siano adeguatamente e in tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, pubblicate sul sito istituzionale di ciascun Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria maddalena Novelli

Documento fimato digitalmente

Keywords
#personale docente#personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#supplenza #graduatoria #posto #personale #esaurimento #aspirante #contratto #tempo #istituto #comma
Dirigenti delle istituzioni scolastiche(Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 25
Normativa

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

Keywords
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#vicerettori
Accesso civico a dati e documenti - Decreto legislativo 14/03/2013 n° 33 n° 5
Normativa

1.  L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2.  Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3.  L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a)  all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b)  all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c)   ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d)   al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4.  Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5.  Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6.  Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
7.  Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8.  Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
9.  Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
10.  Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11.  Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Keywords
#accesso agli atti amministrativi#atto e documento amministrativo#privacy e trattamento dei dati personali#procedimento amministrativo#accesso civico#richiedente #difensore #ricezione #garante #diniego #riesame #opposizione #accoglimento #differire #indifferibilità
USR TOSCANA - Nota - Incarichi aggiuntivi conferibili ai Dirigenti scolastici. Regime di onnicomprensività. (Art. 19 del CCNL 11/04/2006 integrato dal CCNL 15/07/2010 – Area V dirigenza scolastica). Ricognizione normativa, legislativa e contrattuale (D.Lgs. n. 165/2001). Precisazioni e nuove modalità di comunicazione. Indicazioni operative. 23/01/2018 n° 922
Prassi, Circolari, Note

Pervengono a questo Ufficio diverse richieste di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 19 CCNL 11/04/2006 integrato dal CCNL 15/07/2010 (area V dirigenza scolastica), prodotte non in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e a quanto già precisato con precedenti circolari di questo USR, relative alle disposizioni ed agli adempimenti concernenti gli incarichi aggiuntivi rientranti o meno nel regime di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici ed ai criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali del personale del MIUR.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare le novità legislative più rilevanti in materia. In particolare si deve considerare la Legge n. 190/2012, in materia di anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione, che ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con riguardo ai casi di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, nel quadro più generale dei principi di esclusività del rapporto di lavoro con l’Amministrazione a garanzia del buon andamento ed imparzialità dei pubblici Uffici.

In base a tale principio, in tutti i casi nei quali le SS.LL. intendano svolgere attività diverse da quelle propriamente istituzionali, si pone la necessità di presentare preventiva richiesta di autorizzazione (o comunicazione a seconda dei casi di seguito elencati) a questo USR.

Il concetto di preventività presuppone, infatti, che la richiesta sia presentata con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’attività per la quale si chiede l’autorizzazione, e comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio effettivo della stessa, in modo da consentire all’Amministrazione una tempestiva valutazione della compatibilità dell’incarico con l’attività istituzionale svolta; la richiesta, inoltre, deve necessariamente contenere copia dell'atto di conferimento dell'incarico da autorizzare (contratto, lettera di incarico, delibera organo collegiale, decreto di approvazione della graduatoria ecc.) ovvero ogni altro atto o documento utile a verificare che l'attività da svolgere non sia suscettibile di pregiudicare il corretto e regolare svolgimento dei doveri d'ufficio e non persegue interessi in contrasto, anche potenziale, con quelli dell'Amministrazione (ex art. 53, comma 9, del Testo Unico, come modificato dalla Legge n. 190/2012 che ha introdotto il controllo dell’insussistenza di conflitti di interesse).

La mancata o tardiva richiesta di autorizzazione è, in base alla normativa vigente, pesantemente sanzionata. Si richiama, infatti, l'attenzione sul disposto dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui in caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati, "salve le più gravi sanzioni e fermo restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti". Inoltre, ai sensi del nuovo comma 7 bis dell’articolo 53 del citato Testo Unico, "L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti". 

Per quanto concerne il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti scolastici, sancito dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, si ricorda che lo stesso, come declinato dall’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dallart. 10 del CCNL 15/07/2010, comporta l’assorbimento di una porzione variabile della remunerazione di ogni funzione o compito agli stessi attribuito. Nella scheda allegata si forniscono chiarimenti e precisazioni su quali incarichi aggiuntivi rientrino o meno nel regime di onnicomprensività e circa gli adempimenti che conseguono in ciascuna casistica.

In conclusione, si sottolinea come tutti gli incarichi, indipendentemente dal regime autorizzativo, dovranno in ogni caso risultare svolti con modalità compatibili con le previsioni di cui all’art. 15, comma 1, del CCNL 11/04/2006 e dall’art. 10 del CCNL 15/07/2010 – Area V, dunque in modo da garantire la corretta funzionalità dell’Istituzione scolastica.
 
 
 
Il direttore generale

Domenico PETRUZZO 

(firmato digitalmente)

Keywords
#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#ccnl #incarico #regime #integrato #svolgere #precisazione #area #dirigenza #autorizzazione
Trattamento economico ( Art. 24 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998) - n° 24
Normativa

1.  La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-bis.  Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter.  I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater.  La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3.  Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4.  Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5.  Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6.  I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7.  I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti (104).
8.  Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
[9. (1) ]
 
 (1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1-ter, comma 1, lett. b), D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.

Keywords
#perequazione #incentivazione #confluire #determinatisi #graduazione #riequilibrio #remunerare #assorbire #ottimizzazione #supplenza
USR TOSCANA - Nota - Incarichi aggiuntivi conferibili ai Dirigenti scolastici. Regime di onnicomprensività. (Art. 19 del CCNL 11/04/2006 integrato dal CCNL 15/07/2010 – Area V dirigenza scolastica). Ricognizione normativa, legislativa e contrattuale (D.Lgs. n. 165/2001). Precisazioni e nuove modalità di comunicazione. Indicazioni operative. 23/01/2018 n° 922
Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione generale

 
 
Ai dirigenti scolastici della Regione Toscana

Ai Dirigenti dell’USR e degli Ambiti Territoriali della Regione Toscana

Alle OO.SS. Regionali – Area V Dirigenza Scolastica

Oggetto Incarichi aggiuntivi conferibili ai Dirigenti scolastici. Regime di onnicomprensività. (Art. 19 del CCNL 11/04/2006 integrato dal CCNL 15/07/2010 – Area V dirigenza scolastica). Ricognizione normativa, legislativa e contrattuale (D.Lgs. n. 165/2001). Precisazioni e nuove modalità di comunicazione. Indicazioni operative.
 
Pervengono a questo Ufficio diverse richieste di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 19 CCNL 11/04/2006 integrato dal CCNL 15/07/2010 (area V dirigenza scolastica), prodotte non in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e a quanto già precisato con precedenti circolari di questo USR, relative alle disposizioni ed agli adempimenti concernenti gli incarichi aggiuntivi rientranti o meno nel regime di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici ed ai criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali del personale del MIUR. Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare le novità legislative più rilevanti in materia. In particolare si deve considerare la Legge n. 190/2012, in materia di anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione, che ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con riguardo ai casi di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, nel quadro più generale dei principi di esclusività del rapporto di lavoro con l’Amministrazione a garanzia del buon andamento ed imparzialità dei pubblici Uffici. In base a tale principio, in tutti i casi nei quali le SS.LL. intendano svolgere attività diverse da quelle propriamente istituzionali, si pone la necessità di presentare preventiva richiesta di autorizzazione (o comunicazione a seconda dei casi di seguito elencati) a questo USR. Il concetto di preventività presuppone, infatti, che la richiesta sia presentata con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’attività per la quale si chiede l’autorizzazione, e comunque almeno 30 giorni prima dell’inizio effettivo della stessa, in modo da consentire all’Amministrazione una tempestiva valutazione della compatibilità dell’incarico con l’attività istituzionale svolta; la richiesta, inoltre, deve necessariamente contenere copia dell'atto di conferimento dell'incarico da autorizzare (contratto, lettera di incarico, delibera organo collegiale, decreto di approvazione della graduatoria ecc.) ovvero ogni altro atto o documento utile a verificare che l'attività da svolgere non sia suscettibile di pregiudicare il corretto e regolare svolgimento dei doveri d'ufficio e non persegue interessi in contrasto, anche potenziale, con quelli dell'Amministrazione (ex art. 53, comma 9, del Testo Unico, come modificato dalla Legge n. 190/2012 che ha introdotto il controllo dell’insussistenza di conflitti di interesse). La mancata o tardiva richiesta di autorizzazione è, in base alla normativa vigente, pesantemente sanzionata. Si richiama, infatti, l'attenzione sul disposto dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui in caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati, "salve le più gravi sanzioni e fermo restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti". Inoltre, ai sensi del nuovo comma 7 bis dell’articolo 53 del citato Testo Unico, "L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti".  Per quanto concerne il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti scolastici, sancito dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, si ricorda che lo stesso, come declinato dall’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dallart. 10 del CCNL 15/07/2010, comporta l’assorbimento di una porzione variabile della remunerazione di ogni funzione o compito agli stessi attribuito. Nella scheda allegata si forniscono chiarimenti e precisazioni su quali incarichi aggiuntivi rientrino o meno nel regime di onnicomprensività e circa gli adempimenti che conseguono in ciascuna casistica. In conclusione, si sottolinea come tutti gli incarichi, indipendentemente dal regime autorizzativo, dovranno in ogni caso risultare svolti con modalità compatibili con le previsioni di cui all’art. 15, comma 1, del CCNL 11/04/2006 e dall’art. 10 del CCNL 15/07/2010 – Area V, dunque in modo da garantire la corretta funzionalità dell’Istituzione scolastica.

Il direttore generale

Domenico PETRUZZO

FIRMATO DIGITALMENTE DA PETRUZZO DOMENICO

Keywords
#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#ccnl #incarico #integrato #regime #dirigenza #area #dirigente #precisazione #svolgere #petruzzo
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Circolare - Dottorato di Ricerca e problematiche connesse. 22/02/2011 n° 15
Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

Loro sedi

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana

Bolzano

All' Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca

Bolzano

All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine

Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta

Aosta

All'Assessore alla pubblica istruzione della Regione autonoma Valle d'Aosta

Aosta

Agli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali

Loro sedi

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali

Loro sedi

Al Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Sede

e, p.c.:

Al Ministero degli affari esteri

D.G.P.C.C.

Roma

Al Gabinetto del Ministro

Sede

All'Ufficio legislativo

Sede

Al Capo del Dipartimento per l'istruzione

Sede

Ai Direttori generali

Sede

 

Con circolare 4 novembre 2002, n. 120, in riferimento alla normativa di cui all'art. 52 - comma 57 - della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Con la predetta circolare 4 novembre 2002, n. 120, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si ritiene di dover richiamare:

1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;

2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;

3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;

4. il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge n. 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione centrale prestazioni previdenziali - con nota n. 1181 del 19 ottobre 1999.

Le indicazioni discendenti da tali precetti non sembra possano dare adito ad interpretazioni difformi da quanto la normativa di riferimento avesse voluto evidenziare, e comunque numerose sono le richieste di chiarimento che da più parti pervengono a questa Direzione generale: in particolare quelle che assumono maggior rilievo riguardano le questioni relative a:

- Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

- Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

- Congedo al personale con nomina a tempo determinato

- Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

- Dottorati e ricercatori Universitari

- Limiti all'autorizzazione alla frequenza dei dottorati.

Allo scopo di fornire univoche direttive idonee a salvaguardare i diritti dei docenti, nonché gli interessi dell'Amministrazione, si è proceduto di interpellare in merito la Direzione generale per l'istruzione Universitaria, e, per quanto concerne alcune problematiche, anche l'Ufficio legislativo di questo Ministero.

Tanto premesso si ritiene quindi di poter fornire, ad integrazione delle disposizioni a suo tempo impartite con la citata circolare 4 novembre 2002, n. 120, e con riferimento agli argomenti innanzi richiamati, i seguenti chiarimenti.

Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

Si precisa che l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l'Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell'aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.

Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l'aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell'art. 18 del CCNL comparto scuola.

 

Congedo al personale con nomina a tempo determinato

Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.

In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall'art. 19 del vigente CCNL, riguardante "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato", intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che «Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui ..............., si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato», e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

 

Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall'Ufficio legislativo, si ritiene di potersi concordare con il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota 2 marzo 2005, n. 30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell'art. 453 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale prevede l'applicabilità dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.

Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge n. 476/1984, comporta dunque, l'applicabilità a tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento.

 

Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

L'ultimo periodo del comma 57, art. 52 della precitata legge n. 448/2001 prevede che "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".

Si è ritenuto in passato che per "Amministrazione pubblica" dovesse intendersi esclusivamente l'Amministrazione pubblica riguardante il comparto di appartenenza del dottorando. In merito si ritiene dover precisare che dopo attenta valutazione del contenuto della norma di riferimento si è convenuto che il termine "Amministrazione pubblica" deve essere riferito alla pubblica Amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l'Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell'ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione).

 

Dottorati e ricercatori Universitari

La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.

Anche in questo caso, in relazione a quanto innanzi esposto, come indicato nel precedente punto, l'interessato non è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti.

Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali l'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

 

Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Per quanto concerne, infine, la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato ad altro corso, si fa presente che, in materia, è applicabile il disposto di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università", pubblicata in Gazz. Uff. 14.1.2011 - Suppl. ord. n. 11, con particolare riferimento all'art. 19, comma 3, che modifica l'art. 2, primo comma della legge 13 agosto 1984, n. 476. In particolare il punto a) del predetto comma 3 stabilisce che «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, "compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione," in congedo straordinario...», mentre il punto b) aggiunge al predetto art. 2 della legge n. 476/1984 i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

Dalle predette disposizioni si deduce che, contrariamente a quanto indicato al quarto capoverso del punto 1 della innanzi richiamata circolare 4 novembre 2002, n. 120, il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell'Amministrazione, rendendo pertanto nullo il primo precetto di cui alla circolare 4 novembre 2002, n. 120, riportata peraltro al secondo periodo punto 1 della presente circolare.

Per quanto concerne il contenuto del punto b) si richiama l'attenzione sull'espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.

 

Il Direttore generale

Luciano Chiappetta

 

 

Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: formazione#dottorato #congedo #ricerca #ritenere #corso #personale #ripetizione #circolare #sede
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Decreto legge 25/06/2008 n° 112 n° 64
Normativa

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili. 

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.(2)

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;(1)

f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.(1)

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. 

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009. 

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali. 

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. (3)

(1)La Corte Costituzionale, con sentenza 2 luglio 2009, n. 200, pubblicata nella G.U. Prima Serie Speciale, 8 luglio 2009, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(2) L'art. 17, comma 25, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha interpretato il presente comma nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso.

(3) Il presente articolo è entrato in vigore il 7 dicembre 2008.

Keywords
#anno #economia #istruzione #università #obiettivo #comma #finanza #ricerca #ministero #ministro
Trattamento economico ( Art. 24 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998) - Decreto legislativo 30/03/2001 n° 165 n° 24
Normativa

1.  La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-bis.  Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter.  I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater.  La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3.  Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4.  Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5.  Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6.  I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7.  I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti (104).
8.  Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
[9. (1) ]
 
 (1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1-ter, comma 1, lett. b), D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.

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Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici
Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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Comandi dei Dirigenti Scolastici e del personale docente per l'A.S. 2017/2018
Comunicazione MIUR relativa alla disciplina dei comandi del personale scolastico.
Il MIUR ha comunicato che con l'avvio dell'anno scolastico 2017/18 trova definitiva applicazione la nuova disciplina dei comandi del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia
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Un docente, tramite uno studio legale, chiede il rimborso delle ore di lavoro e delle spese sostenute per lo spostamento nelle due sedi di servizio...

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