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Un docente, a seguito di un intervento chirurgico, chiede di svolgere attività in DDI...

 04/03/2021
 Personale docente
 
Personale/docenti: orario lezioni

#pbb #adibizione #patologia #didattica #distanza #possesso #febbraio #vertebra #connotazione #quarantena #terapia
Domanda
In qualità di dirigente scolastico pongo il seguente quesito:
un docente di sostegno, in procinto di arrivare al comporto delle assenze al 90% della retribuzione, mi chiede di poter insegnare in DDI perchè reduce da un intervento chirurgico alle xxxx. Ha presentato una certificazione dello specialista che consiglia per questo motivo il lavoro da casa.
Posto che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica e che la normativa attuale prevede che il docente per essere considerato lavoratore fragile debba presentare patologie riconducibili a malattie immunodepressive o oncologiche, si chiede se il dirigente ha discrezionalità nel disporre la didattica a distanza per il caso di cui trattasi o se qualora dovesse concedere la didattica a distanza possa incorrere in responsabilità disciplinari in quanto tale possibilità non è contemplata dalla norma attuale.
Nella convinzione che la richiesta del docente non sia percorribile si ringrazia per la cortese risposta.
Risposta
Per quanto concerne il lavoro agile, in riferimento al mondo della scuola, va evidenziato che l’art. 32, c. 4, D.L. 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) dispone: “al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”.
La norma, quindi, subordina l’attuazione della prestazione lavorativa del docente da remoto alla sospensione dell’attività didattica in presenza disposta dalle autorità competenti in considerazione del rischio contagio da Covid-19, come ribadito anche dall’ipotesi di CCNI concernente modalità e criteri sulla base dei quali erogare la prestazione lavorativa del personale docente nella modalità a distanza, sottoscritta da alcune organizzazioni sindacali il 25 ottobre 2020 in attuazione dell’art. 2 c. 3-ter del D.L. 22/2020 (convertito dalla L. 41/2020): l’art. 1 c. 3 dell’ipotesi di CCNI prevede, inoltre, che il docente “in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario” possa svolgere la didattica da remoto per le proprie classi “ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria”, o per classi in presenza “laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnai nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali”.
Non risulta, pertanto, nessuna previsione legislativa o pattizia che legittimi il docente a svolgere le attività di insegnamento da remoto qualora non sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dalle autorità competenti in attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19.
L’art. 26, cc. 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020 (convertito dalla L. 27/2020) fa riferimento al diritto dei lavoratori definiti ‘fragili’ ad essere impiegati in modalità lavoro agile (c. 2-bis) fino al 28 febbraio 2021 (art. 1 c. 481 della L. 178/2020) qualora questi siano in possesso di “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (art. 26 c. 2 del D.L. 18/2020).
Quindi solo se il docente si trovasse in possesso “di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, potrebbe presentare istanza per l’applicazione della previsione di cui al c. 2-bis del citato art. 26 (“a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”) prorogata fino al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 481 della L. 179/2020.
L'INPS, con il Messaggio 15 gennaio 2021 n. 171, ha fornito indicazioni sulle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di lavoratori fragili di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.L. 18/2020, ovvero, come detto sopra, quei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questi i chiarimenti forniti:
- per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;
- è stata prorogata al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis del citato articolo 26 (in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020) - che stabilisce, per i suddetti lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Nel caso di specie le attività in presenza non sono state sospese in quanti trattasi di scuola della Regione xxx.
Inoltre, dal momento che il docente non ha presentato la certificazione di cui sopra, si ritiene che la richiesta presentata dallo stesso non possa essere accolta.
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Approfondimenti

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta Sentenza 09/03/2016 n° 1363
Giurisprudenza
Per il caso degli alunni con D.S.A. (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) che siano in possesso «di una diagnosi (…) rilasciata da una struttura privata», la circolare ministeriale n. 8 del 6.3.2013 raccomanda agli istituti nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Ciò in considerazione dei tempi lunghi in cui, solitamente, pervengono le certificazioni pubbliche in merito a simili status patologici. Nei casi diversi dai D.S.A., invece, le istruzioni ministeriali non contemplano la necessità di una certificazione, prevedendo espressamente la tutela dei alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) anche se sforniti di qualsivoglia diagnosi o certificazione. In particolare, attraverso il Piano Didattico Personalizzato. Inoltre, è espressamente posto a carico del Consiglio di classe di rendere un’espressa motivazione in merito all’adozione (o alla mancata adozione) degli strumenti previsti per personalizzare l’offerta formativa in ragione dei B.E.S. eventualmente manifestati dagli allievi a prescindere dal possesso della relativa certificazione. La successiva circolare ministeriale n. 2563 del 22.11.2013, ha stabilito che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di D.S.A., il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, avendo tale organo collegiale la facoltà di individuare casi specifici per i quali si renda utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati. Pertanto, anche in mancanza di qualsivoglia richiesta, certificazione o diagnosi la scuola ha comunque il compito di individuare i casi di bisogni educativi speciali (pur non dovendo certificarli) e la competenza è individuata in capo al Collegio dei docenti che ha facoltà di attivare le opportune misure. Nel caso in esame, era stata impugnata la non ammissione alla classe seconda della scuola primaria per un minore, con richiesta di riformulazione della motivazione della bocciatura, in quanto, nel giudizio conclusivo non si era dato conto delle ragioni patologiche alla base dei comportamenti e dello scarso rendimento che hanno condotto alla non ammissione alla classe successiva. Ciò anche poiché la scuola era stata messa tempestivamente a conoscenza dei referti dei medici privati, e del percorso terapeutico intrapreso dal bambino, al quale tuttavia, visti i tempi lunghi per la diagnosi, non era stato possibile ottenere una certificazione pubblica della patologia. I Giudici, dunque, hanno accolto il ricorso dei genitori stabilendo che il Consiglio di classe avrebbe dovuto valutare immediatamente se attivare le procedure per sopperire ai B.E.S., essendo la scuola a conoscenza del fatto che ne sussistevano i presupposti, senza richiedere una certificazione pubblica, ritenuta non necessaria dalla normativa di settore.
Keywords
#atto e documento amministrativo#genitori: organi collegiali#istruzione secondaria di primo grado#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#team #prod #riformulazione #iperattività #inclusività #disortografia #discriminante #anello #tipizzazione #deformazione
Personale docente ed esercizio professione forense - Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili Sentenza 28/10/2015 n° 21949
Giurisprudenza
Nel nuovo ordinamento professionale forense di cui alla legge n. 247 del 2012, ferma l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" (art. 18, comma 1, lett. d), l'art. 19, al comma 1, fa salva un'eccezione con riguardo all'"insegnamento o alla ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici". Ai fini dell'operatività dell'eccezione alla regola generale dell'incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la nuova legge dà quindi rilievo non solo al luogo nel quale l'insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma - e ciò costituisce una novità rispetto alla normativa precedente - anche all'ambito disciplinare dell'insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle "materie giuridiche". L'univoco tenore letterale dell'art. 19 non ne consente una lettura estensiva tale da ricomprendere nell'ambito dell'eccezione, in nome dell'unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono. Pertanto, in forza degli art. 18 e 19 l. n. 247 del 2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, la professione di avvocato è incompatibile con l'attività di docente della scuola elementare statale.
Keywords
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#cnf #rdl #actum #maio #inquinamento
Bonus premiale docenti: non rientra nella contrattazione integrativa - Tribunale LARINO - Lavoro Decreto 13/07/2017 n° 1185
Giurisprudenza
La disciplina del bonus per la valorizzazione della professionalità dei docenti è integralmente regolata dalla L. n. 107 del 2015. Dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 165 del 2001 si ricava, in via generale, che se la contrattazione collettiva, e nelle materie a essa affidate (e la disciplina del bonus ai docenti non vi rientra) può derogare alla legge, sicuramente la legge successiva prevale su un principio o un istituto già espresso dalla contrattazione collettiva, tanto più se la legge medesima espressamente lo preveda. Non lede prerogative sindacali previste e tutelabili e quindi non è antisindacale l'operato del dirigente scolastico che non ha attivato procedure di partecipazione o contrattazione sindacale ai fini della regolamentazione dei criteri di erogazione del bonus professionale della performance dei docenti. (Sul punto, in senso conforme, si veda il decreto del Tribunale del lavoro di Bari 7 febbraio 2017##61L)
Keywords
#comportamento antisindacale#bonus del personale docente#relazioni sindacali#colucci #rgl #sterilizzare #concertazione #misurazione #repressione #selettività
Tribunale PINEROLO - Lavoro Decreto 25/03/2013
Giurisprudenza
Il ricorso in materia di condotta antisindacale deve indicare, in modo preciso, a pena di inammissibilità, la condotta datoriale che si ritiene lesiva, non essendo ammissibile alcuna precisazione successiva, neppure all'udienza, per non precludere il diritto di difesa della parte resistente. Le prove INVALSI sono obbligatorie per gli Istituti scolastici, nei cui confronti l'art. 51, secondo comma, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) si esprime in termini di doverosità, con la conseguenza che - a tali Istituti - non residua alcuna scelta circa la partecipazione o meno alle suddette prove, da considerare "attività ordinaria d'istituto": ne segue che il singolo Dirigente Scolastico ha il preciso obbligo di garantirne l'effettuazione e individuare il personale docente necessario a garantirla. La condotta del dirigente scolastico che individua il personale docente necessario a garantire l'effettuazione delle prove INVALSI non viola le competenze del Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale si limita - "per lo svolgimento delle ... attività scolastiche" - a formulare delle "proposte". E' legittima la decisione del dirigente scolastico di nominare - accanto ai docenti somministratori (che devono essere obbligatoriamente individuati) - anche i "docenti di supporto alla somministrazione ed assistenza", consdiersato che non vi è l'obbligo di utilizzare, per lo svolgimento delle prove INVALSI, tutti gli insegnanti in servizio il giorno in cui queste ultime sono state effettuate. La condotta antisindacale, di sostituzione di lavoratore in sciopero, che necessita non soltanto di un soggetto da sostituire ma anche di una funzione che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere, non si configura quando il dirigente scolastico individua preventivamente, ai fini dello svolgimento delle prove INVALSI, un gruppo di docenti con funzioni di "supporto alla somministrazione ed assistenza", una parte dei quali esercita in diritto di sciopero: lo svolgimento dei predetti compiti da parte dei docenti non in sciopero non si configura come "sostituzione", posto che tali docenti avrebbero svolto le suddette funzioni in ogni caso, e quindi anche se i colleghi non avessero scioperato.
Keywords
#comportamento antisindacale#organi collegiali#personale docente#invalsi#valutazione del sistema scolastico e di formazione#scioperare #somministratori #astenutosi #somministratore #cobas #indicativo #specifici #somministratoti #verbo
Il docente in part time è tenuto a partecipare alle attività funzionali all'insegnamento anche ove calendarizzate in giorni e orari diversi e ulteriori rispetto a quelli su cui è articolata la sua prestazione lavorativa - Tribunale FERRARA - Lavoro Sentenza 08/02/2008 n° 322/07
Giurisprudenza
L'adempimento della prestazione lavorativa del docente comprende anche lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento ex art. 42 del CCNL comparto scuola del 1995 (poi art. 24 CCNL del 1999, art. 26 CCNL del 2003 e art. 29 CCNL del 2006), che consistono nella partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (comma 3 lett. a) e a quelle ai consigli di classe e assimilati (comma 3 lett. b) partecipazioni richieste, senza esclusione, a tutti i docenti, nei limiti del massimo di 40 ore per ciascuna tipologia di attività; tale limite, per il docente con rapporto di part time, va ridotto in misura proporzionale alla riduzione dell'impegno orario settimanale, rispetto al docente con cattedra completa (art. 7 comma 7 O.M. 22 luglio 1997 n. 446). Il docente con rapporto di part time, nel rispetto del limite orario riproporzionato, è comunque tenuto alla partecipazione a tali riunioni, anche ove tenute in giorni e orari diversi e ulteriori rispetto a quelli su cui è articolata la sua prestazione lavorativa, in ragione del carattere supplementare dell'istituto delle attività funzionali all'insegnamento.
Keywords
#personale dipendente: orario di lavoro#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#ccnl #part #prestazione #partecipazione #insegnamento #orario #rapporto #ris #polo #giustificazione
T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA Sentenza 03/06/2016 n° 628
Giurisprudenza
I Bisogni educativi speciali (B.E.S.) ricomprendono un ampio spettro di situazioni anomale dell’alunno, più o meno patologiche o gravi, che non necessariamente sfociano in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), ma che, stante la loro natura, da accertarsi di volta in volta, comportano la redazione di un Piano didattico commisurato sulla persona del discente, al fine di consentire la sua piena integrazione nell’ambito della classe e il proficuo svolgimento delle attività didattiche specifiche per il corso di studi. L’individuazione degli alunni con B.E.S. rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di classe, anche in ragione del fatto che i bisogni educativi speciali, non integrando necessariamente manifestazione di patologie, non sempre sono certificati a livello medico; infatti, ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso, come previsto dalla circolare ministeriale del 22.11.2013. Nel caso in esame, i Giudici hanno accolto il ricorso dei genitori in quanto il Collegio dei docenti, pur avendo la scuola piena conoscenza delle critiche condizioni di apprendimento dell’alunna, ha omesso di approntare concretamente gli interventi di sostegno a favore della bambina.
Keywords
#atto e documento amministrativo#istruzione primaria#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#team #spettro #socializzare #adottabilità #pizzo #iperattività #plebiscito
Docenti ed esercizio della libera professione - Corte Costituzionale Sentenza 23/12/1986 n° 284
Giurisprudenza
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 6 e 7, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, nella parte in cui consente solo al personale docente, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside (il riferimento è ora al dirigente scolastico), e non agli altri impiegati dello Stato, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio, in riferimento agli art. 3, 97 e 98 cost. Infatti, il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di esercitare la libera professione sul presupposto dell'influenza positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un'astratta problematica, ma aderente al continuo divenire della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in quanto la norma impugnata non consente l'esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all'orario di insegnamento e di servizio.
Keywords
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#geometra #lgt #deviazione #intuitivamente #limpidezza #van #subalterno #pergola #concettualmente #rassicurare
Corte di Cassazione - Penale Sentenza 01/12/2016 n° 54712
Giurisprudenza
Il dipendente che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 della L. n. 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all'estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza. La condotta di chi, durante il periodo in cui usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 si rechi all'estero in gita di piacere, commettendo quindi il reato di truffa, non può essere considerato un fatto di particolare tenuità. (La S.C. nel confermare l'accertamento del reato ha ritenuto che la formulazione dell'art. 33 L. n. 104/1992 nel testo antecedente alla riformulazione di cui all'art. 24 L. n. 183/2010, nel prevedere la concessione di permessi in favore del familiare che assiste il portatore di handicap con continuità e in via esclusiva, imponeva solo la verifica che l'assistenza fosse prestata con prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore. Nei giorni di permesso il lavoratore è libero di graduare l'assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell'handicappato. Ne segue che e l'assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l'orario lavorativo, proprio perché tale modo di interpretare la legge andrebbe contro gli stessi interessi dell'handicappato. I permessi in questione scostituiscono una agevolazione che consente al beneficiario di usufruire dell'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza e potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro. Giammai, però, i permessi possono essere considerati come veri e propri periodi feriali dei quali il lavoratore possa disporre a suo piacimento (perché a tal fine è preposto un ben preciso e determinato istituto giuridico), ma solo come un'agevolazione che il legislatore ha concesso a chi è si è fatto carico di un gravoso compito, di poter svolgere l'assistenza in modo meno pressante e, quindi, in modo da potersi ritagliare in quei giorni in cui non è obbligato a recarsi al lavoro, le ore da poter dedicare esclusivamente alla propria persona).
Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#reato#permesso #lavoratore #retribuire #usufruire #handicap #assistere #parente #handicappato #agevolazione #ritagliare
Consiglio di Stato - Sezione Sesta Sentenza 09/03/2004 n° 4438
Giurisprudenza
L’esistenza di un clima di difficoltà e disagio tra docente e discenti giustifica la deroga al principio della continuità didattica nell’assegnazione dei docenti alle classi, essendo peraltro normale la discontinuità didattica in un liceo classico tra biennio e triennio. Correttamente dunque il Dirigente scolastico, nell’esercizio del proprio potere di procedere alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (ai sensi dell’art. 396, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297), procede in tali casi ad assegnare un docente ad altra classe, per rimuovere le cause che hanno determinato il reclamo da parte di alcuni genitori circa la condotta dell’insegnante. E’ ben possibile e legittimo che i genitori o i loro rappresentanti, rivolgano al Preside segnalazioni o esposti in relazione alla vita scolastica, sentendosi prima fra loro in via informale, e ciò al fine di tenerlo informato sulla via amministrativa della scuola. Nessuna norma impone lo svolgimento di assemblee dei genitori o degli studenti nella quale possa svolgersi un contraddittorio con la docente, prima della decisione relativa all’assegnazione dei docenti alle classi. Nel procedimento diretto all’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico adottare la relativa decisione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti, senza che sia previsto alcun intervento obbligatorio dell’assemblea dei genitori o degli studenti.
Keywords
#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#personale docente#procedimento amministrativo#inasprire #cma #montedoro #ris #direttivo #comprensibilità #formalizzarsi #defraudare #chinotto #tramutatasi
Tribunale ANCONA - Lavoro Decreto 18/10/2003
Giurisprudenza
Non configura condotta antisindacale il comportamento del del dirigente scolastico che rifiuta di dar corso alla contrattazione integrativa nelle materie già previste dall'art. 6 CCNL 2006/2009 ai punti "h" (modalità di utilizzazione del personale docente, in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA) "i" (criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani) nonchè "m" (criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto), posto che tale disposizione contrattuale è stata abrogata dall'art. 40 d. lgs. n. 165/01 nella formulazione introdotta dal d. lgs. n. 150/09, trattandosi di determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro che, in base alla nora non derogabile, sono assunte in via esclusiva dal dirigente scolastico, fatta salva la sola informazione alle OO.SS. Non configura condotta antisindacale il provvedimento del dirigente scolastico che, prendendo atto del mancato raggiungimento dell'accordo con le OO.SS., su questioni assoggettate alla contrattazione integrativa, in via provvisoria provvede uniateralmente a impartire disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 comma 3-bis del d. lgs. n. 165/01.
Keywords
#comportamento antisindacale#contrattazione collettiva#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#relazioni sindacali#ooss #caducazione #scatto #contrattare
Dottorato di ricerca: un solo congedo durante il lavoro pubblico anche in presenza di più dottorati - Tribunale TRIESTE - Lavoro Ordinanza 11/01/2018
Giurisprudenza
L’art.2, comma 1, della legge n. 476/1984, come modificato dall’art. 19, comma 3, L. 240/2010, nella parte in cui prevede che; ''Non hanno diritto al congedo straordinario con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano già iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico , beneficiando di detto congedo" va interpretata alla luce dell’art.3 della Costituzione nel senso che essa osta alla concessione del congedo soltanto laddove il lavoratore ne abbia già beneficiato per conseguire altro titolo di dottorato o per frequentare per almeno un anno accademico i relativi corsi. E' illegittimo il diniego del dirigente scolastico quando il lavoratore, pur già in possesso del dottorato, non abbia mai fruito del relativo congedo. (Attualmente, il beneficio del congedo straordinario viene riconosciuto, (con o senza assegni, ai docenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca italiani o stranieri che ne facciano richiesta alle seguenti condizioni: A) compatibilità con le esigenze dell'amministrazione; B) che il dipendente non abbia già conseguito il titolo di dottore di ricerca, ovvero sia stato iscritto a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando del congedo. Il quadro normativo offre all'interprete diverse letture del significato delle condizioni ostative alla concessione del congedo in favore del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. Secondo una prima impostazione, la norma, nell'individuare le due diverse situazioni che escludono la possibilità di ottenere il congedo straordinario, avrebbe inteso collegare una sola di esse alla concessione di un precedente congedo e cioè riferirsi semplicemente: — ai dipendenti che già possiedano un titolo di dottore di ricerca, a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno già usufruito del congedo per conseguire il titolo di dottori di ricerca,— a coloro i quali abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca fruendo di un congedo straordinario. Tale lettura, oltre a essere favorita dalla stessa formulazione legislativa, appare conforme all’interpretazione contenuta nella circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 febbraio 2011, n. 15 e nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 7 ottobre 2011, n. 12. In sostanza, il legislatore avrebbe garantito solo l’interesse del lavoratore a conseguire il primo dottorato. Sennonché, Tribunale di Trieste, con l'ordinanza collegiale in commento, afferma diverso principio).
Keywords
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#congedo #dottorato #gia #ricerca #dottore #beneficiare #corso #dipendente #conseguire #titolo
Accesso ai ruoli per l'insegnamento della religione cattolica: all'Ordinario Diocesano compete solo la valutazione dell'idoneità del docente all'insegnamento - Corte di Cassazione - Lavoro Ordinanza 10/01/2018 n° 343
Giurisprudenza
La Legge n. 198 del 18 luglio 2003, all'articolo 2, comma 3, prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna Regione. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato é disposta dal Dirigente Regionale, d'intesa con l'Ordinario Diocesano competente per territorio, Il concetto di "intesa" trova fondamento nell'art. 5, lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e verte sulle modalità attraverso le quali l'Ordinario Diocesano propone i nominativi delle persone ritenute idonee per l'insegnamento della religione, di modo che la nomina riguardi solo insegnanti riconosciuti tali dall'autorità ecclesiastica e disposti a svolgere l'incarico. Pertanto, secondo il procedimento dettato dalla Legge n. 198 del 2003 per l'accesso ai ruoli, il Dirigente Regionale approva l'elenco di coloro che hanno superato il concorso e invia all'Ordinario Diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche. L'indicazione dell'Ordinario Diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell'idoneità, del docente indicato dal Dirigente Regionale, all'insegnamento della religione cattolica, mentre non rileva ai fini dell'individuazione delle dotazioni organiche, compito che esula dalle competenze dell'autorità ecclesiastica per essere devoluto, in via esclusiva, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 198 del 2003, provvede con contratti di lavoro a tempo indeterminato alla copertura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi. (La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la Sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto di una docente ad essere immessa nel ruolo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e, per l'effetto, condannato il MIUR a risarcire alla medesima docente il danno subito in conseguenza del diniego di ammissione in ruolo, mediante corresponsione di una somma pari alle retribuzioni maturate ai sensi del D.M. n. 61/2007 e del Decreto Regionale n. 19058 del 30.7.2007).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#ordinario #religione #diocesi #insegnamento #intesa #dotazione #vallo #territorio #dirigente #idoneità
Tribunale TRIESTE - Lavoro Sentenza 29/08/2012 n° 212
Giurisprudenza
Le cd. prove Invalsi attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento e il loro svolgimento (che avviene in modo uniforme su base nazionale) è sottratto all'autonomia del singolo istituto scolastico, poichè trova disciplina uniforme e competenze unitarie nell'ambito del territorio nazionale. Il compito di effetuare rilevazioni periodiche funzionali al monitoraggio dello standard qualitativo e del miglioramento del sistema scolastico rientra fra le funzioni del MIUR che ne cura lo svolgimento anche avvalendosi di Invalsi, quale ente pubblico strumentale che ha, fra gli altri, i compiti di effettuare "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità" degli studenti (art. 3, L. 53/2003). L'accentramento in capo al MIUR della funzione di rilevazione degli apprendimenti (art. 17, D.Lgs 213/2009) comporta che la singola istituzione scolastica, in generale, non ha alcuna competenza decisionale in ordine alla scelta di effettuare o meno le cc.dd. "prove Invalsi", mentre il Collegio Docenti in forza delle competenze propositive in materia di miglioramento dell'attività scolastica, nonché in materia di svolgimento delle lezioni e "delle altre attività scolastiche" riconosciute dalla legge (art. 7, D. lgs. 297/1994 lett. b) ha, al più, la possibilità di proporne modalità organizzative, per conciliare lo svolgimento delle rilevazioni di che trattasi con l'ordinaria attività didattica, ma giammai la possibilità di decidere in ordine allo svolgimento o meno delle stesse. L'attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi rientra tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente: con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, si tratta di attività di vigilanza sugli studenti, mentre l'attività relativa alla loro correzione è inquadrabile come attività funzionale all'insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano).
Keywords
#obbligo scolastico e formativo#ordinamenti scolastici#organi collegiali#personale docente#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#invalsi#valutazione del sistema scolastico e di formazione#accentramento
E' legittima l'ammissione al corso abilitante per la classe 77/A dei soli docenti che abbiano insegnato nella stessa classe di concorso - Corte Costituzionale Sentenza 27/03/2018 n° 62
Giurisprudenza
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento alla parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore. Il d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha introdotto alcune disposizioni di carattere speciale per consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego. La selezione operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario. Essa si rivolge, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell'ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso. Pertanto, non è né irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla normativa in questione agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore.
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Ancora sulla legittimità delle prove INVALSI - Tribunale MODENA - Lavoro Sentenza 05/07/2017 n° 137
Giurisprudenza
Non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio Docenti in ordine alla scelta di effettuare o di non effettuare le prove INVALSI. La libertà di insegnamento dei docenti non è conculcata da tali prove, in quanto le verifiche periodiche del livello di apprendimento degli studenti si svolgono a valle della trasmissione del sapere e non limitano l’autonomia didattica e la libera espressione culturale del docente. I profili metodologici e contenutistici dell’attività di insegnamento restano inalterati e non subiscono alcuna lesione o limitazione. Il sistema di valutazione in questione non incide sullo status giuridico ed economico del personale docente. L'attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi rientra tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL Scuola vigente per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all'insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano), ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza sugli studenti, del pari doverosa ex art. 29, co. 5, CCNL. (Nello stesso senso, si vedano le sentenze del Tribunale del lavoro di Trieste n. 212/2012##57L, di Parma n. 211/2012, di Livorno n. 870/2013##52L, di Terni n. 487/2013##56L, di Prato n. 441/2013##54L)
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Tribunale NAPOLI - Lavoro Ordinanza 23/03/2017
Giurisprudenza
Nell’ambito dell’organico dell’autonomia attribuito all’istituzione scolastica, è legittima la decisione del dirigente scolastico di assegnare attività di potenziamento ad un docente titolare negli anni precedenti di insegnamento curricolare nella stessa istituzione scoalstica. Dalle disposizioni contenute nei commi 5, 64 e 68 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 emerge che l’organico dell’autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curricolari, di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamenti e progettazione: nella prospettiva delineata dal comma 5 per cui l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare in modo effettivo l’offerta formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e dunque possono essere destinati –fermo il possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze- ad attività varie di insegnamento, potenziamento o, se docenti di staff, ad attività di coordinamento e organizzazione. (L’ordinanza costituisce una delle prime applicazioni giurisprudenziali del principio di flessibilità nella gestione dell’organico affermato dalla L. n. 107/2015 con l’introduzione dell’organico dell’autonomia. Nella fattispecie si tratta di “passaggio” da assegnazione alle classi di insegnamento “curricolare” ad attività di potenziamento deliberate dalla scuola)
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organici#coe #staff #competenze #inglobare #slittare #più #frontalità #sgomberare
T.A.R. TOSCANA - Sezione Seconda Sentenza 27/06/2001 n° 1199
Giurisprudenza
In materia di determinazione dell’orario settimanale delle attività didattiche delle classi, l’indicazione del numero di rientri pomeridiani può essere considerata come espressione dei criteri generali spettanti alla competenza del Consiglio di circolo in tema di “adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività didattiche alle condizioni ambientali” di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 297 del 1994, ma non costituiscono un vincolo per il Direttore didattico, a cui spetta “procedere alla formulazione dell’orario sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo e delle proposte del Collegio dei docenti”. Il Direttore didattico pertanto può decidere in maniera difforme dai criteri generali e dalle proposte citate, dandone ovviamente adeguata motivazione.
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Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale di alcune procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici - Consiglio di Stato - Sezione Sesta Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
Giurisprudenza
Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).
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VINCOLO QUINQUENNALE SU POSTO DI SOSTEGNO - Corte di Appello LOMBARDIA - BRESCIA - Lavoro Sentenza 22/03/2018 n° 42
Giurisprudenza
La ratio del vincolo quinquennale sul posto di sostegno, presupposto per concorrere alle operazioni della mobilità del personale a tempo indeterminato, risiede nell’esigenza rafforzata, che trova protezione nel principio di uguaglianza sostanziale posto dall’art.3 Cost., di assicurare la continuità didattica agli alunni disabili, attraverso la precostituzione da parte del MIUR di un contingente sicuro e adeguato di personale specializzato. Il vincolo quinquennale -adeguatamente contemperato con il diritto riconosciuto ai docenti di sostegno di spostarsi comunque, una volta assolto l’obbligo di permanenza, su posto comune- non contrasta con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/99/CE, in materia di parità di trattamento del lavoro a tempo determinato e ciò sia perché esso riguarda esclusivamente una categoria omogenea di lavoratori (cosicché non vi sono lavoratori a tempo indeterminato “comparabili” con i precari), sia perché, a tutto concedere, ricorrono precise ragioni oggettive ostative alla valorizzabilità del servizio pre-ruolo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di permanenza. Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Udine con ordinanza cautelare di data 13/04/2018##763L.
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Tutela dell'immagine dell'ente datore di lavoro e degli altri dipendenti: possibile il controllo sulla e-mail del dipendente - Corte di Cassazione - Lavoro Sentenza 10/11/2017 n° 26682
Giurisprudenza
In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, (nella versione di testo antecedente la formulazione disposta dal D.Lgs. n. 151 del 2015), espressamente richiamato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114, per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. Pertanto, il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati (direttamente o attraverso la propria struttura) sull'utilizzo degli strumenti sul luogo di lavoro e in uso al lavoratore per lo svolgimento della prestazione, al fine di verificare il corretto utilizzo dei suddetti strumenti di lavoro tra cui i p.c. aziendali, purchè rispetti la libertà e la dignità dei lavoratori, nonchè, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, i principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice. (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto legittimo il controllo effettuato dal datore di lavoro sulla posta elettronica aziendale di un dipendente accusato di aver inviato una serie di e-mail contenenti reiterate espressioni scurrili nei confronti del legale rappresentante della società e di altri collaboratori, nonché apprezzamenti negativi nei confronti dell’azienda . La Suprema Corte, nel confermare il licenziamento del dipendente, ha rilevato che, in sede di merito, era stato accertato che il dipendente era da ritenersi preventivamente informato dei controlli periodici svolti dalla società sulle registrazioni contenute nei pc aziendali; che il controllo era del tutto svincolato dall'attività lavorativa ed era stato effettuato per verificare se la strumentazione aziendale in dotazione fosse stata utilizzata per la perpetrazione di illeciti; che detto controllo, al di fuori di una verifica preventiva a distanza dell'attività dei lavoratori, era stato occasionato da una anomalia di sistema tale da ingenerare il ragionevole sospetto dell'esistenza di condotte vietate e, quindi, giustificato dal motivo legittimo di tutelare il buon funzionamento dell'impresa nonchè i dipendenti che vi lavorano, anche al fine di evitare di esporre l'azienda a responsabilità derivanti da attività illecite compiute in danno di terzi; che l'acquisizione dei dati era stata effettuata con modalità non eccedenti rispetto alle finalità del controllo e, quindi, nell'osservanza dei criteri di proporzionalità, correttezza e pertinenza)
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Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive (1) (2) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 420
Normativa

1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni  (4) .

2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale;

b) laurea specialistica;

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .

[3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)

[4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)

[5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)

6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

d) la valutazione della eventuale preselezione;

e) la valutazione delle prove e dei titoli;

f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .

7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .

7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .

(1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(8) Comma sostituito  dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

(10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice
Prove d'esame (1) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 422
Normativa

1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .

2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .

[3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)

[4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

[5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

[8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)

(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023

(4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#discussone
Commissioni esaminatrici (1) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 421
Normativa

1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

[c) i membri di cui alle lettere a) e b), nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso] (2) .

1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso (3) .

[2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.] (4)

[3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.] (4)

4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

[5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.] (4)

(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

(2) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(3) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

(4) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#valutazione del personale#ispettore #professare #sesso #danza #liceo
Dirigenti tecnici con funzioni ispettive (1) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 419
Normativa

1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

Keywords
#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#valutazione del personale#ispettore
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 455
Normativa

L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a)  copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b)  copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c)  sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;

d)  sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e)  sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f)  sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'art. 456, comma 1;

g)  partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa.

Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'art. 162. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

Keywords
#organici#personale docente#consistenza
Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 326
Normativa

1.  A favore dei minori indicati nell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2.  Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
3.  Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
4.  Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
5.  Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a)  della pedagogia preventiva;
b)  nell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c)  dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d)  del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
6.  Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
7.  In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
8.  Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
9.  Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10.  Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
11.  All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
12.  Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima.
13.  I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
14.  Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 456, possono essere disposte nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.
15.  Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16.  L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
17.  I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18.  I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
19.  Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
20.  Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21.  La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
22.  Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.
 

Keywords
#tabagismo #alcoolismo
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 270
Normativa
[1.  L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.
2.  Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
3.  Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario altresì essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.
4.  I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquiennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.
5.  I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.
6.  Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.
7.  La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del presente testo unico.
8.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.
9.  Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.
10.  Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'art. 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
10-bis.  Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
11.  L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
12.  Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
13.  Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
14.  Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.] (1)
(1) Articolo abrogato, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, dal D.P.R. n. 143/2019, come da ultimo modificato dal D.L. n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18/2024
Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione secondaria di secondo grado#fama
Commissioni giudicatrici - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 404
Normativa

1.  Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
2.  Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
3.  Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
4.  Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5.  Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.
6.  Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
7.  Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8.  I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
9.  Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10.  Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
11.  Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12.  In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
13.  Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.
[14.  (1)]
[15.  (2)]
16.  Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 7, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2)  Comma abrogato per effetto dell'art. 1, comma 46, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#istitutore #istitutrice #gettone
Disciplina della professione di maestro di canto - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 245
Normativa

1.  Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma 2.
2.  Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.
3.  È istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
4.  Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività entro i limiti del rispettivo insegnamento.

Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#canto #maestro #ramo #grazia #conservatorio
Concorsi per titoli ed esami - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 400
Normativa

01.  I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02.  All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03.  I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1.  I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2.  È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3.  Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4.  Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5.  Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6.  Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7.  Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8.  Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9.  Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10.  Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11.  La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12.  Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13.  Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14.  Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15.  La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis.  Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16.  L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
[17.  (2)]
[18.  (1)]
19.  Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20.  I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21.  La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
 
(1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.

Keywords
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297 n° 246
Normativa

1.  Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, né fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.
2.  Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica è prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.
3.  Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
a)  il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;
b)  l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.
4.  Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.
5.  Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.
6.  Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano né ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, né ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati.
7.  Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
8.  Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Keywords
#istruzione secondaria di secondo grado#caffè #cinematografo
Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 54
Normativa

1.  Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2.  Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3.  Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a)  di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b)  di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c)  di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d)  di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

4.  Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).

5.  Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6.  E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7.  In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Keywords
#licenziamento #divieto #lavoratrice #comma #legge #reparto #azienda #bambino #congedo
Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . - Legge statale 03/05/1999 n° 124 n° 12
Normativa

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Keywords
#lira #immettere #accantonamento #tesoro
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 32
Normativa

1.  Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)  alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b)  al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c)  qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis.  La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter.  In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2.  Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3.  Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4.  Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis.  Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Keywords
#congedo #genitore #fruizione #frazionare #periodo #mese #comma #astenere #base #modalità
Modalità di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 67
Normativa

1.  L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.

1-bis.   L'indennità di cui all'articolo 66, comma 1-bis, è erogata previa domanda all'INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.  In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26.

3.  L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Keywords
#inps
Termini e modalità della domanda (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 71
Normativa

1.  L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2.  La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.

3.  L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

3-bis.  L'indennità di cui all'articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4.  I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Keywords
#inesistenza
Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 52
Normativa

1.  Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Keywords
#sanzione #dicembre #opposizione #ostacolo #rifiuto #punire #legge #assenza #comma
Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 43
Normativa

1.  Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.

2.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

Keywords
#legge #permesso #riposo #indennità #comma #convertire #ottobre #febbraio #conguaglio
Personale militare (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 58
Normativa

[1.

2.

3. (1)]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 9 ottobre 2010.

Keywords
#comma #gennaio #personale #decreto #ottobre #marzo #abrogare #decorrere #effetto
Lavoro stagionale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151 n° 59
Normativa

1.  Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.

2.  Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

3.  Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Keywords
#maternità #lavoratrice #riassunzione #disoccupazione #lavoro #comma #decreto #licenziare #soggiorno #dicembre
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APE Sociale: chiarimenti sulle novità apportate dalla Legge Bilancio 2018
Circolare 23 febbraio 2018, n. 33
Pagina: 39
Keywords
#ape #legge #condizione #comma #articolo #bilancio #beneficio #domanda #soggetto #accesso
Certificazione di svolgimento attività complementari di educazione fisica A.S. 2016/17
Comunicazione MIUR relativa allo svolgimento delle attività complementari di educazione fisica.
Le Istituzioni scolastiche interessate avranno cura di rendicontare le attività complementari di educazione fisica svolte e dovranno formulare la richiesta contestuale per il relativo finanziamento, attraverso l’utilizzo di una procedura informatica di certificazione
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#carattere #news #certificazione
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Un docente, a seguito di un intervento chirurgico, chiede di svolgere attività in DDI...

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